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In questa pagina è possibile trovare un fac simile fidejussione personale editabile da scaricare e da utilizzare come esempio.
Il documento può essere compilato inserendo i dati mancanti e stampato.
Esempio di fidejussione personale
Di seguito viene proposto un esempio di fidejussione personale.
L’esempio di fidejussione personale rappresenta un punto di partenza utile per chi ha bisogno di scrivere un documento di questo tipo.
Tra
il sig. ……., nato a …… il …… (……) e residente a …… (……) in via …… n. ……, codice fiscale….. (di seguito più brevemente denominato “Garante”)
e
la società ……, con sede a …… (……) in via …… n. ……, cap ……, codice fiscale e partita Iva ……, PEC ……, nella persona del suo legale rappresentante sig. ……. (di seguito più brevemente denominata “Beneficiario”)
premesso che
• tra il Beneficiario e la società ……, con sede a …… (……) in via …… n. ……, cap ……, codice fiscale e partita Iva …… (di seguito più brevemente denominata
“Debitore”) è corrente un contratto di …… stipulato in data …… ovvero in corso di perfezionamento (di seguito più brevemente denominato “Contratto di riferimento”);
• il Garante si è dichiarato disponibile a rilasciare fidejussione a favore del Beneficiario a garanzia delle obbligazioni assunte dal Debitore nel Contratto di riferimento.
Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:
1) Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.
2) Oggetto. Il Garante dichiara di costituirsi fidejussore a favore del Beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1936 e seguenti c.c., garantendo l’adempimento di ogni e qualsiasi obbligazione del Debitore o suoi aventi causa derivante dal predetto Contratto di riferimento, incluse quelle derivanti da eventuali modifiche/risoluzione dello stesso.
3) Decorrenza e durata. Il contratto ha efficacia dalla sottoscrizione e fino al …… .
4) Valore della fidejussione. La fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal Debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario, fino alla concorrenza dell’importo massimo di € ……. (euro …….).
5) Modalità di esecuzione. La fidejussione manterrà la propria efficacia anche nell’ipotesi in cui il Beneficiario non abbia proposto – entro il termine di 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale – le proprie istanze giudiziarie contro il Debitore o contro il Garante, oppure nel caso in cui le istanze proposte non siano state diligentemente proseguite. In espressa deroga all’art. 1957c.c., il Garante dovrà effettuare il pagamento a prescindere dall’adozione di ogni iniziativa, da
parte della Beneficiario, nei confronti del Debitore, applicandosi i principi della solidarietà di cui all’art. 1298 c.c. come se l’obbligazione principale fosse contratta anche nell’interesse del Garante, salvi i rapporti interni tra quest’ultimo ed il Debitore. Rimane fermo il disposto dell’art. 1955 c.c..
Il Garante è tenuto a pagare immediatamente il Beneficiario, su semplice richiesta scritta dello stesso, anche in caso di opposizione del Debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, oneri fiscali ed ogni altro accessorio, con rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del Debitore e della divisione.
Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il Garante, i suoi eredi, successori ed aventi causa, le risultanze delle scritture contabili del Beneficiario il quale, peraltro, non è tenuto ad effettuare di propria iniziativa alcuna comunicazione al Garante in ordine alla situazione dei conti ed in genere ai rapporti con il Debitore.
L’eventuale decadenza del Debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al Garante.
In deroga all’art. 1939 c.c. la fidejussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l’obbligazione principale sia dichiarata invalida. Il Garante riconosce al Beneficiario il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del Debitore debbono imputarsi i pagamenti fatti.
Nessuna eccezione può essere opposta dal Garante riguardo al momento in cui Beneficiario esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il Debitore.
Il Garante non potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spettasse nei confronti del Debitore, di coobbligati e di garanti ancorché co-fidejussori, sino a quando ogni ragione di credito del Beneficiario non sia stata interamente estinta.
Quando la fidejussione è prestata da coniugi in regime di comunione dei beni, il Beneficiario è autorizzato ad agire – in deroga all’art. 190 c.c. – anche sui beni personali di ciascuno dei coniugi per l’intero debito garantito, in via principale e non sussidiaria.
Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica sarà effettuata dal Beneficiario al Garante con pieno effetto all’indirizzo da lui indicato all’atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.
6) Obbligazioni e dichiarazioni del Garante. Il Garante avrà la cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del Debitore e di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con Beneficiario, impegnandosi altresì a comunicare a mezzo raccomandata AR o PEC eventuali variazioni delle condizioni patrimoniali del Debitore che possano rendere arduo il soddisfacimento del credito ai sensi dell’art. 1956 c.c.
Il Garante dispensa inoltre Beneficiario dall’onere di agire entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c., rinunciandovi espressamente.
7) Trattamento dei dati personali. Le parti si dichiarano di essere informate e si prestano il reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati ai sensi del Testo unico della privacy.
8) Disposizioni finali. Il presente contratto, assoggettato alla legge italiana, estingue e sostituisce qualsiasi eventuale precedente accordo anche verbale fra le parti e avente analogo oggetto. Eventuali modifiche al presente contratto hanno effetto solo se confermate per iscritto. Le spese per l’eventuale registrazione dell’atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico di …….
9) Controversie e Foro competente. In espressa deroga alle norme di cui agli articoli 18 e seguenti c.p.c., resta inteso che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’applicazione del presente contratto, o comunque connesse all’esecuzione, interpretazione o violazione del medesimo, sono devolute alla esclusiva giurisdizione del Foro di ……. Qualora l’azione dovesse essere promossa da Beneficiario, questa avrà l’insindacabile facoltà di adire anche i fori previsti
dalle norme di legge.
Letto, firmato e sottoscritto.
Luogo ……., data ……..
Il Garante
Il Beneficiario
Si sottoscrivono espressamente e si intendono specificamente approvate, a norma degli articoli 1341 e 1342c.c., le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Il Garante
Il Beneficiario
Fac simile fidejussione personale da scaricare
Di seguito si trova il modello fidejussione personale in formato Doc, che può essere quindi aperto utilizzando Word o un altro programma che supporta questo tipo di file.
Per completare il fac simile fidejussione personale è necessario inserire tutti i dati mancanti.
Il modulo può essere modificato in ogni sua parte, quindi è possibile adattarlo in modo semplice alle proprie esigenze.
Dopo che è stata effettuata la compilazione, il modello fidejussione personale può essere convertito in PDF o stampato.