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Esempio di contratto per distributore di carburante
Di seguito viene proposto un esempio di contratto per distributore di carburante.
L’esempio di contratto per distributore di carburante rappresenta un punto di partenza utile per chi ha bisogno di scrivere un documento di questo tipo.
Tra
la società ……, con sede a …… (……) in via …… n. ……, cap ……, codice fiscale e partita Iva ……, PEC ……, nella persona del suo legale rappresentante sig. ……. (di seguito
più brevemente denominata “Società”)
e
la società ……, con sede a …… (……) in via …… n. ……, cap ……, codice fiscale e partita Iva ……, PEC ……, nella persona del suo legale rappresentante sig. ……. (di seguito
più brevemente denominata “Commissionario”)
premesso che
• la Società dispone di un Punto vendita carburanti sito a …… (……) in via …… n. …… (di seguito più brevemente denominato “Punto vendita”), costituito dalle infrastrutture, dalle apparecchiature, dalle attrezzature e dagli impianti elencati nel documento allegato;
• il Punto vendita ha lo scopo di erogare in esclusiva carburanti, lubrificanti ed additivi (di seguito più brevemente denominati “Prodotti”) forniti dalla stessa Società o da terzi da essa incaricati, secondo precisi standard qualitativi;
• la Società intende concedere gratuitamente a terzi l’uso del Punto vendita, affinché lo stesso venga custodito e gestito alle condizioni e nei termini previsti dal presente contratto ed eroghi in esclusiva Prodotti forniti dalla stessa Società e/o da terzi da essa incaricati;
• il Commissionario, dichiarando di essere in possesso delle qualità morali e delle capacità economiche, tecniche ed imprenditoriali necessarie, ha chiesto alla Società di concedergli l’uso del Punto vendita, impegnandosi a gestirlo e custodirlo alle condizioni e nei termini previsti dal presente contratto, allo scopo di vendere al pubblico e per conto della Società i Prodotti forniti dalla stessa e/o da terzi da essa incaricati;
• la Società è addivenuta alla decisione di concedere in uso gratuito il Punto vendita al Commissionario per i motivi di servizio previsti nel presente contratto e, quindi, sul presupposto essenziale che egli sia in possesso delle qualità morali e delle capacità economiche, tecniche ed imprenditoriali necessarie a curarne proficuamente la gestione.
Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue
1) Premesse. Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente contratto.
2) Oggetto. La Società concede in uso gratuito il Punto vendita al Commissionario, il quale accetta e lo prende in custodia per esclusivi motivi di servizio, impegnandosi a gestirlo nei termini ed alle condizioni previsti dal presente contratto e a svolgervi, per conto della Società, l’attività di vendita dei Prodotti della Società o da terzi da essa incaricati.
3) Decorrenza e durata. Il contratto ha efficacia dal …… al ……, e si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di sei anni, e così di seguito ad ogni ulteriore scadenza, salvo disdetta di una delle parti da spedire alla controparte tramite raccomandata AR o PEC con almeno ……. mesi di anticipo.
.
4) Compenso del Commissionario. A fronte del mandato a vendere effettivamente adempiuto, la Società riconoscerà al Commissionario una provvigione pro litro pari a quanto indicato in allegato, come margine minimo su ogni litro di carburante rivenduto, al netto degli oneri di remunerazione del capitale impiegato e degli altri costi di gestione evitati e/o trasferiti alla Società. Al termine di ogni biennio, su richiesta di una delle parti, si procederà ad una verifica di tali parametri, anche in
base all’evoluzione, alla dinamica ed alle prospettive delle condizioni di mercato.
La Società riconosce al Commissionario – per l’attività svolta – l’accantonamento di fine rapporto, da versarsi presso il Centro di previdenza per i gestori distributori carburante (Cipreg) nella misura e nelle forme previste dagli accordi sindacali vigenti.
5) Divieto di concorrenza e vincolo di esclusiva. Fatto salvo e impregiudicato il diritto della Società a vendere sia direttamente che indirettamente i medesimi prodotti oggetto del presente accordo presso altri punti di vendita, il Commissionario si obbliga a detenere e vendere nel Punto vendita solo prodotti di proprietà della Società, salvo quanto previsto dal presente contratto.
Il Commissionario si impegna a non svolgere, direttamente od indirettamente, alcuna attività in concorrenza con la Società; di questo obbligo si è tenuto conto nella determinazione del margine e del compenso del Commissionario, in modo che questi possa riceverne un vantaggio anche indiretto.
6) Marchi e proprietà intellettuale. Il Commissionario prende atto che il Punto vendita affidatogli in custodia e gestione è contraddistinto con marchio della Società o di terzi indicati dalla Società per l’esclusiva dei rifornimenti della Società (di seguito più brevemente denominati “Marchi”); il Commissionario riconosce che la Società o chi per essa è il titolare esclusivo di ogni diritto inerente i Marchi e l’avviamento ad essi relativo, e conseguentemente si obbliga a non contestarne la proprietà, validità o efficacia. Il Commissionario si obbliga altresì a:
• non registrare e non utilizzare – in Italia o all’estero – marchi, nomi o altri segni distintivi che, graficamente o foneticamente, possano essere ritenuti confondibili con i Marchi;
• astenersi da qualsiasi pratica ed iniziativa che possa arrecare pregiudizio ai Marchi;
• non utilizzare i Marchi per pubblicizzare prodotti di terzi, sia attraverso la collocazione dei Prodotti in vetrina, sia attraverso qualsiasi altra forma di pubblicità o promozione.
7) Modalità di esecuzione. Il Commissionario venderà i Prodotti al consumatore
finale, per conto della Società ma a nome proprio, nel rispetto delle modalità e
delle condizioni indicategli dalla Società stessa.
Sono a carico del Commissionario tutte le spese relative all’esercizio del Punto vendita, ad eccezione degli eventuali canoni di locazione o della tassa di occupazione
dell’area pubblica in cui l’impianto insiste, delle imposte pubblicitarie e dei diritti
dovuti per gli eventuali passi carrabili, che rimarranno a carico della Società, così
come rimangono a carico della Società i costi per la vidimazione degli strumenti
metrici che verranno rimborsati al Commissionario che rimane l’utente metrico.
Specificatamente sono a carico del Commissionario imposte e tasse, spese per l’esercizio del Punto vendita, quelle per asporto e smaltimento, a termini di legge, dei rifiuti di qualsiasi natura e comunque prodotti dall’esercizio del Punto vendita e delle sue attività, nonché le spese per l’illuminazione, le utenze, il consumo dell’energia elettrica e della forza elettromotrice, dell’acqua e delle linee di comunicazione.
Sono altresì a carico del Commissionario le spese di pulizia del Punto vendita. Sono
invece a carico della Società le spese per la manutenzione delle predette infrastrutture ed attrezzature nonché dei rimanenti beni che costituiscono il Punto vendita e
ciò sempre che gli interventi non si rendano necessari a causa dell’inadempimento
del Commissionario agli obblighi assunti in forza del presente contratto.
Tutti i rischi e le responsabilità derivanti dalla conduzione del Punto e Vendita
sono a carico del Commissionario, quale comodatario dell’impianto; per far fronte a tali rischi di esercizio il Commissionario stipulerà, trascorso positivamente il
periodo di prova, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni.
Il Commissionario assume la custodia dei Prodotti di proprietà della Società e
depositati presso il Punto vendita, obbligandosi ad adottare la massima diligenza
anche ai fini della loro conservazione ed erogazione. Le caratteristiche dei Prodotti dalla Società depositati presso il Commissionario non potranno da questi o
dal suo personale essere mutate o alterate. Il Commissionario si obbliga inoltre
alla immediata segnalazione alla Società di ogni fatto connesso alla custodia dei
Prodotti che possa arrecare un danno alla Società e/o a terzi.
La vendita dei Prodotti deve avvenire secondo i prezzi di vendita al pubblico stabiliti dalla Società, che verranno da quest’ultima comunicati, preventivamente,
con i mezzi e le modalità che verranno successivamente definiti dalle parti. I
prezzi non potranno per alcuna ragione essere variati dal Commissionario.
Il Commissionario è libero di adottare le iniziative commerciali che riterrà più utili
e vantaggiose al fine di aumentare le vendite nel Punto vendita; il Commissionario
adotterà inoltre le proposte e iniziative commerciali, e le innovazioni tecnologiche
che gli verranno indicate dalla Società. Il Commissionario è libero di effettuare
vendite a credito a suo insindacabile giudizio assumendosene la responsabilità;
qualora le vendite a credito a determinati clienti vengano invece decise e richieste
dalla Società, la responsabilità dell’incasso grava su quest’ultima.
Il Commissionario dovrà presentare mensilmente il rendiconto della propria attività, con particolare riferimento all’andamento delle vendite, alla suddivisione
dei prodotti venduti e a quant’altro necessario e richiesto a tal fine dalla Società.
La Società, in qualità di proprietaria del Punto vendita, e/o la Società indicata
dalla Società potrà accedervi in qualsiasi momento, avvalendosi di propri incaricati allo scopo di verificare l’adempimento da parte del Commissionario degli
obblighi previsti dal presente contratto.
Al termine di efficacia del presente contratto, quale che sia la causa, il Commissionario dovrà provvedere a riconsegnare il Punto vendita alla Società, essendo venuto
meno il titolo atto a legittimare la detenzione perragioni diservizio; in caso diritardo
nella riconsegna del Punto vendita il Commissionario dovrà pagare alla Società una
penale giornaliera di € ……. (euro …….), salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Al termine di efficacia del presente contratto, quale che sia la causa, il Commissionario dovrà altresì riconsegnare al competente Ufficio tecnico di finanza la
licenza fiscale in originale.
A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente contratto
e delle eventuali somme da versare a qualsiasi titolo, il Commissionario dovrà
rilasciare alla Società idonea garanzia bancaria o assicurativa, per importo e con
modalità stabilite in allegato.
8) Obbligazioni e dichiarazioni della Società. La Società si obbliga a:
• corrispondere il compenso dovuto al Commissionario secondo le modalità e
tempistiche previste nell’allegato;
• mantenere regolarmente rifornito il Punto vendita secondo gli ordini di consegna provenienti dal Commissionario o di propria iniziativa,salvo casi di forza maggiore;
• eseguire con la massima tempestività e di norma entro 48 ore lavorative dalla segnalazione, salvo comprovati casi di forza maggiore, gli interventi di manutenzione sulle attrezzature degli impianti del Punto vendita, che si rendessero necessarie nel corso di validità del presente contratto, al fine di non arrecare nocumento all’attività e di non pregiudicare le vendite.
9) Obbligazioni e dichiarazioni del Commissionario. Nel prendere in consegna il
Punto vendita il Commissionario dà atto che tutte le infrastrutture, apparecchiature, attrezzature ed impianti che lo costituiscono sono conformi alle prescrizioni
di legge, ivi incluse quelle in tema di sicurezza, e si trovano in perfetto stato di
manutenzione e sono idonee all’uso cui sono destinate, come meglio si può evincere dal verbale di consegna che viene redatto tra le parti. Il Commissionario, in
virtù della custodia affidatagli, seguirà le indicazioni e le procedure, nell’utilizzo
delle apparecchiature, attrezzature, impianti nonché dei Prodotti esistenti, suggerite dalla Società e/o previste per legge.
Il Commissionario si impegna (a) ad osservare ed a far osservare tutte le vigenti
disposizioni previste dalla normativa di settore, (b) a far si che il Punto vendita
conservi costantemente tale stato di efficienza e di sicurezza, (c) a riconsegnare
alla Società il Punto vendita nelle medesime condizioni – fatto salvo il deperimento d’uso, (d) a manlevare e a tenere indenne la Società nel caso di danni
arrecati a terzi – includendo tra essi i propri dipendenti/familiari e le persone
facenti capo comunque alla propria organizzazione – esclusi quelli conseguenti
alla qualità dei Prodotti se non imputabile al Commissionario.
Il Commissionario si obbliga altresì a:
• effettuare il versamento alla Società del ricavato di tutte le Vendite effettuate con le modalità convenute nell’allegato;
• adempiere a tutti gli obblighi connessi, per legge e per regolamento anche fiscali, alla movimentazione, immagazzinaggio e consegna dei Prodotti;
• adempiere agli obblighi di accertamento delle giacenze da comunicare alla Società, qualora richiesto da variazioni della normativa fiscale;
• consentire alla Società di effettuare verifiche allo scopo di controllare l’esatto adempimento degli obblighi di cui al presente contratto;
• rispettare gli orari e turni di apertura dell’impianto e delle norme di comportamento e degli usi nonché di tutte le istruzioni previste nell’ambito delle direttive commerciali della Società, tenuto conto dei regolamenti comunali e/o regionali in materia;
• mantenere accese le insegne pubblicitarie e la relativa illuminazione del Punto vendita, quando la luce solare non sia sufficiente;
• esercitare la facoltà di tenere chiuso il Punto vendita per un periodo continuato non superiore alle due settimane l’anno, sempre dando comunicazione scritta alla Società ed alle competenti autorità;
• mantenere regolarmente rifornito il Punto vendita;
• esporre negli appositi cartelli e/o stendardi, forniti dalla Società, il prezzo di
vendita al pubblico dei Prodotti, nel rispetto della normativa vigente;
• accettare, per la riscossione dei pagamenti, carte di credito commerciali e/o
carte pagamento abilitate al servizio dalla Società convenzionante;
• adottare ed accettare, per la riscossione dei pagamenti, carte di credito e bancomat, alle condizioni di mercato normalmente applicate al settore;
• predisporre mensilmente sia il rendiconto secondo le modalità richieste dalla
Società, sia la chiusura del libro U.T.F. con evidenza dei cali;
• verificare costantemente la regolarità deisigilli metricisugli erogatori,segnalando immediatamente agli organi preposti alla Società ogni eventuale irregolarità;
• custodire e gestire il Punto vendita con e correttezza nel rispetto delle norme,
astenendosi dal porre in essere atti che possano pregiudicarne la sicurezza,
l’affidabilità e l’efficienza;
• non apportare modifiche e/o manomissioni alle infrastrutture, apparecchiature, attrezzature ed impianti del Punto vendita;
• non alterare o rimuovere i sigilli apposti sulle apparecchiature;
• non installare nel Punto vendita, senza il preventivo consenso della Società, nuove infrastrutture, apparecchiature, attrezzature e/o impianti, nonché
scritte e/o insegne pubblicitarie di qualsivoglia genere;
• non svolgere presso il Punto vendita,senza il preventivo consenso della Società, attività diverse dall’erogazione di prodotti petroliferi alla clientela;
• far osservare le disposizioni che precedono e gli obblighi previsti dal presente
contratto dal personale e/o dagli addetti di cui eventualmente si avvarrà nella
gestione del Punto vendita;
• vigilare affinché i terzi non violino tutte le predette disposizioni;
• indossare la divisa indicata dalla Società.
Il Commissionario dichiara di ben sapere che per lo svolgimento del suo incarico non è tenuto a versare ad alcun soggetto terzo, compreso il Società, alcuna
indennità a qualsiasi titolo richiesta, in particolare per avviamento. Il Commissionario dichiara altresì di ben sapere che al termine del suo mandato non sarà
tenuto a richiedere ad alcun soggetto terzo, compreso il Società, alcuna indennità a qualsiasi titolo pretesa, in particolare per c.d. buona uscita.
10) Risoluzione e recesso. Qualora norme imperative intervengano a modificare sostanzialmente il presente contratto e le sue caratteristiche, senza esclusione alcuna, anche mediante inserzione automatica di clausole, ciascuna parte potrà recedere unilateralmente dal contratto con effetto immediato, mediante comunicazione scritta data all’altra parte,senza che ad alcuna di esse spetti indennizzo disorta.
Durante i primi …… mesi, che le parti riconoscono e considerano ad ogni effetto
come periodo di prova, sia la Società che il Commissionario potranno recedere
dal contratto mediante invio di raccomandata AR o PEC con almeno …… giorni
di preavviso. La comunicazione di recesso, durante il periodo di prova di cui
sopra, non avrà necessità di motivazione.
La Società avrà altresì diritto di recedere dal contratto, senza che il Commissionario possa avere nulla a che pretendere a titolo di risarcimento e/o indennizzo,
qualora (a) venissero revocate o non venissero rinnovate le autorizzazioni che
legittimano l’installazione e l’esercizio del Punto vendita o la sua installazione ed esercizio venissero ritenuti illegittimi dalla Pubblica Autorità, (b) venisse a crearsi
l’indisponibilità del suolo su cui sorge il Punto vendita, (c) venissero meno in
capo al Commissionario i requisiti di cui alla L. 575/1965 e al D.Lgs. n. 490/1994,
in conformità a quanto richiesto dal Dpr 252/1998 (Legge antimafia).
Le parti convengono che il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
• comprovata alterazione, manipolazione o comunque inidonea custodia dei Prodotti nel Punto vendita;
• manomissione fraudolenta dei sigilli o di ogni strumento di misurazione, rilevata da organi di Polizia Giudiziaria;
• grave o/e ripetuta violazione, contestata dalla Società, di disposizioni di legge
che possano determinare, in modo certo ed univoco, danni alla Società;
• rimozione, alterazione e/o illecita apposizione o utilizzo dei Marchi;
• cessione del contratto o modifica della titolarità della gestione;
• ingiustificata chiusura del Punto vendita al di fuori del periodo di chiusura per
ferie, per malattia certificata o cause di forza maggiore;
• variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti rispetto a quelli determinati dalla Società;
• cessazione degli effetti della fideiussione senza preventiva sua sostituzione
con nuova garanzia fideiussoria;
• violazione del divieto di attività in concorrenza e dell’obbligo di esclusiva;
• mancato versamento nei tempi convenuti degli incassi delle vendite effettuate dal Commissionario.
11) Trattamento dei dati personali. Le parti si dichiarano di essere informate e si
prestano il reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati ai sensi del Testo
unico della privacy.
12) Disposizioni finali. Il presente contratto, assoggettato alla legge italiana, estingue e sostituisce qualsiasi eventuale precedente accordo anche verbale fra le
parti e avente analogo oggetto. Qualunque modifica al presente contratto non
potrà avere luogo e non potrà essere provata tra le parti che hanno provveduto
a depositare al Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) il presente contratto
ai sensi dell’art.17 della Legge 27/2012.
Con riferimento all’art. 34 della Legge 183/2011 e successive modifiche, le parti
si danno reciprocamente atto che le agevolazioni fiscali ivi previste sono di competenza del Commissionario in quanto esercente l’impianto di distribuzione.
Il Commissionario non potrà cedere in tutto o in parte il presente contratto a terzi o affidare a terzi in tutto o in parte la sua esecuzione o l’uso del Punto vendita
o di sue singole infrastrutture, apparecchiature, attrezzature e/o impianti.
13) Controversie e Foro competente. Le controversie che dovessero sorgere in relazione all’applicazione del presente contratto, o comunque connesse all’esecuzione, interpretazione o violazione del medesimo, sono devolute alla esclusiva
giurisdizione del Foro di …….
.
Letto, firmato e sottoscritto.
Luogo ……., data ……..
La Società
Il Commissionario
Si sottoscrivono espressamente e si intendono specificamente approvate, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
La Società
Il Commissionario
Fac simile contratto per distributore di carburante da scaricare
Di seguito si trova il modello contratto per distributore di carburante in formato Doc, che può essere quindi aperto utilizzando Word o un altro programma che supporta questo tipo di file.
Per completare il fac simile contratto per distributore di carburante è necessario inserire tutti i dati mancanti.
Il modulo può essere modificato in ogni sua parte, quindi è possibile adattarlo in modo semplice alle proprie esigenze.
Dopo che è stata effettuata la compilazione, il modello contratto per distributore di carburante può essere convertito in PDF o stampato.