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Esempio di contratto di outsourcing informatico
Di seguito viene proposto un esempio di contratto di outsourcing informatico.
L’esempio di contratto di outsourcing informatico rappresenta un punto di partenza utile per chi ha bisogno di scrivere un documento di questo tipo.
F112
CONTRATTO DI OUTSOURCING INFORMATICO
Tra le parti
– società Alfa
– società Beta
Premesso che
– la società Alfa vuole concentrare le proprie risorse sull’oggetto principale della propria attività e non ritiene opportuno provvedersi di esperti nel campo dell’information technology;
– intende affidare ad un unico fornitore, sia esso unica impresa o raggruppamento temporaneo di imprese:
– la progettazione e la costituzione di un nuovo sistema informativo
– la conversione e normalizzazione degli archivi
– la gestione degli archivi e delle sue connessioni
– l’assistenza sistematica anche per apparati ed applicazioni d’informatica d’ufficio e telecomunicazioni.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula quanto segue:
1. Incarico
La società Alfa assegna alla società Beta, che accetta, la progettazione, costituzione e gestione in outsourcing di un nuovo sistema informativo, come meglio specificato ai successivi artt. 2, 3 e 4.
2. Obblighi dell’outsourcer
2.1. La società Beta si obbliga a far conseguire alla società Alfa gli obbiettivi di cui all’art. 5.
La società Beta si occuperà di due aree specifiche di attività:
– la realizzazione e messa in esercizio del nuovo sistema informatico della società Alfa;
– la gestione e manutenzione del nuovo sistema informativo per giorni … dall’inizio dell’effettiva attività del servizio in ambiente di produzione, comprensiva, tra l’altro della manutenzione sia di natura sistemistica sia della rete locale e delle applicazioni, anche se già installate nella Sede centrale, nonché degli adeguamenti necessari.
2.2. La realizzazione e messa in esercizio del sistema informativo implica inoltre:
– analisi e progettazione del nuovo sistema informativo;
– sviluppo ad hoc dell’applicativo e di ogni interfaccia;
– implementazione, personalizzazione e parametrizzazione degli applicativi secondo la progettazione;
– creazione dell’ambiente per la realizzazione e gestione del sistema;
– realizzazione del sistema per rendere operativi i collegamenti/connessioni col concessionario telefonico e la loro gestione con dispositivi di trasmissione e ricezione dati via internet;
– installazione del nuovo sistema informativo e di tutte le componenti hardware e software, con predisposizione di tutti i collegamenti in rete, nonché acquisizione di tutte le licenze necessarie a tempo indeterminato;
– organizzazione e realizzazione della migrazione dei dati dal data base attuale e dagli altri archivi del nuovo sistema informativo. Ciò comporterà la ripresa dei dati e la conversione degli archivi per rendere operative le nuove applicazioni con realizzazione dei programmi necessari per trasferire o convertire, garantendo l’integrità delle nuove basi dati;
– esecuzione dei test e collaudo;
– formazione del personale della società Alfa.
2.3. La gestione e manutenzione del nuovo sistema informativo comprende:
– gestione dei collegamenti in rete degli archivi adottando le indispensabili misure di sicurezza;
– costante aggiornamento del/dei Data Base;
– manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del nuovo Sistema informativo;
– assistenza sistematica per tutte le applicazioni di cui la società Alfa dispone che non sono state rese oggetto del presente contratto.
2.4. Per l’esplicazione delle attività contrattuali la società Beta si varrà di figure professionali in numero sufficiente a rispettare gli impegni assunti.
2.5. Nell’eseguire il contratto la società Beta s’impegna ad eseguire prestazioni non previste, qualora esse appaiano strumentalmente indispensabili per l’attuazione del risultato contrattuale e quando non determinino un sacrificio eccessivo o un impiego di risorse esuberante rispetto alla situazione di necessità contingente.
La società Beta, inoltre, consegnerà alla società Alfa tutta la documentazione necessaria per conoscere la struttura del sistema e delle sue componenti.
3. Contenuto della prestazione
3.1. Analisi, progettazione e realizzazione del sistema operativo
La società Beta impiegherà metodologie aggiornate individuando i requisiti del nuovo sistema informativo ai fini delle esigenze della società Alfa, che ne assicurino precisione, tempestività e sicurezza.
L’attività include la definizione degli strumenti hardware e software di sistema, d’ambiente e di comunicazione necessari per la realizzazione di tale sistema, anche qualora alcuni elementi non dovessero essere forniti dalla società Beta. La società Alfa adeguerà le apparecchiature ed il software dedicati alle applicazioni client secondo i termini indicati dalla società Beta.
Gli strumenti e/o l’organizzazione predisposta dalla società Beta dovranno dare alla società Alfa la possibilità di proseguire la gestione del sistema informativo anche dopo la cessazione del presente contratto senza apprezzabili difficoltà e senza richiedere risorse particolari per la migrazione dei dati nelle ordinarie attività del passaggio delle consegne.
3.2. Manutenzione del software
La società Beta assicurerà la manutenzione software del sistema informativo, inclusa la LAN. La società Beta assicurerà in particolare:
– il ripristino delle funzionalità in caso di malfunzionamenti del software di sistema e/o d’ambiente;
– l’arricchimento delle funzioni del programma determinato da decisioni della società Beta o da nuove release innovative del software di sistema e/o d’ambiente;
– la semplificazione dell’uso e l’aggiornamento sia tecnologico sia organizzativo.
3.3. Assistenza
La società Beta fornirà l’assistenza sistematica, remunerata secondo le proprie tariffe qui unite previa sottoscrizione delle parti sotto la lett. A, scontate del…. per cento.. Per tale assistenza la società Beta s’impegna ad intervenire entro 4 ore lavorative dalla richiesta anche orale della società Alfa, rilasciando un rapportino d’intervento con l’indicazione del problema che si è presentato e la/le soluzioni prospettabili.
3.4. Gestione del Data Base e dei collegamenti in rete
La società Beta dovrà provvedere alla gestione dei collegamenti in rete della società Alfa e del/dei Data Base adottando opportune misure di sicurezza logica e fisica, provvedendo alla conversione e normalizzazione dei dati contenuti negli applicativi e negli archivi attuali.
3.5. Data Entry
La società Beta gestirà il servizio di data entry delle transazioni che perverranno su supporto cartaceo.
3.6. Proprietà delle apparecchiature funzionali
Le apparecchiature e il software per l’hosting del data base dovranno essere situate presso la società Beta. Presso la sede della società Alfa saranno installate le sole apparecchiature necessarie per l’esecuzione del servizio contrattuale, la cui proprietà rimarrà in capo alla società Beta, che provvederà alla loro manutenzione.
Tutti gli strumenti adottati per l’esecuzione delle attività contrattuali dovranno essere associati alla documentazione di installazione e di utilizzazione in italiano nonché alle autorizzazioni necessarie per il loro sfruttamento/utilizzazione in tutte le rispettive parti senza limitazioni.
3.7. Servizio di help desk telefonico
La società Beta garantirà un servizio continuativo di help desk di secondo livello.
3.8. Formazione
La società Beta si farà carico di tutti gli aspetti connessi alla formazione ed all’addestramento personale della società Alfa relativamente al nuovo sistema informativo.
4. Caratteristiche della prestazione
4.1. Il nuovo sistema dovrà ottemperare ai seguenti vincoli /obiettivi:
– accesso al sistema realizzato tramite interfaccia di tipo WEB;
– interfaccia utente caratterizzata da un elevato livello di usabilità;
– sistema attivo continuativamente, salvo specificate sospensioni per la manutenzione, 24 ore su 24.
5. Obiettivi del servizio
Gli obiettivi della società Alfa richiedono i seguenti risultati:
– la migrazione del nuovo sistema informativo dei dati contenuti nel Data Base attuale;
– un’agevole e corretta gestione secondo modalità on line dei dati in arrivo dalle unità locali;
– minimizzare i tempi di trasferimento delle informazioni all’interno del sistema informativo della società Alfa;
– rendere preciso e rapido il matching dei dati e garantire un elevato livello di sicurezza fisica e logica al sistema informativo ed alle informazioni trattate;
– rendere superfluo il consolidamento di risorse interne dotate di preparazione tecnica dedicate alle attività di realizzazione, manutenzione e gestione tecnica del sistema informativo e della sua evoluzione;
– formare il personale della società Alfa e delle unità locali affinché possa utilizzare autonomamente il nuovo sistema informativo realizzato dalla società Beta.
Si allega sub B – previa sottoscrizione delle parti – capitolato contenente le specifiche tecniche convenute dalle parti come minimi essenziali per una adeguata gestione del servizio.
6. Modifiche dell’oggetto della prestazione
6.1. Le varianti in corso d’opera sono disposte dalla società Alfa. Sotto un profilo tecnico ogni variante sarà sotto la responsabilità della società Beta.
6.1.1. Le regole valide per tutte le varianti sono che:
a) le inerenti risorse, anche se imprevedibili, s’intenderanno già compensate all’interno del corrispettivo contrattuale. E’ tuttavia possibile:
– per la società Beta ottenere un’integrazione di prezzo purché …
– un’eventuale decurtazione del corrispettivo corrisponde alla riduzione delle risorse applicate dalla società Beta, che verrà stimata dalla società Alfa eventualmente sulla scorta di elementi forniti dalla società Beta prima della deliberazione che la riguarda;
b) la variante in nessun caso autorizzerà una minore consistenza e/o qualità della prestazione promessa dalla società Beta; questa sarà, anzi, onerata a mantenere allineati al corrispettivo la portata ed il volume della sua prestazione, fornendo alla società Alfa la debita trasparenza al riguardo.
7. Consegna delle attività e accessi/connessioni
La società Beta avrà l’accesso ai locali della società Alfa dalle ore … alle ore … di tutti i giorni feriali, attenendosi alle modalità concordate periodicamente per iscritto e comunque previa indicazione dei nominativi del personale che procederà all’accesso.
Saranno garantite alla società Beta le condizioni ottimali per i suoi compiti.
8. Consegna degli strumenti
8.1. La consegna degli strumenti, la relativa installazione e messa in funzione avverrà a spese e a rischio della società Beta.
La consegna si riterrà completata se accompagnata dalla documentazione di supporto che sia indispensabile per l’intelleggibilità delle operazioni e delle cautele d’uso.
La società Beta sarà tenuta a redigere e far rispettare procedure di sicurezza, le quali dovranno essere sufficientemente chiare; questa farà anche in modo che siano adottate cautele, dispositivi e operazioni di verifica che evitino danni accidentali. La regola vale anche per i beni immateriali e per gli archivi dei dati.
8.2. Sono a carico della società Beta, fino alla data della sottoscrizione del verbale di collaudo per l’avviamento del nuovo sistema informativo (sistem test):
– i rischi derivanti dalla perdita dei dati, pur tenendo conto che verrà consolidato un ambiente di produzione separato da quello di sviluppo e di prova;
– i danni del software, salvo che essi non dipendano da fatto imputabile alla società Alfa.
9. Verifiche e collaudo
Relativamente agli strumenti saranno previste almeno due verifiche, che si apriranno a seguito di un invito scritto da parte della società Beta.
10. Corrispettivi – pagamenti e fatturazioni
10.1. Il corrispettivo è complessivamente convenuto in Euro… e comprende e remunera tutte le prestazioni contrattuali, ad eccezione – oltre che delle prestazioni di cui in seguito e di quelle di cui al precedente art. 3.3 – delle seguenti prestazioni: …
10.2 In particolare, sono identificati i corrispettivi parziali per le attività relative alla fase di progettazione e realizzazione nel seguente modo:
– … per cento alla firma del contratto
– … .alla fine della realizzazione, comprendente i test, la validazione del Data Base, e i collegamenti in rete;
– … per cento al termine del collaudo;
– … per cento al termine dei primi 30 giorni di conduzione del sistema.
L’attività di gestione e manutenzione verrà pagata ogni … giorni.
10.3. Per quanto riguarda il costo e la manutenzione del collegamento saranno a carico della società Beta …
10.4. Qualsiasi ulteriore servizio eccedente rispetto a quanto pattuito sarà compensato secondo le tariffe ufficiali Beta qui allegate sub C – previa sottoscrizione delle parti – purché non superiori ai valori di mercato al momento della richiesta.
10.5. La liquidazione dei compensi secondo le tranche ed alle scadenze concordate avverrà a … giorni fine mese data fattura.
11. Misure di sicurezza
La società Beta dovrà attuare sistemi di sicurezza idonei ad impedire l’accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei dati.
12. Riservatezza e privacy
12.1. Per l’intera durata del presente accordo e per giorni … successivi alla sua cessazione la società Beta osserverà il massimo riserbo sulle informazioni riguardanti la società Alfa apprese per effetto del servizio svolto.
12.2. Il trattamento dei dati verrà svolto in ottemperanza della normativa in materia di tutela della privacy vigente istituendo la società Beta come Responsabile dei dati personali, anche qualificati come sensibili, per i quali la società Beta durante le attività di raccolta, integrazione ed elaborazione dei Data Base o di outsourcer effettua uno o più trattamenti. Durante le ore di lavoro il titolare dei dati avrà, tramite i propri responsabili interni ed incaricati, l’accesso permanente ai propri dati ed in qualunque momento potrà ottenere i medesimi disposti su supporto cartaceo o elettronico riconoscendo i costi di copia.
A parte l’attività di custodia delle informazioni che costituiscono la Banca Dati della società Alfa, la società Beta è autorizzata ad operare il trattamento dei dati per tutta la durata del presente contratto ed esclusivamente in vista degli scopi strettamente legati all’attività di outsourcer della società Alfa ed in particolare connessi all’attività di:
a) raccolta dei dati esistenti presso la società Alfa e presso le unità locali, archiviazione in più Data Base presso la sede centrale della società Alfa, conservando presso i propri uffici la copia di back up;
b) cancellazione dei dati non necessari o superati;
c) eventuale raffronto di Data Base per risolvere i problemi di funzionalità del software di gestione del Data Base;
d) sicurezza del Data Base e/o delle operazioni di elaborazione ed archiviazione e il salvataggio disposto in via automatica del Sistema informatico.
12.3. In tale sua attività di trattamento la società Beta:
a) si varrà soprattutto di strumenti informatici e/o telematici con CPU allocata nel territorio italiano ad evitare una qualunque necessità burocratica anche inerente alla normativa di tutela della privacy vigente per il flusso transfrontaliero dei dati e i) con logiche strettamente correlate alle finalità delle prestazioni che la società Beta si è obbligata a rendere, ii) nella stretta osservanza delle vigenti disposizioni in materia, anche in ordine alla sicurezza dei dati;
b) adotterà ogni misura di tutela e protezione dei dati trattati in linea con le disposizioni vigenti atta a:
– adeguarsi alla normativa rilevante, svolgendo i compiti assegnati;
– istituire un modulo organizzativo coerente con le disposizioni di legge;
– evitare danni o irregolarità prevedibili;
c) osserverà le misure di sicurezza generali disposte dalla normativa via via vigente nonché quelle specifiche imposte dalla società Alfa previa approvazione della stima presentata dalla società Beta riguardo ai costi delle misure eccedenti il dettato normativo ed emanando regolamento.
13. Subappalto
Alla società Beta è soltanto precluso di rivolgersi a terzi per prestazioni quantitativamente e qualitativamente rilevanti per la soddisfazione dei risultati contrattuali, come l’analisi, la creazione del software, la gestione del data base, la sua manutenzione. Ove la società Beta intenda subappaltare una parte delle attività lo potrà fare, osservando le prescrizioni di legge, per le attività di data entry dei dati ripresi da supporto cartaceo. In tal caso la società Beta indicherà nell’offerta la parte dell’appalto che intende subappaltare.
Resta inteso che la subcommittente risponderà in solido con la subappaltatrice di tutte le obbligazioni oggetto di subappalto.
14. Garanzie
14.1. La società Beta garantisce che il Data Base e gli strumenti contrattuali, tra cui il software, una volta realizzati ed in esercizio corrisponderanno alle esigenze della società Alfa e che per la loro progettazione, configurazione e realizzazione saranno accuratamente applicate le regole dell’arte, impiegando tecniche e metodologie di controllo in linea con le conoscenze più aggiornate. Egli inoltre garantisce di inserire tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa in vigore. Ciascuna delle Parti ha a proprio carico la prevenzione contro tutti i rischi e i danni diretti o indiretti determinati e/o connessi con l’insieme del materiale e delle installazioni situate nei rispettivi locali e provvede al contempo alla copertura assicurativa – senza surroga – dei propri collaboratori e dipendenti.
14.2. Per una congruità delle scelte e l’espletamento del servizio la società Beta garantisce d’impiegare tecniche aggiornate e metodologie di controllo all’avanguardia della tecnica consolidata e manterrà al proprio interno le competenze tecniche inerenti a quanto realizzato per tutta la durata del periodo di garanzia. Alla società Beta potrà essere richiesto di procedere alla eliminazione delle carenze ed errori anche di progettazione alla stessa imputabili, senza alcun onere aggiuntivo per la società Alfa salvo quando:
– la società Alfa non abbia osservato l’organizzazione indicata dalla società Beta oppure le norme/regole di gestione e di uso;
– i risultati dei servizi abbiano subito interventi da parte della società Alfa o di terzi senza la direzione della società Beta.
La società Beta rilascia una garanzia di buon funzionamento della durata di … giorni dall’accettazione definitiva e, per i servizi per i quali non si faccia luogo a consegna, dal termine di ciascun semestre di prestazione continuativa del servizio.
14.3. La garanzia circa la disponibilità per la società Alfa di un servizio di manutenzione del software realizzato dalla società Beta copre un periodo di almeno … giorni dalla cessazione dei servizi previsti dal contratto. La società Beta infatti avrà l’onere di assicurare a richiesta della società Alfa ed a condizioni economiche correnti di mercato il servizio di manutenzione suddetto.
14.4. La società Beta avrà l’obbligo di trasferimento del know how alla società Alfa nel caso di cessazione dell’attività. In tale ipotesi la società Beta pianificherà con la società Alfa la fase di distacco dei servizi e s’impegnerà a mettergli a disposizione, ove richiesto ed alle condizioni economiche da concordare ed in linea con la pratica corrente della società Beta, le competenze professionali che favoriscono la regolarità del riavviamento delle operazioni e di svolgimento delle attività di data entry, fornendo il dovuto supporto nella fase di migrazione.
14.5. Nell’eseguire le prestazioni contrattuali la società Beta assicura che in materia di assicurazioni sociali e di sicurezza ed igiene sul lavoro osserverà ogni norma di legge o di regolamento vigenti, o che comunque risultino applicabili anche se emanati in corso d’opera.
15. Responsabilità ed assicurazioni
15.1. La società Beta sarà tenuta a stipulare una polizza assicurativa per RC per danni materiali e fisici che potrebbero essere causati alla società Alfa e/o alle persone presenti nei locali inerenti per un massimale pari ad almeno Euro …
15.2. Data la natura dei servizi richiesti, il limite massimo di responsabilità della società Beta per danni derivanti da perdita dei dati o loro diffusione non autorizzata sarà costituito dall’ammontare pari al 50 per cento del valore del contratto.
Tali danni dovranno essere comunicati e documentati per iscritto alla società Beta.
15.3. Si precisa che:
a) si applicherà la normativa di legge in tema di difetti, denunzia di vizi anche occulti e prescrizione, con riferimento alla data di conclusione delle verifiche all’atto della consegna o del completamento convenzionale delle fasi di servizio contrattuale;
b) la diligenza della società Beta verrà commisurata all’impegno richiesto ed alle esigenze dei tempi contrattuali.
16. Cauzione
16.1. A garanzia degli obblighi contrattuali, all’atto della stipulazione del contratto la società Beta consegnerà garanzia autonoma a prima richiesta dell’importo complessivo di Euro…. … rilasciata da primaria banca con scadenza di sei mesi successiva alla scadenza del presente contratto.
17. Spese contrattuali
Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo ed alla registrazione sono ad esclusivo carico della società Beta.
18. Risoluzione e recesso
18.1. Il contratto potrà essere risolto con le forme di legge ed in presenza di grave inadempienza della società Beta, tra cui una violazione in materia di sicurezza e tutela dei dati personali a norma della disciplina sulla privacy, l’inottemperanza ai doveri di allineamento dei dati, eventuali accessi non autorizzati al data base.
18.2. Nell’applicare le norme che ammettono il recesso dell’appaltatore, il limite – per quest’ultimo soltanto – è incrementato sino al settimo-quinto (artt. 1660 e 1661 c.c.).
18.3. A partire dalla comunicazione di risoluzione ed in ogni caso di recesso, la società Beta darà l’assistenza che la società Alfa potrà ragionevolmente richiedere per iscritto per far sì che l’attività possa continuare senza interruzioni, facilitando l’ordinato trasferimento dell’attività di data entry alla società Alfa o ad eventuali terzi da quest’ultima a tale scopo incaricati.
L’assistenza dovrà comprendere:
– lo sviluppo di un piano di transizione per il periodo necessario al trasferimento dell’attività;
– l’addestramento del personale della società Alfa o del terzo, dietro ragionevole corrispettivo basato sui prezzi del mercato alla data della richiesta del servizio.
19. Ritardo e forza maggiore
Una parte non sarà responsabile nei confronti dell’altra per i ritardi o per la mancata esecuzione dei suoi compiti dovuti in via diretta o indiretta a circostanze fuori dal proprio controllo (per esempio caso fortuito, sospensione dei lavori imposta dalla pubblica autorità). In tali casi il rappresentante della Parte interessata notificherà l’evento tempestivamente al responsabile nominato dall’altra parte. Sono coperti dalle prestazioni di disaster recovery gli incendi, le conseguenze di fenomeni metereologici e gli scioperi del personale.
La società Beta non potrà invocare come cause di forza maggiore i disservizi procurati dalle apparecchiature che utilizza nell’espletamento dei propri compiti, qualora non li abbia in precedenza fatti rilevare al responsabile della società Alfa.
20. Clausola compromissoria
(ARBITRATO AMMINISTRATO)
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte, ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale
oppure
(ARBITRATO RITUALE)
Ogni controversia inerente e/o conseguente e comunque attinente al contratto (suscettibile di compromissione in arbitri) di cui sopra sarà devoluta alla decisione di un collegio di tre arbitri tutti nominati, previa audizione delle parti in causa, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova il luogo dove è stato stipulato il contratto stesso, su ricorso di una delle parti, notificato, unitamente al provvedimento di convocazione del Presidente alle altre parti in lite a mezzo di Ufficiale Giudiziario.
oppure
b) di cui due nominati, uno per ciascuna, dalle parti in lite ed il terzo, con funzione di presidente, dagli arbitri previamente nominati.
Il predetto collegio deciderà in via rituale, secondo equità, senza formalità di procedura ad eccezione di quelle strettamente necessarie per il rispetto del contraddittorio, entro centottanta giorni dal suo insediamento.
La decorrenza del predetto termine rimarrà sospesa nel periodo necessario per l’assunzione dei mezzi istruttori ivi compresi perizie, consulenze tecniche, ispezione e nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre compresi di ogni anno.
Il lodo così pronunciato sarà (nei limiti consentiti dalla Legge) inappellabile.
Sede dell’arbitrato sarà …
Per quanto non espressamente previsto si rinvia agli artt. 806 e ss. c.p.c.
oppure
(ARBITRATO IRRITUALE)
Ogni controversia inerente e/o conseguente e comunque attinente al contratto di cui sopra (purché suscettibile di compromissione in arbitri) sarà devoluta alla decisione di un collegio di tre arbitri a) tutti nominati, previa audizione delle parti in contesa, dal Presidente dell’Unione Industriali competente per il luogo nel quale è stato sottoscritto il contratto stesso. Tale nomina sarà attivata su istanza di qualunque delle parti in contesa spedita con lettera raccomandata a r. al predetto Presidente e ad ognuna delle parti in lite.
oppure
b) di cui due nominati, uno per ciascuna, dalle parti in lite ed il terzo, con funzione di presidente, dagli arbitri previamente nominati
Il predetto collegio, una volta costituitosi e sentite le parti, sottoporrà loro possibili soluzioni conciliative. Qualora entro trenta giorni dalla sua costituzione, in assenza di comune volontà di protrarre le operazioni di conciliazione, la lite non sia stata conciliata, il Collegio provvederà a decidere la causa in via irrituale, secondo equità, senza formalità di procedura ad eccezione di quelle strettamente necessarie per il rispetto del contraddittorio, entro centottanta giorni dal termine del tentativo di conciliazione.
La decorrenza del predetto termine rimarrà sospesa nel periodo necessario per l’assunzione dei mezzi istruttori ivi compresi perizie, consulenze tecniche, ispezione e nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre compresi di ogni anno.
La decisione assunta dal collegio avrà valore di negozio liberamente e consapevolmente stipulato dalle parti di modo da avere forza contrattuale e vincolante tra le stesse.
Sede dell’arbitrato sarà …
Per quanto qui non espressamente previsto, in quanto possibile ed in quanto compatibili si richiamano ai fini della loro applicazione le disposizioni previste dal Codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale, fermo restando che in tale caso l’autorità procedente, indicata dal codice di rito nel presidente del Tribunale sarà il presidente dell’Unione Industriali sopra richiamato.
21. Foro esclusivo
Per ogni controversia non suscettibile di essere devoluta in arbitri sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano
Luogo …, data …
Firme
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente, dopo averle lette, le seguenti clausole:
– art. 20 clausola compromissoria
– art. 21 foro esclusivo
Luogo …, data …
Firme…………………
Fac simile contratto di outsourcing informatico da scaricare
Di seguito si trova il modello contratto di outsourcing informatico in formato Doc, che può essere quindi aperto utilizzando Word o un altro programma che supporta questo tipo di file.
Per completare il fac simile contratto di outsourcing informatico è necessario inserire tutti i dati mancanti.
Il modulo può essere modificato in ogni sua parte, quindi è possibile adattarlo in modo semplice alle proprie esigenze.
Dopo che è stata effettuata la compilazione, il modello contratto di outsourcing informatico può essere convertito in PDF o stampato.