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In questa pagina è possibile trovare un fac simile contratto di vendita di prodotti ortofrutticoli a pronta consegna e a consegna differita editabile da scaricare e da utilizzare come esempio.
Il documento può essere compilato inserendo i dati mancanti e stampato.
Esempio di contratto di vendita di prodotti ortofrutticoli a pronta consegna e a consegna differita
Di seguito viene proposto un esempio di contratto di vendita di prodotti ortofrutticoli a pronta consegna e a consegna differita.
L’esempio di contratto di vendita di prodotti ortofrutticoli a pronta consegna e a consegna differita rappresenta un punto di partenza utile per chi ha bisogno di scrivere un documento di questo tipo.
CONTRATTO TIPO PER LA VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
“A PRONTA CONSEGNA E A CONSEGNA DIFFERITA”
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
con sede in via n. C.F. ,
P.IVA , in persona del titolare (se ditta individuale)/legale rappresentante (se
società) , nato a il e residente
a in Via n. ___, C.F. , di
seguito indicato come “Venditore”,
E
con sede in via n. C.F. ,
P.IVA , in persona del titolare (se ditta individuale)/legale rappresentante (se
società) , nato a il e residente
a in Via n. ___, C.F. , di
seguito indicato come “Compratore”,
premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto che:
– l’esercizio della facoltà del “salvo vista” non pregiudica il diritto del Compratore al rifiuto della merce così come regolato al punto V del Contratto, le parti si danno atto che nella fase precontrattuale, il Compratore:
ha inteso esercitare la facoltà del “salvo vista” ed ha trovato la merce di suo gradimento;
non ha inteso esercitare la facoltà del “salvo vista”,
– per contratto a “pronta consegna” si intende che la merce viene messa a disposizione del compratore dal giorno successivo alla conclusione del contratto con una franchigia di …. giorni.
per contratto a “consegna differita” si intende che la prestazione è unica, ma la consegna della merce avviene in modo scaglionato in tempi diversi.in conformità con quanto previsto dall’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i. e dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.,
si stipula e conviene quanto segue
I) DURATA
Il contratto cessa il
oppure
Il contratto ha durata di
Le parti concordano che il pagamento avvenga secondo quanto indicato ai punti XV e XVI.
II) DISPOSIZIONI GENERALI
Si considerano giorni lavorativi i giorni feriali, ad eccezione del sabato, del 24 e del 31 dicembre. Sono inoltre considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.
Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto dovranno essere effettuate mediante forma scritta, anche tramite documento informatico trasmesso per posta elettronica o a mezzo di telefax. La merce, quando la vendita non sia fatta “salvo vista”, dovrà essere sempre ed in ogni caso ritirata dal Compratore.
III) PRODOTTI E CARATTERISTICHE
La denominazione di vendita e la specifica delle caratteristiche del prodotto oggetto del contratto,
sono indicate nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia3 e sono le seguenti:
– Prodotto – Caratteristiche
Imballaggio e confezionamento:
confezionato
alla rinfusa
Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., il prodotto oggetto di vendita è:
deteriorabile
non deteriorabile.
IV) TOLLERANZE E ABBUONI
Le Parti definiscono tolleranze e abbuoni in riferimento alle caratteristiche qualitative del prodotto indicate al punto III:
No
Sì e secondo i seguenti termini .
V) DIRITTO AL RIFIUTO DELLA MERCE
Nel caso in cui la merce ricevuta non presenti anche una sola delle caratteristiche qualitative
specificate nel punto III ovvero nel punto IV se definite il Compratore, entro giorni dal ricevimento della merce, può rifiutare la merce o pretendere la consegna di una merce diversa avente le caratteristiche stabilite, dandone immediato avviso scritto al Venditore, nei modi stabiliti al successivo punto XIII, specificando i vizi contestati.
Intervenuto l’avviso scritto, sono sempre fatte salve le facoltà di accordo amichevole tra le Parti e di richiesta di demandare la risoluzione della controversia alle analisi sui campioni nei modi indicati nel successivo punto VII.
In caso di mancato accordo, ovvero di omessa richiesta secondo il comma precedente o di impossibilità di formulare la richiesta per la mancata operatività del successivo punto VI, per la risoluzione della controversia verrà fatto riferimento a quanto stabilito al punto XIX.
VI) CAMPIONAMENTO
Le Parti si impegnano ad effettuare il campionamento dei prodotti oggetto di vendita:
No
Sì.
L’onere e l’obbligo del prelevamento dei campioni sigillati competono al Venditore per le vendite “franco partenza” ed al Compratore per le vendite “franco arrivo”.
I campioni devono effettuarsi:
nel luogo di consegna della merce.
oppure
(indicare il luogo pattuito) in un numero di esemplari per ogni singolo ricevimento pari a , in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano il Venditore o il Compratore oppure, in mancanza di questi, il vettore il quale anche senza alcuna specifica autorizzazione rappresenterà ad ogni effetto, nel campionamento la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle Parti. In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione scritta alla controparte, tramite documento informatico trasmesso per posta elettronica o a mezzo telefax, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni.
Le Parti definiscono le seguenti modalità di campionamento .
VII) ANALISI
In caso di reclamo, le Parti si impegnano ad effettuare le analisi sui campioni prelevati per la verifica delle caratteristiche dei prodotti oggetto di vendita:
con le seguenti modalità:
oppure
seguendo le procedure per le analisi previste dagli usi e dalle consuetudini esistenti nel luogo di consegna della merce.
Le spese d’analisi ed eventuali contro‐analisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte soccombente.
VIII) QUANTITÀ
Il peso/quantità della merce oggetto di vendita è pari a ed è rilevato:
in contraddittorio tra le parti
oppure
con la seguente modalità .
Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola “circa”, le parti stabiliscono la tolleranza del _____% in più o in meno rispetto alla quantità pattuita. Tale tolleranza va riferita a (indicare se la tolleranza si riferisce ad ogni singola consegna o al coacervo delle stesse).
IX) LUOGO E MODALITA’ DI CONSEGNA/RITIRO DELLA MERCE
Il luogo di consegna/ritiro della merce è (riportare l’indirizzo) con la modalità franco .
Per luogo di consegna s’intende la località nella quale il Venditore si è obbligato a consegnare la merce al Compratore a proprio rischio, spese e sotto la propria responsabilità. La modalità “franco arrivo” comporta che la consegna venga effettuata dal Venditore all’indirizzo indicato nel contratto; le spese di trasporto ed i rischi connessi sono a carico del Venditore. La modalità “franco partenza” comporta che il ritiro venga effettuato dal Compratore all’indirizzo indicato nel contratto; le spese di trasporto ed i rischi connessi sono pertanto a carico del Compratore.
oppure
Le parti pattuiscono che la consegna/ritiro della merce avviene secondo la seguente modalità
X) TERMINI E DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I termini e le disposizioni per l’esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna della merce.
Il contratto viene eseguito secondo le seguenti modalità:
a consegna pronta/disponibile, la merce viene messa a disposizione del Compratore dal giorno successivo a quello della conclusione del contratto con una franchigia di giorni lavorativi successivi alla data
contrattuale;
oppure
a consegna differita, nei seguenti tempi ,
il Venditore accorda al Compratore giorni di franchigia per il ritiro della merce ad ogni singola consegna. Detta franchigia decorre dal giorno lavorativo successivo a quello della comunicazione di messa a disposizione della merce, da inviare tramite documento informatico trasmesso per posta elettronica o a mezzo telefax. La comunicazione deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il Compratore possa adeguarvisi con normale diligenza.
XI) INADEMPIENZE
Salvo i casi di forza maggiore e in deroga all’articolo 1458 cod.civ., il contratto può essere risolto di diritto per le quote e prestazioni corrispettive non ancora eseguite, quando si verifica:
– il rifiuto di una delle parti di procedere al campionamento di cui al punto VI, ove pattuito;
– la mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte del Compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, quando è scaduta la normale franchigia, per la merce contrattata alle condizioni di consegna “pronta/disponibile” e nel caso di consegna differita, decorsi due giorni successivi alla scadenza della normale franchigia indicata nel contratto;
– il mancato rispetto del luogo di consegna, spedizione o ritiro indicato al punto IX;
– una causa di forza maggiore che ecceda il termine indicato al punto XII, da considerarsi essenziale;
– uno dei contraenti viene dichiarato fallito ovvero dia corso ad una procedura concorsuale di concordato ovvero abbia già omesso o sospeso per questo contratto uno o più pagamenti senza motivo o senza dare l’avviso scritto di cui al precedente punto V come regolato nel successivo punto XIII.
La risoluzione di diritto deve essere comunicata per iscritto nei modi indicati al successivo punto XIII e solo dopo la comunicazione scritta dà facoltà al contraente di procedere immediatamente, sempre previa autonoma comunicazione scritta alla controparte, al riacquisto o alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente della Borsa Merci Telematica Italiana o, in mancanza di dati, quello della Camera di Commercio che ha competenza nel territorio dove avviene la consegna e/o spedizione della merce, di tutte le quote e prestazioni corrispettive del contratto non ancora eseguite al momento dell’invio e del ricevimento della comunicazione scritta ivi comprese quelle per le consegne future, ed avrà diritto al rimborso delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione di questo o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.
Ogni contestazione relativa alla verifica della sussistenza degli effetti prodotti dalla risoluzione può essere sollevata nei modi di cui al successivo punto XIX.
XII) CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di eventi imprevedibili che impediscano l’esatta esecuzione del contratto, lo stesso si intende risolto per le quote e prestazioni corrispettive non ancora eseguite. Se l’impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l’impedimento superi giorni, il contratto per le quote e prestazioni corrispettive non ancora eseguite, è risolto.
La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne immediata comunicazione scritta al suo insorgere nei modi indicati al successivo punto XIII, comunque non oltre …….giorni, all’altro contraente con l’obbligo contestuale di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.
XIII) RECLAMI
Di qualunque reclamo e/o contestazione (comprese: la mancata osservanza dei termini di esecuzione, il diritto di rifiuto della merce, le inadempienze e le cause di forza maggiore) che il Compratore intendesse sollevare al Venditore, o il Venditore intendesse sollevare al Compratore, la parte che reclama deve dare comunicazione all’altra mediante forma scritta, anche tramite
documento informatico trasmesso per posta elettronica o a mezzo di telefax, entro …. giorni successivi al ricevimento della merce (nel caso di “coacervo” i giorni si intendono successivi all’ultimo ricevimento), o al verificarsi dell’evento.
Il reclamo deve contenere l’indicazione specifica e dettagliata di quanto contestato.
Qualora le parti non raggiungano un accordo amichevole sul reclamo, per la risoluzione della controversia, si fa riferimento a quanto stabilito al punto XIX.
XIV) PREZZO
Il prezzo unitario di vendita è di (Euro/unità di misura);
oppure
Il prezzo unitario di vendita è definito come di seguito .
XV) TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le parti pattuiscono che il pagamento dovrà essere effettuato6 entro giorni dal
tramite la seguente modalità .
Il pagamento del corrispettivo deve essere comunque effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 (trenta) giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a norma dell’articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Suddetto termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62 e in particolare ai contratti conclusi tra imprenditori agricoli; ai contratti conclusi tra imprenditori ittici per i conferimenti di prodotti ittici; ai conferimenti effettuati dagli imprenditori agricoli alle cooperative e alle organizzazioni di produttori, purché siano soci delle stesse, vale comunque quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.
XVI) MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI LEGALI DI PAGAMENTO E DECORRENZA DEGLI INTERESSI
Nel caso di mancata osservanza da parte del Compratore dei termini pattuiti per il pagamento, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.
Ai fini del calcolo degli interessi di mora, si fa riferimento a quanto previsto in merito dall’articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62, vale quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.
XVII) MODIFICHE E PATTI AGGIUNTIVI
Le parti convengono che qualsiasi patto diverso da quelli oggetto del presente contratto deve essere stipulato obbligatoriamente per scritto.
XVIII) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Lo scambio dei propri dati personali e il relativo trattamento è reciprocamente autorizzato dai contraenti in ragione dell’esecuzione del presente contratto e per la durata dello stesso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice sulla privacy).
XIX) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie nascenti dal contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso
l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio del territorio
di consegna della merce
oppure
di spedizione della merce
secondo il Regolamento di conciliazione dalla stessa adottato.
Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte:
davanti l’autorità giudiziaria;
oppure
mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio del territoriodi consegna e/o spedizione della merce;
oppure
mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della (indicare la sede arbitrale).
Il Tribunale arbitrale sarà composto da:
un arbitro unico
oppure
un collegio arbitrale nominato in conformità al Regolamento della sede prescelta e deciderà:
secondo diritto
oppure
secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile.
XX) RINVIO
Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle altre disposizioni di legge.
, lì
Venditore
Compratore
Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui al punto:
– IV) (tolleranze e abbuoni);
– V) (diritto al rifiuto della merce);
– IX) (luogo e modalità di consegna/ritiro della merce);
– X) (termini e disposizioni per l’esecuzione del contratto);
– XI) (inadempienze);
– XIX) (risoluzione delle controversie),
sopra riportate, le cui clausole – oggetto di trattativa – si intendono accettate ad ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Venditore
Compratore
Fac simile contratto di vendita di prodotti ortofrutticoli a pronta consegna e a consegna differita da scaricare
Di seguito si trova il modello contratto di vendita di prodotti ortofrutticoli a pronta consegna e a consegna differita in formato Doc, che può essere quindi aperto utilizzando Word o un altro programma che supporta questo tipo di file.
Per completare il fac simile contratto di vendita di prodotti ortofrutticoli a pronta consegna e a consegna differita è necessario inserire tutti i dati mancanti.
Il modulo può essere modificato in ogni sua parte, quindi è possibile adattarlo in modo semplice alle proprie esigenze.
Dopo che è stata effettuata la compilazione, il modello contratto di vendita di prodotti ortofrutticoli a pronta consegna e a consegna differita può essere convertito in PDF o stampato.