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In questa pagina è possibile trovare un fac simile contratto di concessione rivendita gioielli e preziosi editabile da scaricare e da utilizzare come esempio.
Il documento può essere compilato inserendo i dati mancanti e stampato.
Esempio di contratto di concessione rivendita gioielli e preziosi
Di seguito viene proposto un esempio di contratto di concessione rivendita gioielli e preziosi.
L’esempio di contratto di concessione rivendita gioielli e preziosi rappresenta un punto di partenza utile per chi ha bisogno di scrivere un documento di questo tipo.
Tra
la società ……, con sede a …… (……) in via …… n. ……, cap ……, codice fiscale e partita Iva ……, PEC ……, nella persona del suo legale rappresentante sig. ……. (di seguito
più brevemente denominata “Produttore”)
e
la società ……, con sede a …… (……) in via …… n. ……, cap ……, codice fiscale e partita Iva ……, PEC ……, nella persona del suo legale rappresentante sig. ……. (di seguito
più brevemente denominata “Concessionario”)
premesso che
• il Produttore svolge attività di produzione di gioielli e preziosi contrassegnati dal
marchio…..;
• il Produttore è interessato a sviluppare una rete di distribuzione e di vendita dei
suddetti prodotti nel territorio …… e, a tal fine, intende avvalersi dell’opera del
Concessionario;
• il Concessionario svolge attività di …… e dispone di adeguate strutture, idonea
organizzazione, esperienza, competenza e risorse necessarie per la distribuzione e la vendita dei suddetti prodotti;
• il Concessionario è interessato a distribuire e commercializzare detti prodotti;
• ai fini del presente contratto le parti convengono sulle seguenti definizioni:
– “Territorio” è ……
– “Clientela” sono esclusivamente ….. ubicati nel Territorio 3
– “Clientela direzionale” sono ……, anche se ubicati nel Territorio;
– “Prodotti” sono i prodotti elencati e descritti nel listino ufficiale del Produttore e recanti il marchio …..;
– “Prodotti standard” sono ……;
– “Prodotti non standard” sono …… .
Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:
1) Premesse. Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente contratto.
2) Oggetto. Il Produttore affida al Concessionario, che accetta, la distribuzione e la
vendita dei Prodotti indicati e descritti nei cataloghi ufficiali in essere al momento dell’ordine.
3) Decorrenza e durata. Il contratto è a tempo indeterminato e ha efficacia dal ……; ciascuna parte può in ogni momento recedere dal contratto, dandone comunicazione
alla controparte tramite raccomandata AR o PEC con almeno ……. mesi di anticipo.
4) Condizioni di acquisto e di rivendita, ordini e prezzi. A fronte di ogni richiesta di
fornitura, formulata dal Concessionario, il Produttore comunicherà allo stesso la
propria conferma d’ordine.
Per i Prodotti standard il prezzo è determinato in base ai listini generali o a quelli
dels ingolo cliente, mentre per i Prodotti non standard il prezzo è indicato di volta
in volta dal Produttore al Concessionario.
Il prezzo comprende l’intera realizzazione dei Prodotti, le spese di manodopera e
trasporto, i materiali e quant’altro inerente o accessorio, comprensivo anche del
confezionamento, salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto.
Il Concessionario si impegna ad acquistare, nell’arco di …… mesi, una quantità di
Prodotti per un importo non inferiore a …… ovvero per quell’importo che le parti
concorderanno per iscritto con la seguente periodicità: …… .
Il Concessionario dovrà corrispondere il pagamento delle forniture ordinate nei
seguenti termini e modalità:
– a titolo di acconto, una somma pari al ……% dell’intero ammontare della fornitura ordinata, da corrispondere entro …… giorni dal ricevimento della conferma d’ordine;
– il saldo dell’intero ammontare della fornitura ordinata da corrispondere entro
…… giorni data fattura fine mese.
Il pagamento verrà effettuato a mezzo …… . Scaduto il termine per il pagamento,
decorrono a favore del Produttore gli interessi nella misura pari a ……, senza
necessità di messa in mora.
Ferma restando la libertà del Produttore di consigliare prezzi di vendita al pubblico mediante consegna dei listini, il Concessionario rimane del tutto privo di
vincoli in ordine alla determinazione del prezzo di rivendita dei Prodotti; in ogni
caso la politica dei prezzi del Concessionario non potrà essere tale da recare pregiudizio al Produttore o ai Marchi.
È fatto divieto al Concessionario di vendere i Prodotti a Clienti direzionali, ovvero
a soggetti diversi dalla Clientela indicata in premessa; nessun compenso o indennità spetta al Concessionario nel caso di vendite dirette effettuate dal Produttore
a Clienti direzionali, anche se con sedi nel Territorio. Tuttavia, in caso di vendita indiretta effettuata dal Produttore a Clienti direzionali, il Produttore potrà affidare al
Concessionario, che sin d’ora accetta e si dichiara disponibile ad effettuare – con
propri mezzi ed uomini – il servizio di consegna fisica dei Prodotti (incluso carico,
scarico, picking, ecc.) presso le unità locali o le piattaforme di logistica dei Clienti direzionali presenti nel Territorio; per tale attività, fatte a nome del Concessionario e sotto la propria responsabilità, è previsto un compenso separato pari a …… .
5) Divieto di concorrenza, esclusiva e territorio. Il Concessionario si impegna a non
distribuire né fabbricare, per tutta la durata del contratto, senza il preventivo
consenso scritto del Produttore, prodotti tali che, per natura, qualità, provenienza o prezzo, possano ingenerare confusione sul mercato e/o indurre in inganno
il pubblico circa la provenienza degli stessi; il Concessionario si impegna altresì a
non svolgere, direttamente o indirettamente, alcuna attività in concorrenza con
il Produttore. Di questo obbligo si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi
da praticare al Concessionario, in modo che questi possa riceverne un vantaggio
anche indiretto.
Il Concessionario si impegna a comunicare al Produttore la stipulazione con terzi
di contratti di distribuzione di prodotti che per qualità, caratteristiche o prezzo,
possano comportare lo svilimento dei Prodotti o la fornitura non occasionale della quale il Concessionario intenda avvalersi; il Produttore in tal caso ha la facoltà
di recedere dal presente contratto con comunicazione da inviarsi per iscritto
all’altra Parte mediante lettera raccomandata AR o PEC.
Fermo restando il diritto alla tutela giudiziaria dei propri diritti di proprietà industriale, se a un controllo del Produttore risulta che il Concessionario viola la
precedente pattuizione mediante la fabbricazione/distribuzione/rivendita di
prodotti che imitino i Prodotti oggetto del presente contratto, e se sul punto sorge controversia, le parti hanno facoltà di deferire la questione al Giurì del design
orafo dell’Associazione di categoria Assicor, allo scopo di definire pacificamente
la controversia e raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti.
Il Concessionario effettuerà la distribuzione e la vendita dei Prodotti esclusivamente nel Territorio indicato in premessa. Parimenti, ad esclusione dei Clienti direzionali, il Produttore si impegna a vendere i Prodotti alla Clientela nel Territorio
esclusivamente tramite il Concessionario.
Fermo restando l’obbligo di acquisto dei quantitativi minimi di cui all’art. 4), il Produttore si riserva la facoltà di apportare variazioni al Territorio in ragione di un diverso e più razionale programma di distribuzione, dandone comunicazione al Concessionario con almeno …… mesi di preavviso; nel caso di variazione in diminuzione del
Territorio ovvero di sostituzione con una zona geografica nuova, il Concessionario
entro …… mesi da quando ne abbia ricevuto notizia ha diritto di recesso e, se esercitato, di utilizzare il marchio fino all’esaurimento della scorte acquistate dal Produttore, in base ad un inventario che verrà redatto in contraddittorio tra le parti.
6) Marchi e proprietà intellettuale. Il Produttore conserva la proprietà industriale in
ordine ai progetti, alle lavorazioni, ai disegni e ad ogni altra informazione comunicati al Concessionario in occasione o al fine dell’esecuzione del presente contratto.
Il Concessionario è autorizzato, a proprie spese e nel rispetto delle indicazioni
date dal Produttore, all’uso dei marchi e degli altri segni distintivi del Produttore
(diseguito più brevemente denominati “Marchi”) alsolo ed unico fine di (a) pubblicizzare i Prodotti, (b) contrassegnare i mezzi adibiti al trasporto dei Prodotti,
(c) essere usati quali insegna presso i locali destinati all’esecuzione del presente
contratto, (d) essere riprodotti negli elenchi telefonici e nelle fatture o carta intestata di Concessionario. In mancanza di autorizzazione scritta del Produttore, è
vietato ogni ulteriore e diverso uso dei Marchi da parte del Concessionario.
Il Concessionario riconosce che il Produttore o chi per esso è il titolare esclusivo
di ogni diritto inerente i Marchi e l’avviamento ad essi relativo, e conseguentemente si obbliga a non contestarne la proprietà, validità o efficacia. Il Concessionario si obbliga altresì a:
• non registrare e non utilizzare – in Italia o all’estero – marchi, nomi o altri
segni distintivi che, graficamente o foneticamente, possano essere ritenuti
confondibili con i Marchi;
• astenersi da qualsiasi pratica ed iniziativa che possa arrecare pregiudizio ai Marchi;
• non utilizzare i Marchi per pubblicizzare prodotti in relazione ai quali non riveste la qualità di Concessionario;
• non utilizzare i Marchi per pubblicizzare prodotti di terzi, sia attraverso la
collocazione dei Prodotti in vetrina, sia attraverso qualsiasi altra forma di
pubblicità o promozione.
I Prodotti da distribuire potranno recare, in aggiunta ai Marchi, l’indicazione del
Concessionario.
7) Modalità di esecuzione. Il Concessionario agisce come commerciante indipendente, in totale e completa autonomia, avvalendosi delle proprie conoscenze
tecniche e tecnologiche e senza alcun vincolo di subordinazione, acquistando e
rivendendo i Prodotti; pertanto, salvo diversi accordi scritti tra le parti, tutte le
spese di qualsiasi genere e natura sostenute per l’esecuzione della distribuzione
e della vendita, incluse quelle inerenti l’attività promozionale dei Prodotti, restano ad esclusivo carico del Concessionario, rientrando nei costi della sua attività.
Il Concessionario agisce in nome e per conto proprio e non avrà alcun potere né
di rappresentare né di impegnare il Produttore nei confronti di terzi.
Le richieste dei Prodotti dovranno essere inoltrate dal Concessionario in osservanza delle procedure previste dal Produttore, così come comunicate nel corso
del rapporto; l’evasione degli ordinativi resta, in ogni caso, subordinata alla effettiva disponibilità dei Prodotti, che saranno consegnati franco deposito Concessionario dai centri di distribuzione del Produttore dallo stesso indicati.
Il Produttore effettuerà la consegna dei Prodotti entro il termine indicato nella conferma d’ordine inviata al Concessionario, comunque non superiore a ……
giorni dalla ricezione della richiesta di fornitura; la consegna verrà effettuata
presso la sede del Concessionario, ovvero presso il diverso luogo indicato in ogni
singolo ordine, durante i seguenti orari ……. . Il Produttore dovrà preavvertire
il Concessionario in caso di variazione dei tempi di consegna rispetto a quanto
indicato nella conferma d’ordine.
Le merci viaggeranno a rischio e pericolo del Produttore fino alla consegna presso il luogo indicato dal Concessionario, il quale sottoscriverà per ricevuta apposito documento di trasporto; i rischi relativi ai Prodotti si trasferiranno al Concessionario da tale momento.
Le spese di trasporto e di assicurazione delle forniture restano a carico di …… .
In caso di ritardi di consegna non dovuti a cause di forza maggiore (blocchi stradali, scioperi, fenomeni atmosferici eccezionali, impossibilità tecnica del vettore,
ecc.), il Concessionario avrà la facoltà di richiedere il pagamento di una penale
per il solo ritardo pari al ……% del valore dell’ordine, per ogni giorno di ritardo
e fino ad un massimo di n. …… giorni lavorativi, fatto salvo il diritto ad avvalersi
della clausola risolutiva espressa e al risarcimento dei maggiori danni subiti. La penale sarà corrisposta mediante compensazione dell’importo previsto a saldo.
Il Concessionario sarà responsabile dei bancali, dei contenitori e degli imballaggi
consegnatigli con i Prodotti; con cadenza annuale il Produttore ed il Concessionario verificheranno congiuntamente il saldo tra imballaggi consegnati e quelli
restituiti: ogni mancanza o danneggiamento dei contenitori sarà addebitata al
Concessionario, tenendo conto del relativo prezzo vigente al momento dell’accertamento della mancanza o del danno.
Il Concessionario effettuerà a proprio onere le operazioni di scarico delle merci e
il loro stivaggio in magazzino. All’atto del ricevimento dei prodotti, il Concessionario dovrà eseguire tutte le opportune verifiche onde rilevare mancanze, danneggiamenti e simili, per i quali apporrà riserva scritta sulla bolla di consegna.
Eventuali altre anomalie o in ogni modo reclami relativi alle merci consegnate
dovranno essersegnalati al Produttore nel giorno stesso del ricevimento a mezzo
posta elettronica o PEC.
Il Produttore comunicherà gli obiettivi di vendita annuali o periodici; il Concessionario, nel caso non accetti gli obiettivi fissati dal Produttore, avrà facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione alla controparte – a mezzo raccomandata AR o PEC – con almeno …… giorni di preavviso. Parimenti il Produttore
avrà facoltà di recedere dal contratto – con le stesse modalità e con il medesimo
termine di preavviso, nel caso di mancato raggiungimento da parte del Concessionario degli obiettivi di vendita annualmente fissati, escluso il caso in cui le
eventuali minori vendite fossero imputabili a caso fortuito o forza maggiore.
Il Concessionario si impegna a fare tutto quanto necessario e utile al fine di promuovere ed incrementare le vendite dei Prodotti a tutta la potenziale Clientela
assegnata nel Territorio ed a fornire al Produttore, su specifica richiesta, qualsiasi
informazione sulla Clientela e sulle iniziative della concorrenza nel Territorio. Il
Produttore fornirà al Concessionario tutte le informazioni tecniche e commerciali
necessarie per la promozione delle vendite dei Prodotti, e consegnerà il relativo
materiale informativo in quantità sufficiente per la distribuzione alla Clientela.
Eventuali azioni promozionali e pubblicitarie che non siano effettuate direttamente dal Produttore, dovranno essere preventivamente concordate con il Produttore
e da questo autorizzate per iscritto; in tale caso le spese relative saranno sostenute da entrambe le parti, secondo modalità da definirsi volta per volta.
Qualora si verificasse, per qualsiasi motivo, la sospensione o la cessazione della
produzione di alcuno dei Prodotti, il reciproco impegno alla fornitura e rivendita
relativa a detti prodotti si intenderà tacitamente decaduto senza alcun obbligo di
preavviso indennizzo.
Il recesso di una parte, anche se non motivato, non determina in alcun caso diritto a risarcimenti di qualsiasi genere a favore della controparte; in ogni caso è
tassativamente esclusa qualsivoglia indennità di scioglimento del contratto, di
cessazione del rapporto di clientela, di avviamento o simili, essendo tali concetti
del tutto estranei al rapporto instaurato.
Al termine del contratto per qualsiasi causa, il Concessionario dovrà (a) restituire al Produttore tutto il materiale informativo e promozionale e ogni altro documento messo a disposizione da quest’ultimo e del quale sia in possesso, (b)
cessare immediatamente l’uso dei Marchi e rimuoverli prontamente dai locali,
dai mezzi di trasporto o da qualsivoglia luogo ove questi siano apposti, rinunciando sin d’ora ad ogni eventuale riserva od eccezione a qualsiasi titolo.
8) Ulteriori obbligazioni e dichiarazioni del Produttore. Per tutta la durata del contratto, il Produttore si impegna a:
• consegnare al Concessionario i listini e tutto il materiale illustrativo e pubblicitario necessario per la promozione delle vendite;
• comunicare al Concessionario le informazioni, di natura tecnica ed economica, afferenti i Prodotti e necessarie al Concessionario stesso per l’adempimento dei propri obblighi contrattuali;
• garantire che i Prodotti forniti siano in possesso dei requisiti tecnici e qualitativi indicati nei cataloghi presentati al momento dell’acquisto e/o nelle schede tecniche;
• organizzarsi al meglio per soddisfare le richieste di fornitura dei Prodotti trasmesse dal Concessionario;
• effettuare la consegna dei Prodotti secondo le modalità ed i termini qui pattuiti;
• informare il Concessionario, con almeno …… giorni di anticipo, di eventuali
variazioni di assortimento e di prezzo dei Prodotti, inviando eventuali cataloghi aggiornati.
9) Ulteriori obbligazioni e dichiarazioni del Concessionario. Il Concessionario si impegna a promuovere ed effettuare la distribuzione e la vendita dei Prodotti nel
Territorio in conformità alle istruzioni e alle direttive che gli verranno comunicate
anche di volta in volta dal Produttore.
Il Concessionario riconosce al Produttore la facoltà di accertare l’esatto adempimento degli impegni di cui al presente contratto (stato di conservazione dei Prodotti e loro distribuzione, collocazione del materiale promozionale, ecc.) a mezzo
controlli presso la Clientela, sia direttamente che in affiancamento ai venditori
del Concessionario; a tal fine il Concessionario si impegna a tenere a disposizione
del Produttore uno schedario della Clientela suddiviso per zona e per giorno di
visita, aggiornato con l’indicazione progressiva del fatturato, e a rilasciarne copia
ai funzionari commerciali del Produttore.
Il Concessionario dichiara di disporre e si impegna a mantenere una efficiente
organizzazione di mezzi e di personale e delle strutture adeguate ad assicurare
sul Territorio l’esatto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali, in
totale autonomia e indipendenza dal Produttore.
Il Concessionario si impegna espressamente, per sé e per conto del proprio personale e collaboratori:
• a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione del presente contratto, segreti
aziendali o commerciali del Produttore o altre notizie riservate di cuisia venuto a
conoscenza attraverso la sua attività di distribuzione dei Prodotti di quest’ultimo;
• non utilizzare talisegreti o notizie riservate per fini estranei al presente contratto;
• a garantire la tutela del know-how del Produttore, aisensi dell’art. 98 del Codice
della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005), di cui venga a conoscenza, in qualsiasi forma anche telematica, in costanza ed esecuzione del presente contratto.
Il Concessionario si impegna inoltre a trasmettere tempestivamente al Produttore:
• tutte le informazioni e notizie relative al mercato, all’andamento delle vendite
e ogni altra iniziativa promossa nel Territorio che possa influenzare la distribuzione e la vendita dei Prodotti;
• ogni informazione sulle leggi e sui regolamenti in vigore nel Territorio e relativi
ai Prodotti e alla sua attività, se rilevanti per il Produttore;
• tutte le informazioni di ogni eventuale fatto o azione che possa arrecare pregiudizio al Produttore, nonché di ogni atto di concorrenza sleale di cui venga a
conoscenza;
• ogni e qualsivoglia violazione, di cui dovesse venire a conoscenza, inerente
marchi o altri diritti di proprietà industriale del Produttore, verificatesi ad opera di terzi nel Territorio;
• qualsiasi grave impedimento che non consenta l’espletamento dell’attività,
fornendo le informazioni necessarie al miglior proseguimento dell’attività.
Il Concessionario si impegna infine a cessare ogni uso di marchi, nomi o altri
segni distintivi del Produttore dal momento della cessazione, per qualsivoglia
causa, del presente contratto, salvo quanto sopra disposto limitatamente all’esaurimento delle rimanenze di magazzino.
10) Garanzie e reclami. Il Produttore si assume piena e completa responsabilità esclusivamente per gli eventuali difetti di fabbricazione dei Prodotti e si impegna a
manlevare il Concessionario da ogni danno o conseguenza al riguardo; in caso di
reclami relativi a difetti di fabbricazione il Concessionario potrà, a sua discrezione,
richiedere la sostituzione o la riparazione dei Prodotti stessi, che dovrà essere effettuata entro …… giorni dalla richiesta,salva ogni altra garanzia e rimedio di legge.
Le eventuali contestazioni o i reclami formulati dai clienti relativamente a difetti
dei Prodotti dovranno essere immediatamente comunicati al Produttore, fermo
restando che il Concessionario non potrà offrire garanzie, sconti, riparazioni, sostituzioni dei Prodotti, senza espressa autorizzazione del Produttore, salvo che
detti rimedi restino a carico esclusivo del Concessionario stesso.
Il Produttore garantisce che la realizzazione dei Prodotti avverrà nel rispetto di
tutte le disposizioni normative in materia; in particolare si impegna a rispettare
sia la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (D.Lgs.
251/1999) e il relativo Regolamento (Dpr 150/2002), sia la normativa in tema
di materiali gemmologici (UNI 10245, UNI 10173 e UNI 9758, nelle versioni più
aggiornate). In conformità alle norme vigenti, il Produttore è tenuto ad apporre
all’interno di ogni Prodotto il marchio di identificazione della ditta produttrice e
quello che definisce il titolo del fino contenuto (art. 2 e ss. D.Lgs. 251/1999).
11) Risoluzione e recesso. Il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi
dell’art. 1456 c.c., senza obbligo di preavviso e senza determinare alcun diritto a
risarcimenti, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
• da parte del Concessionario, mancata osservanza delle istruzioni e direttive
impartite dal Produttore in ordine alle modalità da seguire per promuovere
ed effettuare la distribuzione e la vendita dei Prodotti;
• da parte del Concessionario, mancato pagamento dei Prodotti ordinati entro i
termini previsti;
• da parte del Concessionario, uso del marchio o di altro segno distintivo del
Produttore in violazione del contratto;
• da parte del Concessionario, distribuzione e vendita di prodotti uguali o simili
a quelli del Produttore in violazione dell’obbligo di non concorrenza;
• da parte del Concessionario, distribuzione dei prodotti al di fuori del Territorio
assegnato;
• da parte del Produttore, ritardo superiore a …… giorni nella consegna dei Prodotti, salvo i casi di forza maggiore.
Resta impregiudicato il diritto per la parte che fa valere la risoluzione di diritto, di
ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti in conseguenza dell’inadempimento della controparte.
Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale e di liquidazione cui sia sottoposta una parte.
12) Trattamento dei dati personali. Le parti si dichiarano di essere informate e si
prestano il reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati ai sensi del Testo
unico della privacy
13) Disposizioni finali. Il presente contratto, assoggettato alla legge italiana, estingue e sostituisce qualsiasi eventuale precedente accordo anche verbale fra le
parti e avente analogo oggetto. Eventuali modifiche al presente contratto hanno
effetto solo se confermate per iscritto. Il presente contratto non è cedibile, in
tutto o in parte, se non previo accordo scritto tra le parti.
14) Controversie e Foro competente. Le controversie che dovessero sorgere in relazione all’applicazione del presente contratto, o comunque connesse all’esecuzione, interpretazione o violazione del medesimo, sono devolute alla esclusiva
giurisdizione del Foro di …….
Letto, firmato e sottoscritto.
Luogo ……., data ……..
Il Produttore
Il Concessionario
Si sottoscrivono espressamente e si intendono specificamente approvate, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
Il Produttore
Il Concessionario
Fac simile contratto di concessione rivendita gioielli e preziosi da scaricare
Di seguito si trova il modello contratto di concessione rivendita gioielli e preziosi in formato Doc, che può essere quindi aperto utilizzando Word o un altro programma che supporta questo tipo di file.
Per completare il fac simile contratto di concessione rivendita gioielli e preziosi è necessario inserire tutti i dati mancanti.
Il modulo può essere modificato in ogni sua parte, quindi è possibile adattarlo in modo semplice alle proprie esigenze.
Dopo che è stata effettuata la compilazione, il modello contratto di concessione rivendita gioielli e preziosi può essere convertito in PDF o stampato.