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In questa pagina è possibile trovare un fac simile contratto di spedizione merci editabile da scaricare e da utilizzare come esempio.
Il documento può essere compilato inserendo i dati mancanti e stampato.
Esempio di contratto di spedizione merci
Di seguito viene proposto un esempio di contratto di spedizione merci.
L’esempio di contratto di spedizione merci rappresenta un punto di partenza utile per chi ha bisogno di scrivere un documento di questo tipo.
Tra
la società ……, con sede a …… (……) in via …… n. ……, cap ……, codice fiscale e partita Iva ……, PEC ……, nella persona del suo legale rappresentante sig. ……. (di seguito
più brevemente denominata “Spedizioniere”)
e
la società ……, con sede a …… (……) in via …… n. ……, cap ……, codice fiscale e partita Iva ……, PEC ……, nella persona del suo legale rappresentante sig. ……. (di seguito
più brevemente denominata “Cliente”) 1
premesso che
• le parti convengono di usare le seguenti definizioni:
– “Vettore” è il soggetto che esegue materialmente o assume l’esecuzione del
trasporto;
– “Spedizioniere-vettore” è il soggetto che materialmente esegue in tutto o
in parte il trasporto, o assume in modo espresso – per effetto di pattuizione
specifica – l’esecuzione dello stesso;
– “Spedizioniere” è il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la
stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più
operazioni accessorie (il termine Spedizioniere si intende riferito anche allo
Spedizioniere-vettore, a meno che la disposizione non tenga distinte le due
fattispecie, mentre non è mai vero il contrario);
– “Mandante” è il Cliente, cioè il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di
una o più operazioni accessorie;
– “Mittente” è il soggetto che risulta mittente o caricatore nell’ambito del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere;
– “Merce” è ogni bene oggetto del trasporto.
Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:
1) Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.
2) Oggetto. Il Cliente conferisce allo Spedizioniere, che accetta, espresso mandato
a concludere, per suo conto e a nome dello Spedizioniere stesso, sia il contratto
di trasporto per la Merce indicata nel documento allegato (di seguito più brevemente denominato “Allegato”), che costituisce parte integrante del presente
contratto, sia le eventuali operazioni accessorie specificate nell’Allegato stesso.
3) Decorrenza e durata. Il contratto ha efficacia dalla sottoscrizione dello stesso e
si conclude col completamento del trasporto e dei servizi accessori indicati in
allegato
4) Compenso e modalità di pagamento. Il compenso per le attività svolte dallo Spedizioniere e le relative modalità di pagamento sono indicate in Allegato.
Le quotazioni dello Spedizioniere e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si
riferiscono solo e sempre a prestazioni specificate e non includono, salvo diverso accordo, costi supplementari risultanti da operazioni svolte fuori dai normali
orari di lavoro. Qualora non sia stato diversamente convenuto, si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione
alla modalità di trasporto prevista.
Qualora per effetto delle pattuizioni esistenti lo Spedizioniere provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi e spese
ed altre somme, a qualunque titolo, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al
versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, agli interessi per eventuali ritardi e le eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute. Il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente lo
Spedizioniere da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di
avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste allo Spedizioniere. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti allo Spedizioniere siano posti a carico del
destinatario o di terzi, il Mandante e/o il Mittente restano tenuti all’immediato
pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione lo Spedizioniere non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutegli. Salvo diversa
pattuizione, nessuna somma dovuta allo spedizioniere potrà essere compensata
con altre somme reclamate dal Mittente e/o Mandante, a qualunque titolo.
5) Modalità di esecuzione. Lo Spedizioniere, per effetto del mandato ricevuto,
provvederà a stipulare il contratto di trasporto nonché a compiere le operazioni
accessorie, agendo con la discrezionalità necessaria, con facoltà di effettuare la
spedizione della Merce raggruppandola con altra – salvo diverso ordine scritto
– sempre operando con la massima diligenza, agendo quale Spedizioniere e non
già quale Spedizioniere-vettore.
Lo Spedizioniere, salvo previo accordo scritto, non accetta lo svolgimento di
attività di spedizione e/o di trasporto relativa a merci pericolose, che possono
recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/
inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d’arte. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate
come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID.
Qualora tali merci vengano affidate allo Spedizioniere senza suo previo assenso,
o lo Spedizioniere accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete
o non veritiere in relazione alla natura o al valore della Merce, lo Spedizioniere
ha il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano,
di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che
possano derivarne a vario titolo. Lo Spedizioniere potrà chiedere corrispettivi
calcolati su base forfetaria ai sensi dell’articolo 1740 c.c. agendo in tal caso quale
Spedizioniere e non quale Spedizioniere-vettore.
Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla Merce,
può dare mandato allo Spedizioniere affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta. Le spese della predetta copertura
verranno in tal caso specificate nella quotazione dello Spedizioniere. In mancanza di istruzioni espresse da parte del Mandante l’eventuale copertura, sempre
che richiesta, viene stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell’assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui o in abbonamento. In nessun
caso lo Spedizioniere può essere considerato come assicuratore o coassicuratore. In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la
spedizione e/o il trasporto, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dello
Spedizioniere da parte dell’assicuratore. Lo Spedizioniere non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione,
curare lo svolgimento dell’attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del
Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.
Lo Spedizioniere ha, nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro
soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni
in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale
diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci.
Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere
fatto per iscritto e inviato allo Spedizioniere tassativamente entro i termini applicabili per effetto delle norme vigenti, ivi incluso gli accordi sul trasporto internazionale ove applicabili.
6) Obbligazioni e dichiarazioni del Cliente. Il Cliente, anche per conto del Mittente
se diverso, si impegna a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici
doganali, la voce e la classificazione doganale della Merce e tutti i documenti
necessari per dar corso alle operazioni doganali.
Il Cliente, anche per conto del Mittente se diverso, si impegna altresì a rimborsare e tenere indenne lo Spedizioniere in relazione a qualunque somma o costo
dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container,
casse mobili e simili, per il ritorno della Merce a magazzino, per il deposito e
la successiva riconsegna; in caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario lo
Spedizioniere, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato
ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia
della Merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante
e/o del Mittente, sul quale grava il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti
o sottrazioni.
Il Cliente, dichiara, anche per conto del Mittente se diverso, che:
• la documentazione che accompagna la Merce è autentica, completa e priva di
irregolarità;
• la natura della Merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli,
il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell’ingombro degli
stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;
• la Merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle
normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la
marcatura;
• l’imballaggio e l’etichettatura utilizzati, in relazione alla Merce contenuta ed
alla modalità di trasporto, sono ritenuti idonei;
• ha preso atto delle merci o beni che lo Spedizioniere ha dichiarato non accettabili per il trasporto, e che le stesse non sono state incluse nella spedizione
della Merce;
• la spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto.
Il Cliente, anche per conto del Mittente se diverso, dichiara espressamente di
manlevare e tenere lo Spedizioniere indenne da ogni danno, reclamo o spesa
di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra
indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell’imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il
loro maneggio e sollevamento.
7) Obbligazioni e limitazioni di responsabilità dello Spedizioniere. Lo Spedizioniere non è responsabile dell’esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.
Lo Spedizioniere non garantisce il rispetto di termini di consegna, e pertanto non
può essere tenuto in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione indipendentemente dalla causa di tali
ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti di spedizione.
La responsabilità dello Spedizioniere-vettore, quando prevista ed a lui imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle
operazioni di spedizione e/o trasporto affidate, incluse eventuali soste tecniche,
non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dallo spedizioniere e/o dal
vettore in base e per effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna
singola spedizione o della legge nazionale applicabile al singolo trasporto e/o
spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto. Per sosta
tecnica si intende la sosta della Merce in un’area di stoccaggio, o in un deposito
o terminal o in un’altra area di ricovero, per esigenze connesse alla esecuzione o
alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire la
Merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore
o al destinatario.
Per l’eventualità che sia impossibile individuare il tratto del trasporto nel quale il
danno o la perdita si sono verificati, come anche per l’eventualità che il danno o
la perdita si verifichino in una fase di stoccaggio e/o di deposito non configurabile
come sosta tecnica (incluso pertanto il deposito a titolo gratuito o di cortesia) eseguito dallo Spedizioniere avvalendosi di proprie strutture o da suoi ausiliari, o ancora per l’eventualità che il Depositario o l’ausiliario nella fase del deposito e/o della
movimentazione non possano invocare limiti risarcitori, troverà applicazione il limite
massimo di …… diritti speciali di prelievo per chilo di Merce perduta o danneggiata.
Lo Spedizioniere non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne, causati da caso fortuito, da casi di forza maggiore o da
cause esimenti previste dalle norme vigenti, ivi inclusi gli accordi sul trasporto
internazionale ove applicabili (calamità naturali, guerre, incidenti/avarie a mezzi
di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili, scioperi, ecc.).
È in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg.
c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto dallo Spedizioniere per danni indiretti
(quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun
modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell’esecuzione del trasporto). In particolare, perspedizioni di campioni e di
beni o merci che il mandante o il mittente abbiano espressamente indicato come
destinate a fiere, esposizioni, eventi e simili, il risarcimento (se dovuto) è limitato
all’importo del nolo pattuito.
8) Trattamento dei dati personali. Il Cliente, anche per conto del Mittente se diverso, autorizza lo Spedizioniere alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di c.d. dato sensibile, al fine di consentire allo Spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere
amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.
Le parti si dichiarano di essere informate e si prestano il reciproco consenso al
trattamento dei rispettivi dati ai sensi del Testo unico della privacy
9) Disposizioni finali. Il presente contratto, assoggettato alla legge italiana, estingue e sostituisce qualsiasi eventuale precedente accordo anche verbale fra le
parti e avente analogo oggetto. Eventuali modifiche al presente contratto hanno
effetto solo se confermate per iscritto.
10) Controversie e Foro competente. Le controversie che dovessero sorgere in relazione all’applicazione del presente contratto, o comunque connesse all’esecuzione, interpretazione o violazione del medesimo, sono devolute alla esclusiva
giurisdizione del Foro di …….
Letto, firmato e sottoscritto.
Luogo ……., data ……..
Lo Spedizioniere
Il Cliente
Si sottoscrivono espressamente e si intendono specificamente approvate, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Lo Spedizioniere
Il Cliente
Fac simile contratto di spedizione merci da scaricare
Di seguito si trova il modello contratto di spedizione merci in formato Doc, che può essere quindi aperto utilizzando Word o un altro programma che supporta questo tipo di file.
Per completare il fac simile contratto di spedizione merci è necessario inserire tutti i dati mancanti.
Il modulo può essere modificato in ogni sua parte, quindi è possibile adattarlo in modo semplice alle proprie esigenze.
Dopo che è stata effettuata la compilazione, il modello contratto di spedizione merci può essere convertito in PDF o stampato.