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In questa pagina è possibile trovare un fac simile contratto di esecuzione di spettacoli musicali editabile da scaricare e da utilizzare come esempio.
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Esempio di contratto di esecuzione di spettacoli musicali
Di seguito viene proposto un esempio di contratto di esecuzione di spettacoli musicali.
L’esempio di contratto di esecuzione di spettacoli musicali rappresenta un punto di partenza utile per chi ha bisogno di scrivere un documento di questo tipo.
Contratto di esecuzione di spettacoli musicali
Con il presente contratto di esecuzione di spettacoli musicali, tra le sottoscritte parti:
—….. con sede in ….. , via ….. , P.IVA ….. , qui di seguito chiamato Produttore;
-….. via ….. , c f ….. , P.IVA ….. , rappresentato/a ai fini del presente contratto dal Sig. ….. , via ….. c.f. ….. , P.IVA ….. qui di seguito chiamato Promotore;
premesso:
—che il Produttore ha allestito ed organizzato in esclusiva l’esibizione/concerto interpretata dal complesso musicale denominato ….. ;
—che il Produttore intende avvalersi della capacità professionale del Promotore, per consentire l’effettuazione dello spettacolo musicale dell’artista;
—che il Promotore si obbliga a prestare la propria attività professionale consultiva ed organizzativa;
si stipula e si conviene
Art. 1. Oggetto del contratto
Il Promotore si obbliga a rendere eseguibile 4: rappresentazione dello spettacolo da effettuarsi a ….. il giorno ….. , presso ….. , con inizio tra le ore ….. e le ore …..
Il Produttore garantisce che l’artista renderà le proprie prestazioni artistico-professionali per lo svolgimento del suddetto spettacolo.
Il Produttore garantisce che ciascuno spettacolo dell’artista non avrà durata inferiore a ….. minuti consecutivi.
Il Promotore prende atto ed accetta che all’artista spetta la scelta esclusiva del repertorio e delle modalità di esecuzione e che al Produttore spetta l’accettazione del luogo prescelto dal Promotore per l’esibizione.
Il Produttore garantisce che l’artista sí presenterà nel luogo concordato in tempo utile e munito di quanto necessario per la regolare esecuzione dello spettacolo.
Il Produttore garantisce che l’artista non terrà alcun spettacolo in ritrovi o locali pubblici nel raggio di Km ….. dal luogo indicato al primo cornuta del presente art. 1, per periodo di ….. giorni consecutivi o precedenti alla data sopraindicata.
Il Promotore si impegna ad evitare che alcun altro artista si esibisca prima, durante, e dopo lo spettacolo in oggetto del presente contratto, salva espressa autorizzazione scritta del Produttore.
Art. 2. Compenso
A fronte delle obbligazioni assunte dal Produttore in forza del presente accordo, il Promotore si obbliga a corrispondere al produttore la somma complessiva di Euro ….. ( ….. ), più IVA.
La somma sopraindicata deve essere versata con le seguenti modalità:
-Euro ….. ) oltre IVA, viene corrisposta a titolo di deposito cauzionale contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, ovvero entro il …..
—Euro ….. ( ….. ), dovrà essere versata per contanti 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.
Art. 3. Caratteristiche del luogo di lavoro
Il Promotore si obbliga a predisporre un palco di esibizione avente: larghezza m. 12, profondità m. 10, più due alette laterali di m. 3 x 2, il tutto perfettamente in piano e con altezza da terra compresa tra il minimo di m. 1,5 e il massimo di m. 2.
Il Promotore si obbliga, inoltre, a riservare e predisporre un’area di m. 4 x 4 completamente transennata, tale da consentire la sistemazione del mixer luci, suono e voce necessari per l’effettuazione del concerto; l’area dovrà essere sistemata a circa 20 metri dal centro del palco di esibizione, di fronte allo stesso. Inoltre uno spazio adiacente o retro al palco, riservato per la sistemazione delle autovetture dell’artista.
Il palco e le aree di cui sopra, debbono essere disponibili già dalle ore 10 antimeridiane del giorno di svolgimento del concerto, rigorosamente liberi dí cose o persone. Il palco dovrà essere completo di permesso d’agibilità delle autorità competenti, transennato e con luci di emergenza (minimo 2.000 Watt) per carico notturno.
Il Promotore si obbliga a fornire 80 Kw a 320 V di energia elettrica trifase più neutro e messa a terra nella parte posteriore e centrale del palco, il tutto con morsetteria e interruttore salvavita a norme ENPI. Nel caso la fornitura di energia elettrica derivasse da un generatore di corrente, sarà necessaria un’ulteriore fornitura con allacciamento Enel di 20 Kw per emergenza.
In ogni caso il Promotore si obbliga, a proprie esclusive spese, a mettere e tenere a disposizione dei tecnici al seguito un elettricista a conoscenza degli impianti elettrici del luogo di effettuazione dello spettacolo dal momento dell’arrivo dei tecnici del service, fino alla fine del concerto.
Art. 4 Carico e scarico
Il Promotore si obbliga, a proprie spese, se glí automezzi con le strutture sceniche e gli strumenti dell’artista non possono arrivare al palco, a fornire almeno ….. facchini per il trasbordo del materiale dal camion al palco e viceversa, prima dello spettacolo e alla fine dello stesso: in caso di dislivelli, se necessario, il Promotore dovrà fornire anche muletti; in caso di distanze superiori aí 100 metri, sarà necessario — a spese del Promotore — far ritrovare n. 2. camioncini o motofurgoni con autisti per il trasbordo delle attrezzature.
Art. 5 Misure di sicurezza
Il Promotore si obbliga a fare tutto quanto possibile affinché nel luogo ove si svolge il concerto siano adottate le più opportune misure atte ad assicurare l’incolumità dell’artista e la protezione degli impianti e delle strumentazioni. A tale fine il promotore si obbliga a predisporre un adeguato servizio d’ordine e di transennature necessarie al fine di prevenire ed impedire l’accesso del pubblico nello spazio riservato al palco di esibizione, delle strutture laterali, dei palchetti, dei camerini, dell’area per gli autoveicoli, se non espressamente a ciò autorizzate dalla produzione. Tutte le indicate misure di sicurezza devono essere approvate dalla produzione o da un suo rappresentante o incaricato a loro insindacabile giudizio.
Art. 6. Camerini
Il Produttore si obbliga a mettere e mantenere a disposizione della produzione n. ….. camerini
con capacità ricettiva e dotati di tavoli e sedie per 6 persone ciascuno, provvisti inoltre di servizi, specchi, lavabi e energia elettrica. Tali camerini debbono essere forniti di serrature le cui chiavi devono essere consegnate al produttore, al suo rappresentante o incaricato. In caso di effettuazione dello spettacolo all’aperto, o qualora i camerini siano inagibili oppure distanti dal palco di esibizione, il Promotore si obbliga a proprie spese a mettere a disposizione dietro il palco una roulotte o camper adeguatamente attrezzati e dotati di servizi igienici funzionanti.
Art. 7. Divieto di registrazioni
È diritto del Produttore fare registrare il concerto; in tal caso il Promotore non potrà pretendere alcuna contropartita, né apporre alcun divieto.
Il concerto non può essere filmato, registrato né riprodotto da chicchessia, neppure parzialmente per nessuna ragione, scopo o motivo. Pertanto il Promotore si obbliga a fare quanto in suo potere al fine di non consentire l’accesso al luogo di svolgimento del concerto, a persone (compresi i propri collaboratori o dipendenti o organizzatori) munite di registratori, apparecchi per videotapes o di qualsiasi altro apparecchio, e/o strumento analogo, idoneo alla incisione, registrazione analogica o digitale, riproduzione del suono, della voce o dell’immagine.
Il Promotore, quindi, è tenuto al risarcimento di tutti i danni che il Produttore dovesse eventualmente subire in conseguenza delle soprammenzionate incisioni, registrazioni o riproduzioni del concerto o parte di esso.
Art. 8. Recesso per impedimenti dell’artista
Qualora l’artista non fosse in grado di tenere il concerto pattuito a causa di sopraggiunti impegni televisivi, radiofonici, cinematografia; di registrazione fonografica o di tournèes all’estero debitamente comunicati al Promotore, il presente contratto deve intendersi consensualmente risolto: in tale eventualità, che non viene considerata inadempimento, il Produttore si obbliga a restituire il deposito cauzionale versatogli, rimanendo peraltro esclusa ogni pretesa da parte del Promotore al risarcimento mio o al pagamento di alcun indennizzo o altro per guaitisi ragione, titolo o causa.
Risulta essere altresì facoltà del Produttore recedere da questo contratto, senza nulla dovere ad alcun titolo o ragione al Promotore, salva la restituzione del deposito cauzionale nell’ipotesi in cui, per malattia, infortunio, o altro impedimento l’artista — o eventualmente anche un componente del suo gruppo —non fosse in grado di adempiere gli impegni contemplati in questa scrittura: in tale ipotesi la risoluzione deve essere comunicata al Promotore per iscritto (lettera raccomandata o telegramma) e diviene immediatamente operante.
Art. 9. Mancata effettuazione o sospensione dello spettacolo
Nel caso in cui il concerto non possa essere effettuato a causa del maltempo, il Promotore si obbliga a corrispondere al Produttore a titolo di indennizzo per lo spettacolo non eseguito la somma corrispondente alla metà dell’intero compenso pattuito al primo comma del precedente art. 2.
Se lo spettacolo è iniziato e deve essere interrotto anche dopo pochi minuti a causa di pioggia o altro, il Promotore è tenuto a versare al produttore l’intero compenso pattuito al primo comma del precedente art. 2.
Resta tuttavia inteso che il concerto non effettuato a mente del capoverso precedente potrà esser tenuto, con il consenso delle parti, nel medesimo luogo, entro il termine della tournèe in atto, con l’obbligo del Promotore di corrispondere al Produttore l’intero compenso previsto al primo comma del precedente art. 2 per lo spettacolo così recuperato e senza diritto da parte del Promotore a ripetere l’indennizzo indicato al comma precedente. Qualora la mancata effettuazione del concerto sia dovuta a cause di forza maggiore o comunque non addebitabili a responsabilità di una delle parti, il Promotore è obbligato a corrispondere al Produttore a titolo di indennizzo la somma pari alla metà dell’intero compenso pattuito al primo comma del precedente art. 2. Rimane convenuto che il concerto non effettuato a mente del capoverso precedente potrà esser tenuto nel medesimo luogo, con il consenso delle parti, entro il tour in atto, con l’obbligo del Promotore di corrispondere al Produttore l’intero compenso previsto al primo comma del precedente art. 2 per il concerto in tal modo recuperato.
Art. 10. Risoluzione di diritto del contratto
Il presente contratto potrà esser risolto di diritto senza necessità di contestazione di mora o di pronunciamento del Magistrato, nelle seguenti ipotesi:
A)Per fatto e colpa del Produttore qualora l’artista abbia violato l’obbligo di esclusiva pattuito all’ultimo comma dell’art. 1, a condizione che il Promotore abbia contestato al Produttore tale inadempimento per iscritto entro il termine perentorio di ventiquattro ore dal verificarsi di detto inadempimento.
B)Per fatto e colpa del Promotore qualora:
—il Promotore non assicuri l’effettuazione del concerto come previsto dall’art. I del contratto; — il Promotore non provveda al pagamento di parte o di tutti i compensi pattuiti;
—non siano rispettate tutte le condizioni tecniche con modalità e termini indicati negli artt. 3, 4, 6;
—non siano rispettate le misure di sicurezza indicate nell’art. 5;
—il Promotore violi le obbligazioni da esso assunte a mente dei successivi artt. 15 e 16;
—il Promotore non adempia al successivo art. 14.
C)per fatto e colpa del Produttore qualora:
—il Produttore non provveda al pagamento del compenso pattuito all’art. 2 e nei termini in esso previsti;
—non siano rispettate tutte le condizioni tecniche di cui all’art. 3;
—non siano rispettate tutte le opportune misure di sicurezza indicate nell’art. 4;
—il Produttore violi le obbligazioni da esso assunte negli art. 5, 7 e 8, nonché nell’art. 9;
—il Produttore non adempia alle obbligazioni previste ai successivi art. 13 e 15.
Resta comunque convenuto che, verificandosi le ipotesi previste nel presente art. 10, la parte inadempiente è obbligata al pagamento a favore dell’altra parte della somma pari all’intero compenso previsto al primo comma dell’art. 2 a titolo di penale, con espressa rinuncia a far valere gli eventuali maggiori danni.
Art. 11. Obbligo di restituzione di copia sottoscritta del contratto
Il Promotore si obbliga a far tenere alla produzione un esemplare del presente contratto debitamente sottoscritto entro il perentorio termine di 15 (quindici) giorni dalla data apposta in cake allo stesso. In caso contrario il contratto sarà da ritenersi nullo.
Art. 12. Correzioni – Modificazioni
È espressamente esclusa ed assolutamente non valida ogni modificazione o correzione dei patti contenuti nella presente scrittura.
Art. 13. Autorizzazioni per il concerto
Il Produttore e il Promotore garantiscono di essere muniti di tutte le autorizzazioni necessarie per la effettuazione del concerto. A tale riguardo ciascuna parte si obbliga a tenere l’altra sollevata ed indenne da ogni onere e responsabilità patrimoniale che dovesse derivare in conseguenza dalla non veridicità di quanto assicurato al comma precedente.
Il Promotore ha l’obbligo di chiedere alle Autorità competenti tutte le autorizzazioni ed agibilità.
Art. 14. Permessi di circolazione autoveicoli
Il Promotore si impegna ad inoltrare alle competenti autorità la domanda —fornita dal Produttore — per l’ottenimento del permesso di circolazione per gli autoveicoli nei giorni ed orari vietati• il permesso sarà consegnato il giorno dello spettacolo. Se l’autorità competente nega i permessi di circolazione agli automezzi del “servite” ed il concerto non può svolgersi, il caso sarà considerato “causa di forza maggiore”.
Se l’artista dovrà esibirsi il giorno successivo, il Promotore si impegna ad inoltrare alle competenti autorità la richiesta di circolazione, per gli automezzi del “service”, per il trasferimento alla località successiva.
Art. 15. Pubblicità
Il Promotore ha la facoltà di utilizzare il nome e/o lo pseudonimo dell’artista esclusivamente per la propaganda del concerto. A tal fine il Promotore si impegna a predisporre un’adeguata pubblicità al concerto per il periodo di tempo di almeno sette giorni precedenti la data del concerto medesimo.
Il Produttore, da parte sua, si impegna a far pervenire al Promotore almeno 25 giorni precedenti la data di effettuazione del concerto n. 100 manifesti e/o cartelloni pubblicitari che devono essere affissi a cura e spese del Promotore nel luogo dove viene tenuto il concerto e nelle vicinanze.
Il Promotore si obbliga inoltre, nel modo più ampio ed incondizionato, a che la presenza, o il nome, o lo pseudonimo, o la figura dell’artista non siano utilizzati, neppure indirettamente, per forme e/o modi di pubblicità audiovisiva, fotografica, cinematografica odi qualsiasi altro genere, forma o modo.
Art. 16. Responsabilità per affissioni abusive
Il Produttore è sin d’ora sollevato da qualsiasi responsabilità (d’ogni tipo e natura), anche e soprattutto economica, qualora il promotore decida di affiggere o permetta siano affissi abusivamente i manifesti pubblicitari dello spettacolo. Sarà a carico esclusivo del Promotore ogni responsabilità (penale, civili; amministrativa), onere e/o multa che vengano addebitati al Produttore o all’artista o alla sua società.
Art. 17. Competenza giudiziaria
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto, le parti riconoscono esclusivamente competente il foro di …..
Art. 18. Legge regolatrice del contratto
La legge regolatrice di questo contratto è quella italiana.
Art. 19. Biglietti omaggio
I biglietti omaggio o tessere dovranno essere rilasciati in accordo con il Promotore. Rappresentanti del Promotore dovranno avere la possibilità di controllo e di essere presenti alle porte ed alla biglietteria e ad accedere alla documentazione SIAE nel giorno dello spettacolo. Tutte le matrici e i biglietti invenduti dovranno essere riservati alla SIAE dopo lo spettacolo per permettere ad un rappresentante del promotore ogni possibile controllo. Nell’eventualità che vi fossero biglietti contraffatti, il Produttore sarà responsabile di tali biglietti ed in nessun modo al promotore deriverà una perdita in termini economia.
Art. 20. Catering
Il Promotore si impegna a proprie spese, a far trovare nei camerini o sul palco ….. bottiglie di acqua minerale, …. bibite, ….. bottiglie di acqua minerale e ….. bibite all’arrivo dei tecnici.
Art. 21. Ulteriori condizioni particolari
Art. 22. Cessione del contratto
Il Produttore che volesse cedere a terzi il diritto acquisito con la presente scrittura privata di fare eseguire lo spettacolo, dovrà ottenere il consenso scritto del Promotore. Resta inteso che in caso di cessione a terzi, accettata dal Promotore, i compensi specificati all’art. 2 non potranno essere maggiorati oltre il 10%; in caso contrario il Promotore avrà diritto di risolvere la scrittura privata con effetto immediato, salvo il diritto a trattenere l’anticipo versato. La presente scrittura privata non può essere ceduta più di una volta.
Art. 23. Registrazione
La registrazione del contratto verrà eseguita da ….. La relativa spesa per imposta di registro e bolli sarà ripartita fra le parti come segue …..
Letto, approvato e sottoscritto a ….. , il …..
Ai sensi e per gli effetti degli arti. 1341 e 1342 c.c. ed in quanto occorra, le parti danno specifica approvazione delle clausole contrattuali: Art. 4 scarico e carico; Art. 5 misure di sicurezza; Art. 7 divieto di registrazione; Art. 8 recesso per impedimenti dell’artista; Art. 9 mancata effettuazione e sospensione dello spettacolo; Art. 10 risoluzione di diritto del contratto; Art. 11 obbligo di restituzione copia sottoscritta del contratto; Art. 15 pubblicità; Art. 16 responsabilità per affissioni abusive; Art. 17 competenza giudiziaria; Art. 18 legge regolatrice del contratto; Art. 20 catering; Art. 21 ulteriori condizioni particolari; Art. 22 cessione del contratto; Art. 23 registrazione.
Letto, approvato e sottoscritto a ….. , il …..
Fac simile contratto di esecuzione di spettacoli musicali da scaricare
Di seguito si trova il modello contratto di esecuzione di spettacoli musicali in formato Doc, che può essere quindi aperto utilizzando Word o un altro programma che supporta questo tipo di file.
Per completare il fac simile contratto di esecuzione di spettacoli musicali è necessario inserire tutti i dati mancanti.
Il modulo può essere modificato in ogni sua parte, quindi è possibile adattarlo in modo semplice alle proprie esigenze.
Dopo che è stata effettuata la compilazione, il modello contratto di esecuzione di spettacoli musicali può essere convertito in PDF o stampato.