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Esempio di contratto di concessione pubblicitaria per spazi televisivi
Di seguito viene proposto un esempio di contratto di concessione pubblicitaria per spazi televisivi.
L’esempio di contratto di concessione pubblicitaria per spazi televisivi rappresenta un punto di partenza utile per chi ha bisogno di scrivere un documento di questo tipo.
Contratto di concessione pubblicitaria per spazi televisivi
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:
—Soc. ….. , con sede in ….. , in persona del sig. ….. , nella sua qualità di ….. , di seguito denominata il Mezzo, da una parte;
—Soc. ….. , con sede in ….. , in persona del sig. ….. , nella sua qualità di ….. , di seguito denominata la Concessionaria, dall’altra parte;
premesso
—che il Mezzo è titolare di emittente televisiva privata ad ambito nazionale munita della necessaria concessione per la radiodiffusione televisiva prevista dalla L. 6 agosto 1990 n. 223;
—che il Mezzo è interessato a collocare presso gli utenti, alle migliori condizioni, gli spazi pubblicitari disponibili nel contesto delle sue programmazioni quotidiane valendosi della collaborazione di un terzo a cui affidare tale incarico;
—che la Concessionaria, la quale dichiara di avere un’adeguata organizzazione di persone e mezzi per l’acquisizione della pubblicità televisiva, ha manifestato la sua disponibilità a svolgere il suddetto incarico;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2. Oggetto
Il Mezzo conferisce alla Concessionaria che accetta, l’incarico di acquisire presso gli utenti, ordini di pubblicità di diffondersi tramite il Mezzo.
Il Mezzo provvederà ad espletare il suddetto incarico valendosi della propria organizzazione o di eventuali terzi del cui operato sarà comunque considerato responsabile, svolgendo la relativa attività di acquisizione degli ordini di pubblicità in nome proprio e provvedendo, sempre in nome proprio, alla stipulazione dei contratti, con gli utenti, alla fatturazione ed all’incasso dei compensi.
Il Mezzo, da parte sua, si impegna a mettere a disposizione gli spazi pubblicitari nei modi e nei tempi convenuti fra gli utenti e la Concessionaria fatto salvo quanto previsto agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8.
Le parti riconoscono espressamente che per pubblicità deve intendersi qualsiasi genere di comunicazione commerciale, ivi comprese le sponsorizzazioni di programmi di cui all’art. 12 della L 6 agosto 1990, n. 223.
Art 3. Esclusiva
Il Mezzo riconosce che l’incarico di cui al presente atto deve intendersi conferito a favore della Concessionaria in via esclusiva e pertanto il Mezzo non potrà valersi della collaborazione di terzi diversi dalla Concessionaria per l’acquisizione di ordini di pubblicità televisiva.
Resta inteso che qualora gli utenti sí rivolgano direttamente al Mezzo per richiedere l’utilizzo dei suoi spazi pubblicitari, i relativi ordini saranno immediatamente trasmessi alla Concessionaria e di essi si terrà conto ai fini della determinazione del compenso spettante alla Concessionaria secondo quanto previsto al successivo art. 10.
Il Mezzo sarà del tutto libero di trasmettere pubblicità relativa al Mezzo stesso ed ai suoi programmi compatibilmente agli impegni ad esso derivanti dagli ordini pubblicitari acquisiti dalla Concessionaria.
Art. 4. Diritto di rifiuto e sospensione della pubblicità
Il Mezzo potrà, a suo insindacabile giudizio, rifiutare la messa in onda di pubblicità che ritenga in contrasto con la sua linea editoriale o che comunque possa pregiudicare l’immagine del Mezzo agli occhi del suo pubblico o contraria alla legge e/o al Codice di autodisciplina pubblicitaria.
Il Mezzo potrà inoltre sospendere la messa in onda della pubblicità commissionata qualora questa sia stata ritenuta contraria al Codice di autodisciplina pubblicitaria per decisione del Giurì.
Nell’ipotesi suindicata la Concessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa di danno o altro nei confronti del Mezzo impegnandosi anche a rendere opportunamente edotti gli utenti da cui raccolgono la pubblicità delle facoltà predette del Mezzo.
Art. 5. Consegna materiale pubblicitario
La Concessionaria si impegna a fornire entro ….. ( ….. ) giorni prima dell’inizio delle trasmissioni relative al periodo contrattuale convenuto, tutte le istruzioni ed il materiale occorrente alla messa in esecuzione degli ordini.
La Concessionaria si impegna a fornire materiale che non necessiti di ulteriori interventi tecnici; qualora questi ultimi si rendessero necessari, essi dovranno essere oggetto di remunerazione secondo quanto concordato per iscritto di volta in volta fra il Mezzo e la Concessionaria.
Qualora il materiale fornito dalla Concessionaria sia difettoso e quindi produca dei danni alle strutture del Mezzo, la Concessionaria sarà tenuta a risarcire il danno patito dal Mezzo.
Il Mezzo si riserva la facoltà di rifiutare il materiale e/o di chiederne opportune modifiche tecniche, come anche di chiedere in ogni momento la sostituzione del materiale logoro e deteriorato, sospendendo immediatamente così la proiezione dei programmi commissionati e dandone notizia al più presto alla Concessionaria, fissando nel contempo il termine — comunque non superiore ai ….. ( ….. ) giorni dal ricevimento della richiesta – entro cui dovrà avvenire la sostituzione del materiale. Qualora la Concessionaria non provveda, sarà tenuta a corrispondere l’intero importo per ogni prestazione prenotata e non eseguita.
Art. 6. Modifiche della programmazione da parte del Mezzo
La Concessionaria prende atto che il Mezzo ha facoltà di modificare in ogni momento il proprio palinsesto dei programmi, variando orari e/o date senza che possa essere vantato dalla Concessionaria e dall’utente alcun diritto, pretesa, eccezione od indennizzo alcuno.
Qualora le diffusioni televisive dei programmi pubblicitari in oggetto non vengano effettuate per qualsiasi motivo o vengano interrotte o soppresse, ciò darà diritto all’utente firmatario dell’ordine di pubblicità — fermo restando l’obbligo di corrispondere al Mezzo l’importo dovuto per le trasmissioni già effettuate — di richiedere soltanto successive messe in onda dei programmi, rinunciando la Concessionaria a qualsiasi pretesa nei confronti del Mezzo, anche nel caso di eventuale rivalsa nei confronti di quest’ultimo a seguito di contestazioni da parte dell’utente.
Art. 7. Irregolarità nell’esecuzione degli ordini
Eventuali irregolarità nell’esecuzione degli ordini accertate e documentate dall’utente tramite la Concessionaria dovranno essere segnalate mediante lettera raccomandata al Mezzo entro e non oltre ….. ( ….. ) giorni dalla data in cui si sarebbe verificata la presunta irregolarità.
Il reclamo, anche se fondato, non darà alla Concessionaria diritto ed indennizzi di sorta e quest’ultima e/o l’utente avranno solo diritto alla ripetizione all’esecuzione dell’ordine nella stessa misura della irregolarità avvenuta; resta inteso che nella suddetta ipotesi la Concessionaria non potrà chiedere la risoluzione del contratto rinunciandovi espressamente.
Art. 8. Variazioni nell’esecuzione degli ordini
Le variazioni alle programmazioni, che comportino l’espletamento degli ordini in modo diverso da quello commissionato debbono essere richieste dall’utente tramite la Concessionaria con almeno ( ….. ) giorni di preavviso e, se accettate dal Mezzo, determineranno automaticamente il conguaglio delle differenze in più o in meno del compenso concordato. Resterà fermo comunque l’impegno da parte dell’utente alla completa utilizzazione dell’importo sottoscritto con l’ordine.
Art. 9. Fatturazione e rendiconto
La Concessionaria sarà tenuta all’emissione in proprio di tutte le fatture attinenti all’incasso dei compensi derivanti dagli ordini di pubblicità acquisiti dagli utenti e per i relativi contratti di pubblicità, provvedendo altresì al versamento delPLVA. ed al recupero, a proprie spese, dei corrispettivi dovuti dagli utenti nel caso di mancato o ritardato pagamento di questi.
Alla scadenza di ogni trimestre la Concessionaria presenterà al Mezzo un rendiconto economico della sua gestione indicando i ricavi conseguiti dalla raccolta della pubblicità nell’interesse del Mezzo; dopo che il Mezzo avrà esaminato ed approvato il rendiconto, la Concessionaria provvederà a liquidare al Mezzo la quota di sua spettanza secondo quanto stabilito al successivo art. 10.
Art. 10. Ripartizione dei ricavi
La Concessionaria sarà tenuta a versare al Mezzo una percentuale pari al ….. % dei ricavi, al netto di I.V.A effettivamente conseguiti per la raccolta degli ordini di pubblicità.
La residua parte sarà acquisita dalla Concessionaria sulla quale graveranno tutte le spese relative alla raccolta della pubblicità.
Le commissioni d’agenzia, consuetudinariamente riconosciute nella misura del 15% sull’investimento pubblicitario, saranno a carico della Concessionaria.
Il pagamento della Concessionaria della quota di spettanza del Mezzo avverrà entro il termine di dalla comunicazione del Mezzo stesso dell’approvazione del rendiconto; nel caso di approvazione parziale la Concessionaria sarà tenuta a pagare la parte non contestata.
Art. I1. Minimo garantito
La Concessionaria, indipendentemente dal gettito della raccolta di pubblicità da essa acquisita, riconoscerà al Mezzo, per ogni anno di esecuzione contrattuale, un complessivo importo di euro ….. a titolo di minimo garantito il cui versamento sarà ripartito mensilmente nella ragione di euro ….. ; man mano che la Concessionaria trasmetterà i rendiconti, essa provvederà secondo quanto precedentemente previsto all’art. 9.
Art. 12. Vicende del Mezzo e recesso della Concessionaria
Qualora il Mezzo ceda a qualsiasi titolo la sua azienda o il ramo d’azienda cui inerisce il presente contratto o nell’ipotesi di mutamento della compagine sociale del Mezzo, di ciò dovrà essere data comunicazione scritta alla Concessionaria entro il termine di 10 giorni dal verificarsi dell’evento. La Concessionaria, una volta venuta a conoscenza di ciò, avrà facoltà dí recedere dal presente accordo nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra.
Art. 13. Obblighi generali della Concessionaria
La Concessionaria si obbliga a rendere edotti per iscritto gli utenti da cui acquisiscono ordini di pubblicità, dei diritti e facoltà che spettano al Mezzo in relazione all’esecuzione degli ordini stessi e quindi di quanto pattuito ai precedenti artt. 4, 5, 6, 7 e 8 inserendo, mutatis mutandis, tali pattuizioni anche nelle proprie condizioni generali degli ordini di pubblicità da sottoscriversi dagli utenti, rimanendo comunque inteso che gli effetti dell’attività negoziale posta in essere dalla Concessionaria ricadranno esclusivamente sulla medesima, rimanendo quindi obbligata in proprio nei confronti degli utenti stessi.
Art. 14. Durata
Il presente accordo avrà durata dal ….. al ….. e si intenderà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di ….. anni e così di seguito di ….. anni ….. in anni nel caso in cui alcuna delle parti non dia all’altra disdetta a mezzo lettera raccomandata a. r ….. con un preavviso di almeno mesi precedenti la scadenza contrattuale.
Gli effetti del presente accordo cesseranno immediatamente nell’ipotesi in cui il Mezzo decada dalla concessione alla radiodiffusione televisiva di cui alla L. 6 agosto 1990, Pt. 223.
Art. 15. Ordini pendenti alla data di cessazione del contratto
Nel caso di cessazione degli effetti del presente accordo, per qualsiasi motivo il Mezzo si impegna sin d’ora ad acquisire e dare esecuzione agli ordini di pubblicità raccolti dalla Concessionaria precedentemente alla data di cessazione del contratto stesso anche se la pubblicità di cui ai predetti ordini dovesse essere messa in onda per un periodo successivo alla scadenza del contratto.
In tali ipotesi il Mezzo provvederà direttamente alla fatturazione della pubblicità ed all’incasso dei relativi ricavi, e sarà altresì tenuto a corrispondere le eventuali commissioni d’agenzia; inoltre la Concessionaria verserà al Mezzo un importo pari al ….. % dei ricavi effettivamente incassati a seguito dell’esecuzione di ordini di pubblicità sopraindicati …..
Art. 16. Controversie
Per qualsiasi eventuale controversia concernente l’interpretazione o validità o esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il foro di
Letto, approvato e sottoscritto a ….. , il …..
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente le clausole contenute agli articoli:
—art. 3 – esclusiva;
—art. 4 – diritto di rifiuto e sospensione delle pubblicità;
—art. 5 – consegna materiale pubblicitario;
—art. 6 – modifiche della programmazione da parte del Mezzo;
—art. 7 – irregolarità nell’esecuzione degli ordini;
—art. 8 – variazioni nell’esecuzione degli ordini;
—art. 11 – minimo garantito;
—art. 12 – vicende del Mezzo e recesso della Concessionaria;
—art. 14 – durata;
—art. 15 – ordini pendenti alla data di cessazione del contratto;
—art. 16 – controversie.
Letto, approvato e sottoscritto a ….. , il …..
Fac simile contratto di concessione pubblicitaria per spazi televisivi da scaricare
Di seguito si trova il modello contratto di concessione pubblicitaria per spazi televisivi in formato Doc, che può essere quindi aperto utilizzando Word o un altro programma che supporta questo tipo di file.
Per completare il fac simile contratto di concessione pubblicitaria per spazi televisivi è necessario inserire tutti i dati mancanti.
Il modulo può essere modificato in ogni sua parte, quindi è possibile adattarlo in modo semplice alle proprie esigenze.
Dopo che è stata effettuata la compilazione, il modello contratto di concessione pubblicitaria per spazi televisivi può essere convertito in PDF o stampato.