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In questa pagina è possibile trovare un fac simile statuto consorzio di imprese con attività esterna editabile da scaricare e da utilizzare come esempio.
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Esempio di statuto consorzio di imprese con attività esterna
Di seguito viene proposto un esempio di statuto consorzio di imprese con attività esterna.
L’esempio di statuto consorzio di imprese con attività esterna rappresenta un punto di partenza utile per chi ha bisogno di scrivere un documento di questo tipo.
STATUTO DI CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA
1. Denominazione
È costituito un consorzio con attività esterna denominato …..
2. Sede
Il consorzio ha sede in …..via … n. …
Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà trasferire la sede dell’Ufficio consortile, nonché istituire e/o sopprimere altri uffici.
3. Scopo e oggetto
3.1. Il consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone di coordinare l’attività delle imprese consorziate e di migliorarne la capacità produttiva e l’efficienza.
3.2. In particolare il consorzio ha per oggetto [L’oggetto del consorzio può essere costituito da una o più delle attività indicate alle lettere che seguono, o anche da altre attività (costituenti fasi delle imprese consorziate) di cui si trova un’elencazione esemplificativa nell’art. 6 della l. 21-5-1981, n. 240]
a) l’acquisto in comune di materie prime e semilavorate, di attrezzature e beni strumentali occorrenti ai consorziati;
b) l’acquisizione di ordinativi da ripartire tra i consorziati, anche mediante la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri;
c) la promozione della diffusione dei prodotti dei consorziati attraverso la creazione di una rete distributiva e/o la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, l’approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
d) …..
4. Durata
4.1. La durata del consorzio è fissata fino al ….., salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati da tutti i consorziati [ovvero: 4.1. La durata del consorzio è fissata fino al ….., salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati dai tre quarti dei consorziati.]
5. Ammissione di nuovi consorziati
5.1. Il numero dei consorziati è illimitato.
5.2. Possono entrare a far parte del consorzio gli imprenditori esercenti attività di ….. [ovvero: 5.2. Possono entrare a far parte del consorzio le imprese, in qualunque forma costituite, aventi ad oggetto l’attività di ….. purché non eccedano i limiti dimensionali di cui all’art. 3, l. 21-5-1981, n. 240; (ovvero: ….. che non eccedano i limiti dimensionali di cui all’art. 1, terzo comma, l.21-2-1989, n. 83). Questa clausola può essere omessa]
5.3. Non possono in ogni caso essere ammessi imprenditori sottoposti a procedure concorsuali ovvero inabilitati o interdetti.
5.4. I soggetti che intendano entrare a far parte del consorzio debbono inviare domanda scritta al Consiglio direttivo. Nella domanda essi dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente.
La domanda di ammissione dovrà altresì, contenere la denominazione dell’impresa, la sua sede legale, le generalità del o dei suoi legali rappresentanti, l’attività effettivamente svolta.
5.5. L’accoglimento della domanda dovrà essere deliberato dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
La delibera che rifiuta l’ammissione non è soggetta ad impugnativa e l’aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di … mesi.
5.6. Il nuovo consorziato, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile nella misura e secondo le modalità previste nel successivo art. 7.
6. Recesso ed esclusione
6.1. I consorziati potranno recedere dal consorzio, in qualunque tempo, per giusta causa. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio direttivo e diviene efficace decorsi trenta giorni dalla ricezione (risultante dal timbro postale).
6.2. L’esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che:
– abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l’ammissione;
– non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili;
– non abbia adempiuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto ovvero a quelle assunte per suo conto dal consorzio.
L’esclusione è deliberata dall’assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
6.3. In caso di recesso o di esclusione il consorziato ha diritto alla liquidazione della quota di partecipazione. Tuttavia l’importo della quota di liquidazione non potrà in nessun caso essere superiore all’entità del contributo iniziale maggiorato degli interessi legali [ovvero: 6.3. Nei casi di recesso ed esclusione, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.]
7. Fondo consortile, contributi iniziali, periodici e straordinari, corrispettivi
7.1. Il fondo consortile è inizialmente fissato in complessivi Euro ….., pari alla somma dei contributi iniziali versati dai consorziati.
7.2. Il contributo iniziale, che ciascun consorziato è tenuto a versare, è stabilito nella misura di Euro ….. Tale contributo può essere annualmente adeguato dal Consiglio direttivo nella misura massima del ….. per cento.
Un adeguamento in misura superiore può essere deliberato dall’Assemblea.
7.3. Il contributo iniziale deve essere versato quanto al 50% al momento dell’ingresso del consorziato e quanto al residuo 50% a richiesta del Consiglio direttivo.
7.4. Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve contribuire alle spese del consorzio mediante versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo, in misura proporzionale all’utilizzazione del servizio consortile da parte di ciascuno degli aderenti.
7.5. L’Assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari in misura uguale per tutti ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi previsti nel presente statuto.
7.6. Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al consorzio le spese da questo sostenute per l’esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.
8. Organi del consorzio
8.1. Sono organi del consorzio:
a) l’Assemblea dei consorziati;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente e il Vice-presidente;
d) il Collegio dei revisori.
9. Assemblea
9.1. L’Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto. Non possono esercitare il diritto di voto i consorziati in mora con i versamenti dovuti ovvero che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal presente statuto ovvero alle deliberazioni degli organi consortili. Ciascun consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta. Nessun delegato può rappresentare più di ….. consorziati.
9.2. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno per l’esame del rendiconto ed inoltre ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto (1/5) dei consorziati.
La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata da spedire al domicilio di ciascun consorziato almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Nell’avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l’ora dell’assemblea e l’elenco delle materie da trattare.
9.3. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto dispone diversamente.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.
9.4. L’Assemblea è competente a:
a) eleggere i membri del Consiglio direttivo, il Presidente e il Vice-presidente, i membri del Collegio dei revisori;
b) determinare i loro compensi;
c) approvare il bilancio;
d) aggiornare il contributo iniziale dei consorziati in misura superiore a quanto previsto nel precedente art. 7;
e) emanare direttive al Consiglio direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
f) nominare i liquidatori determinandone i poteri;
g) deliberare, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, sull’ammissione di nuovi consorziati e sull’esclusione;
h) deliberare sulle modifiche del presente statuto
10. Consiglio direttivo
10.1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente del consorzio, dal Vice-presidente e da tre membri, tutti eletti dall’Assemblea, fra i consorziati o loro mandatari [ovvero: 10.1 Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo, composto da … a … consorziati, secondo quanto verrà stabilito dall’assemblea all’atto della nomina. I membri del Consiglio Direttivo possono essere scelti anche tra persone che non siano né legali rappresentanti né titolari di imprese aderenti al consorzio.]
10.2. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
10.3. Il Consiglio direttivo è competente a:
a) predisporre il bilancio;
b) determinare la misura della quota annuale ed aggiornare la misura del contributo iniziale in conformità alle disposizioni del presente statuto;
c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi.
10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per la predisposizione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo viene convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax al domicilio dei Consiglieri, con un preavviso non inferiore a tre giorni liberi prima di quello fissato per l’adunanza.
10.5. Il Consiglio direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
11. Presidente e Vice-presidente
11.1. Il Presidente e il Vice-presidente, eletti dall’Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
11.2. Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio. Egli è competente a:
a) nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte;
b) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio;
c) convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio direttivo;
d) dare disposizioni per l’esecuzione delle delibere degli organi consortili;
e) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea o dal Consiglio direttivo;
f) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del consorzio.
11.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
12. Collegio dei Revisori
12.1. Il Collegio di Revisori si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea tra i non Consorziati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori:
a) controlla la regolarità delle scritture contabili ed i libri del consorzio;
b) certifica, in occasione dell’assemblea, la veridicità del bilancio sottoposto all’approvazione della medesima.
13. Bilancio
13.1. L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio direttivo predisporrà un bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei consorziati. Il bilancio dovrà essere depositato entro due mesi, a norma dell’art. 2615bis, c.c.
13.2. L’eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso fra i consorziati, ma deve essere destinato all’incremento del fondo consortile.
14. Modifiche del contratto
14.1. Il presente contratto potrà essere modificato solo con il consenso di tutti i consorziati [ovvero: Per le modifiche del presente statuto l’Assemblea delibera con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.]
15. Scioglimento
15.1. Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall’art. 2611 c.c.. In caso di scioglimento del Consorzio l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
15.2. Le attività residuate dopo l’estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al fondo consortile.
16. Clausola arbitrale
16.1. Eventuali controversie, tra i consorziati o tra costoro e il Consorzio, concernenti l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto saranno definite mediante un arbitrato irrituale ed inappellabile, da rendersi in via equitativa, con decisione avente efficacia di negozio tra le parti.
16.2. Il Collegio arbitrale sarà composto di tre membri dei quali due designati da ciascuna delle parti in lite e il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente, dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale di ….. Nel caso di controversia tra più di due parti, ciascuna di esse nominerà il proprio arbitro e, qualora così nominati risultino in numero pari, la nomina dell’arbitro ulteriore sarà rimessa al Presidente del Tribunale di …., che provvederà anche a designare il Presidente del Collegio.
Fac simile statuto consorzio di imprese con attività esterna da scaricare
Di seguito si trova il modello statuto consorzio di imprese con attività esterna in formato Doc, che può essere quindi aperto utilizzando Word o un altro programma che supporta questo tipo di file.
Per completare il fac simile statuto consorzio di imprese con attività esterna è necessario inserire tutti i dati mancanti.
Il modulo può essere modificato in ogni sua parte, quindi è possibile adattarlo in modo semplice alle proprie esigenze.
Dopo che è stata effettuata la compilazione, il modello statuto consorzio di imprese con attività esterna può essere convertito in PDF o stampato.