In questa pagina è disponibile un fac simile di verbale della Commissione di conciliazione in caso di mancato accordo. Il documento serve a registrare l’esito negativo di un tentativo di conciliazione relativo a una controversia di lavoro, indicando le parti comparse, le rispettive posizioni, la proposta formulata dalla Commissione e le ragioni per cui non è stata accettata.
Il modello è rivolto soprattutto ai componenti e alle segreterie delle Commissioni provinciali di conciliazione, ai consulenti, alle organizzazioni sindacali e ai professionisti che assistono lavoratori e datori di lavoro. Non si tratta, di regola, di una dichiarazione che una parte può redigere autonomamente e attribuire alla Commissione: il verbale ufficiale deve corrispondere a quanto avvenuto durante la seduta ed essere formato nell’ambito della procedura seguita dall’ufficio competente. Più avanti sono spiegati i dati da riportare, il modo corretto di descrivere la controversia, la funzione della proposta conciliativa, le firme e gli effetti del mancato accordo. Il fac simile deve essere adattato alla procedura effettivamente svolta e alle indicazioni della Commissione competente.
Che cos’è il verbale di mancata conciliazione
Il verbale di mancata conciliazione è il documento con cui la Commissione dà atto che il tentativo promosso per risolvere una controversia di lavoro non ha prodotto un accordo. Deve riassumere la proposta formulata dalla Commissione, quando non viene accettata, e riportare le valutazioni espresse dalle parti sul suo contenuto.
Il tentativo previsto dall’articolo 410 del Codice di procedura civile riguarda le controversie relative ai rapporti indicati dall’articolo 409, tra cui i rapporti di lavoro subordinato e altri rapporti rientranti nella competenza del giudice del lavoro. La procedura si svolge davanti alla Commissione individuata secondo i criteri territoriali previsti per tali controversie.
La disciplina vigente stabilisce che, se le parti non raggiungono un’intesa, la Commissione deve formulare una proposta per la definizione bonaria della lite. Se la proposta non viene accettata, il verbale deve riassumerne i termini e indicare le valutazioni delle parti. Il giudice può tenere conto del rifiuto non adeguatamente motivato nel successivo giudizio, secondo quanto previsto dagli articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile.
Quando viene redatto dalla Commissione
Il verbale viene formato al termine di una seduta nella quale il tentativo è stato effettivamente svolto, ma le parti non hanno trovato una soluzione condivisa. Prima della comparizione, la procedura è normalmente avviata mediante una richiesta contenente i dati delle parti, il luogo del rapporto, il recapito per le comunicazioni e l’esposizione dei fatti e delle ragioni della pretesa.
Se la controparte accetta la procedura, deposita una memoria con le proprie difese, eccezioni ed eventuali domande riconvenzionali. La Commissione fissa quindi la comparizione e tenta di avvicinare le posizioni. Il verbale deve riflettere ciò che è realmente emerso durante questo confronto, senza trasformarsi in una ricostruzione unilaterale della controversia.
Quando una parte non aderisce alla richiesta, non compare oppure abbandona la seduta, l’ufficio può utilizzare un verbale o un’attestazione adeguati alla specifica situazione. Un modello intitolato “mancata conciliazione per mancato accordo” non dovrebbe essere usato senza modifiche per documentare una semplice mancata comparizione, perché i due esiti descrivono fatti diversi.
Quando questo modello non è adatto
Il fac simile riguarda la procedura davanti alla Commissione provinciale di conciliazione disciplinata dagli articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile. Non deve essere confuso con il verbale di conciliazione giudiziale in materia di lavoro, che viene formato durante una causa davanti al giudice.
È diversa anche la conciliazione svolta nelle sedi e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva. Quando lavoratore e datore raggiungono un’intesa con l’assistenza sindacale, occorre utilizzare un verbale di accordo coerente con quella procedura, come il verbale di conciliazione sindacale per la risoluzione consensuale del rapporto.
La conciliazione monocratica avviata dall’Ispettorato nell’ambito dell’attività di vigilanza segue una disciplina distinta. La relativa richiesta di conciliazione monocratica non deve essere qualificata automaticamente come istanza ai sensi dell’articolo 410 del Codice di procedura civile.
Esistono inoltre procedure speciali collegate a determinate controversie, ai contratti certificati o a specifiche ipotesi di licenziamento. Prima di usare il modello occorre quindi identificare la sede, la norma applicata e il tipo di procedimento effettivamente avviato.
Chi compone la Commissione di conciliazione
La Commissione provinciale prevista dall’articolo 410 comprende il dirigente dell’ufficio o un suo delegato, in qualità di presidente, e i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello territoriale. La norma consente di affidare il tentativo a una sottocommissione.
Per la validità della riunione devono essere presenti il presidente, almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori. Nel verbale non è quindi necessario riportare tutti i componenti effettivi e supplenti nominati con il decreto di costituzione: devono essere indicati i componenti che hanno partecipato alla seduta.
Le Commissioni operano attualmente presso le strutture territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La denominazione precisa dell’ufficio può essere controllata attraverso l’elenco ufficiale delle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Quali dati deve contenere il verbale
Il documento deve permettere di ricostruire senza ambiguità quale procedura si è svolta, chi vi ha partecipato e su quali questioni non è stato raggiunto l’accordo. I dati personali non pertinenti alla controversia non devono essere inseriti solo per rendere il testo apparentemente più completo.
- numero di repertorio, protocollo o altro riferimento assegnato dall’ufficio;
- data, ora e luogo della seduta;
- ufficio presso cui opera la Commissione;
- decreto di costituzione o ricostituzione della Commissione, se riportato nella modulistica dell’ufficio;
- nome e funzione dei componenti presenti;
- dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro;
- eventuali rappresentanti, delegati, difensori o assistenti;
- estremi della richiesta di conciliazione e della memoria della controparte;
- oggetto preciso della controversia;
- sintesi distinta delle posizioni delle parti;
- proposta formulata dalla Commissione;
- accettazione o rifiuto della proposta e relative motivazioni;
- indicazione dell’esito negativo;
- eventuali accordi parziali documentati separatamente;
- elenco dei documenti allegati o acquisiti;
- firme e annotazione dell’eventuale rifiuto di sottoscrivere.
Come descrivere la controversia e le posizioni delle parti
L’oggetto non dovrebbe essere indicato con formule generiche come “differenze di lavoro”, “contestazioni economiche” o “licenziamento”. Occorre specificare quali domande sono state formulate, il periodo interessato e gli elementi essenziali necessari per distinguerle da altre possibili pretese.
Una controversia retributiva può riguardare, per esempio, differenze di inquadramento, lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto o indennità previste dal contratto collettivo. Il verbale non deve stabilire che una somma è dovuta se la questione rimane contestata: deve attribuire correttamente ogni affermazione alla parte che l’ha formulata.
La posizione del lavoratore e quella del datore devono essere riportate separatamente. È preferibile usare formule come “il lavoratore sostiene che” e “il datore contesta che”, evitando di presentare come fatti accertati circostanze sulle quali permane il disaccordo.
Se una parte quantifica una pretesa, il verbale può indicare l’importo dichiarato e il relativo titolo. Quando il calcolo è contestato o non verificato dalla Commissione, questa circostanza deve emergere chiaramente dal testo.
Come riportare la proposta della Commissione
La proposta conciliativa non può essere sostituita dalla sola frase “dopo ampia discussione non è stato raggiunto l’accordo”. L’articolo 411 prevede che la Commissione formuli una proposta per la definizione bonaria della controversia e, se non viene accettata, che i suoi termini siano riassunti nel verbale.
La proposta deve essere descritta in modo sufficientemente preciso. Se prevede un pagamento, occorre indicare almeno l’importo, il titolo prospettato, le modalità e le scadenze. Se riguarda l’inquadramento, la cessazione del rapporto, la consegna di documenti o un comportamento futuro, devono risultare le condizioni essenziali suggerite dalla Commissione.
Il verbale deve poi specificare quale parte ha accettato, quale ha rifiutato e quali motivazioni sono state espresse. Non è corretto attribuire una motivazione che la parte non ha dichiarato. Se la parte non intende motivare il rifiuto, può essere annotato che non ha fornito ulteriori ragioni.
Accordo parziale e mancato accordo sulle altre domande
Durante la seduta le parti possono raggiungere un’intesa soltanto su una parte della controversia. In tal caso il risultato non dovrebbe essere descritto come un fallimento totale. L’articolo 411 prevede la redazione di un separato processo verbale quando la conciliazione riesce anche limitatamente a una parte della domanda.
Il verbale di mancata conciliazione può richiamare l’esistenza dell’accordo parziale e precisare quali domande sono rimaste irrisolte. Le condizioni economiche e le dichiarazioni di rinuncia relative alla parte conciliata devono invece risultare dal separato verbale di accordo.
Chi firma il verbale e come annotare un rifiuto
Il documento riporta normalmente le firme dei componenti della Commissione che hanno partecipato alla seduta e delle parti presenti. Possono essere aggiunte le firme dei rappresentanti o degli assistenti quando la procedura seguita dall’ufficio lo prevede o quando questi sottoscrivono dichiarazioni riportate nel verbale.
La firma non deve essere inserita al posto di una persona assente. Se una parte si allontana prima della chiusura, non può firmare o rifiuta la sottoscrizione, il verbale deve descrivere l’accaduto in modo neutro. La Commissione può annotare che il testo è stato letto alla parte presente e che questa ha rifiutato di firmare, senza formulare valutazioni non necessarie.
Il numero di copie non è uguale per ogni ufficio e non deve essere indicato come un requisito generale stabilito dalla legge. Occorre seguire le modalità organizzative della Commissione e fare in modo che ciascuna parte possa conservare una copia completa del verbale e degli eventuali allegati consegnati.
Quale valore ha il verbale di mancato accordo
Il verbale negativo documenta lo svolgimento del tentativo, la proposta della Commissione e le posizioni assunte dalle parti. Non contiene un accordo da eseguire e, per questa ragione, non ha la stessa funzione del verbale di conciliazione che può essere dichiarato esecutivo dal giudice.
Se il tentativo è stato richiesto dalle parti e viene successivamente depositato un ricorso ai sensi dell’articolo 415 del Codice di procedura civile, l’articolo 411 prevede che siano allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo non riuscito. Il testo deve quindi essere completo, leggibile e coerente con gli atti effettivamente presentati.
Il giudice non è vincolato dalla proposta della Commissione e decide la controversia sulla base delle domande, delle prove e delle norme applicabili. Può tuttavia tenere conto della proposta non accettata senza adeguata motivazione nei limiti stabiliti dall’articolo 411.
Cosa succede dopo il mancato accordo
La chiusura negativa del tentativo non decide chi ha ragione e non condanna una parte a pagare o a tenere un determinato comportamento. Le parti possono valutare un nuovo accordo, ricorrere a una procedura ammessa dalla legge o dalla contrattazione collettiva oppure rivolgersi al giudice del lavoro, nel rispetto dei termini applicabili alla specifica pretesa.
Non esiste un unico termine per avviare la causa dopo ogni verbale di mancata conciliazione. Prescrizioni e decadenze cambiano in base al diritto fatto valere, al tipo di rapporto, agli atti già compiuti e agli effetti prodotti dalla richiesta di conciliazione.
Per l’impugnazione del licenziamento non è più corretto indicare genericamente un termine di 270 giorni. Nella disciplina ordinaria dell’articolo 6 della legge n. 604 del 1966, all’impugnazione stragiudiziale entro sessanta giorni deve seguire, entro i successivi centottanta giorni, il deposito del ricorso oppure la comunicazione della richiesta di conciliazione o arbitrato. Se la procedura richiesta viene rifiutata o non si raggiunge l’accordo necessario al suo svolgimento, il ricorso deve essere depositato entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Le peculiarità del caso concreto devono essere verificate sul testo vigente dell’articolo 6 della legge sui licenziamenti individuali.
Errori da evitare nella redazione
- citare l’articolo 412 come norma principale del verbale negativo, senza considerare che la proposta e la sua verbalizzazione sono oggi disciplinate dall’articolo 411;
- riportare automaticamente il termine di 270 giorni relativo a una precedente formulazione della disciplina sui licenziamenti;
- omettere il contenuto della proposta formulata dalla Commissione;
- non distinguere la posizione del lavoratore da quella del datore di lavoro;
- presentare come accertati fatti che una parte contesta;
- usare il modello per una mancata comparizione senza modificare l’esito descritto;
- confondere la Commissione provinciale con la conciliazione sindacale, giudiziale o monocratica;
- attribuire al verbale negativo efficacia di titolo esecutivo;
- inserire rinunce o dichiarazioni di saldo e stralcio quando nessun accordo è stato raggiunto;
- indicare un numero fisso di copie senza verificare la prassi dell’ufficio;
- omettere le ragioni espresse dalle parti per accettare o rifiutare la proposta;
- lasciare nel testo alternative, note di compilazione o segnaposto non completati.
Esempio di verbale della Commissione in caso di mancato accordo
Il modello seguente descrive una seduta effettivamente svolta davanti alla Commissione prevista dall’articolo 410 del Codice di procedura civile. Le parti tra parentesi devono essere sostituite con i dati della procedura; le formule alternative non pertinenti devono essere eliminate.
[DENOMINAZIONE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE O D’AREA METROPOLITANA DEL LAVORO]
COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE
Repertorio o protocollo n. [NUMERO]
Procedimento n. [NUMERO, SE PREVISTO]
PROCESSO VERBALE DI MANCATA CONCILIAZIONE
Il giorno [DATA], alle ore [ORA], presso [SEDE E INDIRIZZO DELL’UFFICIO], si è riunita la Commissione provinciale di conciliazione costituita ai sensi dell’articolo 410 del Codice di procedura civile con decreto n. [NUMERO] del [DATA], nella seguente composizione:
Presidente: [NOME E COGNOME], [QUALIFICA];
rappresentante dei datori di lavoro: [NOME E COGNOME], designato da [ORGANIZZAZIONE];
rappresentante dei lavoratori: [NOME E COGNOME], designato da [ORGANIZZAZIONE].
È presente, con funzioni di segreteria, [NOME E COGNOME], [QUALIFICA], se previsto.
PARTI COMPARSE
È comparso il lavoratore o la lavoratrice [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], codice fiscale [CODICE FISCALE], residente o domiciliato/a in [INDIRIZZO], identificato/a mediante [DOCUMENTO ED ESTREMI], assistito/a da [NOME, COGNOME E QUALIFICA DELL’ASSISTENTE], in forza di [EVENTUALE DELEGA O MANDATO].
È comparso il datore di lavoro [DENOMINAZIONE], con sede in [INDIRIZZO], codice fiscale o partita IVA [CODICE], rappresentato da [NOME E COGNOME], in qualità di [QUALIFICA], munito/a di [ATTO O DELEGA CHE ATTRIBUISCE I POTERI], assistito/a da [NOME, COGNOME E QUALIFICA DELL’ASSISTENTE].
ATTI DEL PROCEDIMENTO
La procedura è stata promossa da [PARTE ISTANTE] con richiesta sottoscritta in data [DATA], ricevuta dall’ufficio il [DATA] e acquisita al protocollo n. [NUMERO].
La controparte ha aderito al tentativo e ha depositato memoria in data [DATA], acquisita al protocollo n. [NUMERO].
La convocazione per la seduta odierna è stata comunicata alle parti in data [DATA] con le seguenti modalità: [MODALITÀ DI COMUNICAZIONE].
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
La controversia ha per oggetto [DESCRIZIONE PRECISA DELLE DOMANDE, DEL PERIODO INTERESSATO E DEGLI EVENTUALI IMPORTI DICHIARATI].
POSIZIONE DELLA PARTE ISTANTE
La parte istante espone quanto segue: [SINTESI DEI FATTI, DELLE RAGIONI E DELLE RICHIESTE FORMULATE].
Produce o richiama i seguenti documenti: [ELENCO DEI DOCUMENTI].
POSIZIONE DELLA CONTROPARTE
La controparte espone quanto segue: [SINTESI DELLE DIFESE, DELLE ECCEZIONI, DELLE CONTESTAZIONI E DELLE EVENTUALI DOMANDE RICONVENZIONALI].
Produce o richiama i seguenti documenti: [ELENCO DEI DOCUMENTI].
SVOLGIMENTO DEL TENTATIVO
La Commissione ascolta le parti, esamina le rispettive posizioni e invita le stesse a valutare una soluzione consensuale della controversia.
Nel corso della discussione emergono i seguenti punti di possibile convergenza: [DESCRIZIONE, OPPURE INDICARE CHE NON SONO EMERSI PUNTI DI CONVERGENZA].
Restano controverse le seguenti questioni: [DESCRIZIONE DELLE QUESTIONI NON RISOLTE].
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
La Commissione formula la seguente proposta per la bonaria definizione della controversia:
[DESCRIZIONE COMPLETA DELLA PROPOSTA, CON EVENTUALI IMPORTI, TITOLI, SCADENZE, MODALITÀ DI PAGAMENTO, ADEMPIMENTI E CONDIZIONI].
VALUTAZIONI DELLE PARTI
La parte istante dichiara di [ACCETTARE O NON ACCETTARE] la proposta per le seguenti ragioni: [MOTIVAZIONE ESPRESSA DALLA PARTE].
La controparte dichiara di [ACCETTARE O NON ACCETTARE] la proposta per le seguenti ragioni: [MOTIVAZIONE ESPRESSA DALLA PARTE].
ESITO DEL TENTATIVO
Preso atto delle dichiarazioni rese, la Commissione dà atto che non è stato raggiunto un accordo per la definizione della controversia descritta nel presente verbale.
[EVENTUALE: Le parti hanno raggiunto un accordo limitatamente a [DESCRIZIONE]. Tale accordo è riportato in separato processo verbale. Restano prive di accordo le questioni relative a [DESCRIZIONE].]
Le parti dichiarano di avere consegnato o ricevuto i seguenti atti ulteriori: [ELENCO].
Sono allegati al presente verbale:
1. richiesta di conciliazione del [DATA];
2. memoria della controparte del [DATA];
3. [DESCRIZIONE DELL’ALLEGATO];
4. [DESCRIZIONE DELL’ALLEGATO].
Il presente verbale viene letto alle parti, che dichiarano di averne compreso il contenuto.
[EVENTUALE ANNOTAZIONE: La parte [INDICARE] rifiuta di sottoscrivere il presente verbale per la seguente ragione dichiarata: [MOTIVAZIONE].]
La seduta si chiude alle ore [ORA].
Firma del lavoratore o della lavoratrice
[FIRMA]
Firma del datore di lavoro o del rappresentante
[FIRMA]
Firma del Presidente
[FIRMA]
Firma del rappresentante dei datori di lavoro
[FIRMA]
Firma del rappresentante dei lavoratori
[FIRMA]
[EVENTUALE FIRMA DEL SEGRETARIO]
[FIRMA]
Fac simile verbale della Commissione in caso di mancato accordo Word
Di seguito è disponibile il fac simile verbale della Commissione in caso di mancato accordo Word.
Come adattare il fac simile
Prima di utilizzare il testo occorre verificare la denominazione corrente dell’ufficio, il numero di protocollo, il decreto di costituzione della Commissione e i nominativi dei componenti presenti. Le parti non comparse, gli assistenti non intervenuti e le funzioni non previste dall’ufficio devono essere eliminati.
La descrizione della controversia deve corrispondere alla richiesta e alla memoria depositate. Il testo della proposta non va sintetizzato in modo tale da perdere condizioni rilevanti, mentre le motivazioni del rifiuto devono essere attribuite esattamente alla parte che le ha formulate.
Dopo la compilazione è opportuno controllare che allegati, date, numeri di protocollo e firme siano coerenti. Il modello può essere salvato in formato Word, convertito in PDF e stampato nel numero di copie richiesto dalla procedura organizzativa dell’ufficio.
Domande frequenti sul verbale di mancata conciliazione
Il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione è sempre obbligatorio?
No. Per la generalità delle controversie indicate dall’articolo 409 del Codice di procedura civile, l’articolo 410 stabilisce che la parte può promuovere un previo tentativo di conciliazione. Esistono però procedure speciali nelle quali il tentativo può essere obbligatorio o soggetto a regole diverse. Occorre verificare la natura della controversia prima di utilizzare il modello.
Il verbale di mancato accordo è un titolo esecutivo?
No. Il verbale negativo non contiene un’obbligazione concordata da eseguire. L’efficacia esecutiva prevista dall’articolo 411 riguarda il processo verbale di conciliazione riuscita, dichiarato esecutivo dal giudice su istanza della parte interessata. Il verbale di mancata conciliazione documenta invece la proposta formulata, il rifiuto e le posizioni espresse durante il tentativo.
La Commissione deve sempre formulare una proposta?
Quando il tentativo si svolge e le parti non raggiungono l’accordo, l’articolo 411 prevede che la Commissione formuli una proposta per la definizione bonaria della controversia. Se non viene accettata, il verbale deve riassumerne i termini e riportare le valutazioni espresse dalle parti, comprese le ragioni dell’eventuale rifiuto.
Il lavoratore deve firmare il verbale anche se non accetta la proposta?
La firma del verbale non equivale necessariamente all’accettazione della proposta, perché il testo deve indicare espressamente l’esito negativo e la posizione assunta dalla parte. La sottoscrizione attesta normalmente la partecipazione e la corrispondenza del verbale a quanto dichiarato. Se il lavoratore o il datore rifiuta di firmare, la Commissione può annotare il rifiuto e la motivazione eventualmente fornita.
Dopo il mancato accordo si può ancora raggiungere un’intesa?
Sì. Il verbale chiude con esito negativo quella seduta, ma non impedisce alle parti di proseguire le trattative o di concludere successivamente un accordo in una sede appropriata. Le trattative non devono però far trascurare prescrizioni o decadenze relative alla specifica controversia, che continuano a richiedere una verifica puntuale.