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In questa pagina è possibile trovare un modello di statuto per comitati, completamente editabile e pronto per essere scaricato. Questo documento può essere facilmente personalizzato con l’inserimento delle informazioni necessarie e, una volta completato, sarà pronto per la stampa.
Esempio di statuto comitato
Di seguito si presenta un esempio di statuto per un comitato, che può fungere da guida preziosa per coloro che desiderano redigere un documento simile. Questo modello offre spunti e orientamenti utili per la creazione di un statuto efficace e ben strutturato.
STATUTO DEL COMITATO
TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
Art. 1. È costituito con sede in ……………, via ……………, un Comitato che non esercita attività commerciali e si conforma alle disposizioni del codice civile in materia di comitati. La denominazione assunta è “Comitato ……………”.
Art. 2. Il Comitato, apolitico, apartitico e senza finalità di lucro, si propone di sensibilizzare e rappresentare gli operatori economici del centro storico della città di ……………, sviluppando esigenze comuni e individuando le necessità specifiche, così da coordinare forme di espressione economica in modo omogeneo. Per raggiungere questo fine, il Comitato elabora e realizza programmi di informazione e comunicazione a favore degli operatori economici della zona di riferimento e formula proposte agli enti pubblici.
Art. 3. Il Comitato può collaborare con altri enti per lo sviluppo di iniziative coerenti con le proprie finalità, restando però indipendente rispetto a organi di governo, aziende pubbliche e private e organizzazioni sindacali, in modo da mantenere la piena autonomia.
TITOLO II – ASSOCIATI
Art. 4. Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire persone fisiche titolari di attività economiche individuali o dipendenti con funzioni di responsabile di negozio, nonché società, a condizione che esercitino la propria attività nell’area definita “centro storico”, delimitata da …………….
Art. 5. Gli associati versano una quota annua, determinata dal Consiglio direttivo in misura sufficiente a coprire le spese necessarie per la sussistenza del Comitato.
Art. 6. Gli associati, per i rapporti con il Comitato, eleggono il proprio domicilio presso il recapito dell’attività indicata nella domanda di adesione. È consentito il recesso in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta. Chi recede non ha alcun diritto sul patrimonio del Comitato.
Art. 7. Per l’ammissione è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo, specificando i dati personali e professionali previsti dall’articolo 4 e dichiarando di rispettare lo Statuto e le delibere degli organi sociali, allegando una copia di un documento idoneo a confermare il possesso dei requisiti.
Art. 8. La domanda di adesione, dopo la verifica dei requisiti entro trenta giorni, determina l’iscrizione automatica. In caso di rifiuto, è possibile ricorrere all’Assemblea ordinaria che decide in via definitiva. L’associato risulta dimissionario se, entro un mese dal termine stabilito, non versa la quota associativa.
Art. 9. Gli associati possono frequentare la sede, essere informati riguardo alle convocazioni e partecipare all’Assemblea degli iscritti.
TITOLO III – RETRIBUZIONE
Art. 10. Le cariche all’interno del Comitato non prevedono normalmente alcun compenso. L’Assemblea degli associati, se lo ritiene necessario, può stabilire diversamente e decidere, inoltre, sul rimborso delle spese sostenute dagli associati o dai membri del Consiglio nell’interesse del Comitato.
TITOLO IV – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Art. 11. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, recapitato con mezzi che garantiscano una comunicazione chiara (lettera, fax, telegramma) o attraverso affissione presso la sede, almeno sette giorni prima della data fissata, con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, della data, dell’ora e del luogo.
Art. 12. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno ed è l’organo sovrano. Approva il rendiconto, stabilisce l’importo delle quote d’iscrizione, discute e delibera sulle iniziative suggerite dal Consiglio direttivo o dagli stessi associati, approva regolamenti interni proposti dal Consiglio, elegge e revoca i membri del Consiglio direttivo, definisce il numero dei consiglieri, fissa eventuali compensi per costoro, autorizza l’assunzione di dipendenti entro un tetto di retribuzione e può incaricare il Consiglio di valutare la fattibilità di iniziative specifiche.
Art. 13. L’Assemblea straordinaria è convocata su richiesta di almeno un quinto degli associati o di un terzo dei consiglieri, oppure quando il Presidente lo ritenga opportuno.
Art. 14. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, senza limiti di partecipazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. È consentita la delega scritta, tranne che a membri del Consiglio direttivo o a dipendenti del Comitato. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. L’Assemblea si tiene in …………….
Art. 15. Per modificare lo Statuto o deliberare lo scioglimento del Comitato, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati. Le decisioni relative sono valide se approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni devono essere trascritte in un apposito libro dei verbali.
TITOLO V – CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16. Il Consiglio direttivo, nominato dall’Assemblea, è composto da un numero di membri minimo di cinque e massimo di trenta, preferibilmente con almeno un rappresentante per ogni categoria economica coinvolta. In sede di elezione del Consiglio, l’Assemblea ne determina la durata in carica e i membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio può cooptare nuovi membri fino alla successiva Assemblea ordinaria. Se il numero dei consiglieri scende a meno di due terzi, l’intero Consiglio decade ed è necessaria una nuova elezione.
Art. 17. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o quando il Presidente lo ritenga opportuno. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri, compreso il Presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 18. Il Consiglio direttivo amministra il Comitato e attua le delibere dell’Assemblea, valutando le iniziative e i criteri per realizzare gli scopi statutari. Elabora il programma di attività da sottoporre all’Assemblea, redige le relazioni e i rendiconti preventivi e consuntivi, decide sull’ammissione ed esclusione degli associati, propone l’accettazione di lasciti e donazioni, pianifica i rapporti con i terzi, assume o licenzia dipendenti e gestisce il personale.
Art. 19. Il Consiglio direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario, scelti a maggioranza assoluta; la prima nomina può avvenire nell’atto costitutivo. Il Presidente rappresenta legalmente il Comitato, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio, cura l’attuazione delle deliberazioni e vigila sulla gestione amministrativa ed economica. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, mentre l’assenza di entrambi comporta la supplenza da parte del consigliere più anziano.
TITOLO VI – FINANZIAMENTO DEL COMITATO
Art. 20. Le spese del Comitato sono coperte dalle quote ordinarie degli associati, da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, contributi volontari e da stanziamenti di enti pubblici o privati. Tali risorse costituiscono il patrimonio del Comitato. I rendiconti preventivi e consuntivi devono essere depositati presso la sede almeno quindici giorni prima dell’Assemblea. Di norma, il Consiglio li redige entro il 15 aprile dell’anno seguente e l’Assemblea li approva entro il 30 aprile, salvo proroghe di due mesi per ragioni eccezionali. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Gli aderenti versano la quota annuale entro un mese dall’approvazione del rendiconto preventivo, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo. Le quote sono intrasmissibili. In nessun caso il Comitato può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, neppure in forma indiretta.
TITOLO VII – SCIOGLIMENTO
Art. 21. L’attività cessa in presenza di cause previste dal codice civile, per inattività o per volontà degli associati. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, stabilendone poteri ed eventuali compensi, e destina il patrimonio secondo la legge, senza alcuna possibilità di assegnarlo agli associati.
Fac simile statuto comitato
Di seguito è disponibile il modello di statuto per comitati in formato Doc, facilmente apribile con Word o qualsiasi altro programma compatibile. Per completare il fac simile, è fondamentale inserire i dati mancanti. Il documento è completamente modificabile, permettendo così di adattarlo senza difficoltà alle proprie esigenze specifiche. Una volta completato, il modello può essere convertito in PDF o stampato per un utilizzo immediato.