In questa pagina è disponibile un fac simile di scrittura privata per subentro ascensore, scaricabile in formato Word. Il modello è destinato al proprietario di un’unità immobiliare che intende partecipare successivamente all’uso e alla comproprietà di un ascensore installato a spese di alcuni condòmini, esercitando la facoltà prevista dall’articolo 1121, comma 3, del Codice civile.
Il fac simile può essere consultato direttamente nella pagina e contiene le clausole per identificare i partecipanti, determinare la quota economica di subentro, stabilire le modalità di pagamento e aggiornare la ripartizione delle spese. Dopo il modello sono disponibili il download Word e le istruzioni per calcolare il contributo, raccogliere la documentazione e sottoscrivere correttamente la scrittura.
Quando utilizzare la scrittura privata di subentro nell’ascensore
La scrittura privata di subentro nell’ascensore serve a documentare la partecipazione successiva di un condòmino a un impianto realizzato inizialmente a spese di alcuni soltanto dei proprietari dell’edificio. Questa situazione può verificarsi quando l’ascensore viene installato dopo la costruzione del fabbricato e non tutti i condòmini partecipano alla spesa, nei casi previsti dalla disciplina delle innovazioni condominiali.
L’articolo 1121, comma 3, del Codice civile riconosce ai condòmini che non hanno inizialmente partecipato a determinate innovazioni, e ai loro eredi o aventi causa, la facoltà di partecipare successivamente ai vantaggi dell’opera, contribuendo alle spese di esecuzione e manutenzione.
Nel caso di un ascensore installato a iniziativa e spese di alcuni proprietari, la giurisprudenza riconosce una particolare comunione parziale, distinta dalla proprietà comune dell’intero condominio. Il subentro consente al proprietario interessato di partecipare a tale comunione, sostenendo il contributo economico dovuto.
La scrittura privata permette di documentare l’esercizio di questa facoltà e di definire gli aspetti economici e organizzativi. Non è invece il documento appropriato per un ascensore già di proprietà comune di tutti i condòmini, per la semplice cessione di un contratto di manutenzione o per il trasferimento di un immobile.
Fac simile scrittura privata subentro ascensore
Il seguente modello contiene una scrittura di subentro con le clausole relative ai diritti di partecipazione, alle spese originarie e future e alle modalità di pagamento. Occorre completare i dati effettivi, allegare il prospetto economico e mantenere soltanto le opzioni applicabili, verificando i poteri dei soggetti che intervengono nella sottoscrizione.
SCRITTURA PRIVATA DI SUBENTRO NELLA COMPROPRIETÀ E NELL’USO DELL’ASCENSORE
Partecipazione successiva all’innovazione ai sensi dell’articolo 1121, comma 3, del Codice civile.
Condominio sito in [INDIRIZZO COMPLETO DEL FABBRICATO].
Impianto ascensore identificato da [MATRICOLA O ALTRO IDENTIFICATIVO], installato nell’anno [ANNO].
PARTI
I proprietari attualmente partecipanti alla comunione dell’ascensore, identificati nell’Allegato A, sottoscrivono personalmente il presente accordo oppure intervengono per mezzo di [NOME E COGNOME RAPPRESENTANTE], munito dei poteri risultanti da [ESTREMI DEL MANDATO O ATTO DI RAPPRESENTANZA]. Mantenere soltanto la modalità di sottoscrizione effettivamente utilizzata.
E [NOME E COGNOME DEL CONDOMINO SUBENTRANTE], codice fiscale [CODICE FISCALE], residente in [INDIRIZZO], proprietario o comproprietario dell’unità immobiliare sita in [INDIRIZZO, SCALA, PIANO E INTERNO], censita al Catasto fabbricati al foglio [FOGLIO], particella [PARTICELLA], subalterno [SUBALTERNO]; eventuali altri contitolari [DATI E FIRME DEI CONTITOLARI].
L’amministratore [NOME E COGNOME AMMINISTRATORE] può intervenire per presa d’atto e per gli adempimenti amministrativi espressamente affidatigli, senza sostituire il consenso o il potere di rappresentanza dei titolari della comunione parziale.
PREMESSE
Nel fabbricato indicato è stato installato, successivamente alla sua costruzione, un ascensore a iniziativa e spese di alcuni condòmini, individuati in [DELIBERA O ACCORDO DI INSTALLAZIONE] e nell’Allegato A. L’impianto è suscettibile di utilizzazione separata e risulta attualmente partecipato dai soggetti ivi elencati.
Il subentrante, non avendo inizialmente partecipato ai costi dell’innovazione [O ESSENDO AVENTE CAUSA DI CHI NON VI HA PARTECIPATO: MANTENERE SOLO SE APPLICABILE], manifesta la volontà di partecipare ai vantaggi dell’opera ai sensi dell’articolo 1121, comma 3, del Codice civile.
Le parti hanno esaminato i giustificativi delle spese originarie, gli interventi di manutenzione pertinenti e il prospetto di calcolo allegato; intendono documentare l’esercizio del diritto e regolare gli aspetti economici e gestionali.
ART. 1 – OGGETTO E NATURA DEL SUBENTRO
Il condòmino subentrante esercita la facoltà di partecipare ai vantaggi dell’ascensore e alla relativa comunione parziale, alle condizioni stabilite dall’articolo 1121, comma 3, c.c. I partecipanti originari ne prendono atto e concordano la quantificazione del contributo dovuto, le modalità di pagamento e gli aggiornamenti gestionali indicati di seguito.
Il presente documento non costituisce da solo prova di un diverso trasferimento immobiliare né sostituisce eventuali formalità richieste dalla natura dei diritti o dai titoli di proprietà.
ART. 2 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SUBENTRO
Le parti approvano il prospetto analitico di cui all’Allegato B, che specifica costi comprovati, quota imputabile al subentrante, criterio di attualizzazione monetaria, spese di manutenzione pertinenti ed eventuali somme già corrisposte.
Quota delle spese originarie di esecuzione, riportata al valore attuale: euro [IMPORTO ATTUALIZZATO].
Quota delle spese di manutenzione pregresse pertinenti, come analiticamente ricostruite: euro [IMPORTO MANUTENZIONE PREGRESSA].
Somme già corrisposte o da detrarre e specificate nell’Allegato B: euro [IMPORTO DETRAZIONI O ZERO].
CONTRIBUTO COMPLESSIVO CONCORDATO: euro [IMPORTO TOTALE], pari a [IMPORTO IN LETTERE].
Il criterio di aggiornamento al valore attuale è [CRITERIO, INDICE E PERIODO DI RIFERIMENTO]. Il criterio e il riparto devono essere motivati e verificabili; non si presume obbligatoria l’applicazione di un indice specifico in assenza di una fonte o di un accordo pertinente.
ART. 3 – PAGAMENTO E DESTINAZIONE DELLE SOMME
Il contributo di euro [IMPORTO TOTALE] sarà versato a [SOGGETTO LEGITTIMATO ALL’INCASSO], nell’interesse dei partecipanti aventi diritto, mediante [MODALITÀ DI PAGAMENTO E RIFERIMENTI] entro [DATA DI SCADENZA].
In caso di rateizzazione espressamente concordata: [NUMERO RATE, IMPORTI E DATE DI SCADENZA]. Eliminare questa frase se è previsto il pagamento in unica soluzione.
Le somme incassate saranno imputate e ripartite tra i partecipanti originari secondo l’Allegato B, con rilascio di quietanza e tracciabilità dei pagamenti. Se il versamento è affidato all’amministratore, devono risultare i suoi poteri di riscossione per conto degli aventi diritto.
ART. 4 – DECORRENZA DELL’UTILIZZO E PRESA D’ATTO
La data concordata per la registrazione del subentro nella gestione dell’impianto e per la consegna dei dispositivi di accesso è [DATA O CONDIZIONE OGGETTIVA CONCORDATA]. Le parti danno atto che la facoltà di partecipazione discende dall’articolo 1121, comma 3, c.c., con il corrispondente obbligo di contribuire alle spese, e non da una concessione discrezionale dei precedenti partecipanti.
L’amministratore, se incaricato, provvederà agli aggiornamenti gestionali e alla documentazione della nuova partecipazione sulla base del presente accordo e della prova dei pagamenti.
ART. 5 – SPESE FUTURE E CRITERI DI RIPARTIZIONE
Dalla partecipazione all’impianto il subentrante concorre alle spese future riferibili all’ascensore secondo i criteri legali e i titoli validamente applicabili. Per manutenzione e sostituzione si terrà conto dell’articolo 1124 c.c.; per le altre spese si verificheranno la natura dell’onere e la disciplina pertinente.
Il prospetto di ripartizione tra i partecipanti all’ascensore sarà aggiornato indicando [CRITERIO E RIFERIMENTO ALLA TABELLA O AI VALORI DI RIPARTO], senza estendere le spese a condòmini estranei alla comunione parziale.
ART. 6 – ACCESSO, SICUREZZA E DOCUMENTAZIONE
La consegna di [NUMERO E TIPO DI CHIAVI O DISPOSITIVI], prevista per [DATA], sarà annotata in apposita ricevuta. L’utilizzo dell’impianto dovrà rispettare il regolamento d’uso e le istruzioni di sicurezza applicabili.
La presente scrittura non sostituisce gli obblighi relativi a manutenzione, verifiche periodiche e sicurezza dell’ascensore; non contiene una certificazione tecnica dello stato dell’impianto.
ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI
Le parti riconoscono come parte integrante della presente scrittura gli Allegati A e B e i documenti ivi richiamati. Eventuali spese di formalizzazione e oneri fiscali, qualora dovuti, saranno sostenuti da [SOGGETTO O CRITERIO DI RIPARTO], fermo restando quanto previsto dalle norme applicabili.
La natura ricognitiva o eventualmente dispositiva dell’atto e l’esigenza di forma autenticata, registrazione o trascrizione devono essere valutate in relazione ai titoli e agli effetti concreti dell’operazione. Non sono previste rinunce a diritti o esoneri generali di responsabilità.
SOTTOSCRIZIONI
Luogo e data: [LUOGO], [DATA].
Il condòmino subentrante: [NOME E COGNOME] Firma: [FIRMA].
Eventuali contitolari dell’unità: [NOMI E FIRME O NON APPLICABILE].
I partecipanti originari dell’ascensore: [NOMI E FIRME IN ALLEGATO A] oppure il rappresentante munito di idonei poteri: [NOME E COGNOME E FIRMA]. Mantenere soltanto la formula applicabile.
L’amministratore, esclusivamente per presa d’atto degli adempimenti di gestione, ove previsto: [NOME E COGNOME E FIRMA].
ALLEGATO A – PARTECIPANTI ALLA COMUNIONE PARZIALE
Elenco dei titolari già partecipanti, con identificazione delle unità immobiliari, dei titoli o criteri di partecipazione e delle firme o dei poteri del rappresentante: [ELENCO ANALITICO DEI PARTECIPANTI].
Eventuale atto di rappresentanza per la sottoscrizione: [ESTREMI E DOCUMENTO O NESSUNO].
ALLEGATO B – PROSPETTO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO
Spese originarie documentate di installazione e opere connesse: euro [IMPORTO DOCUMENTATO].
Data o periodo di sostenimento delle spese: [DATA O PERIODO].
Criterio per il riparto della quota del subentrante: [CRITERIO MOTIVATO E VALORI UTILIZZATI].
Quota nominale imputabile al subentrante: euro [IMPORTO].
Aggiornamento al valore attuale: [INDICE O METODO, PERIODO, COEFFICIENTE E CALCOLO].
Quota aggiornata delle spese originarie: euro [IMPORTO].
Manutenzioni pregresse pertinenti documentate: [VOCI, DATE E FATTURE].
Quota di manutenzione pregressa imputabile: euro [IMPORTO].
Somme già corrisposte o rettifiche motivate: euro [IMPORTO O ZERO].
TOTALE DA VERSARE: euro [IMPORTO TOTALE].
Destinatari del rimborso e criteri di ripartizione: [ELENCO E IMPORTI].
Documenti a supporto del prospetto: [DELIBERE, ACCORDI, FATTURE, QUIETANZE, RENDICONTI E CALCOLO].
Scarica il modello Word della scrittura privata subentro ascensore
Il fac simile di scrittura privata per il subentro nell’ascensore è disponibile in formato DOC, modificabile con Microsoft Word o altri programmi compatibili. Il file comprende le clausole relative alla partecipazione successiva, alla determinazione del contributo, al pagamento, all’utilizzo dell’impianto e alle spese future.
Il modello contiene inoltre due allegati per identificare i partecipanti alla comunione dell’ascensore e ricostruire il calcolo della quota dovuta. Il documento non sostituisce eventuali formalità richieste per gli atti che incidono sui diritti reali immobiliari.
Come compilare la scrittura privata di subentro nell’ascensore
La compilazione inizia dall’identificazione dell’ascensore e del condominio. Occorre riportare l’indirizzo del fabbricato, l’anno di installazione e, quando disponibile, la matricola dell’impianto. Questi dati consentono di collegare la scrittura a un ascensore preciso, soprattutto nei fabbricati dotati di più impianti. La seconda parte riguarda il condòmino che intende subentrare. Devono essere indicati nome, cognome, codice fiscale e dati dell’unità immobiliare. Se l’appartamento appartiene a più soggetti, occorre verificare la loro partecipazione alla procedura e le eventuali firme necessarie.
È poi necessario ricostruire chi abbia originariamente finanziato l’ascensore e chi ne sia attualmente comproprietario. L’elenco potrebbe essere cambiato a seguito di vendite, successioni o precedenti subentri.
Prima della compilazione è utile raccogliere:
- Delibera condominiale o accordo relativo all’installazione dell’ascensore.
- Documentazione che identifica i proprietari originariamente partecipanti.
- Eventuali atti di acquisto e documenti relativi a precedenti subentri.
- Fatture e giustificativi delle spese iniziali.
- Rendiconti e documentazione delle manutenzioni successive.
- Tabelle millesimali e criteri di ripartizione utilizzati.
- Eventuali accordi riguardanti l’uso separato dell’impianto.
- Documenti che attestano i poteri dell’eventuale rappresentante.
La scrittura deve richiamare i documenti effettivamente disponibili. Non è corretto indicare una delibera assembleare inesistente quando l’impianto è stato installato sulla base di un diverso accordo tra alcuni condòmini.
Come calcolare la quota per subentrare nell’ascensore
La determinazione della quota economica costituisce uno degli aspetti principali del subentro. L’articolo 1121, comma 3, del Codice civile prevede che chi partecipa successivamente all’innovazione contribuisca alle spese di esecuzione e manutenzione dell’opera.
La Corte di Cassazione, anche con la sentenza n. 8746 del 18 agosto 1993 e con l’ordinanza n. 10850 dell’8 giugno 2020, ha chiarito che le spese originarie devono essere considerate in rapporto al valore attuale della moneta, per evitare un ingiustificato vantaggio economico del nuovo partecipante rispetto a chi ha sostenuto i costi iniziali.
Non è però previsto dalla norma un unico coefficiente ISTAT obbligatorio per qualsiasi situazione. L’attualizzazione deve essere determinata con un criterio giustificabile, considerando la documentazione disponibile, il periodo trascorso e le caratteristiche dell’operazione.
Per calcolare il contributo occorre distinguere:
- Spese originarie documentate per l’installazione e le opere connesse.
- Quota imputabile all’unità immobiliare del nuovo partecipante.
- Aggiornamento delle spese originarie al valore attuale.
- Spese di manutenzione pregresse rilevanti per il subentro.
- Eventuali somme già corrisposte e rettifiche giustificate.
- Importo complessivo e destinatari del pagamento.
Il criterio utilizzato per ripartire la spesa deve essere spiegato. Per esempio, non è corretto applicare automaticamente la tabella delle manutenzioni alla ripartizione del costo iniziale dell’opera, poiché installazione e manutenzione rispondono a criteri che possono essere differenti.
La situazione può inoltre essere complicata dalla presenza di precedenti subentri, interventi straordinari, rimborsi o contributi ricevuti. È opportuno verificare queste circostanze per evitare duplicazioni e determinare correttamente il valore da rimborsare ai soggetti aventi diritto.
Chi deve firmare la scrittura privata di subentro nell’ascensore
Il documento deve identificare il proprietario che esercita il diritto di partecipazione e i soggetti che risultano già titolari della comunione parziale dell’ascensore. La facoltà di subentro prevista dall’articolo 1121 non dipende da una concessione discrezionale dei precedenti partecipanti, ma la scrittura bilaterale è utile per documentare il contributo concordato e gli effetti gestionali.
Una particolare attenzione riguarda l’amministratore di condominio. Quando l’ascensore appartiene soltanto ad alcuni condòmini, l’amministratore non può essere considerato automaticamente rappresentante dei titolari dei relativi diritti di proprietà per ogni accordo che li riguarda.
L’articolo 1131 del Codice civile disciplina infatti la rappresentanza dell’amministratore nei limiti delle sue attribuzioni e dei poteri ulteriormente conferiti. Se la scrittura riguarda diritti individuali dei comproprietari dell’ascensore, occorre verificare l’esistenza di un mandato o di un altro titolo idoneo a rappresentarli.
La soluzione documentale può essere la sottoscrizione dei partecipanti interessati oppure quella di un rappresentante munito di poteri adeguati. L’amministratore può intervenire anche soltanto per presa d’atto, gestione dell’incasso e aggiornamento della ripartizione delle spese, quando tali compiti gli siano stati affidati.
Nel modello è quindi prevista una firma distinta per il subentrante, i proprietari già partecipanti o il loro rappresentante e, se necessario, l’amministratore per gli adempimenti amministrativi.
Da quando il nuovo condomino può utilizzare l’ascensore
La facoltà di partecipazione successiva deriva dall’articolo 1121, comma 3, e comporta il corrispondente obbligo di contribuire economicamente all’innovazione. La scrittura privata può documentare l’esercizio di tale diritto e regolare la data concordata per l’immissione nell’uso dell’impianto.
È opportuno indicare un riferimento preciso, come la data di pagamento del contributo o un’altra condizione oggettivamente individuata dalle parti, senza introdurre limitazioni arbitrarie alla facoltà riconosciuta dalla legge.
La gestione operativa può richiedere la consegna di chiavi, tessere o altri dispositivi di accesso, quando l’ascensore sia utilizzabile separatamente. È utile predisporre una ricevuta che indichi il numero dei dispositivi consegnati e la data.
La nuova partecipazione deve inoltre essere riportata nella documentazione utilizzata per la gestione dell’impianto, aggiornando i dati relativi ai soggetti che contribuiscono alle spese. Questo adempimento organizzativo non equivale, di per sé, a una formalità di trasferimento immobiliare.
Come ripartire le spese dell’ascensore dopo il subentro
Una volta entrato nella comunione dell’ascensore, il nuovo partecipante concorre alle spese future secondo i criteri legali e gli eventuali titoli validamente applicabili. Occorre distinguere il contributo necessario per partecipare all’opera già realizzata dalle successive spese di gestione.
L’articolo 1124 del Codice civile disciplina la manutenzione e la sostituzione di scale e ascensori. La disposizione prevede che le relative spese siano ripartite tra i proprietari delle unità immobiliari servite per metà in ragione del valore delle singole proprietà e per l’altra metà proporzionalmente all’altezza di ciascun piano dal suolo.
La stessa regola non deve essere applicata indiscriminatamente a qualunque onere connesso all’ascensore. Per le spese di esercizio e per le altre voci occorre considerarne la natura, la disciplina dell’articolo 1123 e gli eventuali criteri convenzionali validamente stabiliti.
Quando l’impianto appartiene a una comunione parziale, bisogna inoltre individuare correttamente i condòmini tenuti a partecipare alle spese. Il subentro di un nuovo proprietario non trasforma automaticamente l’ascensore in un bene appartenente a tutti gli altri condòmini dell’edificio.
La normativa di riferimento può essere consultata nel Codice civile disponibile su Normattiva, con particolare attenzione agli articoli 1121, 1123, 1124 e 1131.
La scrittura privata di subentro ascensore deve essere registrata o autenticata?
Occorre distinguere una scrittura che documenta l’esercizio della facoltà prevista dall’articolo 1121 e regola il pagamento delle spese da un atto che contiene ulteriori disposizioni su diritti reali immobiliari.
La semplice richiesta di partecipazione successiva all’innovazione non richiede necessariamente il ricorso al notaio. Tuttavia, se le parti intendono stipulare un atto che trasferisce, costituisce o modifica diritti reali soggetti a specifiche formalità, è necessario verificare le disposizioni sulla forma degli atti e sull’eventuale trascrizione.
La registrazione fiscale non deve essere considerata automaticamente obbligatoria per ogni documento denominato “scrittura privata di subentro ascensore”. Gli adempimenti dipendono dalla natura effettiva dell’atto, dalle pattuizioni inserite e dalla disciplina tributaria applicabile.
Prima della sottoscrizione è quindi opportuno valutare se il documento abbia funzione prevalentemente ricognitiva ed economica oppure se le parti intendano produrre ulteriori effetti dispositivi. Nel secondo caso può essere necessario utilizzare una forma diversa, con l’intervento di un professionista abilitato.
Quando non utilizzare il modello di subentro ascensore
Il fac simile presuppone che l’ascensore sia stato installato successivamente alla costruzione del fabbricato a iniziativa e spese di alcuni condòmini e che ricorrano le condizioni della partecipazione successiva disciplinata dall’articolo 1121.
Se l’impianto era già presente al momento della costituzione del condominio e appartiene a tutti i proprietari secondo i rispettivi titoli, non è normalmente necessario acquistare successivamente una quota attraverso la procedura descritta. Occorre piuttosto verificare la corretta applicazione dei criteri di ripartizione delle spese.
Il modello non è destinato neppure alla vendita autonoma di una quota da parte di un comproprietario a un altro soggetto, quando l’operazione assume natura di trasferimento patrimoniale distinta dall’esercizio della facoltà prevista dall’articolo 1121.
Per esaminare un diverso schema contrattuale relativo alla partecipazione nell’impianto è disponibile il fac simile di acquisto quota ascensore. Se invece occorre disciplinare il rapporto con l’impresa incaricata delle verifiche e degli interventi tecnici, è disponibile il modello di contratto di manutenzione ascensore.
Errori da evitare nella scrittura privata di subentro
Il documento deve descrivere una situazione proprietaria effettivamente verificata e un contributo economico ricostruibile. Una scrittura che attribuisce diritti e obblighi senza identificare i titolari dell’impianto o senza giustificare il calcolo delle somme può creare contestazioni successive.
Gli errori più frequenti sono:
- Presumere che qualsiasi condòmino dissenziente sia automaticamente esonerato dalle spese di installazione, senza verificare i presupposti dell’articolo 1121.
- Considerare l’amministratore automaticamente autorizzato a rappresentare i proprietari della comunione parziale.
- Non verificare chi abbia realmente sostenuto le spese originarie.
- Applicare un coefficiente ISTAT senza indicare indice, periodo e criterio di calcolo.
- Calcolare il rimborso senza distinguere installazione e manutenzioni pregresse.
- Addebitare importi già rimborsati o non pertinenti al subentro.
- Omettere i destinatari effettivi del pagamento.
- Confondere le spese future di manutenzione con la quota per l’accesso all’innovazione.
- Inserire clausole che attribuiscono automaticamente la proprietà dell’impianto all’intero condominio.
- Utilizzare una scrittura non idonea a produrre gli ulteriori effetti immobiliari eventualmente voluti dalle parti.
Il prospetto economico dovrebbe essere conservato insieme alle fatture, agli accordi e alla documentazione dei pagamenti. Quando il contributo viene versato in più rate, è utile rilasciare quietanza delle somme effettivamente ricevute e mantenere aggiornata la situazione del debito residuo.
Domande frequenti sulla scrittura privata subentro ascensore
Un condomino può subentrare nell’ascensore anche dopo molti anni?
Sì, quando ricorrono i presupposti dell’articolo 1121, comma 3, del Codice civile. La norma riconosce ai condòmini interessati, ai loro eredi e agli aventi causa la facoltà di partecipare successivamente ai vantaggi dell’innovazione senza stabilire un termine generale di decadenza. Il subentro comporta però il contributo alle spese di esecuzione e manutenzione, da determinare secondo criteri coerenti con il valore attuale dell’opera.
La quota di subentro deve essere obbligatoriamente rivalutata con gli indici ISTAT?
La giurisprudenza richiede che il contributo relativo alle spese originarie sia rapportato al valore attuale della moneta, per evitare un ingiustificato vantaggio economico del nuovo partecipante. Non è però stabilito dall’articolo 1121 un unico indice ISTAT da utilizzare in tutti i casi. Occorre adottare un criterio verificabile, motivare il calcolo e considerare la documentazione delle spese e delle manutenzioni rilevanti.
La scrittura deve essere firmata dall’amministratore di condominio?
Non necessariamente. L’amministratore può gestire gli adempimenti connessi al subentro, ma non rappresenta automaticamente i titolari della comunione parziale dell’ascensore per qualsiasi atto che incida sui loro diritti. Se sottoscrive il documento per conto dei proprietari interessati, occorre verificare l’esistenza di adeguati poteri di rappresentanza. In alternativa possono intervenire direttamente i partecipanti, mentre l’amministratore può firmare soltanto per presa d’atto.
Chi subentra deve pagare anche le vecchie spese di manutenzione?
L’articolo 1121, comma 3, considera sia le spese di esecuzione sia quelle di manutenzione dell’innovazione. Nel determinare il contributo occorre quindi ricostruire le spese pregresse pertinenti, evitando però di addebitare indistintamente qualsiasi importo sostenuto negli anni. Il prospetto dovrebbe individuare gli interventi, le date, le somme documentate, il criterio di riparto e le eventuali somme già corrisposte o rimborsate.
Serve una delibera assembleare per consentire il subentro nell’ascensore?
La facoltà di partecipazione successiva, nei casi previsti dall’articolo 1121, comma 3, discende dalla legge e non richiede una concessione discrezionale dei precedenti partecipanti. Possono tuttavia essere necessari accordi e adempimenti per determinare il contributo, documentare la nuova partecipazione e aggiornare la gestione dell’impianto. Occorre distinguere questi aspetti dall’eventuale approvazione di atti ulteriori che modificano diritti o criteri convenzionali di ripartizione.