In questa pagina è disponibile un fac simile di risoluzione consensuale del contratto di associazione in partecipazione in formato Word. Il modello può essere utilizzato dall’associante e dall’associato che intendono sciogliere di comune accordo un rapporto ancora in essere e definire le conseguenze economiche della cessazione.
Il testo completo può essere consultato prima del download e deve essere personalizzato indicando il contratto originario, la data di cessazione, l’apporto dell’associato, la partecipazione agli utili e la situazione risultante dal rendiconto. Dopo il modello sono disponibili indicazioni pratiche per gestire la liquidazione del rapporto ed evitare dichiarazioni liberatorie non coerenti con i conteggi effettivi.
Quando utilizzare la risoluzione consensuale dell’associazione in partecipazione
La risoluzione consensuale, o scioglimento per mutuo consenso, è l’accordo con cui le stesse parti decidono di porre fine al contratto. Il principio deriva dall’articolo 1372 del Codice civile, secondo cui un contratto può essere sciolto per mutuo consenso oltre che per le altre cause ammesse dalla legge.
Il modello è adatto quando associante e associato concordano sia sulla cessazione sia sulla data dalla quale il rapporto deve considerarsi terminato. È particolarmente utile se il contratto originario non è ancora arrivato alla propria scadenza oppure se le parti preferiscono non utilizzare eventuali meccanismi di recesso o risoluzione già previsti nel contratto.
La scrittura non serve invece quando una parte vuole sciogliere unilateralmente il rapporto contro la volontà dell’altra, quando esiste una controversia sulla validità del contratto oppure quando sono contestati utili, perdite, rendiconti o somme da restituire. In queste situazioni una dichiarazione generica di reciproca liberazione può pregiudicare questioni economiche che devono prima essere accertate.
Fac simile risoluzione consensuale contratto di associazione in partecipazione
Il fac simile seguente prevede sia l’ipotesi in cui i rapporti economici siano già stati conteggiati sia quella in cui il rendiconto finale debba ancora essere predisposto. Le alternative indicate devono essere eliminate lasciando soltanto quella corrispondente alla situazione reale.
ACCORDO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Tra
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIANTE], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA SE PRESENTE], residente o con sede in [INDIRIZZO], eventualmente rappresentato/a da [NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], in qualità di [QUALIFICA], di seguito denominato/a “Associante”
e
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIATO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA SE PRESENTE], residente o con sede in [INDIRIZZO], eventualmente rappresentato/a da [NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], in qualità di [QUALIFICA], di seguito denominato/a “Associato”.
PREMESSO CHE
In data [DATA DEL CONTRATTO ORIGINARIO] le parti hanno stipulato un contratto di associazione in partecipazione avente ad oggetto [DESCRIZIONE DELL’IMPRESA O DELL’AFFARE].
L’Associato ha effettuato il seguente apporto: [DESCRIZIONE DELL’APPORTO].
Il contratto prevede in favore dell’Associato una partecipazione agli utili pari a [PERCENTUALE O CRITERIO DI DETERMINAZIONE] e disciplina l’eventuale partecipazione alle perdite nei seguenti termini: [DESCRIZIONE].
Il contratto originario è stato registrato presso [UFFICIO], in data [DATA], al numero [NUMERO], serie [SERIE], oppure non è stato registrato. MANTENERE SOLTANTO L’INDICAZIONE CORRISPONDENTE ALLA SITUAZIONE REALE.
Le parti intendono porre consensualmente fine al rapporto e disciplinarne gli effetti economici ancora pendenti.
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.
1. RISOLUZIONE CONSENSUALE
L’Associante e l’Associato dichiarano di sciogliere per mutuo consenso il contratto di associazione in partecipazione stipulato in data [DATA DEL CONTRATTO ORIGINARIO].
La cessazione del rapporto ha effetto dal [DATA DI CESSAZIONE]. Da tale data cessano gli effetti futuri del contratto, ferme restando le obbligazioni maturate anteriormente e quelle previste dal presente accordo per la definizione del rapporto.
2. RENDICONTO E RISULTATO DELLA GESTIONE
OPZIONE A, DA MANTENERE SE IL RENDICONTO FINALE È GIÀ DISPONIBILE.
L’Associante dichiara di avere predisposto il rendiconto relativo al periodo compreso tra [DATA INIZIO PERIODO] e [DATA FINE PERIODO], consegnato all’Associato in data [DATA]. Le parti prendono atto che dal rendiconto risulta [UTILE / PERDITA / ASSENZA DI UTILI E PERDITE: MANTENERE UNA SOLA OPZIONE] pari a euro [IMPORTO] e che la quota imputabile all’Associato secondo il contratto è pari a euro [IMPORTO].
OPZIONE B, DA MANTENERE SE IL RENDICONTO FINALE NON È ANCORA DISPONIBILE.
L’Associante si impegna a predisporre e consegnare all’Associato il rendiconto relativo al periodo compreso tra [DATA INIZIO PERIODO] e [DATA DI CESSAZIONE] entro il [DATA]. Gli eventuali utili, perdite e altri importi spettanti o imputabili all’Associato saranno determinati sulla base del contratto originario e del rendiconto e saranno regolati entro [TERMINE] dalla relativa definizione.
3. REGOLAZIONE DEGLI IMPORTI
Sulla base del rendiconto e delle pattuizioni del contratto originario, le parti danno atto che [L’ASSOCIANTE DEVE CORRISPONDERE ALL’ASSOCIATO / L’ASSOCIATO DEVE CORRISPONDERE ALL’ASSOCIANTE / NON RISULTANO SOMME DA CORRISPONDERE: MANTENERE UNA SOLA OPZIONE] per l’importo di euro [IMPORTO].
L’eventuale pagamento sarà eseguito entro il [DATA] mediante [MODALITÀ DI PAGAMENTO].
Qualora il rendiconto non sia ancora stato predisposto, il presente articolo deve essere sostituito dalla previsione contenuta nell’opzione relativa al rendiconto da completare, evitando di dichiarare anticipatamente che nulla è dovuto.
4. SORTE DELL’APPORTO
Le parti danno atto che l’apporto originariamente effettuato dall’Associato era costituito da [DESCRIZIONE DELL’APPORTO] per un valore di euro [IMPORTO].
In conseguenza della cessazione e tenuto conto del contratto originario e del risultato della gestione, all’Associato spetta a titolo di regolazione dell’apporto l’importo di euro [IMPORTO], da corrispondere entro il [DATA].
OPPURE, SE PERTINENTE, MANTENERE LA SEGUENTE FORMULA ED ELIMINARE QUELLA PRECEDENTE.
Le parti danno atto che, per effetto delle perdite imputabili all’Associato secondo il contratto e nei limiti applicabili, l’importo dell’apporto da regolare alla cessazione è pari a euro [IMPORTO].
Se l’apporto consiste in beni o altre utilità per le quali sono previste specifiche modalità di restituzione o liquidazione, queste sono così definite: [DESCRIZIONE].
5. DOCUMENTI, BENI E MATERIALI
Entro il [DATA] ciascuna parte restituisce all’altra gli eventuali documenti, beni, materiali o altre dotazioni ricevuti in esecuzione del contratto e ancora detenuti, come di seguito specificato: [DESCRIZIONE].
6. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
A seguito dell’integrale esecuzione delle obbligazioni economiche e restitutorie indicate nel presente accordo, comprese quelle risultanti dal rendiconto finale, le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese patrimoniali reciproche derivanti dal contratto di associazione in partecipazione identificato nelle premesse, fatti salvi gli obblighi che per loro natura restano efficaci anche dopo la cessazione.
Se alla data della sottoscrizione il rendiconto o altre poste economiche non sono ancora definiti, la presente dichiarazione liberatoria acquisterà efficacia soltanto dopo la loro definitiva regolazione.
7. RISERVATEZZA E OBBLIGHI SUCCESSIVI
Restano efficaci dopo la cessazione le eventuali obbligazioni di riservatezza, restituzione della documentazione o altre clausole del contratto originario espressamente destinate a operare anche dopo la conclusione del rapporto, nei limiti in cui siano valide e applicabili.
8. SPESE ED EVENTUALI ADEMPIMENTI
Le spese relative al presente accordo sono sostenute da [ASSOCIANTE / ASSOCIATO / ENTRAMBE LE PARTI IN PARTI UGUALI: MANTENERE UNA SOLA OPZIONE].
Gli eventuali adempimenti fiscali o di registrazione connessi alla risoluzione saranno effettuati secondo la disciplina applicabile alla forma e al contenuto del contratto originario e del presente accordo.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente accordo contiene le pattuizioni relative alla cessazione consensuale del contratto indicato nelle premesse. Ogni modifica dovrà risultare da accordo tra le parti nelle forme richieste dalla natura della modifica stessa.
Il presente accordo viene sottoscritto in [NUMERO] esemplari.
Letto, approvato e sottoscritto.
[LUOGO], [DATA]
L’Associante
[FIRMA]
L’Associato
[FIRMA]
Scarica il fac simile Word di risoluzione consensuale
Il file disponibile contiene il modello di risoluzione consensuale del contratto di associazione in partecipazione in formato Doc. Prima della firma devono essere inseriti i dati delle parti, gli estremi del contratto originario, la data di cessazione, la natura dell’apporto e le informazioni necessarie per definire il rendiconto e gli importi ancora da regolare.
Il documento è modificabile e le clausole alternative devono essere eliminate in base alla situazione effettiva. Il modello non sostituisce gli eventuali adempimenti fiscali o di registrazione che dipendono dalla forma del contratto originario, dal contenuto dell’accordo di risoluzione e dalle prestazioni economiche previste.
Come compilare la risoluzione consensuale
La prima parte deve identificare senza ambiguità il rapporto che si intende sciogliere. Oltre ai dati di associante e associato, conviene riportare la data del contratto originario, l’impresa o l’affare interessato, la natura dell’apporto e il criterio previsto per la partecipazione agli utili. Se il contratto era stato registrato, possono essere indicati anche i relativi estremi.
La data di cessazione merita particolare attenzione. Le parti possono sottoscrivere l’accordo in un giorno e stabilire che il rapporto termini dalla stessa data oppure da una diversa data concordata. Deve però risultare chiaramente quali operazioni e risultati economici rientrano nel periodo sul quale sarà predisposto il rendiconto finale.
Prima di inserire una clausola secondo cui non esistono più crediti o debiti, occorre verificare almeno:
- se il rendiconto finale è stato predisposto e consegnato;
- quali utili o perdite risultano fino alla data di cessazione;
- quale quota spetta o è imputabile all’associato secondo il contratto;
- come deve essere regolato l’apporto effettuato dall’associato;
- se esistono anticipi, acconti o somme già corrisposte;
- se devono essere restituiti beni, documenti o materiali;
- se alcune clausole del contratto originario devono continuare a produrre effetti dopo la cessazione.
Rendiconto, utili e perdite alla cessazione
Il rendiconto è un elemento centrale nella chiusura dell’associazione in partecipazione. L’articolo 2552 del Codice civile attribuisce infatti all’associato il diritto al rendiconto dell’affare compiuto oppure, quando la gestione dura più di un anno, al rendiconto annuale.
Per questo non è corretta una clausola standard secondo cui nulla è dovuto all’associato perché quest’ultimo non avrebbe “contribuito alla formazione degli utili”. Nel contratto di associazione in partecipazione il diritto agli utili deriva dal rapporto pattuito e il risultato deve essere determinato secondo il contratto e il rendiconto, non sulla base di una valutazione generica del contributo fornito dall’associato.
Se il rendiconto è già disponibile, l’accordo di risoluzione può riportare il risultato e indicare espressamente la somma spettante. Se invece i conteggi devono ancora essere completati, è preferibile stabilire un termine per la consegna del rendiconto e rinviare la quietanza finale alla successiva liquidazione.
Anche le perdite devono essere trattate sulla base del contratto e dell’articolo 2553 del Codice civile. Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite poste a suo carico non possono superare il valore del suo apporto.
Come regolare l’apporto dell’associato
La cessazione non dovrebbe limitarsi a dichiarare sciolto il contratto. Occorre anche stabilire cosa accade all’apporto effettuato dall’associato, che può essere costituito, nei rapporti oggi ammessi, da denaro, beni o altre utilità compatibili con la disciplina dell’istituto.
Non è corretto inserire automaticamente nel fac simile la restituzione integrale dell’importo originariamente versato. La somma effettivamente da regolare può dipendere dalla disciplina prevista dal contratto e dall’eventuale partecipazione alle perdite. Per questo il modello richiede di indicare separatamente il valore dell’apporto originario e quanto risulta dovuto al termine del rapporto.
Quando l’apporto non consiste in denaro, la scrittura dovrebbe specificare se il bene deve essere restituito, se è prevista una liquidazione economica oppure quale diversa modalità era stata concordata. La clausola deve essere coerente con il contratto originario e con ciò che è effettivamente avvenuto durante il rapporto.
Associazione in partecipazione con apporto di lavoro
Per i rapporti meno recenti occorre controllare la data e il contenuto del contratto originario. Dal 25 giugno 2015, in seguito alla modifica dell’articolo 2549 del Codice civile introdotta dal D.Lgs. 81/2015, quando l’associato è una persona fisica il suo apporto non può consistere, neppure in parte, in una prestazione di lavoro.
La disciplina transitoria ha però fatto salvi fino alla loro cessazione i contratti che erano già in essere alla data di entrata in vigore del decreto e nei quali l’apporto della persona fisica consisteva, in tutto o in parte, in lavoro. Una risoluzione consensuale può quindi riguardare anche un rapporto di questo tipo risalente a prima del 25 giugno 2015.
Se il contratto è stato stipulato successivamente e prevede come apporto lavorativo quello di un associato persona fisica, il problema non riguarda soltanto la modalità di cessazione. In tale situazione è opportuno verificare preventivamente la qualificazione e la validità del rapporto, anziché utilizzare una semplice scrittura di risoluzione come se il contratto fosse ordinariamente ammesso.
Quando inserire una liberatoria reciproca
Una clausola con cui le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere può essere utile soltanto quando i rapporti economici sono realmente definiti. Se mancano il rendiconto finale, la quantificazione degli utili, la verifica delle perdite o la regolazione dell’apporto, una liberatoria immediata può creare incertezza proprio sulle somme che restano da determinare.
Nel fac simile la dichiarazione di chiusura diventa quindi efficace dopo l’esecuzione degli obblighi indicati nell’accordo. In questo modo la cessazione del contratto può essere concordata subito, mentre la definitiva chiusura economica resta collegata alla consegna del rendiconto e ai pagamenti ancora dovuti.
Se tra le parti esiste già una controversia sul risultato della gestione, sull’apporto o sulla qualificazione del rapporto, è preferibile non utilizzare una formula standard di rinuncia reciproca. L’eventuale accordo transattivo deve descrivere con precisione la contestazione e ciò che ciascuna parte concede per definirla.
Errori da evitare nella risoluzione consensuale
- Non indicare con precisione il contratto originario e la data dalla quale deve cessare.
- Dichiarare che nulla è dovuto senza avere prima verificato il rendiconto e gli importi maturati.
- Confondere la partecipazione agli utili con una generica valutazione del contributo personale fornito dall’associato.
- Prevedere automaticamente la restituzione integrale dell’apporto senza considerare contratto e partecipazione alle eventuali perdite.
- Inserire una rinuncia generale a qualsiasi pretesa mentre restano ancora conteggi da effettuare.
- Dimenticare anticipi, acconti, beni, documenti o altre prestazioni ancora da regolare.
- Utilizzare senza verifiche il modello per un recente contratto con associato persona fisica e apporto di lavoro.
Domande frequenti sulla risoluzione dell’associazione in partecipazione
Chi deve firmare la risoluzione consensuale?
L’accordo deve essere sottoscritto sia dall’associante sia dall’associato, perché la cessazione per mutuo consenso presuppone la volontà di entrambe le parti. Se una parte è una società o un’altra organizzazione, firma il soggetto dotato dei necessari poteri di rappresentanza. Se soltanto una delle parti vuole interrompere il rapporto, occorre verificare le clausole del contratto e gli eventuali diversi rimedi applicabili.
È necessario avere già il rendiconto finale?
Non è indispensabile che il rendiconto sia già pronto per concordare la data di cessazione. Se i conteggi non sono ancora disponibili, però, l’accordo dovrebbe indicare chi deve predisporli, il periodo interessato e un termine per la consegna. È preferibile rinviare la dichiarazione secondo cui nulla è più dovuto fino a quando utili, perdite e sorte dell’apporto siano stati effettivamente determinati.
L’apporto deve essere sempre restituito integralmente?
No. La somma o il valore da regolare alla cessazione dipendono dal contratto e dal risultato della gestione. L’articolo 2553 del Codice civile prevede, salvo patto contrario, la partecipazione dell’associato alle perdite nella stessa misura prevista per gli utili, fermo il limite massimo rappresentato dal valore dell’apporto. Per questo il fac simile non presume automaticamente la restituzione integrale.
La risoluzione consensuale deve essere registrata?
Non è corretto dare una risposta unica senza conoscere il contratto originario e il contenuto dell’accordo. La disciplina dell’imposta di registro considera anche gli atti di risoluzione e il trattamento può dipendere dalla forma utilizzata, dalle prestazioni derivanti dallo scioglimento e dall’eventuale corrispettivo previsto. Se il contratto originario era registrato o la risoluzione contiene trasferimenti o pagamenti rilevanti, conviene verificare lo specifico adempimento fiscale prima della sottoscrizione definitiva.
Si può usare questo modello per un’associazione con apporto di lavoro?
Solo dopo avere verificato quando il contratto è stato stipulato. Dal 25 giugno 2015 l’associato persona fisica non può effettuare, nell’associazione in partecipazione, un apporto costituito anche solo in parte da lavoro. Sono stati fatti salvi fino alla cessazione i rapporti già in essere a quella data. Un contratto successivo con caratteristiche diverse richiede quindi una verifica specifica prima di utilizzare il fac simile di risoluzione.