In questa pagina è disponibile un fac simile di risoluzione consensuale del contratto di appalto privato in formato Word. Il modello può essere utilizzato dal committente e dall’appaltatore quando entrambi intendono porre fine anticipatamente a un appalto e definire per iscritto lavori o servizi già eseguiti, somme da pagare e obblighi ancora pendenti.
Il fac simile completo può essere consultato prima del download e deve essere personalizzato con gli estremi del contratto originario, la data di cessazione, lo stato delle prestazioni e i conteggi economici effettivi. Dopo il modello sono riportate indicazioni per distinguere la risoluzione consensuale dal recesso unilaterale e per gestire correttamente saldo, consegne, contestazioni e garanzie.
Quando utilizzare la risoluzione consensuale dell’appalto privato
La risoluzione consensuale, indicata anche come scioglimento per mutuo consenso, è adatta quando committente e appaltatore sono entrambi d’accordo nel terminare il rapporto. Il principio generale dell’articolo 1372 del Codice civile consente infatti alle parti di sciogliere consensualmente il vincolo contrattuale.
Il modello può riguardare sia un appalto avente per oggetto la realizzazione di un’opera sia un appalto di servizi. È particolarmente utile quando l’esecuzione è già iniziata, perché consente di stabilire quali prestazioni sono state completate, quali somme sono state già versate, quale saldo resta eventualmente dovuto e come devono essere gestiti materiali, documenti e attività ancora in corso.
Non è invece il documento appropriato quando soltanto una parte vuole interrompere il rapporto e manca il consenso dell’altra. Va inoltre valutato un accordo più specifico quando esistono contestazioni rilevanti per inadempimento, richieste risarcitorie, penali controverse o una vera controversia che le parti intendono definire mediante reciproche concessioni.
Fac simile risoluzione consensuale contratto di appalto privato
Il modello seguente deve essere completato sulla base del contratto originario e dello stato effettivo dell’appalto. Le parti devono eliminare le opzioni non pertinenti e quantificare gli importi soltanto dopo avere verificato le prestazioni realmente eseguite.
ACCORDO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI APPALTO PRIVATO
Tra
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL COMMITTENTE], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA SE PRESENTE], residente o con sede in [INDIRIZZO], eventualmente rappresentato/a da [NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE], in qualità di [QUALIFICA], di seguito denominato/a “Committente”
e
[DENOMINAZIONE O NOME E COGNOME DELL’APPALTATORE], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], con sede o domicilio in [INDIRIZZO], eventualmente rappresentato/a da [NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE], in qualità di [QUALIFICA], di seguito denominato/a “Appaltatore”.
PREMESSO CHE
In data [DATA CONTRATTO] le parti hanno stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto [DESCRIZIONE DELL’OPERA O DEL SERVIZIO].
Il corrispettivo previsto dal contratto, tenuto conto delle eventuali varianti concordate, è pari a euro [IMPORTO], oltre IVA nella misura applicabile.
Alla data del presente accordo l’Appaltatore ha eseguito le seguenti opere o prestazioni: [DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE].
Risultano invece non eseguite o non completate le seguenti attività: [DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ RESIDUE].
Le parti intendono porre consensualmente fine al contratto e disciplinare gli effetti della cessazione.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.
1. RISOLUZIONE CONSENSUALE
Il Committente e l’Appaltatore dichiarano di sciogliere per mutuo consenso il contratto di appalto stipulato in data [DATA CONTRATTO], con effetto dal [DATA DI CESSAZIONE].
Dalla data indicata cessano gli obblighi relativi alle prestazioni future non ancora eseguite, salvo quelli espressamente mantenuti o previsti dal presente accordo.
2. STATO DELLE PRESTAZIONI
Le parti prendono atto che alla data di cessazione risultano eseguite le seguenti opere o prestazioni: [DESCRIZIONE DETTAGLIATA].
Il relativo stato di esecuzione è documentato da [VERBALE, STATO DI AVANZAMENTO, COMPUTO, RELAZIONE, ELENCO DELLE PRESTAZIONI O ALTRO DOCUMENTO].
Eventuali lavorazioni incomplete, difformità, contestazioni o attività ancora necessarie sono le seguenti: [DESCRIZIONE O NESSUNA].
3. DETERMINAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI
Le parti danno atto che alla data della presente scrittura risultano già corrisposti dal Committente all’Appaltatore acconti per complessivi euro [IMPORTO ACCONTI].
Il valore concordato delle opere o prestazioni eseguite fino alla data di cessazione è pari a euro [IMPORTO], oltre IVA nella misura applicabile.
Devono inoltre essere considerate le seguenti somme: [VARIANTI, LAVORI EXTRA, RIMBORSI, MATERIALI, PENALI GIÀ CONCORDATE, DETRAZIONI O ALTRO].
Tenuto conto degli acconti già versati e delle altre poste indicate, le parti riconoscono che [IL COMMITTENTE DEVE CORRISPONDERE ALL’APPALTATORE / L’APPALTATORE DEVE RESTITUIRE AL COMMITTENTE / NON RISULTANO ULTERIORI SOMME DA CORRISPONDERE: MANTENERE UNA SOLA OPZIONE] l’importo di euro [IMPORTO].
4. MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’importo eventualmente dovuto sarà corrisposto entro il [DATA] mediante [MODALITÀ DI PAGAMENTO], previa emissione della documentazione fiscale richiesta per l’operazione.
Se il pagamento è suddiviso in più scadenze, le parti concordano quanto segue: [IMPORTI E SCADENZE].
5. CONSEGNA E RESTITUZIONE DI BENI E DOCUMENTI
Entro il [DATA] l’Appaltatore consegnerà al Committente i seguenti documenti, elaborati, certificazioni, chiavi, materiali o altri beni relativi all’appalto: [ELENCO].
Il Committente restituirà all’Appaltatore i seguenti beni, attrezzature, materiali o documenti di proprietà di quest’ultimo: [ELENCO O NESSUNO].
Se pertinente, l’Appaltatore libererà e riconsegnerà l’area nella quale sono state eseguite le prestazioni entro il [DATA], secondo le seguenti modalità: [DESCRIZIONE].
6. MATERIALI E OPERE IN CORSO
Le parti concordano che i materiali presenti presso il luogo di esecuzione saranno gestiti come segue: [ELENCO DEI MATERIALI E INDICAZIONE DI CHI LI RITIRA O ACQUISISCE].
Le eventuali opere provvisorie, installazioni o attività necessarie per mettere in sicurezza o rendere utilizzabile quanto già eseguito saranno gestite come segue: [DESCRIZIONE E RIPARTIZIONE DEI COSTI].
7. VERIFICA, DIFETTI E CONTESTAZIONI
Le parti danno atto che, alla data del presente accordo, sono state formulate le seguenti contestazioni relative alle opere o prestazioni già eseguite: [DESCRIZIONE O NESSUNA].
Le contestazioni indicate saranno definite nei seguenti termini: [RIPARAZIONE, COMPLETAMENTO, RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO, PAGAMENTO O ALTRA SOLUZIONE CONCORDATA].
La sottoscrizione del presente accordo non comporta rinuncia automatica alle garanzie o responsabilità relative alle prestazioni già eseguite che non risultino espressamente regolate o rinunciate validamente nel presente atto.
8. PENALI, DANNI E ALTRE PRETESE
Le parti dichiarano che [NON ESISTONO / ESISTONO: MANTENERE UNA SOLA OPZIONE] richieste relative a penali, ritardi, danni, maggiori costi o altri importi maturati prima della cessazione.
Se esistono, tali richieste sono definite come segue: [DESCRIZIONE, IMPORTO E MODALITÀ DI REGOLAZIONE].
9. DEFINIZIONE FINALE DEI RAPPORTI
Dopo l’integrale esecuzione dei pagamenti, delle consegne e degli altri obblighi previsti dal presente accordo, le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese reciproche derivanti dalla cessazione del contratto, salvo le garanzie, responsabilità e obbligazioni espressamente mantenute nel presente accordo o non validamente rinunciate.
Se alla data della firma restano importi, contestazioni o verifiche da definire, la dichiarazione di chiusura dei rapporti avrà efficacia soltanto dopo il loro completamento nei termini sopra indicati.
10. SPESE ED EVENTUALI ADEMPIMENTI
Le spese direttamente riferibili al presente accordo saranno sostenute da [COMMITTENTE / APPALTATORE / ENTRAMBE LE PARTI NELLA MISURA CONCORDATA: MANTENERE UNA SOLA OPZIONE].
Gli eventuali adempimenti fiscali o di registrazione saranno effettuati secondo la disciplina applicabile alla forma e al contenuto del contratto originario e del presente accordo.
11. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente accordo disciplina lo scioglimento consensuale del contratto indicato nelle premesse e le relative obbligazioni residue.
Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere concordate tra le parti nelle forme richieste dalla natura delle modifiche stesse.
Il presente documento viene sottoscritto in [NUMERO] esemplari.
Letto, confermato e sottoscritto.
[LUOGO], [DATA]
Il Committente
[FIRMA]
L’Appaltatore
[FIRMA]
Scarica il fac simile Word di risoluzione dell’appalto
Il file disponibile contiene il modello di risoluzione consensuale del contratto di appalto privato in formato Doc. Devono essere personalizzati i dati delle parti, gli estremi dell’appalto, la data di cessazione, lo stato delle prestazioni, gli acconti già versati, il saldo, le eventuali contestazioni e le modalità di consegna di materiali e documenti.
Il modello Word può essere modificato eliminando le clausole alternative non pertinenti. L’accordo non sostituisce eventuali ulteriori adempimenti collegati allo specifico appalto, alla natura delle opere o dei servizi e agli effetti economici pattuiti per la cessazione.
Come compilare la risoluzione consensuale dell’appalto
Il primo passaggio consiste nell’identificare con precisione il contratto che le parti vogliono sciogliere. È opportuno riportare data, oggetto, eventuale numero o denominazione interna e tutte le successive varianti che incidono sul prezzo o sulle prestazioni ancora da eseguire.
La data di efficacia della cessazione deve essere inequivocabile. Può coincidere con la sottoscrizione della scrittura oppure essere diversa, purché risulti dall’accordo. Questa data serve soprattutto a separare ciò che rientra nell’esecuzione dell’appalto da ciò che non dovrà più essere effettuato.
Prima della firma conviene predisporre un quadro che indichi:
- prestazioni completate e relative quantità;
- lavorazioni o servizi rimasti incompleti;
- varianti e prestazioni extra già concordate;
- acconti e stati di avanzamento già pagati;
- fatture emesse e somme ancora da corrispondere;
- materiali acquistati e ancora presenti;
- difetti, difformità o ritardi già contestati;
- documenti, chiavi, attrezzature o beni che devono essere restituiti.
Se l’appalto riguarda lavori complessi, può essere utile allegare alla scrittura un verbale con lo stato delle opere, fotografie, computo delle quantità eseguite o altra documentazione tecnica condivisa. Non si tratta di allegati sempre obbligatori, ma consentono di ridurre le incertezze su quanto è stato effettivamente realizzato prima della cessazione.
Risoluzione consensuale e recesso del committente non sono la stessa cosa
La risoluzione consensuale presuppone l’accordo di entrambe le parti sulle condizioni della cessazione. Committente e appaltatore possono quindi negoziare la data finale, il valore delle prestazioni eseguite, il saldo, la restituzione dei materiali e la sorte delle eventuali contestazioni.
Il recesso previsto dall’articolo 1671 del Codice civile è invece un istituto diverso. La disposizione consente al committente di recedere dal contratto anche dopo l’inizio dell’esecuzione, ma prevede che tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Non bisogna quindi utilizzare questo fac simile come una semplice comunicazione unilaterale del committente. Se l’appaltatore non accetta lo scioglimento e le condizioni economiche proposte, manca il presupposto stesso del mutuo consenso e occorre valutare il recesso, le clausole del contratto originario oppure gli altri rimedi previsti dalla legge.
Come determinare il saldo per i lavori già eseguiti
La formula generica secondo cui all’impresa spetta una determinata somma per i lavori eseguiti è insufficiente se non è chiaro come sia stato calcolato l’importo. Il valore può dipendere dal prezzo a corpo o a misura, dagli stati di avanzamento, dalle varianti, dai lavori extra autorizzati, dagli acconti già versati e dalle eventuali contestazioni.
Per le opere completate, l’articolo 1665 del Codice civile disciplina la verifica e l’accettazione da parte del committente e stabilisce, salvo diversa pattuizione o uso contrario, il diritto dell’appaltatore al pagamento quando l’opera è accettata. Se al momento della risoluzione esistono soltanto lavorazioni parziali, è quindi utile specificare esattamente che cosa le parti stanno valutando e pagando.
Non è necessario qualificare ogni somma come “saldo definitivo” se restano ancora verifiche da eseguire. In questo caso è più prudente indicare l’importo provvisorio, le poste da verificare e il termine entro cui sarà effettuato il conguaglio.
Cosa fare con difetti e opere incomplete
Lo scioglimento consensuale non dovrebbe cancellare in modo automatico qualsiasi questione relativa a ciò che è già stato eseguito. Se il committente ha rilevato difetti, difformità o opere incomplete, tali circostanze devono essere riportate nel verbale o direttamente nell’accordo, specificando come saranno risolte.
Le parti possono, per esempio, concordare che l’appaltatore completi alcune lavorazioni prima della riconsegna, intervenga su determinati difetti oppure accetti una diversa regolazione economica. Se invece decidono di lasciare ferme le garanzie previste dalla legge o dal contratto originario, il documento deve evitare formule di liberazione generale incompatibili con questa scelta.
Particolare attenzione va prestata alla consegna senza riserve dell’opera, perché il Codice civile collega all’accettazione specifici effetti. Se permangono contestazioni, è preferibile indicarle espressamente anziché firmare un verbale che possa apparire come accettazione incondizionata di tutto quanto realizzato.
Quando la semplice risoluzione consensuale non è sufficiente
Questo modello presuppone che le parti conoscano lo stato dell’appalto e riescano a raggiungere un accordo sulla sua chiusura. Se esistono contestazioni consistenti sull’inadempimento, sul valore delle opere, sulle penali, sui danni oppure sulla responsabilità per difetti, può essere necessario predisporre un accordo più articolato.
Lo stesso vale quando le parti intendono definire una controversia mediante reciproche concessioni. In quel caso la scrittura può assumere anche funzione transattiva e non dovrebbe essere costruita utilizzando una semplice clausola standard secondo cui ciascuno rinuncia a tutto.
Negli appalti edili devono inoltre essere verificati separatamente gli eventuali adempimenti connessi al cantiere, alle pratiche edilizie, alla sicurezza e agli incarichi dei tecnici. La cessazione del rapporto tra committente e appaltatore non determina automaticamente la chiusura di ogni altro rapporto o procedimento collegato ai lavori.
Errori da evitare nella risoluzione dell’appalto
- Non indicare la data esatta dalla quale il contratto cessa di produrre effetti futuri.
- Confondere l’accordo consensuale con una dichiarazione unilaterale del committente.
- Indicare un saldo senza ricostruire acconti, lavori eseguiti, varianti e somme già pagate.
- Dichiarare che tutte le opere sono accettate quando esistono difetti o lavorazioni ancora contestate.
- Inserire una rinuncia generale a qualsiasi pretesa prima che siano stati eseguiti pagamenti e restituzioni concordati.
- Dimenticare materiali, attrezzature, documenti, chiavi o altri beni presenti presso il luogo di esecuzione.
- Usare automaticamente le regole economiche del recesso unilaterale dell’articolo 1671 per un accordo consensuale che le parti stanno negoziando liberamente.
Domande frequenti sulla risoluzione consensuale dell’appalto privato
Chi deve firmare l’accordo?
Devono sottoscriverlo sia il committente sia l’appaltatore, perché lo scioglimento per mutuo consenso richiede l’accordo di entrambe le parti. Se interviene una società, firma il soggetto dotato dei necessari poteri di rappresentanza. La firma di una sola parte non trasforma la scrittura in una risoluzione consensuale e occorre verificare se possa operare un diverso diritto di recesso o altro rimedio.
Il committente può interrompere l’appalto senza il consenso dell’impresa?
La questione è diversa dalla risoluzione consensuale. L’articolo 1671 del Codice civile riconosce al committente una specifica facoltà di recesso anche quando l’esecuzione è già iniziata, prevedendo però l’indennizzo dell’appaltatore per spese sostenute, lavori eseguiti e mancato guadagno. Prima di utilizzarla occorre inoltre verificare le eventuali clausole contenute nel contratto originario.
La firma della risoluzione elimina automaticamente la garanzia sui lavori già eseguiti?
No. Lo scioglimento dell’appalto e la disciplina delle opere già realizzate sono aspetti distinti. L’accordo dovrebbe indicare espressamente eventuali difetti già contestati e precisare quali obblighi restano efficaci. Una clausola generica di reciproca rinuncia può creare problemi interpretativi, soprattutto se il committente intende conservare le garanzie relative alle prestazioni eseguite prima della cessazione.
La risoluzione consensuale deve essere registrata?
Non va indicata come obbligatoria in ogni situazione. Il trattamento ai fini dell’imposta di registro dipende dalla forma dell’accordo, dal contenuto della risoluzione, dal contratto originario e dalle eventuali prestazioni o somme previste per lo scioglimento. Se il contratto era registrato o l’accordo contiene pagamenti, corrispettivi o altri effetti patrimoniali rilevanti, è opportuno verificare lo specifico adempimento fiscale applicabile.
È necessario allegare un verbale dello stato dei lavori?
Non costituisce un requisito generale della risoluzione consensuale, ma può essere molto utile quando l’appalto è già stato eseguito in parte. Il verbale può indicare opere completate, lavorazioni mancanti, materiali presenti, difetti contestati e documenti consegnati. Se viene sottoscritto da entrambe le parti, permette di collegare i conteggi economici dell’accordo a una situazione materiale descritta con maggiore precisione.