In questa pagina è disponibile un fac simile di risoluzione consensuale del contratto di agenzia in formato Word. Il modello può essere utilizzato dall’agente e dalla preponente quando intendono concordare la cessazione del rapporto, stabilendo una data comune e regolando le spettanze ancora pendenti.
Il testo completo può essere consultato prima del download e deve essere personalizzato con gli estremi del mandato, la data di cessazione, le provvigioni, le eventuali indennità e gli altri rapporti economici da definire. Dopo il modello sono disponibili indicazioni pratiche su preavviso, provvigioni successive alla cessazione, FIRR, Enasarco e clausole da evitare.
Quando utilizzare la risoluzione consensuale del contratto di agenzia
La risoluzione consensuale, più precisamente scioglimento per mutuo consenso, presuppone che agente e preponente siano entrambi d’accordo nel porre fine al contratto. Le parti possono stabilire liberamente la data di cessazione e disciplinare nello stesso accordo le conseguenze economiche ancora da definire.
È diversa dal recesso unilaterale previsto, per il contratto a tempo indeterminato, dall’articolo 1750 del Codice civile. Nel recesso una parte comunica all’altra la propria decisione di terminare il rapporto e deve essere valutato il periodo di preavviso; nello scioglimento consensuale, invece, la cessazione deriva dall’accordo di entrambe le parti sulla data e sulle relative condizioni.
Il modello non è adatto se agente e preponente non concordano sulla cessazione oppure se una parte intende contestare un grave inadempimento dell’altra. Non deve inoltre essere utilizzato per sostituire una cessione del contratto di agenzia, nella quale un altro agente subentra nel rapporto invece di determinarne semplicemente la conclusione.
Fac simile risoluzione consensuale contratto di agenzia
Il modello seguente permette di definire separatamente data di cessazione, provvigioni, indennità e adempimenti successivi. Le alternative devono essere eliminate lasciando soltanto quelle corrispondenti al rapporto concreto.
ACCORDO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI AGENZIA
Tra
[DENOMINAZIONE O NOME DELLA PREPONENTE], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], con sede in [INDIRIZZO], iscritta al Registro delle Imprese di [LUOGO], REA [NUMERO SE PERTINENTE], rappresentata da [NOME E COGNOME], in qualità di [QUALIFICA], di seguito denominata “Preponente”
e
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DELL’AGENTE], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], residente o con sede in [INDIRIZZO], iscrizione Registro Imprese o REA [ESTREMI SE PERTINENTI], di seguito denominato/a “Agente”.
PREMESSO CHE
In data [DATA CONTRATTO] le parti hanno stipulato un contratto di agenzia [A TEMPO INDETERMINATO / A TEMPO DETERMINATO: MANTENERE UNA SOLA OPZIONE] avente ad oggetto la promozione di [PRODOTTI O SERVIZI] nella zona o nei confronti della clientela [DESCRIZIONE].
Al rapporto si applica [INDICARE EVENTUALE ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO OPPURE ELIMINARE LA FRASE SE NON APPLICABILE].
Le parti intendono porre consensualmente fine al contratto e disciplinare le rispettive posizioni alla data di cessazione.
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.
1. CESSAZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO
La Preponente e l’Agente dichiarano di sciogliere per mutuo consenso il contratto di agenzia stipulato in data [DATA CONTRATTO], con effetto dal [DATA DI CESSAZIONE].
A partire dalla data indicata cessa l’obbligo dell’Agente di svolgere l’attività promozionale prevista dal contratto e cessano gli obblighi della Preponente riferiti all’attività futura, fatti salvi i diritti e gli obblighi maturati anteriormente e quelli che, per legge, contratto o presente accordo, producono effetti anche successivamente.
2. PREAVVISO
Le parti danno atto che la data di cessazione è stata determinata consensualmente e non deriva dal recesso unilaterale di una delle parti.
Eventuali precedenti comunicazioni di recesso, periodi di preavviso già iniziati o somme ad essi collegati sono regolati come segue: [DESCRIZIONE O INDICARE CHE NON ESISTONO PRECEDENTI COMUNICAZIONI].
3. PROVVIGIONI MATURATE
La Preponente riconosce che alla data del presente accordo risultano maturate in favore dell’Agente provvigioni per euro [IMPORTO], relative a [PERIODO O AFFARI], delle quali euro [IMPORTO] risultano già corrisposte ed euro [IMPORTO] restano da corrispondere.
Le somme ancora dovute saranno pagate entro il [DATA], secondo le normali modalità fiscali e contributive applicabili al rapporto.
4. PROVVIGIONI SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE
Restano ferme le eventuali provvigioni spettanti all’Agente per affari conclusi dopo la cessazione nei casi previsti dall’articolo 1748 del Codice civile e dalle condizioni contrattuali applicabili.
Le parti convengono di predisporre, entro il [DATA], un riepilogo degli ordini, delle proposte e degli affari pendenti alla data di cessazione, al fine di consentire la successiva determinazione delle provvigioni eventualmente spettanti.
Gli affari pendenti alla data di cessazione sono i seguenti: [ELENCO O RINVIO AD ALLEGATO].
5. INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Con riferimento all’eventuale indennità prevista dall’articolo 1751 del Codice civile, le parti [HANNO DETERMINATO / DEVONO ANCORA VERIFICARE: MANTENERE UNA SOLA OPZIONE] la sussistenza dei relativi presupposti.
OPZIONE A, DA MANTENERE SE L’IMPORTO È GIÀ STATO DEFINITO.
Le parti riconoscono in favore dell’Agente, ricorrendone i presupposti, l’importo di euro [IMPORTO] a titolo di indennità di cessazione del rapporto, che sarà corrisposto entro il [DATA].
OPZIONE B, DA MANTENERE SE LA SPETTANZA O L’IMPORTO NON SONO ANCORA STATI DEFINITI.
La sottoscrizione del presente accordo non costituisce rinuncia dell’Agente all’eventuale indennità prevista dall’articolo 1751 del Codice civile. La relativa spettanza e quantificazione saranno definite separatamente sulla base dei presupposti previsti dalla legge.
6. FIRR ED EVENTUALI INDENNITÀ PREVISTE DAGLI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI
Qualora il rapporto sia soggetto alla disciplina Enasarco e agli accordi economici collettivi applicabili, le parti danno atto che il FIRR e le eventuali ulteriori indennità di natura collettiva saranno regolati secondo la disciplina applicabile al rapporto e alla causa della sua cessazione.
Il FIRR relativo all’anno della cessazione eventualmente dovuto direttamente dalla Preponente all’Agente è pari a euro [IMPORTO DA DETERMINARE] oppure sarà calcolato e corrisposto secondo la disciplina applicabile. MANTENERE SOLTANTO LA FORMULA PERTINENTE.
Le ulteriori eventuali spettanze previste dall’accordo economico collettivo applicabile sono così definite: [DESCRIZIONE E IMPORTI O INDICARE CHE DEVONO ANCORA ESSERE DETERMINATE].
7. PREMI, RIMBORSI E ALTRE SPETTANZE
Alla data di cessazione risultano inoltre [DOVUTI / NON DOVUTI: MANTENERE UNA SOLA OPZIONE] premi, incentivi, rimborsi spese o altri compensi.
Gli eventuali importi sono i seguenti: [DESCRIZIONE E IMPORTI].
8. RESTITUZIONE DI BENI E DOCUMENTI
Entro il [DATA] l’Agente restituirà alla Preponente i beni e i materiali di proprietà di quest’ultima ancora in suo possesso, compresi, se presenti, [CAMPIONARI, CATALOGHI, DISPOSITIVI, DOCUMENTAZIONE, CHIAVI O ALTRI BENI].
L’Agente consegnerà inoltre la documentazione relativa agli affari pendenti necessaria a garantire la corretta prosecuzione dei rapporti con la clientela, nel rispetto degli obblighi contrattuali e della normativa applicabile.
9. OBBLIGHI DESTINATI A PROSEGUIRE DOPO LA CESSAZIONE
Restano efficaci, nei limiti in cui siano validi e applicabili, gli eventuali obblighi di riservatezza, restituzione della documentazione e le altre pattuizioni del contratto originario espressamente destinate a operare dopo la cessazione.
L’eventuale patto di non concorrenza postcontrattuale stipulato tra le parti è regolato da [ESTREMI DEL PATTO O INDICARE CHE NON È PRESENTE].
10. COMUNICAZIONE DELLA CESSAZIONE A ENASARCO
Qualora il rapporto sia soggetto alla disciplina Enasarco, la Preponente provvederà alla comunicazione della cessazione del mandato secondo i termini e le modalità previsti dalla Fondazione, indicando quale data effettiva di cessazione il [DATA].
11. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI
Soltanto dopo l’integrale pagamento delle somme espressamente quantificate nel presente accordo e la definizione delle provvigioni residue, delle indennità e delle ulteriori spettanze ancora da determinare, le parti potranno considerare definitivamente regolate le poste economiche indicate nel presente accordo.
La presente clausola non comporta rinuncia a diritti inderogabili né a somme espressamente riservate o non ancora determinabili alla data della sottoscrizione.
12. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente accordo disciplina la cessazione consensuale del contratto indicato nelle premesse. Eventuali modifiche dovranno risultare da successivo accordo tra le parti nelle forme richieste dalla natura della modifica stessa.
Il presente documento viene sottoscritto in [NUMERO] esemplari.
Letto, confermato e sottoscritto.
[LUOGO], [DATA]
La Preponente
[FIRMA]
L’Agente
[FIRMA]
Scarica il fac simile Word di risoluzione del contratto di agenzia
Il file disponibile contiene il modello in formato Doc e può essere modificato con Word o con altri programmi compatibili. Prima della firma devono essere inseriti gli estremi del mandato, la data concordata di cessazione, le provvigioni già maturate, gli affari pendenti e le modalità previste per la definizione delle eventuali indennità.
Le opzioni non pertinenti devono essere eliminate. Il modello non sostituisce gli adempimenti Enasarco o le verifiche richieste dall’eventuale Accordo Economico Collettivo applicabile al rapporto.
Come compilare l’accordo di risoluzione consensuale
La prima parte deve identificare con precisione il contratto che viene sciolto. Conviene riportare la data del mandato, specificare se era a tempo determinato o indeterminato, indicare la zona, i prodotti o servizi oggetto dell’incarico e richiamare l’eventuale Accordo Economico Collettivo applicabile.
Non è più corretto indicare che l’agente è “iscritto al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio”. Tale ruolo camerale è stato soppresso dal D.Lgs. 59/2010 e l’attività è oggi collegata agli adempimenti presso Registro delle Imprese e REA. Nel fac simile è quindi sufficiente inserire gli estremi attuali pertinenti al soggetto che esercita l’attività.
La data di cessazione deve essere indicata chiaramente. Se le parti vogliono concludere il rapporto immediatamente, possono far coincidere la cessazione con la sottoscrizione. Possono però anche concordare una data futura, lasciando proseguire fino a quel momento l’attività prevista dal mandato.
Prima di firmare è opportuno ricostruire almeno:
- provvigioni già maturate e non ancora pagate;
- ordini e proposte pendenti;
- affari che potrebbero generare provvigioni dopo la cessazione;
- FIRR maturato e relativa modalità di liquidazione;
- eventuale indennità prevista dall’articolo 1751 c.c.;
- eventuali indennità previste dall’AEC applicabile;
- premi, incentivi e rimborsi ancora da riconoscere;
- materiali e documenti da restituire.
Risoluzione consensuale e preavviso dell’agente
Il preavviso previsto dall’articolo 1750 del Codice civile riguarda il recesso da un contratto di agenzia a tempo indeterminato. I termini minimi aumentano in funzione della durata del rapporto e operano quando una parte decide unilateralmente di recedere.
Nella risoluzione consensuale la situazione è diversa: sono entrambe le parti a stabilire quando il contratto terminerà. Per questo non è necessario inserire automaticamente una clausola con cui ciascuno “rinuncia al preavviso e alla relativa indennità”, come avveniva nel precedente modello. È sufficiente indicare che la data è stata concordata dalle parti.
La questione cambia se prima dell’accordo una delle parti aveva già comunicato un recesso. In tal caso conviene precisare nel nuovo documento quale effetto produca l’accordo sul preavviso già iniziato e sulle eventuali somme maturate.
Come gestire le provvigioni dopo la cessazione
La data di fine mandato non elimina automaticamente il diritto dell’agente a tutte le provvigioni relative ad affari successivamente conclusi. L’articolo 1748 del Codice civile riconosce infatti, a determinate condizioni, provvigioni anche su affari conclusi dopo lo scioglimento.
Il diritto può ricorrere, tra l’altro, quando la proposta è pervenuta alla preponente o all’agente prima della cessazione oppure quando l’affare viene concluso entro un termine ragionevole e la conclusione è riconducibile prevalentemente all’attività svolta dall’agente. Dichiarare nella scrittura che “nulla è più dovuto” senza avere prima verificato gli ordini pendenti può quindi creare un problema concreto.
Una soluzione pratica consiste nell’allegare un elenco degli affari non ancora definiti alla data di cessazione e nel prevedere che le relative provvigioni vengano calcolate successivamente secondo legge, contratto e AEC eventualmente applicabile.
Indennità di fine rapporto e FIRR
L’indennità disciplinata dall’articolo 1751 del Codice civile non deve essere confusa con il preavviso né con il FIRR. La norma collega il diritto dell’agente alla presenza di specifici presupposti, tra cui l’apporto di nuova clientela o lo sviluppo degli affari con clienti esistenti, la permanenza di sostanziali vantaggi per la preponente e l’equità dell’indennità alla luce delle circostanze del caso.
La risoluzione consensuale non dovrebbe quindi contenere una formula standard che dichiari automaticamente insussistente qualsiasi indennità. Occorre esaminare la situazione concreta e anche le cause di esclusione previste dall’articolo 1751. La stessa disposizione stabilisce inoltre che le sue regole sono inderogabili a svantaggio dell’agente e prevede che l’agente comunichi alla preponente, entro un anno dallo scioglimento, l’intenzione di far valere il diritto all’indennità.
Il FIRR segue una disciplina distinta. Per i rapporti soggetti a Enasarco, gli importi accantonati presso la Fondazione vengono liquidati in relazione alla cessazione del mandato; il FIRR relativo all’anno in cui il rapporto termina viene invece corrisposto direttamente dalla ditta all’agente secondo le regole applicabili.
Se al rapporto si applica un Accordo Economico Collettivo, devono essere controllate anche le eventuali ulteriori indennità previste da tale accordo. Presupposti e modalità possono dipendere dal settore, dalla causa della cessazione e dalle clausole applicabili al singolo mandato.
Comunicazione della cessazione a Enasarco
Quando il rapporto è soggetto alla disciplina della Fondazione, la cessazione non si esaurisce nella firma dell’accordo. Secondo le indicazioni Enasarco sul FIRR e sulla cessazione del mandato, la ditta preponente deve comunicare online la cessazione entro 30 giorni dalla fine del rapporto tramite la Gestione mandati.
La data da indicare è quella dell’ultimo giorno effettivo di collaborazione, tenendo conto dell’eventuale preavviso quando presente. Dopo la cessazione l’agente può chiedere tramite la propria area riservata la liquidazione del FIRR accantonato presso la Fondazione.
Anche dopo la chiusura del mandato possono maturare provvigioni residue e relativi contributi Enasarco. Per questo l’accordo non dovrebbe considerare definitivamente chiuse le poste contributive fino a quando siano stati verificati anche gli affari che producono effetti economici dopo la cessazione.
Quando non inserire una dichiarazione di nulla a pretendere
Nel testo precedente agente e preponente dichiaravano immediatamente di non avere ulteriori pretese reciproche. Una formula così ampia è poco adatta quando non sono stati ancora calcolati provvigioni residue, FIRR, indennità, premi o altri importi.
Se tutti i conteggi sono stati completati, la scrittura può indicare puntualmente quali somme vengono pagate e quali rapporti si intendono definire. Se alcune poste restano aperte, è preferibile riservarle espressamente e collegare l’eventuale chiusura definitiva all’effettivo pagamento.
Una particolare cautela è necessaria quando l’agente persona fisica svolge attività con caratteristiche che rendono applicabile l’articolo 2113 del Codice civile alle rinunce e transazioni relative a diritti derivanti da disposizioni inderogabili. In presenza di rinunce significative o di una controversia già insorta, una semplice liberatoria standard può non essere il documento adeguato.
Errori da evitare nella risoluzione del contratto di agenzia
- Indicare ancora l’iscrizione al soppresso Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.
- Confondere lo scioglimento concordato dalle parti con il recesso unilaterale previsto dall’articolo 1750 c.c.
- Inserire automaticamente una rinuncia all’indennità di preavviso senza verificare se esistano precedenti comunicazioni di recesso.
- Dichiarare che nulla è dovuto senza controllare provvigioni residue e affari pendenti.
- Confondere l’indennità dell’articolo 1751 c.c. con FIRR e indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi.
- Non stabilire chi deve restituire campionari, dispositivi, documenti o altri beni aziendali.
- Dimenticare la comunicazione della cessazione a Enasarco quando richiesta.
- Inserire rinunce generiche a diritti non ancora quantificati o non validamente rinunciabili.
Domande frequenti sulla risoluzione consensuale dell’agenzia
Serve rispettare il periodo di preavviso?
Non quando la cessazione nasce realmente da un nuovo accordo con cui agente e preponente stabiliscono insieme la data finale. Il preavviso dell’articolo 1750 c.c. riguarda il recesso unilaterale dal contratto a tempo indeterminato. Se però una delle parti aveva già comunicato il recesso prima dell’accordo consensuale, è opportuno stabilire espressamente come vengono regolati il periodo già trascorso e le eventuali relative spettanze.
L’agente perde automaticamente l’indennità dell’articolo 1751?
Non è corretto prevederlo automaticamente nel fac simile. La spettanza deve essere verificata alla luce dei presupposti e delle cause di esclusione indicati dall’articolo 1751 c.c., oltre che delle circostanze che hanno condotto alla cessazione. Se al momento della firma non è possibile stabilire se l’indennità sia dovuta o quale sia il suo importo, è preferibile riservare espressamente la questione.
Le provvigioni possono maturare anche dopo la fine del mandato?
Sì. L’articolo 1748 c.c. contempla specifiche ipotesi nelle quali l’agente mantiene il diritto alla provvigione per affari conclusi dopo lo scioglimento. Può accadere, per esempio, che alla data di cessazione vi siano proposte già pervenute oppure affari che vengono conclusi successivamente grazie in misura prevalente all’attività svolta dall’agente. Conviene quindi predisporre un elenco degli affari pendenti.
Chi deve comunicare la cessazione a Enasarco?
Per i rapporti soggetti alla relativa disciplina, la ditta preponente deve comunicare la chiusura del mandato alla Fondazione entro 30 giorni dalla cessazione tramite la procedura online Gestione mandati. L’agente, dopo la chiusura, può richiedere attraverso la propria area riservata la liquidazione delle somme FIRR accantonate presso Enasarco, secondo la procedura prevista dalla Fondazione.
La risoluzione consensuale deve essere necessariamente scritta?
Lo scioglimento per mutuo consenso può, in determinate circostanze, risultare anche dal comportamento concorde delle parti e la forma prevista per un recesso unilaterale non si estende automaticamente alla risoluzione consensuale. Una scrittura firmata da entrambe le parti resta però la soluzione pratica più sicura per provare data di cessazione, accordi economici, restituzioni e obblighi residui, salvo eventuali specifiche previsioni formali contenute nel contratto.