In questa pagina è disponibile un fac simile di risoluzione consensuale del contratto di affitto d’azienda in formato Doc, modificabile con Word o altri programmi compatibili. Il modello serve ad Affittante e Affittuario per definire anticipatamente la cessazione del rapporto e organizzare riconsegna dell’azienda, inventario finale, conguagli, contratti pendenti e ulteriori adempimenti.
Il fac simile può essere consultato integralmente prima del download. Devono essere personalizzati gli estremi del contratto originario, la data di efficacia della risoluzione, le consistenze aziendali, i rapporti ancora aperti e gli eventuali pagamenti; la bozza deve poi essere coordinata con l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata necessari per gli adempimenti al Registro delle Imprese.
A cosa serve la risoluzione consensuale dell’affitto d’azienda
La risoluzione consensuale permette alle parti di sciogliere anticipatamente, di comune accordo, un contratto di affitto d’azienda o di ramo d’azienda ancora in corso. È diversa dal recesso esercitato unilateralmente in base a una clausola contrattuale e dalla semplice cessazione alla scadenza naturale già prevista nel contratto.
L’accordo dovrebbe stabilire non soltanto la data di cessazione, ma anche come viene riconsegnato il complesso aziendale. Un’azienda può comprendere attrezzature, scorte, locali, contratti, lavoratori, autorizzazioni, crediti, depositi e rapporti con fornitori: limitarsi a scrivere che “ogni rapporto è risolto” lascia irrisolti molti aspetti pratici.
Il modello è predisposto come bozza da utilizzare per organizzare le condizioni dell’accordo. La risoluzione anticipata dell’affitto d’azienda destinata agli adempimenti presso il Registro delle Imprese richiede infatti una forma diversa dalla semplice scrittura privata non autenticata.
Fac simile risoluzione consensuale contratto di affitto azienda
Il modello contiene opzioni alternative su lavoratori, garanzie, corrispettivo e rinunce. Prima dell’utilizzo devono essere eliminate le formulazioni non pertinenti e completati gli allegati necessari alla riconsegna.
RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI AFFITTO D’AZIENDA / RAMO D’AZIENDA
PARTI
[DENOMINAZIONE / NOME E COGNOME DELL’AFFITTANTE], con sede/residenza in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE PRESENTE], iscritta al Registro delle Imprese di [CCIAA] e REA [NUMERO REA, SE PRESENTE], in persona di [NOME E COGNOME], nella qualità di [QUALIFICA], munito/a dei necessari poteri, di seguito “Affittante”;
e
[DENOMINAZIONE / NOME E COGNOME DELL’AFFITTUARIO], con sede/residenza in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE PRESENTE], iscritta al Registro delle Imprese di [CCIAA] e REA [NUMERO REA, SE PRESENTE], in persona di [NOME E COGNOME], nella qualità di [QUALIFICA], munito/a dei necessari poteri, di seguito “Affittuario”.
Affittante e Affittuario, congiuntamente, “Parti”.
PREMESSE
a) in data [DATA] le Parti hanno stipulato un contratto di affitto di [AZIENDA / RAMO D’AZIENDA] avente ad oggetto [DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE DELL’AZIENDA O RAMO], con sede operativa in [INDIRIZZO], esercente l’attività di [ATTIVITÀ];
b) il contratto originario è stato formato mediante [ATTO PUBBLICO / SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA] dal Notaio [NOME E COGNOME], repertorio [NUMERO], raccolta [NUMERO], registrato presso [UFFICIO] in data [DATA] al n. [NUMERO] e depositato al Registro delle Imprese con protocollo [NUMERO E DATA];
c) la durata originariamente pattuita è [DURATA], con scadenza al [DATA];
d) le Parti intendono porre anticipatamente fine al rapporto, di comune accordo, con effetto dalla data indicata nel presente atto;
e) le Parti intendono disciplinare in modo espresso la riconsegna dell’azienda, le consistenze finali, i rapporti pendenti, i crediti e debiti, le garanzie, gli eventuali dipendenti e gli adempimenti successivi.
Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente accordo.
1. RISOLUZIONE CONSENSUALE E DATA DI EFFICACIA
1.1 Le Parti, ai sensi dell’articolo 1372 del Codice civile, convengono di sciogliere consensualmente il contratto di affitto di [AZIENDA / RAMO D’AZIENDA] indicato nelle premesse.
1.2 La risoluzione produce effetto alle ore [ORA] del [DATA DI EFFICACIA]. Fino a tale momento restano fermi gli obblighi ancora dovuti in base al contratto originario, salvo quanto diversamente stabilito nel presente accordo.
1.3 Dalla Data di Efficacia l’Affittuario cessa di avere il diritto di gestione dell’azienda e l’Affittante ne riacquista la disponibilità, fatti salvi gli adempimenti, le comunicazioni e i rapporti con terzi che richiedano ulteriori atti o consensi.
1.4 Il presente documento costituisce una bozza negoziale. L’atto definitivo destinato agli adempimenti presso il Registro delle Imprese sarà predisposto nella forma pubblica o autenticata richiesta per la relativa iscrizione.
2. RICONSEGNA DELL’AZIENDA
2.1 L’Affittuario riconsegna all’Affittante l’azienda alla Data di Efficacia secondo il verbale di riconsegna e l’inventario finale allegati.
2.2 La riconsegna comprende esclusivamente beni, documenti, scorte, attrezzature, chiavi, credenziali, contratti e altri elementi che, in base al contratto originario e agli allegati, devono rientrare nella disponibilità dell’Affittante.
2.3 Le Parti danno atto che la disciplina dell’affitto d’azienda richiama l’articolo 2561 del Codice civile. La differenza tra le consistenze d’inventario iniziali e finali sarà quindi regolata secondo il contratto originario e, quando applicabile, in denaro sulla base dei valori correnti al termine dell’affitto.
2.4 Non viene utilizzata la formula generica secondo cui tutti i beni devono essere restituiti nello stesso stato esistente all’inizio: usura, sostituzioni, scorte e variazioni fisiologiche della gestione sono valutate attraverso l’inventario finale e gli accordi specifici delle Parti.
3. INVENTARIO FINALE, SCORTE E CONGUAGLI
3.1 L’Allegato A contiene l’inventario finale dei beni materiali, con indicazione almeno di descrizione, quantità, matricola o identificativo, stato d’uso e, se necessario ai fini del conguaglio, valore corrente concordato.
3.2 Le scorte finali sono descritte nell’Allegato B, con quantità e criterio di valorizzazione: [COSTO / VALORE CORRENTE / ALTRO CRITERIO].
3.3 Il conguaglio complessivo derivante dalle differenze inventariali è determinato in euro [IMPORTO / DA DETERMINARE ENTRO DATA] e sarà corrisposto da [AFFITTANTE / AFFITTUARIO] entro il [DATA].
3.4 Beni deteriorati, mancanti, sostituiti o introdotti durante la gestione sono indicati separatamente nell’Allegato A con il relativo trattamento economico.
4. LOCALI, CHIAVI E UTENZE
4.1 Alla Data di Efficacia sono riconsegnati i locali aziendali e le seguenti chiavi, dispositivi di accesso e credenziali: [ELENCO].
4.2 Letture dei contatori alla riconsegna: energia elettrica [LETTURA], gas [LETTURA], acqua [LETTURA], altri servizi [DATI].
4.3 Utenze e contratti di servizio saranno [VOLTURATI / CESSATI / MANTENUTI] secondo quanto indicato nell’Allegato C. Le Parti collaborano per le comunicazioni necessarie senza presumere un subentro automatico quando esso richiede il consenso del terzo o una specifica procedura.
4.4 Se i locali sono detenuti in forza di un contratto distinto dall’affitto d’azienda, la cessazione o prosecuzione di tale rapporto è disciplinata separatamente e non è presunta dal presente accordo.
5. CONTRATTI PENDENTI, CLIENTI E FORNITORI
5.1 I contratti aziendali in corso alla Data di Efficacia sono elencati nell’Allegato C e sono classificati come segue: [RAPPORTI CHE PROSEGUONO CON L’AFFITTANTE / RAPPORTI DA CESSARE / RAPPORTI CHE RESTANO ALL’AFFITTUARIO / RAPPORTI SOGGETTI A CONSENSO O COMUNICAZIONE DEL TERZO].
5.2 Le Parti si impegnano a effettuare le comunicazioni necessarie a clienti, fornitori, locatori, istituti di credito, gestori di servizi e altre controparti.
5.3 Nessuna clausola del presente accordo produce, da sola, un subentro in rapporti per i quali la legge o il contratto richiedano il consenso del terzo, una comunicazione, un’autorizzazione o altro adempimento.
6. DIPENDENTI E RAPPORTI DI LAVORO
MANTENERE UNA SOLA OPZIONE.
OPZIONE A – Alla Data di Efficacia non risultano lavoratori dipendenti stabilmente addetti all’azienda o al ramo oggetto dell’affitto.
OPZIONE B – Alla Data di Efficacia risultano addetti all’azienda i lavoratori elencati nell’Allegato D. Le Parti verificano l’applicazione dell’articolo 2112 del Codice civile e degli eventuali obblighi di informazione o consultazione connessi alla retrocessione dell’azienda.
Gli accordi tra Affittante e Affittuario relativi a TFR, ferie, ratei, contributi o altre competenze hanno efficacia nei rapporti interni tra le Parti nei limiti consentiti dalla legge e non pregiudicano i diritti inderogabili dei lavoratori.
7. CREDITI, DEBITI, CANONI E SPESE
7.1 Canoni di affitto maturati fino alla Data di Efficacia: euro [IMPORTO], di cui euro [IMPORTO] già pagati ed euro [IMPORTO] ancora da corrispondere entro il [DATA].
7.2 Crediti e debiti collegati alla gestione sono riepilogati nell’Allegato E, indicando per ciascuna voce debitore, creditore, importo, scadenza e Parte che ne assume la gestione nei rapporti interni.
7.3 Le Parti riconoscono che il riparto interno non può essere utilizzato per modificare unilateralmente i diritti dei terzi.
7.4 Imposte, utenze, canoni, tributi locali e altri costi maturati fino alla Data di Efficacia saranno regolati secondo [CRITERIO CONCORDATO], fatti salvi gli obblighi che la legge attribuisce direttamente a uno dei soggetti.
8. DEPOSITI, CAUZIONI E GARANZIE
8.1 Deposito cauzionale versato dall’Affittuario in base al contratto originario: euro [IMPORTO / NESSUNO].
8.2 MANTENERE UNA SOLA OPZIONE:
A) l’Affittante restituisce il deposito di euro [IMPORTO] entro il [DATA], non risultando somme da compensare;
B) il deposito è imputato per euro [IMPORTO] a [CANONI / DANNI DOCUMENTATI / CONGUAGLIO INVENTARIO / ALTRO] e la parte residua di euro [IMPORTO] sarà restituita entro il [DATA];
C) il deposito resta temporaneamente vincolato fino al completamento delle seguenti verifiche: [DESCRIZIONE], da concludere entro il [DATA].
8.3 Fideiussioni e altre garanzie collegate all’affitto saranno svincolate secondo le rispettive condizioni e previa verifica degli obblighi garantiti.
9. AUTORIZZAZIONI, LICENZE E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
9.1 Le Parti individuano nell’Allegato F autorizzazioni, SCIA, concessioni, licenze, iscrizioni, comunicazioni e altri titoli amministrativi collegati all’attività.
9.2 La cessazione, voltura, subentro o nuova attivazione di tali titoli sarà effettuata secondo le procedure dell’amministrazione competente. Il presente accordo non sostituisce le comunicazioni al SUAP o ad altre autorità eventualmente necessarie.
9.3 L’Affittuario consegna all’Affittante la documentazione amministrativa e tecnica relativa all’azienda che deve essere restituita in base al contratto originario o che è necessaria per la continuità della gestione.
10. EVENTUALE CORRISPETTIVO PER LA RISOLUZIONE
MANTENERE UNA SOLA OPZIONE.
OPZIONE A – Le Parti dichiarano che non è previsto alcun corrispettivo autonomo per il consenso alla risoluzione, restando dovuti soltanto i conguagli e le somme specificamente indicati nel presente accordo.
OPZIONE B – A fronte della risoluzione anticipata, [PARTE] corrisponderà a [PARTE] euro [IMPORTO] a titolo di [DESCRIZIONE DELLA CAUSA DEL PAGAMENTO], entro il [DATA].
La presenza di un corrispettivo o di ulteriori prestazioni patrimoniali deve essere comunicata al notaio e al professionista incaricato perché può incidere sul trattamento fiscale dell’atto.
11. RINUNCE E DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
MANTENERE UNA SOLA OPZIONE.
OPZIONE A – Nessuna rinuncia generale: restano impregiudicati i diritti e le obbligazioni maturati fino alla Data di Efficacia e non espressamente regolati dal presente accordo.
OPZIONE B – Definizione specifica: dopo l’integrale esecuzione delle obbligazioni indicate agli articoli [NUMERI], le Parti dichiarano definite esclusivamente le seguenti pretese: [DESCRIZIONE PRECISA]. Restano escluse dalla rinuncia le pretese non indicate e gli eventuali diritti inderogabili.
Non inserire una dichiarazione generica di completa liberazione se esistono ancora inventari, conguagli, rapporti di lavoro, crediti, debiti o verifiche da completare.
12. FORMA, REGISTRAZIONE E REGISTRO DELLE IMPRESE
12.1 Le Parti danno mandato al professionista incaricato di predisporre l’atto definitivo nella forma necessaria per gli adempimenti pubblicitari previsti per la risoluzione anticipata dell’affitto d’azienda.
12.2 Per le imprese soggette a registrazione, l’atto definitivo di risoluzione anticipata destinato al Registro delle Imprese sarà formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata e depositato dal notaio entro il termine previsto dall’articolo 2556 del Codice civile.
12.3 L’atto sarà registrato fiscalmente secondo la disciplina applicabile alla concreta risoluzione, tenendo conto dell’eventuale corrispettivo e delle ulteriori prestazioni patrimoniali previste.
12.4 Spese notarili, fiscali e camerali saranno sostenute da [AFFITTANTE / AFFITTUARIO / ENTRAMBE LE PARTI IN MISURA INDICATA], senza pregiudizio per eventuali responsabilità solidali previste dalla legge.
13. EFFICACIA DELLE CLAUSOLE PREGRESSE
Dalla Data di Efficacia cessano gli obblighi destinati a operare soltanto durante il periodo di affitto. Restano invece efficaci le clausole del contratto originario che, per loro natura o per espressa previsione, sono destinate a sopravvivere alla cessazione, nonché le obbligazioni già maturate e non ancora adempiute.
14. DISPOSIZIONI FINALI
Ogni modifica del presente accordo deve risultare per iscritto.
Il presente accordo e i suoi allegati devono essere letti insieme al contratto originario di affitto d’azienda.
Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice civile e le ulteriori norme pertinenti alla natura dei beni, dei rapporti e dell’attività aziendale.
[LUOGO], [DATA]
L’AFFITTANTE
[DENOMINAZIONE / NOME]
[NOME DEL RAPPRESENTANTE, SE APPLICABILE]
[FIRMA]
L’AFFITTUARIO
[DENOMINAZIONE / NOME]
[NOME DEL RAPPRESENTANTE, SE APPLICABILE]
[FIRMA]
ALLEGATI
Allegato A – Inventario finale dei beni e stato di conservazione.
Allegato B – Scorte finali e criteri di valorizzazione.
Allegato C – Contratti, utenze e rapporti con terzi.
Allegato D – Lavoratori addetti e dati necessari agli adempimenti, se presenti.
Allegato E – Crediti, debiti, canoni e conguagli.
Allegato F – Autorizzazioni, licenze, SCIA e altre posizioni amministrative.
Allegato G – Verbale materiale di riconsegna con chiavi, documenti, letture e fotografie.
Altri allegati: [DESCRIZIONE].
Scarica il modello Word della risoluzione affitto d’azienda
Il file contiene il fac simile in formato Doc con sezioni dedicate alla cessazione anticipata, alla riconsegna, all’inventario, ai conguagli, ai contratti, ai lavoratori, alle garanzie e agli adempimenti successivi. Prima dell’utilizzo devono essere eliminati i paragrafi opzionali non pertinenti e completati gli allegati effettivamente necessari.
Il download è una bozza per organizzare l’accordo tra le parti e per fornire al notaio i dati necessari alla predisposizione dell’atto definitivo. Non sostituisce l’autentica, la registrazione fiscale o il deposito al Registro delle Imprese richiesti nel caso concreto.
Perché non basta una semplice scrittura privata
Il contratto di affitto d’azienda rientra nella disciplina dell’articolo 2556 del Codice civile. Per le imprese soggette a registrazione, l’atto destinato alla pubblicità nel Registro delle Imprese viene formato come atto pubblico o scrittura privata autenticata e depositato a cura del notaio.
Le istruzioni camerali applicano questa regola anche alla risoluzione anticipata del contratto di affitto d’azienda e prevedono il deposito entro 30 giorni dalla data dell’atto. Una normale scrittura privata sottoscritta soltanto dai legali rappresentanti può quindi essere utile come bozza o accordo preparatorio, ma non costituisce il documento idoneo per il relativo deposito.
Il modello Word della pagina è impostato proprio con questa funzione: permette alle parti di raccogliere e concordare tutti gli elementi da trasferire poi nell’atto definitivo.
Come stabilire la data effettiva di riconsegna
La data di sottoscrizione e quella di effettiva cessazione possono coincidere oppure essere diverse. È utile indicare anche l’ora quando l’attività prosegue fino a un determinato momento della giornata e occorre stabilire chi assume incassi, costi e responsabilità operative.
La Data di Efficacia dovrebbe essere la stessa utilizzata nel verbale di riconsegna, nelle letture dei contatori, nell’inventario finale e nelle comunicazioni ai soggetti interessati. Lasciare date differenti nei vari documenti può creare dubbi su chi gestiva concretamente l’azienda in un determinato periodo.
Se il rapporto termina invece per la naturale scadenza già prevista nel contratto, non bisogna trasformare artificialmente la cessazione in una risoluzione consensuale anticipata. In quel caso occorre applicare le clausole sulla scadenza e predisporre soprattutto la riconsegna e le comunicazioni conseguenti.
Inventario finale, scorte e conguaglio
La riconsegna di un’azienda non è paragonabile alla restituzione di un singolo bene. Durante la gestione possono essere stati sostituiti macchinari, consumate scorte, acquistate nuove attrezzature o modificati quantitativi e valori.
Gli articoli 2561 e 2562 del Codice civile collegano l’affitto d’azienda alla conservazione dell’efficienza dell’organizzazione e prevedono una disciplina specifica per la differenza tra consistenze inventariali iniziali e finali. Per questo è molto più utile predisporre un inventario conclusivo che utilizzare una formula generica secondo cui tutto viene restituito “nello stato originario”.
Il confronto dovrebbe permettere di individuare almeno:
- beni ancora presenti e relativo stato;
- beni sostituiti durante l’affitto;
- beni mancanti o danneggiati;
- nuovi beni introdotti dall’affittuario;
- scorte esistenti alla riconsegna;
- criterio di valorizzazione utilizzato;
- eventuale saldo economico a favore di una delle parti.
Per documentare materialmente questa fase può essere predisposto anche un verbale separato di riconsegna dell’azienda, con fotografie, chiavi consegnate e letture dei contatori.
Contratti, utenze e rapporti con clienti e fornitori
La formula secondo cui tutti i contratti “tornano automaticamente” all’Affittante è troppo generica. È preferibile predisporre un allegato con ogni rapporto ancora in corso e stabilire se deve proseguire, essere cessato oppure richiede una comunicazione o il consenso della controparte.
Questo controllo riguarda, per esempio, forniture, leasing, manutenzioni, software, utenze, assicurazioni, locazione dei locali, sistemi di pagamento e contratti commerciali. Anche eventuali credenziali digitali, account e accessi collegati all’attività devono essere gestiti in modo ordinato alla riconsegna.
Se alcuni locali sono utilizzati in base a un contratto distinto dall’affitto d’azienda, è necessario verificare separatamente se quel rapporto prosegue o cessa. La risoluzione dell’affitto d’azienda non dovrebbe essere utilizzata per presumere effetti su un diverso contratto senza averne controllato le clausole.
Come regolare crediti, debiti e canoni ancora aperti
La data della risoluzione non cancella automaticamente le obbligazioni già maturate. Canoni scaduti, utenze, fatture, depositi, crediti verso clienti e altre posizioni devono essere ricostruiti e assegnati con precisione.
È utile allegare un prospetto nel quale ogni voce riporti creditore, debitore, importo, scadenza e soggetto che se ne farà carico nei rapporti interni. Questo accordo non può però modificare unilateralmente i diritti dei terzi: se un debito è dovuto verso un fornitore, la semplice attribuzione all’altra parte non libera il debitore originario quando per tale effetto è necessario il consenso del creditore.
Lo stesso criterio vale per il deposito cauzionale o una fideiussione collegata all’affitto. Prima di prevederne lo svincolo è opportuno verificare canoni, danni, inventario e altre obbligazioni che la garanzia era destinata a coprire.
Cosa fare se l’azienda ha dipendenti
La presenza di lavoratori richiede una verifica distinta dalla semplice riconsegna dei beni. L’articolo 2112 del Codice civile tutela la continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d’azienda e la cessazione dell’affitto può comportare una nuova vicenda circolatoria dell’azienda verso l’Affittante.
Per questo il modello non stabilisce automaticamente chi debba pagare TFR, ferie o altre competenze. Le parti devono individuare i lavoratori interessati, verificare il trattamento previsto dalla legge e dagli accordi applicabili e gestire gli eventuali obblighi di informazione o consultazione.
Gli accordi economici tra Affittante e Affittuario possono regolare i rapporti interni, ma non possono privare i dipendenti dei diritti inderogabili riconosciuti dalla disciplina lavoristica.
Licenze, SCIA e autorizzazioni alla cessazione
La riconsegna materiale dell’azienda non aggiorna automaticamente le posizioni amministrative utilizzate per esercitare l’attività. In base al settore possono essere necessarie comunicazioni al SUAP, variazioni di titolarità, cessazioni, nuovi subentri o aggiornamenti presso altre amministrazioni.
È utile predisporre un elenco che distingua autorizzazioni e pratiche riferite all’azienda da quelle personali dell’Affittuario. Per ogni posizione si può indicare chi effettuerà la comunicazione e quale documentazione dovrà essere consegnata.
Non conviene inserire nel contratto una formula secondo cui “tutte le licenze vengono restituite”, perché titolo, trasferibilità e procedura dipendono dalla specifica autorizzazione.
Registro delle Imprese e registrazione fiscale
La risoluzione consensuale anticipata destinata all’iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere coordinata con il notaio. Per le imprese soggette alla disciplina dell’articolo 2556 c.c., le istruzioni camerali prevedono l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata e il deposito della risoluzione entro 30 giorni.
La registrazione fiscale è un adempimento distinto. Non è corretto inserire nel modello un importo d’imposta sempre uguale perché il trattamento della risoluzione può dipendere anche dalla presenza di un corrispettivo o di ulteriori prestazioni patrimoniali previste nell’accordo.
Per questo il fac simile chiede di dichiarare espressamente se una parte paga all’altra una somma per ottenere lo scioglimento anticipato, tenendo separati tale importo dai normali canoni arretrati, depositi e conguagli inventariali.
Quando evitare una liberatoria generale
La dichiarazione secondo cui le parti “non hanno più nulla a pretendere reciprocamente” è rischiosa quando la riconsegna non è ancora stata completata. Al momento della firma potrebbero non essere definiti l’inventario, il saldo delle scorte, i danni, i rapporti di lavoro o le fatture ancora da ricevere.
Il modello propone quindi due alternative. La prima conserva tutte le pretese non ancora definite. La seconda consente una liberatoria circoscritta, ma soltanto dopo avere elencato con precisione quali rapporti vengono definitivamente chiusi.
Se esistono importi contestati, può essere opportuno mantenere tali questioni espressamente escluse dalla risoluzione oppure disciplinarle in un accordo transattivo separato.
Quando questo modello non è adatto
Il fac simile riguarda lo scioglimento anticipato concordato da entrambe le parti. Non è il documento corretto quando una parte vuole risolvere il contratto per grave inadempimento dell’altra, quando viene esercitato un recesso previsto dal contratto oppure quando il rapporto termina semplicemente alla scadenza pattuita.
Deve essere adattato anche in presenza di procedure concorsuali, sequestri, pegni, finanziamenti particolari, numerosi lavoratori, autorizzazioni non trasferibili o aziende nelle quali immobili e contratti di terzi richiedano formalità specifiche.
Se l’esigenza è invece predisporre il rapporto originario, occorre utilizzare un contratto di affitto d’azienda e non un accordo di risoluzione.
Errori da evitare nella risoluzione dell’affitto d’azienda
- utilizzare una semplice scrittura privata come se fosse sufficiente per il deposito della risoluzione anticipata al Registro delle Imprese;
- non indicare data e, quando utile, ora di effettiva riconsegna;
- scrivere che tutti i beni devono tornare nello stesso stato iniziale senza predisporre l’inventario finale;
- omettere scorte, beni sostituiti e conguagli;
- presumere che tutti i contratti con terzi ritornino automaticamente all’Affittante;
- non verificare lavoratori e possibili effetti dell’articolo 2112 c.c.;
- attribuire genericamente crediti e debiti senza identificarli;
- svincolare immediatamente cauzioni e fideiussioni prima di chiudere i conteggi;
- inserire una liberatoria totale quando esistono ancora verifiche o somme da determinare;
- trattare nello stesso modo risoluzione anticipata consensuale, recesso e naturale scadenza del contratto.
Domande frequenti sulla risoluzione consensuale affitto d’azienda
La risoluzione consensuale può essere firmata senza notaio?
Le parti possono utilizzare una bozza privata per concordare le condizioni della cessazione, ma per la risoluzione anticipata destinata agli adempimenti presso il Registro delle Imprese le istruzioni camerali richiedono un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. Il notaio provvede poi al deposito dell’atto secondo la disciplina applicabile.
Entro quanto deve essere depositata la risoluzione al Registro delle Imprese?
Per la risoluzione anticipata dell’affitto d’azienda soggetta all’articolo 2556 c.c. le istruzioni camerali indicano il termine di 30 giorni dalla data dell’atto, con deposito effettuato dal notaio. La scadenza naturale già prevista nel contratto costituisce una situazione diversa e non deve essere confusa con un nuovo accordo di risoluzione anticipata.
Serve sempre un inventario finale?
È fortemente utile e, nell’affitto d’azienda, ha una funzione più importante di una semplice lista di beni. La disciplina richiama infatti il confronto tra consistenze inventariali iniziali e finali. Inventario, scorte, valori e beni sostituiti permettono di determinare eventuali conguagli e riducono le contestazioni dopo la riconsegna.
La firma della risoluzione cancella anche i debiti precedenti?
No. La cessazione del contratto non elimina automaticamente canoni, fatture, conguagli o altre obbligazioni già maturate. Se le parti vogliono definire anche queste posizioni devono identificarle e indicare espressamente come saranno pagate o compensate. Una liberatoria generale dovrebbe essere utilizzata soltanto quando gli elementi rilevanti sono stati effettivamente verificati.
Cosa succede ai dipendenti quando l’azienda torna all’Affittante?
Occorre verificare la situazione concreta alla luce della disciplina sul trasferimento d’azienda. Se la retrocessione produce un trasferimento rilevante ai fini dell’articolo 2112 c.c., i rapporti di lavoro e i diritti dei dipendenti seguono le regole previste dalla legge. Gli accordi economici tra Affittante e Affittuario non possono eliminare le tutele inderogabili dei lavoratori.