In questa pagina è disponibile un fac simile di rinuncia alla restituzione di un finanziamento soci in formato Word. Il documento può essere utilizzato dal socio creditore che intende rinunciare, in tutto o in parte, al proprio diritto alla restituzione di somme precedentemente finanziate alla società partecipata.
Il modello può essere consultato prima del download e deve essere completato indicando il finanziamento interessato, l’importo ancora dovuto, la quota oggetto di rinuncia, l’eventuale credito residuo e il valore fiscale del credito. Dopo il fac simile sono riportate le indicazioni per documentare correttamente la rinuncia e coordinarla con gli aspetti contabili e fiscali.
A cosa serve la rinuncia alla restituzione del finanziamento soci
Con questo documento il socio, nella sua qualità di creditore della società, comunica di rinunciare al diritto alla restituzione di tutto o parte di un finanziamento precedentemente erogato. Sul piano civilistico l’operazione è riconducibile alla remissione del debito: l’articolo 1236 del Codice Civile stabilisce che la dichiarazione del creditore estingue l’obbligazione quando viene comunicata al debitore, salvo che quest’ultimo dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
La rinuncia può essere totale oppure parziale. Nel secondo caso il documento deve indicare chiaramente quale somma viene rinunciata e quale credito resta invece dovuto dalla società, evitando di modificare automaticamente le condizioni di restituzione del finanziamento residuo.
Il modello è particolarmente adatto a una dichiarazione individuale del socio creditore. Se occorre invece verbalizzare una decisione societaria più ampia o prendere formalmente atto dell’operazione in assemblea, può essere più appropriato predisporre anche uno specifico verbale.
Fac simile rinuncia restituzione finanziamento soci
Il modello seguente consente di scegliere tra rinuncia totale e parziale. Deve essere mantenuta una sola delle opzioni indicate e devono essere riportati esclusivamente dati corrispondenti al finanziamento effettivamente esistente.
RINUNCIA ALLA RESTITUZIONE DI FINANZIAMENTO SOCI
Alla società
[DENOMINAZIONE SOCIETÀ]
Sede legale: [INDIRIZZO]
Codice fiscale: [CODICE FISCALE]
Partita IVA: [PARTITA IVA]
DATI DEL SOCIO CREDITORE
Mantenere una sola delle seguenti opzioni.
OPZIONE A – SOCIO PERSONA FISICA
Il/La sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], codice fiscale [CODICE FISCALE], residente in [INDIRIZZO], in qualità di socio della società [DENOMINAZIONE SOCIETÀ].
OPZIONE B – SOCIO PERSONA GIURIDICA
[DENOMINAZIONE SOCIO], con sede in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], in qualità di socio della società [DENOMINAZIONE SOCIETÀ], rappresentata da [NOME E COGNOME], nella qualità di [QUALIFICA].
Oggetto: rinuncia [TOTALE / PARZIALE: MANTENERE UNA SOLA OPZIONE] alla restituzione del finanziamento soci
PREMESSO CHE
il socio ha erogato alla società, in data [DATA], un finanziamento dell’importo originario di euro [IMPORTO ORIGINARIO], risultante da [CONTRATTO, BONIFICO, CONTABILITÀ O ALTRO DOCUMENTO IDENTIFICATIVO];
il finanziamento è [INFRUTTIFERO / FRUTTIFERO: MANTENERE UNA SOLA OPZIONE] e risulta disciplinato dalle condizioni contenute in [DOCUMENTO O ACCORDO DI RIFERIMENTO];
alla data della presente dichiarazione il credito residuo del socio per capitale ammonta a euro [CREDITO RESIDUO], oltre agli eventuali ulteriori importi maturati secondo gli accordi applicabili, se esistenti;
DICHIARA
1. RINUNCIA AL CREDITO
Mantenere una sola delle seguenti opzioni.
OPZIONE A – RINUNCIA TOTALE
Il socio dichiara di rinunciare alla restituzione dell’intero credito sopra indicato, pari a euro [IMPORTO RINUNCIATO].
OPZIONE B – RINUNCIA PARZIALE
Il socio dichiara di rinunciare alla restituzione della parte di credito pari a euro [IMPORTO RINUNCIATO]. A seguito della rinuncia resterà dovuto dalla società il credito residuo pari a euro [IMPORTO RESIDUO], che continuerà a essere regolato dalle condizioni originariamente applicabili salvo diverso accordo scritto.
2. EFFICACIA DELLA RINUNCIA
La presente dichiarazione viene comunicata alla società ai sensi dell’articolo 1236 del Codice Civile. L’estinzione del debito oggetto di rinuncia opera secondo quanto previsto dalla medesima disposizione, fermo il diritto della società di dichiarare, in un congruo termine, di non volerne profittare.
3. FINALITÀ PATRIMONIALE
Mantenere il seguente paragrafo soltanto se corrisponde alla reale finalità dell’operazione.
La rinuncia è effettuata dal creditore nella propria qualità di socio e nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società.
4. DICHIARAZIONE DEL VALORE FISCALE DEL CREDITO
Ai fini dell’articolo 88, comma 4-bis, del D.P.R. 917/1986, il sottoscritto, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità previste in caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara che:
il valore nominale del credito oggetto della presente rinuncia è pari a euro [VALORE NOMINALE DEL CREDITO RINUNCIATO];
il valore fiscale del medesimo credito alla data della rinuncia è pari a euro [VALORE FISCALE DEL CREDITO].
5. DOCUMENTAZIONE DEL FINANZIAMENTO
La presente rinuncia si riferisce esclusivamente al credito identificato nel presente documento e non riguarda eventuali altri crediti vantati dal socio nei confronti della società.
6. COMUNICAZIONE
La presente dichiarazione viene trasmessa mediante [PEC / RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO / CONSEGNA A MANO CON RICEVUTA: MANTENERE UNA SOLA OPZIONE].
[LUOGO], [DATA]
Il socio creditore
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
[EVENTUALE QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
Firma: [FIRMA]
RICEZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ, SE UTILIZZATA
La società [DENOMINAZIONE SOCIETÀ] dichiara di avere ricevuto la presente comunicazione in data [DATA].
Per la società
[NOME E COGNOME]
[QUALIFICA]
Firma per ricevuta: [FIRMA]
Scarica il modello Word di rinuncia al finanziamento soci
Il file disponibile contiene il fac simile in formato Word e può essere modificato inserendo i dati del socio e della società, gli estremi del finanziamento, l’importo del credito, la quota rinunciata, l’eventuale residuo e il valore fiscale comunicato alla partecipata.
Prima della firma devono essere eliminate le alternative non utilizzate e verificata la corrispondenza tra il documento, la contabilità della società e la posizione fiscale del socio. Il modello documenta la rinuncia, ma non sostituisce le registrazioni contabili, le eventuali decisioni societarie necessarie nel caso concreto o gli adempimenti fiscali collegati all’operazione.
Come indicare finanziamento, importo rinunciato e credito residuo
La rinuncia deve consentire di individuare senza ambiguità il credito interessato. È utile riportare la data del finanziamento, l’importo originariamente erogato e il documento dal quale risulta l’operazione, come un accordo scritto, una disposizione di bonifico o altra documentazione aziendale disponibile.
Occorre poi verificare l’importo ancora effettivamente dovuto alla data della rinuncia. Se nel frattempo la società ha effettuato rimborsi, il credito residuo può essere inferiore al finanziamento originario. Nel caso di finanziamento fruttifero bisogna inoltre distinguere il capitale dagli eventuali interessi maturati, senza presumere che la rinuncia al capitale comprenda automaticamente ogni altro credito.
In caso di rinuncia parziale, il modello deve riportare tre valori distinti:
- il credito esistente prima della rinuncia;
- l’importo espressamente rinunciato;
- il credito che rimane dopo la rinuncia.
Il credito residuo conserva le condizioni previste dal finanziamento originario, salvo che socio e società le modifichino separatamente. Non è quindi corretto aggiungere automaticamente che il residuo sarà rimborsabile “a semplice richiesta” se questa condizione non risultava già dal rapporto.
Come dichiarare il valore fiscale del credito
Un passaggio particolarmente rilevante riguarda l’articolo 88, comma 4-bis, del TUIR. La disposizione stabilisce che la rinuncia del socio costituisce per la società partecipata sopravvenienza attiva per la parte che eccede il valore fiscale del credito. Il socio deve comunicare tale valore alla partecipata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
In assenza della comunicazione, il valore fiscale del credito viene assunto pari a zero. Per questo il fac simile contiene uno spazio distinto nel quale riportare sia il valore nominale del credito rinunciato sia il suo valore fiscale. La disciplina e la relativa applicazione sono richiamate anche nei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla rinuncia ai crediti dei soci.
I due valori non devono essere considerati automaticamente coincidenti. Il valore fiscale può richiedere una verifica specifica, per esempio se il credito è stato acquistato da un altro soggetto, ha subito vicende fiscalmente rilevanti o presenta caratteristiche diverse da un semplice finanziamento in denaro originariamente erogato dal socio. È quindi opportuno determinare questo dato sulla base della posizione fiscale effettiva del creditore.
Cosa succede in contabilità dopo la rinuncia
La cancellazione del debito della società non deve essere trattata contabilmente in modo automatico come un normale provento. L’OIC 28 sul patrimonio netto prevede che, quando dalle evidenze disponibili emerge che la rinuncia del socio è effettuata con natura di rafforzamento patrimoniale, il valore contabile del debito viene trasformato in una posta di patrimonio netto.
Per questo il fac simile contiene una dichiarazione facoltativa sulla finalità patrimoniale. Non deve essere mantenuta soltanto per ottenere un determinato trattamento contabile: deve corrispondere alla sostanza economica dell’operazione e alle effettive intenzioni del socio.
Il precedente modello collegava invece la rinuncia all’agevolazione ACE e alla necessità di attribuire data certa al documento. Quel riferimento non è più appropriato per una rinuncia effettuata oggi, poiché l’articolo 5 del D.Lgs. 216/2023 ha abrogato la disciplina ACE a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ferma la gestione degli effetti pregressi prevista dalla stessa norma.
Come comunicare la rinuncia alla società
Ai fini civilistici conta che la dichiarazione venga comunicata al debitore. L’articolo 1236 del Codice Civile collega infatti l’estinzione dell’obbligazione alla comunicazione della remissione al debitore, salvo il suo diritto di dichiarare entro un congruo termine di non volerne profittare.
PEC, raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano con sottoscrizione per ricevuta sono modalità utili per documentare il momento in cui la società ha ricevuto la dichiarazione. La scelta del mezzo non deve però essere presentata come un requisito generale di validità imposto dalla norma: serve soprattutto a conservare una prova della comunicazione.
La società dovrebbe conservare il documento insieme alla documentazione del finanziamento e metterlo a disposizione di chi cura contabilità e dichiarazioni fiscali, in modo che importo rinunciato, valore fiscale comunicato e registrazioni contabili siano coerenti.
Quando utilizzare un documento diverso
Questo fac simile riguarda la dichiarazione con cui il singolo socio creditore rinuncia alla restituzione. Se la società deve anche formalizzare la presa d’atto dell’operazione attraverso una riunione dei soci, su EsempioDoc è disponibile il fac simile di verbale di rinuncia al finanziamento soci.
Il documento non deve essere utilizzato se la società intende invece restituire il denaro al socio. Per quella situazione è più pertinente il verbale di rimborso del finanziamento soci infruttifero.
Occorre inoltre una valutazione specifica se il credito deriva da compensi, dividendi, interessi, acquisti da terzi o altre operazioni diverse da un ordinario finanziamento del socio. In tali casi gli effetti fiscali possono dipendere dalla natura originaria del credito e dalla posizione del creditore, per cui un fac simile predisposto per un finanziamento non è sufficiente a risolvere il trattamento tributario.
Errori da evitare nella rinuncia al finanziamento soci
- confondere la rinuncia alla restituzione con il rimborso del finanziamento;
- non identificare il finanziamento al quale si riferisce la dichiarazione;
- indicare l’importo originario senza verificare i rimborsi già effettuati;
- non distinguere tra rinuncia totale e rinuncia parziale;
- omettere l’importo del credito residuo in caso di rinuncia parziale;
- modificare implicitamente le condizioni di restituzione della parte non rinunciata;
- omettere la comunicazione del valore fiscale prevista dall’articolo 88, comma 4-bis, TUIR;
- presumere che valore nominale e valore fiscale coincidano sempre;
- dichiarare una finalità di rafforzamento patrimoniale che non corrisponde alla sostanza dell’operazione;
- continuare a utilizzare il riferimento all’ACE come motivazione della rinuncia;
- non conservare una prova della comunicazione alla società;
- non coordinare la lettera con la contabilità e la documentazione del finanziamento.
Domande frequenti sulla rinuncia alla restituzione del finanziamento soci
La rinuncia può riguardare soltanto una parte del finanziamento?
Sì. Il socio può circoscrivere la propria dichiarazione a una parte del credito. In questo caso è necessario indicare chiaramente l’importo esistente prima della rinuncia, la somma alla quale il socio rinuncia e il credito che resta dovuto dalla società. La parte residua continua a essere regolata dagli accordi originari, salvo una separata modifica concordata tra le parti.
La società deve accettare la rinuncia?
L’articolo 1236 del Codice Civile stabilisce che la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando viene comunicata al debitore. La norma riconosce però al debitore la possibilità di dichiarare, entro un congruo termine, di non volerne profittare. Per questo nel modello la firma della società è prevista soltanto come eventuale attestazione di ricezione e non come generica accettazione obbligatoria.
È necessario indicare il valore fiscale del credito?
Sì, ai fini della disciplina prevista dall’articolo 88, comma 4-bis, TUIR il socio comunica alla società partecipata il valore fiscale del credito mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Se la comunicazione manca, la norma dispone che il valore fiscale sia assunto pari a zero. Il dato deve quindi essere verificato con attenzione e non semplicemente copiato dall’importo nominale del finanziamento.
È ancora necessario citare l’ACE nella lettera?
No, non come motivazione ordinaria di una rinuncia effettuata oggi. La disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica è stata abrogata dall’articolo 5 del D.Lgs. 216/2023 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, pur restando disciplinati gli effetti delle eccedenze pregresse. Il richiamo presente nel vecchio modello risulta quindi superato per le nuove operazioni.
Serve sempre un verbale dell’assemblea dei soci?
La rinuncia al credito è anzitutto una dichiarazione del socio creditore e l’articolo 1236 del Codice Civile non la configura come una deliberazione assembleare. Un verbale può però essere utilizzato quando la società deve formalizzare una decisione collegata, prendere atto dell’operazione o documentare gli effetti sul patrimonio netto secondo la propria organizzazione societaria. La necessità concreta dipende quindi dall’operazione e dall’assetto della società.