Indice
In questa pagina è disponibile un fac simile in formato DOC del ricorso tributario, documento ancora frequentemente cercato come “ricorso alla commissione tributaria”. Il modello è modificabile con Microsoft Word e programmi compatibili e serve per predisporre il ricorso da proporre alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado contro un atto tributario impugnabile.
Il fac simile può essere consultato prima del download e deve essere completato con i dati del ricorrente e dell’ente resistente, gli estremi dell’atto, i fatti, i motivi di impugnazione, il valore della controversia e le conclusioni. Dopo il download trovi indicazioni sui termini, sulla difesa tecnica, sul Processo Tributario Telematico, sull’eventuale sospensione dell’atto e sulla richiesta di pubblica udienza.
Quando utilizzare il ricorso tributario
Il ricorso tributario serve per chiedere al giudice tributario l’annullamento totale o parziale di un atto impugnabile oppure ottenere un’altra pronuncia prevista dalla disciplina del contenzioso tributario. Possono rientrare, a seconda del caso, avvisi di accertamento, atti di liquidazione, provvedimenti sanzionatori, ruoli e cartelle di pagamento, dinieghi di rimborso e gli altri atti indicati dal Testo unico della giustizia tributaria.
Dal 1° gennaio 2026 la disciplina processuale è raccolta nel D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, Testo unico della giustizia tributaria. Per questo non è più corretto predisporre un nuovo ricorso utilizzando come intestazione “Commissione tributaria provinciale” o facendo riferimento, come nel vecchio modello, agli articoli processuali del D.Lgs. 546/1992.
Il fac simile è destinato al ricorso introduttivo di primo grado. Non è invece il modello appropriato per impugnare una sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado, per proporre ricorso per Cassazione o per controversie attribuite alla giurisdizione di un giudice diverso.
Fac simile ricorso tributario
Il modello seguente contiene una struttura generale e deve essere completato con motivi di impugnazione realmente pertinenti all’atto ricevuto. Le parti relative alla sospensione, alla pubblica udienza e alla difesa personale devono essere mantenute soltanto quando ne ricorrono i presupposti.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI [SEDE]
RICORSO TRIBUTARIO
ai sensi degli artt. 64 e seguenti del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175
RICORRENTE
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL RICORRENTE], nato/a a [LUOGO DI NASCITA] il [DATA DI NASCITA, SE PERSONA FISICA], residente o con sede in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE PRESENTE], PEC [PEC].
MANTENERE UNA SOLA DELLE SEGUENTI OPZIONI.
OPZIONE A – RICORRENTE ASSISTITO DA DIFENSORE.
Il ricorrente è rappresentato e difeso da [NOME E COGNOME DEL DIFENSORE], codice fiscale [CODICE FISCALE], PEC [PEC], [QUALIFICA PROFESSIONALE ABILITANTE], in forza della procura conferita [IN CALCE AL PRESENTE ATTO OPPURE CON SEPARATO DOCUMENTO].
OPZIONE B – DIFESA PERSONALE NEI CASI CONSENTITI.
Il ricorrente dichiara di stare in giudizio personalmente, ricorrendone i presupposti previsti dalla disciplina applicabile e avendo la controversia valore pari a euro [VALORE DELLA CONTROVERSIA].
CONTRO
[DENOMINAZIONE ESATTA DELL’UFFICIO, AGENZIA, ENTE IMPOSITORE, AGENTE DELLA RISCOSSIONE O ALTRO SOGGETTO RESISTENTE], con sede in [SEDE].
AVVERSO
[TIPO DI ATTO IMPUGNATO], n. [NUMERO ATTO], emesso da [ENTE O UFFICIO], relativo a [TRIBUTO, SANZIONE, RIMBORSO O ALTRO OGGETTO], periodo d’imposta o periodo di riferimento [PERIODO], notificato o comunque ricevuto in data [DATA].
OGGETTO DELLA DOMANDA
Il ricorrente chiede [L’ANNULLAMENTO INTEGRALE DELL’ATTO OPPURE L’ANNULLAMENTO PARZIALE LIMITATAMENTE A: DESCRIZIONE OPPURE ALTRA DOMANDA CONSENTITA].
FATTO
1. In data [DATA] il ricorrente riceveva [TIPO DI ATTO], n. [NUMERO], con il quale [DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PRETESA O DEL PROVVEDIMENTO].
2. L’atto trae origine dalle seguenti circostanze: [DESCRIZIONE CRONOLOGICA E OGGETTIVA DEI FATTI RILEVANTI].
3. Prima della notificazione dell’atto sono intervenuti, se pertinenti, i seguenti procedimenti, comunicazioni o interlocuzioni con l’Amministrazione: [DESCRIZIONE OPPURE INDICARE NESSUNO].
4. Il ricorrente contesta l’atto per i motivi di seguito specificati.
MOTIVI DEL RICORSO
1. [TITOLO DEL PRIMO MOTIVO].
[INDICARE LA NORMA, IL PRINCIPIO, L’ERRORE DI FATTO O IL VIZIO CONCRETAMENTE CONTESTATO E SPIEGARE PERCHÉ INCIDE SULL’ATTO IMPUGNATO].
2. [TITOLO DEL SECONDO MOTIVO, SE PRESENTE].
[SVILUPPO COMPLETO DEL SECONDO MOTIVO].
3. [TITOLO DELL’EVENTUALE ULTERIORE MOTIVO].
[SVILUPPO COMPLETO DELL’ULTERIORE MOTIVO].
ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE
ELIMINARE INTERAMENTE QUESTA PARTE SE NON SI CHIEDE LA SOSPENSIONE DELL’ATTO.
Ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, il ricorrente chiede la sospensione [TOTALE O PARZIALE] dell’esecuzione dell’atto impugnato, in quanto dall’esecuzione può derivargli un danno grave e irreparabile.
Il danno grave e irreparabile è costituito dalle seguenti circostanze concrete:
[DESCRIZIONE SPECIFICA DEL DANNO E DELLE RAGIONI DELLA SUA GRAVITÀ E IRREPARABILITÀ].
A sostegno dell’istanza vengono prodotti i seguenti documenti:
[INDICAZIONE DEI DOCUMENTI CHE COMPROVANO LE CIRCOSTANZE ALLEGATE].
Il ricorrente richiama inoltre, ai fini della valutazione cautelare, i motivi di impugnazione sopra esposti.
ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA
ELIMINARE INTERAMENTE QUESTA PARTE SE NON SI INTENDE CHIEDERE LA PUBBLICA UDIENZA.
Ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, il ricorrente chiede che la controversia sia discussa in pubblica udienza [IN PRESENZA O DA REMOTO, MANTENERE SOLTANTO L’OPZIONE RICHIESTA], secondo le modalità consentite dalla disciplina applicabile.
CONCLUSIONI
Per tutti i motivi sopra esposti, il ricorrente chiede che la Corte di giustizia tributaria di primo grado adita voglia:
1. in via principale, [ANNULLARE INTEGRALMENTE L’ATTO IMPUGNATO OPPURE ANNULLARLO LIMITATAMENTE A: INDICARE LA PARTE CONTESTATA OPPURE ACCOGLIERE LA DIVERSA DOMANDA FORMULATA];
2. SE È STATA FORMULATA ISTANZA CAUTELARE, MANTENERE IL PRESENTE PUNTO: sospendere [INTEGRALMENTE O PARZIALMENTE] l’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175;
3. SE PERTINENTE, MANTENERE IL PRESENTE PUNTO: disporre la restituzione delle somme indebitamente versate o riscosse, nei limiti risultanti dall’accoglimento della domanda;
4. provvedere sulle spese di giudizio secondo la disciplina applicabile.
VALORE DELLA CONTROVERSIA
Ai fini processuali e del contributo unificato tributario, il valore della controversia è dichiarato pari a euro [VALORE DELLA CONTROVERSIA], determinato secondo i criteri applicabili al presente giudizio.
Il contributo unificato tributario dovuto, se previsto, è pari a euro [IMPORTO DETERMINATO IN BASE ALLO SCAGLIONE APPLICABILE].
DOCUMENTI
Si producono:
1. copia dell’atto impugnato;
2. documentazione relativa alla notificazione o ricezione dell’atto;
3. [DOCUMENTO A SOSTEGNO DEL PRIMO MOTIVO];
4. [ULTERIORE DOCUMENTO];
5. procura alle liti, se conferita con documento separato;
6. [EVENTUALI DOCUMENTI A SOSTEGNO DELL’ISTANZA CAUTELARE];
7. [ALTRI DOCUMENTI PERTINENTI].
[LUOGO], [DATA]
Il ricorrente o il difensore
[NOME E COGNOME]
[FIRMA SECONDO LE MODALITÀ APPLICABILI]
PROCURA ALLE LITI
ELIMINARE QUESTA PARTE SE IL RICORRENTE STA LEGITTIMAMENTE IN GIUDIZIO PERSONALMENTE O SE LA PROCURA È CONFERITA CON SEPARATO DOCUMENTO.
Il/La sottoscritto/a [NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL RICORRENTE], codice fiscale [CODICE FISCALE], conferisce a [NOME E COGNOME DEL DIFENSORE], [QUALIFICA PROFESSIONALE], l’incarico di rappresentarlo/a e difenderlo/a nel presente giudizio tributario relativo a [ATTO IMPUGNATO], conferendo le facoltà connesse alla difesa nei limiti consentiti dalla legge.
[LUOGO], [DATA]
Il ricorrente
[NOME E COGNOME]
[FIRMA]
Certificazione della sottoscrizione, se richiesta e applicabile:
[NOME E COGNOME DEL DIFENSORE]
[FIRMA]
Scarica il ricorso tributario Word
Il file disponibile per il download è in formato DOC e può essere aperto e modificato con Microsoft Word o con altri programmi compatibili. Devono essere personalizzati la Corte competente, le parti, l’atto impugnato, i motivi, le conclusioni, il valore della controversia e le eventuali istanze cautelari o di pubblica udienza.
Il documento Word serve alla predisposizione del ricorso, ma non sostituisce le formalità processuali. Il processo tributario utilizza in via generale notificazioni e depositi telematici e richiede il rispetto dei formati, delle firme e delle procedure previste per il Processo Tributario Telematico.
Quale Corte di giustizia tributaria indicare nel ricorso
La denominazione “Commissione tributaria provinciale” appartiene alla precedente organizzazione della giustizia tributaria. Nel ricorso attuale deve essere indicata la competente Corte di giustizia tributaria di primo grado.
La competenza territoriale non deve essere scelta soltanto in base alla residenza del contribuente. L’art. 48 del D.Lgs. 175/2024 individua la Corte competente facendo riferimento, in via generale, alla sede dell’ufficio o del soggetto contro il quale è proposto il ricorso e contiene regole specifiche per alcune articolazioni dell’Amministrazione finanziaria.
Prima di completare l’intestazione bisogna quindi identificare con precisione chi ha emanato l’atto o quale soggetto ha adottato il comportamento impugnato. Anche la parte resistente non dovrebbe essere inserita automaticamente come Agenzia delle Entrate: può trattarsi, a seconda del provvedimento e dei motivi formulati, di un diverso ente impositore, dell’agente della riscossione o di altro soggetto previsto dalla legge.
Entro quando presentare il ricorso tributario
L’art. 67 del Testo unico della giustizia tributaria stabilisce, come regola generale, che il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato, a pena di inammissibilità. Esistono però disposizioni particolari per alcune tipologie di controversia e per specifici istituti, che devono essere verificate in relazione all’atto concreto.
Nel calcolo dei termini processuali opera inoltre la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Non è comunque prudente determinare la scadenza limitandosi ad aggiungere automaticamente giorni al calendario: occorre verificare la data giuridicamente rilevante della notificazione e l’eventuale incidenza di procedimenti o disposizioni speciali.
Il termine riguarda la proposizione del ricorso alla controparte. Dopo la proposizione segue la costituzione in giudizio, che costituisce un passaggio distinto e soggetto a un proprio termine.
Come notificare e depositare il ricorso con il PTT
Il processo tributario è oggi strutturato in forma telematica. Gli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 175/2024 prevedono, salvo le eccezioni espressamente ammesse, notificazioni, comunicazioni e depositi attraverso strumenti telematici; gli atti processuali devono inoltre rispettare le regole previste per il formato e la firma digitale.
In pratica il ricorso viene prima proposto mediante notificazione al soggetto resistente e successivamente depositato presso la Corte attraverso il Processo Tributario Telematico. L’art. 68 prevede che il ricorrente si costituisca in giudizio entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, depositando telematicamente l’atto e la documentazione richiesta.
Il portale ufficiale della Giustizia Tributaria dedica una sezione al Processo Tributario Telematico, con accesso al deposito, indicazioni sui formati degli atti, firma digitale e servizi collegati. Per questo la semplice stampa del modello DOC non equivale alla corretta introduzione del giudizio.
Quando è necessario il difensore tributario
L’art. 57 del D.Lgs. 175/2024 prevede in via generale l’assistenza di un difensore abilitato. Nelle controversie di valore non superiore a 3.000 euro le parti possono invece stare in giudizio senza assistenza tecnica, fermo restando che la corretta determinazione del valore deve precedere questa scelta.
Tra i professionisti abilitati rientrano, nei rispettivi ambiti e secondo le condizioni previste dalla norma, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e ulteriori categorie espressamente indicate. Non è quindi corretto predisporre un modello che presupponga sempre e soltanto l’assistenza di un avvocato.
Il valore della lite, ai fini della disciplina dell’assistenza tecnica, è determinato in base all’importo del tributo contestato al netto di interessi ed eventuali sanzioni; se la controversia riguarda esclusivamente sanzioni, si considera il relativo importo. Nei casi più articolati la determinazione va effettuata sulla specifica domanda proposta.
Come scrivere i motivi del ricorso
Il ricorso non dovrebbe contenere motivi standard inseriti solo perché frequenti. L’art. 64 richiede l’indicazione dell’atto impugnato, dell’oggetto della domanda e dei motivi sui quali essa si fonda; inoltre gli atti processuali devono essere redatti in modo chiaro e sintetico.
Per ogni motivo è utile individuare prima il fatto contestato, poi la disposizione o il principio ritenuto violato e infine spiegare quale conseguenza tale vizio produce sulla pretesa tributaria. Formule come “atto palesemente illegittimo”, “violazione di legge” o “difetto di motivazione” non sono sufficienti se non vengono collegate alla situazione concreta.
La documentazione allegata deve essere coerente con quanto sostenuto. Se, per esempio, si contesta un pagamento già eseguito, una notifica, un dato reddituale o un costo non riconosciuto, il motivo dovrebbe indicare chiaramente gli elementi documentali sui quali si basa.
Quando chiedere la sospensione dell’atto impugnato
La presentazione del ricorso non deve essere confusa con la sospensione automatica dell’atto. L’art. 96 del D.Lgs. 175/2024 consente al contribuente di chiedere alla Corte la sospensione quando dall’atto impugnato può derivare un danno grave e irreparabile.
La richiesta può essere contenuta nel ricorso oppure proposta con separato atto secondo la procedura prevista. Deve essere motivata in modo concreto: non è sufficiente ripetere formule astratte come “sussiste il periculum in mora”. Occorre descrivere quale danno deriverebbe dall’esecuzione e, quando possibile, produrre documenti che ne dimostrino consistenza e conseguenze.
Nel fac simile la domanda cautelare è quindi opzionale. Se non esiste un’effettiva esigenza di sospensione deve essere eliminata integralmente, senza lasciarla nel documento come clausola di stile.
Pubblica udienza o trattazione in camera di consiglio
La trattazione in pubblica udienza non è automatica. L’art. 81 del Testo unico prevede che la controversia sia trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, secondo le modalità previste.
La richiesta può essere formulata già nel ricorso. Se viene presentata successivamente deve rispettare le modalità di notificazione e deposito e il termine collegato all’art. 80, pari a dieci giorni liberi prima della data di trattazione per le memorie illustrative cui la norma rinvia.
Per questo la relativa sezione del modello non deve essere mantenuta automaticamente. La scelta va effettuata sulla base delle esigenze difensive della controversia.
Perché non va più inserito il reclamo-mediazione ex art. 17-bis
Il vecchio fac simile prevedeva una “proposta di mediazione” per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro. Questa parte non deve più essere utilizzata: il reclamo-mediazione tributario disciplinato dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 è stato abrogato dal 4 gennaio 2024.
Ciò non significa che nel processo tributario non esistano strumenti per definire la controversia senza attendere la sentenza. La conciliazione giudiziale continua a essere disciplinata, ma è un istituto distinto e non costituisce la vecchia fase obbligatoria di reclamo-mediazione da inserire automaticamente nel ricorso entro una determinata soglia di valore.
Come determinare valore della controversia e contributo unificato
Il valore della controversia non è un campo meramente statistico. Incide, tra l’altro, sull’assistenza tecnica e sulla determinazione del contributo unificato tributario. Nel modello deve quindi essere indicato l’importo determinato secondo la natura della domanda effettivamente proposta.
L’importo del contributo unificato non dovrebbe essere scritto utilizzando una cifra standard recuperata da un vecchio fac simile, perché varia in funzione dello scaglione di valore applicabile. Il portale della Giustizia Tributaria mette a disposizione il servizio ufficiale per il calcolo e il pagamento del contributo unificato tributario.
Prima del deposito devono quindi essere verificati sia il valore dichiarato sia l’importo effettivamente dovuto, oltre alle modalità di pagamento previste al momento della presentazione.
Quando questo fac simile non è sufficiente
Il ricorso tributario è un atto processuale e un errore nella scelta del giudice, del resistente, del termine, dei motivi o delle domande può incidere direttamente sulla tutela del contribuente. Il modello offre una struttura di compilazione, ma non permette di stabilire quali motivi siano fondati in uno specifico accertamento, cartella o altro provvedimento.
Non è inoltre adatto a impugnare una sentenza di primo grado, per la quale occorre predisporre un appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, né a un ricorso per Cassazione. Deve essere verificata anche la giurisdizione quando la contestazione riguarda atti esecutivi, recuperi o questioni che possono appartenere a un giudice diverso da quello tributario.
Errori da evitare nel ricorso tributario
- intestare il nuovo ricorso alla “Commissione tributaria provinciale” anziché alla Corte di giustizia tributaria di primo grado;
- continuare a utilizzare come riferimenti processuali principali gli articoli del D.Lgs. 546/1992 senza verificare il Testo unico applicabile dal 2026;
- lasciare nel ricorso la vecchia proposta obbligatoria di reclamo-mediazione ex art. 17-bis;
- indicare automaticamente l’Agenzia delle Entrate come resistente senza verificare chi ha emesso l’atto e quali motivi vengono dedotti;
- superare il termine previsto per la proposizione del ricorso;
- confondere la notificazione del ricorso con il successivo deposito e la costituzione in giudizio;
- utilizzare motivi generici senza collegarli a fatti, norme e documenti del caso concreto;
- chiedere la sospensione senza descrivere il danno grave e irreparabile;
- mantenere la richiesta di pubblica udienza quando non è stata effettivamente scelta;
- presumere che il modello Word possa essere semplicemente stampato e consegnato senza considerare le regole del Processo Tributario Telematico;
- indicare un contributo unificato senza avere determinato correttamente il valore della controversia;
- utilizzare una procura che attribuisca indiscriminatamente poteri per Cassazione a un professionista non abilitato a quel grado di giudizio.
Domande frequenti
La Commissione tributaria esiste ancora?
No. Le precedenti Commissioni tributarie sono state sostituite dalle Corti di giustizia tributaria. Per un nuovo giudizio di primo grado il ricorso deve quindi essere indirizzato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente. La vecchia denominazione rimane molto utilizzata nelle ricerche e nei fac simile meno recenti, ma non dovrebbe comparire nell’intestazione di un nuovo atto.
Quanto tempo c’è per fare ricorso?
La regola generale prevista dall’art. 67 del D.Lgs. 175/2024 è di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato. Nel calcolo occorre considerare la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto e le eventuali disposizioni speciali pertinenti al procedimento concretamente seguito. Poiché l’inammissibilità può dipendere dal superamento del termine, la scadenza deve essere calcolata sul singolo caso.
Si può presentare il ricorso tributario senza avvocato?
Nelle controversie di valore non superiore a 3.000 euro la disciplina consente alla parte di stare in giudizio personalmente. Oltre tale soglia è normalmente richiesta l’assistenza di un difensore abilitato ai sensi dell’art. 57 del Testo unico. Il difensore non deve essere necessariamente un avvocato: la norma individua diverse categorie professionali abilitate, con limiti e requisiti che devono essere verificati.
Il ricorso sospende automaticamente la cartella o l’accertamento?
No. Se l’esecuzione dell’atto può provocare un danno grave e irreparabile, il contribuente può formulare una specifica istanza cautelare ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 175/2024. La domanda deve spiegare concretamente il pregiudizio prospettato e può essere sostenuta da documenti. Inserire nel ricorso una generica formula di sospensione non equivale all’accoglimento della richiesta da parte della Corte.
Il ricorso deve essere depositato telematicamente?
La regola generale del processo tributario prevede notificazioni e depositi telematici attraverso il PTT, salve le eccezioni espressamente previste. Il file DOC scaricabile serve quindi per predisporre e personalizzare il testo, mentre prima della presentazione devono essere rispettati formato dell’atto, firma digitale, notificazione e successiva costituzione telematica presso la Corte competente.