In questa pagina è disponibile un fac simile di richiesta per prendere visione e ottenere copia dei documenti giustificativi delle spese condominiali. Il modello può essere inviato all’amministratore dal proprietario di un’unità immobiliare o da un altro soggetto legittimato che intenda controllare fatture, ricevute, quietanze, pagamenti e documentazione collegata al rendiconto.
La richiesta può riguardare una singola voce di spesa, un determinato fornitore, una gestione annuale oppure i movimenti del conto corrente intestato al condominio. Nel documento è possibile scegliere tra consultazione presso lo studio dell’amministratore, rilascio di copie cartacee e trasmissione di file digitali. Nei paragrafi seguenti sono spiegati i soggetti che possono presentare l’istanza, i documenti richiedibili, i costi, le cautele in materia di dati personali e le iniziative da valutare in caso di mancato riscontro. Il fac simile deve essere completato indicando con precisione il periodo e la documentazione di interesse.
Diritto di vedere fatture e documenti delle spese condominiali
I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi delle spese in ogni momento e ottenerne copia a proprie spese. Il diritto non è limitato ai giorni immediatamente precedenti l’assemblea e può essere esercitato anche durante la gestione annuale.
La regola è contenuta nell’articolo 1130-bis del Codice civile sul rendiconto condominiale. La stessa disposizione stabilisce che le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
La consultazione serve a verificare che le uscite indicate nel rendiconto corrispondano a prestazioni, forniture o lavori effettivamente documentati. Consente inoltre di controllare importi, intestazione delle fatture, soggetto pagato, data del pagamento e collegamento con la delibera o con l’attività amministrativa che ha originato la spesa.
Il diritto riguarda documenti già esistenti e detenuti dall’amministratore per conto del condominio. Non obbliga l’amministratore a redigere un nuovo prospetto personalizzato, effettuare calcoli su richiesta o preparare una relazione tecnica diversa dai documenti previsti per la gestione.
Chi può chiedere i documenti all’amministratore
Il proprietario di un appartamento, di un locale, di un box o di un’altra unità compresa nel condominio può presentare direttamente la richiesta. Se l’unità appartiene a più persone, ciascun comproprietario può esercitare il diritto in relazione alla gestione comune.
L’articolo 1130-bis richiama anche i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari. Possono quindi assumere rilievo, in relazione al titolo posseduto e alle spese interessate, l’usufruttuario e gli altri soggetti ai quali sia attribuito il godimento dell’immobile.
La posizione dell’inquilino richiede una valutazione distinta. Il conduttore ha specifici diritti nei confronti del locatore in relazione agli oneri accessori che gli vengono addebitati, ma l’accesso diretto e generalizzato all’intera contabilità condominiale non deve essere dato per scontato. Per evitare contestazioni, l’inquilino può rivolgersi al proprietario o allegare una sua delega, indicando le spese collegate al rapporto di locazione.
Il richiedente può domandare di essere assistito durante la consultazione da un commercialista, un revisore, un tecnico o un altro professionista di fiducia. È opportuno comunicarne preventivamente il nominativo e allegare una delega scritta, soprattutto se sarà il professionista a ricevere le copie.
Quali documenti giustificativi si possono richiedere
I documenti da indicare dipendono dalla spesa che si vuole controllare. Una richiesta riferita a un’intera annualità può comprendere molte categorie di atti, mentre per chiarire una singola voce è preferibile individuare il fornitore, l’intervento, l’importo o la data riportati nel rendiconto.
- fatture emesse da imprese, artigiani, professionisti e fornitori;
- ricevute, parcelle, note di addebito e note di credito;
- quietanze e attestazioni dell’avvenuto pagamento;
- contabili di bonifico e disposizioni bancarie;
- modelli F24 e documentazione relativa a ritenute o versamenti fiscali;
- bollette delle utenze condominiali;
- premi e documenti delle polizze assicurative del condominio;
- contratti, ordini, preventivi accettati e incarichi collegati alla spesa;
- stati di avanzamento, certificati di pagamento e verbali relativi ai lavori;
- prospetti relativi a dipendenti o collaboratori del condominio, nei limiti dei dati necessari a verificare il costo;
- documentazione bancaria relativa ai movimenti del conto condominiale;
- altri documenti che permettono di collegare la voce contabile alla prestazione pagata.
Un preventivo non dimostra da solo che la spesa sia stata effettivamente sostenuta. Per una verifica completa può essere necessario confrontare preventivo o contratto, fattura, prova del pagamento e registrazione nel rendiconto.
Il richiedente non ha normalmente diritto a portare via gli originali, che devono restare nella disponibilità e sotto la custodia dell’amministratore. Il diritto si esercita mediante consultazione ed estrazione di copie.
Differenza tra giustificativi, rendiconto e documenti bancari
| Tipo di documento | Contenuto | Funzione del controllo |
|---|---|---|
| Documento giustificativo | Fattura, ricevuta, parcella, nota di credito o altro titolo della spesa | Dimostra la causa e l’importo richiesto dal fornitore |
| Prova di pagamento | Bonifico, quietanza, contabile, assegno o modello F24 | Dimostra se, quando e a chi è stata pagata la somma |
| Rendiconto condominiale | Registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica | Rappresenta entrate, uscite, fondi, rapporti in corso e situazione della gestione |
| Riparto | Prospetto che attribuisce le spese alle unità immobiliari | Permette di controllare il criterio e la quota addebitata |
| Documentazione bancaria | Estratti conto e documenti relativi ai movimenti del conto condominiale | Consente di confrontare registrazioni, incassi e pagamenti effettivi |
| Documento contrattuale | Contratto, ordine, preventivo accettato o incarico | Permette di verificare prestazione, prezzo e condizioni concordate |
Il modello può includere tutte queste categorie, ma una richiesta delimitata risulta più facile da gestire. Se il dubbio riguarda una bolletta o una riparazione, non è necessario chiedere indiscriminatamente l’intero archivio condominiale.
Come chiedere gli estratti conto del condominio
L’amministratore deve far transitare le somme ricevute o pagate per conto del condominio su uno specifico conto corrente postale o bancario intestato al condominio. Ciascun condomino può chiedere, per il tramite dell’amministratore, di prendere visione ed estrarre copia a proprie spese della rendicontazione periodica.
Il diritto risulta dall’articolo 1129 del Codice civile, come modificato dalla riforma del condominio. Nella richiesta è utile indicare il periodo esatto, per esempio una gestione annuale o i mesi nei quali sono stati eseguiti i pagamenti da controllare.
Oltre all’estratto conto condominiale possono essere richieste le contabili dei singoli bonifici, quando necessarie per collegare un movimento alla fattura. Non è invece necessario conoscere preventivamente il numero completo del conto, che potrebbe non essere nella disponibilità del richiedente.
La richiesta deve essere rivolta in primo luogo all’amministratore, che gestisce il rapporto bancario nell’interesse del condominio. Il modello presente nella pagina consente di aggiungere gli estratti conto all’elenco dei documenti richiesti senza confonderli con le fatture.
È necessario spiegare il motivo della richiesta
Il condomino non deve dimostrare un sospetto di irregolarità né anticipare una contestazione per esercitare il diritto di accesso. Può chiedere i documenti per controllare il rendiconto, prepararsi all’assemblea o semplicemente conoscere come sono state impiegate le somme versate.
Indicare lo scopo può facilitare il lavoro dell’amministratore, ma non costituisce una condizione generale prevista dall’articolo 1130-bis. È invece utile descrivere con precisione quali documenti si desiderano e a quale periodo si riferiscono.
Una richiesta eccessivamente generica può richiedere più tempo per essere organizzata e produrre costi di copia elevati. Se non si conoscono gli estremi della fattura, si possono indicare la voce del rendiconto, il fornitore, il lavoro o l’importo contestato.
Cosa significa poter accedere ai documenti in ogni tempo
L’espressione “in ogni tempo” significa che l’accesso non è limitato alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il rendiconto. Il condomino può chiedere i giustificativi anche nel corso della gestione o dopo l’approvazione, nei limiti della documentazione conservata.
Non significa però che l’amministratore debba consegnare immediatamente i documenti senza un minimo coordinamento. La consultazione può essere organizzata in giorni e orari compatibili con l’attività dello studio, purché il diritto non venga rinviato indefinitamente o reso inutilmente difficoltoso.
La richiesta dovrebbe quindi proporre un appuntamento oppure domandare all’amministratore di indicare luogo, giorno e ora disponibili. Se è imminente un’assemblea, conviene inviarla con anticipo sufficiente per consentire la consultazione prima della riunione.
Per quanto tempo devono essere conservati i giustificativi
Le scritture e i documenti giustificativi delle spese devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. Il termine riguarda la documentazione contabile indicata dall’articolo 1130-bis e non deve essere esteso automaticamente a qualsiasi documento condominiale, che può essere sottoposto a regole differenti.
La data da considerare non coincide necessariamente con quella in cui il condomino riceve il rendiconto. Il riferimento normativo è la registrazione del documento nella contabilità condominiale.
Quando si richiedono documenti molto risalenti, è utile indicare gestione, voce e fornitore. Se il documento non è più disponibile, l’amministratore dovrebbe chiarire se il periodo di conservazione è decorso oppure se la documentazione è stata trasferita al precedente amministratore o ad altro soggetto incaricato.
Come compilare la richiesta all’amministratore
La lettera deve permettere all’amministratore di identificare il richiedente, l’unità immobiliare e i documenti interessati. Una formulazione chiara riduce la possibilità che la domanda riceva una risposta incompleta o venga rinviata in attesa di chiarimenti.
- indicare nome, cognome, codice fiscale e recapiti del richiedente;
- specificare la qualità di proprietario, comproprietario, usufruttuario o altro titolo;
- identificare condominio, scala, piano, interno o unità immobiliare;
- indicare gestione e periodo di riferimento;
- elencare fatture, ricevute, pagamenti o altri documenti richiesti;
- precisare se si vuole soltanto consultarli o anche riceverne copia;
- indicare la preferenza per copie cartacee o digitali;
- chiedere la comunicazione preventiva degli eventuali costi;
- indicare il nominativo dell’eventuale delegato;
- apporre data e firma.
Non è necessario conoscere il numero esatto di ogni documento. Può essere sufficiente una formula come “fatture e prove di pagamento relative alla manutenzione dell’ascensore per la gestione [ANNO]”.
Come inviare la richiesta e dimostrarne la ricezione
La legge non impone per questa istanza un unico mezzo di trasmissione. La scelta dipende dall’urgenza, dai recapiti comunicati dall’amministratore e dalla necessità di provare la data di ricezione.
La PEC consente di conservare ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna. Possono essere utilizzate anche la raccomandata con avviso di ricevimento o la consegna a mano, chiedendo che una copia venga datata e firmata per ricevuta.
Un’email ordinaria può essere adeguata nei rapporti collaborativi o quando l’amministratore la utilizza abitualmente per le comunicazioni condominiali. Se la richiesta rimane senza risposta o riguarda una scadenza vicina, è preferibile utilizzare un mezzo che documenti la ricezione.
Il richiedente dovrebbe conservare la domanda, gli allegati, la prova dell’invio, la risposta dell’amministratore e l’eventuale preventivo dei costi. Questi documenti permettono di dimostrare quali atti erano stati chiesti e quando.
Quanto costano le copie dei documenti
L’articolo 1130-bis pone a carico del richiedente il costo delle copie. È quindi corretto dichiarare nella lettera la disponibilità a rimborsare le spese necessarie per la riproduzione e l’eventuale spedizione.
Prima di chiedere un archivio molto ampio, conviene domandare un’indicazione preventiva del numero di pagine e del costo. Se i documenti sono già disponibili in formato elettronico, la trasmissione in PDF può ridurre le spese, ma la legge non impone in ogni caso l’invio gratuito tramite email.
Un eventuale compenso ulteriore richiesto dall’amministratore per attività diverse dalla semplice riproduzione non deriva automaticamente dall’articolo 1130-bis. Deve essere valutato alla luce del compenso analiticamente approvato con la nomina o il rinnovo dell’incarico e delle attività effettivamente richieste.
Per i registri indicati dall’articolo 1129, la norma prevede la consultazione gratuita e il rilascio di copia firmata previo rimborso della spesa. Per le normali fatture e quietanze è generalmente sufficiente una copia semplice, salvo che il richiedente abbia una ragione specifica per chiedere un’attestazione.
Accesso ai documenti e tutela della privacy
La protezione dei dati personali non può essere utilizzata come motivo generico per impedire al condomino di controllare la gestione. Le informazioni relative alle spese, ai pagamenti e alle posizioni contabili possono essere conosciute dai soggetti legittimati senza richiedere il consenso di ogni altro condomino.
Il Garante per la protezione dei dati personali sui documenti del conto condominiale ha chiarito che il condomino può chiedere tramite l’amministratore la documentazione bancaria del condominio e che il richiamo alla privacy non giustifica un diniego generalizzato.
L’amministratore deve comunque trattare e comunicare soltanto i dati pertinenti alla gestione. Se un documento contiene informazioni estranee e non necessarie al controllo della spesa, possono essere adottate misure mirate che non rendano incomprensibili importo, causale, destinatario e collegamento con la contabilità.
Chi riceve le copie deve utilizzarle per finalità connesse alla gestione o alla tutela dei propri diritti. Non dovrebbe pubblicare fatture, estratti conto o situazioni debitorie in bacheche, gruppi aperti, social network o altri spazi accessibili a persone estranee al condominio.
Richiesta dei documenti prima dell’assemblea
Il condomino può chiedere la documentazione prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto. Nella lettera è utile indicare la data della riunione e domandare un appuntamento che consenta di esaminare i documenti con un anticipo ragionevole.
L’amministratore non è tenuto in ogni caso ad allegare tutte le fatture all’avviso di convocazione. Deve però consentire l’esercizio concreto del diritto di accesso quando riceve una richiesta sufficientemente tempestiva e organizzabile.
L’invio della domanda non sospende automaticamente l’assemblea, l’esigibilità delle quote approvate o i termini previsti per contestare una deliberazione. Se i documenti servono per valutare un’impugnazione, occorre controllare immediatamente le scadenze applicabili senza attendere indefinitamente la risposta.
La mancata consultazione non determina automaticamente l’invalidità del rendiconto. Devono essere valutate le circostanze, la tempestività della richiesta, la condotta dell’amministratore e l’effettiva incidenza sulla partecipazione informata del condomino.
Cosa fare se l’amministratore non risponde
L’articolo 1130-bis non stabilisce un numero preciso di giorni entro cui l’amministratore deve rispondere. Nella prima richiesta può essere indicato un termine ragionevole, presentato come esigenza organizzativa e non come scadenza legale inventata.
Se non arriva risposta, conviene inviare un sollecito che richiami la data della prima comunicazione, i documenti richiesti e l’eventuale assemblea imminente. Il sollecito deve essere trasmesso con un mezzo che permetta di provarne la ricezione.
In caso di rifiuto espresso o di inerzia persistente può essere utilizzata la lettera di diffida all’amministratore di condominio. La diffida dovrebbe chiedere nuovamente una data per l’accesso e contestare in modo preciso le ragioni dell’eventuale diniego.
Se dai documenti emergono errori nel criterio o negli importi addebitati, la richiesta di accesso deve essere seguita da una comunicazione distinta. Può essere utilizzato il modello di contestazione della ripartizione delle spese condominiali.
Quando la controversia non viene risolta, è opportuno rivolgersi a un professionista per valutare mediazione e rimedi giudiziari. Un singolo mancato riscontro non comporta automaticamente la revoca dell’amministratore, ma una condotta ripetuta e ingiustificata può assumere rilievo nel quadro complessivo della gestione.
Errori da evitare nella richiesta dei giustificativi
- chiedere genericamente “tutti i documenti” senza indicare gestione o periodo;
- confondere il preventivo del fornitore con la prova della spesa e del pagamento;
- pretendere la consegna degli originali invece della consultazione o delle copie;
- richiedere l’invio gratuito di centinaia di pagine senza chiedere prima i costi;
- indicare un termine come obbligatorio senza che sia previsto dalla legge;
- attendere la risposta pensando che la richiesta sospenda i termini di impugnazione;
- omettere unità immobiliare e qualità del richiedente;
- non allegare la delega quando interviene un professionista o un soggetto diverso dal titolare;
- accettare un diniego motivato soltanto con un generico richiamo alla privacy;
- diffondere a persone estranee i documenti contabili ricevuti;
- contestare le spese nella stessa lettera senza avere ancora esaminato i documenti;
- non conservare prova dell’invio e delle precedenti richieste.
Fac simile di richiesta dei documenti giustificativi di spesa condominiale
Il modello può essere utilizzato per una prima richiesta oppure per rinnovare una domanda già inviata. Le voci non pertinenti devono essere eliminate e l’elenco dei documenti deve essere adattato alle spese da controllare.
[NOME E COGNOME DEL RICHIEDENTE]
[INDIRIZZO]
[CODICE FISCALE]
[EMAIL O PEC]
[TELEFONO]
Spett.le
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE]
Amministratore del Condominio [DENOMINAZIONE DEL CONDOMINIO]
[INDIRIZZO DELLO STUDIO]
[PEC O EMAIL]
[LUOGO], [DATA]
Oggetto: richiesta di presa visione ed estrazione di copia dei documenti giustificativi di spesa condominiale
Il/La sottoscritto/a [NOME E COGNOME], codice fiscale [CODICE FISCALE], in qualità di [PROPRIETARIO / COMPROPRIETARIO / USUFRUTTUARIO / TITOLARE DI ALTRO DIRITTO] dell’unità immobiliare sita nel Condominio [DENOMINAZIONE], in [INDIRIZZO], scala [SCALA], piano [PIANO], interno [INTERNO],
ai sensi dell’articolo 1130-bis del Codice civile,
CHIEDE
di poter prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, dei documenti giustificativi relativi alla gestione condominiale [ANNO O PERIODO], e in particolare:
[FATTURE E NOTE DI CREDITO RELATIVE A DETERMINATE SPESE O FORNITORI]
[RICEVUTE, PARCELLE E QUIETANZE]
[CONTRATTI, ORDINI E PREVENTIVI ACCETTATI COLLEGATI ALLE SPESE]
[CONTABILI DEI BONIFICI E ALTRE PROVE DI PAGAMENTO]
[MODELLI F24 E DOCUMENTAZIONE DEI VERSAMENTI]
[BOLLETTE E DOCUMENTAZIONE DELLE UTENZE]
[DOCUMENTAZIONE RELATIVA A LAVORI, STATI DI AVANZAMENTO E CERTIFICATI DI PAGAMENTO]
[ULTERIORI DOCUMENTI RICHIESTI].
Con riferimento al conto corrente intestato al Condominio, ai sensi dell’articolo 1129, comma 7, del Codice civile, chiede inoltre di poter prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica e dei documenti relativi ai seguenti movimenti:
Periodo: [DAL DATA AL DATA].
Movimenti o pagamenti di interesse: [DESCRIZIONE].
Documenti richiesti: [ESTRATTI CONTO / CONTABILI DI BONIFICO / ALTRA DOCUMENTAZIONE].
La documentazione è richiesta al fine di verificare le seguenti voci del rendiconto, senza che tale indicazione costituisca condizione dell’esercizio del diritto:
[DESCRIZIONE DELLE VOCI, DEGLI IMPORTI O DEI FORNITORI].
Si richiede di esercitare l’accesso mediante la seguente modalità:
[CONSULTAZIONE PRESSO LO STUDIO DELL’AMMINISTRATORE]
[RITIRO DI COPIE CARTACEE]
[TRASMISSIONE DI COPIE DIGITALI IN FORMATO PDF ALL’INDIRIZZO [EMAIL O PEC]]
[ALTRA MODALITÀ CONCORDATA].
Nel caso di consultazione presso lo studio, si chiede di comunicare il luogo, il giorno e l’orario disponibili entro un termine ragionevole, tenendo conto di [EVENTUALE DATA DELL’ASSEMBLEA O ALTRA ESIGENZA].
Nel caso di rilascio di copie, si chiede di indicare preventivamente il costo di riproduzione, l’eventuale costo di spedizione e le modalità di pagamento.
Alla consultazione sarà presente anche [NOME E COGNOME DEL DELEGATO O PROFESSIONISTA], in qualità di [QUALIFICA], come da delega allegata.
[SE SI TRATTA DI SOLLECITO] La presente rinnova la richiesta già trasmessa in data [DATA] mediante [MEZZO DI INVIO], ricevuta in data [DATA], che non ha ancora avuto riscontro.
Si chiede che eventuali misure adottate per la protezione di dati estranei alla gestione non impediscano di comprendere intestazione, oggetto, importo, data e collegamento contabile dei documenti richiesti.
Si allegano:
[COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ]
[DOCUMENTAZIONE O DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLO DEL RICHIEDENTE, SE NECESSARIA]
[DELEGA AL PROFESSIONISTA O AD ALTRO SOGGETTO]
[COPIA DELLA PRECEDENTE RICHIESTA E DELLA PROVA DI CONSEGNA]
[ALTRI ALLEGATI].
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
[FIRMA]
Scarica il modello Word della richiesta di documenti di spesa condominiale
Il file Word contiene una richiesta completa da inviare all’amministratore, con spazi per indicare il richiedente, l’unità immobiliare, la gestione, le fatture, le prove di pagamento e gli eventuali estratti del conto condominiale. Comprende anche le opzioni per consultazione in studio, copie cartacee, invio in PDF e presenza di un delegato.
Il documento è modificabile con i comuni programmi di videoscrittura. Prima dell’invio devono essere sostituiti tutti i segnaposto, eliminate le alternative non utilizzate e allegata la documentazione necessaria a identificare il richiedente o l’eventuale delegato.
Domande frequenti sulla richiesta dei documenti condominiali
L’amministratore può rifiutare la richiesta per motivi di privacy?
Non può opporre un rifiuto generico fondato soltanto sulla privacy. Il soggetto legittimato deve poter controllare le spese e la documentazione bancaria del condominio. L’amministratore può adottare cautele mirate per dati estranei alla gestione, ma senza eliminare le informazioni necessarie a comprendere il documento. Chi riceve le copie non deve divulgarle fuori dall’ambito condominiale.
La richiesta deve indicare un motivo specifico?
No. Il condomino non deve dimostrare un sospetto di irregolarità o spiegare perché vuole controllare le spese. È però utile indicare gestione, periodo, fornitore e documenti desiderati. Una richiesta precisa permette all’amministratore di individuare rapidamente gli atti e consente al richiedente di conoscere in anticipo il costo delle copie.
L’amministratore deve inviare gratuitamente i documenti tramite email?
La legge riconosce il diritto di visione e di copia, ponendo il costo delle copie a carico del richiedente, ma non impone sempre l’invio gratuito tramite email. Se i documenti sono già digitali, il richiedente può domandarne la trasmissione in PDF. L’amministratore deve indicare preventivamente gli eventuali costi richiesti e la modalità alternativa di consultazione.
L’inquilino può chiedere direttamente le fatture del condominio?
L’inquilino dispone di specifici diritti nei confronti del proprietario sulle spese accessorie che gli vengono addebitate. L’accesso diretto all’intera contabilità presso l’amministratore non deve essere considerato automatico in ogni situazione. La soluzione più prudente consiste nel formulare una richiesta limitata agli oneri interessati oppure nell’allegare una delega del proprietario.
Cosa fare se l’amministratore continua a non rispondere?
Occorre inviare un sollecito richiamando la prima richiesta e allegando la prova della consegna. Se il silenzio persiste, può essere inviata una diffida e può essere valutata l’assistenza di un professionista. La richiesta di accesso non sospende automaticamente il pagamento delle quote, l’assemblea o i termini per contestare una deliberazione, che devono essere verificati separatamente.