Indice
In questa pagina è disponibile un fac simile di richiesta di anticipazione del TFR per l’acquisto della prima casa di abitazione. Il modello è destinato al lavoratore subordinato che intende chiedere al proprio datore di lavoro una parte del trattamento di fine rapporto maturato mentre il rapporto è ancora in corso.
La domanda può riguardare l’acquisto della prima casa per il lavoratore oppure per un figlio. Nelle sezioni successive sono spiegati i requisiti previsti dall’articolo 2120 del Codice civile, il limite dell’importo richiedibile, i documenti da allegare, le modalità di consegna e le differenze rispetto all’anticipazione di una posizione previdenziale complementare. Il modello è riferito alla disciplina ordinaria del TFR nel rapporto di lavoro privato. Prima di utilizzarlo occorre controllare il contratto collettivo applicato, eventuali accordi aziendali e le procedure interne comunicate dal datore di lavoro, che possono prevedere condizioni più favorevoli o richiedere uno specifico modulo.
Come funziona l’anticipo del TFR per la prima casa
Il lavoratore con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore può chiedere, durante il rapporto di lavoro, un’anticipazione non superiore al 70% del TFR maturato alla data della domanda. La richiesta può essere giustificata dall’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e deve essere accompagnata da documenti idonei a dimostrare l’operazione.
La disciplina generale è contenuta nell’articolo 2120 del Codice civile. L’anticipazione viene detratta dal trattamento di fine rapporto che sarà liquidato alla cessazione del rapporto, perciò non costituisce una somma aggiuntiva rispetto al TFR complessivamente maturato.
Il lavoratore presenta la domanda al datore di lavoro, non all’INPS, anche quando parte del TFR aziendale affluisce al Fondo di Tesoreria. Il datore gestisce la richiesta e, quando ne ricorrono i presupposti, effettua gli adempimenti relativi alle quote di competenza del Fondo.
Requisiti per chiedere l’anticipazione al datore di lavoro
| Requisito | Regola ordinaria |
|---|---|
| Rapporto di lavoro | Deve essere ancora in corso al momento della richiesta |
| Anzianità | Almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro |
| Importo massimo | Non oltre il 70% del TFR maturato alla data della domanda |
| Finalità | Acquisto della prima casa di abitazione per il lavoratore o per un figlio |
| Documentazione | Atto notarile oppure altri documenti idonei a dimostrare un acquisto effettivo ancora in corso |
| Numero di anticipazioni | Una sola volta nel corso del rapporto secondo la disciplina ordinaria |
| Limiti annuali | Richieste soddisfatte entro i contingenti stabiliti dall’articolo 2120 |
Gli otto anni devono essere maturati presso il datore al quale viene presentata la domanda. L’anzianità acquisita in precedenti rapporti con altre aziende non si somma automaticamente, salvo che vi sia stata una successione nel rapporto con conservazione dell’anzianità o ricorra un’altra situazione giuridicamente rilevante.
L’articolo 2120 stabilisce condizioni minime che possono essere migliorate dai contratti collettivi o da patti individuali. Il contratto collettivo applicato potrebbe, per esempio, ammettere ulteriori motivazioni, modificare i criteri di priorità o consentire l’anticipazione in condizioni più favorevoli. Non può invece peggiorare il trattamento minimo inderogabile previsto dalla legge.
Quanto TFR si può richiedere
La domanda può riguardare un importo fino al 70% del trattamento maturato alla data della richiesta. Il 70% è un limite massimo e non una percentuale che il lavoratore deve necessariamente chiedere. È quindi possibile indicare una somma inferiore, commisurata al prezzo, all’acconto o alle spese effettivamente collegate all’acquisto.
Prima di compilare il modello può essere utile chiedere all’ufficio del personale una quantificazione indicativa del TFR disponibile. Il prospetto consente di evitare una domanda superiore alla somma anticipabile, ma la procedura concreta dipende dall’organizzazione aziendale e non costituisce un passaggio imposto in modo uniforme dalla legge.
L’importo erogato è soggetto al trattamento fiscale previsto per le anticipazioni del TFR. La somma netta ricevuta può quindi essere inferiore all’importo lordo indicato nella richiesta. Il calcolo delle ritenute viene effettuato dal sostituto d’imposta secondo la disciplina applicabile.
Il datore di lavoro deve accettare tutte le richieste?
La legge non impone al datore di soddisfare senza limiti tutte le domande presentate nello stesso anno. Le richieste aventi i requisiti sono accolte annualmente entro il limite del 10% dei lavoratori che ne hanno diritto e, in ogni caso, del 4% del numero totale dei dipendenti.
Questi contingenti incidono sulla quantità di richieste che il datore è tenuto a soddisfare. Il riferimento contenuto nel vecchio fac simile a un’azienda con più di 24 dipendenti non deve essere trasformato in una dichiarazione standard del lavoratore, perché l’applicazione dei limiti dipende dalla consistenza dell’organico, dal numero degli aventi diritto, dalle richieste presentate e dalle eventuali condizioni di miglior favore.
Quando le domande superano il contingente disponibile, il contratto collettivo o un accordo aziendale può stabilire criteri di priorità. In assenza di regole specifiche, il datore deve comunque gestire le richieste nel rispetto dei principi applicabili al rapporto, evitando valutazioni arbitrarie o discriminatorie.
Cosa significa prima casa di abitazione
La finalità deve essere l’acquisto di un immobile destinato a prima casa di abitazione del lavoratore o di un figlio. Questa nozione riguarda la funzione abitativa dell’acquisto e non coincide automaticamente, in ogni dettaglio, con i requisiti fiscali previsti per l’agevolazione denominata “prima casa”.
Nella domanda il lavoratore deve indicare chi acquista l’immobile e a chi sarà destinata l’abitazione. Se l’acquisto avviene insieme al coniuge, il richiedente dovrebbe precisare la propria partecipazione all’operazione, il regime patrimoniale se rilevante e la destinazione dell’immobile a propria abitazione.
La legge ammette espressamente anche l’acquisto per un figlio. Non estende invece testualmente la causale all’acquisto effettuato esclusivamente per altri familiari. Eventuali ampliamenti possono derivare da condizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o da accordi applicabili al singolo rapporto.
Si può chiedere l’anticipo prima del rogito?
Sì. L’acquisto non deve essere necessariamente già concluso con il rogito, purché la documentazione presentata dimostri in modo serio ed effettivo che l’operazione è in corso e destinata all’acquisto della prima casa. Possono assumere rilievo, secondo il caso, un contratto preliminare, l’assegnazione in cooperativa o i documenti relativi alla costruzione su terreno proprio.
La sentenza n. 142 del 1991 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina nella parte in cui non consentiva l’anticipazione per un acquisto ancora in corso, provato con mezzi diversi dall’atto notarile ma idonei a dimostrarne l’effettività.
Non ogni manifestazione d’interesse è sufficiente. Una proposta non accettata, una semplice ricerca immobiliare o un preventivo generico non documentano necessariamente un’operazione acquisitiva concreta. Il datore può chiedere elementi coerenti con il tipo di acquisto e verificare che la causale dichiarata sia effettiva.
Quali documenti allegare alla richiesta
La documentazione cambia in base allo stato dell’acquisto. Il lavoratore dovrebbe verificare anche le istruzioni aziendali e il contratto collettivo, poiché possono essere richiesti documenti aggiuntivi per l’istruttoria.
- copia di un documento di identità del lavoratore;
- contratto definitivo di compravendita, se l’acquisto è già stato concluso;
- contratto preliminare sottoscritto, se il rogito deve ancora essere stipulato;
- proposta irrevocabile accettata, se contiene elementi idonei a documentare l’operazione;
- documentazione della cooperativa edilizia, in caso di acquisto tramite cooperativa;
- titolo relativo al terreno e documentazione del progetto e dei lavori, in caso di costruzione in proprio;
- documenti che identificano l’immobile, il prezzo e le parti dell’acquisto;
- documentazione relativa al figlio, se la casa viene acquistata per quest’ultimo;
- eventuale modulo aziendale o dichiarazione richiesta dalla procedura interna;
- eventuale indicazione delle coordinate per il pagamento, se richiesta dal datore.
Non occorre allegare indistintamente tutti i documenti elencati. Devono essere selezionati quelli pertinenti alla specifica modalità di acquisto. Se il rogito è successivo all’erogazione, il datore può chiedere che venga prodotto dopo la stipula per confermare la destinazione della somma.
Acquisto tramite cooperativa o costruzione in proprio
L’anticipazione non è limitata alla compravendita immobiliare già perfezionata. La Corte costituzionale ha riconosciuto che l’acquisto in itinere può realizzarsi mediante fattispecie diverse, tra cui la partecipazione a una cooperativa edilizia con futura assegnazione e la costruzione dell’abitazione su un terreno proprio.
Nel caso della cooperativa possono essere pertinenti la domanda di ammissione accettata, la delibera di assegnazione, il contratto, il piano dei versamenti e le attestazioni rilasciate dalla cooperativa. I documenti devono permettere di identificare l’alloggio o l’operazione e dimostrare l’effettivo percorso diretto all’acquisto.
Per la costruzione in proprio occorrono elementi che colleghino il lavoratore al terreno e al progetto abitativo, oltre alla documentazione delle spese o degli impegni economici. La verifica non riguarda una formula documentale unica, ma l’idoneità complessiva degli atti a provare un’operazione reale e coerente con la finalità prevista.
Anticipo TFR aziendale e fondo pensione: quali differenze
La richiesta rivolta al datore di lavoro non deve essere confusa con l’anticipazione della posizione accumulata in una forma pensionistica complementare. Le due prestazioni hanno fonti normative, importi e destinatari diversi.
| Elemento | TFR richiesto al datore | Posizione nel fondo pensione |
|---|---|---|
| Destinatario della domanda | Datore di lavoro | Fondo pensione al quale il lavoratore aderisce |
| Anzianità richiesta | Otto anni presso lo stesso datore | Otto anni di partecipazione alla previdenza complementare |
| Importo massimo per la prima casa | 70% del TFR maturato | 75% della posizione individuale maturata |
| Beneficiari della finalità | Lavoratore o figli | Aderente o figli |
| Contingenti aziendali | Previsti dall’articolo 2120 | Non si applicano i contingenti aziendali dell’articolo 2120 |
La COVIP riepiloga le anticipazioni richiedibili al fondo pensione. Chi ha conferito il TFR a una forma pensionistica complementare deve quindi utilizzare la modulistica e la procedura del fondo per la quota lì accumulata, senza inviare quel tipo di domanda al datore di lavoro.
Come compilare la domanda di anticipazione
La richiesta deve identificare il lavoratore, il datore e il rapporto di lavoro. È opportuno indicare la data di assunzione, così da rendere verificabile l’anzianità, e precisare se viene richiesto un importo determinato oppure la misura massima erogabile entro il limite di legge.
La descrizione dell’acquisto deve contenere almeno il soggetto per il quale viene acquistata la casa, l’indirizzo o i dati disponibili dell’immobile, la modalità dell’operazione e la fase raggiunta. Non occorre inserire nella lettera ogni clausola del preliminare, perché la relativa documentazione può essere allegata.
Gli allegati devono essere numerati o elencati in modo puntuale. Se alcuni documenti non sono ancora disponibili, la domanda può indicare quando saranno prodotti, fermo restando che il datore deve disporre di elementi sufficienti per valutare la causale.
Come consegnare la richiesta al datore di lavoro
La legge non impone una modalità unica per la presentazione. Il lavoratore deve rispettare l’eventuale procedura aziendale, che può prevedere la consegna all’ufficio del personale, l’uso di un portale interno, l’invio tramite PEC o la trasmissione con raccomandata.
In assenza di una procedura specifica, è utile scegliere una modalità che permetta di dimostrare la data e il contenuto della richiesta. In caso di consegna a mano si può predisporre una seconda copia sulla quale l’addetto appone data e firma per ricevuta. Per l’invio telematico vanno conservati il messaggio, gli allegati e le ricevute disponibili.
La legge non fissa un termine generale entro il quale il datore deve comunicare l’esito di ogni richiesta. Un termine può essere previsto dal contratto collettivo, da un accordo aziendale o dalla procedura interna. La domanda può comunque chiedere una risposta scritta e l’indicazione dell’importo eventualmente autorizzato.
Cosa succede se l’acquisto non viene concluso
La somma viene concessa in relazione a una finalità specifica. Se l’acquisto ancora in corso non si realizza, il lavoratore deve esaminare le condizioni comunicate o concordate al momento dell’erogazione e informare il datore, soprattutto quando il provvedimento di accoglimento prevede la produzione successiva del rogito o di altra documentazione.
La sentenza della Corte costituzionale ha riconosciuto che le parti possono regolare l’eventuale mancata realizzazione dell’operazione mediante condizioni coerenti con l’accordo di anticipazione. Non si deve però inserire nel fac simile una promessa generica di restituzione immediata senza conoscere la procedura aziendale e le condizioni applicate al caso concreto.
L’utilizzo della somma per una finalità diversa può generare contestazioni e conseguenze fiscali o contrattuali. Per questo il lavoratore dovrebbe conservare preliminare, rogito, ricevute dei pagamenti e ogni altro documento che colleghi l’anticipazione all’acquisto dichiarato.
Errori da evitare nella richiesta
- inviare il modello al fondo pensione quando la richiesta riguarda il TFR trattenuto o gestito tramite il datore;
- dichiarare otto anni di servizio senza averli maturati presso lo stesso datore;
- chiedere una somma superiore al 70% del TFR disponibile;
- indicare genericamente “esigenze personali” senza descrivere l’acquisto della prima casa;
- omettere se l’abitazione è destinata al lavoratore oppure a un figlio;
- allegare una proposta non accettata senza altri elementi che dimostrino l’effettività dell’operazione;
- ritenere che sia sempre necessario avere già stipulato il rogito;
- confondere i requisiti civilistici dell’anticipazione con quelli delle agevolazioni fiscali prima casa;
- inserire il numero dei dipendenti dell’azienda come dichiarazione certa senza disporre di dati aggiornati;
- non verificare il contratto collettivo e la procedura aziendale applicabile;
- consegnare l’unica copia della richiesta senza conservarne una prova;
- omettere l’elenco dei documenti allegati.
Fac simile richiesta anticipo TFR per acquisto prima casa
Il modello seguente riguarda una domanda presentata al datore di lavoro secondo la disciplina ordinaria dell’articolo 2120 del Codice civile. Le opzioni non pertinenti devono essere eliminate e gli allegati vanno adattati alla modalità concreta di acquisto.
Oggetto: richiesta di anticipazione del trattamento di fine rapporto per acquisto della prima casa di abitazione
Il sottoscritto o la sottoscritta [NOME E COGNOME], nato o nata a [LUOGO DI NASCITA] il [DATA DI NASCITA], residente in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], recapito [RECAPITO], dipendente di [DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO] dal [DATA DI ASSUNZIONE], con mansione di [MANSIONE] e matricola aziendale [MATRICOLA, SE PRESENTE],
PREMESSO CHE
alla data della presente richiesta ha maturato almeno otto anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro;
il rapporto di lavoro è attualmente in corso;
intende destinare l’anticipazione all’acquisto della prima casa di abitazione [PER SÉ O PER IL FIGLIO O LA FIGLIA];
l’operazione riguarda l’immobile situato o da realizzare in [INDIRIZZO O DATI DISPONIBILI DELL’IMMOBILE], identificato mediante [DATI CATASTALI, LOTTO, ALLOGGIO O ALTRI ELEMENTI DISPONIBILI];
l’acquisto avviene mediante [COMPRAVENDITA, CONTRATTO PRELIMINARE, COOPERATIVA EDILIZIA, COSTRUZIONE IN PROPRIO O ALTRA MODALITÀ PERTINENTE];
CHIEDE
ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile e delle eventuali disposizioni collettive applicabili, l’erogazione di un’anticipazione del trattamento di fine rapporto maturato alla data della presente domanda.
L’importo richiesto è pari a euro [IMPORTO LORDO RICHIESTO IN CIFRE], euro [IMPORTO IN LETTERE], e comunque non superiore al limite applicabile del TFR maturato.
In alternativa, se non è ancora disponibile la quantificazione esatta:
richiede l’erogazione dell’importo massimo anticipabile entro il limite previsto dalla disciplina applicabile e comunque non superiore a euro [EVENTUALE LIMITE INDICATO DAL LAVORATORE].
La somma sarà destinata a [PAGAMENTO DELL’ACCONTO, PAGAMENTO DEL PREZZO, VERSAMENTO ALLA COOPERATIVA, COSTI DI COSTRUZIONE O ALTRA DESTINAZIONE COERENTE].
L’acquisto è previsto per la data del [DATA PREVISTA] oppure si trova nella seguente fase: [DESCRIZIONE DELLO STATO DELL’OPERAZIONE].
Il sottoscritto o la sottoscritta dichiara che le informazioni riportate nella presente richiesta sono veritiere e si impegna a comunicare eventuali variazioni rilevanti relative all’operazione descritta.
Chiede che l’esito della domanda e l’importo eventualmente autorizzato siano comunicati mediante [EMAIL, PEC, CONSEGNA A MANO O ALTRO RECAPITO].
Per l’accredito della somma indica, se richiesto dalla procedura aziendale, le seguenti modalità: [MODALITÀ DI PAGAMENTO O RIFERIMENTO AL MODULO SEPARATO].
DOCUMENTI ALLEGATI
[DOCUMENTO DI IDENTITÀ];
[CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA];
[ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA];
[PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA];
[DOCUMENTAZIONE DELLA COOPERATIVA EDILIZIA];
[DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA COSTRUZIONE IN PROPRIO];
[DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FIGLIO O ALLA FIGLIA];
[MODULO AZIENDALE];
[ALTRI DOCUMENTI].
[LUOGO], [DATA]
Il lavoratore o la lavoratrice
[FIRMA]
RICEVUTA DI CONSEGNA, SE UTILIZZATA
La presente richiesta, composta da [NUMERO] pagine e corredata da [NUMERO] allegati, è stata ricevuta in data [DATA] da [NOME O UFFICIO RICEVENTE].
Firma o timbro per ricevuta
[FIRMA O TIMBRO]
Scarica il modello Word della richiesta anticipo TFR prima casa
Il file Word contiene una domanda modificabile da indirizzare al datore di lavoro, con spazi per i dati del dipendente, l’anzianità di servizio, l’importo richiesto, la descrizione dell’acquisto e l’elenco degli allegati. È presente anche una ricevuta facoltativa per documentare la consegna a mano.
Prima dell’utilizzo occorre eliminare le alternative non pertinenti, verificare il limite della somma disponibile e selezionare i documenti coerenti con il rogito, il preliminare, la cooperativa o la costruzione in proprio. Se l’azienda dispone di un modulo obbligatorio interno, il fac simile può essere usato come traccia per raccogliere le informazioni necessarie.
Domande frequenti sull’anticipo TFR per la prima casa
Servono sempre otto anni di lavoro per chiedere l’anticipo?
La disciplina ordinaria richiede almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. Un contratto collettivo o un patto individuale può prevedere condizioni più favorevoli e consentire l’anticipazione anche con un’anzianità inferiore. Gli anni lavorati presso datori diversi non si sommano automaticamente ai fini del requisito previsto dall’articolo 2120.
Si può ottenere l’anticipo con il solo contratto preliminare?
Il rogito già stipulato non è sempre necessario. Dopo la sentenza n. 142 del 1991 della Corte costituzionale, l’acquisto ancora in corso può essere provato con documenti diversi dall’atto notarile, purché idonei a dimostrare un’operazione seria ed effettiva. Un preliminare sottoscritto, completo dell’identificazione dell’immobile e delle condizioni economiche, può costituire un elemento rilevante.
Si può chiedere l’anticipazione per acquistare la casa del coniuge?
L’articolo 2120 indica l’acquisto della prima casa per il lavoratore o per i figli. Se il lavoratore acquista l’immobile insieme al coniuge e ne diventa comproprietario, la domanda può descrivere la sua partecipazione all’operazione e la destinazione abitativa. L’acquisto effettuato esclusivamente dal coniuge non rientra espressamente nella causale legale, salvo condizioni collettive più favorevoli.
Il datore può concedere più del 70% del TFR?
Il 70% è il limite previsto dalla disciplina ordinaria dell’articolo 2120. La stessa norma consente alla contrattazione collettiva e ai patti individuali di stabilire condizioni di miglior favore, che possono riguardare anche la misura e le causali dell’anticipazione. Il lavoratore deve quindi verificare il CCNL, gli accordi aziendali e le eventuali policy applicate dal datore.
La richiesta può essere presentata più di una volta?
Secondo la regola generale, l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta dal TFR finale. Condizioni più favorevoli possono essere previste dalla contrattazione collettiva o individuale. Una nuova domanda non è quindi automaticamente ammessa, ma deve essere valutata alla luce delle disposizioni applicabili al rapporto.