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In questa pagina è disponibile un fac simile di ricevuta per compensi derivanti da una prestazione di lavoro autonomo occasionale. Il documento può essere utilizzato dalla persona che ha svolto un’opera o un servizio in modo autonomo, non abituale e senza partita IVA, per attestare il compenso ricevuto dal committente.
Il modello è destinato sia ai pagamenti effettuati da imprese, professionisti ed enti che operano come sostituti d’imposta, sia ai rapporti con committenti privati. Le modalità di calcolo cambiano nei due casi: la ritenuta d’acconto del 20% non deve essere inserita automaticamente in ogni ricevuta. La guida chiarisce quali dati riportare, come calcolare lordo, ritenuta e netto, quando considerare i contributi alla Gestione Separata INPS e in quali casi applicare l’imposta di bollo. Il modello deve essere adattato alla natura effettiva della prestazione e alla posizione fiscale e previdenziale delle parti.
Che cos’è la ricevuta per prestazione occasionale
La ricevuta per prestazione occasionale è il documento con cui il prestatore attesta di avere ricevuto un compenso per un’attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente. Può essere rilasciata a saldo dell’intero importo oppure per documentare un acconto, purché la causale indichi chiaramente a quale prestazione e periodo si riferisce il pagamento.
Il rapporto presuppone che la persona svolga l’attività senza vincolo di subordinazione, organizzando autonomamente il proprio lavoro e assumendo l’incarico per un risultato o un servizio determinato. Dal punto di vista fiscale, i proventi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente sono classificati tra i redditi diversi dall’articolo 67, comma 1, lettera l), del Testo unico delle imposte sui redditi.
La ricevuta non è una fattura. L’attività realmente occasionale non costituisce esercizio abituale di un’arte o professione e resta fuori dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del relativo presupposto soggettivo, secondo l’articolo 5 del D.P.R. 633/1972.
Non esiste un modulo ufficiale unico da utilizzare in ogni situazione. Il documento deve però identificare le parti, descrivere la prestazione, indicare gli importi e consentire di ricostruire il pagamento e le eventuali trattenute applicate.
Quando si può usare il modello
Il fac simile è adatto a un’attività svolta in modo episodico, senza continuità professionale e senza un’organizzazione stabile destinata alla ricerca o alla gestione degli incarichi. Può riguardare, per esempio, la redazione occasionale di un testo, un intervento tecnico isolato, una traduzione non abituale, una consulenza sporadica o la realizzazione di un’opera specifica.
L’occasionalità non dipende soltanto dal numero di giorni impiegati, dall’importo percepito o dalla presenza di un unico committente. Occorre valutare il modo in cui l’attività viene esercitata, la sua ripetizione nel tempo, la sistematicità, l’organizzazione utilizzata e la continuità con cui il prestatore si propone sul mercato.
Prima di iniziare l’incarico, le parti possono definire oggetto, compenso, tempi e modalità di pagamento mediante un accordo scritto o un preventivo per prestazione occasionale. La ricevuta interviene successivamente e documenta l’effettiva corresponsione dell’acconto o del saldo.
Quando la ricevuta non è adatta
Il modello non è adatto se l’attività viene svolta abitualmente, anche se non in modo esclusivo. In tale situazione deve essere valutata l’apertura della partita IVA e l’emissione dei documenti fiscali previsti per l’attività professionale o imprenditoriale esercitata.
Non è adatto neppure a un rapporto di lavoro subordinato o a una collaborazione coordinata e continuativa. La denominazione attribuita dalle parti non prevale sulle modalità effettive del rapporto. Orari imposti, inserimento stabile nell’organizzazione del committente, continuità e assoggettamento al potere direttivo possono indicare una fattispecie diversa dal lavoro autonomo occasionale.
Il fac simile non deve essere utilizzato per il Contratto di prestazione occasionale o per il Libretto Famiglia disciplinati dall’articolo 54-bis del D.L. 50/2017. Questi strumenti sono gestiti attraverso la piattaforma INPS e seguono limiti, comunicazioni e modalità di pagamento differenti.
Settori come spettacolo, sport, intermediazione commerciale, vendita a domicilio e professioni regolamentate possono essere soggetti a regole specifiche. Per una lezione saltuaria tra privati può risultare utile anche il modello dedicato alla ricevuta per lezioni private.
Differenza tra lavoro autonomo occasionale e altre prestazioni
| Rapporto | Caratteristiche principali | Documento o procedura |
|---|---|---|
| Lavoro autonomo occasionale | Attività autonoma, episodica e non esercitata abitualmente | Ricevuta o nota di compenso senza IVA |
| Attività professionale abituale | Attività svolta con continuità e organizzazione professionale | Partita IVA e fattura secondo il regime applicabile |
| Collaborazione coordinata e continuativa | Prestazione personale continuativa e coordinata con il committente | Gestione del compenso tramite gli adempimenti propri della collaborazione |
| Contratto di prestazione occasionale | Prestazione regolata dall’articolo 54-bis del D.L. 50/2017 | Registrazione, comunicazione e pagamento attraverso la piattaforma INPS |
| Libretto Famiglia | Prestazioni occasionali rese a persone fisiche per attività ammesse dalla legge | Procedura telematica INPS |
| Lavoro subordinato | Attività svolta sotto la direzione e nell’organizzazione del datore di lavoro | Contratto di lavoro e documentazione retributiva |
L’espressione collaborazione occasionale viene spesso utilizzata in modo generico. Nel presente modello indica esclusivamente una prestazione di lavoro autonomo occasionale riconducibile al contratto d’opera e non una collaborazione coordinata e continuativa di breve durata.
Quali dati deve contenere la ricevuta
Una ricevuta completa deve permettere di identificare il prestatore, il committente, l’attività svolta e il pagamento. È utile evitare causali generiche come collaborazione o consulenza, perché non consentono di collegare con precisione il compenso all’incarico eseguito.
- Nome, cognome, residenza e codice fiscale del prestatore.
- Nome e cognome oppure denominazione del committente.
- Codice fiscale e, se presente, partita IVA del committente.
- Numero progressivo della ricevuta, utilizzato come criterio organizzativo.
- Data di emissione e data dell’effettivo pagamento.
- Descrizione specifica dell’opera o del servizio svolto.
- Periodo, data o occasione a cui si riferisce la prestazione.
- Indicazione di acconto o saldo.
- Compenso lordo concordato.
- Eventuali rimborsi spese indicati separatamente.
- Ritenuta d’acconto, quando il committente deve applicarla.
- Eventuale quota contributiva a carico del prestatore.
- Importo netto effettivamente corrisposto.
- Modalità di pagamento.
- Indicazione relativa all’imposta di bollo, quando dovuta.
- Firma del prestatore che rilascia la ricevuta.
La numerazione progressiva non deve essere presentata come una trasformazione della ricevuta in fattura. È una prassi organizzativa utile per collegare ogni documento al pagamento, alla Certificazione Unica e alla dichiarazione dei redditi.
Quando si applica la ritenuta d’acconto del 20%
La ritenuta d’acconto del 20% si applica quando il compenso per lavoro autonomo occasionale viene corrisposto da un soggetto che opera come sostituto d’imposta. La trattenuta viene calcolata sull’intero importo assoggettato a ritenuta e costituisce un anticipo dell’imposta dovuta dal prestatore, non una tassa definitiva aggiuntiva.
Rientrano normalmente tra i sostituti d’imposta le società, gli enti, gli imprenditori e i professionisti che corrispondono il compenso nell’ambito della propria attività. L’aliquota del 20% per le prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale è riportata nelle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle ritenute di lavoro autonomo.
Il committente trattiene la somma al momento del pagamento, la versa secondo le modalità fiscali applicabili e certifica successivamente il compenso e la ritenuta. Il prestatore utilizza la Certificazione Unica e la ricevuta per la propria dichiarazione dei redditi, quando dovuta.
| Voce | Calcolo ordinario |
|---|---|
| Compenso lordo | Importo concordato prima delle trattenute |
| Ritenuta d’acconto | 20% dell’importo soggetto a ritenuta |
| Netto prima di eventuali contributi | Compenso lordo meno ritenuta d’acconto |
Se il compenso lordo è pari a 1.000 euro e non sono dovuti contributi previdenziali, la ritenuta è pari a 200 euro e il netto corrisposto è pari a 800 euro. La ricevuta deve riportare tutte e tre le voci, evitando di indicare come compenso lordo il solo importo effettivamente accreditato.
Ricevuta verso un committente privato senza ritenuta
Quando il committente è una persona fisica che paga la prestazione al di fuori di un’attività d’impresa o professionale, normalmente non agisce come sostituto d’imposta. In questo caso non trattiene il 20% e corrisponde al prestatore l’intero compenso pattuito.
La ricevuta deve comunque riportare i dati delle parti, la descrizione della prestazione, l’importo ricevuto, la modalità di pagamento e l’eventuale bollo. Può contenere la dicitura che la ritenuta non è applicata perché il committente non opera come sostituto d’imposta.
L’assenza della ritenuta non rende il compenso esente dalle imposte. Il prestatore deve considerare il reddito percepito ai fini della propria dichiarazione, secondo le regole applicabili alla sua situazione complessiva.
Cosa significa la soglia INPS di 5.000 euro
I primi 5.000 euro annui di reddito derivante da lavoro autonomo occasionale costituiscono una franchigia contributiva. Superata questa soglia, il prestatore deve iscriversi alla Gestione Separata, se non è già iscritto, e sono dovuti i contributi sulla sola parte eccedente.
La soglia deve essere calcolata considerando complessivamente i compensi da lavoro autonomo occasionale percepiti nell’anno da tutti i committenti. Non si applica separatamente a ciascun incarico o a ciascun soggetto che effettua il pagamento.
L’INPS precisa che il prestatore deve comunicare tempestivamente ai committenti il superamento della franchigia e che, in presenza di più compensi nello stesso periodo, l’imponibile può dover essere ripartito tra i diversi committenti. Le regole sono riepilogate nella pagina dell’INPS sui contributi dei lavoratori autonomi occasionali.
Quando i contributi sono dovuti, il committente applica le regole della Gestione Separata per calcolo, ripartizione, denuncia e versamento. Nella ricevuta può quindi comparire anche la quota contributiva trattenuta al prestatore, oltre alla ritenuta fiscale.
I 5.000 euro non costituiscono un limite oltre il quale la prestazione diventa automaticamente abituale e non rappresentano una soglia di esenzione dalle imposte. L’obbligo di aprire la partita IVA dipende dall’abitualità dell’attività, mentre la franchigia riguarda soltanto la contribuzione previdenziale.
Come indicare i contributi nella ricevuta
Prima del pagamento, il prestatore dovrebbe comunicare al committente l’ammontare dei compensi da lavoro autonomo occasionale già percepiti nell’anno. In questo modo è possibile stabilire se il nuovo compenso resta interamente nella franchigia, supera la soglia o ricade interamente nella parte soggetta a contribuzione.
Se il pagamento determina il superamento della franchigia, la base contributiva non coincide necessariamente con l’intero compenso. Deve essere considerata la parte che, sommata ai compensi precedenti, eccede i 5.000 euro.
La ricevuta può contenere una voce denominata quota contributiva a carico del prestatore, da sottrarre al netto pagato. L’aliquota applicabile deve essere verificata per l’anno del pagamento e in relazione all’eventuale iscrizione del prestatore ad altre forme previdenziali.
| Situazione annuale | Indicazione nella ricevuta |
|---|---|
| Totale compreso il nuovo compenso non superiore a 5.000 euro | Nessuna trattenuta previdenziale per la Gestione Separata |
| Il nuovo compenso determina il superamento | Contributi calcolati sulla parte eccedente la franchigia |
| Soglia già superata prima del pagamento | Contributi calcolati sull’importo previdenzialmente imponibile del nuovo compenso |
Non è corretto inserire una trattenuta INPS generica senza conoscere i compensi precedenti e l’aliquota applicabile. Per questo il fac simile prevede una dichiarazione specifica sulla situazione maturata prima del pagamento.
Quando serve la marca da bollo da 2 euro
La ricevuta non soggetta a IVA deve essere assoggettata all’imposta di bollo di 2 euro quando la somma documentata è superiore a 77,47 euro, salvo una specifica esenzione applicabile al rapporto. Se l’importo non supera tale soglia, il bollo non è dovuto.
Sull’originale cartaceo può essere applicato il contrassegno telematico, del quale è utile riportare numero identificativo e data. La data del contrassegno non dovrebbe essere successiva a quella della ricevuta.
Nel modello non è corretto inserire sempre la frase bollo da 2 euro sull’originale. Occorre selezionare la dicitura appropriata, specificando se il bollo non è dovuto per l’importo oppure se è stato assolto.
L’eventuale riaddebito del costo del bollo al committente deve essere concordato e indicato separatamente. La semplice aggiunta di un’immagine della marca a un documento elettronico non sostituisce la verifica delle modalità previste per l’assolvimento dell’imposta.
Come gestire i rimborsi spese
Le spese sostenute per eseguire la prestazione non devono essere escluse automaticamente dal calcolo della ritenuta o del reddito. Il trattamento dipende dalla natura della spesa, dalla documentazione e dal soggetto al quale è intestato il relativo giustificativo.
La ricevuta dovrebbe distinguere il compenso dai rimborsi e descrivere le spese con sufficiente precisione. Possono essere allegati biglietti, ricevute, fatture o altri documenti utilizzati per determinare l’importo richiesto.
Un rimborso forfettario o una spesa sostenuta dal prestatore per produrre il proprio reddito può avere un trattamento diverso da un’anticipazione effettuata in nome e per conto del committente. In presenza di rimborsi rilevanti è quindi opportuno verificare la base fiscale e previdenziale prima di calcolare il netto.
Come compilare e calcolare la ricevuta
- Assegnare al documento un numero progressivo e indicare la data in cui il compenso viene effettivamente ricevuto.
- Inserire i dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore.
- Riportare i dati del committente e verificare se opera come sostituto d’imposta.
- Descrivere l’attività svolta, il periodo e l’eventuale riferimento all’incarico o al preventivo.
- Specificare se il pagamento costituisce acconto o saldo.
- Indicare il compenso lordo e separare gli eventuali rimborsi spese.
- Calcolare la ritenuta del 20% soltanto se deve essere applicata dal committente.
- Verificare i compensi occasionali annuali e calcolare l’eventuale contribuzione sulla parte eccedente 5.000 euro.
- Determinare il netto effettivamente pagato sottraendo ritenuta e quota contributiva del prestatore.
- Indicare modalità e data del pagamento e completare la sezione relativa al bollo.
- Firmare la ricevuta e consegnarne un esemplare al committente.
Il totale deve essere controllato prima della firma. In assenza di contributi, il netto è normalmente dato dall’importo soggetto a ritenuta meno la ritenuta stessa, con l’aggiunta o la separata indicazione delle somme che non seguono lo stesso trattamento.
Se il pagamento non è ancora avvenuto, non deve essere utilizzata la formula dichiaro di avere ricevuto. In tale fase è più corretto predisporre una nota di compenso o un documento pro forma, che non attesti un incasso non ancora verificatosi.
Chi deve firmare la ricevuta
La ricevuta viene sottoscritta dal prestatore, cioè dalla persona che dichiara di avere ricevuto il compenso. La firma del committente non è normalmente necessaria per l’emissione, ma può essere aggiunta per presa visione o per confermare dati, importi e modalità del pagamento.
In caso di pagamento in contanti, la ricevuta firmata assume particolare utilità perché documenta la consegna della somma. Se il pagamento avviene tramite bonifico, la ricevuta e la contabile bancaria devono riportare causali coerenti.
Una copia del documento d’identità non costituisce un allegato obbligatorio in ogni rapporto. Può essere richiesta dal committente come procedura interna per verificare l’identità del prestatore, purché i dati siano trattati nel rispetto delle finalità amministrative e fiscali del rapporto.
Quando emettere la ricevuta
La ricevuta attesta un pagamento e dovrebbe essere rilasciata al momento dell’effettiva percezione della somma. Se viene pagato soltanto un acconto, il documento deve indicare l’importo ricevuto, l’attività alla quale si riferisce e la natura di acconto.
Al pagamento del saldo verrà emessa una nuova ricevuta riferita alla parte residua. Non bisogna riportare nella seconda ricevuta l’intero compenso se una parte è già stata documentata, salvo predisporre un riepilogo che distingua chiaramente gli acconti precedenti.
Per un bonifico, la ricevuta deve attestare la somma effettivamente accreditata e non soltanto l’ordine impartito dal committente. Data del documento, data del pagamento e periodo della prestazione possono quindi non coincidere e devono essere indicati nei rispettivi campi.
Quante copie predisporre e come conservarle
È una buona pratica predisporre almeno due esemplari, uno per il committente e uno per il prestatore. Se viene utilizzato un solo originale cartaceo con bollo, la copia conservata dal prestatore può riportare gli estremi del contrassegno applicato sull’originale consegnato.
Il prestatore dovrebbe conservare la ricevuta insieme al contratto o preventivo, alla prova del pagamento, agli eventuali giustificativi delle spese e alla Certificazione Unica. Il committente deve conservarla con la propria documentazione amministrativa e con gli atti relativi alle ritenute e ai contributi.
La conservazione ordinata consente di ricostruire i compensi annuali, verificare il superamento della franchigia INPS e confrontare le ritenute riportate nella ricevuta con quelle certificate dal committente. I tempi di conservazione devono essere coordinati con gli obblighi fiscali e con gli eventuali termini di controllo applicabili alle parti.
Adempimenti del committente separati dalla ricevuta
La ricevuta non esaurisce gli adempimenti che possono gravare sul committente. Se opera come sostituto d’imposta, deve gestire versamento e certificazione della ritenuta. Se è dovuta la contribuzione alla Gestione Separata, deve inoltre eseguire gli adempimenti previdenziali previsti.
Per alcuni rapporti di lavoro autonomo occasionale, i committenti che operano in qualità di imprenditori devono verificare anche l’obbligo di comunicazione preventiva introdotto nella disciplina sulla sospensione dell’attività imprenditoriale. L’ambito di applicazione comprende esclusioni e casi particolari collegati al soggetto committente e alla natura della prestazione.
La comunicazione, quando dovuta, deve essere effettuata attraverso la procedura del Ministero del Lavoro prima dell’inizio dell’attività. La disponibilità dell’applicativo e il relativo adempimento sono descritti nella pagina di Cliclavoro sulla comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.
L’emissione della ricevuta al termine dell’incarico non sostituisce una comunicazione che doveva essere trasmessa prima dell’avvio. Il committente deve quindi verificare tale aspetto nella fase di conferimento dell’incarico e non al momento del pagamento.
Quale valore pratico ha la ricevuta
La ricevuta prova la dichiarazione del prestatore di avere incassato l’importo indicato. Deve essere letta insieme alla modalità di pagamento, al contratto o preventivo e agli altri documenti che descrivono l’incarico.
Il documento non dimostra da solo che il rapporto possedesse effettivamente i requisiti del lavoro autonomo occasionale. In caso di verifica contano le concrete modalità di svolgimento, la frequenza dell’attività, l’autonomia del prestatore e l’eventuale inserimento nell’organizzazione del committente.
La dicitura prestazione occasionale non consente quindi di trasformare un’attività abituale, una collaborazione continuativa o un rapporto subordinato in un incarico episodico. Allo stesso modo, il mancato superamento di 5.000 euro non certifica l’occasionalità dell’attività.
Errori da evitare nella ricevuta
- Applicare sempre la ritenuta del 20% senza verificare se il committente è un sostituto d’imposta.
- Considerare i 5.000 euro come soglia di esenzione fiscale o limite per evitare la partita IVA.
- Calcolare la franchigia separatamente per ogni committente.
- Definire occasionale un’attività svolta abitualmente o con organizzazione stabile.
- Confondere il lavoro autonomo occasionale con il Contratto di prestazione occasionale gestito dall’INPS.
- Indicare soltanto il netto senza riportare lordo e trattenute.
- Usare una causale generica che non descrive l’opera o il servizio svolto.
- Dichiarare di avere ricevuto il compenso prima dell’effettivo pagamento.
- Omettere la quota contributiva quando il compenso supera la franchigia previdenziale.
- Applicare i contributi sull’intero importo senza verificare quale parte eccede i 5.000 euro.
- Escludere automaticamente dalla ritenuta ogni rimborso spese.
- Inserire sempre il bollo senza controllare la soglia di 77,47 euro e le eventuali esenzioni.
- Confondere il compenso lordo con l’importo netto accreditato.
- Omettere la firma del prestatore o la modalità di pagamento.
Fac simile ricevuta per prestazione di collaborazione occasionale
Il modello seguente comprende le alternative per il committente sostituto d’imposta, per il pagamento da parte di un privato e per l’eventuale superamento della franchigia INPS. Nel documento definitivo devono essere mantenute soltanto le dichiarazioni pertinenti.
RICEVUTA PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Ricevuta numero [NUMERO] del [DATA]
DATI DEL PRESTATORE
Nome e cognome: [NOME E COGNOME]
Nato/a a: [LUOGO DI NASCITA]
Data di nascita: [DATA DI NASCITA]
Residente in: [INDIRIZZO]
Codice fiscale: [CODICE FISCALE]
DATI DEL COMMITTENTE
Nome e cognome o denominazione: [DENOMINAZIONE]
Sede o residenza: [INDIRIZZO]
Codice fiscale: [CODICE FISCALE]
Partita IVA, se presente: [PARTITA IVA]
Legale rappresentante, se applicabile: [NOME E COGNOME]
DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO
Il/La sottoscritto/a [NOME E COGNOME DEL PRESTATORE] dichiara di avere ricevuto dal committente sopra indicato, in data [DATA DEL PAGAMENTO], il compenso relativo alla seguente prestazione di lavoro autonomo occasionale:
[DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA PRESTAZIONE]
Prestazione eseguita nel periodo o in data: [PERIODO O DATA]
Riferimento all’incarico o preventivo: [RIFERIMENTO]
Il pagamento costituisce: [ACCONTO O SALDO].
PROSPETTO DEL COMPENSO
Compenso lordo: € [IMPORTO]
Rimborso spese, se applicabile: € [IMPORTO]
Descrizione delle spese: [DESCRIZIONE]
Importo complessivo soggetto a ritenuta: € [IMPORTO]
Ritenuta d’acconto del 20%, se dovuta: € [IMPORTO]
Quota contributiva Gestione Separata a carico del prestatore, se dovuta: € [IMPORTO]
Importo netto corrisposto: € [IMPORTO]
RITENUTA D’ACCONTO
Selezionare e mantenere una sola delle seguenti dichiarazioni:
Il compenso è assoggettato alla ritenuta d’acconto del 20% ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 600/1973, in quanto il committente opera come sostituto d’imposta.
Oppure:
La ritenuta d’acconto non è applicata in quanto il committente non opera come sostituto d’imposta.
TRATTAMENTO IVA
La prestazione è svolta in modo occasionale e non abituale ed è fuori dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 633/1972.
SITUAZIONE CONTRIBUTIVA
Ai fini della franchigia contributiva prevista per il lavoro autonomo occasionale, il prestatore comunica che, prima del presente pagamento, ha percepito nell’anno [ANNO] compensi lordi della stessa natura per complessivi € [IMPORTO].
Considerando anche il presente compenso, il totale annuale è pari a € [IMPORTO].
Il presente pagamento [NON DETERMINA O DETERMINA] il superamento della franchigia annua di € 5.000.
La parte del presente compenso soggetta a contribuzione alla Gestione Separata è pari a € [IMPORTO].
Il prestatore dichiara di [ESSERE O NON ESSERE] già iscritto alla Gestione Separata INPS.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento è stato effettuato mediante [BONIFICO, ASSEGNO, CONTANTI O ALTRA MODALITÀ].
Data del pagamento: [DATA]
Riferimento dell’operazione: [CRO, TRN, NUMERO ASSEGNO O ALTRO RIFERIMENTO]
IMPOSTA DI BOLLO
Selezionare e mantenere una sola delle seguenti dichiarazioni:
Imposta di bollo non dovuta in quanto l’importo della ricevuta non supera € 77,47.
Oppure:
Imposta di bollo da € 2,00 assolta sull’originale mediante contrassegno identificativo numero [NUMERO], emesso in data [DATA].
Oppure:
Imposta di bollo non dovuta per la seguente specifica esenzione: [RIFERIMENTO].
Eventuali allegati:
[ELENCO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA]
[INCARICO O PREVENTIVO]
[ALTRI ALLEGATI]
Luogo e data di emissione: [LUOGO], [DATA]
Il prestatore
[NOME E COGNOME]
Firma: [FIRMA]
Eventuale presa visione del committente
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
Firma: [FIRMA]
Scarica il modello Word della ricevuta per prestazione occasionale
Il file Word contiene il fac simile modificabile della ricevuta, con campi per dati delle parti, descrizione dell’attività, compenso lordo, ritenuta d’acconto, contributi INPS, netto pagato, bollo e modalità di pagamento. Sono presenti formule alternative per il committente sostituto d’imposta e per il pagamento effettuato da un privato.
Prima dell’utilizzo devono essere completati tutti i segnaposto, eliminate le alternative non pertinenti e verificati il totale dei compensi occasionali percepiti nell’anno e il trattamento degli eventuali rimborsi spese. Gli importi devono corrispondere al pagamento effettivamente ricevuto.
Domande frequenti sulla ricevuta per prestazione occasionale
La ritenuta d’acconto del 20% deve essere applicata sempre?
No. La ritenuta viene applicata quando il compenso è corrisposto da un soggetto che opera come sostituto d’imposta, come normalmente accade per imprese e professionisti. Se il committente è un privato che paga al di fuori di un’attività professionale o imprenditoriale, non effettua la trattenuta. Il compenso resta comunque rilevante per la dichiarazione dei redditi del prestatore.
Si possono superare 5.000 euro di prestazioni occasionali?
Il superamento di 5.000 euro non è vietato e non rende automaticamente abituale l’attività. La soglia costituisce una franchigia previdenziale: sulla parte eccedente sono dovuti i contributi alla Gestione Separata. L’occasionalità deve essere valutata separatamente, considerando continuità, organizzazione e modalità effettive di svolgimento dell’attività.
Quando bisogna applicare la marca da bollo?
Per una ricevuta fuori campo IVA l’imposta di bollo di 2 euro è normalmente dovuta quando l’importo supera 77,47 euro, salvo specifiche esenzioni. Se la somma non supera la soglia, il bollo non è dovuto. Nel documento è utile riportare gli estremi del contrassegno applicato sull’originale.
La ricevuta deve essere emessa prima o dopo il pagamento?
Poiché attesta che il compenso è stato ricevuto, la ricevuta deve riferirsi a un pagamento effettivamente avvenuto. Prima dell’incasso può essere trasmessa una nota di compenso o un documento pro forma. Per un bonifico è opportuno verificare l’accredito e indicare la data in cui la somma è stata percepita.
Il committente deve comunicare la prestazione all’Ispettorato?
Per alcuni committenti che operano come imprenditori può essere richiesta una comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale. Esistono esclusioni legate alla natura del committente e della prestazione, perciò l’obbligo deve essere verificato prima dell’inizio dell’incarico. La ricevuta emessa al momento del pagamento non sostituisce questa comunicazione.