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In questa pagina puoi trovare un modello editabile di regolamento interno per una cooperativa di produzione e lavoro, pronto per essere scaricato e utilizzato come riferimento. Il documento è facilmente personalizzabile: basta inserire i dati mancanti e, una volta completato, può essere stampato senza difficoltà.
Esempio di regolamento interno cooperativa produzione e lavoro
Ecco un esempio di regolamento interno per una cooperativa di produzione e lavoro. Questo modello può servire da guida per coloro che desiderano redigere un documento simile, offrendo spunti utili per la creazione di un testo completo e coerente.
SCHEMA DI REGOLAMENTO DELLE COOPERATIVE DI LAVORO
(Ai sensi dell’Articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142, come modificata dalla Legge 30/2003 art. 9)
ARTICOLO 1 – Scopo ed oggetto del regolamento
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Il presente regolamento ha lo scopo — ai sensi dell’articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e dell’articolo ……… dello Statuto — di disciplinare l’organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le cui prestazioni lavorative contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.
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In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di possibili rapporti di lavoro applicabili quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo che, sulla base degli artt. 2511 e ss. del Codice Civile (scambio mutualistico e reciprocità delle prestazioni), mantiene il carattere di primario riferimento normativo nel rapporto tra cooperativa e i soci stessi, i quali — in forma associata — assumono iniziative e rischi di impresa.
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Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 142/2001, i soci lavoratori:
a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
b) partecipano all’elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. -
Essendo il rapporto lavorativo ulteriore e quindi successivo e collegato a quello associativo, in ogni caso di risoluzione di quest’ultimo — per tutte le fattispecie previste dall’ordinamento e/o dallo Statuto Sociale — si realizza conseguentemente l’interruzione del rapporto lavorativo.
ARTICOLO 2 – Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta
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Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 142/01, e dell’articolo ……… dello Statuto, ogni socio lavoratore instaura con la cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:
a) Subordinato;
b) Autonomo o parasubordinato, purché compatibile con la posizione di socio e contribuisca comunque al raggiungimento degli scopi sociali. -
La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della cooperativa, secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione all’assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione e tenuto conto dell’organizzazione aziendale e produttiva. La cooperativa potrà sempre rifiutarsi di accogliere la proposta del socio relativa a una determinata tipologia di rapporto di lavoro, se essa non è compatibile con l’organizzazione e le scelte aziendali.
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In funzione del raggiungimento degli scopi della cooperativa e in virtù dell’organizzazione interna della stessa, i rapporti di lavoro degli addetti alle attività statutarie si configurano principalmente nella fattispecie del socio lavoratore subordinato, mentre rapporti di lavoro di tipo diverso potranno configurarsi, di norma, solo per particolari professionalità o specifiche esigenze della cooperativa, generalmente inquadrabili nei livelli contrattuali più alti.
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L’ammissione definitiva a socio potrà essere subordinata a un periodo di prova della durata massima di sei mesi. All’interno di tale periodo, così come nel periodo formativo, si potrà procedere in qualsiasi momento sia all’esclusione motivata del socio sia all’interruzione del rapporto lavorativo. Durante il periodo di prova il socio avrà comunque diritto alla remunerazione lavorativa prevista dal CCNL applicato o quella relativa alla diversa tipologia contrattuale eventualmente stipulata.
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Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta e, contestualmente, la cooperativa comunicherà al socio il presente regolamento per la disciplina della sua prestazione lavorativa.
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Nelle cooperative che non avessero ancora approvato e adottato un proprio Regolamento Interno, per i soci lavoratori la cui ammissione sia stata deliberata prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, la scelta del tipo di rapporto di lavoro dipende dagli elementi di cui ai commi precedenti, tenendo altresì conto delle caratteristiche delle prestazioni lavorative in essere alla data citata. I relativi contratti di lavoro sono fatti salvi a condizione che rispondano ai criteri previsti dai precedenti commi.
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La cooperativa e il socio possono successivamente instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi di cui ai commi precedenti.
ARTICOLO 3 – Organizzazione aziendale
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L’attuale struttura organizzativa-aziendale si articola in servizi e funzioni secondo quanto indicato nei documenti allegati al presente Regolamento Interno.
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Laddove necessario e opportuno, organigrammi di carattere generale e specifici di singole sedi operative devono essere comunicati ai soci lavoratori ai fini dell’identificazione dei riferimenti interni per la mansione assegnata e per le singole responsabilità affidate, nonché per gli obbligatori riferimenti in materia di sicurezza sul lavoro (ex D.lgs. 81/08).
RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO
ARTICOLO 4 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato
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Qualora lo svolgimento dell’attività della cooperativa richieda prestazioni d’opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.
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I soci che intrattengano o abbiano intrattenuto uno dei contratti a termine previsti dall’ordinamento hanno la precedenza nella stipulazione di un rapporto a tempo indeterminato, qualora ne sussistano le condizioni.
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La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
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In presenza di più soci nelle condizioni di cui al comma precedente, la cooperativa stipula il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico-organizzative e produttive contingenti. A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel libro soci.
ARTICOLO 5 – CCNL applicabile e trattamento economico
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Salve le disposizioni di legge in materia di trattamento dei lavoratori subordinati, il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato secondo il contratto di lavoro individuale stipulato. Tale trattamento non può essere inferiore a quanto previsto dal CCNL ………………….., con riferimento almeno agli istituti contrattuali quali:
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retribuzione di livello (minimo tabellare, contingenza, E.D.R., ecc.);
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numero delle mensilità;
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scatti di anzianità;
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orari di lavoro.
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(Per le sole cooperative della piccola pesca) Ai fini del trattamento economico complessivo da riservare ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (Legge 250/58), la norma regolamentare dovrà specificare che, salve le disposizioni di legge in materia di trattamento dei lavoratori subordinati, il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori è proporzionato all’entità del pescato secondo criteri e parametri da indicare (ad es. ripartizione quote, ecc.).
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Ai fini di un’adeguata proporzionalità del trattamento economico alla quantità e qualità del lavoro prestato, il CdA può deliberare l’erogazione di retribuzione integrativa (superminimo, ad personam o altra analoga voce retributiva) a riconoscimento di particolari professionalità e/o impegno dimostrato.
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L’assemblea potrà definire, con apposita delibera, un trattamento economico ulteriore, a titolo di maggiorazione retributiva, nell’ambito di quanto previsto dalla contrattazione integrativa o di secondo livello.
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In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l’assemblea potrà deliberare, su proposta del CdA, l’erogazione del ristorno secondo i criteri e le modalità previste dallo Statuto della cooperativa (nota a margine: v. art. 2545 sexies C.C.).
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L’art. 3, comma 2, lettera b), della Legge 142/2001 definisce anche la disciplina dei ristorni, che possono essere corrisposti, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi, mediante:
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integrazione delle retribuzioni,
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emissione di nuove azioni di capitale,
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distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa,
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aumento gratuito e proporzionale del capitale sociale sottoscritto e versato, secondo i limiti espressamente previsti per legge.
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I ristorni, disciplinati dall’art. … dello Statuto Sociale (cui il presente articolo si richiama), sono lo strumento tecnico per corrispondere ai soci il vantaggio mutualistico derivante dal rapporto di scambio instaurato con la cooperativa e rappresentano un’integrazione della retribuzione corrisposta per le prestazioni di lavoro del socio. Pertanto, in ragione della varietà qualitativa e quantitativa delle prestazioni, possono essere diverse tra socio e socio, potendo fare riferimento a criteri quali:
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ore lavorate o retribuite in corso d’anno;
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periodi (mesi o settimane) di lavoro;
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qualifica e/o professionalità, livello di inquadramento, funzione/mansione aziendale effettivamente esercitata, ruolo ricoperto in azienda;
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anzianità di servizio all’interno della cooperativa;
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tipologia di rapporto.
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ARTICOLO 6 – CCNL applicabile e condizioni di lavoro
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Fatti salvi i diritti stabiliti da disposizioni di legge in materia di trattamento normativo del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della disciplina delle condizioni di lavoro dei soci lavoratori si applicano le disposizioni non inferiori a quelle previste dal CCNL sottoscritto dalle associazioni del movimento cooperativo e dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento.
ARTICOLO 7 – Infrazioni e sanzioni disciplinari
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Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni e le procedure di contestazione sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo.
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In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento proporre all’approvazione dell’assemblea ulteriori fattispecie migliorative, sia integrative che modificative, di quanto previsto dal CCNL.
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La cooperativa dovrà comunque corrispondere la retribuzione nel periodo di sospensione cautelare del socio per tutta la durata del procedimento disciplinare.
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(Nota a margine) Occorre uniformare i principi comportamentali alla caratteristica tipica della forma cooperativa e parametrare la parte disciplinare. È opportuno elencare nel regolamento interno tutte le mansioni eseguibili in cooperativa e tutti gli obblighi — comportamentali, professionali, operativi, di impegno e di qualità lavorativa — la cui inosservanza possa portare a valutare la corrispondenza dell’attività del socio con i requisiti necessari al raggiungimento degli scopi e dell’oggetto sociale.
ARTICOLO 8 – Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti
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La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento) da cui emerga un andamento negativo o involutivo dell’attività, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:
a) contrazione o sospensione dell’attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla cooperativa;
b) situazioni temporanee di mercato;
c) crisi economiche settoriali e locali;
d) carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati. -
Nei casi di cui al presente articolo, l’assemblea potrà deliberare, su proposta del CdA, un piano di risanamento aziendale con l’indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare — per quanto possibile — i livelli occupazionali.
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Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di risanamento potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali e definiti a livello aziendale o territoriale.
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Nell’applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall’assemblea, il CdA potrà tenere conto di situazioni di particolare difficoltà in cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti, purché oggettivamente comprovati.
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In funzione del superamento dello stato di crisi, l’assemblea potrà inoltre deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative.
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Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno al reddito e dell’occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere apporti sostanzialmente equilibrati da parte dei soci.
RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO AUTONOMO O PARASUBORDINATO
ARTICOLO 9 – Normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi dal subordinato
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Ai sensi dell’articolo 6, lettera c), della Legge 142/01, la cooperativa applica ai soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge.
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Per i soci di cui al precedente comma, si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e ss. del Codice Civile e nell’articolo 409, n. 4, del Codice di Procedura Civile, con i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché quelli previsti da leggi o altre fonti in materia di lavoro autonomo e parasubordinato o di altre forme di rapporto di lavoro non subordinato, in quanto compatibili con la figura di socio lavoratore.
ARTICOLO 10 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato
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Qualora lo svolgimento dell’attività della cooperativa richieda prestazioni d’opera non caratterizzate da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.
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La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive e organizzative che ne consentano la concreta adibizione al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del CdA. La durata del rapporto e le relative condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio.
ARTICOLO 11 – Trattamento economico
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Il trattamento economico dei soci è rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.
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In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l’assemblea potrà deliberare, su proposta del CdA, l’erogazione del ristorno secondo i criteri e le modalità previste dallo Statuto della cooperativa.
ARTICOLO 12 – Modalità di svolgimento dell’incarico
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Nello svolgimento dell’incarico, il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l’adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell’apposito contratto stipulato tra le parti.
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In corso di svolgimento dell’incarico, il socio e la cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico-organizzative della cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con possibilità di assegnazione totale o parziale dell’incarico a terzi.
ARTICOLO 13 – Obblighi del socio
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Prima dell’accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, nell’ambito di attività della cooperativa, il socio è tenuto a darne comunicazione al CdA.
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Qualora il socio, per gravi motivi, sia costretto a interrompere un lavoro intrapreso, il CdA dovrà garantire il regolare proseguimento dell’incarico — possibilmente mediante un altro socio — per assicurare continuità e buon esito del lavoro. In tal caso, il socio che si ritira è tenuto a dare al subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento dell’incarico.
ARTICOLO 14 – Rinvio
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Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e di provvedimenti conseguenti (articolo 8) si applicano anche al rapporto ulteriore di lavoro autonomo.
ARTICOLO 15 – Assenze
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I soci di cui all’art. 9 del presente regolamento sono tenuti a comunicare tempestivamente alla cooperativa le assenze o la mancata prestazione lavorativa che possano comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.
ARTICOLO 16 – Norme sulla sicurezza sul lavoro
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I soci di cui all’art. 9 del presente regolamento sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività.
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Quando richiesto, dovranno avvalersi dei dispositivi di protezione individuale forniti dalla cooperativa, necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa concordata.
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Qualora sia previsto che i soci operino su direttive della cooperativa, quest’ultima dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro, prevedendo i necessari accordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.
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Nei casi previsti dalla normativa vigente, la cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.
ARTICOLO 17 – Infortunio
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I soci sono obbligati — salvo casi di forza maggiore — a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso o recapitato a mano alla cooperativa nel più breve tempo possibile, e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio al socio.
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La ripresa dell’attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.
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La direzione della cooperativa, informata degli infortuni occorsi, potrà valutare eventuali variazioni delle coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi.
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(Nota a margine) Fare riferimento al D.Lgs. 38/2000 che estende la tutela a tutti i soci della cooperativa (non solo per i soci che svolgono attività parasubordinate come previsto dall’art. 6 dello stesso decreto, ma anche per coloro che hanno un contratto di tipo non subordinato). Per quanto riguarda l’integrazione economica (giorni di carenza) rispetto a quanto erogato da INPS e/o INAIL, l’art. 73 del DPR 1124/65 prevede a carico del datore di lavoro la corresponsione all’infortunato dell’intera retribuzione per la giornata in cui si è verificato l’infortunio e il 60% della stessa per i successivi tre giorni. È ovviamente possibile assicurare, come peraltro prevedono i CCNL per i lavoratori subordinati, un’ulteriore integrazione dell’eventuale trattamento a carico dell’INAIL. Lo stesso dicasi per il trattamento economico per malattia.
ARTICOLO 18 – Risoluzione del rapporto di lavoro
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I contratti di lavoro si risolvono alla data stabilita dal contratto individuale e, senza preavviso, al venir meno del rapporto associativo e in caso di dolo o colpa grave da parte del socio.
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In ogni caso, le cause di recesso anticipato saranno disciplinate specificamente dal contratto di lavoro individuale.
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La cessazione del rapporto di lavoro è causa di esclusione del socio.
ARTICOLO 19 – Fase di avviamento
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Il piano di avviamento potrà essere approvato dalle cooperative alle condizioni e secondo le modalità previste da accordi tra Centrali Cooperative e Organizzazioni Sindacali.
Fac simile regolamento interno cooperativa produzione e lavoro
Il modello di regolamento interno per la cooperativa di produzione e lavoro è disponibile in formato Doc, rendendolo facilmente accessibile tramite Word o altri programmi compatibili. Per completare il fac simile, è necessario inserire i dati mancanti, personalizzando il documento secondo le esigenze specifiche della cooperativa. Grazie alla possibilità di modificare ogni parte del modulo, l’adattamento risulta semplice e alla portata di tutti. Una volta conclusa la compilazione, il regolamento interno può essere convertito in formato PDF o stampato, offrendo così diverse opzioni per la sua fruizione.