In questa pagina è disponibile un fac simile di quietanza di pagamento con cui il creditore può attestare di avere ricevuto dal debitore una determinata somma. Il documento può riguardare il saldo completo di una fattura o di un altro debito, il versamento di un acconto oppure il pagamento di una singola rata.
Il modello può essere utilizzato nei rapporti tra privati, imprese, professionisti e altri soggetti, indicando con precisione il credito al quale viene imputata la somma. Deve essere sottoscritto dal creditore o da una persona autorizzata a ricevere il pagamento e a rilasciare la relativa attestazione. La guida spiega quali dati inserire, quando il debitore può chiedere la quietanza, come distinguere pagamento totale e parziale e quali cautele adottare in presenza di bonifici, assegni, interessi o più debiti. Il fac simile va adattato all’obbligazione effettivamente pagata.
Che cos’è una quietanza di pagamento
La quietanza di pagamento è la dichiarazione scritta con cui il creditore riconosce di avere ricevuto dal debitore una determinata prestazione, normalmente una somma di denaro. Il documento identifica il pagamento, la sua causa e l’obbligazione alla quale viene riferito.
L’articolo 1199 del Codice civile stabilisce che il creditore che riceve il pagamento deve, su richiesta e a spese del debitore, rilasciare la quietanza. La norma prevede inoltre che il pagamento venga annotato sul titolo, se quest’ultimo non viene restituito al debitore. Il testo aggiornato è consultabile nell’articolo 1199 del Codice civile pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale.
La quietanza documenta un pagamento già ricevuto. Non deve quindi essere emessa prima dell’incasso né utilizzata per promettere un pagamento futuro. Se la somma non è ancora disponibile, può essere predisposta una richiesta, una nota di pagamento o un documento pro forma, ma non una dichiarazione che attesti falsamente l’avvenuta riscossione.
Il pagamento estingue il debito nei limiti dell’importo e dell’obbligazione soddisfatta. La quietanza non produce da sola il pagamento, ma costituisce una prova documentale della dichiarazione resa dal creditore.
A cosa serve la quietanza
La quietanza permette al debitore di dimostrare che il creditore ha ricevuto la somma indicata. È particolarmente utile per pagamenti in contanti, assegni incassati, rate, acconti, prestazioni tra privati e rapporti nei quali la semplice documentazione bancaria non descrive in modo completo l’imputazione del pagamento.
Il documento consente anche di specificare se il pagamento estingue l’intero debito oppure soltanto una parte. Questa distinzione evita che un acconto venga interpretato come saldo o che il creditore richieda nuovamente un importo già ricevuto.
Nei rapporti commerciali la quietanza può collegare l’accredito a una o più fatture. Nei rapporti contrattuali può richiamare una rata, un canone, un corrispettivo, una restituzione o un rimborso. La descrizione deve essere abbastanza precisa da individuare senza dubbi il rapporto interessato.
La quietanza può essere rilasciata mediante un documento separato oppure annotata sulla fattura, sul contratto o sul titolo restituito al debitore. Una dichiarazione separata risulta spesso più chiara, soprattutto quando occorre indicare modalità, data, importo, residuo e riferimenti dell’operazione.
Differenza tra quietanza, ricevuta, fattura e contabile bancaria
| Documento | Funzione principale | Chi lo rilascia |
|---|---|---|
| Quietanza di pagamento | Attesta che il creditore ha ricevuto un pagamento riferito a un determinato debito | Creditore o soggetto autorizzato a ricevere |
| Ricevuta generica | Attesta la consegna di denaro, beni o documenti, anche senza estinguere un debito | Soggetto che riceve |
| Fattura | Documenta fiscalmente un’operazione e il relativo corrispettivo | Fornitore o prestatore |
| Contabile del bonifico | Documenta i dati dell’ordine impartito dal pagatore | Banca o prestatore di servizi di pagamento |
| Estratto conto del creditore | Documenta l’accredito registrato sul conto beneficiario | Banca del creditore |
| Quietanza liberatoria | Attesta il pagamento e può contenere una dichiarazione di definitiva soddisfazione per uno specifico rapporto | Creditore |
La fattura non prova automaticamente che il corrispettivo sia stato pagato. Anche l’indicazione pagato, se priva di data, importo e firma del creditore, può risultare poco chiara. Una fattura quietanzata dovrebbe riportare una dichiarazione espressa di ricezione della somma e la sottoscrizione del soggetto legittimato.
La contabile di un bonifico dimostra normalmente che il debitore ha disposto l’operazione con determinati dati. Non conferma necessariamente che la somma sia stata accreditata e definitivamente acquisita dal creditore. La quietanza dovrebbe essere rilasciata dopo la verifica dell’accredito.
La ricevuta è un concetto più ampio, perché può riguardare la consegna di qualsiasi bene, documento o somma. La quietanza riguarda invece il pagamento di un’obbligazione e viene rilasciata dal creditore al debitore.
Quietanza totale, parziale e liberatoria
| Tipo | Effetto documentato | Formula da utilizzare |
|---|---|---|
| Quietanza totale | Il pagamento copre integralmente lo specifico debito indicato | Pagamento ricevuto a saldo della fattura o dell’obbligazione descritta |
| Quietanza parziale | Il creditore riconosce solo la parte effettivamente ricevuta | Pagamento ricevuto a titolo di acconto, con indicazione del residuo |
| Quietanza di rata | Risulta pagata una singola scadenza di un rapporto più ampio | Pagamento della rata numero e del relativo periodo |
| Quietanza liberatoria specifica | Il creditore dichiara soddisfatto un determinato rapporto | Nessun’altra somma è dovuta in relazione al credito espressamente identificato |
| Quietanza a saldo e stralcio | Il creditore accetta una somma inferiore in esecuzione di uno specifico accordo | Richiamo all’accordo e alla rinuncia alla parte residua prevista da esso |
Una quietanza totale deve identificare esattamente il debito estinto. Non è necessario utilizzare formule estese come nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione, che possono apparire riferite anche a rapporti diversi dal pagamento documentato.
Per un acconto deve essere indicato che l’obbligazione prosegue per la parte residua. È utile riportare l’ammontare complessivo, la somma ricevuta e il saldo ancora dovuto, purché tali importi siano già definiti e non contestati.
Se il creditore accetta un importo inferiore rispetto al debito originario in base a un accordo transattivo, non basta una quietanza ordinaria. Occorre richiamare con precisione l’accordo e le condizioni del saldo e stralcio. Sul sito è disponibile uno specifico fac simile di quietanza liberatoria per saldo e stralcio.
Il debitore ha diritto a ottenere la quietanza?
Il debitore che esegue il pagamento può chiedere al creditore il rilascio della quietanza. L’articolo 1199 del Codice civile pone il relativo obbligo a carico del creditore che ha ricevuto la prestazione, mentre le spese del rilascio sono poste a carico del debitore.
Il diritto non significa che il creditore debba attestare circostanze diverse da quelle realmente verificatesi. Può dichiarare l’importo effettivamente ricevuto, la data, la modalità e il debito al quale il pagamento è riferito. Se il pagamento è parziale, non è tenuto a dichiarare estinto l’intero credito.
Quando esiste un titolo che documenta il debito, il creditore deve annotarvi il pagamento se non restituisce il documento al debitore. La procedura concreta dipende dalla natura del titolo e dal rapporto interessato.
La richiesta della quietanza può essere formulata contestualmente al pagamento oppure subito dopo. Per evitare contestazioni, il debitore può indicare espressamente l’obbligazione che intende pagare e chiedere che lo stesso riferimento venga riportato nel documento.
Quali dati deve contenere
- Nome, cognome o denominazione del creditore.
- Codice fiscale e, se pertinente, partita IVA del creditore.
- Nome, cognome o denominazione del debitore.
- Codice fiscale e, se pertinente, partita IVA del debitore.
- Importo ricevuto in cifre e in lettere.
- Data effettiva del pagamento.
- Modalità utilizzata per il versamento.
- Riferimento del bonifico, dell’assegno o dell’altra operazione.
- Descrizione del debito pagato.
- Numero e data della fattura, del contratto, della rata o del documento collegato.
- Indicazione di saldo, acconto o pagamento parziale.
- Eventuale importo residuo.
- Indicazione relativa a interessi, spese e accessori, quando pertinenti.
- Luogo e data di rilascio.
- Firma del creditore o del soggetto autorizzato.
- Indicazione dell’imposta di bollo, quando dovuta.
L’importo dovrebbe essere scritto sia in cifre sia in lettere, soprattutto per pagamenti in contanti o mediante assegno. In caso di divergenza, la presenza di due indicazioni discordanti può creare una contestazione che una compilazione accurata avrebbe evitato.
La causale deve individuare un’obbligazione concreta. Espressioni come pagamento dovuto o saldo generico non sono adeguate quando tra le parti esistono più fatture, contratti o rapporti.
Come descrivere il debito pagato
La quietanza deve permettere di stabilire quale credito sia stato soddisfatto. Per una fattura vanno riportati numero, data ed eventualmente ordine o contratto di riferimento. Per una rata sono utili il numero progressivo, la scadenza e il periodo di competenza.
Nei rapporti tra privati può essere descritto il contratto, il bene acquistato, la prestazione eseguita, il prestito restituito o l’altra causa del pagamento. Non occorre riprodurre l’intero accordo, ma il richiamo deve essere sufficientemente univoco.
Se il debitore ha più debiti verso lo stesso creditore, deve essere chiarito a quale di essi viene imputata la somma. Una causale dettagliata nel bonifico e una quietanza coerente riducono il rischio di una diversa attribuzione contabile.
Per un pagamento cumulativo è possibile allegare un prospetto contenente l’elenco delle fatture e l’importo imputato a ciascuna. La quietanza deve richiamare l’allegato e indicarne il totale.
Quietanza del capitale e interessi
L’articolo 1199 del Codice civile stabilisce che il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi. Questa regola richiede particolare attenzione quando il debitore paga il capitale ma rimangono dovuti interessi, spese o altri accessori.
Se gli interessi non sono compresi nel pagamento, il creditore dovrebbe dichiararlo espressamente. Può indicare che la quietanza riguarda soltanto il capitale e che restano dovuti gli interessi maturati, specificandone la base contrattuale o normativa.
Se invece l’importo comprende capitale, interessi e spese, le voci possono essere riportate separatamente. Questa soluzione rende il documento più trasparente e permette di ricostruire il calcolo.
Una formula generica a saldo dell’intero credito non deve essere utilizzata se alcune componenti restano ancora da definire o da pagare. In presenza di contestazioni sugli accessori, la quietanza può limitarsi alla somma indiscutibilmente ricevuta.
Quietanza dopo un bonifico
Per un bonifico, la quietanza dovrebbe essere rilasciata dopo che il creditore ha verificato l’accredito sul proprio conto. La data della disposizione impartita dal debitore e quella in cui la somma diviene disponibile al beneficiario possono non coincidere.
Il documento può riportare la data dell’accredito, l’importo, il nome dell’ordinante, l’IBAN del conto beneficiario in forma parzialmente oscurata e il riferimento dell’operazione. Non è necessario riprodurre tutti i dati bancari se il pagamento risulta già identificabile.
L’invio della contabile non obbliga il creditore a dichiarare immediatamente ricevuto il pagamento se l’accredito non è ancora verificabile. Può confermare la ricezione del documento e rilasciare la quietanza dopo il buon fine.
Una volta riscontrato l’accredito, il creditore può inviare la quietanza tramite email, PEC, area riservata o altro canale concordato. Il debitore dovrebbe conservarla insieme alla fattura e alla contabile del bonifico.
Quietanza per pagamento con assegno
La consegna di un assegno bancario non coincide necessariamente con il definitivo pagamento del debito. Il titolo può risultare privo di copertura, irregolare o non pagato al momento della presentazione.
Al momento della consegna il creditore può rilasciare una ricevuta che attesti di avere preso in carico l’assegno, indicando numero, banca, importo e clausola di non trasferibilità. La dichiarazione dovrebbe precisare che l’estinzione del debito è subordinata al buon fine.
La quietanza definitiva può essere rilasciata dopo l’effettivo incasso. Per questo caso è disponibile anche il modello di quietanza liberatoria per assegno.
Se viene rilasciata subito una quietanza a saldo, il testo dovrebbe contenere una formula che subordini l’efficacia liberatoria al pagamento del titolo. In mancanza, il documento potrebbe non descrivere correttamente lo stato dell’operazione.
Quietanza per pagamento in contanti
La quietanza assume una particolare utilità per i pagamenti in contanti, perché non esiste una contabile bancaria che documenti il trasferimento. Il creditore deve indicare la somma materialmente ricevuta, il debitore, la data e la causale.
Il pagamento deve rispettare il limite all’utilizzo del contante vigente al momento dell’operazione e le eventuali regole specifiche applicabili al rapporto. Non è possibile aggirare il limite suddividendo artificiosamente un pagamento unitario in più versamenti collegati.
È opportuno predisporre due esemplari identici. Il debitore conserva l’originale sottoscritto dal creditore, mentre quest’ultimo mantiene una copia per la propria documentazione.
Se il denaro viene consegnato a un incaricato, occorre verificare che il soggetto sia autorizzato a ricevere il pagamento e a rilasciare la quietanza. La semplice presenza presso la sede del creditore non dimostra sempre il potere di quietanzare.
Pagamento parziale e saldo residuo
Quando la somma copre solo una parte del credito, la quietanza deve indicare chiaramente che si tratta di un acconto o di un pagamento parziale. È possibile utilizzare il fac simile specifico della quietanza di pagamento di un acconto.
Il documento dovrebbe riportare il debito complessivo, l’importo ricevuto e il saldo residuo, se quest’ultimo è determinato. Devono essere considerate anche eventuali rate precedenti, note di credito, compensazioni, interessi e spese.
La frase nulla a pretendere deve essere evitata in una quietanza parziale. Può essere sostituita da una dichiarazione limitata alla somma ricevuta, precisando che restano ferme le obbligazioni relative al residuo.
Se l’importo totale è contestato, non è opportuno indicare un saldo residuo come definitivamente riconosciuto da entrambe le parti. La quietanza può limitarsi a registrare il pagamento senza risolvere la controversia sull’ammontare ancora richiesto.
La formula nulla a pretendere è necessaria?
La formula nulla a pretendere non è necessaria per attestare la semplice ricezione di un pagamento. La quietanza può limitarsi a dichiarare che una determinata somma è stata ricevuta a saldo o in acconto di uno specifico debito.
Una dichiarazione generale riferita a qualsiasi titolo, rapporto o ragione può avere una portata più ampia rispetto alla singola fattura. Non dovrebbe essere inserita automaticamente in un modello standard, soprattutto se tra le parti esistono altri contratti, contestazioni o crediti non ancora definiti.
Se il creditore intende confermare la chiusura di uno specifico rapporto, può dichiarare che non residuano somme dovute esclusivamente in relazione alla fattura, al contratto o all’accordo identificato. La limitazione dell’oggetto evita interpretazioni estese a rapporti estranei.
Una rinuncia, una transazione o un saldo e stralcio richiedono una formulazione coerente con l’accordo raggiunto. Non devono essere mascherati all’interno di una quietanza ordinaria.
Chi deve firmare la quietanza
La quietanza deve essere firmata dal creditore che riceve il pagamento oppure da una persona autorizzata a ricevere e quietanzare in suo nome. Se il creditore è una società o un ente, il firmatario può essere il legale rappresentante, un procuratore, il responsabile amministrativo o altro soggetto munito dei poteri necessari.
Accanto alla firma è opportuno riportare nome, cognome e qualifica. Un timbro aziendale può agevolare l’identificazione, ma non dovrebbe sostituire la sottoscrizione quando il documento è destinato a provare la dichiarazione del creditore.
La firma del debitore non è normalmente necessaria, perché la quietanza consiste nella dichiarazione di chi riceve il pagamento. Può essere aggiunta per confermare dati, conteggi o consegna del documento, ma non trasforma la quietanza in un accordo bilaterale se il testo contiene soltanto l’attestazione del creditore.
La copia del documento di identità non è un allegato obbligatorio in ogni caso. Può essere richiesta per verificare la provenienza della dichiarazione, soprattutto quando la quietanza viene utilizzata in una pratica amministrativa o rilasciata da una persona diversa dal creditore originario.
Quietanza cartacea o digitale
La quietanza può essere predisposta su carta oppure come documento informatico. In entrambi i casi deve risultare chiaramente chi l’ha rilasciata, quale somma è stata ricevuta e a quale obbligazione si riferisce.
Una scansione di un documento firmato e inviata per email può essere utile nella gestione ordinaria, ma la sua efficacia probatoria va valutata insieme alla provenienza del messaggio e agli altri elementi disponibili. Per esigenze più rigorose possono essere utilizzate una firma elettronica idonea, la PEC o un sistema documentale che registri autore e invio.
Il debitore dovrebbe conservare il file nel formato ricevuto, senza limitarsi a una stampa. È utile archiviare anche il messaggio di trasmissione, gli allegati e i riferimenti della fattura o del pagamento.
Se la quietanza originale contiene una marca da bollo cartacea, una semplice scansione non trasferisce materialmente il contrassegno su altri esemplari. La copia può riportarne gli estremi per collegarsi all’originale.
Quando si applica l’imposta di bollo
Le ricevute e le quietanze rilasciate dal creditore sono in via generale soggette all’imposta di bollo di 2 euro quando la somma supera 77,47 euro, salvo le esenzioni e i casi di non debenza previsti dalla disciplina applicabile.
La tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 prevede, tra l’altro, che l’imposta non sia dovuta quando la quietanza è apposta su un documento già assoggettato a bollo o esente. Sono inoltre previste esenzioni per specifiche tipologie di ricevute e rapporti.
Il trattamento può dipendere dal documento sul quale viene apposta la quietanza, dalla natura dell’operazione e dall’eventuale applicazione del principio di alternatività con l’IVA. Le indicazioni sono richiamate anche nelle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta di bollo applicata a ricevute e quietanze.
Nel fac simile è quindi prevista una sezione alternativa. Prima di applicare il contrassegno occorre verificare se il documento autonomo è soggetto all’imposta, se la quietanza viene apposta su un atto già assoggettato e se esiste una specifica esenzione.
Quale valore probatorio ha la quietanza
La quietanza costituisce una dichiarazione del creditore relativa a un fatto a lui sfavorevole, cioè l’avvenuto ricevimento del pagamento. Nella giurisprudenza viene assimilata, quanto al pagamento dichiarato, a una confessione stragiudiziale.
La rassegna della Corte di cassazione sulla quietanza e sulla prova del pagamento richiama questa particolare rilevanza probatoria. Il documento deve quindi essere compilato soltanto dopo avere controllato l’effettivo incasso.
Il valore della quietanza riguarda ciò che il creditore ha dichiarato di avere ricevuto. Non estende automaticamente i propri effetti a crediti, danni, obblighi o rapporti che non risultano identificati nel testo.
Una dichiarazione inesatta può generare una controversia difficile da risolvere. Prima della firma devono essere verificati importo, data, modalità, debitore, causale e natura totale o parziale del pagamento.
Come compilare la quietanza
- Identificare il creditore che ha ricevuto la somma.
- Identificare il debitore o il soggetto che ha eseguito il pagamento.
- Riportare importo in cifre e in lettere.
- Indicare la data effettiva dell’incasso.
- Descrivere la modalità utilizzata e il relativo riferimento.
- Individuare fattura, contratto, rata o altro debito pagato.
- Specificare se la somma costituisce saldo, acconto o pagamento parziale.
- Indicare il residuo quando è determinato e non contestato.
- Chiarire se interessi e spese sono compresi oppure restano dovuti.
- Verificare l’eventuale applicazione dell’imposta di bollo.
- Inserire luogo e data di rilascio.
- Far firmare il documento al creditore o al soggetto autorizzato.
Non devono rimanere nel testo formule alternative incompatibili. Per esempio, una quietanza non può definire la stessa somma contemporaneamente come saldo integrale e come acconto.
La data del pagamento deve essere distinta dalla data di rilascio se i due momenti non coincidono. Nel caso di bonifico, può essere indicato che la somma è stata accreditata in una data precedente alla firma del documento.
Come consegnare e conservare la quietanza
Per un pagamento contestuale in contanti, il creditore può consegnare immediatamente l’originale firmato. È opportuno predisporre due copie, così che entrambe le parti conservino un documento con lo stesso contenuto.
Per pagamenti bancari, la quietanza può essere trasmessa dopo l’accredito tramite email, PEC, posta o area riservata. Se il debitore deve produrla presso un’amministrazione, un finanziatore o un altro soggetto, può essere necessario rispettare le modalità richieste da quest’ultimo.
Il debitore dovrebbe conservare la quietanza insieme alla prova del pagamento e al documento che ha generato il debito. Il creditore dovrebbe archiviarne una copia collegandola alla registrazione dell’incasso.
La conservazione congiunta di contratto, fattura, contabile e quietanza consente di ricostruire l’intera operazione. Il solo documento isolato potrebbe non chiarire tutte le circostanze del rapporto.
Errori da evitare
- Firmare la quietanza prima di avere ricevuto il pagamento.
- Confondere la disposizione di un bonifico con l’effettivo accredito.
- Dichiarare definitivamente pagato un assegno prima del buon fine.
- Omettere numero e data della fattura o del contratto.
- Usare una causale generica in presenza di più debiti.
- Indicare saldo quando la somma costituisce soltanto un acconto.
- Non riportare il residuo, quando è già determinato e rilevante.
- Inserire una formula generale nulla a pretendere senza limitarla al rapporto pagato.
- Rilasciare quietanza del capitale senza precisare che gli interessi restano dovuti.
- Far firmare il documento a una persona non autorizzata a ricevere il pagamento.
- Utilizzare soltanto un timbro privo di firma e identificazione del creditore.
- Riportare importi diversi in cifre e in lettere.
- Omettere data e modalità del pagamento.
- Applicare automaticamente il bollo senza verificare esenzioni e documento utilizzato.
- Considerare la quietanza un sostituto della fattura o degli altri documenti fiscali.
- Riferire la liberazione a rapporti diversi da quello espressamente identificato.
Fac simile quietanza di pagamento
Il seguente modello comprende formule alternative per saldo integrale, acconto, bonifico, contanti e assegno. Nel documento definitivo devono essere conservate soltanto le parti coerenti con il pagamento realmente ricevuto.
QUIETANZA DI PAGAMENTO
Il/La sottoscritto/a [NOME E COGNOME DEL CREDITORE], nato/a a [LUOGO DI NASCITA] il [DATA DI NASCITA], residente in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE],
oppure, se il creditore è un’impresa o un ente:
[DENOMINAZIONE DEL CREDITORE], con sede in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], rappresentata da [NOME E COGNOME], in qualità di [QUALIFICA],
DICHIARA
di avere ricevuto in data [DATA DEL PAGAMENTO] da:
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DEBITORE]
Residenza o sede: [INDIRIZZO]
Codice fiscale: [CODICE FISCALE]
Partita IVA, se presente: [PARTITA IVA]
la somma di euro [IMPORTO IN CIFRE] ([IMPORTO IN LETTERE]).
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Selezionare e mantenere una sola delle seguenti indicazioni:
Pagamento in contanti, ricevuto in data [DATA].
Bonifico bancario accreditato in data [DATA], riferimento operazione [CRO, TRN O ALTRO RIFERIMENTO], disposto da [NOME O DENOMINAZIONE DELL’ORDINANTE].
Assegno circolare numero [NUMERO], emesso da [BANCA] in data [DATA], effettivamente incassato in data [DATA].
Assegno bancario numero [NUMERO], tratto sulla banca [BANCA], consegnato in data [DATA]. La ricezione del titolo è attestata salvo buon fine e la definitiva estinzione del debito è subordinata al suo pagamento.
Altra modalità: [DESCRIZIONE E RIFERIMENTO DELL’OPERAZIONE].
CAUSALE DEL PAGAMENTO
La somma è riferita a:
[DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL DEBITO]
Fattura numero [NUMERO] del [DATA]
Contratto o accordo del [DATA]
Ordine o pratica numero [NUMERO]
Rata numero [NUMERO] con scadenza [DATA]
Periodo di riferimento: [PERIODO].
Selezionare e mantenere una sola delle seguenti formule.
FORMULA PER SALDO INTEGRALE
Il pagamento è ricevuto a saldo integrale del credito sopra descritto, per capitale, interessi e spese compresi nell’importo indicato. In relazione esclusivamente a tale credito non residuano ulteriori somme dovute.
FORMULA PER SALDO DEL SOLO CAPITALE CON INTERESSI ANCORA DOVUTI
Il pagamento è ricevuto a saldo del solo capitale relativo al credito sopra descritto. Restano dovuti gli interessi e le spese indicati in [DOCUMENTO O CRITERIO DI CALCOLO], che non sono compresi nella presente quietanza.
FORMULA PER ACCONTO O PAGAMENTO PARZIALE
Il pagamento è ricevuto a titolo di acconto sul credito sopra descritto.
Importo complessivo del credito prima del presente pagamento: € [IMPORTO]
Importo ricevuto con la presente quietanza: € [IMPORTO]
Precedenti pagamenti riconosciuti: € [IMPORTO]
Saldo residuo dopo il presente pagamento: € [IMPORTO].
La presente quietanza riguarda esclusivamente la somma ricevuta e non estingue l’obbligo relativo al residuo.
FORMULA PER SINGOLA RATA
Il pagamento è ricevuto a saldo della rata numero [NUMERO], scaduta il [DATA], relativa al contratto [RIFERIMENTO]. Restano ferme le ulteriori rate e obbligazioni previste dal rapporto.
FORMULA PER PIÙ FATTURE
La somma è imputata ai seguenti documenti:
Fattura numero [NUMERO] del [DATA]: € [IMPORTO]
Fattura numero [NUMERO] del [DATA]: € [IMPORTO]
Fattura numero [NUMERO] del [DATA]: € [IMPORTO]
Totale quietanzato: € [IMPORTO].
FORMULA PER PAGAMENTO ESEGUITO DA UN TERZO
Il pagamento è stato materialmente eseguito da [NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL PAGATORE] per conto del debitore [NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]. La presente quietanza si riferisce al credito sopra identificato.
EVENTUALE ANNOTAZIONE SUL TITOLO
Il pagamento è stato annotato sul seguente titolo o documento, che non viene restituito al debitore: [DESCRIZIONE DEL TITOLO O DOCUMENTO].
oppure:
Il seguente titolo o documento viene restituito al debitore contestualmente al rilascio della presente quietanza: [DESCRIZIONE].
IMPOSTA DI BOLLO
Selezionare e mantenere una sola delle seguenti indicazioni:
Imposta di bollo non dovuta in quanto la somma quietanzata non supera euro 77,47.
Imposta di bollo da euro 2,00 assolta sull’originale mediante contrassegno numero [NUMERO], emesso in data [DATA].
Imposta di bollo non dovuta in quanto la quietanza è apposta su un documento già assoggettato all’imposta o esente.
Imposta di bollo non dovuta per la seguente esenzione: [RIFERIMENTO E MOTIVO].
EVENTUALI OSSERVAZIONI
[OSSERVAZIONI]
Allegati:
[PROSPETTO DELLE FATTURE]
[COPIA DELLA CONTABILE O DEL RIFERIMENTO DI PAGAMENTO]
[ALTRO ALLEGATO]
[LUOGO], [DATA DI RILASCIO]
Il creditore o il soggetto autorizzato
[NOME E COGNOME]
[QUALIFICA]
Firma: [FIRMA]
Eventuale timbro: [TIMBRO]
Scarica il modello Word della quietanza di pagamento
Il file Word contiene il fac simile modificabile della quietanza, con campi per identificare creditore, debitore, importo, modalità di pagamento, fattura, contratto, rata, interessi e saldo residuo. Sono presenti formule alternative per pagamento integrale, acconto, bonifico, contanti e assegno salvo buon fine.
Prima dell’utilizzo devono essere completati tutti i segnaposto ed eliminate le alternative non pertinenti. Il documento deve essere firmato soltanto dopo avere verificato l’effettiva ricezione della somma e l’eventuale trattamento dell’imposta di bollo.
Domande frequenti sulla quietanza di pagamento
Il creditore è obbligato a rilasciare la quietanza?
Sì, se il debitore la richiede dopo avere eseguito il pagamento. L’articolo 1199 del Codice civile prevede che il creditore rilasci la quietanza a richiesta e a spese del debitore. Il creditore deve però attestare soltanto quanto effettivamente ricevuto e può indicare che il pagamento è parziale se non copre l’intero debito.
La ricevuta del bonifico sostituisce la quietanza?
Non sempre. La contabile documenta normalmente l’ordine impartito dal pagatore, ma non conferma necessariamente l’effettivo accredito né l’imputazione accettata dal creditore. La quietanza viene rilasciata dal beneficiario dopo la verifica del pagamento e può precisare se la somma costituisce saldo, acconto o pagamento di una specifica fattura.
La quietanza deve avere la marca da bollo?
In via generale, le quietanze autonome relative a somme superiori a 77,47 euro sono soggette all’imposta di bollo di 2 euro. Esistono però esenzioni e casi in cui il bollo non è dovuto, per esempio quando la quietanza è apposta su un documento già assoggettato all’imposta o esente. Il trattamento va verificato sul documento concreto.
Si può rilasciare una quietanza per un acconto?
Sì. La quietanza deve indicare chiaramente che il pagamento è parziale, riportare la somma ricevuta e, quando determinabile, il saldo ancora dovuto. Non devono essere utilizzate formule che dichiarino estinto l’intero debito. Il creditore può limitare la dichiarazione all’acconto incassato, lasciando ferme le obbligazioni residue.
È necessario scrivere che il creditore non ha più nulla a pretendere?
No. Per una quietanza ordinaria è sufficiente attestare la ricezione del pagamento e indicare il debito al quale si riferisce. Una formula generale nulla a pretendere può estendersi oltre la singola somma e deve essere utilizzata soltanto se il creditore intende davvero chiudere lo specifico rapporto descritto. Per un saldo e stralcio serve una formulazione dedicata.