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In questa pagina è disponibile un fac simile di procura speciale per transazione stragiudiziale in formato Doc, modificabile con Word o con un programma compatibile. Il documento può essere utilizzato da chi vuole autorizzare un’altra persona a rappresentarlo nella negoziazione e nella conclusione di uno specifico accordo transattivo.
Il fac simile può essere visualizzato prima del download e deve essere completato indicando con precisione il delegante, il procuratore, la controversia interessata e i poteri effettivamente conferiti. Dopo il modello sono riportate le indicazioni per delimitare la procura, scegliere le eventuali facoltà accessorie e verificare la forma necessaria nel caso concreto.
A cosa serve la procura speciale per transazione stragiudiziale
La procura consente a un soggetto, denominato rappresentato o delegante, di attribuire a un’altra persona il potere di agire in suo nome. Nel caso della procura speciale per transazione, il potere viene circoscritto a una determinata controversia e permette al procuratore di negoziare e, se espressamente autorizzato, sottoscrivere l’accordo che la definisce.
La transazione, disciplinata dagli articoli 1965 e seguenti del codice civile, è l’accordo mediante il quale le parti, attraverso reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o ne prevengono una possibile. Il codice civile disciplina anche la rappresentanza e stabilisce all’art. 1392 che la procura deve rispettare le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Questo modello riguarda la rappresentanza per una transazione stragiudiziale. Non attribuisce automaticamente poteri per rappresentare il delegante in un processo, rinunciare agli atti giudiziari, partecipare a una mediazione o compiere operazioni estranee alla controversia indicata.
Fac simile procura speciale per transazione stragiudiziale
Il modello deve essere completato con i dati reali e con una descrizione sufficientemente precisa della controversia. Le facoltà indicate come opzionali devono essere mantenute soltanto quando il delegante intende effettivamente attribuirle al procuratore.
PROCURA SPECIALE PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE
Il/La sottoscritto/a [NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DELEGANTE], nato/a a [LUOGO DI NASCITA] il [DATA DI NASCITA], codice fiscale [CODICE FISCALE], residente/con sede in [INDIRIZZO], eventualmente in persona di [NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], in qualità di [CARICA], di seguito denominato/a “Delegante”,
PREMESSO CHE
tra il Delegante e [NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DELLA CONTROPARTE] è sorta o potrebbe sorgere una controversia relativa a [DESCRIZIONE PRECISA DEL RAPPORTO, CONTRATTO, FATTO O EVENTO];
la controversia riguarda in particolare [DESCRIZIONE DELLE PRETESE, CONTESTAZIONI O QUESTIONI DA DEFINIRE];
il Delegante intende conferire uno specifico potere di rappresentanza per la negoziazione e la conclusione di una transazione relativa esclusivamente alla controversia sopra descritta;
CONFERISCE PROCURA SPECIALE
a [NOME E COGNOME DEL PROCURATORE], nato/a a [LUOGO DI NASCITA] il [DATA DI NASCITA], codice fiscale [CODICE FISCALE], residente/con studio in [INDIRIZZO], affinché, in nome e per conto del Delegante, lo/la rappresenti nelle trattative stragiudiziali con [NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DELLA CONTROPARTE] esclusivamente in relazione alla controversia indicata nelle premesse.
A tale scopo il Procuratore è espressamente autorizzato a:
formulare, ricevere e valutare proposte di definizione della controversia;
negoziare le condizioni economiche e non economiche della transazione;
concordare le reciproche concessioni necessarie alla definizione della controversia;
sottoscrivere, in nome e per conto del Delegante, l’accordo di transazione stragiudiziale relativo alla controversia sopra descritta, nel rispetto dei seguenti eventuali limiti: [LIMITI ECONOMICI, CONDIZIONI, IMPORTO MINIMO O MASSIMO O ALTRE PRESCRIZIONI];
sottoscrivere le dichiarazioni strettamente necessarie all’esecuzione dell’accordo transattivo, nei limiti dei poteri conferiti con la presente procura.
[MANTENERE SOLO SE SI INTENDE CONFERIRE QUESTO POTERE: Il Procuratore è inoltre autorizzato a ricevere le somme dovute al Delegante in esecuzione della transazione e a rilasciare la relativa quietanza.]
[MANTENERE SOLO SE SI INTENDE CONFERIRE QUESTO POTERE: Il Procuratore è inoltre autorizzato a effettuare, per conto del Delegante e secondo le modalità concordate, i pagamenti previsti dall’accordo transattivo.]
[MANTENERE SOLO SE SI INTENDE CONSENTIRE LA SOSTITUZIONE: Il Procuratore è autorizzato a farsi sostituire, per tutte o alcune delle attività comprese nella presente procura, da [INDICARE EVENTUALI LIMITI O CONDIZIONI].]
La presente procura non comprende il potere di disporre di diritti o pretese estranei alla controversia descritta nelle premesse e non attribuisce poteri di rappresentanza o difesa in giudizio, salvo separato e specifico conferimento effettuato nelle forme previste per il relativo procedimento.
La procura è conferita fino a [DATA DI SCADENZA] oppure, se non viene indicato un termine, limitatamente al compimento dell’affare sopra descritto, fatti salvi gli effetti di un’eventuale revoca comunicata agli interessati.
[LUOGO], [DATA]
Il Delegante
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
[FIRMA]
Scarica il fac simile Word di procura speciale per transazione
Il file disponibile contiene il modello di procura speciale per transazione stragiudiziale in formato Doc. Prima dell’utilizzo devono essere inseriti i dati del delegante e del procuratore, la controversia interessata, i limiti dei poteri conferiti e le eventuali facoltà accessorie che si intendono realmente attribuire.
Il documento è modificabile con Word o con programmi compatibili con il formato Doc. Il modello non sostituisce eventuali forme particolari richieste dalla legge per la procura o per l’atto che il procuratore dovrà concludere.
Come compilare la procura speciale per transigere
La procura dovrebbe permettere alla controparte di capire senza incertezze chi è il rappresentato, chi può agire per suo conto e quale controversia può essere transatta. Una formula generica che autorizza il procuratore a “fare qualsiasi cosa ritenga opportuna” rende meno chiari i limiti del potere e può estendere l’incarico oltre ciò che il delegante aveva realmente previsto.
Nel modello è opportuno indicare:
- nome, cognome o denominazione del delegante;
- codice fiscale e indirizzo del delegante;
- eventuale qualità del soggetto che firma per una società o un ente;
- dati identificativi del procuratore;
- nome o denominazione della controparte;
- rapporto, contratto o fatto da cui nasce la controversia;
- pretese e contestazioni che devono essere definite;
- potere espresso di negoziare e sottoscrivere la transazione;
- eventuali limiti economici o condizioni che il procuratore deve rispettare;
- eventuali poteri accessori, soltanto se necessari;
- luogo, data e firma del delegante.
Se la procura viene rilasciata da una società, occorre verificare che chi sottoscrive per il delegante disponga dei relativi poteri di rappresentanza. La procura non può attribuire al procuratore poteri maggiori di quelli che il soggetto che la rilascia è legittimato a esercitare.
Quali poteri attribuire al procuratore
Il potere centrale consiste nella possibilità di concludere la specifica transazione. È quindi preferibile indicare espressamente che il procuratore può negoziare le condizioni dell’accordo e sottoscriverlo in nome del delegante, anziché affidarsi a formule generiche che si limitano a parlare di assistenza o di trattative.
Il delegante può stabilire limiti precisi. Può, per esempio, indicare un importo massimo da pagare, un importo minimo da ricevere, determinate condizioni che non possono essere modificate oppure specifiche pretese che devono rimanere escluse dalla transazione. In questo modo il procuratore conserva lo spazio necessario per negoziare senza poter oltrepassare i confini fissati nella procura.
Alcuni poteri devono essere valutati separatamente. Incassare somme, rilasciare quietanze, eseguire pagamenti o nominare un sostituto non sono necessari in ogni transazione e non dovrebbero essere aggiunti automaticamente. Nel fac simile sono quindi proposti come clausole facoltative da mantenere soltanto quando corrispondono alla volontà del delegante.
Forma della procura e firma del delegante
L’art. 1392 c.c. collega la forma della procura alla forma richiesta per il contratto che il rappresentante dovrà concludere. Di conseguenza, non è corretto affermare che una semplice procura privata sia sempre sufficiente: occorre prima verificare quale forma debba avere la specifica transazione che sarà sottoscritta dal procuratore.
La regola assume particolare rilievo quando la transazione riguarda rapporti o atti per i quali la legge richiede una forma determinata. In tali casi anche la procura deve essere predisposta nella forma necessaria per consentire al rappresentante di concludere validamente l’atto. L’eventuale necessità di atto pubblico, scrittura privata autenticata o altre formalità dipende quindi dal contenuto concreto dell’operazione e non dal semplice fatto che il documento sia denominato “procura speciale”.
Anche quando non ricorrono forme più rigorose, utilizzare una procura scritta consente di individuare con maggiore precisione i poteri attribuiti. Ai sensi dell’art. 1393 c.c., il terzo che contratta con il rappresentante può inoltre chiedergli di giustificare i suoi poteri e, quando la rappresentanza risulta da un documento scritto, di fornirne una copia firmata.
La formula “per autentica” non deve essere aggiunta automaticamente in fondo al modello. L’autenticazione della sottoscrizione è una formalità distinta e deve essere effettuata nelle forme eventualmente richieste per lo specifico atto.
Differenza tra procura per transazione, procura alle liti e procura per mediazione
Una procura speciale per transazione stragiudiziale non coincide con la procura alle liti. Quest’ultima riguarda la rappresentanza tecnica nel processo e segue le regole proprie del procedimento giudiziario. Se una causa è già pendente e il difensore deve compiere anche atti che comportano disposizione del diritto controverso, occorre verificare che disponga degli specifici poteri necessari.
Il presente modello non è neppure una procura per partecipare a un procedimento di mediazione. Per questa finalità è disponibile un distinto fac simile di procura speciale per mediazione, da utilizzare tenendo conto delle regole della procedura interessata.
Quando invece il delegante vuole soltanto autorizzare una persona a negoziare e sottoscrivere un accordo direttamente con la controparte, il documento appropriato può essere la procura speciale descritta in questa pagina. L’accordo che il procuratore dovrà successivamente sottoscrivere è distinto dalla procura: su EsempioDoc.com è disponibile anche il fac simile di transazione stragiudiziale.
Come revocare la procura prima della transazione
Se il delegante decide di revocare o limitare la procura prima della conclusione dell’accordo, non dovrebbe limitarsi a comunicarlo soltanto al procuratore. L’art. 1396 c.c. prevede che modifiche e revoca della procura siano portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; diversamente possono sorgere problemi nel renderle opponibili a chi abbia fatto affidamento sui poteri precedentemente attribuiti.
In una trattativa già avviata è quindi opportuno comunicare tempestivamente la revoca o la modifica anche alla controparte e agli eventuali soggetti direttamente coinvolti nella negoziazione, conservando prova della comunicazione. Se l’accordo è già stato sottoscritto dal procuratore mentre disponeva dei necessari poteri, una revoca successiva non elimina automaticamente gli effetti dell’atto già concluso.
Errori da evitare nella procura speciale per transazione
- non identificare con precisione la controversia alla quale si riferisce la procura;
- confondere la procura stragiudiziale con una procura alle liti;
- attribuire genericamente “ogni facoltà di legge” senza definire i poteri realmente necessari;
- omettere il potere espresso di sottoscrivere la transazione quando il procuratore deve concludere personalmente l’accordo;
- attribuire automaticamente il potere di incassare denaro o rilasciare quietanze;
- consentire la sostituzione del procuratore senza avere valutato se sia realmente voluta;
- non indicare eventuali limiti economici o condizioni vincolanti per la trattativa;
- utilizzare una semplice scrittura privata senza verificare se l’atto da concludere richieda una forma particolare;
- inserire riferimenti alla privacy, alla mediazione o al processo che non hanno rapporto con la procura richiesta.
Domande frequenti sulla procura speciale per transazione
Il procuratore deve essere necessariamente un avvocato?
No, non per il solo fatto che si debba concludere una normale transazione stragiudiziale. La procura sostanziale può attribuire il potere di rappresentanza a un altro soggetto idoneo a compiere l’atto. Regole diverse possono però applicarsi se la controversia viene gestita nell’ambito di un procedimento giudiziario, di una negoziazione assistita, di una mediazione o di un’altra procedura disciplinata specificamente dalla legge.
La firma della procura deve essere autenticata?
Non esiste un obbligo generale di autenticazione per qualsiasi procura a transigere. L’art. 1392 c.c. impone però di rispettare la forma prescritta per il contratto che il rappresentante dovrà concludere. Se la specifica transazione richiede una forma particolare, anche la procura deve essere predisposta in modo coerente con quel requisito. Per questo il fac simile non contiene automaticamente una formula di autenticazione.
Il procuratore può incassare la somma prevista dalla transazione?
È preferibile attribuire espressamente questo potere quando il delegante vuole che il procuratore riceva materialmente il pagamento e rilasci quietanza. Il semplice potere di trattare e sottoscrivere una transazione non dovrebbe essere utilizzato come formula generica per attribuire anche funzioni ulteriori non considerate dal delegante. Nel modello la clausola relativa all’incasso è quindi indicata separatamente e può essere eliminata.
Questa procura consente anche di rappresentare il delegante in giudizio?
No. Il fac simile è predisposto per una transazione stragiudiziale e delimita espressamente il potere alla trattativa e alla sottoscrizione dell’accordo indicato. La rappresentanza e la difesa in giudizio richiedono la procura prevista dalle regole processuali applicabili. Se una controversia è già pendente, occorre coordinare gli eventuali poteri sostanziali di transigere con quelli conferiti al difensore nel procedimento.
La procura può essere revocata prima della firma dell’accordo?
In via generale la procura può essere revocata, salvo situazioni particolari nelle quali trovino applicazione regole diverse. Se la trattativa con la controparte è già iniziata, la revoca deve essere portata a conoscenza dei terzi interessati con modalità idonee, come richiesto dall’art. 1396 c.c. La comunicazione dovrebbe essere effettuata prima che il procuratore concluda la transazione e conservata in modo da poterne dimostrare l’avvenuta ricezione.