In questa pagina è disponibile un fac simile di perizia per iperammortamento 2026, scaricabile in formato Word. Il modello è destinato agli ingegneri e ai periti industriali incaricati di attestare i requisiti tecnici dei beni strumentali interconnessi, ai fini della maggiorazione fiscale introdotta dall’articolo 1, commi 427-436, della Legge 199/2025 e disciplinata dal decreto interministeriale del 7 maggio 2026.
Il fac simile può essere consultato direttamente nella pagina e comprende la descrizione del bene, l’individuazione della categoria agevolabile, le verifiche dell’interconnessione e una traccia per l’analisi tecnica. Dopo il modello sono disponibili il download Word e le istruzioni per completare la perizia asseverata, raccogliere le evidenze e distinguere gli adempimenti tecnici da quelli contabili e fiscali.
A cosa serve la perizia per iperammortamento 2026
La perizia tecnica asseverata per iperammortamento è il documento con cui un professionista abilitato attesta le caratteristiche tecniche di un bene strumentale e verifica che siano soddisfatti i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa. Per i beni tecnologici, l’accertamento riguarda anche l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha reintrodotto, a partire dal 2026, la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Il beneficio è di natura fiscale e non costituisce un credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
La misura riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dal decreto attuativo. Per i beni destinati alla trasformazione tecnologica e digitale, i riferimenti sono gli Allegati IV e V alla Legge 199/2025, che aggiornano il precedente quadro degli Allegati A e B alla Legge 232/2016.
Il modello riportato di seguito è predisposto per la perizia tecnica dei beni strumentali materiali e immateriali riconducibili agli Allegati IV e V. Per gli impianti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo occorre invece integrare la valutazione con gli specifici requisiti tecnici previsti dall’articolo 8 del decreto attuativo e dai relativi allegati.
Fac simile perizia iperammortamento 2026
Il seguente modello contiene una perizia tecnica asseverata con analisi tecnica allegata. Il professionista deve completare i campi con i dati effettivi del bene, individuare la voce normativa pertinente, descrivere le verifiche eseguite e mantenere soltanto le dichiarazioni supportate dagli accertamenti svolti.
PERIZIA TECNICA ASSEVERATA PER IPERAMMORTAMENTO 2026
Beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
Ai sensi dell’articolo 1, commi 427-436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e dell’articolo 6 del decreto interministeriale 7 maggio 2026.
Riferimento della perizia: [CODICE O NUMERO DOCUMENTO]
Data della relazione: [DATA]
Revisione del documento: [NUMERO REVISIONE]
1. IDENTIFICAZIONE DELL’IMPRESA BENEFICIARIA
Denominazione o ragione sociale: [DENOMINAZIONE IMPRESA]
Codice fiscale: [CODICE FISCALE]
Partita IVA: [PARTITA IVA]
Sede legale: [INDIRIZZO COMPLETO]
Struttura produttiva alla quale è destinato il bene: [INDIRIZZO E IDENTIFICATIVO STRUTTURA]
Legale rappresentante: [NOME E COGNOME]
Attività esercitata: [DESCRIZIONE ATTIVITÀ AZIENDALE]
2. DATI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
Il sottoscritto [NOME E COGNOME], codice fiscale [CODICE FISCALE], con studio professionale in [INDIRIZZO COMPLETO],
in qualità di [QUALIFICA PROFESSIONALE], iscritto all'[ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE] della provincia di [PROVINCIA] al numero [NUMERO ISCRIZIONE],
in possesso della copertura assicurativa pertinente all’incarico, identificata con [ESTREMI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA],
dichiara di avere ricevuto da [DENOMINAZIONE IMPRESA] l’incarico di effettuare gli accertamenti tecnici necessari alla predisposizione della presente perizia asseverata.
Eventuali altri requisiti professionali applicabili allo specifico settore e bene esaminato: [DESCRIZIONE O NON APPLICABILE]
3. OGGETTO DELLA PERIZIA
La presente relazione riguarda il seguente bene strumentale.
Denominazione del bene: [DENOMINAZIONE]
Tipologia: [BENE MATERIALE O IMMATERIALE]
Descrizione della funzione: [DESCRIZIONE TECNICA E PRODUTTIVA]
Costruttore o produttore: [DENOMINAZIONE PRODUTTORE]
Marca e modello: [MARCA E MODELLO]
Versione hardware o software: [VERSIONE O NON APPLICABILE]
Numero di serie, matricola o identificativo univoco: [IDENTIFICATIVO]
Codice cespite o riferimento aziendale: [IDENTIFICATIVO INTERNO]
Ubicazione e reparto di impiego: [UBICAZIONE]
Data di entrata in funzione: [DATA]
Data di interconnessione: [DATA]
4. INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL BENE
Il bene è stato esaminato con riferimento alle categorie individuate dagli Allegati IV e V alla Legge 199/2025.
Allegato pertinente: [ALLEGATO IV O ALLEGATO V]
Mantenere soltanto l’allegato effettivamente applicabile.
Categoria e voce normativa: [CATEGORIA E VOCE ESATTA]
Descrizione della voce normativa: [DESCRIZIONE]
Caratteristiche tecniche che consentono la riconducibilità alla categoria: [DESCRIZIONE MOTIVATA]
Requisiti specifici previsti per la voce individuata: [ELENCO E DESCRIZIONE DEI REQUISITI APPLICABILI]
La verifica dettagliata dei requisiti è sviluppata nell’analisi tecnica allegata alla presente perizia.
5. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA
Ai fini dell’accertamento sono stati esaminati i seguenti documenti e riscontri tecnici.
Manuali d’uso e manutenzione: [ESTREMI DOCUMENTI]
Schede tecniche del produttore: [ESTREMI DOCUMENTI]
Documentazione relativa all’installazione e alla configurazione: [ESTREMI DOCUMENTI]
Schemi di rete e documentazione dei sistemi informatici collegati: [ESTREMI DOCUMENTI]
Documentazione relativa all’entrata in funzione: [ESTREMI DOCUMENTI]
Tracciati dei dati, log, schermate o rapporti delle prove: [ESTREMI DOCUMENTI]
Ulteriore documentazione tecnica acquisita: [ELENCO O NESSUNA]
6. VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE
Il sottoscritto ha effettuato gli accertamenti tecnici descritti nell’Allegato A, al fine di verificare la corrispondenza del bene ai requisiti della specifica categoria normativa individuata.
Data o date degli accertamenti: [DATE]
Luogo delle verifiche: [LUOGO]
Configurazione del bene esaminata: [DESCRIZIONE DELLA CONFIGURAZIONE]
Requisiti tecnici verificati: [DESCRIZIONE]
Prove funzionali eseguite: [DESCRIZIONE]
Risultati delle prove: [RISULTATI DOCUMENTATI]
Eventuali anomalie riscontrate: [DESCRIZIONE O NESSUNA]
Eventuali limitazioni degli accertamenti: [DESCRIZIONE O NESSUNA]
7. VERIFICA DELL’INTERCONNESSIONE
L’accertamento dell’interconnessione è stato svolto con riferimento ai sistemi informatici della struttura produttiva e alle caratteristiche del bene.
Sistema aziendale o rete di fornitura interessati: [DESCRIZIONE]
Sistemi informatici collegati: [DENOMINAZIONE E FUNZIONE DEI SISTEMI]
Protocollo o modalità di comunicazione: [DESCRIZIONE]
Metodo di identificazione univoca del bene: [DESCRIZIONE]
Flussi di dati verificati: [DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI SCAMBIATE]
Eventuali istruzioni o dati ricevuti dal bene: [DESCRIZIONE O NON APPLICABILE]
Eventuali dati inviati dal bene: [DESCRIZIONE O NON APPLICABILE]
Prove di interconnessione effettuate: [DESCRIZIONE]
Data della verifica: [DATA]
Esito riscontrato: [RISULTATO DELLE PROVE]
Documentazione comprovante l’esito: [IDENTIFICATIVO DEGLI ALLEGATI]
8. CONCLUSIONI E ASSEVERAZIONE
Il sottoscritto, in qualità di professionista incaricato, sulla base della documentazione esaminata, delle verifiche effettuate e delle risultanze riportate nell’analisi tecnica allegata,
ASSEVERA
che il bene strumentale denominato [DENOMINAZIONE BENE], identificato con [NUMERO MATRICOLA O IDENTIFICATIVO], presenta le caratteristiche tecniche previste dalla voce [CATEGORIA E VOCE] dell’Allegato [IV O V] alla Legge 199/2025, secondo quanto documentato nella presente relazione;
che il bene risulta interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura secondo le modalità tecniche descritte, come verificato in data [DATA];
che le conclusioni tecniche si fondano sui controlli e sui riscontri effettivamente eseguiti, identificati nella documentazione allegata.
Eventuali precisazioni sui risultati e sulle limitazioni degli accertamenti: [PRECISAZIONI O NESSUNA]
La presente asseverazione riguarda esclusivamente i requisiti tecnici verificati e non costituisce certificazione contabile del costo sostenuto, attestazione dell’esito delle comunicazioni al GSE o valutazione complessiva della spettanza fiscale dell’agevolazione.
La formulazione positiva deve essere sottoscritta soltanto se tutti i requisiti applicabili risultano effettivamente soddisfatti.
9. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Allegato A: analisi tecnica dei requisiti e dell’interconnessione.
Allegato B: schede e documentazione del costruttore [IDENTIFICATIVI].
Allegato C: risultati delle verifiche e delle prove [IDENTIFICATIVI].
Allegato D: documentazione dei sistemi informatici e dei flussi di dati [IDENTIFICATIVI].
Ulteriori allegati: [ELENCO O NESSUNO].
10. SOTTOSCRIZIONE
Luogo: [LUOGO]
Data: [DATA]
Il professionista asseverante
[NOME E COGNOME]
Qualifica: [QUALIFICA PROFESSIONALE]
Firma: [FIRMA]
ALLEGATO A – ANALISI TECNICA
A.1. DESCRIZIONE DEL BENE E DEL CONTESTO PRODUTTIVO
Identificativo del bene: [IDENTIFICATIVO]
Descrizione delle caratteristiche costruttive e funzionali: [DESCRIZIONE TECNICA]
Funzione svolta nel processo produttivo: [DESCRIZIONE]
Componenti hardware e software rilevanti: [DESCRIZIONE]
Sistemi informatici aziendali interessati: [DESCRIZIONE]
Configurazione di rete e collegamenti: [DESCRIZIONE]
A.2. MAPPATURA DEI REQUISITI TECNICI
Riferimento normativo: [ALLEGATO, CATEGORIA E VOCE]
Requisito tecnico 1: [DESCRIZIONE]
Prova o documento utilizzato: [EVIDENZA]
Esito: [ESITO]
Requisito tecnico 2: [DESCRIZIONE]
Prova o documento utilizzato: [EVIDENZA]
Esito: [ESITO]
Requisito tecnico 3: [DESCRIZIONE]
Prova o documento utilizzato: [EVIDENZA]
Esito: [ESITO]
Ulteriori requisiti applicabili: [DESCRIZIONE DEI REQUISITI, DELLE PROVE E DEGLI ESITI]
Per le categorie di macchine alle quali si applicano specifici requisiti obbligatori e ulteriori, la verifica deve comprendere tutti quelli effettivamente previsti dalla voce normativa. Non devono essere applicate indiscriminatamente le condizioni previste per altre categorie di beni.
A.3. VERIFICA TECNICA DELL’INTERCONNESSIONE
Data della prova: [DATA]
Modalità di identificazione del bene nella rete: [DESCRIZIONE]
Applicazioni aziendali coinvolte: [DESCRIZIONE]
Protocolli e interfacce utilizzati: [DESCRIZIONE]
Flussi di dati osservati: [DESCRIZIONE]
Operazioni e test eseguiti: [DESCRIZIONE DETTAGLIATA]
Risultati rilevati: [DESCRIZIONE DEI RISULTATI]
Tracce e documentazione raccolte: [RIFERIMENTI]
A.4. EVENTUALI ANOMALIE E LIMITI
Componenti non verificati: [DESCRIZIONE O NESSUNO]
Eventuali anomalie: [DESCRIZIONE O NESSUNA]
Interventi correttivi documentati: [DESCRIZIONE O NESSUNO]
Ulteriori verifiche effettuate: [DESCRIZIONE O NESSUNA]
A.5. VALUTAZIONE TECNICA CONCLUSIVA
Alla luce degli accertamenti eseguiti, il professionista riporta le seguenti conclusioni tecniche relative alla classificazione del bene e alla sua interconnessione:
[CONCLUSIONI TECNICHE MOTIVATE]
Documentazione richiamata: [ELENCO DOCUMENTI]
Luogo e data: [LUOGO E DATA]
Firma del professionista: [FIRMA]
Scarica il fac simile Word della perizia iperammortamento 2026
Il modello di perizia iperammortamento è disponibile in formato DOC, apribile e modificabile con Microsoft Word o programmi compatibili. Il documento comprende le sezioni per identificare l’impresa e il professionista, descrivere il bene, indicare l’Allegato pertinente e registrare le verifiche tecniche e l’interconnessione.
Il file costituisce una traccia per la relazione professionale e comprende anche uno schema di analisi tecnica. La semplice compilazione non sostituisce gli accertamenti, l’asseverazione del tecnico, la certificazione contabile e le comunicazioni richieste dalla procedura di accesso all’agevolazione.
Come compilare la perizia tecnica per iperammortamento
La compilazione deve iniziare dall’identificazione dell’impresa beneficiaria e della struttura produttiva alla quale è destinato il bene. Occorre riportare la denominazione, i dati fiscali, la sede e l’ubicazione effettiva dell’investimento, distinguendo quest’ultima dalla sede legale quando non coincidono.
La seconda parte riguarda il professionista incaricato. Devono risultare la qualifica, gli estremi di iscrizione all’albo e gli elementi necessari a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal decreto attuativo. Occorre inoltre considerare l’obbligo di idonea copertura assicurativa previsto dall’articolo 6.
Per ogni bene devono essere raccolti almeno i seguenti dati:
- Denominazione e descrizione della funzione svolta.
- Marca, modello, matricola o altro identificativo univoco.
- Versione hardware o software, quando pertinente.
- Struttura produttiva e reparto di impiego.
- Categoria e voce esatta dell’Allegato IV o V.
- Data di entrata in funzione.
- Data e modalità di interconnessione.
- Sistemi informatici aziendali con i quali il bene comunica.
- Requisiti tecnici verificati e relative evidenze.
- Prove svolte, risultati ed eventuali anomalie.
La classificazione normativa richiede un’analisi specifica. Non è sufficiente indicare che il bene appartiene all’Industria 4.0: occorre individuare la voce dell’allegato pertinente e spiegare quali caratteristiche tecniche giustificano tale inquadramento.
Quando più beni fanno parte dello stesso investimento, è necessario identificare quelli oggetto di perizia e chiarire se si tratta di macchine autonome, componenti di un sistema integrato oppure beni immateriali con funzioni specifiche. La relazione deve consentire di collegare gli accertamenti a ciascun bene interessato.
Quali requisiti tecnici deve verificare il perito
La disciplina dell’iperammortamento 2026 fa riferimento agli Allegati IV e V della Legge 199/2025. I requisiti cambiano in funzione della categoria del bene e delle caratteristiche tecnologiche che ne consentono l’inclusione nell’elenco agevolabile.
Per determinate categorie di macchine possono essere rilevanti il controllo tramite sistemi computerizzati, l’interconnessione, l’integrazione automatizzata nei processi produttivi, la presenza di interfacce uomo-macchina e il rispetto dei requisiti di sicurezza. In alcuni casi si applicano anche ulteriori caratteristiche tecnologiche, come sistemi di telemanutenzione, monitoraggio continuo o integrazione con modelli digitali.
La nota griglia dei cinque requisiti obbligatori e di almeno due requisiti ulteriori non deve però essere applicata automaticamente a ogni bene. Occorre verificare la specifica categoria normativa, perché le condizioni previste per una macchina industriale non coincidono necessariamente con quelle applicabili a un software, a un sistema di controllo o ad altre tipologie di investimento.
La perizia deve quindi contenere una mappatura dei requisiti effettivamente applicabili. Per ciascuno è opportuno riportare il metodo di verifica, la documentazione utilizzata e l’esito riscontrato. Una dichiarazione generica secondo la quale il macchinario possiede tutte le caratteristiche Industria 4.0 non sostituisce questa analisi.
Come documentare l’interconnessione del bene
L’interconnessione costituisce uno degli elementi centrali dell’accertamento tecnico per i beni tecnologici interessati dalla disciplina. Deve essere verificata rispetto al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, considerando la funzione del bene e i requisiti della categoria di appartenenza.
Il perito deve identificare i sistemi coinvolti, le modalità di comunicazione, i protocolli utilizzati e i dati effettivamente scambiati. Per una macchina produttiva può essere necessario documentare la ricezione di istruzioni operative e la trasmissione di informazioni al sistema gestionale o di controllo, secondo i requisiti pertinenti.
Per un bene immateriale occorre invece analizzare le caratteristiche del software, la sua funzione nel processo produttivo e le modalità di integrazione con i sistemi aziendali. Non è corretto pretendere da qualsiasi software le stesse prove previste per una macchina CNC.
L’analisi tecnica può comprendere:
- Schema della rete e identificazione dei sistemi collegati.
- Indirizzi o altri identificativi tecnici del bene.
- Descrizione dei protocolli di comunicazione.
- Tracce di invio e ricezione dei dati pertinenti.
- Schermate dei sistemi gestionali o di supervisione.
- Log delle operazioni e rapporti dei test.
- Data e risultato della prova di interconnessione.
Le schermate e i log sono esempi di evidenze tecniche utili, non allegati obbligatori in una forma identica per ogni investimento. Il professionista deve scegliere prove adeguate alla tecnologia esaminata e descriverle in modo da consentire di ricostruire l’accertamento.
Chi può firmare la perizia per iperammortamento 2026
L’articolo 6 del decreto interministeriale 7 maggio 2026 prevede che le caratteristiche tecniche e l’interconnessione siano comprovate mediante perizie asseverate, corredate da analisi tecniche, rilasciate da ingegneri o periti industriali iscritti ai rispettivi albi professionali. In alternativa è prevista un’attestazione, accompagnata dall’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato.
I soggetti incaricati devono essere dotati di idonee coperture assicurative. Per i beni degli Allegati IV e V relativi al settore agricolo, il decreto ammette anche determinate figure professionali, tra cui dottori agronomi e forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.
La perizia deve essere riferita al bene realmente verificato e sottoscritta dal professionista responsabile degli accertamenti. Non può essere sostituita da una generica dichiarazione del venditore, da un certificato del produttore o da una semplice scheda commerciale.
Il testo del decreto attuativo è disponibile nella pagina ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata all’iperammortamento 2026.
La perizia iperammortamento deve essere giurata o asseverata?
Occorre distinguere la disciplina attuale da quella originaria. Il precedente iperammortamento introdotto dalla Legge 232/2016 prevedeva, in determinate condizioni, una perizia tecnica giurata o altre forme di attestazione ammesse. Il relativo modello faceva quindi riferimento anche al giuramento davanti a un pubblico ufficiale.
La disciplina dell’iperammortamento 2026 utilizza invece l’espressione perizia tecnica asseverata, accompagnata da un’analisi tecnica, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto attuativo. Non è corretto riprodurre automaticamente il verbale di giuramento notarile del precedente regime come se costituisse un adempimento identico e obbligatorio per ogni investimento attuale.
Il professionista deve predisporre la documentazione e completare l’asseverazione secondo le disposizioni applicabili alla nuova misura. Se il documento viene utilizzato per ricostruire una pratica riferita a un investimento di anni precedenti, occorre invece individuare la normativa vigente per quella specifica annualità.
Quali documenti allegare alla perizia iperammortamento
Il decreto attuativo richiede che la perizia tecnica sia corredata da un’analisi tecnica. Questa deve contenere gli elementi che permettono di comprendere perché il bene rientra nella categoria agevolabile e in che modo siano stati verificati i requisiti pertinenti.
La documentazione di supporto dipende dalla natura dell’investimento. Nel caso di una macchina produttiva possono essere utili manuali, schemi tecnici e rapporti di prova. Per un software diventano rilevanti la descrizione delle funzionalità, le licenze, la configurazione e le evidenze dell’integrazione con i sistemi aziendali.
Tra i documenti che possono accompagnare la relazione rientrano:
- Manuali tecnici e schede del costruttore.
- Documentazione di installazione e configurazione.
- Schemi dell’architettura informatica e delle connessioni.
- Rapporti di collaudo e prove funzionali.
- Documentazione fotografica dei componenti rilevanti.
- Log e tracciati delle prove di interconnessione.
- Elaborati e prospetti di classificazione del bene.
- Documentazione relativa all’entrata in funzione.
È opportuno che tutti gli allegati siano identificati con un titolo, un codice o una data. Questa precauzione permette di collegare ogni risultato alle evidenze utilizzate e riduce il rischio di confondere configurazioni o versioni differenti dello stesso bene.
Differenza tra perizia tecnica e certificazione contabile
Il nuovo iperammortamento 2026 prevede due verifiche documentali distinte. La prima riguarda la conformità tecnica del bene e la sua interconnessione; la seconda riguarda l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza con la documentazione contabile dell’impresa.
L’articolo 6 del decreto attuativo disciplina la perizia tecnica asseverata. L’articolo 7 richiede invece una certificazione contabile rilasciata dai soggetti abilitati secondo la disciplina della revisione legale, con i requisiti di copertura assicurativa e indipendenza applicabili.
Per le imprese non obbligate alla revisione legale, la certificazione contabile è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nella sezione A del registro previsto dal D.Lgs. 39/2010.
Di conseguenza il perito tecnico non deve attestare automaticamente la correttezza fiscale di tutti gli importi riportati nelle fatture, né utilizzare come valore agevolabile una somma comprensiva di IVA senza verificare il relativo trattamento. La determinazione e la certificazione delle spese competono alla verifica economico-contabile prevista dalla normativa.
La perizia e la certificazione contabile devono essere coerenti nella descrizione e nell’identificazione del bene. Eventuali differenze tra i dati tecnici e quelli presenti nella documentazione amministrativa devono essere chiarite prima del completamento della procedura.
Come utilizzare la perizia nella procedura GSE
L’accesso all’iperammortamento 2026 è gestito attraverso la piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici, secondo il decreto attuativo e i successivi provvedimenti direttoriali. La procedura prevede comunicazioni relative alla prenotazione dell’investimento, alla sua conferma e al completamento.
La comunicazione preventiva identifica gli investimenti programmati e le principali informazioni richieste. La conferma viene trasmessa secondo i termini previsti, con i dati relativi all’acconto richiesto dalla disciplina. La comunicazione di completamento riguarda invece gli investimenti effettivamente realizzati e le informazioni necessarie alla verifica finale.
Il decreto del 7 maggio 2026 prevede che la comunicazione di completamento sia corredata dalle attestazioni relative al possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile. Il termine generale previsto dalla disciplina è il 15 novembre 2028, ferme le condizioni e le eventuali integrazioni regolate dalla procedura.
L’impresa deve inoltre rispettare gli obblighi di monitoraggio previsti durante il periodo di fruizione. L’agevolazione fiscale decorre secondo le condizioni dell’articolo 4 del decreto, considerando la comunicazione di completamento, l’entrata in funzione del bene e l’esito positivo delle verifiche del GSE.
Le istruzioni, i modelli e gli aggiornamenti procedurali sono disponibili nella sezione documentale del GSE dedicata al nuovo Piano Transizione 5.0.
Quando il fac simile della perizia iperammortamento non è adatto
Il modello riguarda principalmente la verifica dei requisiti tecnici dei beni strumentali tecnologici inclusi negli Allegati IV e V alla Legge 199/2025. Non è sufficiente, senza specifiche integrazioni, per gli investimenti in impianti destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia rinnovabile.
Per questi ultimi l’articolo 8 del decreto attuativo stabilisce requisiti propri, relativi tra l’altro alla destinazione energetica dell’impianto, al dimensionamento e ai limiti di costo ammissibili. La perizia deve documentare anche tali condizioni, seguendo le metodologie e i parametri previsti dal provvedimento.
Il fac simile non deve essere utilizzato indistintamente per documentare investimenti agevolati dai precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 o Transizione 5.0. Quelle misure hanno presupposti, periodi di applicazione e adempimenti differenti, che devono essere verificati in relazione alla data dell’investimento.
Errori da evitare nella perizia iperammortamento
Una perizia tecnica deve consentire di ricostruire gli accertamenti svolti e le ragioni per le quali il professionista ritiene soddisfatti i requisiti. Un testo composto soltanto da dichiarazioni generiche o da caratteristiche copiate dal catalogo del costruttore può non documentare adeguatamente la conformità del bene.
Gli errori più frequenti da evitare sono:
- Utilizzare i riferimenti della Legge 232/2016 senza verificare il regime applicabile all’investimento.
- Confondere gli Allegati A e B del vecchio regime con gli Allegati IV e V della Legge 199/2025.
- Applicare indistintamente la griglia dei cinque requisiti obbligatori e due ulteriori a qualsiasi categoria di bene.
- Non identificare univocamente il macchinario o il software periziato.
- Riportare un’interconnessione senza descrivere i sistemi e i dati effettivamente scambiati.
- Indicare prove non effettuate o risultati non documentati.
- Omettere l’analisi tecnica richiesta dal decreto attuativo.
- Confondere la perizia tecnica con la certificazione contabile.
- Presentare come automatico l’accesso al beneficio dopo la sola firma del professionista.
- Non coordinare i dati della perizia con quelli comunicati al GSE.
Se le verifiche evidenziano carenze tecniche che impediscono di attestare il possesso dei requisiti, non è corretto rilasciare una perizia positiva introducendo riserve generiche. Occorre documentare le criticità, individuare gli interventi necessari ed effettuare nuove verifiche prima di formulare una conclusione favorevole.
Domande frequenti sulla perizia iperammortamento
La perizia è obbligatoria per l’iperammortamento 2026?
La disciplina attuativa del 2026 richiede una perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica, oppure un’attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato secondo l’articolo 6 del decreto del 7 maggio 2026. L’adempimento non deve essere confuso con le precedenti regole che prevedevano forme documentali semplificate entro determinate soglie di costo. Per gli investimenti attuali occorre applicare i requisiti della nuova disciplina.
Chi può firmare la perizia iperammortamento 2026?
La perizia tecnica può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto al rispettivo albo, in possesso di idonea copertura assicurativa. Per i beni degli Allegati IV e V relativi al settore agricolo sono previste anche ulteriori figure professionali individuate dal decreto attuativo. In alternativa è ammessa l’attestazione di un ente di certificazione accreditato, accompagnata dalla relativa analisi tecnica.
La perizia iperammortamento 2026 deve essere giurata davanti a un notaio?
Il decreto attuativo del 7 maggio 2026 richiede una perizia tecnica asseverata e un’analisi tecnica, senza imporre nel proprio articolo 6 un verbale notarile di giuramento identico a quello previsto dal precedente regime del 2017. Non bisogna quindi utilizzare automaticamente un vecchio modello di perizia giurata. Il professionista deve rispettare le modalità di asseverazione e gli adempimenti documentali previsti per la misura applicabile.
La perizia può essere redatta prima dell’interconnessione del bene?
Il professionista può svolgere analisi preliminari e raccogliere la documentazione tecnica anche prima che l’interconnessione sia completata. Tuttavia, una perizia che assevera l’avvenuta interconnessione deve fondarsi su verifiche effettive e su risultati documentati. Non è corretto attestare come già eseguita una prova prevista per una data futura. Occorre distinguere la preparazione della relazione dalla conclusione degli accertamenti necessari.
La perizia tecnica è sufficiente per ottenere l’iperammortamento?
No. La perizia documenta i requisiti tecnici e l’interconnessione del bene, ma il nuovo regime richiede anche una certificazione contabile e il completamento delle comunicazioni previste attraverso la piattaforma GSE. L’impresa deve inoltre rispettare gli altri presupposti fiscali e amministrativi applicabili. L’esito positivo delle verifiche e le condizioni di fruizione della maggiorazione sono disciplinati dal decreto attuativo del 7 maggio 2026.