In questa pagina è disponibile un fac simile di perizia per il conferimento di una ditta individuale in Srl, completo di relazione di stima e scaricabile in formato Word. Il modello è destinato al revisore legale incaricato di valutare il complesso aziendale che un imprenditore individuale intende conferire in una società a responsabilità limitata, secondo quanto previsto dall’articolo 2465 del Codice civile.
Il fac simile può essere consultato direttamente nella pagina e contiene le sezioni per identificare l’impresa, descrivere i beni e i rapporti conferiti, determinare il valore dell’azienda e attestare la copertura del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo. Dopo il modello sono disponibili il download Word e le istruzioni per preparare la documentazione, completare la valutazione e procedere al giuramento.
A cosa serve la perizia di conferimento ditta individuale in Srl
La perizia di conferimento è una relazione di stima che determina il valore dell’azienda appartenente a un imprenditore individuale quando questa viene apportata al capitale di una società a responsabilità limitata. L’imprenditore conferisce il complesso aziendale e riceve in cambio una partecipazione nella società conferitaria.
Il conferimento può avvenire in occasione della costituzione di una nuova Srl oppure attraverso un aumento di capitale di una società già esistente. In entrambi i casi, quando il conferimento ha per oggetto beni in natura o crediti, occorre rispettare le disposizioni dell’articolo 2465 del Codice civile.
La norma richiede una relazione giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. La relazione deve descrivere i beni conferiti, indicare i criteri di valutazione utilizzati e attestare che il loro valore è almeno pari all’importo attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.
Il conferimento non deve essere confuso con una trasformazione societaria. L’impresa individuale non è una società che cambia forma giuridica: l’imprenditore trasferisce un complesso aziendale alla Srl e acquisisce una partecipazione nella società destinataria.
Fac simile perizia conferimento ditta individuale in Srl
Il seguente modello contiene una relazione giurata di stima strutturata secondo l’articolo 2465 del Codice civile. Il revisore incaricato deve completarlo con i dati effettivi dell’azienda, sviluppare i calcoli estimativi e documentare le verifiche svolte, adattandolo alle caratteristiche del conferimento.
RELAZIONE GIURATA DI STIMA PER IL CONFERIMENTO DI AZIENDA INDIVIDUALE IN SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Ai sensi degli articoli 2464 e 2465 del Codice civile
1. INCARICO E DATI DELL’ESPERTO
Il sottoscritto [NOME E COGNOME], codice fiscale [CODICE FISCALE], con studio in [INDIRIZZO COMPLETO], iscritto al Registro dei revisori legali al numero [NUMERO ISCRIZIONE], ha ricevuto in data [DATA INCARICO] l’incarico da [NOME E COGNOME CONFERENTE] di redigere la presente relazione giurata di stima ai sensi dell’articolo 2465 del Codice civile.
L’incarico riguarda la valutazione dell’azienda di cui è titolare l’imprenditore individuale [NOME E COGNOME], da conferire nella società [DENOMINAZIONE SRL] S.r.l. [IN FASE DI COSTITUZIONE / GIÀ COSTITUITA]. Mantenere la sola opzione applicabile.
Data di riferimento della stima: [DATA DI RIFERIMENTO].
Data di emissione della relazione: [DATA RELAZIONE].
Eventuali rapporti professionali o circostanze rilevanti per l’obiettività del giudizio: [DESCRIZIONE O NESSUNA].
La relazione è finalizzata a determinare il valore del compendio conferito e a confrontarlo con quanto attribuito al conferimento per la formazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.
2. SOGGETTO CONFERENTE E AZIENDA
Conferente: [NOME E COGNOME].
Codice fiscale: [CODICE FISCALE].
Partita IVA dell’impresa individuale: [PARTITA IVA].
Ditta utilizzata nell’attività: [DENOMINAZIONE DITTA].
Sede dell’azienda: [INDIRIZZO].
Iscrizione al Registro delle imprese: [CAMERA DI COMMERCIO E NUMERO REA].
Attività economica esercitata: [DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ].
Unità operative e sedi secondarie: [ELENCO O NESSUNA].
L’azienda oggetto della stima consiste nel complesso organizzato di beni e rapporti impiegato nell’attività sopra descritta, come identificato nella presente relazione e negli allegati.
Eventuale carattere familiare dell’impresa e posizioni dei collaboratori ai sensi dell’articolo 230-bis del Codice civile: [DESCRIZIONE E DOCUMENTI O NON APPLICABILE].
Gli elementi esclusi dal conferimento sono specificati analiticamente nel paragrafo 4. Le esclusioni e la disciplina dei rapporti con i terzi dovranno risultare coerenti con l’atto di conferimento e con le disposizioni applicabili.
3. SOCIETÀ CONFERITARIA E VALORE ATTRIBUITO
Società conferitaria: [DENOMINAZIONE SRL] S.r.l.
Sede prevista o attuale: [INDIRIZZO SEDE].
Tipo di operazione: [COSTITUZIONE DELLA SRL / AUMENTO DI CAPITALE DI SRL ESISTENTE]. Mantenere una sola opzione.
Capitale sociale o aumento di capitale da liberare con il conferimento: euro [IMPORTO CAPITALE].
Sovrapprezzo attribuito al conferimento, se previsto: euro [IMPORTO SOVRAPPREZZO O ZERO].
Valore complessivo attribuito al conferimento ai fini del capitale e del sovrapprezzo: euro [SOMMA CAPITALE E SOVRAPPREZZO].
Partecipazione da attribuire al conferente: [DESCRIZIONE DELLA QUOTA E DEI DIRITTI].
L’importo attribuito al conferimento deve essere confrontato con il valore stimato dell’intera azienda effettivamente apportata, al netto delle passività considerate nella valutazione.
4. PERIMETRO DEL CONFERIMENTO E RAPPORTI GIURIDICI
Beni materiali e immateriali compresi: [DESCRIZIONE E RINVIO ALL’INVENTARIO].
Rimanenze, crediti e disponibilità comprese: [DESCRIZIONE].
Passività e impegni presi in considerazione nella valutazione e nell’operazione: [ELENCO ANALITICO CON RINVIO A DOCUMENTI].
Contratti, rapporti con fornitori e clienti e altre posizioni aziendali: [ELENCO E IDENTIFICATIVI].
Rapporti di lavoro e obbligazioni nei confronti del personale: [NUMERO ADDETTI, CONTRATTI E SITUAZIONE O NESSUNO].
Beni, posizioni o rapporti espressamente non compresi: [ELENCO CON MOTIVAZIONE O NESSUNO].
Per i crediti, i debiti, i contratti, le passività tributarie e previdenziali e i rapporti di lavoro, l’effettiva disciplina del trasferimento resta soggetta alle norme applicabili e agli atti dell’operazione. L’eventuale esclusione pattuita non è, di per sé, opponibile a ogni terzo.
La descrizione analitica del perimetro di conferimento e delle eventuali posizioni escluse è riportata nell’Allegato A.
5. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA E ACCERTAMENTI
Il revisore ha acquisito ed esaminato la seguente documentazione: [SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA, REGISTRO CESPITI, INVENTARI, SCRITTURE CONTABILI, ESTRATTI CONTO, CONTRATTI, DOCUMENTAZIONE CREDITI E DEBITI, ELENCO PERSONALE, ATTI E ALTRI DOCUMENTI EFFETTIVAMENTE ESAMINATI].
Sopralluoghi, colloqui e verifiche svolti: [DESCRIZIONE, DATE E RISULTATI].
Elementi verificati mediante riscontri esterni o perizie specialistiche: [DESCRIZIONE O NESSUNO].
Limitazioni delle informazioni disponibili e loro effetto sulla stima: [DESCRIZIONE O NESSUNA].
I valori e le conclusioni che seguono si fondano sui documenti e sulle verifiche effettivamente indicati, senza attestare attività di controllo non eseguite.
6. CRITERI E METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
Il metodo di stima adottato è [METODO EFFETTIVAMENTE APPLICATO].
La scelta è motivata da [RAGIONI RELATIVE A ATTIVITÀ, CONSISTENZA PATRIMONIALE, REDDITIVITÀ E DISPONIBILITÀ DI DATI].
Per le attività e le passività sono stati considerati, nei casi pertinenti, i valori correnti, i valori di realizzo, le condizioni di recuperabilità e la consistenza degli obblighi. Le rettifiche rispetto ai valori contabili sono motivate nei prospetti allegati.
Eventuale avviamento: [CRITERIO E IMPORTO O NESSUNO].
Se valorizzato, il calcolo considera [PERIODO ECONOMICO, NORMALIZZAZIONI, TASSO O MULTIPLO, FONTE DELLE IPOTESI] ed evita sovrapposizioni con altre componenti del valore.
Eventuale metodo reddituale, finanziario o di controllo: [DESCRIZIONE DEI FLUSSI, DEI PARAMETRI E DELLE VERIFICHE O NON UTILIZZATO].
Data alla quale i valori sono riferiti: [DATA DI RIFERIMENTO].
Eventi successivi esaminati, ove rilevanti: [DESCRIZIONE O NESSUNO].
7. VALUTAZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITÀ
Immobilizzazioni materiali: [BENI COMPRESI, STATO D’USO, CRITERI DI STIMA, VALORE ATTRIBUITO].
Immobilizzazioni immateriali: [MARCHI, LICENZE, DIRITTI E CRITERI O NESSUNA].
Rimanenze: [CONSISTENZA, INVENTARIO, OBSOLESCENZA, VALORE ATTRIBUITO O NESSUNA].
Crediti: [DEBITORI, IMPORTI, ESIGIBILITÀ, SVALUTAZIONI E VALORE CONSIDERATO O NESSUNO].
Disponibilità liquide, depositi e altre attività: [DESCRIZIONE E VALORE O NESSUNA].
Avviamento distinto, se giustificato dal metodo adottato: [ELEMENTI E VALORE O NESSUNO].
I valori analitici e le eventuali rettifiche sono riportati nell’Allegato B, con rinvio agli elementi documentali utilizzati.
8. VALUTAZIONE DELLE PASSIVITÀ E DEI RISCHI
Debiti verso fornitori e altri creditori: [ELENCO, IMPORTI E CRITERI].
Debiti bancari e finanziamenti: [IMPORTI UTILIZZATI, DEBITI RESIDUI, GARANZIE E CRITERI O NESSUNO].
Debiti tributari e previdenziali: [ANALISI, IMPORTI E TRATTAMENTO AI FINI DELLA STIMA, CON RINVIO A DOCUMENTI].
Trattamento di fine rapporto e altri debiti relativi al personale: [IMPORTI O NESSUNO].
Leasing, contratti pendenti, contenziosi e passività potenziali: [DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI, RISCHI VALUTATI E RILEVANZA SULLA STIMA].
Le passività sono considerate in modo coerente con il perimetro del conferimento e con gli effetti giuridici dei rapporti aziendali, evitando esclusioni fondate sulla sola volontà del conferente.
9. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL VALORE
Totale attività oggetto di stima, compreso l’eventuale avviamento: euro [TOTALE ATTIVITÀ].
Totale passività considerate nella stima: euro [TOTALE PASSIVITÀ].
Valore netto del complesso aziendale conferito: euro [TOTALE ATTIVITÀ MENO TOTALE PASSIVITÀ].
Valore attribuito al conferimento per il capitale sociale: euro [IMPORTO CAPITALE].
Eventuale sovrapprezzo attribuito al conferimento: euro [IMPORTO SOVRAPPREZZO O ZERO].
Valore attribuito per capitale e sovrapprezzo: euro [SOMMA CAPITALE E SOVRAPPREZZO].
Eccedenza del valore stimato rispetto al valore attribuito al conferimento: euro [DIFFERENZA NON NEGATIVA].
La riconciliazione analitica dei valori e delle rettifiche è contenuta nell’Allegato B. Le cifre riportate nella relazione definitiva devono corrispondere a tale prospetto.
10. CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE EX ARTICOLO 2465 C.C.
Il sottoscritto, sulla base della documentazione esaminata, degli accertamenti svolti e dei criteri di stima illustrati, determina il valore del complesso aziendale conferito, alla data del [DATA DI RIFERIMENTO], in euro [IMPORTO IN CIFRE], pari a [IMPORTO IN LETTERE].
ATTESTA che tale valore è almeno pari al valore complessivo di euro [IMPORTO CAPITALE E SOVRAPPREZZO] attribuito al conferimento ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo della società [DENOMINAZIONE SRL] S.r.l., ai sensi dell’articolo 2465 del Codice civile.
La presente attestazione positiva può essere sottoscritta soltanto se i risultati e i dati effettivi documentano la copertura di capitale e sovrapprezzo. Qualora la condizione non sia soddisfatta, la relazione deve riportare conclusioni coerenti con l’esito negativo della verifica.
Questa perizia è predisposta ai fini civilistici del conferimento e non costituisce, da sola, attestazione della neutralità fiscale dell’operazione, liberazione del conferente da debiti verso terzi o conferma dell’avvenuto trasferimento di autorizzazioni.
11. ALLEGATI E SOTTOSCRIZIONE
Allegato A: inventario del patrimonio conferito, con elenchi di beni, contratti, crediti, debiti ed eventuali esclusioni [ESTREMI].
Allegato B: prospetto analitico delle rettifiche e della determinazione del valore netto [ESTREMI].
Allegato C: documentazione contabile di riferimento [ELENCO].
Allegato D: perizie tecniche, riscontri esterni e altra documentazione pertinente [ELENCO O NESSUNO].
Luogo: [LUOGO].
Data: [DATA].
Il revisore legale [NOME E COGNOME].
Iscrizione Registro revisori legali n. [NUMERO ISCRIZIONE].
Firma: [FIRMA].
12. GIURAMENTO
La presente relazione è soggetta al giuramento richiesto dall’articolo 2465 del Codice civile. Il relativo verbale è formato dal pubblico ufficiale competente secondo la procedura adottata.
Ufficio o notaio che riceve il giuramento: [IDENTIFICAZIONE].
Data: [DATA].
Estremi del verbale o repertorio: [ESTREMI].
La compilazione di tali campi non sostituisce l’effettivo giuramento né il verbale formato dal pubblico ufficiale.
ALLEGATO A – SCHEDA PER L’INVENTARIO ANALITICO
Identificativo della posta: [CODICE].
Categoria: [CATEGORIA].
Descrizione e matricola o titolo: [DATI IDENTIFICATIVI].
Titolare o controparte: [SOGGETTO].
Documento di supporto: [DOCUMENTO].
Destinazione nel conferimento: [INCLUSO / ESCLUSO].
Valore di riferimento: euro [IMPORTO].
Vincoli, garanzie o obblighi collegati: [DESCRIZIONE O NESSUNO].
Ripetere la scheda per ogni elemento rilevante del compendio aziendale.
ALLEGATO B – PROSPETTO DELLE RETTIFICHE
Voce patrimoniale: [VOCE].
Valore contabile: euro [IMPORTO].
Rettifica con segno: euro [IMPORTO].
Valore di stima: euro [IMPORTO].
Motivazione della rettifica e prova utilizzata: [DESCRIZIONE E DOCUMENTO].
Ripetere per ciascuna voce. Riepilogare i totali dell’attivo e del passivo e riconciliare il valore risultante con l’attestazione dell’articolo 2465.
Scarica il fac simile Word della perizia conferimento ditta individuale in Srl
Il modello della perizia di conferimento di un’azienda individuale in Srl è disponibile in formato DOC, modificabile con Microsoft Word o altri programmi compatibili. Il documento contiene la relazione giurata di stima con le sezioni relative all’incarico, all’azienda, ai criteri di valutazione, alle attività e passività e all’attestazione conclusiva.
La relazione comprende anche uno schema di inventario e un prospetto delle rettifiche patrimoniali. Il file costituisce una traccia professionale: la sua compilazione non sostituisce la valutazione del revisore legale, il giuramento e gli adempimenti necessari per perfezionare il conferimento.
Chi può redigere la perizia di conferimento in una Srl
L’articolo 2465 del Codice civile stabilisce che la relazione giurata di stima per il conferimento di beni in natura o crediti in una Srl deve essere redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
La sola iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non è sufficiente. Un commercialista può redigere la perizia quando possiede anche la qualifica di revisore legale richiesta dalla disposizione. Occorre quindi verificare l’effettiva iscrizione al Registro dei revisori legali prima di conferire l’incarico.
Per il conferimento in una Srl non è prevista, come regola generale, la nomina dell’esperto da parte del Presidente del Tribunale. Questa modalità appartiene alla disciplina di altre operazioni societarie e non deve essere riportata automaticamente nel fac simile.
Il professionista deve svolgere gli accertamenti necessari a formulare un giudizio attendibile e indicare i criteri di valutazione utilizzati. La relazione deve descrivere il patrimonio conferito e attestare la copertura dell’importo attribuito al conferimento per capitale sociale ed eventuale sovrapprezzo, secondo l’articolo 2465 del Codice civile.
Come compilare la perizia di conferimento della ditta individuale
La compilazione inizia dall’identificazione dell’imprenditore conferente. Occorre riportare i dati personali, il codice fiscale, la partita IVA, la ditta utilizzata nell’attività e gli estremi di iscrizione al Registro delle imprese.
La seconda parte riguarda la Srl conferitaria. Se la società è ancora da costituire, il modello deve indicare la denominazione e gli altri dati previsti per l’operazione senza inventare un numero REA o una partita IVA non ancora attribuiti. Se il conferimento è destinato a una società esistente, occorre invece identificare la Srl e l’aumento di capitale che si intende liberare mediante l’apporto.
Prima di redigere la valutazione devono essere acquisiti i documenti pertinenti, tra cui:
- Visura camerale e dati identificativi dell’impresa individuale.
- Situazione patrimoniale riferita alla data di stima.
- Scritture contabili disponibili e registri fiscali rilevanti.
- Registro dei beni ammortizzabili e inventario dei cespiti.
- Inventario delle merci e delle rimanenze.
- Elenco dei crediti e dei debiti aziendali.
- Contratti con fornitori, clienti, banche e società di leasing.
- Documentazione dei rapporti di lavoro e del TFR.
- Informazioni su contenziosi, garanzie e passività potenziali.
- Prospetti economici e dati utilizzati per stimare l’eventuale avviamento.
La perizia deve specificare la data alla quale si riferiscono i valori. Se tra questa data e quella del conferimento intercorre un periodo significativo, il professionista deve valutare gli eventuali eventi successivi che possono incidere sulla consistenza e sul valore del patrimonio aziendale.
Come identificare i beni e i rapporti oggetto del conferimento
Il conferimento riguarda l’azienda, intesa dall’articolo 2555 del Codice civile come complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Non coincide necessariamente con il trasferimento indistinto di ogni posizione personale o patrimoniale dell’imprenditore.
La perizia deve quindi individuare il perimetro dell’operazione, indicando i beni e i rapporti effettivamente compresi. La descrizione deve essere sufficientemente precisa da permettere di riconoscere il complesso aziendale e i suoi elementi patrimoniali.
Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature è utile riportare dati identificativi, stato d’uso e valore attribuito. Per gli immobili occorre considerare anche i titoli di proprietà, i dati catastali e gli eventuali vincoli. I crediti devono essere identificati attraverso il debitore, l’importo, il titolo e gli elementi che consentono di valutare la recuperabilità.
Occorre inoltre distinguere i beni di proprietà dell’imprenditore da quelli utilizzati in forza di contratti di leasing, locazione o comodato. La disponibilità materiale di un bene non significa necessariamente che l’imprenditore possa conferirne la proprietà.
La perizia deve essere coordinata con l’atto di conferimento, nel quale viene individuato il patrimonio apportato alla società. Per i trasferimenti aziendali, la disciplina dell’articolo 2556 del Codice civile prevede specifici requisiti di forma e pubblicità presso il Registro delle imprese.
Come valutare il patrimonio dell’azienda conferita
Il metodo di valutazione deve essere scelto in funzione delle caratteristiche dell’attività e del patrimonio. L’articolo 2465 del Codice civile richiede l’indicazione dei criteri adottati, ma non impone indiscriminatamente il metodo patrimoniale semplice per qualsiasi azienda.
Il metodo patrimoniale rettificato parte dall’analisi delle attività e delle passività, apportando le rettifiche necessarie per rappresentarne il valore economico. Può essere appropriato quando la consistenza patrimoniale costituisce un elemento determinante del valore dell’azienda.
Per le immobilizzazioni materiali occorre considerare la natura dei beni, il loro stato di conservazione, l’obsolescenza e le condizioni di mercato. Un macchinario completamente ammortizzato può conservare un valore economico, mentre un bene ancora iscritto per un importo rilevante potrebbe non essere più utilizzabile.
Le rimanenze devono essere valutate tenendo conto della consistenza effettiva e della possibilità di utilizzo o vendita. I crediti richiedono un’analisi della recuperabilità, mentre per i debiti occorre considerare gli importi dovuti e le condizioni dei rapporti sottostanti.
In presenza di un’attività caratterizzata da una significativa capacità reddituale, il professionista può utilizzare metodi reddituali, finanziari o misti. La relazione deve però indicare i dati considerati, le ipotesi e le ragioni che giustificano la metodologia utilizzata.
Come calcolare l’avviamento nella perizia
L’avviamento rappresenta una componente del valore economico collegata alla capacità dell’azienda di generare risultati grazie all’organizzazione produttiva, alla clientela, alla posizione commerciale e ad altri elementi non necessariamente rappresentati dai singoli beni.
La sua presenza non deve essere presunta in qualsiasi conferimento. Il professionista deve valutare se l’azienda possiede una capacità di produrre risultati economici che giustifichi l’attribuzione di un valore ulteriore rispetto a quello delle attività nette identificate.
Quando viene utilizzato un metodo che determina autonomamente l’avviamento, è necessario spiegare quali risultati economici sono stati considerati e quali rettifiche sono state applicate. Nell’impresa individuale può essere particolarmente rilevante distinguere la redditività dell’organizzazione aziendale dall’apporto personale dell’imprenditore.
Un’attività professionale o commerciale fortemente dipendente dalla presenza personale del titolare potrebbe non conservare integralmente la stessa capacità reddituale dopo il conferimento. La relazione deve valutare questo aspetto senza applicare automaticamente un multiplo agli utili degli ultimi esercizi.
Occorre inoltre evitare la duplicazione dell’avviamento. Se il metodo adottato determina già il valore dell’intera azienda attraverso flussi reddituali o finanziari, non è corretto sommare nuovamente un avviamento calcolato separatamente senza un’adeguata riconciliazione.
Come trattare crediti, debiti e rapporti di lavoro nel conferimento
La valutazione deve considerare gli effetti del trasferimento aziendale sui rapporti giuridici. Non è corretto prevedere genericamente che tutti i crediti e i debiti fiscali o previdenziali restino in capo all’imprenditore per il solo fatto che il conferente lo richieda.
L’articolo 2558 del Codice civile disciplina la successione nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, salvo patto contrario e ferme le particolarità dei contratti personali e delle altre disposizioni applicabili. I crediti relativi all’azienda sono disciplinati dall’articolo 2559.
Per i debiti anteriori al trasferimento, l’articolo 2560 prevede che l’alienante non sia liberato se non risulta il consenso dei creditori. Nel trasferimento di un’azienda commerciale, anche l’acquirente risponde dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, secondo le condizioni stabilite dalla norma.
Il trattamento delle passività tributarie e previdenziali richiede una verifica specifica. Eventuali clausole di esclusione possono regolare i rapporti interni tra conferente e conferitaria, ma non eliminano automaticamente gli effetti delle norme applicabili nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, degli enti previdenziali e degli altri creditori.
Se l’azienda occupa lavoratori dipendenti, occorre inoltre considerare l’articolo 2112 del Codice civile, che disciplina la continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d’azienda. La perizia deve esaminare le passività relative al personale, compreso il trattamento di fine rapporto, evitando di considerare il trasferimento come una cessazione automatica dei rapporti.
Come confrontare il valore dell’azienda con il capitale e il sovrapprezzo
Una delle verifiche centrali della perizia è il confronto tra il valore netto dell’azienda conferita e l’importo attribuito al conferimento nella Srl. L’articolo 2465 richiede che il revisore attesti un valore almeno pari a quello riconosciuto ai fini della formazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.
Per esempio, se la valutazione dell’azienda evidenzia attività per 280.000 euro e passività considerate per 110.000 euro, il valore netto risulta pari a 170.000 euro. Se il conferimento viene attribuito per 100.000 euro a capitale e per 50.000 euro a sovrapprezzo, l’importo complessivo da confrontare con il valore stimato è pari a 150.000 euro.
In questo esempio il valore netto supera di 20.000 euro l’importo attribuito al conferimento. La differenza positiva consente di comprendere il margine risultante dalla valutazione, senza implicare automaticamente che debba essere imputata integralmente al capitale sociale.
Nel prospetto conclusivo è opportuno riportare distintamente:
- Totale delle attività oggetto della stima.
- Totale delle passività considerate.
- Valore netto del complesso aziendale.
- Importo attribuito al conferimento per il capitale sociale.
- Eventuale sovrapprezzo.
- Totale attribuito al conferimento per capitale e sovrapprezzo.
- Differenza rispetto al valore netto stimato.
Se il valore netto risultante dalla stima è inferiore all’importo attribuito al conferimento per capitale e sovrapprezzo, non è corretto sottoscrivere un’attestazione positiva di copertura. Occorre rivedere i valori o la struttura dell’operazione prima di procedere.
Perizia di conferimento e neutralità fiscale dell’operazione
Il valore civilistico attribuito all’azienda nella perizia non deve essere confuso con i valori fiscalmente riconosciuti. Il conferimento d’azienda può rientrare nel regime di neutralità fiscale previsto dall’articolo 176 del TUIR, quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa applicabile.
In tale regime il conferimento non determina ordinariamente il realizzo di plusvalenze o minusvalenze, mentre la società conferitaria subentra nei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi aziendali secondo le regole previste. Possono quindi emergere differenze tra i valori civilistici rappresentati nel bilancio della società e quelli rilevanti ai fini fiscali.
La perizia richiesta dall’articolo 2465 ha una funzione civilistica e non sostituisce la valutazione dei presupposti fiscali dell’operazione. Occorre pertanto coordinare la relazione con il professionista che segue gli adempimenti tributari, le eventuali differenze tra valori contabili e fiscali e la predisposizione della documentazione dichiarativa.
Come effettuare il giuramento e utilizzare la perizia nell’atto di conferimento
L’articolo 2465 del Codice civile richiede espressamente una relazione giurata. La sola firma del revisore non è quindi sufficiente a completare questo requisito, anche quando il documento contiene una valutazione analitica e un’attestazione positiva.
Il giuramento deve essere effettuato davanti al pubblico ufficiale competente secondo la procedura applicabile. È opportuno concordare preventivamente con il notaio incaricato dell’operazione le modalità di presentazione della perizia, la documentazione necessaria e il collegamento tra relazione, allegati e verbale di giuramento.
Quando il conferimento avviene in sede di costituzione della Srl, la relazione deve essere allegata all’atto costitutivo secondo l’articolo 2465. Nel caso di conferimento destinato a liberare un aumento di capitale di una società già esistente, occorre coordinare la perizia con la deliberazione e l’atto relativo all’operazione.
La relazione dovrebbe essere accompagnata dai documenti che ne sostengono le valutazioni. Per facilitarne l’utilizzo è utile numerare gli allegati e richiamarli nelle sezioni in cui vengono descritti i singoli beni, le rettifiche e le conclusioni.
Il trasferimento dell’azienda viene perfezionato attraverso l’atto di conferimento e gli adempimenti societari previsti. La perizia non determina da sola il passaggio dei beni e dei rapporti giuridici alla Srl, né sostituisce le formalità eventualmente necessarie per gli specifici beni e le autorizzazioni interessate.
Quando utilizzare una perizia diversa da quella per il conferimento d’azienda
Il modello è costruito per il conferimento di un complesso aziendale appartenente a un imprenditore individuale. Non è necessariamente appropriato per il conferimento di un singolo bene, quando manca un’azienda organizzata destinata all’esercizio di un’attività economica.
Se l’operazione riguarda esclusivamente un macchinario, un automezzo, un credito o un altro bene isolato, può essere utilizzato uno schema riferito al conferimento in natura. Su EsempioDoc.com è disponibile un fac simile di perizia di stima per conferimento di beni in natura in Srl.
Quando invece viene conferito un immobile non inserito nel trasferimento di un complesso aziendale, la relazione deve concentrarsi sulle caratteristiche giuridiche e tecniche del bene. Per questa situazione è disponibile il modello di perizia per conferimento di immobile in Srl.
Il modello non deve essere utilizzato neppure come sostituto della perizia prevista per una trasformazione da società di persone a società di capitali. Il conferimento dell’azienda individuale e la trasformazione societaria sono operazioni distinte, anche quando l’obiettivo economico è proseguire l’attività attraverso una Srl.
Errori da evitare nella perizia di conferimento ditta individuale in Srl
La perizia deve rappresentare il patrimonio effettivamente oggetto dell’operazione e dimostrare come è stato determinato il valore conclusivo. L’utilizzo di importi non riconciliati, descrizioni generiche o criteri di stima non motivati può compromettere l’attendibilità della relazione.
Prima del giuramento occorre verificare soprattutto questi aspetti:
- Affidare l’incarico a un professionista privo dei requisiti previsti dall’articolo 2465.
- Confondere il conferimento d’azienda con la trasformazione dell’impresa individuale in società.
- Non identificare il patrimonio effettivamente apportato alla Srl.
- Inserire beni utilizzati in leasing come se fossero di proprietà del conferente.
- Escludere automaticamente debiti fiscali, previdenziali o commerciali senza verificare la disciplina applicabile.
- Utilizzare valori contabili senza esaminare la necessità di rettifiche.
- Attribuire un avviamento privo di adeguata giustificazione economica.
- Duplicare l’avviamento già considerato in un metodo reddituale o finanziario.
- Confondere il valore netto dell’azienda con l’importo imputato al solo capitale sociale.
- Omettere il sovrapprezzo nel confronto richiesto dall’articolo 2465.
- Presentare una relazione semplicemente firmata come perizia giurata.
Il revisore deve inoltre verificare gli eventuali fatti intervenuti dopo la data di riferimento della valutazione. Se sono emerse perdite significative, alienazioni di beni o nuove passività che incidono sul patrimonio conferito, non è corretto ignorarle e confermare automaticamente il valore precedentemente stimato.
Domande frequenti sulla perizia conferimento ditta individuale in Srl
La perizia è obbligatoria per conferire una ditta individuale in Srl?
Sì, quando il conferimento dell’azienda costituisce un apporto in natura destinato al capitale della Srl, si applica la disciplina dell’articolo 2465 del Codice civile. È quindi richiesta una relazione giurata di stima redatta da un soggetto abilitato. La relazione deve descrivere il patrimonio conferito, motivare i criteri di valutazione e attestare la copertura dell’importo attribuito al conferimento per capitale ed eventuale sovrapprezzo.
Chi può firmare la perizia di conferimento?
La relazione prevista dall’articolo 2465 deve essere redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Un dottore commercialista può sottoscriverla quando possiede anche il requisito di iscrizione al Registro dei revisori legali. La sola iscrizione all’Ordine professionale dei commercialisti non è sufficiente. Occorre inoltre completare il giuramento richiesto dalla disposizione.
La perizia deve essere giurata davanti a un notaio?
La legge richiede una relazione giurata, ma il modello non deve contenere un verbale notarile già compilato. Il giuramento può essere effettuato secondo le procedure previste davanti al pubblico ufficiale competente. Prima di procedere è opportuno verificare con il notaio incaricato del conferimento le modalità da seguire, gli allegati necessari e gli estremi da riportare nella documentazione. La sola firma del revisore non equivale al giuramento.
Si possono escludere i debiti dell’impresa individuale dal conferimento?
Il perimetro del conferimento deve essere definito nell’atto e considerato nella valutazione, ma un’esclusione pattuita non elimina automaticamente le responsabilità previste dalla legge verso i creditori. L’articolo 2560 del Codice civile disciplina la responsabilità relativa ai debiti anteriori al trasferimento dell’azienda. Per debiti tributari, previdenziali e altri rapporti soggetti a discipline specifiche occorre effettuare verifiche autonome prima di stabilire quali passività incidano sull’operazione.
La perizia deve essere allegata all’atto di costituzione della Srl?
Sì. L’articolo 2465 del Codice civile prevede che la relazione giurata di stima sia allegata all’atto costitutivo della Srl quando vengono conferiti beni in natura o crediti. Se il conferimento avviene a favore di una Srl già esistente attraverso un aumento di capitale, la documentazione deve essere coordinata con il relativo atto societario. La perizia deve contenere un’attestazione coerente con il valore effettivamente attribuito al conferimento.