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In questa pagina è disponibile un fac simile di messa in mora scaricabile nei formati Word e PDF già presenti. Il modello può essere utilizzato dal creditore per chiedere formalmente al debitore l’adempimento di un’obbligazione scaduta, come il pagamento di una somma, la consegna di un bene o l’esecuzione di un’altra prestazione dovuta.
Il fac simile può essere consultato prima del download e deve essere completato con i dati del mittente e del destinatario, l’origine dell’obbligazione, la scadenza, ciò che viene richiesto e il termine assegnato. Dopo il modello trovi indicazioni per compilarlo, inviarlo in modo da documentarne la ricezione e distinguerlo da un semplice sollecito o da una diffida ad adempiere.
A cosa serve la messa in mora
La costituzione in mora è disciplinata dall’articolo 1219 del Codice civile. Come regola generale, il debitore viene costituito in mora mediante un’intimazione o una richiesta scritta con la quale il creditore pretende l’esecuzione di una prestazione già dovuta. La comunicazione deve quindi individuare con sufficiente precisione il rapporto e ciò che il destinatario deve fare.
La messa in mora può essere utilizzata, per esempio, per richiedere il pagamento di un credito scaduto, la restituzione di una somma, la consegna di un bene oppure l’esecuzione di una prestazione rimasta inadempiuta. Se la richiesta riguarda specificamente fatture non pagate, su EsempioDoc.com è disponibile anche il fac simile di messa in mora per mancato pagamento di fatture.
La richiesta scritta non è necessaria in tutte le situazioni. L’articolo 1219 individua alcune ipotesi di mora senza intimazione, tra cui il debito derivante da fatto illecito, la dichiarazione scritta del debitore di non voler adempiere e, ricorrendone i presupposti, la scadenza del termine quando la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Fac simile messa in mora
Il modello seguente può essere adattato a obbligazioni di diverso tipo. Le parti indicate come alternative devono essere eliminate dalla versione definitiva mantenendo soltanto quelle pertinenti alla richiesta concreta.
MITTENTE
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
[CODICE FISCALE O PARTITA IVA]
[INDIRIZZO]
DESTINATARIO
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
[CODICE FISCALE O PARTITA IVA, SE DISPONIBILE]
[INDIRIZZO]
Oggetto: formale costituzione in mora ai sensi dell’articolo 1219 del Codice civile relativa a [DESCRIZIONE DEL RAPPORTO O DELL’OBBLIGAZIONE]
Il/La sottoscritto/a [NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE MITTENTE], con riferimento al rapporto intercorrente con [NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DESTINATARIO], espone quanto segue.
In data [DATA] [È STATO STIPULATO IL CONTRATTO / È STATO ESEGUITO L’ORDINE / È SORTO IL CREDITO / SI È VERIFICATO IL FATTO] avente ad oggetto [DESCRIZIONE].
In forza di tale rapporto, Lei/Voi era/eravate tenuto/i a eseguire la seguente prestazione: [DESCRIZIONE PRECISA DELL’OBBLIGAZIONE].
Il termine previsto per l’adempimento era fissato al [DATA] oppure risultava determinabile come segue: [DESCRIZIONE].
Alla data della presente, la prestazione risulta ancora [NON ESEGUITA / ESEGUITA SOLO PARZIALMENTE], come di seguito specificato: [DESCRIZIONE DELL’INADEMPIMENTO].
Eventuali precedenti richieste o solleciti sono stati inviati in data [DATE E MODALITÀ DI INVIO].
Se non sono stati inviati precedenti solleciti, eliminare questo paragrafo.
Con la presente, ai sensi dell’articolo 1219 del Codice civile, La/Vi intimo formalmente ad adempiere alla seguente obbligazione: [PRESTAZIONE RICHIESTA].
In caso di pagamento di una somma:
importo richiesto: euro [IMPORTO];
titolo del credito: [CONTRATTO / FATTURA / PRESTITO / ALTRO];
modalità di pagamento: [MODALITÀ DI PAGAMENTO];
eventuali interessi richiesti, se spettanti: [DESCRIZIONE E CRITERIO DI CALCOLO].
In caso di prestazione diversa dal pagamento:
prestazione richiesta: [DESCRIZIONE PRECISA];
modalità di adempimento: [MODALITÀ].
La/Vi invito pertanto a provvedere entro [NUMERO] giorni dal ricevimento della presente oppure entro il [DATA], mediante [MODALITÀ DI ADEMPIMENTO].
Decorso inutilmente il termine indicato, mi riservo di esercitare le azioni consentite dall’ordinamento per ottenere l’adempimento e la tutela dei miei diritti, senza che la presente comporti automaticamente la risoluzione di eventuali rapporti contrattuali.
La presente costituisce formale intimazione ai sensi dell’articolo 1219 del Codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, atto idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’articolo 2943 del Codice civile.
Allegati, se presenti:
[CONTRATTO O ORDINE]
[FATTURE O DOCUMENTI CONTABILI]
[PRECEDENTI SOLLECITI]
[PROSPETTO DEGLI IMPORTI]
[ALTRI DOCUMENTI PERTINENTI]
[LUOGO], [DATA]
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE MITTENTE]
[FIRMA]
Scarica il fac simile messa in mora Word e PDF
I file disponibili contengono il modello di messa in mora nei formati Word e PDF. La versione Word può essere modificata inserendo i dati delle parti, la descrizione dell’obbligazione, la scadenza, l’importo eventualmente richiesto e il termine concesso per adempiere; il PDF può essere scaricato come versione di riferimento o per la stampa, secondo le caratteristiche del file.
Il modello costituisce una traccia per predisporre la comunicazione e non sostituisce eventuali procedure particolari previste dalla legge, dal contratto o dal tipo di rapporto interessato. Prima dell’invio vanno eliminate tutte le alternative non pertinenti e verificato che la prestazione richiesta sia effettivamente dovuta ed esigibile.
Come compilare una lettera di messa in mora
La parte più importante della lettera è la descrizione dell’obbligazione. Espressioni generiche come “provvedere a quanto dovuto” possono rendere poco chiaro il contenuto della richiesta. È preferibile indicare da quale contratto, fattura, accordo o altro rapporto deriva il diritto e specificare la prestazione rimasta ineseguita.
Prima di compilare il modello raccogli almeno questi dati:
- nome, cognome o denominazione del creditore e del debitore;
- indirizzi necessari per identificare correttamente le parti;
- contratto, ordine, fattura o altro documento da cui deriva l’obbligazione;
- data entro cui la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita;
- descrizione precisa dell’inadempimento;
- importo dovuto, se si tratta di un credito pecuniario;
- modalità con cui il destinatario può adempiere;
- eventuali precedenti solleciti;
- termine assegnato nella nuova comunicazione;
- documenti che si intendono allegare.
Se il credito comprende capitale, interessi o altre somme, conviene distinguerli invece di riportare soltanto un totale. Gli interessi non devono essere aggiunti utilizzando percentuali arbitrarie: occorre verificare quale disciplina, clausola contrattuale o tasso risulti effettivamente applicabile al rapporto.
Come inviare la messa in mora e provare la ricezione
L’articolo 1219 richiede, nei casi in cui sia necessaria la costituzione in mora, un’intimazione o richiesta fatta per iscritto. Poiché gli effetti della comunicazione possono dipendere anche dalla possibilità di dimostrare che è giunta al debitore, conviene utilizzare un mezzo che permetta di documentare invio e ricezione.
Tra le modalità più utilizzate rientra la raccomandata con avviso di ricevimento. È opportuno conservare una copia della lettera inviata insieme alla ricevuta di spedizione e alla documentazione relativa alla consegna.
Può essere utilizzata anche la PEC quando mittente e destinatario dispongono di indirizzi idonei. Secondo le indicazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale sulla PEC, l’invio da una casella PEC a un’altra casella PEC genera ricevute che attestano l’invio e l’avvenuta consegna. Vanno conservati il messaggio, gli eventuali allegati e le relative ricevute.
La consegna a mano può essere documentata facendo sottoscrivere al destinatario una copia identica della lettera con data e dichiarazione di ricezione. Una normale email può lasciare una traccia, ma non offre automaticamente le stesse caratteristiche probatorie di una comunicazione PEC.
Quali effetti produce la costituzione in mora
La disciplina generale della mora del debitore si trova negli articoli 1219 e seguenti del Codice civile consultabile su Normattiva. Gli effetti concreti dipendono dal tipo di obbligazione e dalle circostanze del rapporto, per cui non è corretto attribuire alla lettera conseguenze ulteriori con formule standard.
Per le obbligazioni pecuniarie può assumere rilievo anche la disciplina degli interessi moratori. Nei rapporti soggetti alla normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni opera inoltre una disciplina specifica: l’articolo 4 del D.Lgs. 231/2002 prevede, nei casi rientranti nel suo ambito, la decorrenza degli interessi moratori senza necessità della costituzione in mora.
La lettera può avere anche effetto sull’eventuale prescrizione. L’articolo 2943, quarto comma, stabilisce che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore. Per questo motivo è preferibile non utilizzare la formula assoluta “la presente interrompe la prescrizione”, ma collegare l’effetto alla sussistenza dei relativi presupposti e conservare la prova della ricezione.
Differenza tra messa in mora, diffida ad adempiere e sollecito
Un sollecito di pagamento è normalmente una richiesta con cui si ricorda al debitore una scadenza e lo si invita a regolarizzare la posizione. A seconda del contenuto, un sollecito scritto può anche possedere gli elementi di una costituzione in mora, ma le due espressioni non sono automaticamente equivalenti.
La diffida ad adempiere prevista dall’articolo 1454 del Codice civile ha invece una funzione diversa e più specifica. In presenza di un contratto, una parte intima all’altra di adempiere entro un termine congruo dichiarando che, decorso inutilmente quel termine, il contratto si intenderà risolto. Per questo documento è disponibile uno specifico fac simile di diffida ad adempiere.
La semplice messa in mora non produce automaticamente tale risoluzione. Se l’obiettivo del mittente è sciogliere un contratto a seguito dell’ulteriore inadempimento, non basta aggiungere la parola “diffida” nell’oggetto della lettera: devono essere verificati i presupposti e i requisiti della procedura che si intende utilizzare.
Errori da evitare nella messa in mora
Prima di inviare il documento conviene controllare che fatti, somme e richieste siano coerenti con i documenti disponibili. Gli errori più frequenti riguardano soprattutto il contenuto dell’obbligazione e gli effetti attribuiti alla lettera.
- non utilizzare la formula “ex art. 1219” al posto del corretto richiamo “ai sensi dell’articolo 1219”;
- non chiedere un importo senza indicare da quale rapporto o documento deriva;
- non riportare interessi o spese senza avere verificato se e in quale misura siano dovuti;
- non affermare che tutte le spese di un eventuale giudizio saranno automaticamente poste a carico del destinatario;
- non dichiarare in modo assoluto che la lettera interrompe sempre la prescrizione;
- non confondere la costituzione in mora con la diffida ad adempiere prevista dall’articolo 1454 del Codice civile;
- non assegnare un termine incompatibile con la prestazione concretamente richiesta;
- non inviare la lettera senza conservarne copia e prova della ricezione.
Domande frequenti sulla messa in mora
La messa in mora deve essere scritta da un avvocato?
No, in via generale il creditore può predisporre e sottoscrivere personalmente la richiesta scritta prevista dall’articolo 1219 del Codice civile. Un avvocato può essere utile quando il credito è contestato, l’inadempimento riguarda un contratto complesso, gli importi sono rilevanti oppure si prevede di avviare un procedimento giudiziario. Se il mittente è una società, deve sottoscrivere la comunicazione un soggetto munito dei necessari poteri.
È obbligatorio inviare la messa in mora con raccomandata?
Il Codice civile richiede la forma scritta nei casi in cui sia necessaria la costituzione in mora, ma non stabilisce in via generale che debba essere utilizzata esclusivamente la raccomandata. È però necessario poter dimostrare adeguatamente la ricezione della richiesta. Per questo vengono normalmente utilizzate raccomandata con avviso di ricevimento, PEC tra caselle certificate oppure consegna a mano documentata con firma per ricevuta.
Quanto tempo bisogna concedere al debitore?
L’articolo 1219 non stabilisce un termine generale di quindici giorni per la messa in mora. Il termine indicato nella lettera va scelto considerando la prestazione richiesta, eventuali disposizioni specifiche e quanto previsto dal contratto. La regola dei quindici giorni riguarda invece, salvo le eccezioni previste dalla norma, la diffida ad adempiere disciplinata dall’articolo 1454 del Codice civile e non deve essere trasferita automaticamente alla semplice costituzione in mora.
La messa in mora interrompe sempre la prescrizione?
No, la formula va utilizzata con maggiore precisione. L’articolo 2943 del Codice civile riconosce effetto interruttivo agli atti che valgono a costituire in mora il debitore. Occorre quindi che la comunicazione possieda i requisiti necessari, individui il diritto esercitato e raggiunga il destinatario. Inoltre non può far rivivere un diritto per il quale la prescrizione si sia già compiuta prima dell’atto interruttivo.
La messa in mora deve essere registrata o autenticata?
Per la normale costituzione in mora prevista dall’articolo 1219 del Codice civile non sono richieste in via generale la registrazione della lettera o l’autenticazione della firma. Si tratta normalmente di una comunicazione scritta del creditore al debitore. Restano però ferme eventuali formalità specifiche previste per particolari rapporti, procedure o atti, che devono essere verificate separatamente prima dell’invio.