In questa pagina è disponibile un modello Word DOC di lettera di incarico del revisore legale, destinato a formalizzare per iscritto i termini della revisione legale di una società. Il documento può essere utilizzato dalla società e dal revisore legale o dalla società di revisione dopo il corretto conferimento dell’incarico da parte dell’organo competente.
Il fac simile può essere consultato prima del download e deve essere completato con i dati della società, gli estremi della deliberazione di nomina, gli esercizi interessati, il quadro contabile applicabile, il corrispettivo e le condizioni operative. Dopo il modello sono indicate le verifiche da effettuare prima della firma e le situazioni nelle quali è necessario utilizzare una documentazione diversa o più specifica.
A cosa serve la lettera di incarico del revisore legale
La lettera di incarico definisce per iscritto i termini secondo i quali verrà svolta la revisione legale. Serve a evitare equivoci su obiettivo e portata delle verifiche, responsabilità del revisore e della direzione, accesso ai documenti, quadro normativo utilizzato per redigere il bilancio, relazioni da emettere e corrispettivo.
La lettera non deve essere confusa con la deliberazione che conferisce l’incarico. Per le società diverse dagli enti soggetti a regole speciali, l’articolo 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisca l’incarico e determini il corrispettivo per l’intera durata e gli eventuali criteri per il suo adeguamento.
Il modello è quindi adatto soprattutto a una revisione legale ordinaria già regolarmente conferita. Per enti di interesse pubblico, enti sottoposti a regime intermedio o altri soggetti assoggettati a discipline speciali occorre verificare le ulteriori regole applicabili prima di utilizzare il fac simile.
Fac simile lettera di incarico revisore legale
Il testo seguente presuppone che l’incarico sia stato validamente conferito e deve essere completato in coerenza con la deliberazione assembleare e con le caratteristiche effettive della società sottoposta a revisione.
LETTERA DI INCARICO DI REVISIONE LEGALE
Spett.le
[DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ]
con sede legale in [INDIRIZZO]
codice fiscale e partita IVA [CODICE FISCALE / PARTITA IVA]
PEC [PEC]
Alla cortese attenzione di [ORGANO O SOGGETTO DESTINATARIO]
Oggetto: termini dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi [ESERCIZIO 1], [ESERCIZIO 2] e [ESERCIZIO 3]
PREMESSE
L’assemblea della Società, con deliberazione del [DATA DELIBERA], sulla base della proposta motivata dell’organo di controllo del [DATA PROPOSTA], ha conferito a [NOME E COGNOME DEL REVISORE / DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE], iscritto/a nel Registro dei revisori legali al n. [NUMERO REGISTRO], l’incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi [ESERCIZIO 1], [ESERCIZIO 2] e [ESERCIZIO 3].
La medesima deliberazione ha determinato il corrispettivo spettante per l’intera durata dell’incarico in euro [IMPORTO COMPLESSIVO], oltre agli eventuali oneri fiscali e previdenziali effettivamente applicabili, nonché i seguenti eventuali criteri di adeguamento: [CRITERI DI ADEGUAMENTO DELIBERATI / NESSUN CRITERIO DI ADEGUAMENTO].
Con la presente si confermano e si concordano i termini secondo i quali sarà svolto l’incarico.
1. OGGETTO E PORTATA DELL’INCARICO
L’incarico comprende la revisione legale del bilancio d’esercizio della Società relativo agli esercizi sopra indicati e, qualora compreso nell’incarico e applicabile, del bilancio consolidato.
Nell’ambito della revisione legale il Revisore:
esprimerà con apposita relazione il giudizio sul bilancio e illustrerà i risultati della revisione secondo la disciplina applicabile;
verificherà nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
svolgerà gli ulteriori adempimenti e le verifiche attribuiti al soggetto incaricato della revisione legale dalla normativa applicabile.
Non sono comprese nell’incarico le funzioni di vigilanza proprie dell’organo di controllo societario, salvo che esse siano state separatamente e validamente attribuite al medesimo soggetto secondo la disciplina applicabile.
2. QUADRO NORMATIVO SULL’INFORMAZIONE FINANZIARIA
Il bilancio oggetto di revisione sarà redatto applicando il seguente quadro normativo sull’informazione finanziaria: [PRINCIPI CONTABILI OIC / PRINCIPI IAS-IFRS / ALTRO QUADRO APPLICABILE]. MANTENERE SOLTANTO L’OPZIONE CORRETTA.
3. PRINCIPI DI REVISIONE APPLICABILI
La revisione sarà pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia e ai principi SA Italia applicabili, adottati ai sensi della disciplina vigente sulla revisione legale.
4. OBIETTIVO DELLA REVISIONE
L’obiettivo della revisione è acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi dovuti a frodi, comportamenti o eventi non intenzionali e, sulla base del lavoro svolto, emettere la relazione di revisione prevista dalla normativa applicabile.
La ragionevole sicurezza costituisce un livello elevato di sicurezza, ma non garantisce che una revisione correttamente pianificata e svolta individui sempre ogni errore significativo eventualmente presente.
5. RESPONSABILITÀ DEL REVISORE
Il Revisore svolgerà l’incarico nel rispetto dei requisiti professionali, etici, di indipendenza e obiettività applicabili e manterrà lo scetticismo professionale richiesto durante lo svolgimento della revisione.
Il Revisore pianificherà ed eseguirà le procedure ritenute appropriate sulla base della valutazione dei rischi di errori significativi, acquisirà elementi probativi sufficienti e appropriati e formulerà le proprie conclusioni secondo il giudizio professionale richiesto dai principi di revisione applicabili.
6. RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE
La Direzione riconosce di essere responsabile della redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile e della parte del sistema di controllo interno che ritiene necessaria per consentire la predisposizione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
La Direzione è inoltre responsabile della completezza e correttezza delle informazioni fornite al Revisore nell’ambito dell’incarico.
7. ACCESSO A INFORMAZIONI, DOCUMENTI E PERSONE
La Società metterà a disposizione del Revisore:
tutte le informazioni di cui la Direzione sia a conoscenza pertinenti alla redazione del bilancio e alla relativa informativa, comprese registrazioni, documentazione e altri elementi;
le ulteriori informazioni che il Revisore ritenga necessarie ai fini della revisione;
la possibilità di contattare senza limitazioni ingiustificate le persone operanti nell’impresa dalle quali il Revisore ritenga necessario acquisire elementi probativi.
La documentazione e le informazioni richieste saranno rese disponibili secondo tempi compatibili con il programma di revisione e con le scadenze previste per la predisposizione e l’approvazione del bilancio.
8. ATTESTAZIONI SCRITTE
Nell’ambito della revisione sarà richiesto alla Direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance di rilasciare le attestazioni scritte previste dai principi di revisione applicabili in relazione alle informazioni e dichiarazioni rilevanti per il lavoro svolto.
9. PRIMO INCARICO E RAPPORTI CON IL PRECEDENTE REVISORE
MANTENERE QUESTO PARAGRAFO SE APPLICABILE.
Trattandosi del primo incarico del Revisore presso la Società, potranno essere svolte le procedure previste per i saldi di apertura e, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, potranno essere acquisiti elementi e informazioni dal precedente revisore.
10. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
Le principali fasi del lavoro saranno pianificate tenendo conto delle caratteristiche e dei rischi della Società. Indicativamente saranno previste attività nel corso dell’esercizio, procedure relative alla chiusura del bilancio e attività finali necessarie all’emissione della relazione.
Il calendario indicativo è il seguente:
[PERIODO E ATTIVITÀ 1]
[PERIODO E ATTIVITÀ 2]
[PERIODO E ATTIVITÀ 3].
La pianificazione potrà essere modificata dal Revisore quando ciò risulti necessario in relazione ai rischi identificati, alle informazioni acquisite o ad altre circostanze rilevanti ai fini della corretta esecuzione della revisione.
11. CORRISPETTIVO
Il corrispettivo complessivo per l’intera durata dell’incarico, come determinato dalla deliberazione di conferimento, è pari a euro [IMPORTO COMPLESSIVO], oltre agli eventuali oneri fiscali e previdenziali dovuti.
La ripartizione prevista è la seguente:
esercizio [ESERCIZIO 1]: euro [IMPORTO];
esercizio [ESERCIZIO 2]: euro [IMPORTO];
esercizio [ESERCIZIO 3]: euro [IMPORTO].
Gli eventuali criteri di adeguamento del corrispettivo deliberati sono i seguenti: [CRITERI DI ADEGUAMENTO].
Il corrispettivo non è subordinato al risultato della revisione e non dipende dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla Società, alle sue controllate o controllanti.
12. SPESE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le spese comprese nel corrispettivo sono: [SPESE COMPRESE].
Le eventuali spese rimborsabili separatamente, se previste dagli accordi e dalla deliberazione applicabile, sono: [SPESE RIMBORSABILI E CRITERI].
Il pagamento sarà effettuato secondo le seguenti scadenze:
[SCADENZA E IMPORTO 1]
[SCADENZA E IMPORTO 2]
[SCADENZA E IMPORTO 3].
13. PERSONALE E SPECIALISTI
Il Revisore potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità e nel rispetto dei principi applicabili, di personale professionale e, quando necessario, di esperti dotati delle competenze richieste per specifici aspetti dell’incarico.
Nel caso di società di revisione, il responsabile dell’incarico è [NOME E COGNOME DEL RESPONSABILE DELL’INCARICO].
14. INDIPENDENZA
Il Revisore dichiara di avere effettuato le valutazioni richieste in materia di indipendenza e obiettività ai fini dell’accettazione dell’incarico. Il requisito di indipendenza dovrà permanere per il periodo cui si riferiscono i bilanci sottoposti a revisione e durante il periodo nel quale viene eseguita la revisione stessa.
La Società comunicherà tempestivamente al Revisore le informazioni relative a rapporti, operazioni, incarichi o variazioni organizzative che possano assumere rilievo ai fini delle verifiche di indipendenza.
15. RISERVATEZZA, DATI E DOCUMENTAZIONE DI REVISIONE
Le informazioni acquisite saranno trattate e utilizzate nell’ambito dell’incarico nel rispetto degli obblighi di legge, dei principi professionali e degli obblighi di riservatezza applicabili. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo la disciplina vigente e sulla base dell’informativa resa quando richiesta.
La documentazione del lavoro sarà predisposta e conservata dal Revisore secondo gli obblighi previsti dalla disciplina della revisione legale e dai principi applicabili.
16. ADEMPIMENTI PREVISTI DA ALTRE NORME
Il Revisore adempirà agli eventuali obblighi ulteriori direttamente applicabili alla propria attività, compresi quelli previsti dalla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla disciplina vigente.
La Società fornirà i documenti e le informazioni che il Revisore sia tenuto ad acquisire per adempiere a tali obblighi.
17. DURATA DELL’INCARICO
L’incarico riguarda gli esercizi [ESERCIZIO 1], [ESERCIZIO 2] e [ESERCIZIO 3] e, salvo l’applicazione di una diversa disciplina speciale, scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
18. CESSAZIONE ANTICIPATA
L’eventuale revoca, dimissione o risoluzione consensuale prima della scadenza sarà disciplinata dalle norme specificamente applicabili alla revisione legale. La presente lettera non introduce cause di cessazione ulteriori rispetto a quelle consentite dalla disciplina vigente.
19. MODIFICHE DEI TERMINI DELL’INCARICO
Eventuali modifiche dei termini dell’incarico saranno formalizzate per iscritto e potranno essere adottate soltanto nel rispetto della deliberazione di conferimento e delle disposizioni applicabili alla revisione legale.
Qualora quanto sopra corrisponda ai termini concordati, Vi chiediamo di sottoscrivere la presente lettera per conferma.
[LUOGO], [DATA]
IL REVISORE LEGALE / LA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE
[NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE]
[FIRMA]
PER PRESA VISIONE E CONFERMA DEI TERMINI DELL’INCARICO
Per [DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ]
[NOME E COGNOME DEL SOGGETTO AUTORIZZATO]
[QUALIFICA]
[FIRMA]
Scarica il modello Word della lettera di incarico revisore legale
Il download disponibile contiene il fac simile in formato DOC, che può essere aperto e modificato con Microsoft Word o con altri programmi compatibili. Prima della firma devono essere inseriti gli estremi della deliberazione di conferimento, i dati del revisore, gli esercizi interessati, il quadro contabile applicabile, il corrispettivo deliberato e le modalità operative concordate.
Il modello formalizza i termini della revisione, ma non sostituisce la deliberazione societaria con cui viene conferito l’incarico. Se questa deve ancora essere predisposta, può essere utile il fac simile di verbale di nomina del revisore legale.
Come compilare la lettera di incarico del revisore legale
La compilazione deve partire dalla deliberazione che ha conferito la revisione. Dati come durata, revisore nominato, esercizi interessati, corrispettivo complessivo e criteri di adeguamento non dovrebbero essere stabiliti nella lettera in contrasto con quanto deliberato dall’assemblea.
Prima della sottoscrizione conviene verificare:
- denominazione, sede, codice fiscale e partita IVA della società;
- data della proposta motivata dell’organo di controllo, quando prevista;
- data e contenuto della deliberazione assembleare di conferimento;
- generalità del revisore o denominazione della società di revisione;
- numero di iscrizione nel Registro dei revisori legali;
- esercizi ai quali si riferisce l’incarico;
- eventuale inclusione del bilancio consolidato;
- quadro normativo utilizzato per la redazione del bilancio;
- corrispettivo per l’intera durata e sua ripartizione;
- eventuali criteri di adeguamento già determinati;
- modalità e calendario indicativo per la consegna della documentazione.
Il Principio ISA Italia 210 e gli altri principi di revisione pubblicati dal MEF costituiscono il riferimento tecnico per definire i termini dell’incarico. In particolare, la lettera deve rendere comprensibili sia le responsabilità del revisore sia quelle della direzione.
Chi conferisce l’incarico e quanto dura
Nel regime ordinario disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. 39/2010, l’assemblea conferisce l’incarico sulla base della proposta motivata dell’organo di controllo e determina il corrispettivo per l’intera durata. Non è quindi corretto presentare la sola firma della lettera come l’atto che, in ogni situazione, produce autonomamente la nomina del revisore.
Salvo le discipline speciali, l’incarico dura tre esercizi e termina alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio del terzo esercizio. La formulazione del vecchio modello, che faceva decorrere automaticamente i tre esercizi dall’accettazione della proposta, è quindi da evitare se non coincide con il conferimento effettivamente deliberato.
La cessazione anticipata segue a sua volta una disciplina specifica. Revoca, dimissioni e risoluzione consensuale non devono essere gestite mediante una normale clausola di recesso contrattuale; per un accordo di cessazione può essere utile il fac simile di risoluzione consensuale dell’incarico di revisore legale, dopo avere verificato che ricorra una fattispecie consentita.
Come indicare il compenso del revisore
Il compenso merita particolare attenzione perché l’assemblea deve determinarlo per l’intera durata dell’incarico, insieme agli eventuali criteri con cui potrà essere adeguato. La lettera dovrebbe quindi riprodurre fedelmente gli importi e i criteri contenuti nella deliberazione, eventualmente specificando la ripartizione annuale e le scadenze di pagamento.
Non è corretta una clausola che permetta al revisore di aumentare unilateralmente l’onorario in presenza di maggiore lavoro. Se sopravvengono condizioni che richiedono una modifica del corrispettivo, occorre seguire la procedura compatibile con la disciplina dell’incarico e con quanto originariamente deliberato.
Il corrispettivo della revisione non può inoltre essere condizionato al risultato ottenuto né dipendere dalla prestazione di altri servizi alla società. La sua determinazione deve consentire l’impiego di risorse professionali e ore di lavoro adeguate alla qualità e all’affidabilità della revisione.
Responsabilità della società e del revisore
La revisione legale non trasferisce al revisore la responsabilità di redigere il bilancio. La direzione resta responsabile della predisposizione del bilancio secondo il quadro normativo applicabile e del controllo interno che ritiene necessario per consentire la redazione di un bilancio privo di errori significativi dovuti a frodi o a eventi non intenzionali.
La società deve inoltre consentire l’accesso alle registrazioni, ai documenti e alle altre informazioni pertinenti e permettere al revisore di contattare le persone dalle quali ritiene necessario ottenere elementi probativi. Una limitazione rilevante imposta prima dell’accettazione o durante lo svolgimento dell’incarico può incidere sulla possibilità di eseguire correttamente la revisione.
Il revisore, dal canto suo, deve pianificare e svolgere il lavoro secondo i principi applicabili, mantenendo indipendenza, obiettività e scetticismo professionale. L’obiettivo è ottenere una ragionevole sicurezza, non la garanzia assoluta che ogni errore, frode o irregolarità venga individuato.
Revisione legale e attività del sindaco non vanno confuse
Nel modello precedente compariva una distinta “attività di vigilanza” riferita al sindaco unico. Questa voce non appartiene automaticamente alla lettera di revisione legale. La vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sull’amministrazione e sull’adeguatezza degli assetti societari appartiene alle funzioni dell’organo di controllo e deve essere distinta dalla revisione dei conti.
In alcune società la stessa persona o lo stesso collegio può trovarsi a esercitare entrambe le funzioni quando la legge e l’assetto societario lo consentono. In tal caso occorre però distinguere con precisione incarichi, responsabilità e compensi, invece di sommare automaticamente nella lettera di revisione attività proprie della funzione sindacale.
Quando questo modello non è sufficiente
Il fac simile è predisposto come modello generale per una società soggetta alla disciplina ordinaria della revisione legale. Non deve essere utilizzato senza una verifica specifica per enti di interesse pubblico, enti sottoposti a regime intermedio, gruppi con caratteristiche particolari o soggetti per i quali disposizioni di settore impongano modalità di selezione, durata, rotazione, relazione o comunicazione differenti.
Occorre inoltre adattare il documento se l’incarico comprende il bilancio consolidato, obblighi di reporting aggiuntivi, attività connesse a formati elettronici obbligatori o altri compiti attribuiti dalla normativa applicabile. Attività professionali diverse dalla revisione legale non dovrebbero essere inserite indistintamente nello stesso oggetto senza averne prima verificato la compatibilità, anche sotto il profilo dell’indipendenza.
Errori da evitare nella lettera di incarico
- considerare la firma della lettera come sostitutiva della deliberazione societaria di conferimento;
- far decorrere automaticamente i tre esercizi dalla semplice accettazione senza richiamare la nomina effettivamente deliberata;
- confondere revisione legale e vigilanza propria del collegio sindacale o del sindaco unico;
- utilizzare riferimenti generici a vecchi principi professionali invece dei principi ISA Italia e SA Italia applicabili;
- prevedere un aumento unilaterale del compenso non coerente con quanto deliberato;
- collegare il compenso al risultato della revisione o ad altri servizi prestati alla società;
- omettere il quadro normativo utilizzato per la redazione del bilancio;
- non specificare le responsabilità della direzione in materia di bilancio, controllo interno e disponibilità delle informazioni;
- utilizzare una generica autorizzazione al trattamento dei dati personali basata esclusivamente sul vecchio D.Lgs. 196/2003;
- riportare procedure antiriciclaggio con riferimenti normativi superati senza verificare la disciplina vigente.
Domande frequenti sulla lettera di incarico del revisore legale
La lettera di incarico sostituisce il verbale di nomina?
No. Nel regime ordinario il conferimento dell’incarico avviene mediante la deliberazione dell’assemblea secondo la procedura prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. 39/2010. La lettera serve invece a riportare e concordare in forma scritta i termini secondo cui la revisione sarà svolta. Per questo gli importi, la durata e l’identità del revisore indicati nella lettera devono essere coerenti con la deliberazione societaria.
Quanto dura l’incarico del revisore legale?
Per gli incarichi ordinari ai quali si applica l’articolo 13 del D.Lgs. 39/2010, la durata è di tre esercizi e la scadenza coincide con l’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al terzo esercizio. Per alcune categorie di enti, in particolare quelle sottoposte a regimi speciali, valgono però regole differenti e il termine triennale non deve essere applicato automaticamente.
Il compenso può essere modificato durante i tre esercizi?
L’assemblea determina il corrispettivo per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per il suo adeguamento. La lettera dovrebbe pertanto riportare quanto deliberato, senza attribuire al revisore una generica facoltà di aumentare unilateralmente l’onorario. Se cambiano significativamente dimensioni, struttura o complessità dell’impresa, l’eventuale modifica deve essere gestita nel rispetto delle regole applicabili all’incarico.
La società deve consegnare tutti i documenti richiesti dal revisore?
La direzione deve mettere a disposizione le informazioni pertinenti alla redazione del bilancio, le ulteriori informazioni richieste ai fini della revisione e consentire l’accesso alle persone dalle quali il revisore ritiene necessario acquisire elementi probativi. La richiesta deve naturalmente essere collegata alle finalità dell’incarico e alle procedure necessarie per ottenere elementi sufficienti e appropriati.
La lettera deve comprendere anche l’attività di sindaco?
No, non automaticamente. Revisione legale e vigilanza dell’organo di controllo sono funzioni distinte, anche quando in determinati assetti societari siano esercitate dagli stessi professionisti. Se il soggetto nominato svolge entrambe le funzioni, il documento deve essere adattato per distinguere chiaramente attività, responsabilità e compensi, evitando di presentare la vigilanza sindacale come parte necessaria di qualsiasi incarico di revisione legale.