In questa pagina è disponibile un fac simile di lettera di dimissioni per giusta causa in formato Doc, modificabile con Word o con altri programmi compatibili. Il modello è destinato al lavoratore subordinato che intende comunicare al datore i fatti che, a suo giudizio, rendono impossibile proseguire anche provvisoriamente il rapporto e motivano il recesso senza preavviso.
La lettera può essere visualizzata prima del download e deve essere completata con dati delle parti, rapporto di lavoro, circostanze concrete e date degli eventi contestati. Per i rapporti soggetti alla procedura ordinaria, la comunicazione scritta non sostituisce le dimissioni telematiche previste dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015.
Quando utilizzare la lettera di dimissioni per giusta causa
La giusta causa è disciplinata dall’articolo 2119 del Codice civile. Deve trattarsi di una causa di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
Tra le situazioni indicate dall’INPS con riferimento all’accesso alla NASpI figurano, tra le altre, il mancato pagamento della retribuzione, le molestie sessuali sul luogo di lavoro, il mobbing, determinate modificazioni peggiorative delle mansioni, il trasferimento privo delle comprovate ragioni richieste dall’art. 2103 c.c. e il comportamento ingiurioso del superiore gerarchico. La presenza di una di queste espressioni non rende però automaticamente fondate le dimissioni: occorre valutare i fatti concreti, la loro gravità e la documentazione disponibile.
Se il lavoratore vuole invece cessare il rapporto per una propria scelta non riconducibile a un grave inadempimento o a un’altra causa idonea ai sensi dell’art. 2119 c.c., si tratta normalmente di dimissioni volontarie ordinarie, con applicazione delle regole sul preavviso previste dalla legge e dal contratto collettivo.
Fac simile lettera di dimissioni per giusta causa
Il modello seguente serve a comunicare al datore di lavoro le ragioni concrete del recesso e deve essere coordinato con la procedura telematica applicabile. I fatti vanno descritti in modo preciso, evitando formule generiche o accuse non necessarie.
[NOME E COGNOME DEL LAVORATORE]
[INDIRIZZO]
[CODICE FISCALE]
[PEC O ALTRO RECAPITO, SE UTILIZZATO]
[DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO]
[SEDE]
[PEC O ALTRO RECAPITO]
Oggetto: dimissioni per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del Codice civile
Il/La sottoscritto/a [NOME E COGNOME], assunto/a in data [DATA DI ASSUNZIONE] con rapporto di lavoro [A TEMPO INDETERMINATO / A TEMPO DETERMINATO] e inquadrato/a come [QUALIFICA], livello [LIVELLO], CCNL [DENOMINAZIONE CCNL], comunica il proprio recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del Codice civile.
La decisione è determinata dalle seguenti circostanze:
[DESCRIZIONE CRONOLOGICA E PRECISA DEI FATTI, INDICANDO DATE, CONDOTTE, EVENTUALI SOMME NON CORRISPOSTE, COMUNICAZIONI RICEVUTE O ALTRI ELEMENTI RILEVANTI].
In particolare:
[DATA]: [PRIMO FATTO RILEVANTE].
[DATA]: [SECONDO FATTO RILEVANTE].
[DATA]: [EVENTUALE ULTERIORE FATTO].
[EVENTUALE: Tali circostanze sono già state segnalate con [PEC / LETTERA / CONTESTAZIONE / RICHIESTA] del [DATA], rimasta [SENZA RISCONTRO / SENZA ADEGUATA SOLUZIONE / ALTRO ESITO].]
Le circostanze sopra descritte, considerate nel loro complesso, sono ritenute tali da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.
[SE LA PROCEDURA TELEMATICA È APPLICABILE: Le dimissioni per giusta causa sono state / saranno trasmesse mediante la procedura telematica prevista dall’articolo 26 del D.Lgs. 151/2015, indicando la relativa causale e la data di decorrenza coerente con la cessazione del rapporto.]
Il/La sottoscritto/a comunica pertanto di non prestare il periodo di preavviso in ragione della giusta causa dedotta.
[MANTENERE SOLO SE IL RAPPORTO È A TEMPO INDETERMINATO: Ai sensi dell’articolo 2119 del Codice civile, richiede inoltre la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di recesso del prestatore per giusta causa.]
Si richiede la liquidazione delle competenze maturate e dovute alla cessazione del rapporto, comprese, secondo quanto spettante nel caso concreto, retribuzioni ancora dovute, ratei delle mensilità aggiuntive, ferie e permessi liquidabili, trattamento di fine rapporto e ogni altra competenza maturata.
[EVENTUALE: Si allegano o si richiamano i seguenti documenti: [ELENCO DOCUMENTI, COMUNICAZIONI, PROSPETTI PAGA O ALTRI ELEMENTI].]
[LUOGO], [DATA]
[NOME E COGNOME DEL LAVORATORE]
[FIRMA]
Scarica il modello Word delle dimissioni per giusta causa
Il file disponibile contiene il fac simile della lettera in formato Doc. Può essere personalizzato inserendo dati del rapporto, fatti che hanno determinato il recesso, relative date, precedenti comunicazioni ed eventuali documenti di supporto.
Il modello Word costituisce una comunicazione da inviare al datore di lavoro e non sostituisce, nei rapporti ai quali si applica l’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, il modulo telematico del Ministero del Lavoro. La qualificazione come giusta causa deve inoltre essere valutata sulla base delle circostanze effettive.
Come presentare le dimissioni per giusta causa online
Per la generalità dei rapporti di lavoro privati interessati dalla disciplina, le dimissioni devono essere effettuate attraverso il servizio telematico del Ministero del Lavoro. Il lavoratore può procedere personalmente accedendo con SPID o CIE oppure può rivolgersi a uno dei soggetti abilitati indicati dal Ministero, tra cui patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro e sedi territoriali competenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Nel modulo è prevista specificamente la tipologia “Giusta Causa” ed è disponibile uno spazio per le relative note. La procedura attribuisce alla comunicazione una data certa di trasmissione e la invia al datore di lavoro secondo le modalità previste dal sistema.
Il lavoratore può revocare le dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione telematica. Per questo nel fac simile non viene utilizzata la frequente formula “dimissioni irrevocabili”, che sarebbe fuorviante rispetto alla facoltà di revoca prevista dalla disciplina.
Come descrivere la giusta causa nella lettera
Una formula come “mi dimetto per mancato rispetto degli obblighi aziendali” è normalmente troppo vaga. È preferibile indicare gli eventi in ordine cronologico e riportare elementi verificabili, come mensilità non pagate, data di un trasferimento, comunicazioni sulle mansioni, precedenti solleciti o fatti specifici dai quali deriva la decisione.
Possono essere utili, secondo il caso:
- buste paga e documentazione relativa alle retribuzioni non corrisposte;
- PEC, email, lettere e precedenti contestazioni inviate al datore;
- ordini di servizio o comunicazioni di trasferimento;
- documenti relativi a variazioni delle mansioni;
- eventuali verbali, denunce, segnalazioni o provvedimenti pertinenti;
- altra documentazione direttamente collegata ai fatti indicati nella lettera.
Non è necessario trasformare la comunicazione in un lungo atto difensivo. L’obiettivo è rendere riconoscibili le circostanze che hanno determinato il recesso e conservare una traccia coerente con quanto dichiarato nella procedura telematica e negli eventuali successivi adempimenti.
Preavviso e indennità nelle dimissioni per giusta causa
Nel rapporto a tempo indeterminato l’art. 2119 c.c. consente al lavoratore di recedere per giusta causa senza prestare il preavviso. La lettera non dovrebbe quindi parlare di una semplice “indisponibilità” a lavorare durante il preavviso, come se si trattasse di dimissioni ordinarie: se la giusta causa effettivamente sussiste, il presupposto del recesso è proprio l’impossibilità di proseguire anche provvisoriamente il rapporto.
Per il lavoratore a tempo indeterminato che recede per giusta causa, lo stesso articolo riconosce l’indennità prevista per il mancato preavviso. Questo passaggio non va esteso automaticamente a un rapporto a termine, per il quale l’art. 2119 disciplina invece la possibilità di recedere prima della scadenza in presenza della giusta causa.
Se il datore contesta l’esistenza della giusta causa, possono sorgere controversie sia sull’efficacia economica del recesso sia sull’indennità richiesta. In situazioni dubbie o caratterizzate da fatti complessi è quindi prudente verificare la qualificazione prima di interrompere l’attività lavorativa.
Dimissioni per giusta causa e NASpI
L’INPS include le dimissioni per giusta causa tra le cessazioni che possono consentire l’accesso alla NASpI, purché siano soddisfatti gli altri requisiti previsti per la prestazione. È una differenza rilevante rispetto alle normali dimissioni volontarie, che di regola non danno accesso all’indennità di disoccupazione.
Selezionare “Giusta Causa” nel modulo telematico o utilizzare questa espressione nella lettera non obbliga però l’INPS a riconoscere automaticamente la prestazione. Il Ministero ha chiarito che il modulo telematico attesta la genuinità delle dimissioni, mentre la sussistenza della giusta causa può essere verificata dagli uffici competenti.
Per questo è utile conservare la ricevuta delle dimissioni telematiche e la documentazione relativa ai fatti che hanno provocato il recesso. La pagina riguarda la redazione della lettera e non sostituisce le verifiche richieste per presentare la domanda di NASpI.
Quando la normale procedura telematica non si applica
La disciplina ordinaria delle dimissioni telematiche non riguarda ogni rapporto. Il Ministero del Lavoro indica tra le esclusioni i rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il lavoro domestico e le dimissioni o risoluzioni consensuali intervenute nelle sedi conciliative previste dalla legge o davanti alle commissioni di certificazione.
Una procedura distinta riguarda inoltre le dimissioni della lavoratrice durante la gravidanza e quelle della lavoratrice o del lavoratore nei periodi protetti previsti dall’art. 55 del D.Lgs. 151/2001, soggette alla relativa convalida. In tali casi occorre seguire le indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e non utilizzare la normale procedura online come unico adempimento.
Errori da evitare nelle dimissioni per giusta causa
- limitarsi a consegnare la lettera cartacea quando è richiesta la procedura telematica;
- scrivere “dimissioni irrevocabili” ignorando la facoltà di revoca telematica entro sette giorni;
- indicare genericamente una giusta causa senza descrivere i fatti principali;
- confondere un semplice motivo personale con una causa che impedisce la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- utilizzare esempi di giusta causa trovati online senza verificarne la corrispondenza con il proprio caso;
- richiedere automaticamente l’indennità sostitutiva del preavviso senza distinguere tra rapporto a tempo indeterminato e rapporto a termine;
- considerare automaticamente riconosciuta la NASpI per il solo fatto di avere selezionato “Giusta Causa”;
- eliminare email, buste paga, solleciti o altri documenti utili a ricostruire le circostanze del recesso.
Domande frequenti sulle dimissioni per giusta causa
Basta consegnare la lettera al datore di lavoro?
Di regola no, se il rapporto rientra nell’ambito dell’art. 26 del D.Lgs. 151/2015. In questi casi le dimissioni devono essere trasmesse mediante la procedura telematica del Ministero del Lavoro. La lettera resta utile per spiegare in modo più completo le ragioni del recesso e documentare la posizione del lavoratore, ma non sostituisce il modulo online.
Con le dimissioni per giusta causa bisogna dare il preavviso?
Nel rapporto a tempo indeterminato, se sussiste realmente una giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., il lavoratore può recedere senza preavviso perché la causa è tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. In questa fattispecie al lavoratore compete anche l’indennità sostitutiva prevista dalla stessa norma. La disciplina del rapporto a termine va invece distinta.
Il mancato pagamento dello stipendio è giusta causa?
L’INPS include il mancato pagamento della retribuzione tra le ipotesi considerate ai fini delle dimissioni per giusta causa e dell’accesso alla NASpI. La valutazione concreta dipende però dalle circostanze del caso, compresa la consistenza dell’inadempimento. Nella lettera conviene indicare precisamente quali retribuzioni risultano non pagate, le relative scadenze e gli eventuali solleciti già inviati.
Le dimissioni per giusta causa danno sempre diritto alla NASpI?
No. Le dimissioni per giusta causa possono consentire l’accesso alla NASpI, ma devono comunque sussistere gli altri requisiti previsti dalla disciplina della prestazione. Inoltre la semplice selezione della causale nel modulo non dimostra da sola l’esistenza della giusta causa. È quindi opportuno conservare i documenti che consentono di dimostrare le circostanze indicate.
Le dimissioni per giusta causa possono essere revocate?
Per le dimissioni presentate attraverso il sistema telematico ordinario, il Ministero del Lavoro prevede la possibilità di revoca entro sette giorni dalla trasmissione. La revoca viene effettuata attraverso la stessa procedura. Decorso tale termine, per lo stesso rapporto il sistema consente eventualmente nuove dimissioni secondo le regole indicate dal Ministero.