In questa pagina è disponibile un fac simile di lettera di diffida per diffamazione in formato Word. Il modello può essere utilizzato da chi ritiene che dichiarazioni, messaggi, post, recensioni, video o altre comunicazioni diffuse a terzi abbiano leso la propria reputazione e vuole chiedere formalmente la cessazione della condotta.
Il fac simile può essere consultato prima del download e deve essere completato indicando con precisione le affermazioni contestate, dove e quando sono state diffuse, chi poteva riceverle o visualizzarle e quali prove sono state conservate. Dopo il download sono spiegati anche i presupposti della diffamazione, la differenza rispetto alla querela, il termine da non trascurare e le richieste che possono essere inserite nella diffida.
Quando utilizzare una diffida per diffamazione
La lettera è utile quando si vuole contestare formalmente la diffusione a terzi di affermazioni ritenute offensive della propria reputazione e chiedere che la condotta cessi. Può riguardare comunicazioni avvenute tramite social network, siti internet, chat di gruppo, email inviate a più destinatari, pubblicazioni, volantini o dichiarazioni rivolte a più persone.
Non ogni frase spiacevole, critica o sfavorevole integra però automaticamente il reato di diffamazione. L’articolo 595 c.p. richiede una comunicazione con più persone offensiva dell’altrui reputazione e la valutazione deve tenere conto del contenuto, del contesto, dei destinatari e dell’eventuale esercizio legittimo dei diritti di cronaca, critica o manifestazione del pensiero.
Se l’affermazione è stata comunicata esclusivamente alla persona interessata, senza diffusione a terzi, la situazione non coincide necessariamente con la diffamazione prevista dall’articolo 595 c.p. In questi casi occorre valutare separatamente la natura della condotta e gli eventuali rimedi civili applicabili.
Fac simile lettera di diffida per diffamazione
Il modello seguente deve essere completato utilizzando fatti verificabili e riportando le espressioni contestate con sufficiente precisione. Non bisogna dichiarare come definitivamente accertata una responsabilità penale che deve ancora essere valutata dall’autorità competente.
MITTENTE
[NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE]
[CODICE FISCALE / PARTITA IVA]
[INDIRIZZO]
[EMAIL / PEC]
[TELEFONO]
DESTINATARIO
[NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE]
[INDIRIZZO]
[EMAIL / PEC]
Oggetto: diffida a cessare la diffusione di contenuti lesivi della reputazione
Egregio/a Sig./Sig.ra [COGNOME],
con la presente intendo contestare formalmente le affermazioni e i contenuti da Lei diffusi in relazione alla mia persona / alla società [DENOMINAZIONE], secondo quanto di seguito specificato.
CONDOTTA CONTESTATA
In data [DATA] Lei ha pubblicato / comunicato / diffuso tramite [SOCIAL NETWORK / SITO INTERNET / CHAT / EMAIL / STAMPA / ALTRO MEZZO] il seguente contenuto: [RIPORTARE O DESCRIVERE CON PRECISIONE LE ESPRESSIONI CONTESTATE].
Il contenuto è stato reso accessibile o comunicato a [DESCRIZIONE DEI DESTINATARI / GRUPPO / PUBBLICO / NUMERO DI PERSONE SE CONOSCIUTO] mediante [DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI DIFFUSIONE].
MANTENERE SOLO SE ESISTONO PIÙ EPISODI:
Ulteriori contenuti o comunicazioni sono stati diffusi nelle seguenti circostanze:
[DATA / MEZZO / CONTENUTO]
[DATA / MEZZO / CONTENUTO]
[DATA / MEZZO / CONTENUTO]
Le predette affermazioni risultano lesive della mia reputazione per le seguenti ragioni: [DESCRIZIONE CONCRETA].
MANTENERE SOLO SE VENGONO CONTESTATI FATTI SPECIFICI:
In particolare, viene contestata l’attribuzione del seguente fatto: [DESCRIZIONE]. Tale affermazione viene contestata per le seguenti ragioni documentabili: [DESCRIZIONE].
MANTENERE SOLO SE PERTINENTE:
La pubblicazione / comunicazione continua a essere accessibile alla data del [DATA] presso [IDENTIFICAZIONE DELLA PAGINA / PROFILO / CONTENUTO / ALTRO RIFERIMENTO].
Le circostanze sopra descritte sono state documentate mediante [SCREENSHOT / COPIA DELLA CONVERSAZIONE / EMAIL / FOTOGRAFIE / VIDEO / PUBBLICAZIONE / ALTRO], conservati e, ove opportuno, allegati alla presente.
Alla luce di quanto sopra, La invito e diffido a:
1. cessare immediatamente l’ulteriore diffusione delle specifiche affermazioni e dei contenuti contestati;
2. MANTENERE SOLO SE IL CONTENUTO È ANCORA PUBBLICATO:
rimuovere entro il [DATA / NUMERO DI GIORNI DAL RICEVIMENTO] i contenuti specificamente indicati nella presente dai canali sotto il Suo controllo;
3. MANTENERE SOLO SE PERTINENTE:
cessare l’ulteriore inoltro, ripubblicazione o condivisione delle comunicazioni contestate;
4. MANTENERE SOLO SE VI SONO AFFERMAZIONI DI FATTO CONTESTATE E LA RICHIESTA È APPROPRIATA:
pubblicare / comunicare una rettifica o precisazione relativa alle seguenti affermazioni: [DESCRIZIONE DELLA RETTIFICA RICHIESTA], attraverso [MODALITÀ RICHIESTA];
5. fornire entro il [DATA / TERMINE] conferma scritta dell’avvenuta cessazione delle condotte sopra indicate e delle eventuali misure adottate.
Il termine indicato nella presente è quello richiesto dal mittente per ricevere un riscontro e non viene indicato come termine generale previsto dalla legge.
La presente diffida non comporta rinuncia ad alcun diritto o iniziativa. Mi riservo di valutare, sulla base dei fatti e dei termini applicabili, ogni tutela prevista in sede civile e, qualora ne ricorrano i presupposti, in sede penale.
MANTENERE SOLO SE È GIÀ STATA PRESENTATA QUERELA O ALTRA INIZIATIVA:
Resta ferma l’iniziativa già intrapresa in data [DATA] presso [AUTORITÀ / UFFICIO], alla quale la presente comunicazione non intende sostituirsi.
Allegati, se disponibili:
[SCREENSHOT DEI CONTENUTI]
[COPIA DELLE EMAIL O DEI MESSAGGI]
[COPIA DELLA PUBBLICAZIONE]
[DOCUMENTAZIONE CHE CONTRADDICE I FATTI ATTRIBUITI]
[PRECEDENTI COMUNICAZIONI]
[ALTRA DOCUMENTAZIONE]
Distinti saluti.
Luogo e data: [LUOGO], [DATA]
[NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE]
[QUALIFICA DEL FIRMATARIO, SE PERTINENTE]
Firma: [FIRMA]
Scarica la lettera di diffida per diffamazione Word
Il file Word contiene il fac simile modificabile della diffida, con campi dedicati a mittente, destinatario, contenuti contestati, modalità di diffusione, richieste di cessazione e rimozione ed eventuali allegati. Prima dell’invio devono essere eliminate tutte le formule che non corrispondono ai fatti realmente accaduti.
Il modello non sostituisce la querela e una valutazione professionale sull’effettiva configurabilità della diffamazione. Se il termine per presentare querela è vicino alla scadenza, non è opportuno attendere l’esito della diffida prima di verificare le iniziative da adottare.
Quando una comunicazione può integrare diffamazione
L’articolo 595 del Codice penale punisce chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. La norma prevede inoltre forme aggravate quando viene attribuito un fatto determinato oppure quando l’offesa viene diffusa con la stampa o con altro mezzo di pubblicità.
Per predisporre una diffida utile è quindi opportuno spiegare chi ha ricevuto o poteva visualizzare il contenuto. Un post pubblico, una pubblicazione online o un messaggio inviato a un gruppo presentano caratteristiche diverse da una comunicazione privata indirizzata soltanto alla persona interessata.
Non occorre utilizzare nella lettera formule enfatiche come “gravissima diffamazione penalmente accertata”. La responsabilità penale viene accertata nelle sedi competenti. Nella diffida è più preciso descrivere la condotta e spiegare perché la si ritiene lesiva della reputazione.
Quali prove conservare prima di chiedere la rimozione
Se il contenuto è online, chiedere la rimozione prima di conservarne una prova può rendere più difficile documentare successivamente ciò che è stato pubblicato. Prima dell’invio conviene quindi conservare in modo ordinato le informazioni disponibili.
- testo completo delle affermazioni contestate;
- data e ora della pubblicazione o della ricezione;
- nome del profilo, account o autore;
- pagina, gruppo o chat nella quale è comparso il contenuto;
- screenshot che mostrino anche il contesto e non soltanto una singola frase;
- eventuali condivisioni, inoltri o commenti rilevanti;
- email o messaggi ricevuti da terzi;
- documenti che consentono di verificare i fatti attribuiti.
Gli screenshot sono utili come prima documentazione, ma in una controversia rilevante può essere opportuno valutare modalità di acquisizione più robuste. Il fac simile non attribuisce quindi automaticamente a una semplice immagine dello schermo un particolare valore probatorio.
Diffida e querela per diffamazione sono diverse
La diffida è una comunicazione stragiudiziale con la quale la persona interessata contesta una condotta e chiede che venga interrotta. La querela è invece l’atto con il quale la persona offesa manifesta la volontà che si proceda penalmente per un reato perseguibile a querela.
L’articolo 597 c.p. stabilisce che il delitto previsto dall’articolo 595 è punibile a querela della persona offesa. Non bisogna quindi confondere la richiesta inviata all’autore delle affermazioni con l’atto destinato all’autorità competente.
Inviare una diffida può essere utile per chiedere una rapida cessazione della diffusione o una rimozione, ma non deve essere utilizzato come motivo per trascurare il termine della querela.
Entro quando si può presentare querela
In base all’articolo 124 del Codice penale, salvo che la legge disponga diversamente, il diritto di querela non può essere esercitato dopo tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
La scadenza della diffida e quella della querela sono quindi questioni diverse. Se nella lettera si concedono dieci, quindici o trenta giorni per rimuovere un contenuto, questo termine non deve essere confuso con quello previsto per l’esercizio del diritto di querela.
Quando sono avvenute più pubblicazioni o condivisioni in date differenti, oppure non è immediatamente chiaro quando la persona offesa abbia acquisito conoscenza del fatto e dell’autore, il calcolo del termine può richiedere una valutazione specifica.
Recensione negativa e diritto di critica
Una recensione sfavorevole o una critica dura non è automaticamente diffamatoria. Il diritto di esprimere valutazioni e critiche deve essere bilanciato con la tutela della reputazione e la liceità dipende dal contenuto concreto, dal contesto, dalla pertinenza delle affermazioni e dalle modalità espressive utilizzate.
Prima di inviare una diffida contro una recensione è quindi utile separare le opinioni negative dai fatti specifici attribuiti al soggetto interessato. Contestare, per esempio, un’esperienza definita “deludente” è diverso dal contestare l’attribuzione pubblica di comportamenti illeciti o fatti specifici ritenuti falsi.
La diffida dovrebbe concentrarsi sulle espressioni esatte considerate lesive e spiegare perché vengono contestate, evitando di pretendere la cancellazione di qualsiasi opinione critica soltanto perché negativa.
Diffamazione tramite social, chat ed email
La rete non costituisce uno spazio separato dalle regole sulla reputazione. Una pubblicazione su un social network o altro canale accessibile a una pluralità di persone può rientrare nella disciplina dell’articolo 595, anche nella forma aggravata prevista per l’utilizzo di un mezzo di pubblicità, in base alle caratteristiche concrete della diffusione.
Anche una chat può assumere rilievo quando il contenuto viene comunicato a più persone. Diversa è la situazione del messaggio inviato esclusivamente alla persona offesa: mancando la comunicazione dell’offesa a una pluralità di terzi, non si deve presumere automaticamente la configurabilità della diffamazione.
Nel fac simile è quindi previsto un campo specifico per indicare destinatari e modalità di diffusione. Questo elemento è più utile di una generica indicazione come “diffamazione a mezzo internet”.
Rimozione, rettifica e scuse
La diffida può chiedere la rimozione di un post, di un video o di un altro contenuto ancora presente su un canale controllato dal destinatario. Può inoltre chiedere la cessazione delle successive condivisioni e, quando appropriato, una precisazione o rettifica.
Non esiste però una regola generale che attribuisca in ogni situazione il diritto di imporre al destinatario una determinata formula di scuse pubbliche. Se la comunicazione è apparsa sulla stampa periodica, possono trovare applicazione regole specifiche sul diritto di rettifica, diverse dalla normale richiesta rivolta all’autore di un post o di un messaggio.
Nel modello la rettifica è quindi lasciata come clausola facoltativa e deve indicare esattamente quale affermazione si chiede di correggere, senza formule generiche di ammissione di responsabilità.
Come inviare la lettera di diffida
La legge non impone una modalità unica per tutte le diffide relative a contenuti lesivi della reputazione. Se si vuole poter dimostrare data, contenuto e ricezione della comunicazione, è però utile utilizzare un mezzo che produca una prova adeguata.
PEC, quando utilizzabile, e raccomandata con avviso di ricevimento sono strumenti comunemente scelti a questo scopo. Per contenuti online può essere opportuno conservare le prove prima dell’invio, perché il destinatario potrebbe rimuovere o modificare rapidamente ciò che è stato contestato.
Errori da evitare nella diffida per diffamazione
- definire penalmente responsabile il destinatario prima di un accertamento;
- non riportare le frasi o i contenuti concretamente contestati;
- omettere data e mezzo attraverso cui le affermazioni sono state diffuse;
- non indicare se il contenuto è stato comunicato a terzi;
- confondere una comunicazione rivolta soltanto alla persona interessata con una diffusione a più persone;
- considerare automaticamente diffamatoria qualsiasi recensione negativa o critica;
- chiedere la rimozione prima di avere conservato una documentazione del contenuto;
- confondere la diffida con una querela;
- ritenere che l’invio della diffida consenta di attendere oltre il termine previsto per la querela;
- indicare un termine scelto dal mittente come se fosse imposto dalla legge;
- chiedere genericamente la cancellazione di “qualsiasi contenuto” senza identificarlo;
- minacciare conseguenze penali o civili certe che dipendono invece dalla valutazione dell’autorità competente.
Domande frequenti sulla lettera di diffida per diffamazione
La diffida è obbligatoria prima di presentare querela?
No. Diffida e querela hanno funzioni diverse e la prima non costituisce un passaggio generalmente necessario per proporre la seconda. La diffida può essere utile per chiedere la cessazione immediata della diffusione e la rimozione di contenuti ancora disponibili, ma chi intende valutare una querela deve prestare separatamente attenzione al termine previsto dalla legge.
Quanto tempo ho per querelare per diffamazione?
L’articolo 597 c.p. prevede la procedibilità a querela della persona offesa e l’articolo 124 stabilisce, salvo diversa disposizione, un termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce il reato. Il calcolo può diventare più complesso in presenza di più pubblicazioni, condivisioni successive o dubbi sul momento in cui il fatto è stato conosciuto.
Un messaggio offensivo inviato soltanto a me è diffamazione?
Non automaticamente. La diffamazione prevista dall’articolo 595 richiede una comunicazione con più persone lesiva dell’altrui reputazione. Se il messaggio è indirizzato e percepito esclusivamente dalla persona interessata, manca normalmente questo specifico elemento. Ciò non significa che la condotta sia necessariamente lecita: può essere necessario valutare separatamente eventuali altri profili civili o penali.
Posso chiedere la cancellazione di un post diffamatorio?
La diffida può contenere una richiesta di rimozione del contenuto specificamente contestato e di cessazione delle successive condivisioni. Prima di chiederne la cancellazione è prudente conservare prove adeguate della pubblicazione, indicando autore, data, pagina, testo e contesto. La richiesta stragiudiziale non equivale però a un provvedimento giudiziario che ordina la rimozione.
Una recensione negativa può essere diffamatoria?
Può esserlo in determinate circostanze, ma non per il solo fatto di essere negativa. Occorre distinguere una valutazione critica, anche severa, dall’attribuzione di fatti o dall’utilizzo di espressioni gratuitamente lesive della reputazione. Contenuto, contesto, base fattuale, interesse della comunicazione e modalità espressive devono essere valutati concretamente prima di qualificare la recensione come diffamatoria.