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In questa pagina è disponibile in formato DOC un fac simile di invito alla negoziazione assistita per una controversia avente a oggetto il risarcimento di danni. Il modello è destinato alla parte che, tramite il proprio avvocato, vuole invitare la controparte a tentare una soluzione negoziata e risulta particolarmente pertinente per il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, fattispecie per la quale la procedura può costituire condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.
Il fac simile può essere consultato prima del download e deve essere completato indicando parti, fatti, danni, richiesta economica ed esatto presupposto per il quale viene avviata la procedura. Dopo il modello sono spiegati i casi in cui la negoziazione è obbligatoria, il termine di trenta giorni, gli elementi da inserire.
Quando utilizzare l’invito alla negoziazione assistita per risarcimento danni
La negoziazione assistita è una procedura con la quale le parti cercano una soluzione amichevole della controversia con l’assistenza degli avvocati. L’invito è l’atto con cui una parte propone all’altra di stipulare la relativa convenzione e avviare il confronto.
Non ogni richiesta di risarcimento danni richiede obbligatoriamente questa procedura. L’articolo 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 prevede espressamente la negoziazione assistita come condizione di procedibilità per chi intende agire in giudizio per il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. La disposizione riguarda inoltre, fuori dalle ipotesi escluse dalla stessa norma e da quelle soggette a mediazione obbligatoria, le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a 50.000 euro.
Per altre controversie risarcitorie la negoziazione può essere volontaria oppure può essere necessario utilizzare una diversa procedura preventiva. Prima di indicare nell’invito che la negoziazione costituisce condizione di procedibilità occorre quindi verificare la natura effettiva della pretesa.
Fac simile invito negoziazione assistita risarcimento danni
Il modello seguente contiene più formule alternative per individuare la base della procedura. Deve essere mantenuta soltanto quella applicabile al caso concreto, completando inoltre la descrizione dei fatti e della pretesa risarcitoria con dati reali.
Oggetto: invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli articoli 2 e seguenti del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 – richiesta di risarcimento danni
Il/La sottoscritto/a [NOME E COGNOME DELLA PARTE], codice fiscale [CODICE FISCALE], residente in [INDIRIZZO], assistito/a dall’Avv. [NOME E COGNOME AVVOCATO], con studio in [INDIRIZZO STUDIO], comunica quanto segue.
PREMESSO CHE
in data [DATA] si verificava il seguente fatto: [DESCRIZIONE CHIARA DEL FATTO CHE HA ORIGINATO IL DANNO];
in conseguenza di tale evento il/la sottoscritto/a subiva i seguenti danni: [DESCRIZIONE DEI DANNI PATRIMONIALI E/O NON PATRIMONIALI EFFETTIVAMENTE RICHIESTI];
la responsabilità viene attribuita a [NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO] per le seguenti ragioni: [DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE RILEVANTI];
il risarcimento richiesto è quantificato, allo stato, in euro [IMPORTO], oppure deve essere ulteriormente quantificato sulla base di [DOCUMENTAZIONE O ACCERTAMENTI NECESSARI];
sono già state eventualmente inviate le seguenti richieste o comunicazioni: [DESCRIZIONE E DATE DELLE PRECEDENTI COMUNICAZIONI / NESSUNA];
Base della procedura: [MANTENERE UNA SOLA DELLE FORMULE SEGUENTI E CANCELLARE LE ALTRE].
Formula A: la controversia riguarda il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti e rientra nell’articolo 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132.
Formula B: la controversia ha a oggetto una domanda di pagamento di somma non superiore a euro 50.000 e ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132.
Formula C: la parte propone volontariamente il ricorso alla negoziazione assistita per tentare la definizione amichevole della controversia.
Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a
INVITA
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DESTINATARIO] a stipulare una convenzione di negoziazione assistita finalizzata alla ricerca di una soluzione concordata della controversia sopra descritta, con l’assistenza di un avvocato.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, si avverte che la mancata risposta al presente invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, del codice di procedura civile.
Qualora la negoziazione assistita costituisca condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, si richiamano gli effetti previsti dalla medesima disposizione in caso di mancata adesione o rifiuto entro trenta giorni dalla ricezione dell’invito.
Si invita pertanto il destinatario a comunicare la propria eventuale adesione entro il predetto termine, indicando il difensore incaricato di assisterlo nella procedura.
Documenti eventualmente allegati:
[ELENCO DEI DOCUMENTI PERTINENTI]
[LUOGO], [DATA]
La parte invitante
[FIRMA DELLA PARTE]
Certificazione dell’autografia della sottoscrizione
Il sottoscritto Avv. [NOME E COGNOME AVVOCATO] certifica l’autografia della firma sopra apposta dal/dalla Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME DELLA PARTE].
[FIRMA DELL’AVVOCATO]
Scarica il fac simile Word dell’invito alla negoziazione assistita
Il modello disponibile per il download è in formato DOC e può essere aperto e modificato con Microsoft Word o con programmi compatibili. Devono essere personalizzati i dati delle parti, la descrizione dell’evento, i danni lamentati, l’importo richiesto, gli eventuali documenti allegati e soprattutto la formula che identifica il presupposto della negoziazione.
Il file costituisce uno schema dell’invito e non sostituisce la verifica da parte del difensore della disciplina applicabile alla singola controversia. La firma della parte apposta all’invito deve essere certificata dall’avvocato che formula l’invito secondo quanto previsto dall’articolo 4 del D.L. 132/2014.
Quando la negoziazione assistita è obbligatoria per il risarcimento danni
Il caso più direttamente collegato a questo modello è quello del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. L’articolo 3 del D.L. 132/2014, nel testo coordinato con le modifiche alla negoziazione assistita, prevede che chi intende agire giudizialmente in questa materia debba, tramite il proprio avvocato, invitare l’altra parte alla stipulazione della convenzione.
La stessa disciplina comprende le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50.000 euro, ma con importanti limiti. Restano fuori, tra l’altro, le controversie per le quali opera la mediazione obbligatoria richiamata dalla norma e le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
La presenza di una richiesta economica inferiore a 50.000 euro non autorizza quindi a inserire automaticamente nel modello la formula relativa alla condizione di procedibilità. Occorre prima qualificare correttamente la controversia e verificare se sia soggetta a una procedura diversa o a una delle esclusioni previste dalla legge.
Quali dati inserire nell’invito
L’articolo 4 richiede che l’invito individui l’oggetto della controversia. In una richiesta risarcitoria conviene perciò evitare descrizioni come “risarcimento danni” senza ulteriori precisazioni e fornire gli elementi necessari a comprendere quale evento e quale pretesa saranno oggetto della negoziazione.
Nel modello devono essere indicati almeno:
- i dati della parte che formula l’invito e del destinatario;
- il nominativo e i recapiti professionali dell’avvocato che assiste la parte;
- il fatto dal quale deriva la richiesta di risarcimento;
- la data e, quando pertinente, il luogo dell’evento;
- la tipologia dei danni dei quali viene chiesto il ristoro;
- l’importo richiesto, se già determinato, oppure gli elementi necessari alla successiva quantificazione;
- le precedenti richieste di risarcimento o messe in mora rilevanti;
- la base sulla quale la negoziazione è obbligatoria oppure l’indicazione che viene proposta volontariamente;
- gli eventuali documenti pertinenti allegati all’invito.
Non è necessario allegare indiscriminatamente tutta la documentazione disponibile. È preferibile selezionare gli atti utili a comprendere la pretesa e a consentire alla controparte di valutarla, tenendo conto anche della natura e della riservatezza dei dati contenuti nei documenti.
Cosa succede nei trenta giorni successivi all’invito
Il destinatario può aderire, rifiutare oppure non rispondere. L’invito deve avvertire espressamente che la mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione o il rifiuto possono essere valutati dal giudice ai fini delle spese del giudizio e delle altre conseguenze richiamate dall’articolo 4.
Quando la negoziazione costituisce condizione di procedibilità, l’articolo 3 stabilisce che la condizione è soddisfatta se l’invito non è seguito da adesione oppure è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla ricezione. Se invece la controparte aderisce, le parti stipulano la convenzione e avviano la procedura. La convenzione stabilisce un periodo non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo delle parti.
La comunicazione dell’invito produce inoltre effetti sui termini di prescrizione e decadenza secondo l’articolo 8 del D.L. 132/2014. Proprio per la rilevanza di questi effetti, la trasmissione e la conservazione della prova della ricezione devono essere gestite con particolare attenzione dal difensore.
Come inviare l’invito e provare la ricezione
L’articolo 4 disciplina il contenuto dell’invito e la certificazione della firma, ma non indica in tale disposizione un unico mezzo materiale di trasmissione. Sul piano pratico occorre adottare una modalità che consenta di documentare il contenuto inviato e il momento in cui il destinatario lo ha ricevuto, dato dal quale decorrono i trenta giorni.
A seconda dei soggetti interessati e dei recapiti disponibili possono essere utilizzati strumenti idonei a fornire una prova della consegna, come la PEC nei casi in cui sia utilizzabile oppure la raccomandata con avviso di ricevimento. La scelta concreta e la corretta individuazione del destinatario devono essere valutate dal professionista che gestisce la procedura.
Errori da evitare nell’invito alla negoziazione assistita
- affermare che la negoziazione è obbligatoria per qualsiasi richiesta di risarcimento danni;
- indicare soltanto “risarcimento danni” senza descrivere l’oggetto concreto della controversia;
- omettere l’avvertimento previsto dall’articolo 4 sulla mancata risposta entro trenta giorni o sul rifiuto;
- utilizzare riferimenti ormai incompleti all’articolo 96 c.p.c., senza tenere conto della formulazione vigente dell’articolo 4;
- lasciare nel documento più formule alternative sulla base della procedura anziché mantenere quella applicabile;
- confondere l’invito alla negoziazione con la richiesta di risarcimento prevista per R.C. Auto;
- omettere la sottoscrizione della parte e la certificazione dell’autografia da parte dell’avvocato;
- considerare automaticamente trascorsi o sospesi termini di prescrizione o decadenza senza verificarli rispetto al caso concreto.
Domande frequenti sull’invito alla negoziazione assistita
Chi deve firmare l’invito?
L’invito deve recare la firma della parte che lo formula e l’articolo 4 stabilisce che l’avvocato certifica l’autografia della sottoscrizione apposta all’atto. Il modello contiene quindi uno spazio distinto per la firma della parte e per la certificazione e sottoscrizione del difensore. La sola presenza del nome dell’avvocato nell’intestazione non sostituisce questa parte del documento.
Cosa succede se la controparte non risponde entro trenta giorni?
Se la negoziazione costituisce condizione di procedibilità, la mancata adesione entro trenta giorni dalla ricezione dell’invito consente di considerare soddisfatta tale condizione secondo l’articolo 3. Inoltre la mancata risposta, così come il rifiuto, può essere valutata dal giudice ai fini indicati dall’articolo 4. Restano comunque da verificare gli eventuali ulteriori presupposti richiesti per poter proporre la specifica azione giudiziale.
L’invito può essere trasmesso tramite PEC?
L’articolo 4 non stabilisce, nella disciplina del contenuto dell’invito, un unico mezzo obbligatorio di trasmissione. Poiché dalla ricezione decorrono termini e derivano effetti giuridici, occorre però utilizzare una modalità che permetta di dimostrare con precisione l’invio e la consegna. La PEC può essere idonea quando è correttamente utilizzabile nei confronti del destinatario; in alternativa può essere valutata una raccomandata con avviso di ricevimento.