In questa pagina è disponibile un fac simile di informativa sulla mediazione ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 28/2010 in formato Word. Il modello è destinato all’avvocato che, al momento del conferimento dell’incarico, deve informare l’assistito della possibilità di ricorrere alla mediazione, dei relativi benefici fiscali e dei casi nei quali il procedimento costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il fac simile può essere consultato prima del download e contiene i campi per identificare assistito, avvocato, controparte e controversia, oltre alle alternative da mantenere a seconda che la mediazione sia o meno obbligatoria nel caso concreto. Dopo il modello sono disponibili indicazioni pratiche sulla firma, sull’allegazione all’eventuale atto giudiziario, sulle agevolazioni fiscali e sul patrocinio a spese dello Stato.
A cosa serve l’informativa mediazione ex art. 4 D.Lgs. 28/2010
L’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 28/2010 impone all’avvocato, al momento del conferimento dell’incarico, di informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 17 e 20. L’informazione deve riguardare anche i casi nei quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’informativa deve essere fornita chiaramente e per iscritto. Il documento deve essere sottoscritto dall’assistito e, se viene successivamente introdotto un giudizio, deve essere allegato all’atto introduttivo. La violazione degli obblighi informativi previsti dalla norma rende annullabile il contratto tra avvocato e assistito.
Questo documento non è una domanda di mediazione e non avvia alcun procedimento davanti a un organismo. La sua funzione è documentare l’informazione resa dall’avvocato al cliente nell’ambito del conferimento dell’incarico.
Fac simile informativa mediazione ex art. 4 D.Lgs. 28/2010
Il modello seguente deve essere completato con i dati reali della pratica. Deve essere mantenuta una sola delle alternative relative alla natura obbligatoria o facoltativa della mediazione, sulla base della controversia concretamente affidata all’avvocato.
INFORMATIVA SULLA MEDIAZIONE EX ART. 4, COMMA 3, D.LGS. 28/2010
Informazione resa dall’avvocato all’atto del conferimento dell’incarico
Il/La sottoscritto/a [NOME E COGNOME DELL’ASSISTITO], nato/a a [LUOGO DI NASCITA] il [DATA DI NASCITA], codice fiscale [CODICE FISCALE], residente in [INDIRIZZO],
in relazione all’incarico conferito all’Avv. [NOME E COGNOME DELL’AVVOCATO], del Foro di [FORO], con studio in [INDIRIZZO STUDIO], PEC [PEC AVVOCATO],
CONTROVERSIA O QUESTIONE OGGETTO DELL’INCARICO
Controparte, se già individuata: [NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
Oggetto: [DESCRIZIONE SINTETICA DELLA CONTROVERSIA O DELL’AFFARE]
DICHIARA DI ESSERE STATO/A INFORMATO/A
1. POSSIBILITÀ DI RICORRERE ALLA MEDIAZIONE
della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, per tentare la composizione stragiudiziale di una controversia civile o commerciale avente ad oggetto diritti disponibili;
2. MEDIAZIONE COME CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ
che la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio nelle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura;
MANTENERE UNA SOLA DELLE DUE ALTERNATIVE SEGUENTI.
ALTERNATIVA A
Con riferimento alla questione oggetto dell’incarico, allo stato delle informazioni disponibili, la mediazione costituisce condizione di procedibilità per la seguente ragione: [MATERIA O PRESUPPOSTO].
ALTERNATIVA B
Con riferimento alla questione oggetto dell’incarico, allo stato delle informazioni disponibili, la mediazione non costituisce condizione di procedibilità, ferma la possibilità di ricorrervi volontariamente e l’eventuale diversa qualificazione derivante dalle domande concretamente proposte o da un provvedimento del giudice.
Per alcune materie e nei limiti previsti dall’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 28/2010, la condizione di procedibilità può essere assolta anche mediante specifiche procedure alternative previste dalla legge.
3. AGEVOLAZIONI FISCALI
degli incentivi e delle agevolazioni fiscali previsti dagli articoli 17 e 20 del D.Lgs. 28/2010, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente.
Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale e l’accordo di conciliazione sono esenti dall’imposta di registro entro il limite di valore di euro 100.000; oltre tale valore l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Quando è raggiunto l’accordo, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’organismo fino a euro 600.
Nei casi di mediazione obbligatoria e di mediazione demandata dal giudice, quando è raggiunto l’accordo può essere riconosciuto anche un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura, entro i limiti dei parametri forensi e fino a euro 600. I crediti sopra indicati sono utilizzabili nel limite complessivo di euro 600 per procedura e nei limiti annuali previsti dalla legge.
In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta previsti dall’articolo 20, commi 1 e 2, sono ridotti della metà.
Quando un giudizio si estingue a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nei casi previsti dalla legge è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato, fino a euro 518.
PRESA D’ATTO DELL’ASSISTITO
L’Assistito dichiara di avere ricevuto le informazioni sopra riportate in modo chiaro e comprensibile all’atto del conferimento dell’incarico.
Prende atto che il presente documento documenta l’informazione prevista dall’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 28/2010, ma non costituisce domanda di mediazione e non avvia autonomamente alcun procedimento.
Prende inoltre atto che, qualora venga introdotto un giudizio, il documento contenente l’informazione, sottoscritto dall’assistito, deve essere allegato all’atto introduttivo secondo quanto previsto dalla legge.
INFORMAZIONE AGGIUNTIVA, SE PERTINENTE
L’Assistito è stato informato che la disciplina vigente prevede, in presenza dei requisiti reddituali e degli ulteriori presupposti stabiliti dagli articoli 15-bis e seguenti del D.Lgs. 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza dell’avvocato in determinate mediazioni obbligatorie. La verifica dell’ammissione richiede una valutazione separata.
Luogo e data: [LUOGO], [DATA]
L’Assistito
[NOME E COGNOME]
[FIRMA]
Scarica il modello Word dell’informativa mediazione art. 4
Il file disponibile per il download contiene il fac simile in formato Word e può essere modificato inserendo i dati dell’assistito, dell’avvocato e della controversia. Prima della firma devono essere eliminate le alternative non pertinenti e verificato se la specifica domanda che potrebbe essere proposta rientri tra quelle soggette a mediazione preventiva.
Il modello documenta l’informativa prevista dalla legge, ma non sostituisce il contratto di conferimento dell’incarico professionale all’avvocato, la domanda da depositare presso un organismo di mediazione o gli altri atti eventualmente necessari per la controversia.
Quando l’avvocato deve consegnare l’informativa
L’informazione deve essere resa all’atto del conferimento dell’incarico. Non è quindi un documento da predisporre soltanto quando l’avvocato ha già deciso di avviare una mediazione o poco prima del deposito della causa. La finalità della norma è consentire al cliente di conoscere sin dall’inizio l’esistenza della procedura e valutarla con il professionista.
Se il rapporto professionale nasce con una semplice consulenza e solo successivamente si trasforma in un incarico relativo a una controversia, è opportuno verificare quando sorga concretamente l’obbligo informativo rispetto all’attività affidata. Il modello può essere datato e collegato alla specifica pratica per evitare incertezze.
Chi deve firmare l’informativa
L’articolo 4, comma 3, stabilisce espressamente che il documento contenente l’informazione sia sottoscritto dall’assistito. Per questo motivo nel fac simile è previsto lo spazio per la firma del cliente.
La norma non indica la firma dell’avvocato come requisito dell’informativa. Il professionista può naturalmente sottoscrivere il documento per ragioni organizzative o probatorie, ma tale firma non deve essere presentata come condizione legale di validità. La parte essenziale è che l’informazione sia resa chiaramente e per iscritto e che l’assistito sottoscriva il documento.
Quali sono oggi le materie di mediazione obbligatoria
L’elenco contenuto nel vecchio modello non è più aggiornato. In particolare, il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti non figura nell’attuale elenco dell’articolo 5, mentre devono essere considerate anche successioni ereditarie e le materie aggiunte dalla riforma.
Le controversie oggi indicate dall’articolo 5, comma 1, comprendono:
- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione e comodato;
- affitto di aziende;
- responsabilità medica e sanitaria;
- diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- associazione in partecipazione e consorzio;
- franchising e contratto d’opera;
- contratto di rete e somministrazione;
- società di persone;
- subfornitura.
L’elenco, da solo, non consente sempre di stabilire se una concreta domanda sia soggetta alla condizione di procedibilità. Occorre verificare l’oggetto effettivo della controversia, le eccezioni previste dall’articolo 5 e l’eventuale presenza di procedure alternative che, per alcune materie, possono assolvere alla medesima condizione.
Benefici fiscali della mediazione aggiornati
Il precedente riferimento a un credito d’imposta massimo di 500 euro e a un’esenzione dall’imposta di registro fino a 50.000 euro è superato. L’articolo 17 vigente prevede l’esenzione dall’imposta di registro per verbale e accordo di conciliazione fino a un valore di 100.000 euro e l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento.
Queste esenzioni non significano che il procedimento sia sempre gratuito. Le parti possono essere tenute a corrispondere all’organismo le indennità previste dalla disciplina e dal tariffario applicabile. Il vantaggio fiscale riguarda imposte, tasse e diritti indicati dalla norma, non elimina i costi del servizio di mediazione.
L’articolo 20 riconosce, quando viene raggiunto l’accordo, un credito d’imposta commisurato all’indennità pagata all’organismo fino a 600 euro. Nelle mediazioni obbligatorie e in quelle demandate dal giudice può essere riconosciuto anche il credito relativo al compenso pagato al proprio avvocato, nei limiti dei parametri professionali e fino a 600 euro; il limite complessivo resta di 600 euro per procedura.
In caso di insuccesso i crediti previsti dai primi due commi sono ridotti della metà. Esistono inoltre limiti annuali e un ulteriore credito fino a 518 euro per il contributo unificato quando un giudizio si estingue a seguito dell’accordo. Le modalità operative per richiedere i benefici sono illustrate dal Ministero della Giustizia.
Patrocinio a spese dello Stato nella mediazione
Il patrocinio non costituisce uno degli elementi che l’articolo 4, comma 3, impone espressamente di inserire nell’informativa. Può però essere utile segnalarne l’esistenza al cliente quando la situazione lo rende pertinente.
Gli articoli 15-bis e seguenti del D.Lgs. 28/2010 disciplinano uno specifico sistema di ammissione anticipata per l’assistenza dell’avvocato nelle mediazioni obbligatorie dell’articolo 5, comma 1, in presenza dei requisiti previsti dalla legge. Il regime vigente collega la conferma dell’ammissione e il pagamento del compenso dell’avvocato al raggiungimento dell’accordo di conciliazione.
Per questa ragione il fac simile inserisce il patrocinio in una parte separata, qualificata come informazione aggiuntiva. Non è corretto affermare genericamente che qualsiasi soggetto con reddito basso abbia diritto a svolgere gratuitamente ogni tipo di mediazione.
Allegazione dell’informativa all’atto giudiziario
Se dopo il conferimento dell’incarico viene introdotto un giudizio, il documento sottoscritto dall’assistito deve essere allegato all’atto introduttivo. La pagina istituzionale del Ministero della Giustizia sulla mediazione civile e commerciale raccoglie le informazioni generali e i riferimenti normativi aggiornati sulla procedura.
La mancata allegazione non rende automaticamente nullo l’atto giudiziario, ma la disciplina assegna al giudice specifici compiti quando accerta l’assenza del documento. Resta distinta la conseguenza prevista per la violazione dell’obbligo informativo tra cliente e avvocato, rispetto alla quale l’articolo 4 stabilisce l’annullabilità del relativo contratto.
Quando questo modello non è sufficiente
Il fac simile riguarda esclusivamente l’informativa sulla mediazione prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 28/2010. Non è sufficiente per avviare il procedimento, perché per questo occorre una domanda da depositare presso un organismo di mediazione competente.
Non sostituisce neppure l’informativa sulla negoziazione assistita prevista dalla relativa disciplina. Se il professionista vuole raccogliere in un solo documento informazioni relative a mediazione e negoziazione, il testo deve essere strutturato distinguendo chiaramente i due istituti e i rispettivi obblighi.
Il modello deve inoltre essere adattato quando la controversia è soggetta a una procedura speciale alternativa, è già pendente davanti a un giudice che ha disposto la mediazione oppure presenta più domande soggette a regimi differenti.
Errori da evitare nell’informativa sulla mediazione
- utilizzare ancora l’elenco delle materie obbligatorie precedente alla riforma;
- inserire il risarcimento da circolazione di veicoli e natanti tra le materie dell’attuale articolo 5, comma 1;
- omettere successioni ereditarie o le nuove materie contrattuali introdotte dalla riforma;
- riportare ancora 500 euro come limite aggiornato del principale credito d’imposta;
- indicare ancora 50.000 euro come limite dell’esenzione dall’imposta di registro;
- presentare la mediazione come sempre obbligatoria;
- lasciare nel documento sia l’alternativa obbligatoria sia quella facoltativa;
- confondere l’informativa con la domanda di mediazione;
- omettere la sottoscrizione dell’assistito;
- affermare che la firma dell’avvocato è un requisito espressamente imposto dall’articolo 4;
- non allegare il documento sottoscritto all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio.
Domande frequenti sull’informativa mediazione ex art. 4
L’informativa deve essere firmata dal cliente?
Sì. L’articolo 4, comma 3, prevede espressamente che il documento contenente l’informazione sia sottoscritto dall’assistito. È quindi opportuno conservare nella pratica la versione firmata e utilizzare quella stessa documentazione per l’allegazione all’eventuale atto introduttivo del giudizio.
Deve firmare anche l’avvocato?
La norma non indica la firma dell’avvocato come requisito del documento. Il professionista può sottoscriverlo per attestare internamente la consegna o per ragioni probatorie, ma la sottoscrizione espressamente richiesta dall’articolo 4 è quella dell’assistito. Il modello proposto evita quindi di presentare una seconda firma come obbligatoria.
L’informativa serve soltanto quando la mediazione è obbligatoria?
No. L’avvocato deve informare l’assistito anche della possibilità di utilizzare volontariamente la mediazione. A questa informazione si aggiunge l’obbligo di spiegare i casi nei quali il procedimento costituisce condizione di procedibilità. Il documento può quindi essere utilizzato anche per controversie nelle quali la mediazione non è obbligatoria.
Il credito d’imposta è ancora limitato a 500 euro?
No. L’articolo 20 vigente prevede un credito d’imposta fino a 600 euro commisurato all’indennità di mediazione quando viene raggiunto l’accordo. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà. Nelle mediazioni obbligatorie e demandate esiste inoltre, alle condizioni previste, il credito relativo al compenso dell’avvocato, fermo il limite complessivo per procedura.
La firma dell’informativa avvia la mediazione?
No. La firma serve esclusivamente a documentare che l’assistito ha ricevuto l’informazione prevista dalla legge. Per iniziare concretamente una mediazione deve essere presentata una specifica domanda presso un organismo iscritto nel registro ministeriale, rispettando competenza territoriale, contenuto dell’istanza e modalità di deposito applicabili.