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In questa pagina è disponibile un fac simile in formato DOC della dichiarazione negativa del terzo pignorato prevista nell’ambito del pignoramento presso terzi. Il modello è modificabile con Microsoft Word e programmi compatibili e può essere utilizzato dal soggetto che ha ricevuto l’atto di pignoramento quando, dopo le necessarie verifiche, non risultano somme dovute al debitore esecutato né beni di quest’ultimo detenuti dal terzo.
Il fac simile può essere consultato prima del download e deve essere completato con gli estremi del pignoramento, i dati del creditore, del debitore e del terzo e la ragione precisa per cui la dichiarazione è negativa. Dopo il download trovi le indicazioni per verificare rapporti cessati, somme ancora dovute, modalità di invio, termine indicato nell’atto e conseguenze di una dichiarazione mancante o contestata.
Quando utilizzare la dichiarazione negativa del terzo pignorato
La dichiarazione negativa è una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. con la quale il terzo comunica, in sostanza, che non risultano crediti del debitore nei suoi confronti o beni appartenenti al debitore nella sua disponibilità. Il codice non prevede una formula testuale separata denominata obbligatoriamente “dichiarazione negativa”: ciò che conta è che la risposta rappresenti correttamente la situazione rilevante ai fini del pignoramento.
Il terzo può essere, per esempio, un datore di lavoro, una banca, un cliente del debitore, un conduttore che dovrebbe versargli un canone o un altro soggetto indicato nell’atto. Prima di dichiarare che nulla è dovuto occorre controllare non soltanto i pagamenti già scaduti, ma anche l’esistenza di crediti o rapporti che possono assumere rilievo nel pignoramento.
Nel caso di un datore di lavoro, la cessazione del rapporto non è da sola sufficiente. Se al momento della notificazione devono ancora essere corrisposti stipendio, TFR, ferie, tredicesima o altre competenze maturate, la situazione non corrisponde a quella descritta da un semplice modello integralmente negativo.
Fac simile dichiarazione negativa del terzo pignorato
Il modello seguente contiene diverse alternative per spiegare perché la dichiarazione è negativa. Deve essere mantenuta soltanto l’opzione corrispondente alla situazione realmente verificata, integrandola con gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’atto di pignoramento.
Oggetto: pignoramento presso terzi nei confronti di [NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DEBITORE] – dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.
Il/La sottoscritto/a [NOME E COGNOME], codice fiscale [CODICE FISCALE], in qualità di [TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE O ALTRA QUALIFICA] di [DENOMINAZIONE DEL TERZO PIGNORATO], codice fiscale o partita IVA [CODICE FISCALE O PARTITA IVA], con sede in [INDIRIZZO],
premesso che
in data [DATA DI NOTIFICAZIONE] è stato notificato al sottoscritto o alla società rappresentata l’atto di pignoramento presso terzi promosso da [NOME O DENOMINAZIONE DEL CREDITORE PROCEDENTE] nei confronti di [NOME O DENOMINAZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO];
l’atto riguarda [INDICAZIONE SINTETICA DELLE SOMME, CREDITI, BENI O RAPPORTI MENZIONATI NEL PIGNORAMENTO];
effettuate le verifiche relative ai rapporti con il debitore esecutato, ai sensi dell’art. 547 c.p.c.
DICHIARA
MANTENERE SOLTANTO L’OPZIONE O LE OPZIONI COMPATIBILI CON LA SITUAZIONE EFFETTIVA.
OPZIONE A – ASSENZA DI RAPPORTI.
Alla data della notificazione dell’atto di pignoramento non risultava in essere alcun rapporto in forza del quale il terzo fosse debitore di somme nei confronti di [NOME O DENOMINAZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO], né risultavano somme da corrispondere in forza di rapporti precedentemente intercorsi.
OPZIONE B – RAPPORTO CESSATO.
Tra il terzo e [NOME O DENOMINAZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO] era intercorso il seguente rapporto: [DESCRIZIONE DEL RAPPORTO]. Tale rapporto è cessato in data [DATA], anteriormente alla notificazione del pignoramento.
Alla data della notificazione non risultavano somme ancora dovute in relazione al predetto rapporto, essendo state corrisposte le competenze dovute in data [DATA DEL PAGAMENTO O DEI PAGAMENTI].
SE IL TERZO ERA DATORE DI LAVORO, MANTENERE IL PARAGRAFO SEGUENTE SOLTANTO SE CORRISPONDE ALLA SITUAZIONE EFFETTIVA.
Il rapporto di lavoro con [NOME E COGNOME DEL DEBITORE] è cessato in data [DATA] e, prima della notificazione del pignoramento, risultavano integralmente corrisposte le retribuzioni, il trattamento di fine rapporto e le altre competenze effettivamente dovute alla cessazione.
OPZIONE C – DEBITO GIÀ ESTINTO PRIMA DEL PIGNORAMENTO.
Il terzo era precedentemente debitore nei confronti di [NOME O DENOMINAZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO] della somma di euro [IMPORTO] in relazione a [TITOLO DEL DEBITO], ma tale obbligazione è stata estinta in data [DATA], anteriormente alla notificazione del pignoramento, mediante [MODALITÀ DI ESTINZIONE].
OPZIONE D – ALTRA RAGIONE DELLA DICHIARAZIONE NEGATIVA.
Non risultano somme dovute al debitore esecutato per la seguente ragione: [DESCRIZIONE PRECISA E DOCUMENTABILE DELLA CIRCOSTANZA].
BENI DEL DEBITORE
MANTENERE UNA SOLA DELLE SEGUENTI OPZIONI.
OPZIONE A – Il terzo non detiene né possiede cose appartenenti al debitore esecutato riconducibili all’oggetto del pignoramento.
OPZIONE B – La dichiarazione riguarda esclusivamente crediti e non viene resa alcuna dichiarazione negativa relativa a beni diversi da quelli indicati nell’atto di pignoramento.
SEQUESTRI E CESSIONI
MANTENERE LE SOLE FORMULE CORRISPONDENTI ALLA SITUAZIONE EFFETTIVA.
Non risultano sequestri precedentemente eseguiti presso il terzo relativi alle somme o ai beni oggetto della presente dichiarazione.
Non risultano cessioni del credito notificate al terzo o da questo accettate relativamente alle somme indicate nel pignoramento.
OPPURE
Risultano i seguenti sequestri precedentemente eseguiti: [ESTREMI DEL SEQUESTRO].
Risultano le seguenti cessioni notificate o accettate: [ESTREMI DELLA CESSIONE E DATA].
Per quanto sopra, alla data della notificazione del pignoramento e sulla base dei rapporti sopra indicati, la dichiarazione del terzo è negativa nei termini specificati nella presente comunicazione.
La presente dichiarazione viene trasmessa al creditore procedente secondo le indicazioni contenute nell’atto di pignoramento.
[LUOGO], [DATA]
Il terzo pignorato
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
[NOME E QUALIFICA DEL FIRMATARIO, SE PERSONA GIURIDICA]
[FIRMA]
Scarica la dichiarazione negativa del terzo pignorato Word
Il file disponibile per il download è in formato DOC e può essere aperto e modificato con Microsoft Word o altri programmi compatibili. Prima dell’invio devono essere inseriti gli estremi dell’atto di pignoramento, le parti, la data di notificazione, il rapporto eventualmente intercorso con il debitore e la causa concreta per la quale non risultano somme o beni assoggettabili alla dichiarazione.
Il modello non sostituisce la verifica dell’atto ricevuto. Se esistono somme anche soltanto parzialmente dovute, rapporti ancora in corso, beni del debitore detenuti dal terzo, precedenti sequestri o cessioni notificate o accettate, la dichiarazione deve essere modificata per rappresentare la situazione effettiva.
Cosa deve indicare la dichiarazione del terzo pignorato
L’art. 547 c.p.c. richiede al terzo di specificare di quali cose o somme sia debitore o si trovi in possesso e quando debba eseguirne il pagamento o la consegna. La dichiarazione deve inoltre indicare eventuali sequestri precedentemente eseguiti presso il terzo e le cessioni che gli siano state notificate o che abbia accettato.
La dichiarazione negativa deve quindi essere sufficientemente precisa da consentire di comprendere quale rapporto sia stato verificato. Scrivere soltanto “non devo nulla al debitore” può essere poco informativo, soprattutto quando il pignoramento individua un rapporto preciso, come un contratto di lavoro, una locazione o un rapporto commerciale.
Non occorre invece trasformare la dichiarazione in una memoria difensiva sulla validità del credito vantato dal creditore procedente contro il debitore. Il compito del terzo è descrivere la propria posizione rispetto alle somme o alle cose indicate nel pignoramento.
Entro quando deve rispondere il terzo pignorato
Nella procedura ordinaria di pignoramento presso terzi l’atto contiene l’invito a comunicare la dichiarazione prevista dall’art. 547 al creditore procedente entro dieci giorni. Prima di calcolare qualsiasi scadenza è comunque necessario leggere l’atto notificato e verificare le istruzioni concretamente riportate.
La procedura è descritta anche nelle indicazioni del Ministero della Giustizia sul pignoramento presso terzi, che richiama la possibilità per il terzo di rendere la dichiarazione prima dell’udienza mediante raccomandata o posta elettronica certificata.
Non è prudente attendere l’udienza indicata nell’atto confidando di poter chiarire successivamente la situazione. La risposta tempestiva permette al terzo di documentare la propria posizione e riduce il rischio che si attivi la procedura prevista per la mancata dichiarazione.
Come inviare la dichiarazione negativa
L’art. 547 c.p.c. prevede la comunicazione mediante raccomandata inviata al creditore procedente oppure mediante posta elettronica certificata. L’atto di pignoramento contiene normalmente i riferimenti necessari per l’invio e deve essere seguito con attenzione.
Se viene utilizzata la PEC, è opportuno conservare il messaggio inviato e le ricevute generate dal sistema. In caso di raccomandata è utile conservare copia della dichiarazione e la documentazione relativa alla spedizione e alla consegna. Si tratta di accorgimenti pratici che permettono di dimostrare contenuto e tempestività della risposta.
Il codice consente al terzo di rendere la dichiarazione personalmente oppure tramite procuratore speciale o difensore munito di procura speciale. Non è quindi necessario presumere che per qualsiasi semplice dichiarazione negativa debba essere obbligatoriamente incaricato un avvocato.
Quando la cessazione del rapporto di lavoro non basta
Il fac simile originario considerava negativa la posizione del datore di lavoro semplicemente dichiarando che il rapporto era cessato e che le spettanze erano state liquidate. Questa formula può essere utilizzata soltanto se descrive con precisione ciò che era già avvenuto prima della notificazione del pignoramento.
Se il rapporto è cessato ma devono ancora essere liquidati TFR, ultima retribuzione, ferie, tredicesima o altre competenze, il datore continua ad avere una posizione debitoria verso l’ex dipendente. In tale situazione non è corretto utilizzare la formula che dichiara l’inesistenza assoluta di somme dovute.
Anche la data del pagamento è rilevante. Per questo il modello prevede di indicare quando sono state liquidate le competenze, permettendo di verificare se l’estinzione del debito sia anteriore alla notificazione del pignoramento.
Quando la dichiarazione non è realmente negativa
Una dichiarazione può essere positiva anche se la somma dovuta è inferiore a quella indicata dal creditore nel pignoramento. Il terzo non deve scegliere tra “tutto” e “nulla”: deve dichiarare quale sia effettivamente la propria posizione.
Lo stesso vale se esiste un credito non ancora esigibile. L’art. 547 richiede infatti di indicare anche quando il terzo debba effettuare il pagamento o la consegna. La sola circostanza che una fattura, un compenso o altra somma non sia ancora scaduta non consente quindi di considerare automaticamente inesistente il rapporto.
Se una parte dell’importo è dovuta e una parte è contestata o già estinta, è preferibile predisporre una dichiarazione analitica indicando separatamente le diverse componenti invece di utilizzare il presente fac simile come dichiarazione integralmente negativa.
Cosa succede se il terzo non rende la dichiarazione
La mancata risposta non equivale semplicemente a una dichiarazione negativa. L’art. 548 c.p.c. disciplina una procedura specifica: se il creditore dichiara di non avere ricevuto la dichiarazione, il giudice può fissare una successiva udienza da notificare al terzo.
Se il terzo non compare alla nuova udienza o compare ma rifiuta di rendere la dichiarazione, possono operare le conseguenze previste dall’art. 548, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma. Per questo ignorare l’atto di pignoramento può produrre effetti molto diversi dal comunicare tempestivamente che nulla risulta dovuto.
La dichiarazione deve essere quindi predisposta sulla base di verifiche effettive e inviata utilizzando uno dei mezzi previsti, conservando prova della trasmissione.
Il creditore può contestare una dichiarazione negativa?
Sì. Una dichiarazione negativa non obbliga il creditore ad accettare senza possibilità di verifica quanto affermato dal terzo. Se sorgono contestazioni sulla dichiarazione, l’art. 549 c.p.c. attribuisce al giudice dell’esecuzione il compito di risolverle compiendo gli accertamenti necessari.
Il modello non dovrebbe quindi contenere formule secondo cui la dichiarazione negativa “chiude definitivamente il pignoramento” o libera automaticamente il terzo da qualsiasi ulteriore questione. Il suo scopo è rappresentare correttamente la situazione esistente secondo le verifiche effettuate.
Quando la posizione è complessa, per esempio perché esistono pagamenti contestati, compensazioni, cessioni, sequestri precedenti o dubbi sull’esistenza del credito del debitore verso il terzo, una formula standard può non essere sufficiente.
Dichiarazione negativa per banca, datore di lavoro e altri terzi
La struttura dell’art. 547 è generale, ma il contenuto concreto cambia in funzione del rapporto interessato. Un datore di lavoro deve verificare le competenze dovute al lavoratore; un soggetto che ha intrattenuto rapporti commerciali deve controllare fatture, pagamenti e altre obbligazioni; chi detiene beni deve verificare se appartengano effettivamente al debitore.
Per questo nel fac simile non viene utilizzata una sola frase costruita sul rapporto di lavoro. L’opzione relativa all’ex dipendente costituisce soltanto uno dei possibili casi e deve essere eliminata quando il terzo è stato indicato nel pignoramento per un rapporto differente.
Quando questo fac simile non è adatto
Il modello non deve essere utilizzato come dichiarazione negativa se il terzo deve effettivamente somme al debitore, possiede beni di sua appartenenza o ha un rapporto in corso dal quale derivano crediti rilevanti ai fini della procedura. In questi casi deve essere resa una dichiarazione coerente con gli elementi effettivamente esistenti.
Occorre inoltre prestare attenzione alle procedure esecutive disciplinate da norme speciali. Se l’atto ricevuto proviene da un ente di riscossione o richiama una procedura diversa dal normale pignoramento presso terzi regolato dagli artt. 543 e seguenti c.p.c., devono essere seguite le specifiche istruzioni contenute nell’atto e la disciplina applicabile.
Errori da evitare nella dichiarazione negativa
- scrivere soltanto che il terzo “non ha debiti” senza identificare il rapporto verificato;
- dichiarare automaticamente una posizione negativa solo perché il rapporto di lavoro è cessato;
- omettere somme ancora dovute a titolo di TFR, retribuzione o altre competenze;
- considerare inesistente un debito soltanto perché il relativo pagamento deve avvenire in futuro;
- non indicare eventuali sequestri precedenti o cessioni notificate o accettate;
- inviare la dichiarazione a un recapito diverso da quello previsto senza verificare l’atto ricevuto;
- utilizzare una normale email quando l’atto richiede la comunicazione nelle forme previste dal codice;
- non conservare prova della PEC o della raccomandata utilizzata;
- dichiarare fatti non verificati o utilizzare date approssimative per la cessazione del rapporto e i pagamenti;
- considerare la dichiarazione negativa automaticamente definitiva anche se il creditore ne contesta il contenuto.
Domande frequenti
Entro quanti giorni deve rispondere il terzo pignorato?
Nella procedura ordinaria l’atto di pignoramento invita il terzo a comunicare la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro dieci giorni mediante raccomandata o PEC. Prima dell’invio deve comunque essere verificato l’atto concretamente ricevuto, sia per il termine sia per l’indirizzo e le altre indicazioni necessarie alla comunicazione.
La dichiarazione negativa deve essere inviata al Tribunale?
La disciplina ordinaria prevede che la dichiarazione venga comunicata al creditore procedente mediante le modalità indicate dall’art. 547 c.p.c. e richiamate nell’atto di pignoramento. Non bisogna quindi presumere che la semplice spedizione alla cancelleria sostituisca la comunicazione richiesta. Il destinatario e il relativo recapito devono essere verificati direttamente nell’atto notificato al terzo.
Un ex datore di lavoro può rendere una dichiarazione negativa?
Sì, se il rapporto è realmente cessato e alla data rilevante non risultano somme ancora dovute al lavoratore. Prima di utilizzare il modello devono quindi essere controllati ultima retribuzione, TFR e altre competenze maturate. Se anche una parte di tali importi deve ancora essere corrisposta, la dichiarazione non dovrebbe qualificare genericamente la posizione come totalmente negativa.
La dichiarazione negativa deve essere firmata da un avvocato?
Non necessariamente. L’art. 547 consente al terzo di rendere personalmente la propria dichiarazione oppure di avvalersi di un procuratore speciale o di un difensore munito di procura speciale. Nel caso di una società la dichiarazione può essere sottoscritta dal soggetto legittimato a rappresentarla. Situazioni complesse o controverse possono comunque richiedere una valutazione professionale specifica.
La dichiarazione negativa impedisce al creditore di contestarla?
No. Se il creditore contesta la dichiarazione del terzo, l’art. 549 c.p.c. prevede che il giudice dell’esecuzione possa compiere gli accertamenti necessari e risolvere la questione con ordinanza nell’ambito della procedura. La dichiarazione deve quindi essere precisa e basata su dati verificabili, soprattutto quando l’assenza del debito dipende da un pagamento o dalla cessazione di un precedente rapporto.