In questa pagina trovi un fac simile di dichiarazione UE di conformità per natante da diporto in formato Doc, modificabile con Word. Il modello serve al fabbricante o agli altri soggetti legittimati a documentare la conformità di un’unità alla disciplina europea, dopo le verifiche tecniche previste. Non è un’autocertificazione che il proprietario può compilare per rendere conforme la propria barca.
Puoi consultare lo schema completo prima del download. Comprende i dati del costruttore, il numero identificativo dello scafo, le caratteristiche del natante, le norme tecniche, la procedura di valutazione e la firma del responsabile; dopo il file trovi le istruzioni per scegliere i campi e riconoscere i casi in cui occorre una documentazione diversa.
A cosa serve la dichiarazione UE di conformità del natante
La dichiarazione UE di conformità attesta che sono stati dimostrati i requisiti pertinenti alla progettazione e costruzione dell’unità da diporto. Il documento accompagna i prodotti soggetti alla direttiva 2013/53/UE quando vengono messi a disposizione sul mercato o in servizio. In Italia la disciplina è attuata dal D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5, che ha sostituito il modello di dichiarazione riportato nell’Allegato VIII del Codice della nautica da diporto.
Il fac simile è riferito ai natanti da diporto compresi nell’ambito della disciplina europea, in generale unità con lunghezza dello scafo da 2,5 a 10 metri, salvo le esclusioni previste. La categoria amministrativa italiana del natante non coincide perfettamente con il campo di applicazione della direttiva, che disciplina anche imbarcazioni più grandi, moto d’acqua e determinati prodotti nautici.
La dichiarazione deve provenire dal soggetto che assume la responsabilità della conformità e deve essere sostenuta da una procedura di valutazione effettivamente eseguita. Se un privato ha smarrito quella originale, compilare questo modello con il proprio nome non costituisce un duplicato valido.
Fac simile dichiarazione di conformità natante
Lo schema riprende i nove punti della dichiarazione UE prevista dall’Allegato VIII del D.Lgs. 171/2005, come sostituito nel 2016. Va compilato esclusivamente dal soggetto legittimato sulla base del fascicolo tecnico, delle norme applicate e degli eventuali certificati, mantenendo una sola opzione tra quelle alternative.
DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ DEL NATANTE DA DIPORTO
Schema conforme alla struttura dell’Allegato VIII al D.Lgs. 171/2005, come sostituito dall’Allegato XIV al D.Lgs. 5/2016. Da rilasciare esclusivamente dal soggetto legittimato, sulla base di una valutazione di conformità realmente eseguita.
Numero della dichiarazione: [NUMERO IDENTIFICATIVO O NON ASSEGNATO]. L’attribuzione di un numero è facoltativa.
1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto: natante da diporto. Marca commerciale [MARCA]; modello e tipo [MODELLO E TIPO]; numero identificativo dello scafo WIN/CIN/HIN [CODICE IDENTIFICATIVO DELLO SCAFO]; eventuale lotto o identificativo aggiuntivo [LOTTO O NON APPLICABILE].
2. FABBRICANTE E SOGGETTO CHE RILASCIA LA DICHIARAZIONE
Fabbricante: [DENOMINAZIONE FABBRICANTE]; indirizzo completo [INDIRIZZO, CITTÀ, CODICE POSTALE, STATO].
Ruolo del soggetto che rilascia la dichiarazione: [FABBRICANTE / RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO / IMPORTATORE PRIVATO / ALTRO SOGGETTO LEGITTIMATO SECONDO LA NORMATIVA: MANTENERE UNA SOLA INDICAZIONE].
Denominazione o nome del soggetto dichiarante: [DENOMINAZIONE O NOME]; indirizzo completo [INDIRIZZO COMPLETO]. In caso di rappresentante autorizzato, estremi del mandato [RIFERIMENTO DEL MANDATO O NON APPLICABILE].
3. ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
La presente dichiarazione UE di conformità è rilasciata sotto la responsabilità del soggetto indicato al punto 2, nella qualità e nei limiti previsti dalla direttiva 2013/53/UE e dalla disciplina italiana di recepimento, sulla base della documentazione tecnica e della procedura di valutazione effettivamente applicate al prodotto identificato.
4. OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE E TRACCIABILITÀ
Descrizione del natante: [BARCA A MOTORE / UNITÀ A VELA / GOMMONE / ALTRA TIPOLOGIA: MANTENERE UNA SOLA INDICAZIONE]. Configurazione scafo [MONOSCAFO / MULTISCAFO / ALTRA: MANTENERE UNA SOLA INDICAZIONE]. Materiale principale [MATERIALE].
Lunghezza dello scafo [LUNGHEZZA] m; larghezza [LARGHEZZA] m; categoria di progettazione [A / B / C / D: MANTENERE UNA SOLA INDICAZIONE]; numero massimo di persone raccomandato [NUMERO]; carico massimo raccomandato [CARICO] kg, secondo documentazione tecnica.
Propulsione prevista [TIPO DI PROPULSIONE]; potenza massima raccomandata, se applicabile [POTENZA IN KW O NON APPLICABILE]. Identificazione e descrizione supplementari: [DATI O DOCUMENTI DI TRACCIABILITÀ].
5. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA UE
Il prodotto descritto al punto 4, a seguito della valutazione documentata, risulta conforme ai requisiti applicabili della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua, attuata in Italia dal D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5. Eventuali altri atti di armonizzazione dell’Unione effettivamente applicati: [RIFERIMENTI O NESSUNO].
6. NORME ARMONIZZATE E SPECIFICHE TECNICHE UTILIZZATE
Norme armonizzate applicate, con numero, anno e ambito: [ELENCO DELLE NORME E VERSIONI EFFETTIVAMENTE APPLICATE]. Altre specifiche tecniche utilizzate per dimostrare i requisiti: [RIFERIMENTI O NESSUNA]. Fascicolo tecnico di riferimento: [CODICE O RIFERIMENTO DEL FASCICOLO TECNICO].
7. ORGANISMO NOTIFICATO E PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Procedura o modulo di valutazione della conformità effettivamente utilizzato: [MODULO O COMBINAZIONE DI MODULI].
Intervento di organismo notificato: [PREVISTO O NON PREVISTO PER LA PROCEDURA APPLICATA: MANTENERE UNA SOLA INDICAZIONE]. Se previsto: denominazione [NOME ORGANISMO], numero identificativo [NUMERO ORGANISMO], attività svolta [DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE], certificato rilasciato [NUMERO E DATA DEL CERTIFICATO]. Se non previsto, eliminare i campi relativi all’organismo.
Eventuale valutazione post-costruzione: [RIFERIMENTI ALLA PROCEDURA E AL CERTIFICATO O NON APPLICABILE]. Questa voce deve essere utilizzata soltanto quando tale procedura è stata effettivamente svolta.
8. FIRMATARIO AUTORIZZATO
Nome e cognome [NOME E COGNOME]; funzione [FUNZIONE]; soggetto rappresentato [DENOMINAZIONE]; titolo o potere di firma [QUALIFICA O ESTREMI DEL MANDATO].
9. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Manuale del proprietario collegato al prodotto [TITOLO, REVISIONE E LINGUA]. Eventuali documenti supplementari pertinenti [ELENCO O NESSUNO]. Le dichiarazioni e la documentazione di conformità riferite al motore di propulsione rimangono distinte quando previste dalla disciplina applicabile.
SOTTOSCRIZIONE
Firmato a nome e per conto di [DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE].
Luogo [LUOGO] e data [DATA].
Nome e funzione del firmatario [NOME E FUNZIONE].
Firma [FIRMA].
ALLEGATO TECNICO DI SUPPORTO, SE UTILIZZATO
Il seguente prospetto facilita il collegamento con il fascicolo tecnico ma non lo sostituisce. Per ogni riga indicare soltanto verifiche e riferimenti effettivamente disponibili.
Identificazione dello scafo, targhetta e manuale del proprietario: [NORMA O SPECIFICA, VERSIONE, DOCUMENTO DI VERIFICA].
Struttura, stabilità, bordo libero e galleggiabilità: [NORMA O SPECIFICA, VERSIONE, DOCUMENTO DI VERIFICA].
Protezione dalla caduta fuori bordo, rientro a bordo e portata: [NORMA O SPECIFICA, VERSIONE, DOCUMENTO DI VERIFICA].
Impianti di propulsione, carburante, elettrico, governo e prevenzione incendi: [NORME O SPECIFICHE PERTINENTI, DOCUMENTI O NON APPLICABILE].
Emissioni acustiche e altri requisiti ambientali pertinenti: [RIFERIMENTI TECNICI E PROVE O NON APPLICABILE].
Scarica il fac simile Word della dichiarazione di conformità natante
Il download originale della pagina contiene il modello in formato Doc, apribile e modificabile con Word e altri programmi compatibili. Il testo permette di riportare identificativi del natante, dati del fabbricante, dichiarazioni di responsabilità, riferimenti normativi e dettagli sulla procedura seguita, con uno schema facoltativo per collegare le prove al fascicolo tecnico.
Prima della sottoscrizione devono essere verificati tutti i dati e gli eventuali certificati. Il file non sostituisce le prove di conformità, l’intervento di un organismo notificato quando richiesto o la dichiarazione effettivamente rilasciata dal costruttore.
Chi può compilare e firmare la dichiarazione CE del natante
La dichiarazione di conformità è un atto di responsabilità del soggetto previsto dalla disciplina di prodotto. Normalmente è redatta dal fabbricante, anche attraverso il suo rappresentante autorizzato nei limiti del mandato. In situazioni particolari, come l’importazione privata o le procedure di valutazione post-costruzione, possono intervenire altri soggetti individuati dalla legge.
Il proprietario che acquista un natante già marcato CE non diventa, per questo solo fatto, il fabbricante e non può attestare autonomamente che scafo, stabilità e impianti rispettino i requisiti europei. Se deve recuperare un documento mancante, la prima verifica riguarda il costruttore e la documentazione collegata al numero identificativo dello scafo.
Come compilare i dati tecnici del natante
Il documento deve identificare senza equivoci il prodotto cui si riferisce la dichiarazione. I dati non vanno ricavati a memoria o da una pubblicità del modello, ma confrontati con targhetta del costruttore, marcatura sullo scafo e fascicolo tecnico. Il codice può essere indicato come WIN, CIN o HIN in funzione della documentazione e dell’epoca di produzione.
- Fabbricante e firmatario: denominazione e indirizzo completo del soggetto responsabile, nome e funzione della persona autorizzata a sottoscrivere.
- Scafo: marca, modello, tipo, numero identificativo e ulteriori dati che permettono di riconoscere la singola unità.
- Dimensioni e costruzione: lunghezza e larghezza dello scafo, materiale, configurazione e propulsione pertinente.
- Categoria di progettazione: A, B, C o D, esclusivamente secondo la valutazione tecnica e i documenti disponibili.
- Prestazioni dichiarate: persone raccomandate, carico massimo e potenza del motore raccomandata, nei casi applicabili.
- Valutazione di conformità: modulo utilizzato, norme con anno e versione, riferimenti del fascicolo e certificati di eventuali organismi notificati.
Non inserire un organismo notificato soltanto per rendere il documento più completo: la sua partecipazione dipende dalla procedura applicabile al prodotto. Allo stesso modo, il codice di una norma ISO deve essere riportato soltanto se è stato realmente utilizzato nella valutazione, nella versione pertinente.
Quale normativa indicare al posto della direttiva 94/25/CE
Per le dichiarazioni riferite a prodotti soggetti all’attuale disciplina europea il riferimento è la direttiva 2013/53/UE, con il modello dell’Allegato IV. In Italia l’articolo 14 del D.Lgs. 5/2016 rinvia all’Allegato VIII del D.Lgs. 171/2005, sostituito dall’Allegato XIV del decreto di recepimento. I nove punti comprendono identificazione del prodotto, soggetto responsabile, conformità, norme, eventuale organismo notificato e sottoscrizione.
La direttiva 94/25/CE appartiene al precedente quadro normativo. Questo non significa che una dichiarazione autentica rilasciata per un natante immesso sul mercato in epoca anteriore debba essere riscritta automaticamente secondo il modello del 2016. Occorre considerare la disciplina applicabile quando il prodotto è stato immesso sul mercato e verificare l’autenticità dei documenti esistenti.
Quali documenti devono accompagnare la dichiarazione
La dichiarazione UE deve essere coerente con le informazioni contenute nel manuale del proprietario e con il fascicolo tecnico tenuto dal soggetto responsabile. La documentazione tecnica raccoglie gli elementi necessari a dimostrare la conformità, mentre la dichiarazione ne attesta l’esito: i due documenti non svolgono la stessa funzione e il fascicolo completo non deve essere automaticamente consegnato al proprietario come se fosse un normale allegato commerciale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica il D.Lgs. 5/2016, che disciplina anche le procedure di valutazione applicabili alle diverse categorie e caratteristiche delle unità. Le dichiarazioni relative ai motori di propulsione e ai componenti immessi sul mercato separatamente seguono le rispettive disposizioni: non sono sostituite dalla sola attestazione sullo scafo.
Cosa fare se la dichiarazione di conformità è mancante
Quando acquisti un natante usato, confronta il numero identificativo sullo scafo con quello del manuale e della dichiarazione ricevuta. Se il documento non è disponibile, chiedine una copia al fabbricante o al soggetto che può legittimamente fornirla, indicando modello e numero identificativo. Non basta utilizzare un modulo scaricato e firmarlo come proprietario.
Se il natante non è marcato CE, verifica anno, provenienza e regime originario: l’assenza della marcatura non dimostra da sola un’irregolarità per ogni unità storica. L’importazione, una trasformazione rilevante o altre circostanze previste dalla disciplina possono invece richiedere una valutazione post-costruzione con intervento di un organismo notificato. Non è una semplice formalità sostituibile con un’autocertificazione.
Quando questa dichiarazione non è il documento giusto
La dichiarazione UE di conformità non è un atto di proprietà, una scrittura di vendita, una licenza di navigazione o una dichiarazione di potenza del motore. Se vuoi documentare la vendita di un natante tra privati, puoi utilizzare la scrittura privata per la vendita di un natante, che identifica parti, scafo, prezzo e documenti consegnati.
Non va confusa neppure con l’attestazione del possesso e della nazionalità italiana per determinati natanti che navigano in acque territoriali straniere, disciplinata dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 maggio 2024. Quell’attestazione risponde a una finalità amministrativa differente e non certifica i requisiti costruttivi europei.
Errori da evitare nella dichiarazione di conformità del natante
- Utilizzare la direttiva 94/25/CE come riferimento automatico per un nuovo documento soggetto alla disciplina 2013/53/UE.
- Far firmare al proprietario una dichiarazione tecnica che compete al fabbricante o a un altro soggetto legittimato.
- Inserire dati WIN, categoria di progettazione, potenza o carico diversi da quelli del fascicolo tecnico.
- Indicare una norma armonizzata o un organismo notificato senza prove della relativa applicazione.
- Confondere la dichiarazione CE dello scafo con il documento relativo al motore o con l’attestazione di nazionalità.
- Usare lo schema per dichiarare conforme una barca vecchia o importata senza verificare se serve una valutazione post-costruzione.
Domande frequenti sulla dichiarazione di conformità natante
Chi deve firmare la dichiarazione di conformità CE del natante?
Normalmente la firma è apposta dal fabbricante o da una persona autorizzata a impegnarlo, secondo la procedura adottata. La normativa contempla anche casi specifici che coinvolgono un importatore privato o il soggetto responsabile di una valutazione post-costruzione. Non basta essere proprietario del natante per poter firmare una nuova dichiarazione UE di conformità. I dati del firmatario devono essere collegati al soggetto che assume la responsabilità del prodotto.
La dichiarazione di conformità è obbligatoria per tutti i natanti?
La dichiarazione UE accompagna i prodotti soggetti alla disciplina europea sulla conformità, che riguarda in generale le unità da diporto con scafo da 2,5 a 24 metri e altri prodotti individuati dalla direttiva, con specifiche esclusioni. Non si deve applicare indistintamente lo stesso requisito a ogni piccola unità, a un modello storico o a un’autocostruzione esclusa dal campo di applicazione. Occorre verificare categoria ed epoca di immissione sul mercato.
Posso utilizzare il modello Word per sostituire un certificato perso?
No, il file è uno schema di riferimento e non è un duplicato della dichiarazione originaria. Se hai smarrito la documentazione CE, raccogli il codice identificativo dello scafo, il modello e l’anno e contatta il costruttore o il soggetto che può legittimamente rilasciarne copia. Una firma del proprietario sul modello non dimostra che il natante abbia superato la valutazione di conformità richiesta.
Serve sempre l’intervento di un organismo notificato?
No. La procedura dipende dalle caratteristiche dell’unità, dalla categoria di progettazione e dal modulo di valutazione applicabile. In alcuni casi è previsto il controllo interno della produzione, in altri l’intervento di un organismo notificato o una diversa procedura. Nel fac simile il campo relativo all’organismo va compilato soltanto se tale intervento è avvenuto, indicando numero identificativo, attività svolta e certificato effettivamente rilasciato.
La dichiarazione CE stabilisce quante miglia può navigare il natante?
Non da sola. La categoria di progettazione A, B, C o D descrive le condizioni di vento e altezza d’onda considerate per la progettazione del prodotto; non deve essere confusa con una distanza dalla costa autorizzata automaticamente. I limiti di navigazione dipendono dalla disciplina applicabile all’unità, dalla patente quando richiesta, dalle dotazioni di sicurezza e da altre condizioni. Il dato tecnico della categoria va comunque riportato fedelmente.