In questa pagina è disponibile un fac simile di delegazione di pagamento con cui un debitore incarica un terzo di pagare una somma al proprio creditore. Il modello identifica le tre parti, il debito da estinguere, il rapporto esistente tra debitore e terzo, la scadenza e le modalità con cui deve essere eseguito il versamento.
La delegazione può essere utilizzata tra privati, professionisti e imprese quando il pagamento deve essere materialmente effettuato da un soggetto diverso dal debitore. Un caso frequente si verifica quando il terzo deve a sua volta una somma al debitore e, anziché pagarla a quest’ultimo, la versa direttamente al creditore indicato. La guida chiarisce la differenza tra delegazione di pagamento e assunzione del debito, perché la semplice firma non libera il debitore originario e quando la delega può essere revocata. Il fac simile è strutturato come accordo tripartito, così da documentare istruzioni, accettazione dell’incarico e dati necessari per imputare correttamente il pagamento.
Che cos’è la delegazione di pagamento
La delegazione di pagamento, detta anche delegatio solvendi, è l’operazione con cui il debitore incarica un terzo di eseguire il pagamento in favore del proprio creditore. Il debitore viene chiamato delegante, il terzo incaricato delegato e il creditore destinatario delegatario.
L’articolo 1269 del Codice civile stabilisce che il terzo non è tenuto ad accettare l’incarico, anche quando è debitore del delegante, salvo usi differenti. Il consenso del delegato deve quindi essere acquisito quando si vuole creare un impegno interno a eseguire il versamento.
La disciplina della delegazione è contenuta negli articoli 1268 e seguenti del Codice civile. Il modello presente nella pagina riguarda l’esecuzione del pagamento prevista dall’articolo 1269 e non l’assunzione di una nuova obbligazione verso il creditore.
Chi sono delegante, delegato e delegatario
| Soggetto | Ruolo | Obbligo o diritto principale |
|---|---|---|
| Delegante | Debitore originario | Incarica il terzo di pagare e resta obbligato finché il creditore non riceve quanto dovuto |
| Delegato | Terzo incaricato | Accetta o rifiuta l’incarico ed esegue il pagamento secondo le istruzioni ricevute |
| Delegatario | Creditore | Riceve il pagamento e lo imputa al debito indicato |
Le qualifiche devono essere utilizzate in modo coerente in tutto il documento. Il modello originario indicava quattro soggetti con sigle differenti, senza permettere di comprendere chi fosse il debitore, chi il creditore e chi il terzo pagatore.
Una stessa persona non può essere descritta contemporaneamente come creditore e debitore del medesimo rapporto. Se esistono più crediti incrociati, ciascuno deve essere identificato separatamente nelle premesse.
Come funziona la delegazione di pagamento
- Il delegante identifica il debito che deve pagare al delegatario.
- Il delegante incarica il delegato di versare l’importo direttamente al creditore.
- Il delegato decide se accettare l’incarico e ne conferma condizioni e limiti.
- Il delegatario comunica i dati necessari e prende atto della modalità scelta.
- Il delegato esegue il pagamento entro la scadenza concordata.
- Il delegatario rilascia la quietanza e indica l’eventuale debito residuo.
La firma dell’accordo non equivale al pagamento. L’obbligazione originaria si riduce o si estingue soltanto quando la prestazione viene effettivamente ricevuta dal creditore, salvo che sia stato stipulato un diverso accordo con effetti liberatori.
Se il versamento non viene eseguito, il delegatario può continuare a richiedere il pagamento al delegante. Il rischio dell’inadempimento del terzo non viene trasferito automaticamente sul creditore.
Delegazione di pagamento e delegazione di debito
| Elemento | Delegazione di pagamento | Delegazione di debito |
|---|---|---|
| Funzione | Il terzo esegue materialmente il pagamento | Il terzo assume un’obbligazione verso il creditore |
| Norma principale | Articolo 1269 del Codice civile | Articolo 1268 del Codice civile |
| Diritto del creditore contro il terzo | Non nasce automaticamente un autonomo diritto di credito verso il delegato | Il creditore può agire contro il delegato che si è obbligato |
| Posizione del debitore originario | Resta debitore fino al pagamento | Resta normalmente obbligato, salvo espressa liberazione |
| Effetto immediato | Attribuzione di un incarico a pagare | Ingresso di un nuovo debitore nel rapporto |
Nella delegazione di pagamento in senso stretto il delegato non promette autonomamente al creditore che pagherà. Accetta un incarico ricevuto dal delegante e, quando lo esegue, il pagamento produce effetti sul debito originario.
Se il creditore vuole ottenere un impegno diretto del terzo prima del versamento, il documento deve essere redatto come delegazione di debito. In questo caso occorre anche precisare se il debitore originario rimane obbligato oppure viene espressamente liberato.
La delegazione non libera automaticamente il debitore
Il delegante continua a essere debitore del delegatario fino all’effettiva esecuzione del pagamento. La semplice indicazione di un terzo pagatore non consente al debitore di sottrarsi alla richiesta del creditore.
Se il delegato rifiuta l’incarico, non dispone dei fondi, paga in ritardo o versa una somma inferiore, il creditore conserva il diritto di rivolgersi al debitore originario per quanto ancora dovuto. Il modello deve quindi escludere qualsiasi liberazione anticipata non realmente voluta.
L’espressa liberazione del debitore appartiene alla diversa ipotesi in cui il creditore accetta l’obbligazione di un nuovo debitore e dichiara di liberare quello originario. Non deve essere inserita automaticamente in una delegazione destinata alla sola esecuzione del pagamento.
La delegazione produce una novazione?
No, la delegazione di pagamento non produce normalmente una novazione. Il debito originario non viene sostituito con una nuova obbligazione, ma viene adempiuto mediante la prestazione eseguita dal terzo.
La novazione richiede una volontà non equivoca di estinguere l’obbligazione precedente e sostituirla con una nuova. Tale effetto non può essere ricavato dalla sola presenza di un soggetto incaricato di pagare.
Il riferimento alla novazione presente nel vecchio modello era quindi improprio. Il fac simile aggiornato specifica che titolo, importo, scadenza e garanzie del credito originario restano invariati fino al pagamento, salvo un diverso accordo espressamente sottoscritto.
Rapporto di valuta e rapporto di provvista
La delegazione collega normalmente due rapporti distinti. Il rapporto di valuta è quello tra delegante e delegatario e corrisponde al debito che deve essere pagato. Il rapporto di provvista è quello tra delegante e delegato e spiega perché il terzo viene incaricato di eseguire il pagamento.
Il rapporto di valuta può derivare da una fattura, un contratto, un finanziamento, una compravendita, una prestazione professionale o un riconoscimento di debito. Nel documento devono essere indicati titolo, data, importo originario, pagamenti già eseguiti e saldo residuo.
Il rapporto di provvista può consistere in un debito del delegato verso il delegante, in fondi messi a sua disposizione, in un mandato oppure in un diverso accordo. Anche quando il delegato è debitore del delegante, l’articolo 1269 non lo obbliga automaticamente ad accettare l’incarico.
La delegazione consente di abbreviare i passaggi. Se il delegato deve 10.000 euro al delegante e quest’ultimo deve la stessa somma al delegatario, il pagamento diretto può estinguere entrambi i rapporti nei limiti concordati e della somma effettivamente ricevuta.
Delegazione titolata e delegazione pura
La delegazione è titolata quando il documento richiama il rapporto di valuta, il rapporto di provvista oppure entrambi. È invece definita pura o astratta quando l’incarico non indica i rapporti sottostanti.
In un fac simile destinato a un uso pratico è generalmente preferibile identificare almeno il debito da pagare. In questo modo il creditore può imputare correttamente la somma e le parti possono dimostrare quale obbligazione volevano estinguere.
Il richiamo al rapporto di provvista richiede maggiore attenzione, perché può incidere sulle contestazioni opponibili e sui rapporti interni tra delegante e delegato. Se esistono eccezioni, compensazioni o contestazioni, il testo dovrebbe essere verificato da un professionista.
Il delegato è obbligato ad accettare?
No. Il terzo incaricato non è obbligato ad accettare la delegazione neppure quando deve una somma al delegante. L’esistenza di un debito nel rapporto di provvista non equivale al consenso a pagare un soggetto differente.
L’accettazione deve indicare importo, scadenza, mezzo di pagamento e condizioni. Il delegato può accettare soltanto una parte dell’importo oppure subordinare il versamento alla disponibilità dei fondi concordati con il delegante.
Se il delegato non firma l’accordo e non esegue il pagamento, il delegatario non può presumere che abbia assunto l’incarico. Il delegante deve utilizzare un altro mezzo per adempiere entro la scadenza.
Il creditore deve accettare la delegazione?
Il creditore non deve necessariamente firmare il semplice incarico impartito dal debitore al terzo. La sua firma diventa però utile quando occorre confermare dati di pagamento, imputazione della somma, proroga della scadenza o altre condizioni concordate.
Un accordo tripartito riduce il rischio che il versamento venga eseguito su un conto errato o attribuito a una fattura diversa. Consente inoltre di precisare che la presa d’atto del creditore non libera il debitore prima del buon esito del pagamento.
Se il creditore accetta espressamente un nuovo debitore e acquista un diritto diretto contro di lui, non si tratta più soltanto di una delegazione di pagamento. L’operazione deve essere qualificata e redatta secondo il suo effettivo contenuto.
Quando la delegazione può essere revocata
L’articolo 1270 del Codice civile consente al delegante di revocare la delegazione fino a quando il delegato non abbia eseguito il pagamento oppure non abbia assunto un’obbligazione verso il delegatario. Nel modello di pagamento puro, la revoca è quindi possibile fino all’esecuzione del versamento.
La revoca dovrebbe essere comunicata per iscritto sia al delegato sia al creditore. Per evitare un pagamento già disposto, la comunicazione deve arrivare prima che l’ordine diventi irrevocabile secondo le regole dello strumento utilizzato.
Se il pagamento è già stato eseguito, la delega non può essere revocata con effetto retroattivo. Eventuali richieste di restituzione dipendono dalla validità dei rapporti sottostanti e dalle regole sulla ripetizione dell’indebito.
Il Codice civile permette al delegato di effettuare il pagamento anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante. È comunque utile verificare la situazione e coordinarsi con eredi, rappresentanti o amministratori quando emergono contestazioni.
Quali eccezioni può opporre il delegato
Quando il delegato si limita a eseguire materialmente il pagamento, il creditore non dispone normalmente di un autonomo credito contro di lui. Le contestazioni relative all’accettazione dell’incarico restano soprattutto nel rapporto tra delegante e delegato.
Se il delegato assume invece un’obbligazione verso il delegatario, l’articolo 1271 disciplina le eccezioni che può opporre. Può far valere quelle derivanti dai propri rapporti con il creditore, mentre il richiamo ai rapporti sottostanti deve essere redatto con precisione.
Per questo non è prudente inserire in un modello di delegazione di pagamento formule con cui il terzo “si obbliga irrevocabilmente verso il creditore”. Una clausola di questo tipo può modificare la natura dell’operazione e produrre effetti differenti da quelli ricercati.
Differenza da adempimento del terzo, espromissione e accollo
| Istituto | Chi prende l’iniziativa | Effetto principale |
|---|---|---|
| Delegazione di pagamento | Il debitore incarica il terzo | Il terzo esegue il pagamento per conto del debitore |
| Adempimento del terzo | Il terzo può pagare senza una delegazione strutturata | Il creditore riceve la prestazione dovuta da un soggetto diverso |
| Espromissione | Il terzo agisce senza delegazione del debitore | Il terzo assume il debito verso il creditore |
| Accollo | Debitore e terzo stipulano un accordo | Il terzo assume il debito secondo le condizioni concordate |
| Cessione del credito | Il creditore trasferisce il proprio credito | Cambia il soggetto che ha diritto a ricevere il pagamento |
Nell’espromissione il terzo assume spontaneamente il debito verso il creditore senza ricevere una delega dal debitore. Per questa operazione è disponibile il fac simile di contratto di espromissione.
Nell’accollo il debitore e il terzo concordano l’assunzione del debito da parte di quest’ultimo. Se l’operazione riguarda rapporti societari può essere consultato il modello di accollo del debito tra società.
La cessione del credito opera invece dal lato del creditore. Il debitore deve pagare un nuovo titolare del credito e non incarica un terzo di pagare al posto suo. Sul sito è disponibile una scrittura privata di cessione del credito.
Quando utilizzare la delegazione di pagamento
La delegazione è utile quando consente di coordinare due rapporti economici e ridurre il numero dei trasferimenti di denaro. Può essere impiegata anche se il terzo non è debitore del delegante, purché accetti l’incarico per una ragione documentata.
Tra le applicazioni possibili rientrano:
- pagamento diretto di un fornitore da parte di un cliente del debitore;
- versamento del prezzo a un creditore indicato dal venditore;
- pagamento di una fattura da parte di una società collegata;
- utilizzo di somme che il delegato deve restituire al delegante;
- pagamento di una rata per conto di un familiare;
- estinzione coordinata di crediti reciproci tra tre imprese;
- pagamento disposto nell’ambito della cessione di un’attività;
- versamento effettuato da un mandatario incaricato dal debitore.
La convenienza pratica non elimina la necessità di controllare i rapporti sottostanti. Importi, imposte, fatture, ritenute, interessi e scadenze devono essere verificati prima di impartire l’ordine.
Quando il modello non è adatto
Il fac simile non è adatto quando si vuole liberare immediatamente il debitore originario e sostituirlo con un nuovo obbligato. In questo caso occorre predisporre una delegazione di debito liberatoria o valutare un accollo o un’espromissione.
Non deve essere utilizzato senza modifiche quando:
- il delegato deve assumere un’obbligazione autonoma verso il creditore;
- il creditore libera il debitore prima del pagamento;
- esistono garanzie reali o personali da mantenere o liberare;
- il debito è contestato nell’esistenza o nell’importo;
- una delle parti è soggetta a procedure concorsuali o esecutive;
- il pagamento riguarda fondi vincolati o somme indisponibili;
- l’operazione coinvolge una pubblica amministrazione;
- la delegazione serve a rimborsare un finanziamento tramite stipendio;
- sono previste condizioni sospensive o pagamenti internazionali complessi;
- il rapporto sottostante richiede autorizzazioni o forme particolari.
Pagamento totale o parziale
Il delegato può essere incaricato di pagare l’intero debito oppure soltanto una parte. Il documento deve indicare chiaramente se la somma è versata a saldo, come rata o a titolo di acconto.
In caso di pagamento parziale, il delegante rimane obbligato per il residuo. Il creditore deve indicare nella quietanza l’importo ricevuto, la causale e il saldo ancora dovuto.
La formula “nulla più a pretendere” non deve essere utilizzata per un acconto. Può produrre contestazioni sull’estensione della dichiarazione e sugli altri importi ancora spettanti.
Interessi, spese e differenze di importo
La somma delegata deve comprendere o escludere espressamente interessi, spese, imposte e altri accessori. Se il debito continua a produrre interessi fino al pagamento, l’importo deve essere aggiornato alla data prevista per il versamento.
Il contratto deve indicare chi sostiene commissioni bancarie e costi dello strumento utilizzato. Il creditore dovrebbe ricevere l’importo netto dovuto, salvo un diverso accordo.
Se il delegato paga una somma superiore a quella indicata, il creditore non dovrebbe imputare automaticamente l’eccedenza a debiti diversi senza verificare le istruzioni. Se paga meno, il delegante resta responsabile della differenza.
Come indicare il debito da pagare
Il rapporto di valuta deve essere descritto con dati sufficienti a distinguere l’obbligazione dalle altre eventualmente esistenti tra le parti. Una causale generica come “pagamento del dovuto” non offre una prova adeguata.
È opportuno inserire:
- natura del contratto o della prestazione;
- data e numero del documento;
- importo originario;
- pagamenti già eseguiti;
- capitale ancora dovuto;
- interessi e spese compresi;
- scadenza;
- eventuali contestazioni o accordi di riduzione;
- modalità di imputazione del versamento;
- documenti allegati.
Se il pagamento riguarda più fatture, bisogna indicare l’ordine con cui la somma deve essere attribuita. In mancanza di istruzioni possono sorgere contestazioni sull’imputazione e sul credito rimasto insoluto.
Come descrivere il rapporto tra delegante e delegato
Il rapporto di provvista deve spiegare perché il delegato dispone delle somme o accetta di pagarle. Può essere sufficiente indicare che il terzo è debitore del delegante in forza di una fattura o che ha ricevuto anticipatamente i fondi necessari.
Se il credito del delegante verso il delegato è inferiore alla somma da pagare, bisogna chiarire chi fornisce la differenza. Il delegato non deve essere obbligato a utilizzare proprie risorse oltre il limite accettato.
Il pagamento deve produrre anche gli effetti interni concordati. Se il delegato paga 5.000 euro al delegatario utilizzando un debito di pari importo verso il delegante, il documento dovrebbe dichiarare che il rapporto di provvista si estingue nella stessa misura.
Modalità e coordinate del pagamento
Il fac simile deve indicare mezzo di pagamento, beneficiario, scadenza e coordinate. Per un bonifico è necessario verificare intestazione del conto, IBAN e causale; per un assegno devono essere indicati tipologia, beneficiario e clausole richieste.
Le coordinate dovrebbero essere confermate direttamente dal creditore mediante un canale verificato. Una richiesta improvvisa di modifica dell’IBAN deve essere controllata attraverso un recapito già conosciuto, perché le frodi mediante sostituzione delle istruzioni di pagamento sono frequenti.
Il delegato deve conservare ricevuta, identificativo dell’operazione e data di esecuzione. Se il pagamento è soggetto a buon fine, il creditore rilascia la quietanza definitiva dopo l’accredito o l’incasso.
Come provare che il pagamento è stato eseguito
La prova può essere costituita dalla ricevuta del bonifico, dall’estratto conto, dalla copia dell’assegno incassato o da altra documentazione dello strumento utilizzato. La sola disposizione di pagamento non dimostra sempre che la somma sia stata definitivamente accreditata.
Il delegato dovrebbe inviare la contabile sia al delegante sia al delegatario. Il creditore verifica il buon esito e rilascia una dichiarazione che indichi debito, somma ricevuta e posizione residua.
Per documentare l’estinzione può essere utilizzata una quietanza di pagamento. Il modello presente nel box contiene anche una sezione finale che il delegatario può firmare dopo l’accredito.
Cosa succede se il delegato non paga
Il mancato pagamento non libera il delegante. Il creditore può chiedere a quest’ultimo l’adempimento secondo il titolo originario, applicando interessi e rimedi previsti dal rapporto di valuta.
Il delegante può avere una distinta pretesa contro il delegato se quest’ultimo aveva accettato contrattualmente l’incarico e lo ha violato. Questa responsabilità riguarda il loro rapporto interno e non trasforma automaticamente il creditore in titolare di un’azione diretta contro il delegato.
Se il delegato comunica in anticipo di non poter pagare, il delegante deve provvedere con un altro mezzo entro la scadenza. La comunicazione non sospende il termine del debito originario.
Errore nel pagamento e doppio versamento
Le parti devono comunicare immediatamente un pagamento duplicato, indirizzato al beneficiario errato o imputato a un debito inesistente. Il recupero dipende dalla causa del versamento e dalle regole sulla restituzione delle somme non dovute.
Il creditore non dovrebbe trattenere consapevolmente una duplicazione priva di titolo. Prima della restituzione deve però verificare l’effettivo accredito, il soggetto che ha eseguito il versamento e l’assenza di altri debiti ai quali la somma sia stata validamente imputata.
Il fac simile richiede che ogni parte avvisi le altre senza ritardo. Non introduce invece una liberatoria preventiva per qualsiasi errore bancario o contabile.
Forma e firma dell’accordo
L’articolo 1269 non prescrive una forma notarile per la normale delegazione di pagamento. La forma scritta costituisce però una cautela probatoria rilevante, perché consente di dimostrare incarico, importo, accettazione, scadenza e causale.
Il documento può essere sottoscritto dal delegante e dal delegato. La firma del delegatario è consigliabile quando deve confermare il debito, accettare un pagamento parziale, comunicare le coordinate o riconoscere una proroga.
Se la delegazione viene inserita in un contratto più ampio, occorre rispettare la forma richiesta per l’operazione principale. Poteri di firma e autorizzazioni societarie devono essere verificati quando partecipano imprese o enti.
La delegazione di pagamento sullo stipendio è diversa
L’espressione delegazione di pagamento viene utilizzata anche per il cosiddetto prestito delega, rimborsato mediante trattenute effettuate dal datore di lavoro sulla retribuzione. Questa operazione finanziaria non coincide con il semplice accordo civilistico proposto nella pagina.
Nel prestito delega intervengono lavoratore, finanziatore e datore di lavoro. L’accettazione del datore non costituisce normalmente un diritto automatico del dipendente e l’operazione richiede modulistica, verifiche e condizioni stabilite dal finanziatore e dall’amministrazione o azienda coinvolta.
La circolare del Ministero dell’Economia sulla delegazione convenzionale di pagamento distingue questo istituto dalla cessione del quinto e disciplina le procedure per le amministrazioni statali. Il fac simile presente nella pagina non deve essere utilizzato per richiedere trattenute sullo stipendio.
Contabilità e documenti commerciali
Il pagamento effettuato dal delegato non modifica da solo il soggetto che ha acquistato il bene o ricevuto il servizio. Fattura e altri documenti del rapporto di valuta continuano a riferirsi al debitore originario, salvo una diversa operazione sostanziale.
Il delegato deve registrare il pagamento in coerenza con il rapporto di provvista. Se versa una somma che doveva al delegante, la contabilità deve evidenziare l’estinzione del proprio debito nella misura pagata al terzo.
La causale del bonifico dovrebbe indicare che il versamento avviene per conto del delegante, riportando fattura o contratto. Per operazioni societarie, transfrontaliere o soggette a ritenute è opportuno verificare il trattamento con il professionista incaricato.
Dati da inserire nell’accordo
- nome, denominazione e dati fiscali delle tre parti;
- qualifica e poteri dei firmatari;
- titolo del credito del delegatario;
- importo originario e residuo;
- rapporto di provvista tra delegante e delegato;
- somma delegata;
- scadenza del pagamento;
- mezzo e coordinate di pagamento;
- causale da utilizzare;
- eventuali interessi e spese;
- effetti sul rapporto di provvista;
- procedura di revoca;
- obbligo di trasmettere la prova del pagamento;
- quietanza del creditore;
- recapiti per le comunicazioni;
- documenti allegati.
Allegati utili
- fattura, contratto o riconoscimento di debito;
- prospetto del saldo dovuto;
- documento relativo al rapporto di provvista;
- delibera o procura del firmatario;
- comunicazione delle coordinate del creditore;
- piano delle rate, se il pagamento è frazionato;
- contabile o ricevuta del versamento;
- quietanza del delegatario;
- eventuale accordo su interessi e spese;
- corrispondenza relativa alla revoca o modifica dell’incarico.
Errori da evitare
- richiamare l’articolo 1268 invece dell’articolo 1269 per un semplice incarico a pagare;
- confondere delegante, delegato e delegatario;
- indicare soggetti diversi nelle premesse e nelle clausole;
- dichiarare automaticamente liberato il debitore originario;
- qualificare la delegazione come novazione senza una volontà specifica;
- scrivere che il delegato è obbligato ad accettare perché debitore del delegante;
- non identificare il debito da pagare;
- omettere il rapporto di provvista;
- non precisare se il pagamento è a saldo o in acconto;
- non indicare interessi, spese e commissioni;
- utilizzare coordinate bancarie non verificate;
- non disciplinare la revoca prima del pagamento;
- attribuire al creditore un’azione diretta contro il delegato senza un impegno autonomo;
- considerare la disposizione bancaria come prova definitiva dell’accredito;
- non richiedere la quietanza del creditore;
- usare il modello per una delegazione sullo stipendio;
- confondere l’operazione con accollo, espromissione o cessione del credito;
- non verificare i poteri dei firmatari di società ed enti.
Fac simile di delegazione di pagamento
Il modello seguente riguarda una delegazione di pagamento in senso stretto. Il delegato accetta l’incarico di eseguire il versamento, ma non assume un’autonoma obbligazione verso il creditore e il debitore originario non viene liberato prima del pagamento.
ACCORDO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 1269 DEL CODICE CIVILE
Tra
[NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE DEL DELEGANTE], con residenza o sede in [INDIRIZZO], codice fiscale e partita IVA [CODICE FISCALE E PARTITA IVA], in persona di [NOME E COGNOME], nella qualità di [QUALIFICA], di seguito “Delegante”,
e
[NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE DEL DELEGATO], con residenza o sede in [INDIRIZZO], codice fiscale e partita IVA [CODICE FISCALE E PARTITA IVA], in persona di [NOME E COGNOME], nella qualità di [QUALIFICA], di seguito “Delegato”,
e
[NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE DEL DELEGATARIO], con residenza o sede in [INDIRIZZO], codice fiscale e partita IVA [CODICE FISCALE E PARTITA IVA], in persona di [NOME E COGNOME], nella qualità di [QUALIFICA], di seguito “Delegatario”.
Premesso che:
A. Il Delegante è debitore del Delegatario della somma complessiva di euro [IMPORTO IN CIFRE], euro [IMPORTO IN LETTERE], in forza di [FATTURA, CONTRATTO, RICONOSCIMENTO DI DEBITO O ALTRO TITOLO] numero [NUMERO] del [DATA].
B. Il debito è composto da:
capitale euro [IMPORTO];
interessi maturati fino al [DATA] euro [IMPORTO];
spese euro [IMPORTO];
pagamenti già eseguiti euro [IMPORTO];
saldo residuo euro [IMPORTO].
C. Tra il Delegante e il Delegato esiste il seguente rapporto di provvista: [DESCRIZIONE DEL CREDITO, DEI FONDI DISPONIBILI, DEL MANDATO O DELL’ALTRO RAPPORTO].
D. Il Delegante intende incaricare il Delegato di pagare direttamente al Delegatario la somma indicata nel presente accordo.
E. Il Delegato dichiara di accettare l’incarico nei limiti e alle condizioni stabilite.
F. Il Delegatario prende atto delle modalità di pagamento senza liberare anticipatamente il Delegante e senza acquistare, per effetto del presente accordo, un autonomo diritto di credito verso il Delegato.
Si conviene quanto segue.
1. Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante dell’accordo.
2. Oggetto della delegazione
Il Delegante delega il Delegato a eseguire in favore del Delegatario il pagamento di euro [IMPORTO IN CIFRE], euro [IMPORTO IN LETTERE], alle condizioni indicate nel presente accordo.
3. Natura dell’incarico
La presente costituisce delegazione di pagamento ai sensi dell’articolo 1269 del Codice civile.
Il Delegato accetta l’incarico nei confronti del Delegante e non assume un’autonoma obbligazione verso il Delegatario.
4. Assenza di sostituzione del debitore
La delegazione non determina novazione, accollo, espromissione o sostituzione del debitore originario.
Il Delegante rimane obbligato verso il Delegatario fino all’effettivo pagamento.
5. Presa d’atto del Delegatario
Il Delegatario prende atto della delegazione e conferma che il pagamento dovrà essere imputato al debito identificato nelle premesse.
La presa d’atto non costituisce liberazione del Delegante prima del buon esito del versamento.
6. Importo delegato
Il Delegato è incaricato di pagare:
[OPZIONE A: L’INTERO SALDO DI EURO [IMPORTO]].
[OPZIONE B: UN ACCONTO DI EURO [IMPORTO], CON RESIDUO A CARICO DEL DELEGANTE PARI A EURO [IMPORTO]].
[OPZIONE C: LE SEGUENTI RATE: IMPORTI E SCADENZE].
7. Scadenza
Il pagamento deve essere eseguito entro il [DATA].
La scadenza [COINCIDE / NON COINCIDE] con quella del debito originario.
L’eventuale modifica deve essere accettata per iscritto dalle parti interessate.
8. Modalità di pagamento
Il pagamento sarà eseguito mediante [BONIFICO / ASSEGNO / ALTRO STRUMENTO] in favore di [BENEFICIARIO].
Coordinate o dati del pagamento: [DATI].
9. Verifica delle coordinate
Il Delegatario conferma che le coordinate indicate sono corrette e riferite al soggetto legittimato a ricevere il pagamento.
Ogni modifica deve essere comunicata mediante [PEC / COMUNICAZIONE FIRMATA / ALTRO MEZZO] e verificata attraverso il recapito [RECAPITO GIÀ CONOSCIUTO].
10. Causale
Il Delegato utilizzerà la seguente causale: “Pagamento per conto di [DELEGANTE], relativo a [FATTURA, CONTRATTO O ALTRO TITOLO], [SALDO / ACCONTO / RATA]”.
11. Spese e commissioni
Le spese bancarie e le commissioni sono a carico di [DELEGANTE / DELEGATO / DELEGATARIO].
Il Delegatario dovrà ricevere l’importo netto di euro [IMPORTO].
12. Effetti sul rapporto di valuta
Il debito del Delegante verso il Delegatario si estingue esclusivamente nella misura della somma effettivamente ricevuta e definitivamente acquisita dal Delegatario.
13. Effetti sul rapporto di provvista
A seguito del pagamento, il rapporto tra Delegante e Delegato sarà regolato come segue: [ESTINZIONE DEL DEBITO DEL DELEGATO NELLA STESSA MISURA / IMPUTAZIONE DEI FONDI ANTICIPATI / DIRITTO AL RIMBORSO / ALTRA REGOLAZIONE].
14. Accettazione del Delegato
Il Delegato dichiara di disporre, o di ricevere entro la scadenza, delle somme necessarie nei limiti di euro [IMPORTO].
L’accettazione non si estende a importi superiori, interessi successivi o spese non espressamente indicate.
15. Mancata disponibilità
Se non può eseguire il pagamento, il Delegato ne informa immediatamente il Delegante e il Delegatario mediante [MODALITÀ].
Tale comunicazione non sospende la scadenza del debito originario.
16. Revoca
Il Delegante può revocare la delegazione fino all’esecuzione del pagamento, mediante comunicazione scritta al Delegato e al Delegatario.
La revoca produce effetto soltanto se ricevuta prima che l’ordine di pagamento sia stato eseguito o sia divenuto irrevocabile.
17. Modifica dell’importo o della scadenza
Ogni aumento, riduzione o modifica della scadenza richiede una nuova istruzione scritta del Delegante e l’accettazione del Delegato.
Se incide sul debito originario, deve essere accettata anche dal Delegatario.
18. Prova del pagamento
Entro [NUMERO] giorni dall’esecuzione, il Delegato trasmette a Delegante e Delegatario la ricevuta o contabile contenente importo, data, beneficiario, causale e riferimento dell’operazione.
19. Conferma del buon esito
Il Delegatario comunica entro [NUMERO] giorni dalla ricezione della documentazione se il pagamento è stato accreditato e correttamente imputato.
20. Quietanza
Dopo il buon esito, il Delegatario rilascia quietanza per l’importo ricevuto, precisando se il pagamento estingue integralmente il credito o lascia un residuo.
21. Pagamento parziale
Se il pagamento è inferiore alla somma dovuta, il Delegante rimane obbligato per capitale, interessi e spese residue.
L’accettazione dell’acconto non costituisce rinuncia al saldo, salvo diverso accordo scritto.
22. Pagamento eccedente o duplicato
La parte che rileva un pagamento superiore, duplicato o privo di corretta causale informa immediatamente le altre.
Le somme non dovute saranno regolate secondo la causa effettiva del versamento e la normativa applicabile.
23. Inadempimento del Delegato
La mancata esecuzione da parte del Delegato non libera il Delegante verso il Delegatario.
Restano separati gli eventuali diritti del Delegante derivanti dall’accettazione dell’incarico e dal rapporto di provvista.
24. Eccezioni nel rapporto interno
Il Delegato può far valere nei confronti del Delegante le contestazioni derivanti dal rapporto di provvista, comunicandole senza ritardo.
Tali contestazioni non modificano il credito del Delegatario verso il Delegante.
25. Assenza di cessione del credito
Il presente accordo non trasferisce al Delegato il credito del Delegatario e non modifica il soggetto titolare dell’obbligazione originaria.
26. Assenza di garanzia del Delegato
Salvo diversa convenzione scritta, il Delegato non garantisce il debito originario e non risponde verso il Delegatario per fatti diversi dall’eventuale pagamento già eseguito.
27. Dichiarazioni del Delegante
Il Delegante dichiara che i dati relativi al debito sono completi e che la delegazione non viola vincoli, pignoramenti, sequestri, cessioni o altri diritti comunicati alle parti.
28. Dichiarazioni del Delegatario
Il Delegatario conferma l’importo del credito alla data del [DATA], pari a euro [IMPORTO], salvo [EVENTUALI RISERVE ESPRESSAMENTE DESCRITTE].
29. Dichiarazioni del Delegato
Il Delegato dichiara di avere ricevuto istruzioni sufficienti e di accettare il pagamento esclusivamente entro l’importo e la scadenza indicati.
30. Trattamento contabile e fiscale
Ciascuna parte registra l’operazione secondo il proprio rapporto sottostante e conserva i documenti necessari.
Il pagamento non modifica da solo il soggetto al quale sono riferite fattura, prestazione o obbligazione originaria.
31. Comunicazioni
Le comunicazioni devono essere inviate ai seguenti recapiti:
Delegante: [PEC, EMAIL O INDIRIZZO];
Delegato: [PEC, EMAIL O INDIRIZZO];
Delegatario: [PEC, EMAIL O INDIRIZZO].
32. Modifiche
Ogni modifica deve risultare da un documento scritto sottoscritto dai soggetti sui quali produce effetti.
33. Spese dell’accordo
Le spese relative alla predisposizione e all’esecuzione dell’accordo sono sostenute da [SOGGETTO / CRITERIO DI RIPARTIZIONE].
34. Legge applicabile
L’accordo è regolato dalla legge italiana.
35. Controversie
Le controversie sono devolute al Tribunale di [LUOGO], salvo competenze inderogabili.
Prima del giudizio le parti esperiscono le procedure eventualmente richieste dalla legge.
36. Allegati
Sono allegati: [TITOLO DEL CREDITO], [PROSPETTO DEL SALDO], [DOCUMENTO RELATIVO ALLA PROVVISTA], [COORDINATE DI PAGAMENTO], [POTERI DEI FIRMATARI], [ALTRI DOCUMENTI].
Luogo [LUOGO], data [DATA]
Il Delegante
[NOME E QUALIFICA]
[FIRMA]
Il Delegato
[NOME E QUALIFICA]
[FIRMA]
Il Delegatario, per presa d’atto e conferma degli articoli relativi al credito, alle modalità di pagamento e alla quietanza
[NOME E QUALIFICA]
[FIRMA]
QUIETANZA DA COMPILARE DOPO IL PAGAMENTO
Il Delegatario dichiara di avere ricevuto in data [DATA] dal Delegato, per conto del Delegante, la somma di euro [IMPORTO IN CIFRE], euro [IMPORTO IN LETTERE], mediante [MEZZO DI PAGAMENTO], riferimento [IDENTIFICATIVO].
La somma viene imputata a [FATTURA, CONTRATTO O ALTRO TITOLO].
[OPZIONE A: IL CREDITO RISULTA INTEGRALMENTE PAGATO E IL DELEGATARIO RILASCIA QUIETANZA PER IL SOLO RAPPORTO SOPRA IDENTIFICATO].
[OPZIONE B: IL PAGAMENTO COSTITUISCE ACCONTO E RESIDUA UN CREDITO PARI A EURO [IMPORTO], OLTRE A [INTERESSI O SPESE]].
Luogo [LUOGO], data [DATA]
Il Delegatario
[NOME E QUALIFICA]
[FIRMA]
Scarica il modello Word della delegazione di pagamento
Il file Word contiene un accordo tripartito modificabile con sezioni dedicate a debito originario, rapporto di provvista, importo delegato, scadenza, revoca, prova del versamento ed effetti del pagamento. È presente anche una quietanza finale da compilare dopo l’effettivo accredito.
Prima dell’uso occorre sostituire tutti i segnaposto, eliminare le opzioni non pertinenti e controllare che il delegato debba soltanto eseguire il pagamento. Se il terzo deve assumere direttamente il debito verso il creditore o il debitore originario deve essere liberato prima del versamento, serve un accordo diverso.
Domande frequenti sulla delegazione di pagamento
Il debitore originario viene liberato con la firma?
No. Nella delegazione di pagamento il debitore resta obbligato fino a quando il creditore riceve la somma. Se il delegato non paga o versa soltanto una parte, il creditore può chiedere al debitore originario il saldo. La liberazione anticipata richiede una diversa operazione e una dichiarazione espressa del creditore.
Il delegato è obbligato ad accettare l’incarico?
No. L’articolo 1269 stabilisce che il terzo non è tenuto ad accettare neppure quando è debitore del delegante, salvo usi differenti. Per creare un impegno interno è quindi opportuno ottenere una dichiarazione firmata del delegato con importo, scadenza e condizioni. Il mancato consenso non modifica il debito verso il creditore.
Il creditore può chiedere direttamente il pagamento al delegato?
Non nella delegazione di pagamento in senso stretto, perché il delegato non assume automaticamente un’obbligazione autonoma verso il creditore. Se il terzo promette direttamente il pagamento al delegatario, l’operazione può configurare una delegazione di debito. Il documento deve allora disciplinare espressamente posizione del debitore originario ed eventuale liberazione.
La delegazione può essere revocata?
Il delegante può revocarla fino a quando il delegato non abbia effettuato il pagamento o assunto un’obbligazione verso il creditore. La revoca deve essere comunicata tempestivamente al delegato e al delegatario. Non produce effetti se l’ordine è già stato eseguito o è diventato irrevocabile secondo le regole del mezzo di pagamento.
La delegazione di pagamento è uguale al prestito delega?
No. Il prestito delega è un finanziamento rimborsato mediante trattenute sullo stipendio eseguite dal datore di lavoro e richiede documentazione specifica e accettazione dell’amministrazione o dell’azienda. Il modello della pagina riguarda invece il normale incarico civilistico con cui un terzo paga uno specifico debito per conto del delegante.