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In questa pagina è disponibile un fac simile di ricorso per decreto ingiuntivo su fattura, destinato al creditore che intende chiedere al giudice un ordine di pagamento nei confronti di un cliente inadempiente. Il modello è impostato per un credito derivante dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi e prevede spazi per descrivere il rapporto, le fatture insolute, le scadenze, gli interessi e i documenti prodotti.
Il decreto ingiuntivo non viene compilato né firmato dal creditore: è il provvedimento che il giudice può emettere dopo avere esaminato il ricorso e la documentazione allegata. Per questa ragione il fac simile riportato nella pagina contiene il ricorso dell’avvocato, non una bozza della parte riservata al giudice. Le sezioni successive spiegano quando una fattura può sostenere la domanda, quali altri documenti occorrono, come individuare l’ufficio giudiziario competente e cosa accade dopo l’emissione del decreto. Il modello deve essere adattato al rapporto concreto e alla documentazione effettivamente disponibile.
Che cos’è il decreto ingiuntivo su fattura
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con cui il giudice ordina al debitore di pagare una somma entro il termine indicato oppure di proporre opposizione. Viene richiesto attraverso un procedimento monitorio, disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile.
La prima fase si svolge senza la preventiva partecipazione del debitore. Il giudice esamina il ricorso e i documenti prodotti dal creditore e può accogliere la domanda, chiedere un’integrazione oppure rigettarla. La disciplina aggiornata è consultabile nel Codice di procedura civile vigente su Normattiva.
Se il decreto viene emesso e notificato, il debitore può pagare, raggiungere un accordo o presentare opposizione. L’opposizione apre un giudizio nel quale entrambe le parti possono formulare difese e richieste istruttorie e nel quale il creditore deve dimostrare compiutamente il rapporto da cui deriva la fattura.
Fattura non pagata: quando si può chiedere il decreto ingiuntivo
Il ricorso può essere utilizzato quando il credito ha per oggetto una somma determinata di denaro, è scaduto ed è sostenuto da una prova scritta idonea. Nel caso di una fattura commerciale, il giudice deve poter ricostruire chi ha ordinato i beni o i servizi, quale prestazione è stata eseguita, quale importo è dovuto e quando il pagamento è diventato esigibile.
La presenza di una fattura non esclude la necessità di verificare il rapporto sottostante. Prima del deposito devono essere controllati contratto, ordine, preventivo accettato, documenti di consegna, rapporti di intervento, corrispondenza e pagamenti parziali. L’importo richiesto deve tenere conto di note di credito, acconti, resi e contestazioni già riconosciute dal creditore.
Il procedimento può riguardare una sola fattura oppure più documenti riferiti allo stesso debitore. In quest’ultimo caso il ricorso dovrebbe riportare un prospetto nel quale ogni fattura sia identificata con numero, data, scadenza, importo originario, somme riscosse e residuo.
Come ottenere un decreto ingiuntivo per fatture non pagate
- Verificare che il credito sia scaduto, determinato e non già pagato.
- Raccogliere fatture, contratto, ordini, prove della consegna o della prestazione e comunicazioni del debitore.
- Individuare il Giudice di pace o il Tribunale competente per valore, materia e territorio.
- Predisporre e depositare il ricorso, indicando capitale, interessi, spese e documenti allegati.
- Attendere il provvedimento del giudice ed eseguire la notifica del ricorso e del decreto entro il termine previsto.
- In assenza di pagamento o opposizione, richiedere l’efficacia esecutiva necessaria per procedere al recupero forzato.
Questa sequenza descrive il procedimento ordinario, ma non sostituisce la verifica del singolo fascicolo. La presenza di una clausola arbitrale, di un debitore consumatore, di una procedura concorsuale o di contestazioni tecniche può modificare la strategia e il giudice al quale rivolgersi.
La fattura è sufficiente per ottenere il decreto ingiuntivo?
La fattura può costituire un documento utilizzabile nella fase monitoria, ma non prova automaticamente che i beni siano stati consegnati o che il servizio sia stato eseguito correttamente. È un documento formato dal creditore e deve essere valutato insieme agli altri elementi disponibili.
Per rafforzare la domanda è opportuno produrre il contratto o l’ordine, il preventivo accettato, i documenti di trasporto, i verbali di consegna, i rapporti di intervento, le conferme via email e le eventuali dichiarazioni con cui il debitore ha riconosciuto l’importo. Per i crediti di imprenditori relativi a forniture e servizi può essere utilizzato, quando necessario, anche l’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’articolo 634 del Codice di procedura civile.
Se il debitore propone opposizione, la fattura non diventa per questo prova piena dei fatti indicati al suo interno. Il creditore assume la posizione sostanziale di chi domanda il pagamento e deve dimostrare il contratto, l’esecuzione della propria prestazione e la correttezza dell’importo richiesto.
Fattura elettronica e ricevute del Sistema di Interscambio
Nel ricorso possono essere prodotte la fattura elettronica nel formato originale e le ricevute generate dal Sistema di Interscambio. Questi documenti consentono di ricostruire emissione, trasmissione ed esito del recapito, ma non sostituiscono sempre la prova dell’ordine, della consegna della merce o dell’esecuzione del servizio.
Una copia di cortesia in PDF facilita la lettura, ma non dovrebbe essere l’unico documento conservato. Il fascicolo può comprendere il file XML, la ricevuta di consegna o di mancata consegna, l’ordine del cliente e i documenti commerciali collegati.
Se la fattura elettronica è stata contestata, la domanda deve descrivere la contestazione e indicare perché il creditore la ritiene infondata. Omettere una contestazione già ricevuta può rendere incompleta la rappresentazione dei fatti e impedire di valutare correttamente il rischio di opposizione.
Documenti da allegare al ricorso
Gli allegati dipendono dal tipo di fornitura. Non occorre produrre documenti privi di relazione con il credito, mentre è utile ordinare quelli rilevanti in modo cronologico e richiamarli puntualmente nel testo del ricorso.
- contratto, ordine, conferma d’ordine o preventivo accettato;
- fatture insolute ed eventuali note di credito;
- file XML e ricevute del Sistema di Interscambio, per le fatture elettroniche;
- documenti di trasporto sottoscritti o altre prove della consegna;
- rapporti di intervento, stati di avanzamento, verbali o documenti di accettazione del servizio;
- email, PEC o altri messaggi provenienti dal debitore;
- riconoscimenti del debito, richieste di dilazione o proposte di pagamento;
- estratto conto delle partite aperte e indicazione dei pagamenti parziali;
- estratto autentico delle scritture contabili, se utilizzato come prova ai sensi dell’articolo 634 del Codice di procedura civile;
- solleciti, diffide e prove della relativa ricezione;
- visura del debitore e documenti necessari a verificarne denominazione, sede e rappresentanza;
- prospetto di calcolo del capitale e degli interessi;
- procura alle liti e documentazione relativa al contributo unificato.
Il documento di trasporto è particolarmente utile nei crediti relativi a merci. Per i servizi acquistano invece rilievo il contratto, i rapporti di attività, i ticket chiusi, le consegne digitali, i verbali di collaudo e le comunicazioni con cui il cliente ha approvato il lavoro.
Serve inviare un sollecito prima del ricorso?
Un sollecito o una diffida non costituiscono un requisito generale per ogni ricorso fondato su una fattura già scaduta. Possono però essere richiesti dal contratto, risultare utili per costituire in mora il debitore o permettere di chiarire un errore amministrativo prima di sostenere i costi della procedura.
La comunicazione dovrebbe identificare fatture, importo residuo e termine richiesto per il saldo. Sul sito è disponibile un modello di messa in mora per mancato pagamento delle fatture, utilizzabile prima dell’azione giudiziaria quando coerente con il caso concreto.
Il procedimento di ingiunzione non richiede normalmente il previo esperimento della negoziazione assistita o della mediazione. Se viene proposta opposizione, l’eventuale applicazione di una procedura obbligatoria deve essere verificata in base alla materia trattata e alla fase raggiunta dal giudizio.
Quando il ricorso non è la soluzione adatta
Il procedimento monitorio può non essere la scelta più efficace quando il credito non è ancora scaduto, l’importo deve essere determinato attraverso una consulenza complessa oppure mancano documenti capaci di dimostrare il rapporto. Una contestazione del cliente non impedisce automaticamente il ricorso, ma rende necessario valutare la qualità delle prove e la probabilità di un giudizio di opposizione.
Se il contratto contiene una clausola arbitrale valida ed efficace, la controversia potrebbe essere sottratta al giudice ordinario. Se il debitore è già assoggettato a liquidazione giudiziale o a un’altra procedura concorsuale, il creditore deve verificare se il proprio diritto vada fatto valere mediante domanda di ammissione al passivo anziché con un nuovo ricorso monitorio.
Il decreto ingiuntivo non è inoltre destinato a ottenere un risarcimento ancora da quantificare attraverso accertamenti articolati. Può essere preferibile un giudizio ordinario quando occorre provare numerosi fatti mediante testimoni, consulenze tecniche o altre attività incompatibili con la sola fase documentale iniziale.
Quale giudice è competente per valore
Per l’ingiunzione è competente il giudice che sarebbe competente se la domanda venisse proposta in un processo ordinario. Nelle controversie aventi per oggetto somme di denaro o altri beni mobili, il Giudice di pace è di regola competente fino a 10.000 euro, salvo le materie riservate dalla legge a un diverso ufficio. Oltre tale limite la domanda viene normalmente presentata al Tribunale in composizione monocratica.
Il valore deve essere determinato considerando la domanda effettivamente proposta e le regole del Codice di procedura civile. Non è corretto scegliere il Giudice di pace solo perché una singola fattura è inferiore al limite, quando il ricorso richiede il pagamento congiunto di più crediti per un importo complessivo superiore.
Prima del deposito occorre verificare anche la materia. Crediti di lavoro, compensi professionali, rapporti condominiali e altre controversie possono essere sottoposti a regole processuali o competenze specifiche che non coincidono con il normale credito commerciale.
Quale giudice è competente per territorio
La competenza territoriale non dipende necessariamente dalla sede del creditore. Possono rilevare la sede o il domicilio del debitore, il luogo nel quale è sorta l’obbligazione, il luogo in cui il pagamento deve essere eseguito e un’eventuale clausola di scelta del foro validamente concordata.
Se il debitore ha concluso il contratto come consumatore, deve essere verificato il foro collegato alla sua residenza o al suo domicilio. Una clausola predisposta dal professionista che indica un foro diverso non può essere applicata senza controllare le norme poste a tutela del consumatore e le circostanze nelle quali è stata negoziata.
La scelta di un ufficio incompetente può determinare il rigetto della domanda o un’eccezione nel successivo giudizio di opposizione. Il modello contiene quindi un segnaposto generico per il Giudice di pace o il Tribunale e non presume che sia sempre competente l’ufficio della sede del creditore.
Serve l’avvocato per chiedere il decreto ingiuntivo?
L’assistenza dell’avvocato è normalmente necessaria. Davanti al Giudice di pace la parte può stare personalmente nelle cause di valore non superiore a 1.100 euro; per valori superiori può chiedere al giudice un’autorizzazione a stare in giudizio senza difensore, che non viene concessa automaticamente.
Il fac simile presente nella pagina è predisposto per il deposito attraverso un avvocato. Oltre alla redazione dell’atto, il professionista verifica competenza, prescrizione, documentazione, interessi, costi prevedibili, solvibilità del debitore e convenienza economica dell’azione.
Il Ministero della Giustizia mette a disposizione un servizio guidato per i ricorsi al Giudice di pace. La compilazione o preiscrizione online non elimina gli ulteriori adempimenti richiesti per il deposito presso l’ufficio competente.
Come si presenta il ricorso
Il ricorso deve indicare ufficio giudiziario, parti, fatti, diritto fatto valere, importi richiesti, documenti prodotti e conclusioni. Deve inoltre contenere i dati processuali del difensore, la procura alle liti e gli elementi necessari per le comunicazioni e notificazioni.
Gli avvocati depositano gli atti con le modalità del processo civile telematico. Il fascicolo comprende il ricorso firmato digitalmente, la procura, gli allegati e le ricevute relative al contributo unificato e alle altre somme eventualmente dovute.
Il contributo unificato dipende dal valore della domanda e dalle regole applicabili al procedimento monitorio. Poiché importi e modalità operative possono essere aggiornati, devono essere verificati al momento dell’iscrizione attraverso il Portale dei servizi telematici o la scheda dell’ufficio giudiziario competente.
Cosa può decidere il giudice
Il giudice può accogliere integralmente il ricorso, emettere l’ingiunzione per una somma inferiore oppure chiedere al ricorrente di integrare documenti o chiarimenti. Se la domanda non è sufficientemente giustificata e il creditore non provvede all’integrazione richiesta, il ricorso può essere rigettato.
L’articolo 641 del Codice di procedura civile prevede che il decreto motivato sia emesso entro trenta giorni dal deposito. Si tratta del termine indicato dalla norma; i tempi effettivi possono variare in base al carico dell’ufficio, alla completezza del fascicolo e alla necessità di integrazioni.
Il rigetto del ricorso non impedisce, in via generale, di riproporre la domanda, anche attraverso un processo ordinario. Prima di procedere nuovamente occorre però comprendere le ragioni del rigetto e completare le prove mancanti.
Quando il decreto può essere provvisoriamente esecutivo
Il normale decreto assegna al debitore un termine per pagare o proporre opposizione. In presenza dei presupposti dell’articolo 642 del Codice di procedura civile, il giudice può autorizzare l’esecuzione provvisoria, consentendo al creditore di agire senza attendere la scadenza del termine di opposizione.
Per un credito fondato su fattura, la provvisoria esecuzione non deriva automaticamente dall’esistenza del documento fiscale. Può essere richiesta, tra gli altri casi previsti dalla norma, quando il creditore produce documentazione sottoscritta dal debitore che comprova il diritto oppure dimostra che il ritardo può arrecare un grave pregiudizio.
Nel ricorso non basta riprodurre la formula dell’articolo 642. Occorre descrivere il presupposto concreto e allegare i documenti che lo sostengono. Il giudice valuta autonomamente se concedere l’immediata esecutività.
Interessi sulle fatture commerciali
Il ricorso deve distinguere capitale, interessi maturati, eventuale importo forfettario per il recupero e spese. Se il contratto prevede interessi, occorre produrre la clausola e verificarne applicabilità e calcolo.
Per le transazioni commerciali tra imprese oppure tra imprese e pubbliche amministrazioni può applicarsi il decreto legislativo n. 231 del 2002. Nei rapporti rientranti nella disciplina, gli interessi moratori decorrono, in presenza dei relativi presupposti, dal giorno successivo alla scadenza senza necessità di una preventiva costituzione in mora. Il testo vigente è disponibile nella disciplina ufficiale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La stessa normativa riconosce, nei casi cui si applica, un importo forfettario di 40 euro per i costi di recupero, ferma la prova del maggior danno. Queste voci non devono essere richieste automaticamente per debiti tra privati o rapporti estranei alle transazioni commerciali.
Notifica del ricorso e del decreto
Dopo l’emissione, il creditore deve notificare al debitore il ricorso e il decreto. La notificazione permette al destinatario di conoscere domanda, documenti richiamati e ordine del giudice e fa decorrere il termine per il pagamento o per l’opposizione.
Ai sensi dell’articolo 644 del Codice di procedura civile, il decreto diventa inefficace se la notificazione non viene eseguita entro sessanta giorni dalla pronuncia quando deve avvenire in Italia, oppure entro novanta giorni negli altri casi. L’inefficacia del decreto non elimina il credito e la domanda può essere riproposta.
Le modalità di notifica dipendono dal destinatario e dal domicilio digitale disponibile. Per imprese e professionisti iscritti in pubblici elenchi può essere utilizzata la PEC nei casi e con le modalità previste dalla disciplina delle notificazioni.
Quanto tempo ha il debitore per opporsi
Nel caso ordinario nazionale il decreto assegna quaranta giorni dalla notifica per pagare o proporre opposizione. Il giudice può modificare il termine nei casi previsti dalla legge, mentre per destinatari residenti all’estero si applicano termini specifici.
L’opposizione deve essere proposta davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto. Non è una semplice richiesta di riesame documentale: introduce un processo nel quale il debitore può contestare esistenza, importo, scadenza o prova del credito e il creditore deve dimostrare la propria domanda secondo le regole del giudizio di cognizione.
Una contestazione della fattura può riguardare, per esempio, merce non consegnata, prestazione incompleta, vizi, importi non concordati, pagamento già effettuato o prescrizione. Sul sito è disponibile anche un modello di contestazione di una fattura ritenuta non dovuta, che però non sostituisce l’opposizione giudiziale dopo la notifica del decreto.
Cosa accade se il debitore non presenta opposizione
Se il termine scade senza opposizione e senza pagamento, il creditore può chiedere al giudice di dichiarare esecutivo il decreto secondo l’articolo 647 del Codice di procedura civile. Il titolo può quindi essere utilizzato per avviare l’esecuzione forzata, nel rispetto degli ulteriori adempimenti richiesti.
Prima del pignoramento viene normalmente notificato l’atto di precetto, con il quale si intima al debitore di adempiere entro il termine previsto. Il decreto non garantisce comunque che il credito venga materialmente riscosso: il risultato dipende dalla presenza di conti, crediti, beni o altri cespiti aggredibili.
Prima di iniziare l’esecuzione può essere ancora possibile concordare un pagamento rateale o una soluzione transattiva. Un eventuale accordo dovrebbe indicare rate, scadenze, effetti dell’inadempimento e sorte del decreto. A questo scopo può essere adattato il modello di transazione non novativa.
Errori da evitare nel ricorso su fattura
- presentare come decreto ingiuntivo il testo che deve essere redatto dal giudice;
- ritenere che la sola fattura dimostri sempre consegna o corretta esecuzione della prestazione;
- omettere contratto, ordine, documenti di trasporto o rapporti di intervento disponibili;
- richiedere somme già pagate, stornate o compensate con note di credito;
- non indicare le contestazioni ricevute dal debitore;
- depositare il ricorso presso un giudice incompetente per valore, materia o territorio;
- ignorare il foro del consumatore o una clausola arbitrale;
- richiedere interessi commerciali in un rapporto al quale il decreto legislativo n. 231 del 2002 non si applica;
- domandare la provvisoria esecuzione senza descrivere e provare i relativi presupposti;
- notificare soltanto il decreto senza il ricorso oppure superare il termine previsto dall’articolo 644;
- confondere la ricevuta di consegna della fattura elettronica con la prova dell’esecuzione del contratto;
- avviare il procedimento contro un debitore già sottoposto a una procedura concorsuale senza verificare il rimedio corretto.
Fac simile ricorso per decreto ingiuntivo su fatture
Il modello seguente è predisposto per un’impresa o un professionista assistito da un avvocato. Le opzioni non applicabili, compresa l’istanza di provvisoria esecuzione, devono essere eliminate.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI [LUOGO]
oppure
TRIBUNALE ORDINARIO DI [LUOGO]
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 633 E SEGUENTI C.P.C.
NELL’INTERESSE DI
[DENOMINAZIONE O NOME DEL CREDITORE], con sede o domicilio in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], in persona di [NOME E COGNOME], nella qualità di [QUALIFICA], rappresentato e difeso dall’Avv. [NOME E COGNOME], codice fiscale [CODICE FISCALE], del Foro di [FORO], PEC [PEC], giusta procura alle liti [ALLEGATA AL PRESENTE RICORSO O INDICAZIONE DELLA MODALITÀ DI CONFERIMENTO], presso il cui domicilio digitale elegge domicilio,
RICORRENTE
CONTRO
[DENOMINAZIONE O NOME DEL DEBITORE], con sede o residenza in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE PRESENTE], PEC o domicilio digitale [PEC, SE DISPONIBILE], in persona di [NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, SE APPLICABILE],
DEBITORE
PREMESSO IN FATTO
1. In data [DATA], il debitore conferiva al ricorrente l’incarico o l’ordine avente per oggetto [DESCRIZIONE DELLA FORNITURA O DEL SERVIZIO], come risulta da [CONTRATTO, ORDINE, PREVENTIVO ACCETTATO O ALTRO DOCUMENTO], prodotto quale documento n. [NUMERO].
2. Il ricorrente eseguiva la prestazione concordata mediante [DESCRIZIONE DELLA CONSEGNA O DELL’ATTIVITÀ SVOLTA], come risulta da [DOCUMENTI DI TRASPORTO, VERBALI, RAPPORTI DI INTERVENTO, EMAIL, COLLAUDI O ALTRI DOCUMENTI], prodotti quali documenti n. [NUMERI].
3. A fronte della fornitura o del servizio venivano emesse le seguenti fatture:
fattura n. [NUMERO] del [DATA], con scadenza [DATA], per euro [IMPORTO];
fattura n. [NUMERO] del [DATA], con scadenza [DATA], per euro [IMPORTO];
[ALTRE FATTURE].
4. Le fatture venivano [TRASMESSE TRAMITE SISTEMA DI INTERSCAMBIO / INVIATE CON LA MODALITÀ CONCORDATA], come risulta da [RICEVUTE O PROVE DI INVIO], prodotte quali documenti n. [NUMERI].
5. Il debitore [NON FORMULAVA CONTESTAZIONI / FORMULAVA IN DATA [DATA] LA SEGUENTE CONTESTAZIONE: [DESCRIZIONE], ALLA QUALE IL RICORRENTE RISPONDEVA COME DA DOCUMENTO N. [NUMERO]].
6. Alla scadenza il debitore non provvedeva al pagamento. Risultano ricevute soltanto le seguenti somme: [DESCRIZIONE DEGLI EVENTUALI ACCONTI], per complessivi euro [IMPORTO].
7. Il credito residuo ammonta pertanto a euro [IMPORTO CAPITALE], come risulta dal seguente calcolo:
totale fatture: euro [IMPORTO];
note di credito: euro [IMPORTO];
pagamenti ricevuti: euro [IMPORTO];
capitale residuo: euro [IMPORTO].
8. Con comunicazione del [DATA], trasmessa mediante [PEC, RACCOMANDATA O ALTRO MEZZO], il ricorrente sollecitava il pagamento entro il [DATA], senza ottenere il saldo, come risulta dai documenti n. [NUMERI].
9. [SE PRESENTE: Il debitore riconosceva il debito o chiedeva una dilazione con comunicazione del [DATA], prodotta quale documento n. [NUMERO].]
IN DIRITTO
Il credito azionato è determinato, scaduto ed esigibile ed è documentato da [INDICAZIONE DELLE PROVE SCRITTE]. Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile.
La competenza per valore e materia appartiene a [GIUDICE DI PACE O TRIBUNALE], poiché [MOTIVAZIONE]. La competenza territoriale dell’Ufficio adito deriva da [SEDE O DOMICILIO DEL DEBITORE, LUOGO DI ESECUZIONE DELL’OBBLIGAZIONE, CLAUSOLA DI FORO O ALTRO CRITERIO APPLICABILE].
Sul capitale sono dovuti [INTERESSI LEGALI / INTERESSI CONVENZIONALI / INTERESSI MORATORI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2002], con decorrenza dal [DATA O CRITERIO] fino al pagamento, come da prospetto prodotto quale documento n. [NUMERO].
[SE APPLICABILE: È inoltre richiesto l’importo forfettario di euro 40 per i costi di recupero previsto dalla disciplina sulle transazioni commerciali.]
[EVENTUALE ISTANZA DI PROVVISORIA ESECUZIONE, DA MANTENERE SOLO SE NE RICORRONO I PRESUPPOSTI]
Ricorrono inoltre i presupposti per concedere l’esecuzione provvisoria ai sensi dell’articolo 642 c.p.c., poiché [DESCRIZIONE DEL GRAVE PREGIUDIZIO NEL RITARDO O DEL DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DAL DEBITORE CHE COMPROVA IL DIRITTO]. A sostegno dell’istanza si producono i documenti n. [NUMERI].
Tutto ciò premesso, [DENOMINAZIONE O NOME DEL CREDITORE], come sopra rappresentato e difeso,
CHIEDE
che l’Ill.mo Giudice adito, verificata la sussistenza delle condizioni previste dagli articoli 633 e seguenti c.p.c., voglia ingiungere a [DENOMINAZIONE O NOME DEL DEBITORE], codice fiscale [CODICE FISCALE], con sede o residenza in [INDIRIZZO], di pagare al ricorrente, nel termine indicato dalla legge decorrente dalla notificazione del ricorso e del decreto:
euro [IMPORTO CAPITALE] a titolo di capitale;
euro [IMPORTO] per interessi già maturati fino al [DATA], se quantificati;
gli ulteriori interessi [TIPO DI INTERESSI] dal [DATA] fino al pagamento;
[EVENTUALE IMPORTO FORFETTARIO DI EURO 40, SE DOVUTO];
spese e compensi del procedimento, oltre rimborso forfettario, IVA e contributo previdenziale se dovuti.
[SE APPLICABILE: Si chiede che il decreto sia dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’articolo 642 c.p.c.]
DICHIARAZIONE DI VALORE
Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a euro [VALORE DELLA DOMANDA] e che il contributo dovuto è pari a euro [IMPORTO DA VERIFICARE AL MOMENTO DEL DEPOSITO].
DOCUMENTI PRODOTTI
1. [CONTRATTO, ORDINE O PREVENTIVO ACCETTATO];
2. [FATTURA N. [NUMERO] DEL [DATA]];
3. [FATTURA N. [NUMERO] DEL [DATA]];
4. [FILE XML E RICEVUTE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO];
5. [DOCUMENTI DI TRASPORTO O PROVE DELLA PRESTAZIONE];
6. [ESTRATTO AUTENTICO DELLE SCRITTURE CONTABILI, SE PRODOTTO];
7. [SOLLECITO O MESSA IN MORA E PROVA DELLA RICEZIONE];
8. [RICONOSCIMENTO DEL DEBITO O RICHIESTA DI DILAZIONE];
9. [PROSPETTO DI CALCOLO DEL CREDITO E DEGLI INTERESSI];
10. [VISURA O DOCUMENTI IDENTIFICATIVI DEL DEBITORE];
11. [PROCURA ALLE LITI];
12. [ALTRI DOCUMENTI].
[LUOGO], [DATA]
Avv. [NOME E COGNOME]
[FIRMA DIGITALE]
Scarica il modello Word del ricorso per decreto ingiuntivo su fattura
Il file Word contiene un fac simile modificabile del ricorso con sezioni dedicate alle parti, al rapporto contrattuale, alle fatture insolute, alla prova della prestazione, agli interessi, alla competenza, alle conclusioni e all’elenco dei documenti. È presente anche un paragrafo opzionale per la richiesta di provvisoria esecuzione, da mantenere soltanto se ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
Prima del deposito devono essere personalizzati l’ufficio giudiziario, i fatti, il calcolo del credito, i riferimenti processuali e tutti gli allegati. Il file non contiene il decreto del giudice e non acquista efficacia per il solo fatto di essere compilato o firmato.
Domande frequenti sul decreto ingiuntivo per fattura
Si può ottenere un decreto ingiuntivo con la sola fattura?
La fattura può essere utilizzata come prova scritta nella fase monitoria, ma il giudice può richiedere ulteriori elementi. Contratto, ordine, documento di trasporto, rapporto di intervento, corrispondenza ed estratto autentico delle scritture contabili possono rafforzare la domanda. In caso di opposizione, il creditore deve provare il rapporto e l’esecuzione della prestazione, perché la fattura è un documento formato unilateralmente.
Quanto tempo occorre per ottenere il decreto?
L’articolo 641 del Codice di procedura civile prevede l’emissione del decreto motivato entro trenta giorni dal deposito. Il tempo effettivo può essere maggiore in relazione al carico dell’ufficio, alla complessità della domanda e alla necessità di integrare il fascicolo. Dopo l’emissione occorre inoltre predisporre la notifica e attendere il termine assegnato al debitore, salvo provvisoria esecuzione.
Quanto costa un decreto ingiuntivo su fattura?
I costi comprendono contributo unificato, eventuale anticipazione forfettaria, spese di notifica e compenso dell’avvocato. Gli importi dipendono dal valore del credito, dall’ufficio competente e dalle attività necessarie. Se il debitore propone opposizione o se occorre iniziare un’esecuzione forzata, si aggiungono i costi delle nuove fasi processuali. Le somme liquidate dal giudice non coincidono necessariamente con tutto quanto sostenuto dal creditore.
Il debitore può opporsi anche se non ha contestato la fattura?
Sì. La mancata contestazione precedente può essere valutata insieme agli altri documenti, ma non impedisce al debitore di proporre opposizione entro il termine indicato nel decreto. Nel giudizio potrà contestare il contratto, la prestazione, l’importo, la scadenza o il pagamento. Il creditore deve quindi predisporre le prove pensando anche all’eventuale fase di opposizione.
Il decreto ingiuntivo permette subito di pignorare i beni?
Non sempre. Se il decreto non è provvisoriamente esecutivo, occorre attendere la scadenza del termine di opposizione e ottenere la dichiarazione di esecutività. Solo dopo gli ulteriori adempimenti, tra cui normalmente la notifica del precetto, può iniziare il pignoramento. Se il giudice concede la provvisoria esecuzione, il creditore può procedere prima, secondo quanto disposto nel provvedimento.