In questa pagina è disponibile un fac simile di atto di costituzione di pegno in formato Word, modificabile e utilizzabile come base per vincolare uno o più beni mobili materiali a garanzia di un debito. Il modello consente di identificare il credito garantito, descrivere i beni, documentarne la consegna, regolare la custodia e stabilire come dovranno essere restituiti dopo l’integrale pagamento.
Il fac simile può essere utilizzato tra privati oppure nei rapporti con un’impresa quando il pegno riguarda beni mobili che vengono consegnati al creditore o a un terzo custode designato dalle parti. Il bene può essere dato in pegno dal debitore oppure da un terzo che intende garantire il debito altrui, purché abbia il potere di disporne. Il modello non è adatto senza modifiche al pegno di crediti, quote societarie, azioni, titoli, strumenti finanziari, beni mobili registrati o beni aziendali destinati a un pegno non possessorio. Queste operazioni richiedono regole e formalità specifiche. Quando il pegno garantisce un finanziamento tra persone fisiche, il documento deve essere coordinato con il contratto di mutuo tra privati o con la scrittura da cui nasce il credito.
Fac simile di costituzione di pegno su beni mobili
Il modello seguente riguarda il pegno ordinario di beni mobili materiali consegnati al creditore o a un terzo custode. Tutti i segnaposto devono essere completati e le opzioni non pertinenti devono essere eliminate. I beni devono essere descritti in modo tale da distinguerli da altri oggetti simili.
ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO SU BENI MOBILI
Tra
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL CREDITORE], nato/a a [LUOGO] il [DATA], codice fiscale [CODICE FISCALE], residente o con sede in [INDIRIZZO COMPLETO], eventuale partita IVA [PARTITA IVA], rappresentato/a da [NOME E QUALIFICA DEL RAPPRESENTANTE],
di seguito denominato/a “Creditore”,
e
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL COSTITUENTE], nato/a a [LUOGO] il [DATA], codice fiscale [CODICE FISCALE], residente o con sede in [INDIRIZZO COMPLETO], eventuale partita IVA [PARTITA IVA], rappresentato/a da [NOME E QUALIFICA DEL RAPPRESENTANTE],
di seguito denominato/a “Costituente”,
e, se diverso dal Costituente,
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DEBITORE], nato/a a [LUOGO] il [DATA], codice fiscale [CODICE FISCALE], residente o con sede in [INDIRIZZO COMPLETO], eventuale partita IVA [PARTITA IVA],
di seguito denominato/a “Debitore”.
PREMESSO CHE
- in data [DATA] è sorto tra il Creditore e il Debitore un rapporto derivante da [CONTRATTO DI MUTUO, VENDITA, FORNITURA, RICONOSCIMENTO DI DEBITO O ALTRA CAUSA];
- il rapporto è documentato da [TITOLO, DATA ED EVENTUALE NUMERO DEL DOCUMENTO];
- in forza di tale rapporto il Creditore vanta un credito di euro [IMPORTO IN CIFRE] ([IMPORTO IN LETTERE]);
- il credito scadrà il [DATA] oppure dovrà essere adempiuto secondo il piano allegato al presente atto;
- [SE PREVISTI] sul capitale maturano interessi nella misura e alle condizioni indicate nel documento da cui deriva il credito;
- il Costituente intende garantire l’adempimento mediante la costituzione di pegno sui beni descritti nel presente atto;
- il Costituente dichiara di essere proprietario dei beni e di avere il potere di costituirli in pegno;
si conviene e si stipula quanto segue.
1. Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto e servono a identificare il credito garantito, i beni vincolati e le condizioni della loro consegna.
2. Credito garantito
Il pegno garantisce il pagamento del seguente credito:
- capitale: euro [IMPORTO];
- titolo del credito: [DESCRIZIONE DEL CONTRATTO O DEL RAPPORTO];
- data del documento da cui deriva il credito: [DATA];
- scadenza: [DATA O PIANO DI PAGAMENTO];
- eventuali interessi: [TASSO, CRITERIO E DECORRENZA, SE LEGITTIMAMENTE PREVISTI];
- eventuali spese garantite: [DESCRIZIONE ENTRO I LIMITI APPLICABILI];
- importo massimo garantito, se concordato: euro [IMPORTO].
Il pegno non garantisce debiti diversi da quelli sufficientemente identificati nel presente atto e nei documenti espressamente richiamati, salvo un successivo accordo scritto conforme alla disciplina applicabile.
3. Costituzione del pegno
Il Costituente costituisce in pegno a favore del Creditore, che accetta, i beni descritti nel successivo articolo, a garanzia dell’integrale adempimento del credito indicato.
La costituzione avviene mediante:
[SELEZIONARE UNA SOLA OPZIONE]
- consegna materiale dei beni al Creditore;
- consegna dei beni al terzo custode [NOME O DENOMINAZIONE];
- consegna del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità dei beni;
- collocazione dei beni nella disponibilità esclusiva del Creditore secondo le modalità descritte nel verbale allegato.
Il Costituente non potrà disporre dei beni senza la cooperazione del Creditore o del terzo custode per tutta la durata del vincolo.
4. Descrizione dei beni
Sono costituiti in pegno i seguenti beni mobili:
Bene numero 1
- tipologia: [TIPO DI BENE];
- marca o produttore: [MARCA];
- modello: [MODELLO];
- numero di serie o matricola: [NUMERO];
- materiale, dimensioni, colore o caratteristiche: [DESCRIZIONE];
- accessori consegnati: [ELENCO];
- stato di conservazione: [DESCRIZIONE];
- difetti o segni identificativi: [DESCRIZIONE];
- documenti consegnati insieme al bene: [ELENCO];
- valore indicativo concordato o risultante da stima: euro [IMPORTO].
Bene numero 2
- tipologia: [TIPO DI BENE];
- marca o produttore: [MARCA];
- modello: [MODELLO];
- numero di serie o matricola: [NUMERO];
- materiale, dimensioni, colore o caratteristiche: [DESCRIZIONE];
- accessori consegnati: [ELENCO];
- stato di conservazione: [DESCRIZIONE];
- difetti o segni identificativi: [DESCRIZIONE];
- documenti consegnati insieme al bene: [ELENCO];
- valore indicativo concordato o risultante da stima: euro [IMPORTO].
Ulteriori beni sono descritti nell’inventario allegato, sottoscritto dalle parti e identificato come Allegato [NUMERO O LETTERA].
Fotografie, perizie, numeri di serie e documenti di acquisto allegati hanno funzione identificativa e non sostituiscono la descrizione contenuta nel presente atto.
5. Titolarità e disponibilità dei beni
Il Costituente dichiara:
- di essere proprietario dei beni oppure di avere un titolo che gli consente validamente di costituirli in pegno;
- che i beni non sono stati rubati, smarriti o acquisiti illecitamente;
- che i beni non sono già sottoposti a pegno, sequestro, pignoramento o altro vincolo, salvo quanto espressamente indicato;
- che non esistono diritti di terzi incompatibili con il presente pegno, salvo quelli dichiarati di seguito;
- che i dati e i documenti forniti per identificare i beni sono corretti.
Vincoli o diritti di terzi dichiarati:
[DESCRIZIONE O DICHIARAZIONE “NESSUNO”].
Il Creditore dichiara di avere esaminato i beni nei limiti ragionevolmente possibili e di riceverli nello stato descritto nel verbale di consegna.
6. Consegna e ricevuta
La consegna avviene in data [DATA], alle ore [ORA], presso [LUOGO E INDIRIZZO].
Il Creditore o il terzo custode dichiara di avere ricevuto i beni e gli accessori elencati, rilasciandone ricevuta mediante la sottoscrizione del presente atto e dell’inventario allegato.
Alla consegna le parti verificano:
- numero e identità dei beni;
- stato apparente di conservazione;
- accessori presenti;
- documenti accompagnatori;
- eventuali imballaggi, sigilli o sistemi di chiusura;
- fotografie allegate;
- eventuale lettura di contatori, chilometraggi o altri dati identificativi.
7. Terzo custode
[ELIMINARE LA SEZIONE SE I BENI SONO CONSEGNATI DIRETTAMENTE AL CREDITORE]
Le parti designano come terzo custode [NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE], con sede o domicilio in [INDIRIZZO], codice fiscale o partita IVA [DATI].
Il terzo custode dichiara di accettare l’incarico, di avere ricevuto i beni e di conservarli nell’interesse delle parti secondo il presente atto.
Il custode non consegnerà i beni al Costituente, al Debitore, al Creditore o ad altri soggetti se non sulla base:
- di una dichiarazione congiunta delle parti;
- della prova dell’estinzione del credito e delle condizioni di restituzione;
- di un provvedimento dell’autorità competente;
- dell’avvio della procedura di realizzazione del pegno consentita dalla legge.
Compenso e spese del custode: [IMPORTO, CRITERIO E SOGGETTO OBBLIGATO].
8. Luogo e modalità di custodia
I beni saranno custoditi presso [LUOGO E INDIRIZZO], con le seguenti modalità:
- [LOCALE, CONTENITORE, CASSAFORTE O DEPOSITO];
- [EVENTUALE SIGILLO O SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE];
- [CONDIZIONI DI TEMPERATURA, UMIDITÀ O PROTEZIONE];
- [MISURE CONTRO FURTO, INCENDIO O DANNEGGIAMENTO];
- [ULTERIORI MODALITÀ DI CONSERVAZIONE].
Il Creditore o il custode dovrà conservare i beni con diligenza e adottare le cautele ragionevolmente necessarie in relazione alla loro natura.
9. Divieto di uso e disposizione
Il Creditore non potrà utilizzare, concedere in godimento, trasformare, vendere, concedere a sua volta in garanzia o disporre dei beni, salvo consenso scritto del Costituente oppure nei casi e con le procedure consentite dalla legge.
[SE LE PARTI AUTORIZZANO UN USO LIMITATO]
Il Costituente autorizza esclusivamente il seguente utilizzo:
[DESCRIZIONE PRECISA, LIMITI, DURATA E RESPONSABILITÀ].
L’autorizzazione non trasferisce la proprietà e non consente impieghi diversi da quelli indicati.
10. Ispezione dei beni
Il Costituente potrà chiedere di verificare lo stato dei beni con un preavviso di [NUMERO] giorni, senza rientrarne in possesso e senza compromettere la continuità del pegno.
L’ispezione sarà effettuata presso il luogo di custodia, alla presenza del Creditore, del custode o di un soggetto incaricato.
Le spese dell’ispezione saranno sostenute da [SOGGETTO], salvo che essa risulti necessaria a causa di un inadempimento agli obblighi di custodia.
11. Manutenzione e conservazione
Le parti stabiliscono che gli interventi necessari alla conservazione dei beni saranno gestiti come segue:
- manutenzione ordinaria: [SOGGETTO OBBLIGATO E MODALITÀ];
- interventi urgenti: [PROCEDURA];
- spese necessarie: [CRITERIO DI RIPARTIZIONE];
- interventi che modificano il bene: [CONSENSO RICHIESTO];
- comunicazione di danni o deterioramenti: [TERMINE E RECAPITO].
Il Creditore o il custode informerà tempestivamente il Costituente di eventi che possano compromettere integrità, valore o conservazione dei beni.
12. Beni deteriorabili o soggetti a perdita di valore
[UTILIZZARE SOLTANTO SE PERTINENTE]
Qualora i beni siano soggetti a rapido deterioramento, scadenza, obsolescenza o rilevante perdita di valore, le parti si impegnano a valutare tempestivamente una sostituzione della garanzia o gli strumenti previsti dalla legge.
Il Creditore non potrà appropriarsi direttamente dei beni né venderli in modo informale sulla base della sola previsione del loro deterioramento.
13. Frutti e proventi
[UTILIZZARE SOLTANTO SE I BENI POSSONO PRODURRE FRUTTI O PROVENTI]
Gli eventuali frutti o proventi prodotti dai beni saranno gestiti secondo la disciplina applicabile e imputati, nei limiti consentiti, prima alle spese e agli interessi e successivamente al capitale.
Il Creditore fornirà un rendiconto contenente:
- frutti o proventi percepiti;
- data della percezione;
- spese sostenute;
- imputazione effettuata;
- saldo residuo del credito.
14. Assicurazione
[ELIMINARE LA SEZIONE SE NON PERTINENTE]
I beni saranno assicurati contro [RISCHI COPERTI] per un valore di euro [IMPORTO], mediante polizza stipulata con [COMPAGNIA O DATI DELLA POLIZZA].
Il premio sarà sostenuto da [SOGGETTO].
Le parti stabiliscono che gli eventuali indennizzi saranno destinati secondo la legge e gli accordi applicabili, senza attribuzione automatica della proprietà o delle somme al Creditore oltre l’importo effettivamente dovuto.
15. Durata del pegno
Il pegno rimarrà efficace fino all’integrale estinzione del credito garantito, comprensivo delle componenti validamente indicate nel presente atto.
La scadenza prevista del credito è il [DATA]. L’eventuale proroga del debito non modifica automaticamente durata, oggetto o importo massimo della garanzia se non risulta da un accordo scritto conforme alla disciplina applicabile.
16. Pagamenti parziali
I pagamenti parziali ridurranno il credito residuo, ma non comporteranno automaticamente la restituzione proporzionale dei singoli beni, salvo diverso accordo scritto.
[SE I BENI SONO DIVISIBILI E LE PARTI PREVEDONO RESTITUZIONI PARZIALI]
Al raggiungimento dei seguenti importi residui saranno restituiti i beni indicati:
- credito residuo pari a euro [IMPORTO]: restituzione del bene [IDENTIFICAZIONE];
- credito residuo pari a euro [IMPORTO]: restituzione del bene [IDENTIFICAZIONE];
- [ULTERIORE SOGLIA].
Ogni restituzione parziale sarà documentata mediante verbale sottoscritto dalle parti.
17. Estinzione del credito e restituzione
Dopo l’integrale pagamento del credito garantito, il Creditore dovrà restituire i beni e gli accessori al Costituente entro [NUMERO] giorni, nel luogo concordato.
La restituzione sarà documentata mediante un verbale contenente:
- identificazione dei beni restituiti;
- stato di conservazione;
- accessori e documenti riconsegnati;
- data e luogo della restituzione;
- eventuali osservazioni delle parti;
- dichiarazione relativa all’estinzione del pegno.
Il Creditore rilascerà una dichiarazione di liberazione della garanzia quando il credito e le altre somme legittimamente garantite risultino integralmente estinti.
18. Inadempimento del Debitore
Costituiscono eventi rilevanti ai fini dell’escussione:
- mancato pagamento alla scadenza del credito garantito;
- mancato pagamento di una rata quando il contratto da cui deriva il credito ne prevede le relative conseguenze;
- [ULTERIORI EVENTI PREVISTI NEL RAPPORTO GARANTITO E COMPATIBILI CON LA LEGGE].
In caso di inadempimento, il Creditore potrà esercitare i diritti derivanti dal pegno esclusivamente secondo la legge e le procedure applicabili.
Il Creditore comunicherà al Debitore e al Costituente:
- l’inadempimento contestato;
- l’importo del credito dichiarato insoluto;
- gli interessi e le spese richiesti;
- il termine eventualmente concesso per adempiere;
- l’intenzione di procedere alla realizzazione della garanzia.
19. Realizzazione del pegno
Il Creditore non potrà vendere privatamente o trattenere definitivamente i beni in base alla sola dichiarazione di inadempimento, salvo che una specifica disciplina applicabile consenta una diversa procedura validamente pattuita.
Per il pegno ordinario regolato dal Codice Civile, la vendita o l’eventuale assegnazione del bene dovrà avvenire nel rispetto delle formalità previste e delle tutele spettanti al Debitore e al Costituente.
Il ricavato sarà destinato:
- alle spese legittimamente sostenute per la procedura;
- al pagamento del credito garantito e delle componenti dovute;
- alla restituzione dell’eventuale eccedenza al soggetto avente diritto.
Il Creditore fornirà un rendiconto della procedura e delle somme incassate.
20. Divieto di appropriazione automatica
È escluso che, in caso di mancato pagamento, la proprietà dei beni passi automaticamente al Creditore.
Qualsiasi clausola che consenta al Creditore di diventare proprietario dei beni per il solo fatto dell’inadempimento deve essere valutata alla luce del divieto di patto commissorio previsto dall’articolo 2744 del Codice Civile.
La presente clausola non impedisce l’utilizzo degli strumenti di vendita o assegnazione ammessi dalla legge e attuati attraverso la procedura corretta.
21. Valore dei beni
Il valore eventualmente indicato nel presente atto ha funzione descrittiva e di riferimento e non comporta automaticamente:
- trasferimento della proprietà;
- determinazione definitiva del prezzo di vendita;
- estinzione del debito per un importo pari alla stima;
- rinuncia a una nuova valutazione al momento della realizzazione della garanzia.
La stima è stata effettuata da [NOME DEL PERITO O CRITERIO UTILIZZATO] in data [DATA] ed è allegata al presente atto.
22. Spese
Le spese di redazione, consegna, custodia, manutenzione, assicurazione, valutazione, eventuale registrazione e restituzione saranno sostenute come segue:
- redazione dell’atto: [SOGGETTO];
- custodia: [SOGGETTO];
- manutenzione necessaria: [SOGGETTO];
- assicurazione: [SOGGETTO];
- eventuale perizia: [SOGGETTO];
- eventuale registrazione: [SOGGETTO];
- restituzione: [SOGGETTO].
Restano ferme le regole inderogabili e il diritto di contestare spese non documentate, non necessarie o non previste.
23. Data certa e opponibilità
Le parti prendono atto che, ai fini della prelazione nei confronti dei terzi, il Codice Civile richiede, nei casi previsti, che il pegno risulti da una scrittura con data certa contenente una sufficiente indicazione del credito e dei beni.
Le parti intendono attribuire data certa al presente atto mediante:
[INDICARE LA MODALITÀ SCELTA DOPO UNA VERIFICA PROFESSIONALE].
La semplice sottoscrizione con data indicata dalle parti non garantisce da sola, in ogni situazione, l’opponibilità di quella data ai terzi.
24. Eventuale registrazione
Le parti valuteranno se procedere alla registrazione del presente atto in relazione alle esigenze probatorie, fiscali e di opponibilità.
La registrazione non deve essere considerata automaticamente obbligatoria per qualsiasi accordo di pegno, né sostituisce la consegna del bene e gli altri requisiti richiesti dalla disciplina applicabile.
25. Comunicazioni
Le comunicazioni relative al presente atto saranno inviate ai seguenti recapiti:
- Creditore: [INDIRIZZO POSTALE, EMAIL O PEC];
- Costituente: [INDIRIZZO POSTALE, EMAIL O PEC];
- Debitore, se diverso: [INDIRIZZO POSTALE, EMAIL O PEC];
- terzo custode, se presente: [INDIRIZZO POSTALE, EMAIL O PEC].
Ciascuna parte comunicherà tempestivamente eventuali variazioni.
26. Modifiche
Le modifiche relative al credito garantito, ai beni, al custode, al luogo di deposito o alle condizioni di restituzione dovranno risultare da un accordo scritto.
La sostituzione di uno dei beni sarà documentata mediante un atto che identifichi il bene liberato e quello contestualmente vincolato.
27. Legge applicabile
Il presente atto è regolato dalla legge italiana e dalle disposizioni del Codice Civile relative al pegno.
La competenza per eventuali controversie sarà determinata secondo le disposizioni applicabili. L’indicazione di un foro scelto dalle parti deve essere verificata, soprattutto quando una parte agisce come consumatore.
28. Allegati
Sono allegati al presente atto:
- documento da cui deriva il credito garantito;
- eventuale piano di pagamento;
- inventario dettagliato dei beni;
- fotografie dei beni;
- eventuale perizia o valutazione;
- documenti di proprietà o acquisto, se disponibili;
- verbale di consegna;
- eventuale accettazione del terzo custode;
- eventuale polizza assicurativa;
- [ULTERIORI ALLEGATI].
29. Sottoscrizione
Il presente atto è redatto in [NUMERO] copie, una per ciascuna parte e una per il terzo custode, se presente.
Le parti dichiarano di avere letto il documento, verificato la descrizione dei beni e ricevuto copia degli allegati.
[LUOGO], [DATA]
Il Creditore
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
Firma: ______________________________
Il Costituente
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
Firma: ______________________________
Il Debitore, se diverso dal Costituente
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
Firma: ______________________________
Il terzo custode, se presente, per accettazione dell’incarico e ricevuta dei beni
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
Firma: ______________________________
Ricevuta di consegna
Il Creditore o il terzo custode dichiara di avere ricevuto in data [DATA], presso [LUOGO], i beni identificati nel presente atto e nell’inventario allegato, nello stato ivi descritto.
Firma del ricevente: ______________________________
Eventuale approvazione specifica
[INSERIRE, DOPO UNA VERIFICA PROFESSIONALE, L’EVENTUALE RICHIAMO ALLE CLAUSOLE CHE RICHIEDONO UNA SPECIFICA APPROVAZIONE IN BASE ALLA STRUTTURA E ALLE MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEL CONTRATTO.]
Firma: ______________________________
Avvertenza: il modello è predisposto per beni mobili materiali consegnati al creditore o a un terzo. Non deve essere utilizzato come modello universale per crediti, azioni, quote, strumenti finanziari, veicoli, proprietà intellettuale o beni aziendali che restano nella disponibilità del debitore. Prima della firma occorre verificare la natura del bene, il titolo del credito, la data certa e le formalità eventualmente necessarie.
Fac simile costituzione di pegno da scaricare
Il modello è disponibile in formato Word e può essere modificato con Microsoft Word o con un altro programma compatibile. Prima dell’utilizzo devono essere sostituiti tutti i segnaposto, eliminate le alternative non applicabili e allegata una descrizione precisa dei beni.
Il documento deve essere coordinato con il contratto o con la dichiarazione da cui deriva il credito. Se il debitore ha già riconosciuto formalmente la somma dovuta, può essere richiamato il riconoscimento di debito e promessa di pagamento. Il pegno non sostituisce il titolo del credito, ma vi si collega come garanzia accessoria.
Dopo la compilazione, il file può essere convertito in PDF e firmato. La sola conservazione di una copia digitale non sostituisce la consegna del bene richiesta per il pegno ordinario né garantisce automaticamente una data opponibile ai terzi.
Che cos’è il pegno
Il pegno è una garanzia reale costituita su beni mobili, universalità di mobili, crediti o altri diritti aventi a oggetto beni mobili. Attribuisce al creditore una posizione di garanzia collegata a uno specifico credito.
Nel pegno ordinario su beni materiali il proprietario perde la disponibilità del bene, che viene consegnato al creditore o a un terzo designato. Il debitore resta proprietario, ma non può utilizzare o disporre liberamente del bene finché dura il vincolo.
Se il debito non viene pagato, il creditore non diventa automaticamente proprietario. Può far realizzare la garanzia attraverso gli strumenti e le procedure previste dall’ordinamento e soddisfarsi sul ricavato secondo la prelazione spettante.
La disciplina principale è contenuta negli articoli 2784 e seguenti del Codice Civile. Il testo ufficiale può essere consultato nella sezione del Codice Civile disponibile su Normattiva.
Chi sono le parti
Il creditore pignoratizio è il soggetto a favore del quale viene costituita la garanzia. Può coincidere con chi ha concesso un prestito, venduto un bene con pagamento differito o eseguito una prestazione ancora da pagare.
Il debitore è il soggetto tenuto ad adempiere l’obbligazione garantita. Nel caso più semplice, consegna al proprio creditore un bene di sua proprietà.
Il Costituente può però essere una persona diversa dal debitore. Un terzo può vincolare un proprio bene per garantire il debito altrui, senza diventare necessariamente debitore dell’intera obbligazione.
Può essere coinvolto anche un terzo custode, al quale viene consegnato il bene nell’interesse delle parti. In questo caso l’accordo deve definire incarico, luogo di deposito, condizioni di restituzione e soggetti autorizzati a impartire istruzioni.
Quali beni possono essere dati in pegno
Il modello è destinato a beni mobili materiali, come attrezzature, macchinari, oggetti di valore, opere, merci non deperibili o altri oggetti identificabili e trasferibili.
Il bene deve essere descritto in modo specifico. Per un macchinario possono essere indicati marca, modello, matricola, anno, accessori e stato di conservazione. Per un oggetto prezioso sono utili materiale, peso, dimensioni, eventuali punzoni, certificazioni e fotografie.
Il bene dovrebbe appartenere al Costituente e non essere soggetto a vincoli incompatibili. Quando la proprietà non è facilmente verificabile, è opportuno allegare fatture, ricevute, certificati, inventari o altri documenti disponibili.
La valutazione della possibilità di costituire in pegno beni appartenenti a terzi, beni in comunione, beni gravati da altri vincoli o oggetti soggetti a particolari regimi richiede un controllo specifico.
Descrizione e inventario dei beni
Una descrizione come “alcuni gioielli” o “attrezzatura aziendale” non consente di identificare con sicurezza l’oggetto della garanzia. Bisogna distinguere ogni bene da altri esemplari simili.
Numeri di serie, matricole, fotografie e segni distintivi riducono il rischio di contestazioni al momento della restituzione o della vendita. Se i beni sono numerosi, è preferibile utilizzare un inventario numerato e sottoscritto dalle parti.
La descrizione dovrebbe riportare anche lo stato di conservazione. Graffi, parti mancanti, difetti, usura e accessori devono essere registrati prima della consegna.
Il valore può essere indicato sulla base di una stima, ma non coincide necessariamente con il prezzo che potrà essere ricavato in futuro. La stima non trasferisce la proprietà e non determina automaticamente l’importo per il quale il debito si considera estinto.
Quale credito può essere garantito
Il credito deve essere identificato collegandolo al rapporto da cui deriva. Il documento dovrebbe indicare almeno parti, importo o criterio di determinazione, titolo, data e scadenza.
Il pegno può essere collegato, per esempio, a un mutuo, a un prestito infruttifero, a una vendita con pagamento differito o a una fornitura. Per un finanziamento senza interessi può essere richiamata una scrittura privata di prestito infruttifero.
Una formula come “a garanzia di ogni debito presente e futuro” richiede particolare cautela. Ai fini della prelazione il credito e la cosa devono risultare sufficientemente indicati nel documento nei casi previsti dalla legge.
Il credito può comprendere interessi e spese quando ne ricorrono i presupposti, ma tali componenti devono essere collegate al rapporto garantito e non possono essere aggiunte in modo indeterminato.
Il pegno può garantire un debito altrui?
Sì. Il proprietario può costituire un proprio bene per garantire il debito di un’altra persona. Il documento deve distinguere chiaramente Costituente e Debitore.
Il terzo Costituente mette a rischio il bene indicato, ma non assume automaticamente un’obbligazione personale per ogni somma dovuta dal debitore. Un’eventuale garanzia personale aggiuntiva deve risultare da una dichiarazione distinta e consapevole.
Prima della firma il terzo dovrebbe conoscere importo, scadenza, condizioni del debito e conseguenze dell’inadempimento. Non è sufficiente riportare che il bene garantisce genericamente “le obbligazioni del debitore”.
Come si costituisce il pegno ordinario
Il pegno ordinario su una cosa mobile si costituisce con la consegna al creditore del bene o del documento che ne attribuisce l’esclusiva disponibilità. La cosa può essere consegnata anche a un terzo scelto dalle parti.
Può inoltre essere collocata sotto la custodia congiunta in modo che il Costituente non possa disporne senza la cooperazione del creditore. Deve però risultare una reale perdita della disponibilità esclusiva da parte del Costituente.
Lasciare il bene nella piena disponibilità del debitore e limitarsi a firmare il documento non realizza normalmente il pegno possessorio descritto dal modello. In quel caso occorre verificare se esista una diversa garanzia applicabile.
Perché la consegna è essenziale
La consegna rende riconoscibile il vincolo e sottrae il bene alla libera disponibilità del Costituente. Costituisce quindi un elemento centrale del pegno ordinario.
Il documento dovrebbe indicare data, luogo, ricevente, beni consegnati, accessori e stato apparente. La sottoscrizione di una ricevuta permette di dimostrare che il bene si trova effettivamente presso il creditore o il custode.
Se il bene viene restituito al Costituente mentre il debito non è ancora estinto, possono sorgere problemi sulla continuità e sull’opponibilità della garanzia. Un utilizzo temporaneo da parte del proprietario non dovrebbe essere gestito senza una valutazione giuridica.
Forma scritta e data certa
La scrittura svolge una funzione essenziale per identificare il credito e il bene e per far valere la prelazione nei confronti dei terzi nei casi indicati dall’articolo 2787 del Codice Civile.
La norma prevede che, quando il credito supera euro 2,58, la prelazione non abbia luogo se il pegno non risulta da una scrittura con data certa contenente una sufficiente indicazione del credito e della cosa. Il limite monetario deriva dalla conversione di un importo storico ed è, nella pratica, superato nella quasi totalità dei rapporti.
La data scritta in fondo al contratto prova l’indicazione concordata tra le parti, ma non è necessariamente opponibile ai terzi. L’attribuzione di data certa deve essere valutata utilizzando uno strumento idoneo secondo l’articolo 2704 del Codice Civile e la disciplina applicabile.
L’eventuale registrazione può contribuire a documentare la data, ma comporta valutazioni fiscali e non sostituisce la consegna, l’identificazione del credito e la descrizione del bene.
Che cosa significa prelazione del creditore
La prelazione permette al creditore pignoratizio di essere soddisfatto sul ricavato del bene con priorità rispetto ai creditori privi di una causa di preferenza, nei limiti stabiliti dalla legge.
Per farla valere non basta chiamare l’accordo “pegno”. Il bene deve rimanere in possesso del creditore o del terzo designato e, nei casi previsti, il vincolo deve risultare da una scrittura con data certa che identifichi credito e cosa.
L’esistenza della prelazione non consente al creditore di ignorare la procedura di vendita, appropriarsi del bene o trattenere somme superiori al credito e alle spese dovute.
Custodia del bene
Chi riceve il bene deve conservarlo con diligenza. Le cautele necessarie variano in base a valore, fragilità, dimensioni, rischio di furto e necessità di manutenzione.
Il contratto dovrebbe indicare dove il bene sarà depositato. Uno spostamento verso un luogo diverso può essere consentito per esigenze di conservazione, ma dovrebbe essere comunicato e documentato.
Se la custodia comporta costi, le parti possono stabilire chi li sostiene. Restano contestabili spese inutili, non documentate o estranee alla conservazione della garanzia.
Il creditore deve informare il proprietario in caso di furto, incendio, deterioramento o altra situazione che possa incidere sul valore del bene.
Il creditore può utilizzare il bene?
Il creditore non può usare liberamente la cosa ricevuta. Un eventuale utilizzo richiede il consenso del Costituente e deve rispettare natura, destinazione e limiti dell’accordo.
La semplice custodia non attribuisce il diritto di prestare il bene a terzi, concederlo in locazione, trasformarlo o utilizzarlo nell’attività del creditore.
Un uso non autorizzato può incidere sugli obblighi di custodia e sulle responsabilità per perdita o deterioramento. Quando il bene richiede accensioni periodiche, movimentazione o manutenzione, tali attività dovrebbero essere descritte come interventi conservativi e non come uso personale.
Frutti e proventi del bene
Alcuni beni possono produrre frutti o proventi durante la custodia. La loro gestione deve essere documentata e coordinata con le regole previste dal Codice Civile.
Il creditore che percepisce frutti deve normalmente imputarli secondo l’ordine previsto, tenendo conto delle spese, degli interessi e del capitale. Deve inoltre poter fornire un rendiconto.
Questa sezione non è necessaria per beni che non producono alcun rendimento. Non dovrebbe essere inserita soltanto per rendere il contratto più complesso.
Assicurazione e danni
L’assicurazione non è automaticamente obbligatoria per qualsiasi bene. Può però essere opportuna quando il valore è elevato o il rischio di furto, incendio o danneggiamento è significativo.
Il contratto dovrebbe specificare chi stipula la polizza, chi paga il premio, quali rischi sono coperti e come vengono gestiti gli indennizzi.
Il pagamento di un indennizzo non consente al creditore di ricevere più di quanto gli spetta. L’eventuale eccedenza rispetto al credito e alle somme dovute deve essere destinata al soggetto avente diritto.
Pagamento parziale e restituzione di alcuni beni
Se più beni garantiscono un unico credito, il pagamento di una parte del debito non comporta necessariamente la liberazione automatica di uno di essi.
Le parti possono stabilire soglie di rimborso al raggiungimento delle quali alcuni beni vengono restituiti. La scelta deve preservare una garanzia coerente con il credito residuo.
Ogni restituzione parziale dovrebbe essere documentata aggiornando l’inventario e indicando quali beni restano vincolati.
Restituzione dopo il pagamento
Una volta estinto il credito garantito e le somme legittimamente collegate, il creditore deve restituire il bene al Costituente. La riconsegna dovrebbe comprendere accessori e documenti ricevuti.
È opportuno redigere un verbale con data, luogo, stato del bene ed eventuali osservazioni. Il creditore può inoltre rilasciare una dichiarazione che attesti l’estinzione della garanzia.
Se il bene presenta danni non indicati nel verbale iniziale, le parti dovrebbero descriverli prima della riconsegna, senza inserire rinunce generiche al risarcimento.
Cosa accade se il debitore non paga
Il mancato pagamento consente al creditore di attivare la garanzia secondo le disposizioni applicabili. Non lo autorizza a vendere immediatamente il bene a qualsiasi prezzo o a considerarlo proprio.
Per il pegno ordinario il Codice Civile disciplina la vendita della cosa e le comunicazioni da effettuare al debitore e all’eventuale terzo Costituente. Il creditore può inoltre chiedere, nei casi consentiti, l’assegnazione del bene secondo il procedimento previsto e sulla base di una stima.
Il fac simile non dovrebbe inventare una procedura alternativa di escussione. Quando il valore è elevato o vi è contestazione sul debito, è opportuno rivolgersi a un avvocato prima di procedere.
Divieto di patto commissorio
L’articolo 2744 del Codice Civile vieta l’accordo con cui si stabilisce che, in mancanza del pagamento entro il termine, la proprietà del bene dato in pegno passi al creditore.
Non deve quindi essere inserita una clausola come “se il debitore non paga, il bene diventa automaticamente di proprietà del creditore”. Il divieto opera indipendentemente dal fatto che l’accordo venga concluso contemporaneamente alla costituzione del pegno o in un momento successivo.
Il divieto non elimina la possibilità di vendere il bene o chiederne l’assegnazione attraverso gli strumenti ammessi dalla legge. Impedisce l’appropriazione automatica fondata sul solo inadempimento.
Differenza tra pegno e deposito cauzionale
Nel pegno un bene viene vincolato a garanzia di un credito e normalmente consegnato al creditore o a un terzo. Il deposito cauzionale consiste invece nella consegna di una somma o di un altro bene destinato a garantire obblighi contrattuali secondo le condizioni dell’accordo principale.
I due istituti possono avere una funzione economica simile, ma non devono essere confusi. La qualificazione dipende dal contenuto concreto dell’accordo e dalle modalità con cui il bene viene gestito.
Non è sufficiente intitolare il documento “costituzione di pegno” per ottenere tutti gli effetti della garanzia reale.
Differenza tra pegno e fideiussione
Il pegno attribuisce una garanzia su un bene determinato. La fideiussione è invece una garanzia personale: il fideiussore si obbliga verso il creditore a garantire l’adempimento del debitore.
Il terzo che dà un proprio bene in pegno per il debito altrui non assume automaticamente l’obbligo personale di pagare l’intero debito con tutto il proprio patrimonio.
Se le parti vogliono cumulare garanzia reale e garanzia personale, devono formulare separatamente i relativi obblighi e valutarne gli effetti.
Differenza tra pegno e ipoteca
Il pegno riguarda principalmente beni mobili, crediti e diritti mobiliari. L’ipoteca grava invece sui beni e sui diritti individuati dalla legge, come immobili e determinati beni mobili registrati, e richiede l’iscrizione nei registri competenti.
Nel pegno ordinario la consegna del bene svolge una funzione centrale. Nell’ipoteca il proprietario conserva normalmente possesso e utilizzo del bene.
Il modello di questa pagina non deve essere utilizzato per garantire un credito con un immobile.
Pegno di crediti
Il pegno di un credito non si costituisce mediante la semplice consegna di un oggetto. Occorre applicare la disciplina specifica e compiere gli atti necessari nei confronti del debitore del credito dato in pegno.
Il documento deve identificare il credito, il debitore ceduto, l’importo, la scadenza e il rapporto da cui deriva. Devono inoltre essere valutate notificazione, accettazione e altre formalità richieste per l’efficacia e la prelazione.
Il fac simile destinato ai beni mobili materiali non deve essere adattato sostituendo semplicemente la descrizione del bene con quella di una fattura o di un credito.
Pegno su titoli e strumenti finanziari
Azioni, obbligazioni, quote, strumenti finanziari e disponibilità registrate su conti seguono discipline e modalità operative specifiche. Possono essere necessari annotazioni, registrazioni, comunicazioni agli intermediari o forme contrattuali particolari.
Il pegno su partecipazioni societarie deve essere coordinato anche con il tipo di società, lo statuto, il libro o registro pertinente e le regole sulla legittimazione all’esercizio dei diritti.
Per queste operazioni non è prudente usare il modello generale destinato alla consegna di beni materiali.
Pegno mobiliare non possessorio
Gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese possono, in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina speciale, utilizzare il pegno mobiliare non possessorio su determinati beni destinati all’esercizio dell’impresa.
In questa garanzia il bene può rimanere nella disponibilità del debitore. L’opponibilità è collegata all’iscrizione nel registro previsto e il contratto deve contenere gli elementi richiesti dalla normativa speciale.
Il modello presente nella pagina disciplina invece il pegno ordinario con consegna. Non è sufficiente eliminare la clausola di consegna per trasformarlo in un pegno non possessorio.
Pegno su veicoli e beni mobili registrati
Autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili e altri beni iscritti in pubblici registri possono essere soggetti a regole specifiche. Prima di costituire una garanzia occorre verificare quale vincolo sia ammesso e quali annotazioni o formalità siano necessarie.
La consegna materiale delle chiavi o dei documenti non garantisce da sola la costituzione e l’opponibilità di una garanzia sul veicolo.
Il fac simile generale non dovrebbe essere utilizzato per un bene mobile registrato senza il controllo di un professionista.
È necessaria una perizia?
La perizia non è sempre un requisito per la costituzione del pegno ordinario. Può però essere utile quando il valore del bene è rilevante, difficile da determinare o soggetto a forti variazioni.
La stima aiuta a valutare la proporzione tra credito e garanzia, il livello di copertura assicurativa e le condizioni di un’eventuale futura realizzazione.
Il perito dovrebbe descrivere metodo, data, condizioni del bene e limiti della valutazione. Il valore stimato non equivale necessariamente al prezzo ottenibile dalla vendita.
Il contratto deve essere registrato?
Non è corretto affermare che ogni costituzione di pegno tra privati debba sempre essere registrata entro un termine fisso. L’obbligo e il trattamento fiscale dipendono dalla forma dell’atto, dal suo contenuto, dall’utilizzo e dalle circostanze.
La registrazione può essere valutata per attribuire data al documento o per altri effetti, ma non sostituisce gli elementi sostanziali del pegno.
Quando l’importo è rilevante o l’atto è destinato a essere utilizzato nei confronti di terzi, è opportuno richiedere a un professionista anche una valutazione fiscale.
Firma, copie e allegati
Il documento deve essere firmato dal Creditore e dal Costituente. Se il Debitore è una persona diversa, è opportuno che intervenga per confermare l’identificazione del credito e la conoscenza della garanzia.
Il terzo custode deve accettare espressamente l’incarico e attestare la ricezione dei beni. Senza la sua partecipazione, non è sufficiente indicarne unilateralmente il nome nel contratto.
Per una sottoscrizione cartacea si predispongono normalmente copie per tutte le parti. Ogni copia dovrebbe comprendere inventario, fotografie, documento del credito ed eventuale perizia.
È opportuno numerare le pagine e far sottoscrivere gli allegati, soprattutto quando contengono la descrizione necessaria a identificare credito e beni.
Come conservare la documentazione
Il Creditore dovrebbe conservare l’atto, il titolo del credito, l’inventario, la ricevuta di consegna e la documentazione delle spese. Il Costituente dovrebbe mantenere una copia identica.
Durante la custodia devono essere registrati interventi, spostamenti, danni, proventi, assicurazioni e ispezioni rilevanti.
Alla restituzione o alla realizzazione della garanzia, il fascicolo deve essere completato con verbale, rendiconto e documentazione relativa all’estinzione del pegno.
Quando il modello non è adatto
Il modello non è adatto a operazioni professionali di credito su pegno effettuate da soggetti autorizzati. Non disciplina neppure pegni bancari, garanzie finanziarie o contratti predisposti da intermediari.
Non deve essere utilizzato senza modifiche per crediti, titoli, azioni, quote, strumenti finanziari, beni registrati, proprietà intellettuale o garanzie su beni che rimangono nella disponibilità dell’imprenditore.
Non è adatto quando la proprietà del bene è incerta, esistono altri vincoli, il bene è in comunione, appartiene a un minore o a un soggetto rappresentato oppure richiede autorizzazioni particolari.
Per un accordo limitato a un prestito tra persone fisiche con consegna di beni in garanzia può essere consultato anche il contratto di pegno tra privati, evitando però duplicazioni o condizioni incompatibili tra i due documenti.
Errori da evitare
- indicare ancora gli importi in lire anziché in euro;
- non identificare il documento da cui deriva il credito;
- utilizzare formule come “a garanzia di qualsiasi debito” senza sufficienti elementi identificativi;
- descrivere i beni come “oggetti vari”, “merci” o “attrezzature”;
- omettere numeri di serie, caratteristiche e stato di conservazione;
- non verificare che il Costituente sia proprietario o possa disporre del bene;
- non dichiarare pegni, sequestri o diritti di terzi già esistenti;
- firmare il contratto senza effettuare la consegna nel pegno possessorio;
- lasciare il bene nella piena disponibilità esclusiva del Costituente;
- non rilasciare una ricevuta della consegna;
- non indicare il luogo e le condizioni di custodia;
- consentire al Creditore un uso generico e illimitato del bene;
- confondere il valore stimato con un prezzo definitivo;
- prevedere che il bene diventi automaticamente del Creditore in caso di mancato pagamento;
- autorizzare una vendita privata senza verificare la procedura applicabile;
- non prevedere la restituzione dell’eccedenza ricavata dalla vendita;
- non regolare la restituzione dopo l’estinzione del credito;
- ritenere che la data indicata nel contratto sia sempre opponibile ai terzi;
- considerare la registrazione sostitutiva della consegna;
- usare il modello per crediti, quote o strumenti finanziari;
- usare il modello per un pegno non possessorio senza iscrizione e requisiti specifici;
- non far firmare il documento al terzo custode;
- lasciare nel testo opzioni alternative e segnaposto non compilati.
Domande frequenti
Che cosa significa dare un bene in pegno?
Significa vincolare un bene mobile a garanzia di un credito e, nel pegno ordinario, consegnarlo al creditore o a un terzo custode. Il proprietario mantiene la titolarità, ma perde la libera disponibilità del bene finché il vincolo rimane efficace.
Il pegno deve essere sempre scritto?
La scrittura è essenziale per documentare l’accordo e, nei casi previsti dall’articolo 2787, per far valere la prelazione nei confronti dei terzi deve avere data certa e indicare sufficientemente credito e bene.
È sufficiente firmare il contratto?
Non per il pegno ordinario su una cosa mobile. È necessaria anche la consegna al creditore o al terzo designato, oppure una modalità che sottragga il bene alla disponibilità esclusiva del Costituente.
Il bene deve appartenere al debitore?
Può appartenere anche a un terzo che decide di garantire il debito altrui. Il terzo deve però avere il potere di disporre del bene e deve essere chiaramente identificato come Costituente.
Il creditore diventa proprietario del bene?
No. Riceve il possesso o la disponibilità ai fini della garanzia, ma non la proprietà. L’acquisizione automatica in caso di inadempimento contrasta con il divieto di patto commissorio.
Il creditore può utilizzare il bene?
Non liberamente. Un eventuale utilizzo deve essere autorizzato e delimitato. Restano fermi gli obblighi di custodia e restituzione.
È obbligatorio indicare il valore?
Non sempre, ma una valutazione può essere utile per identificare il bene, confrontare garanzia e credito, stipulare un’assicurazione e gestire un’eventuale futura realizzazione.
Il valore indicato estingue il debito?
No. La stima non determina automaticamente l’importo per cui il debito si estingue. L’effetto dipende dal ricavato della procedura o dall’eventuale assegnazione effettuata secondo la legge.
Che cosa succede se il debitore paga soltanto una parte?
Il credito residuo diminuisce, ma il bene non deve essere necessariamente restituito in parte. Le parti possono prevedere liberazioni parziali quando esistono più beni divisibili.
Quando deve essere restituito il bene?
Dopo l’integrale estinzione del credito e delle componenti validamente garantite. È opportuno stabilire un termine operativo e redigere un verbale di riconsegna.
Il creditore può vendere subito il bene se il debitore non paga?
No. Deve rispettare la procedura applicabile, le comunicazioni previste e le modalità di vendita o assegnazione consentite dall’ordinamento.
Il contratto può prevedere che il bene diventi del creditore?
Non può prevedere il trasferimento automatico per il solo mancato pagamento. Questa clausola è vietata dall’articolo 2744 del Codice Civile.
Serve un notaio?
Non per ogni pegno ordinario tra privati. La necessità o l’opportunità dell’intervento notarile dipende dal bene, dall’importo, dalle esigenze di data certa, dalle parti coinvolte e dalla complessità dell’operazione.
Il contratto deve essere registrato?
Non esiste una risposta unica per ogni caso. Occorre verificare forma, contenuto, utilizzo dell’atto ed effetti fiscali. La registrazione non sostituisce la consegna del bene.
Si può dare in pegno un’automobile?
I beni mobili registrati sono soggetti a regole specifiche. Non è prudente utilizzare il fac simile generale senza verificare il tipo di garanzia ammesso e le formalità richieste.
Si può dare in pegno un credito?
Sì, ma il pegno di crediti segue una disciplina differente e richiede specifici atti nei confronti del debitore del credito. Il modello destinato ai beni materiali non è adeguato.
Il bene può restare presso il debitore?
Non nel pegno possessorio ordinario se il debitore ne mantiene la piena disponibilità esclusiva. Gli imprenditori possono valutare, quando ne ricorrono i requisiti, la disciplina speciale del pegno mobiliare non possessorio.
La fotografia del bene è sufficiente?
No. Le fotografie integrano la descrizione, ma il testo deve comunque permettere di identificare il bene e collegarlo alla garanzia.
Cosa deve firmare il terzo custode?
Deve accettare l’incarico, attestare la ricezione dei beni e assumere gli obblighi di custodia e consegna previsti dall’accordo.
Quando è consigliabile rivolgersi a un professionista?
Quando il credito o il valore del bene è elevato, la proprietà è incerta, esistono altri vincoli, il Costituente garantisce un debito altrui oppure il pegno riguarda crediti, partecipazioni, strumenti finanziari, beni registrati o beni aziendali.
Avvertenza finale: il fac simile ha carattere generale e disciplina soltanto un pegno ordinario su beni mobili materiali consegnati al Creditore o a un terzo. La validità e l’opponibilità della garanzia dipendono dalla corretta identificazione del credito e del bene, dalla consegna, dalla permanenza del possesso e, nei casi previsti, dalla data certa della scrittura. Per operazioni di valore significativo o garanzie diverse dal pegno possessorio è consigliabile richiedere il controllo di un notaio, di un avvocato o di un professionista competente.