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In questa pagina è disponibile un fac simile di contratto preliminare per la permuta di un’area edificabile con una o più unità immobiliari da costruire. Il documento serve a definire l’operazione con cui il proprietario si impegna a trasferire il terreno a un’impresa costruttrice e quest’ultima si obbliga ad attribuirgli, come controprestazione, immobili compresi nel futuro complesso edilizio.
Il modello può essere utilizzato da proprietari privati, società immobiliari, imprese di costruzione e altri soggetti che intendono fissare gli elementi essenziali della futura permuta prima del trasferimento dell’area. Deve indicare con precisione il terreno, le unità future, il progetto, le condizioni urbanistiche, i valori attribuiti ai beni, le garanzie e i termini entro cui stipulare l’atto definitivo e completare la costruzione. La permuta di un terreno con immobili ancora da edificare è un’operazione complessa, nella quale il proprietario può trasferire un bene già esistente prima di ricevere la controprestazione finale. Il fac simile costituisce quindi una traccia da sottoporre al notaio e ai professionisti tecnici e fiscali incaricati dell’operazione.
Che cos’è il preliminare di permuta di un’area edificabile
Il preliminare è il contratto con cui le parti assumono l’obbligo di concludere in seguito la permuta definitiva. Non trasferisce di per sé la proprietà del terreno o delle unità future, salvo che il testo contenga ulteriori pattuizioni con effetti diversi che devono essere valutate in base al loro contenuto effettivo.
La permuta, disciplinata dagli articoli 1552 e seguenti del Codice civile, ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di beni o di altri diritti. Nel caso trattato, una parte trasferirà l’area edificabile e l’altra attribuirà una o più unità immobiliari che dovranno essere realizzate sul terreno.
All’operazione si applicano, in quanto compatibili, anche le norme sulla vendita. Poiché una delle prestazioni riguarda beni futuri, il contratto deve definire in modo rigoroso le caratteristiche che ne permettono l’individuazione e il momento nel quale si produrranno gli effetti previsti dall’atto definitivo.
Differenza tra preliminare e permuta definitiva
| Documento | Effetto principale | Momento della stipula |
|---|---|---|
| Contratto preliminare | Obbliga le parti a concludere la futura permuta | Prima che siano maturate tutte le condizioni necessarie al trasferimento |
| Permuta definitiva | Trasferisce il terreno e disciplina l’acquisto delle unità immobiliari future | Dopo le verifiche notarili e l’avveramento delle condizioni stabilite |
| Atto ricognitivo o di identificazione | Identifica catastalmente le unità costruite e documenta gli effetti già prodotti o da completare | Dopo la costruzione e il frazionamento, se richiesto dalla struttura dell’operazione |
| Verbale di consegna | Documenta disponibilità materiale, stato, chiavi e documenti delle unità | Al termine dei lavori e dopo gli adempimenti concordati |
Nel preliminare le parti devono già concordare gli elementi essenziali della futura operazione. Non è sufficiente rinviare ogni decisione al progetto che il costruttore elaborerà successivamente o attribuire a una sola parte il potere di scegliere quali appartamenti trasferire.
L’atto definitivo può essere strutturato come permuta di cosa presente con cosa futura oppure mediante più negozi collegati. La scelta incide sul momento del trasferimento, sulle garanzie e sul trattamento fiscale e deve essere definita con il notaio prima della sottoscrizione del preliminare.
Quando l’operazione è una permuta e quando è un appalto
La permuta ricorre quando lo scopo principale delle parti consiste nel reciproco trasferimento del terreno e degli immobili futuri. L’obbligo di costruire è funzionale alla creazione del bene che il costruttore deve attribuire al proprietario dell’area.
Il rapporto può assumere caratteristiche diverse se il proprietario conserva il terreno e incarica un’impresa di costruire edifici di sua proprietà, pagando i lavori mediante denaro, porzioni dell’area o altre utilità. In questo caso la prestazione di costruzione può avere un ruolo centrale e l’operazione può comprendere un appalto o un diverso contratto collegato.
La qualificazione non dipende dal titolo scelto dalle parti. Per stabilire quali regole applicare occorre valutare l’interesse concreto perseguito, il momento in cui il terreno viene trasferito, la titolarità dell’edificio durante la costruzione e la funzione economica attribuita alle prestazioni.
Quando questo modello non è adatto
Il modello non è adatto a una semplice permuta tra immobili già esistenti, per la quale può essere utilizzato il fac simile di preliminare di permuta immobiliare. Non è sufficiente neppure quando il proprietario intende mantenere la proprietà dell’intera area e affidare esclusivamente la costruzione a un’impresa.
Il documento deve essere modificato se il corrispettivo comprende soltanto una quota dei ricavi delle vendite, una percentuale della superficie edificata oppure un pagamento in denaro senza attribuzione di unità determinate. Lo stesso vale quando il terreno viene conferito in una società o ceduto in cambio di partecipazioni.
Non va inoltre utilizzato senza assistenza professionale se l’area è inserita in un piano attuativo non approvato, richiede una convenzione urbanistica, presenta contaminazioni, vincoli paesaggistici o archeologici oppure è occupata da terzi.
Quale forma deve avere il contratto preliminare
Il preliminare relativo a un trasferimento immobiliare deve essere redatto per iscritto nella forma richiesta per il contratto definitivo. Una dichiarazione verbale o uno scambio informale di messaggi non sono adeguati a costituire un valido obbligo di permuta immobiliare.
La scrittura privata non autenticata può essere sufficiente nei casi ordinari, ma non consente la trascrizione nei registri immobiliari. Considerato il valore dell’area, la durata della costruzione e il rischio che intervengano ipoteche, pignoramenti o altri atti pregiudizievoli, la stipula notarile e la trascrizione costituiscono normalmente la soluzione più prudente.
Quando trova applicazione la disciplina sugli immobili da costruire e il titolo edilizio è stato richiesto o presentato dal 16 marzo 2019, il preliminare diretto all’acquisto da parte di una persona fisica deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti non possono sostituire tale forma con un modello Word firmato privatamente.
Quando si applicano le tutele per gli immobili da costruire
Il D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 tutela la persona fisica che acquista da un costruttore un immobile per il quale sia stato richiesto il permesso di costruire e che non sia ancora ultimato in uno stadio tale da consentire l’agibilità.
La disciplina può interessare anche la permuta dell’area con immobili futuri, perché il proprietario persona fisica trasferisce un corrispettivo non in denaro in vista dell’acquisto non immediato delle unità costruite. La garanzia fideiussoria può quindi dover comprendere anche il valore attribuito al terreno che il costruttore riceve prima dell’acquisto delle unità future.
Le tutele non si applicano automaticamente quando il proprietario dell’area è una società o un altro soggetto diverso da una persona fisica. In questo caso fideiussione, polizza, forma notarile e altre protezioni possono comunque essere inserite come obblighi contrattuali volontari.
Se al momento dell’accordo non è stato ancora richiesto il titolo edilizio, l’operazione può non rientrare integralmente nella definizione legislativa di immobile da costruire. Non è prudente utilizzare questa circostanza per rinunciare alle garanzie, perché il proprietario resta esposto al rischio di trasferire il terreno prima di ricevere le unità promesse.
Perché trascrivere il preliminare
La trascrizione rende il preliminare opponibile rispetto a determinati atti trascritti o iscritti successivamente contro il proprietario dell’area. Può quindi proteggere il costruttore dall’eventuale vendita del terreno a terzi e il proprietario rispetto agli obblighi assunti sulla futura attribuzione delle unità.
La trascrizione richiede l’intervento del notaio e una descrizione dei beni conforme ai requisiti previsti dalla legge. Per gli immobili futuri devono risultare la superficie utile, la quota del diritto spettante al promissario e gli ulteriori elementi necessari a individuarli.
Gli effetti prenotativi della trascrizione hanno una durata limitata. Se il termine per la costruzione è molto lungo, il notaio deve verificare la compatibilità del programma contrattuale con tale durata e predisporre gli eventuali atti successivi necessari a mantenere una protezione adeguata.
Come identificare il terreno edificabile
Il terreno deve essere descritto mediante Comune, sezione, foglio, particelle, superficie catastale, confini e titolo di provenienza. Se il progetto riguarda soltanto una porzione, occorre allegare un elaborato che permetta di separarla con precisione dalla restante proprietà.
La visura catastale non prova da sola la proprietà e non sostituisce l’esame dei registri immobiliari. Il notaio deve verificare continuità delle trascrizioni, provenienza, quote, ipoteche, pignoramenti, domande giudiziali, servitù e altri vincoli.
Il contratto dovrebbe indicare anche accessi, sottoservizi, costruzioni esistenti, occupazioni, contratti di locazione, diritti di terzi e condizioni materiali che possono incidere sul progetto. Le parti possono allegare una relazione tecnica e una documentazione fotografica.
Certificato di destinazione urbanistica e capacità edificatoria
Prima di qualificare l’area come edificabile occorre esaminare gli strumenti urbanistici vigenti e adottati, le norme tecniche, le convenzioni, i vincoli e gli eventuali piani attuativi. Il solo valore attribuito fiscalmente al terreno non garantisce che sia possibile realizzare il progetto immaginato dalle parti.
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere allegato agli atti che trasferiscono diritti reali su terreni, salvo le eccezioni previste dall’articolo 30 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Il certificato conserva validità per un anno se l’alienante dichiara che non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici.
Il preliminare non produce ancora il trasferimento, ma allegare un certificato aggiornato costituisce una cautela utile. Il documento dovrebbe essere accompagnato da una relazione che indichi destinazione d’uso, indice edificatorio, superficie o volume realizzabile, standard, distanze, cessioni al Comune e ulteriori condizioni.
Come usare una condizione urbanistica
Se l’edificabilità dipende dall’approvazione di una variante, di un piano attuativo, di una convenzione o di un permesso di costruire, il preliminare può essere sottoposto a una condizione sospensiva. L’efficacia dell’obbligo definitivo dipenderà dal verificarsi dell’evento descritto entro il termine stabilito.
La condizione deve riportare parametri verificabili. Non basta indicare che il terreno dovrà diventare genericamente edificabile: occorre precisare destinazione, superficie utile o volumetria minima, numero delle unità, oneri massimi eventualmente rilevanti e caratteristiche necessarie per realizzare gli immobili destinati al proprietario.
Il contratto deve stabilire chi presenta le pratiche, chi sostiene i costi, quale collaborazione deve fornire il proprietario e cosa accade se il procedimento si conclude con prescrizioni differenti. La mancata approvazione non deve essere confusa con un inadempimento quando dipende da una decisione dell’amministrazione non imputabile alle parti.
Come identificare le unità immobiliari future
Le unità promesse in permuta devono essere determinate o almeno determinabili sulla base del contratto e degli allegati. Lasciare al costruttore la scelta successiva tra tutti gli appartamenti del complesso può rendere incerto l’oggetto dell’accordo.
Per ogni unità è opportuno indicare:
- edificio, scala e piano previsti;
- posizione nella planimetria di progetto;
- destinazione d’uso;
- superficie commerciale, utile o altro criterio adottato;
- numero e funzione dei locali;
- esposizione e affacci essenziali;
- balconi, terrazzi, giardini o aree esclusive;
- autorimessa, posto auto, cantina e altre pertinenze;
- quota sulle parti comuni;
- livello delle finiture e dotazioni impiantistiche;
- eventuale tolleranza dimensionale concordata;
- criteri da applicare se il progetto autorizzato risulta diverso.
La superficie deve essere definita specificando il metodo di calcolo. Superficie utile, calpestabile, lorda e commerciale non sono espressioni equivalenti e possono produrre risultati molto differenti.
Come gestire le modifiche al progetto
Il costruttore può avere necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni dell’amministrazione, alle verifiche strutturali o a esigenze tecniche emerse durante i lavori. Il contratto non dovrebbe però autorizzarlo a modificare liberamente posizione, dimensioni o qualità delle unità destinate al proprietario.
Le varianti obbligatorie devono essere comunicate con elaborati comparativi. Sono accettabili senza un nuovo accordo soltanto se non riducono in modo apprezzabile superficie, funzionalità, valore, esposizione, pertinenze e qualità delle unità promesse.
Per le modifiche sostanziali il proprietario deve poter scegliere tra accettazione, sostituzione con unità equivalenti, adeguamento del conguaglio o scioglimento dell’accordo secondo le condizioni stabilite. Non è opportuno prevedere una rinuncia preventiva a qualsiasi eccezione o risarcimento.
Capitolato, progetto e prestazioni comprese
Il capitolato deve descrivere strutture, isolamento, serramenti, impianti, pavimenti, rivestimenti, sanitari, porte, sistemi energetici e finiture delle parti comuni. Espressioni come materiali di prima scelta non consentono un controllo adeguato se non sono accompagnate da caratteristiche tecniche o fasce di prodotto.
Devono essere allegati almeno progetto disponibile, planimetrie delle unità, relazione tecnica, capitolato e cronoprogramma. Ogni documento dovrebbe riportare data e versione, così da evitare che una parte faccia riferimento a un elaborato successivamente modificato.
Il contratto deve chiarire se nel valore della permuta sono compresi allacciamenti, accatastamento, collaudi, sistemazioni esterne, recinzioni, ascensori, aree verdi e opere richieste dalle convenzioni urbanistiche.
Come stabilire il valore dei beni e il conguaglio
Le parti devono attribuire un valore al terreno e alle unità future anche quando ritengono equivalenti le prestazioni. I valori servono a definire l’equilibrio economico, le garanzie, gli eventuali conguagli e il trattamento fiscale dell’operazione.
La valutazione dell’area dovrebbe considerare capacità edificatoria effettiva, oneri urbanistici, costi di bonifica o demolizione, tempi autorizzativi e vincoli. Il valore delle unità future deve invece essere collegato a superficie, destinazione, collocazione, pertinenze e livello delle finiture.
Se i valori non coincidono, il contratto deve indicare l’importo del conguaglio, il soggetto obbligato, le scadenze e il trattamento fiscale applicabile. Non è prudente dichiarare un’equivalenza puramente formale quando le prestazioni hanno valori differenti.
Quando trasferire il terreno al costruttore
Il preliminare deve stabilire che la proprietà e il possesso dell’area restano al proprietario fino alla stipula dell’atto definitivo. Prima di tale momento il costruttore può ricevere soltanto l’accesso necessario per rilievi, indagini geologiche, progettazione e pratiche amministrative.
Il trasferimento dell’area dovrebbe avvenire dopo il completamento delle verifiche, l’avveramento delle condizioni urbanistiche, l’ottenimento delle garanzie e la definizione del progetto. Trasferire il terreno in anticipo mediante una semplice scrittura espone il proprietario a rischi particolarmente elevati.
Nell’atto definitivo devono essere regolati il momento in cui il costruttore acquisisce il possesso, la sorte delle costruzioni esistenti, le autorizzazioni a demolire e la responsabilità per custodia, imposte e danni successivi al trasferimento.
Fideiussione a garanzia del proprietario dell’area
Se ricorrono i presupposti del D.Lgs. 122/2005, il costruttore deve consegnare la fideiussione prevista dalla legge prima o contestualmente alla stipula del contratto rilevante. La garanzia deve rispettare il modello e i requisiti applicabili e coprire le somme e il valore degli altri corrispettivi ricevuti prima dell’acquisto dell’immobile futuro.
Nella permuta, il valore del terreno trasferito al costruttore può costituire il corrispettivo non monetario da garantire. Importo, durata, condizioni di escussione e momento della consegna devono essere verificati dal notaio in relazione alla struttura concreta scelta dalle parti.
Se la protezione legislativa non si applica, le parti possono comunque prevedere una fideiussione bancaria o assicurativa autonoma. In tal caso il contratto deve indicare importo, obblighi garantiti, scadenza, rinnovo, condizioni di escussione e caratteristiche del garante.
Polizza assicurativa decennale
Quando trova applicazione la disciplina sugli immobili da costruire, il costruttore deve consegnare al momento previsto dalla legge una polizza indennitaria decennale relativa ai danni materiali e diretti derivanti da rovina, pericolo di rovina o gravi difetti costruttivi nei casi coperti.
La polizza non sostituisce la fideiussione. La fideiussione protegge il corrispettivo versato prima dell’acquisto, mentre la polizza riguarda determinati danni che possono manifestarsi dopo la costruzione.
Anche fuori dall’ambito obbligatorio, il proprietario può richiedere una copertura con massimale e condizioni adeguati al valore delle unità. Il semplice impegno a stipulare una polizza non equivale alla consegna del documento assicurativo effettivamente operante.
Mutuo del costruttore e ipoteche sull’area
Dopo il trasferimento il costruttore può finanziare l’intervento mediante un mutuo garantito da ipoteca sul terreno e sul fabbricato in corso di costruzione. Il preliminare deve disciplinare questa possibilità perché l’ipoteca potrebbe estendersi anche alle unità destinate al precedente proprietario.
È opportuno indicare un limite al finanziamento, le condizioni per il consenso all’iscrizione e l’obbligo di ottenere il frazionamento del mutuo e della garanzia. Le unità promesse devono essere trasferite o acquisite libere dalle formalità pregiudizievoli non espressamente accettate.
Se il D.Lgs. 122/2005 è applicabile, il notaio non può procedere al trasferimento nelle situazioni vietate dalla relativa disciplina finché non siano soddisfatte le condizioni previste per il frazionamento o la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti.
Termine per il rogito definitivo
Il preliminare deve fissare una data entro cui stipulare l’atto definitivo di permuta. Può prevedere una proroga collegata a ritardi amministrativi non imputabili alle parti, ma la proroga deve avere una durata massima e richiedere una comunicazione documentata.
Prima del rogito devono risultare avverate le condizioni sospensive, completate le verifiche ipotecarie e urbanistiche e consegnate le garanzie previste. Se una condizione non si verifica entro il termine finale, il contratto deve precisare se cessa automaticamente, può essere prorogato oppure attribuisce a una parte la facoltà di scioglierlo.
La scelta del notaio dovrebbe essere concordata o comunque comunicata con un preavviso sufficiente. Non è opportuno attribuire al solo costruttore una scelta tardiva che impedisca al proprietario di conoscere in anticipo documenti e contenuto dell’atto.
Termini per inizio e fine dei lavori
Il contratto deve distinguere il termine per ottenere il titolo edilizio, quello per iniziare i lavori, la data di completamento e quella di consegna. Può inoltre prevedere scadenze intermedie riferite a strutture, copertura, chiusure, impianti e finiture.
Il costruttore dovrebbe trasmettere aggiornamenti periodici e comunicare gli eventi che incidono sul cronoprogramma. Le proroghe non devono essere giustificate da formule generiche come esigenze aziendali o difficoltà di mercato.
Per ritardi imputabili al costruttore può essere prevista una penale giornaliera o mensile proporzionata al danno prevedibile. Il contratto deve indicare il periodo di tolleranza, il limite massimo e la possibilità di chiedere il maggior danno soltanto se le parti intendono conservarla.
Forza maggiore e ritardi non imputabili
La forza maggiore dovrebbe comprendere eventi esterni, imprevedibili e non superabili con l’ordinaria diligenza. Non vi rientrano automaticamente aumento dei costi, difficoltà finanziarie, indisponibilità di subappaltatori o errori nella programmazione dell’impresa.
La parte che invoca l’evento deve comunicarlo tempestivamente, descriverne l’incidenza e adottare misure ragionevoli per limitarne gli effetti. La proroga deve corrispondere al ritardo effettivamente causato e non trasformarsi in un’estensione indefinita del termine.
Se l’impedimento si protrae oltre il periodo massimo stabilito, il proprietario può essere autorizzato a sciogliere il rapporto o a concordare una diversa sistemazione economica.
Consegna delle unità e segnalazione di agibilità
La consegna non dovrebbe avvenire soltanto perché le unità sono materialmente accessibili. Il contratto deve richiedere il completamento delle opere, la funzionalità degli impianti, l’accatastamento e la disponibilità dei documenti necessari all’uso previsto.
L’agibilità non viene più descritta correttamente come una dichiarazione discrezionalmente rilasciata dal Comune. Nei casi previsti deve essere presentata la segnalazione certificata di agibilità corredata dalle attestazioni e dalla documentazione richiesta.
Il proprietario dovrebbe ricevere copia della segnalazione, dell’attestato di prestazione energetica, delle dichiarazioni relative agli impianti, dei collaudi, delle schede tecniche e del regolamento condominiale. La consegna anticipata priva di tali condizioni deve essere regolata separatamente e non presentata come equivalente alla consegna definitiva.
Collaudo e verbale di consegna
Prima della consegna le parti possono effettuare un sopralluogo con i rispettivi tecnici. Le difformità rispetto a progetto e capitolato devono essere riportate in un verbale, con il termine entro cui il costruttore dovrà eliminarle.
La consegna delle chiavi non comporta automaticamente l’accettazione senza riserve di ogni opera. Il verbale deve distinguere i difetti visibili, gli interventi ancora da completare e le anomalie che potranno essere denunciate successivamente secondo le regole applicabili.
Se una difformità rende l’unità inutilizzabile o incide su una caratteristica essenziale, il proprietario può rifiutare la consegna fino alla sua eliminazione, nei limiti stabiliti dal contratto e dalla legge.
Parti comuni, regolamento e tabelle millesimali
Il proprietario dell’area deve conoscere quali parti del complesso resteranno comuni e quali saranno attribuite in proprietà esclusiva. Cortili, strade, rampe, coperture, locali tecnici e aree verdi devono risultare dal progetto e dagli atti definitivi.
Il regolamento e le tabelle millesimali dovrebbero essere consegnati in bozza prima del trasferimento delle unità. Non è opportuno conferire al costruttore una procura irrevocabile e priva di limiti per modificare unilateralmente beni comuni, quote e diritti di utilizzo.
Le modifiche necessarie per completare il complesso possono essere consentite se non riducono l’accesso, il valore o il normale godimento delle unità attribuite al proprietario. Gli eventuali diritti riservati al costruttore devono essere descritti espressamente.
Edificabilità residua e ulteriori costruzioni
Il trasferimento dell’intera area può comprendere anche la capacità edificatoria residua non utilizzata per il progetto iniziale. Se il proprietario intende conservarne una parte o ricevere un conguaglio per futuri incrementi, il contratto deve prevederlo in modo espresso e tecnicamente attuabile.
Non è sufficiente autorizzare il costruttore a sfruttare come meglio crede qualsiasi volumetria residua. Occorre valutare l’impatto delle future costruzioni su accessi, distanze, parti comuni, vedute, parcheggi e valore delle unità promesse.
Le eventuali riserve devono essere coordinate con lo strumento urbanistico e con gli atti di trasferimento. Una dichiarazione contrattuale non può creare capacità edificatoria non riconosciuta dalla pianificazione.
Varianti richieste dal proprietario
Il proprietario può chiedere modifiche interne, materiali diversi o ulteriori dotazioni entro il termine indicato dal cronoprogramma. Il costruttore deve comunicare preventivamente fattibilità, costo, effetti sui tempi e necessità di aggiornare le pratiche edilizie.
La variante diventa vincolante soltanto dopo l’accettazione scritta del preventivo. Non è opportuno richiedere il pagamento integrale prima che siano definiti interventi, prezzi e conseguenze sul termine di consegna.
Le opere richieste dal proprietario non devono compromettere sicurezza, conformità del progetto, parti comuni o diritti degli altri acquirenti.
Garanzie su proprietà e libertà del terreno
Il proprietario deve dichiarare il proprio titolo e indicare le formalità presenti nei registri immobiliari. La garanzia non dovrebbe essere formulata come inesistenza assoluta di ogni vincolo se sono presenti servitù, convenzioni urbanistiche o ipoteche destinate a essere cancellate al rogito.
Il contratto deve stabilire quali formalità saranno eliminate prima del definitivo e quali resteranno a carico dell’acquirente perché compatibili con il progetto. Eventuali prelazioni, contenziosi, occupazioni o diritti di terzi devono essere dichiarati.
Il costruttore deve a sua volta garantire che le unità saranno attribuite libere da ipoteche, pignoramenti, contratti di godimento e diritti incompatibili, salvo quanto espressamente accettato dal proprietario.
Mediazione immobiliare
Se l’accordo è stato concluso con l’intervento di un mediatore, il preliminare deve riportarne dati identificativi, iscrizione al Registro delle imprese, parti tenute al pagamento e ammontare della provvigione. Devono essere indicate anche le modalità di pagamento utilizzate.
La dichiarazione non va inserita quando non vi è stato alcun intervento di mediazione. La presenza di consulenti tecnici, avvocati o segnalatori non attribuisce automaticamente a tali soggetti la qualifica di mediatore immobiliare.
Registrazione del preliminare
Il contratto preliminare deve essere registrato entro trenta giorni dalla sottoscrizione. La registrazione è un adempimento tributario e non produce gli stessi effetti della trascrizione nei registri immobiliari.
L’Agenzia delle Entrate illustra la registrazione dei contratti preliminari. Per una permuta con terreno e immobili futuri, imposte, base imponibile, eventuale IVA e trattamento del conguaglio devono essere verificati in relazione alle parti e alla struttura dell’operazione.
Se il preliminare è ricevuto o autenticato dal notaio, sarà il professionista a curare gli adempimenti di competenza. La clausola che pone le spese soltanto a carico della parte che richiede la registrazione non elimina l’obbligo previsto dalla legge.
Spese e imposte della permuta
Il Codice civile prevede, salvo diverso accordo, la ripartizione in parti uguali delle spese della permuta e di quelle accessorie. Le parti possono stabilire una distribuzione differente dei costi notarili e tecnici.
Gli obblighi fiscali non vengono però modificati nei confronti dell’amministrazione da una semplice ripartizione interna. Occorre distinguere imposta di registro, IVA, imposte ipotecaria e catastale, oneri urbanistici, spese tecniche, frazionamenti e costi delle garanzie.
Il preliminare dovrebbe riportare soltanto la ripartizione concordata, rinviando al notaio e ai consulenti fiscali la determinazione del trattamento applicabile. Non è corretto affermare in modo automatico che ogni imposta sarà divisa a metà.
Nomina di un terzo e cessione del contratto
La formula con cui il costruttore promette di acquistare per sé o per persona da nominare non deve essere inserita senza regole. La nomina può modificare affidabilità economica, garanzie e soggetto responsabile della costruzione.
Il preliminare deve chiarire se è ammessa una dichiarazione di nomina, entro quale termine, con quali formalità e a condizione che il terzo assuma integralmente gli obblighi. Fino al perfezionamento della sostituzione, il costruttore originario non dovrebbe essere liberato.
La cessione del contratto richiede invece la disciplina prevista per il trasferimento dell’intera posizione contrattuale. Può essere collegata al modello di cessione del preliminare immobiliare, adattandolo alla permuta e alle garanzie già rilasciate.
Clausola risolutiva e rimedi per l’inadempimento
La clausola risolutiva espressa deve individuare gli obblighi essenziali la cui violazione consente alla parte interessata di dichiarare risolto il contratto. Non è corretto stabilire che qualsiasi irregolarità, anche marginale, provochi automaticamente la cessazione.
Possono assumere rilievo il mancato rilascio delle garanzie, l’omessa stipula del definitivo, il trasferimento dell’area a terzi, la modifica sostanziale delle unità future, il superamento del termine massimo di costruzione e la mancata liberazione delle unità dalle ipoteche.
Il contratto deve coordinare risoluzione, restituzioni, penali e risarcimento. La previsione secondo cui il terreno ritornerebbe automaticamente al proprietario insieme all’intero complesso costruito presenta conseguenze reali, fiscali e finanziarie che non possono essere affidate a una clausola generica.
Allegati da predisporre
- titolo di provenienza del terreno;
- visura catastale ed estratto di mappa;
- certificato di destinazione urbanistica;
- relazione urbanistica e tecnica sull’edificabilità;
- ispezioni ipotecarie aggiornate;
- planimetria dell’area;
- progetto architettonico disponibile;
- planimetrie delle unità future;
- capitolato delle opere e delle finiture;
- cronoprogramma dei lavori;
- prospetto dei valori e dell’eventuale conguaglio;
- bozza della fideiussione;
- condizioni della polizza decennale, quando prevista;
- documenti relativi ai poteri dei rappresentanti delle società;
- eventuale convenzione urbanistica o piano attuativo;
- bozza del regolamento condominiale, se disponibile.
Gli allegati devono essere identificati mediante lettera, data e versione e sottoscritti insieme al contratto. Le modifiche successive richiedono un documento che permetta di confrontare il testo precedente con quello approvato.
Errori da evitare nel preliminare
- definire edificabile il terreno senza una verifica urbanistica aggiornata;
- lasciare al costruttore la scelta delle unità da trasferire;
- indicare superfici senza specificare il criterio di misurazione;
- allegare planimetrie indicative prive di limiti alle modifiche;
- trasferire il terreno prima della consegna delle garanzie;
- non verificare se il D.Lgs. 122/2005 sia applicabile;
- prevedere una fideiussione priva di importo, durata o condizioni di escussione;
- consentire ipoteche senza regolare frazionamento e liberazione delle unità;
- autorizzare la consegna senza documentazione relativa all’agibilità;
- attribuire al costruttore procure irrevocabili e prive di limiti;
- non disciplinare il superamento dei termini di costruzione;
- considerare qualsiasi aumento dei costi come forza maggiore;
- confondere la registrazione fiscale con la trascrizione immobiliare;
- prevedere l’automatica acquisizione dell’intero fabbricato in caso di inadempimento;
- rinunciare preventivamente a contestare qualsiasi differenza progettuale;
- approvare indistintamente tutte le clausole ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.
Fac simile contratto preliminare per permuta di area edificabile
Il modello seguente prevede la futura stipula di una permuta di cosa presente con unità immobiliari future. Deve essere completato con gli allegati tecnici e coordinato con le garanzie richieste dalla qualità delle parti e dallo stato del procedimento edilizio.
CONTRATTO PRELIMINARE DI PERMUTA DI AREA EDIFICABILE CON UNITÀ IMMOBILIARI DA COSTRUIRE
Tra
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL PROPRIETARIO], nato a [LUOGO DI NASCITA] il [DATA DI NASCITA], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], residente o con sede in [INDIRIZZO], PEC [PEC], rappresentato da [NOME E COGNOME] in qualità di [QUALIFICA], di seguito denominato “Proprietario”
e
[DENOMINAZIONE DEL COSTRUTTORE], con sede in [INDIRIZZO], codice fiscale e partita IVA [CODICE FISCALE E PARTITA IVA], iscritta al Registro delle imprese di [LUOGO] con numero [NUMERO], PEC [PEC], rappresentata da [NOME E COGNOME] in qualità di [QUALIFICA], di seguito denominata “Costruttore”.
Premesso che:
il Proprietario dichiara di avere la piena proprietà dell’area descritta nel presente contratto in forza dell’atto [TIPO DI ATTO], ricevuto o autenticato dal notaio [NOME E COGNOME] il [DATA], repertorio [NUMERO], trascritto presso [UFFICIO] in data [DATA] ai numeri [DATI];
il Costruttore intende realizzare sull’area un complesso immobiliare destinato a [DESTINAZIONE], secondo il progetto e gli elaborati allegati;
il Proprietario intende trasferire l’area al Costruttore ricevendo in permuta le unità immobiliari future descritte nel presente contratto;
le parti intendono obbligarsi alla stipula dell’atto definitivo soltanto alle condizioni e con le garanzie di seguito indicate.
Le parti convengono quanto segue.
1. PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati sottoscritti dalle parti costituiscono parte integrante del contratto.
2. NATURA DEL CONTRATTO
Il presente accordo è un contratto preliminare. Esso obbliga le parti a stipulare il successivo atto definitivo di permuta e non trasferisce immediatamente la proprietà o il possesso dell’area né delle unità immobiliari future.
3. IDENTIFICAZIONE DELL’AREA
L’area è situata nel Comune di [COMUNE], località [LOCALITÀ], con accesso da [INDIRIZZO O DESCRIZIONE], ed è censita al Catasto Terreni come segue:
foglio [NUMERO], particella [NUMERO], qualità [QUALITÀ], classe [CLASSE], superficie [SUPERFICIE];
foglio [NUMERO], particella [NUMERO], qualità [QUALITÀ], classe [CLASSE], superficie [SUPERFICIE].
La superficie catastale complessiva è pari a [SUPERFICIE]. I confini sono [CONFINI].
4. PORZIONE OGGETTO DELLA PERMUTA
[LA PERMUTA RIGUARDA L’INTERA AREA / LA PERMUTA RIGUARDA LA PORZIONE DELIMITATA NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA A]. La porzione sarà frazionata prima dell’atto definitivo a cura di [SOGGETTO] e a spese di [PARTE].
5. STATO MATERIALE DELL’AREA
Sull’area sono presenti [FABBRICATI, MANUFATTI, ALBERATURE, IMPIANTI O NESSUNO]. Lo stato materiale, gli accessi, le recinzioni e le eventuali occupazioni sono descritti nella relazione e nella documentazione fotografica allegate.
6. DESTINAZIONE URBANISTICA
In base al certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di [COMUNE] il [DATA], l’area ricade in [ZONA E DESTINAZIONE]. Le prescrizioni, gli indici, i vincoli e gli strumenti attuativi risultano dall’Allegato B.
7. PROGRAMMA EDIFICATORIO
Il Costruttore intende realizzare un complesso composto da [DESCRIZIONE DEGLI EDIFICI], con destinazione [DESTINAZIONE], superficie utile o lorda prevista di [SUPERFICIE] e volume previsto di [VOLUME], oltre a [PERTINENZE E PARTI COMUNI].
8. CONDIZIONE SOSPENSIVA URBANISTICA
L’efficacia degli obblighi di stipulare la permuta definitiva è sottoposta all’avveramento, entro il [DATA], delle seguenti condizioni:
[APPROVAZIONE E PIENA EFFICACIA DELLO STRUMENTO URBANISTICO];
[STIPULA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA];
[RILASCIO O FORMAZIONE DEL TITOLO EDILIZIO];
riconoscimento di una capacità edificatoria non inferiore a [PARAMETRO];
possibilità di realizzare le unità future con le caratteristiche minime indicate nell’Allegato C.
9. ATTIVITÀ PER L’AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE
Il Costruttore curerà [PROGETTAZIONE, ISTANZE E PRATICHE] e ne sosterrà i relativi costi, salvo [EVENTUALI ECCEZIONI]. Il Proprietario fornirà firme, documenti e procure strettamente necessari, senza assumere spese o obblighi non espressamente concordati.
10. MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE
Se la condizione non si avvera entro il termine e non viene prorogata per iscritto, il contratto resterà inefficace e ciascuna parte restituirà quanto eventualmente ricevuto entro [NUMERO] giorni. Restano ferme le responsabilità derivanti dall’inosservanza degli obblighi di collaborazione espressamente assunti.
11. OGGETTO DELLA FUTURA PERMUTA
Il Proprietario promette di trasferire al Costruttore, che promette di acquistare, l’area descritta negli articoli precedenti. Il Costruttore promette di attribuire al Proprietario, che promette di acquistare, le unità immobiliari future descritte nell’articolo successivo.
12. IDENTIFICAZIONE DELLE UNITÀ FUTURE
Le unità destinate al Proprietario sono individuate negli elaborati dell’Allegato C come segue:
unità [CODICE], edificio [NUMERO], scala [NUMERO], piano [PIANO], destinazione [DESTINAZIONE], superficie [SUPERFICIE E CRITERIO DI CALCOLO], composta da [LOCALI], con [BALCONE, TERRAZZO O GIARDINO];
pertinenza [AUTORIMESSA, POSTO AUTO O CANTINA], identificata nel progetto con [CODICE], superficie [SUPERFICIE];
ulteriore unità o pertinenza [DESCRIZIONE].
13. CARATTERISTICHE ESSENZIALI
Sono considerate essenziali la collocazione nell’edificio, il piano, la destinazione, la superficie minima di [SUPERFICIE], il numero delle pertinenze, gli accessi, gli affacci indicati e le dotazioni descritte nel capitolato.
14. TOLLERANZA DIMENSIONALE CONVENZIONALE
È ammessa una differenza massima pari a [PERCENTUALE O SUPERFICIE] rispetto alla superficie indicata, purché non siano compromessi funzionalità, numero dei locali e valore dell’unità. Per differenze superiori si applicherà [SOSTITUZIONE, CONGUAGLIO, RIDUZIONE DEL VALORE O DIRITTO DI SCIOGLIMENTO].
15. PROGETTO E CAPITOLATO
Le unità saranno realizzate in conformità al progetto allegato D e al capitolato allegato E, entrambi identificati mediante data e versione. Il capitolato descrive strutture, impianti, isolamento, serramenti, pavimenti, rivestimenti, sanitari, finiture e parti comuni.
16. VALORE DELL’AREA
Le parti attribuiscono all’area il valore di euro [IMPORTO IN CIFRE] ([IMPORTO IN LETTERE]), determinato tenendo conto di [CRITERI DELLA VALUTAZIONE].
17. VALORE DELLE UNITÀ FUTURE
Le parti attribuiscono alle unità immobiliari future e alle relative pertinenze il valore complessivo di euro [IMPORTO IN CIFRE] ([IMPORTO IN LETTERE]).
18. CONGUAGLIO
[NON È DOVUTO ALCUN CONGUAGLIO / È DOVUTO UN CONGUAGLIO DI EURO [IMPORTO] DAL [SOGGETTO] AL [SOGGETTO]]. Il pagamento avverrà con [MODALITÀ E SCADENZE], nel rispetto degli obblighi fiscali e di tracciabilità applicabili.
19. STRUTTURA DELL’ATTO DEFINITIVO
Le parti si obbligano a stipulare un atto definitivo di permuta dell’area con le unità immobiliari future. Il notaio definirà nel rogito il momento e le modalità degli effetti traslativi relativi ai beni futuri, gli eventuali atti ricognitivi successivi e le formalità necessarie per la loro identificazione.
20. TERMINE PER L’ATTO DEFINITIVO
L’atto definitivo sarà stipulato entro il [DATA], dopo l’avveramento delle condizioni, il completamento delle verifiche e la consegna delle garanzie. Il notaio incaricato è [NOME E COGNOME] con studio in [INDIRIZZO], salvo diversa scelta concordata per iscritto.
21. DOCUMENTI PER IL ROGITO
Il Proprietario consegnerà titolo di provenienza, dati catastali, certificato di destinazione urbanistica e documenti relativi a vincoli e formalità. Il Costruttore consegnerà titolo edilizio, progetto, garanzie, documentazione societaria, piano finanziario ipotecario e ulteriori atti richiesti dal notaio.
22. PROPRIETÀ E POSSESSO PRIMA DEL ROGITO
Fino all’atto definitivo, proprietà e possesso dell’area restano al Proprietario. Il Costruttore non potrà iniziare opere, demolizioni o occupazioni permanenti prima del trasferimento, salvo accordo notarile separato.
23. ACCESSO PER INDAGINI E PROGETTAZIONE
Il Proprietario autorizza l’accesso per rilievi, indagini geologiche, misurazioni e attività progettuali concordate. Il Costruttore comunicherà data, personale incaricato e attività previste, risponderà dei danni causati e ripristinerà lo stato dei luoghi.
24. LIBERTÀ DELL’AREA
Al rogito l’area sarà trasferita libera da ipoteche, pignoramenti, domande giudiziali, diritti personali di godimento e formalità pregiudizievoli, salvo quelle indicate e accettate nell’Allegato F. Le formalità da cancellare sono [ELENCO].
25. SERVITÙ E VINCOLI
Restano ferme le servitù e le convenzioni descritte nell’Allegato F. Il Proprietario dichiara le seguenti occupazioni, prelazioni, contenziosi o diritti di terzi: [DESCRIZIONE O NESSUNO].
26. FIDEIUSSIONE PREVISTA DALLA LEGGE
Se il Proprietario rientra nella definizione di acquirente e ricorrono gli altri presupposti del D.Lgs. 122/2005, il Costruttore consegnerà nei tempi e con le caratteristiche previste dalla legge una fideiussione conforme alla disciplina applicabile, di importo determinato dal notaio in relazione al valore dell’area e agli altri corrispettivi esposti al rischio.
27. GARANZIA CONVENZIONALE ALTERNATIVA
Se il D.Lgs. 122/2005 non è applicabile, il Costruttore consegnerà entro il [DATA] una fideiussione [BANCARIA O ASSICURATIVA] dell’importo di euro [IMPORTO], rilasciata da [GARANTE], valida fino a [EVENTO O DATA] e rinnovabile fino all’acquisto e alla consegna delle unità future.
28. MANCATA CONSEGNA DELLA GARANZIA
La mancata consegna o il mancato rinnovo della garanzia entro il termine costituisce inadempimento essenziale. Il Proprietario potrà sospendere la stipula o gli ulteriori adempimenti e dichiarare risolto il contratto mediante comunicazione scritta, salve le tutele inderogabili applicabili.
29. FINANZIAMENTO DELLA COSTRUZIONE
Il Costruttore potrà ottenere un finanziamento garantito da ipoteca sull’area entro il limite di euro [IMPORTO], a condizione che siano rispettate le garanzie previste e che le unità destinate al Proprietario vengano liberate secondo quanto stabilito nel contratto e dalla legge.
30. FRAZIONAMENTO E CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA
Prima del trasferimento o dell’acquisto definitivo delle unità future, il Costruttore dovrà ottenere il frazionamento del finanziamento e dell’ipoteca e il titolo per la cancellazione o il frazionamento delle formalità gravanti sulle unità assegnate, nei casi e con le modalità richiesti dalla legge.
31. POLIZZA DECENNALE
Quando prevista dal D.Lgs. 122/2005, il Costruttore consegnerà la polizza assicurativa indennitaria decennale conforme alla disciplina applicabile. Negli altri casi consegnerà la seguente copertura convenzionale: [DESCRIZIONE, MASSIMALE, FRANCHIGIA E DURATA].
32. INIZIO DEI LAVORI
I lavori inizieranno entro [NUMERO] giorni da [RILASCIO DEL TITOLO, ROGITO O ALTRO EVENTO], salvo impedimenti documentati non imputabili al Costruttore.
33. CRONOPROGRAMMA
Il Costruttore seguirà il cronoprogramma allegato G, che prevede:
inizio lavori entro [DATA];
completamento delle strutture entro [DATA];
chiusura dell’edificio entro [DATA];
completamento degli impianti entro [DATA];
ultimazione delle unità entro [DATA];
consegna entro [DATA].
34. INFORMAZIONI SULL’AVANZAMENTO
Il Costruttore trasmetterà al Proprietario un aggiornamento con periodicità [PERIODICITÀ] e consentirà sopralluoghi concordati, nel rispetto delle regole di sicurezza del cantiere.
35. VARIANTI OBBLIGATORIE
Le modifiche imposte dalle autorità o necessarie per ragioni tecniche saranno comunicate mediante elaborati comparativi. Potranno essere eseguite senza ulteriore consenso soltanto se non incidono in modo apprezzabile sulle caratteristiche essenziali indicate all’articolo 13.
36. VARIANTI SOSTANZIALI
Le modifiche a posizione, piano, destinazione, superficie oltre la tolleranza, pertinenze o qualità essenziali richiedono l’accettazione scritta del Proprietario. In mancanza di accordo si applicherà [SOSTITUZIONE CON UNITÀ EQUIVALENTE / ADEGUAMENTO DEL VALORE / SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO].
37. VARIANTI RICHIESTE DAL PROPRIETARIO
Le richieste del Proprietario saranno valutate dal Costruttore mediante preventivo scritto contenente costo, modalità e incidenza sui tempi. La variante sarà eseguita soltanto dopo l’accettazione del preventivo e delle eventuali modifiche alla data di consegna.
38. RITARDI IMPUTABILI AL COSTRUTTORE
Dopo un periodo di tolleranza di [NUMERO] giorni, il Costruttore corrisponderà una penale di euro [IMPORTO] per ogni [GIORNO O MESE] di ritardo imputabile, fino al limite massimo di euro [IMPORTO]. [È FATTO SALVO / NON È FATTO SALVO] il risarcimento del maggior danno.
39. FORZA MAGGIORE
Sono considerate cause di forza maggiore soltanto gli eventi esterni, imprevedibili e non ragionevolmente superabili che impediscono l’esecuzione dei lavori. Non rientrano automaticamente aumento dei prezzi, difficoltà finanziarie, carenza di liquidità, indisponibilità ordinaria di imprese o errori di programmazione.
40. COMUNICAZIONE DEL RITARDO
Il Costruttore comunicherà l’evento entro [NUMERO] giorni dalla conoscenza, indicando causa, attività interessate, durata stimata e misure adottate. La proroga non potrà superare la durata dell’impedimento documentato.
41. TERMINE MASSIMO
Se la consegna non avviene entro il [DATA], comprese le proroghe ammesse, il Proprietario potrà [CONCEDERE UN TERMINE FINALE / DICHIARARE RISOLTO IL CONTRATTO / ACCETTARE UNA UNITÀ SOSTITUTIVA], ferme le garanzie e i rimedi applicabili.
42. COMPLETAMENTO DELLE UNITÀ
Le unità si considerano completate quando risultano eseguite le opere previste, funzionanti gli impianti, ultimate le parti comuni necessarie all’accesso e disponibili i documenti richiesti per il trasferimento e l’utilizzo.
43. IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Il Costruttore curerà a proprie spese il frazionamento, l’accatastamento e la predisposizione delle planimetrie delle unità e delle pertinenze. I dati definitivi saranno comunicati al Proprietario e al notaio prima dell’atto ricognitivo o di trasferimento previsto.
44. DOCUMENTI DA CONSEGNARE
Prima o contestualmente alla consegna il Costruttore fornirà:
planimetrie catastali;
attestato di prestazione energetica;
copia della segnalazione certificata di agibilità, quando dovuta;
dichiarazioni e documenti relativi agli impianti;
collaudi e certificazioni previsti;
manuali e garanzie delle dotazioni;
regolamento condominiale e tabelle millesimali;
polizza decennale, quando prevista;
titoli di cancellazione o frazionamento delle formalità.
45. SOPRALLUOGO E VERBALE
Prima della consegna le parti effettueranno un sopralluogo. Le difformità, i difetti visibili e le opere da completare saranno riportati in un verbale con il relativo termine di eliminazione.
46. CONSEGNA
La consegna avverrà entro il [DATA] mediante verbale, dopo il completamento delle condizioni previste. Saranno consegnate [NUMERO] copie delle chiavi e le unità saranno libere da persone e beni non compresi nella permuta.
47. SPESE DALLA CONSEGNA
Dalla consegna saranno a carico del Proprietario consumi, spese condominiali ordinarie e altri oneri riferibili all’uso delle unità, salvo quelli relativi a opere ancora dovute dal Costruttore.
48. PARTI COMUNI
Le parti comuni e le quote relative alle unità promesse sono descritte negli allegati. Il Costruttore potrà apportare modifiche necessarie al completamento del complesso purché non riducano accesso, funzionalità, valore e diritti delle unità del Proprietario.
49. REGOLAMENTO CONDOMINIALE
La bozza del regolamento e delle tabelle millesimali sarà consegnata entro [DATA]. Le clausole che attribuiscono diritti particolari al Costruttore o limitano l’uso delle proprietà esclusive dovranno risultare espressamente dagli atti.
50. EDIFICABILITÀ RESIDUA
[L’EVENTUALE EDIFICABILITÀ RESIDUA È COMPRESA NEL TRASFERIMENTO DELL’AREA / RESTA RISERVATA AL PROPRIETARIO NEI LIMITI E CON LE MODALITÀ INDICATE NELL’ALLEGATO H]. Ogni futura costruzione dovrà rispettare i diritti attribuiti alle unità oggetto della permuta.
51. GARANZIE COSTRUTTIVE
Il Costruttore risponde delle difformità e dei difetti secondo il contratto e le norme applicabili. La consegna e il verbale non comportano rinuncia alle garanzie relative a difetti non riconoscibili o successivamente manifestatisi.
52. MEDIAZIONE IMMOBILIARE
[NON È INTERVENUTO ALCUN MEDIATORE / È INTERVENUTO IL MEDIATORE [DENOMINAZIONE, DATI E NUMERO DI ISCRIZIONE]]. La provvigione dovuta da ciascuna parte è [IMPORTO O CRITERIO] e sarà corrisposta mediante [MODALITÀ].
53. NOMINA O CESSIONE A TERZI
Il Costruttore [NON PUÒ NOMINARE O CEDERE A TERZI / PUÒ INDICARE UN TERZO ENTRO IL [DATA], CON IL CONSENSO DEL PROPRIETARIO E A CONDIZIONE CHE IL TERZO ASSUMA TUTTI GLI OBBLIGHI]. Il Costruttore originario resterà obbligato fino alla valida sostituzione e al rilascio delle nuove garanzie.
54. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La parte interessata potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile in caso di:
mancata stipula del definitivo per fatto imputabile all’altra parte;
mancata consegna o rinnovo delle garanzie;
alienazione dell’area a terzi in violazione del contratto;
modifica sostanziale non autorizzata delle unità future;
mancata liberazione delle unità dalle formalità pregiudizievoli;
superamento del termine massimo previsto dall’articolo 41.
55. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
In caso di risoluzione, ciascuna parte restituirà quanto ricevuto e saranno escusse o liberate le garanzie secondo il loro contenuto e la legge. La sorte dell’area, delle opere eseguite e dei rapporti con i finanziatori sarà definita dagli atti notarili e dalle garanzie predisposte, senza automatica attribuzione dell’intero complesso a una parte.
56. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE
Il contratto sarà registrato nei termini previsti. [SARÀ INOLTRE TRASCRITTO NEI REGISTRI IMMOBILIARI / NON SARÀ TRASCRITTO, FERMI I CASI NEI QUALI LA FORMA NOTARILE E LA TRASCRIZIONE SIANO RICHIESTE O NECESSARIE]. Gli adempimenti saranno curati da [NOTAIO O PARTE INCARICATA].
57. SPESE
Le spese del preliminare, delle verifiche, delle garanzie, dell’atto definitivo, degli atti successivi e dei frazionamenti sono ripartite come segue: [RIPARTIZIONE DETTAGLIATA]. Restano fermi gli obblighi tributari posti direttamente dalla legge a carico delle parti.
58. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni formali saranno inviate ai seguenti recapiti:
Proprietario: [PEC O INDIRIZZO];
Costruttore: [PEC O INDIRIZZO].
Ogni variazione dovrà essere comunicata per iscritto.
59. MODIFICHE DEL CONTRATTO
Le modifiche relative ad area, unità future, progetto, valori, termini, garanzie e condizioni devono risultare da un documento scritto nella forma richiesta dalla legge e sottoscritto dalle parti.
60. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Le controversie saranno sottoposte al procedimento di mediazione nei casi previsti dalla legge e al giudice competente secondo le norme applicabili, salvo diverso accordo validamente concluso.
61. COPIE E ALLEGATI
Il contratto è redatto in [NUMERO] copie complete dei medesimi allegati.
Allegato A: planimetria e identificazione dell’area;
Allegato B: certificato e relazione urbanistica;
Allegato C: identificazione delle unità future;
Allegato D: progetto architettonico;
Allegato E: capitolato;
Allegato F: formalità, servitù e vincoli;
Allegato G: cronoprogramma;
Allegato H: edificabilità residua;
Allegato I: fideiussione o relativa bozza;
[ULTERIORI ALLEGATI].
Letto, approvato e sottoscritto.
[LUOGO], [DATA]
Il Proprietario
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE]
[FIRMA]
Il Costruttore
[DENOMINAZIONE]
[NOME E QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
[FIRMA]
APPROVAZIONE SPECIFICA, SE APPLICABILE
La parte aderente approva specificamente le clausole predisposte unilateralmente indicate con i numeri [NUMERI DELLE SOLE CLAUSOLE PER LE QUALI RICORRONO I PRESUPPOSTI].
[NOME DELLA PARTE ADERENTE]
[FIRMA SPECIFICA]
Scarica il modello Word del preliminare di permuta dell’area edificabile
Il file Word contiene un modello modificabile con sezioni dedicate al terreno, alle unità future, alla condizione urbanistica, ai valori, alle garanzie, alle ipoteche, al capitolato e ai termini di costruzione. Può essere aperto con i comuni programmi di videoscrittura compatibili con il formato.
Prima dell’uso occorre eliminare le alternative non pertinenti, completare tutti i segnaposto e predisporre gli allegati tecnici. Il documento non sostituisce l’atto notarile e deve essere verificato in base alla qualità delle parti, al titolo edilizio e alla struttura scelta per il trasferimento del terreno e degli immobili futuri.
Domande frequenti sulla permuta di terreno con immobili da costruire
Il preliminare deve essere firmato davanti a un notaio?
La forma notarile è necessaria quando ricorrono i presupposti della disciplina sugli immobili da costruire applicabile alla persona fisica e al titolo edilizio richiesto o presentato dal 16 marzo 2019. Negli altri casi una scrittura privata può essere valida, ma non consente la trascrizione. Per un’operazione che espone il valore del terreno per diversi anni, la stipula notarile resta normalmente la scelta più protettiva.
La fideiussione deve coprire anche il valore del terreno?
Quando il D.Lgs. 122/2005 si applica, la garanzia riguarda somme e valore degli altri corrispettivi che il costruttore riceve prima dell’acquisto dell’immobile futuro. Nella permuta il terreno costituisce un corrispettivo non monetario e il suo valore può quindi rientrare nell’importo da garantire. Il calcolo e il momento della consegna devono essere definiti dal notaio in base alla struttura dell’atto.
Le unità future possono essere indicate solo come percentuale del fabbricato?
Una percentuale priva di ulteriori criteri può non rendere determinabile l’oggetto. Il preliminare dovrebbe indicare almeno collocazione, destinazione, superficie, pertinenze e criteri per individuare concretamente le unità spettanti al proprietario. La scelta non può essere rimessa integralmente e senza limiti al costruttore dopo la firma.
Il costruttore può consegnare gli appartamenti senza agibilità?
Il contratto non dovrebbe equiparare la semplice consegna delle chiavi a una consegna completa e regolare. Nei casi previsti devono essere completate le opere e presentata la segnalazione certificata di agibilità con la relativa documentazione. Una consegna anticipata può essere concordata soltanto valutandone effetti, rischi e limiti e senza sostituire gli adempimenti necessari all’utilizzo dell’immobile.
Cosa accade se il Comune non approva il progetto previsto?
Se il preliminare contiene una condizione sospensiva precisa, il mancato ottenimento della capacità edificatoria o del titolo entro il termine impedisce il consolidarsi degli obblighi subordinati alla condizione. Il contratto deve stabilire restituzioni, proroga e ripartizione dei costi. Se il risultato manca per l’inerzia o l’inadempimento di una parte, possono invece sorgere le responsabilità previste dall’accordo e dalla legge.