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In questa pagina è disponibile un fac simile di contratto preliminare di affitto d’azienda in formato Word. Il modello può essere utilizzato dal titolare dell’azienda e dal futuro affittuario quando intendono assumere l’impegno di stipulare successivamente il contratto definitivo, definendone in anticipo gli elementi principali.
Il fac simile può essere consultato prima del download e deve essere completato con i dati delle parti, la descrizione dell’azienda, il futuro canone, la durata, gli allegati e le eventuali condizioni alle quali è subordinata la stipula. Dopo il download sono indicate anche le verifiche da effettuare su dipendenti, contratti, locali, autorizzazioni e adempimenti formali.
A cosa serve il contratto preliminare di affitto d’azienda
Con il contratto preliminare le parti si obbligano a concludere in un momento successivo un contratto definitivo di affitto d’azienda. È utile, per esempio, quando concedente e futuro affittuario hanno già raggiunto un accordo sugli elementi essenziali dell’operazione ma devono ancora completare verifiche, ottenere un finanziamento, predisporre l’inventario oppure attendere il verificarsi di una condizione concordata.
Il preliminare non deve essere confuso con il contratto definitivo. Se le parti vogliono trasferire immediatamente la disponibilità e la gestione dell’azienda, occorre predisporre il definitivo e affrontare gli adempimenti collegati al trasferimento del godimento dell’azienda. Su EsempioDoc.com è disponibile anche il fac simile di contratto di affitto d’azienda.
L’oggetto deve essere sufficientemente determinato: non basta indicare genericamente un’attività commerciale. È opportuno identificare l’azienda o il ramo interessato, i beni che ne fanno parte, i locali utilizzati, gli eventuali dipendenti e i principali rapporti destinati a incidere sull’operazione.
Fac simile contratto preliminare di affitto d’azienda
Il modello seguente contiene le clausole principali di un preliminare e deve essere adattato alle caratteristiche effettive dell’azienda, soprattutto in presenza di dipendenti, immobili di terzi, autorizzazioni amministrative, finanziamenti o contratti rilevanti.
CONTRATTO PRELIMINARE DI AFFITTO D’AZIENDA
Tra
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL CONCEDENTE], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], con residenza o sede in [INDIRIZZO], iscritta al Registro delle imprese di [REGISTRO IMPRESE], REA [NUMERO REA], in persona di [NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, SE APPLICABILE], di seguito denominato “Promittente concedente”,
e
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL FUTURO AFFITTUARIO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], con residenza o sede in [INDIRIZZO], iscritta al Registro delle imprese di [REGISTRO IMPRESE, SE APPLICABILE], REA [NUMERO REA, SE APPLICABILE], in persona di [NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, SE APPLICABILE], di seguito denominato “Promissario affittuario”.
PREMESSO CHE
Il Promittente concedente è titolare dell’azienda esercitata in [LUOGO], avente ad oggetto l’attività di [ATTIVITÀ], costituita dal complesso organizzato di beni descritto nell’Allegato A.
L’azienda viene identificata anche mediante i seguenti elementi: [INSEGNA, SE PRESENTE], [SEDE O UNITÀ LOCALE], [ESTREMI DEI LOCALI UTILIZZATI], [ULTERIORI ELEMENTI IDENTIFICATIVI].
Il Promissario affittuario ha manifestato interesse ad assumere in affitto l’azienda e le parti intendono stabilire con il presente preliminare le condizioni essenziali del futuro contratto definitivo.
Le parti dichiarano di voler completare prima della stipula definitiva le verifiche relative a [BENI, CONTRATTI, DIPENDENTI, AUTORIZZAZIONI, LOCALI, SITUAZIONE CONTABILE O ALTRI ELEMENTI].
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.
1. OGGETTO DEL PRELIMINARE
Il Promittente concedente si obbliga a concedere in affitto e il Promissario affittuario si obbliga ad assumere in affitto l’azienda sopra identificata, alle condizioni previste dal presente accordo e dal successivo contratto definitivo.
L’azienda oggetto del futuro affitto comprende i beni indicati nell’inventario allegato A e gli ulteriori elementi espressamente indicati nel presente preliminare o nei relativi allegati. Sono esclusi [BENI O RAPPORTI ESPRESSAMENTE ESCLUSI].
2. CONTRATTO DEFINITIVO
Le parti si impegnano a stipulare il contratto definitivo entro il [DATA] oppure, se è prevista una condizione sospensiva, entro [NUMERO] giorni dal suo avveramento e comunque non oltre il [DATA].
Il contratto definitivo sarà predisposto nella forma necessaria per gli adempimenti previsti dalla disciplina applicabile all’affitto d’azienda e per il relativo deposito presso il Registro delle imprese.
3. DECORRENZA E DURATA DEL FUTURO AFFITTO
Il contratto definitivo avrà decorrenza dal [DATA O EVENTO] e durata di [DURATA], salvo diversa pattuizione risultante dal contratto definitivo.
La consegna dell’azienda e l’immissione del Promissario affittuario nella gestione avverranno alla data di efficacia del contratto definitivo, salvo diverso accordo scritto delle parti.
4. CANONE
Il canone del futuro affitto d’azienda è stabilito in euro [IMPORTO] oltre agli eventuali tributi applicabili, da corrispondere con periodicità [MENSILE/TRIMESTRALE/ALTRA PERIODICITÀ], entro il giorno [GIORNO] mediante [MODALITÀ DI PAGAMENTO].
L’eventuale criterio di aggiornamento del canone sarà il seguente: [CRITERIO DI AGGIORNAMENTO] oppure [NESSUN AGGIORNAMENTO CONVENUTO].
5. CAPARRA CONFIRMATORIA
MANTENERE UNA SOLA DELLE DUE OPZIONI SEGUENTI.
OPZIONE A – CAPARRA PREVISTA:
Alla sottoscrizione del presente preliminare il Promissario affittuario versa al Promittente concedente euro [IMPORTO] a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell’articolo 1385 del codice civile. La somma sarà imputata secondo quanto stabilito nel contratto definitivo. In caso di inadempimento troveranno applicazione gli effetti previsti dalla legge per la caparra confirmatoria.
OPZIONE B – NESSUNA CAPARRA:
Le parti dichiarano che alla sottoscrizione del presente preliminare non viene versata alcuna somma a titolo di caparra confirmatoria.
6. EVENTUALE CONDIZIONE SOSPENSIVA
MANTENERE QUESTA CLAUSOLA SOLO SE È STATA CONCORDATA UNA CONDIZIONE.
L’efficacia dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo è subordinata al verificarsi entro il [DATA] della seguente condizione: [DESCRIZIONE PRECISA DELLA CONDIZIONE, PER ESEMPIO OTTENIMENTO DI UN FINANZIAMENTO O DI UN PROVVEDIMENTO NECESSARIO].
La parte tenuta ad attivarsi per il verificarsi della condizione dovrà compiere diligentemente gli adempimenti di propria competenza e comunicare all’altra parte il relativo esito. Le conseguenze del mancato avveramento della condizione saranno le seguenti: [CONSEGUENZE CONCORDATE, TENENDO DISTINTO IL MANCATO AVVERAMENTO DALL’EVENTUALE INADEMPIMENTO IMPUTABILE A UNA PARTE].
7. INVENTARIO E STATO DEI BENI
L’inventario dei beni aziendali è allegato al presente preliminare come Allegato A oppure sarà completato e sottoscritto dalle parti entro il [DATA]. Esso dovrà individuare almeno [MACCHINARI, ATTREZZATURE, ARREDI, IMPIANTI, BENI MOBILI, SCORTE O ALTRI BENI COMPRESI].
Prima della stipula definitiva le parti potranno redigere un verbale sullo stato dei beni e indicare gli eventuali interventi da eseguire prima della consegna.
8. GESTIONE E CONSERVAZIONE DELL’AZIENDA
Nel contratto definitivo saranno disciplinati gli obblighi dell’affittuario relativi alla gestione dell’azienda, alla conservazione dell’efficienza dell’organizzazione e delle dotazioni e al mantenimento della destinazione aziendale, nel rispetto della disciplina applicabile.
La ripartizione tra concedente e affittuario delle spese di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei singoli beni sarà specificata nel contratto definitivo sulla base della natura dei beni e degli accordi raggiunti tra le parti.
9. LAVORATORI
MANTENERE UNA SOLA DELLE DUE OPZIONI SEGUENTI.
OPZIONE A – AZIENDA CON LAVORATORI:
Alla data del presente preliminare risultano addetti all’azienda i lavoratori indicati nell’Allegato B. Le parti prendono atto che, al momento dell’effettivo trasferimento dell’azienda, i rapporti di lavoro saranno regolati dalla disciplina inderogabile applicabile al trasferimento d’azienda, senza pregiudizio dei diritti dei lavoratori. Nel contratto definitivo saranno regolati esclusivamente i rapporti economici interni tra concedente e affittuario che possono essere validamente disciplinati tra le parti.
OPZIONE B – AZIENDA SENZA LAVORATORI:
Il Promittente concedente dichiara che alla data del presente preliminare non risultano lavoratori subordinati addetti all’azienda oggetto dell’operazione. Eventuali variazioni intervenute prima della stipula definitiva dovranno essere comunicate al Promissario affittuario.
10. CONTRATTI AZIENDALI
Prima della stipula definitiva le parti predisporranno nell’Allegato C l’elenco dei contratti relativi all’esercizio dell’azienda, indicando quelli destinati a proseguire, quelli eventualmente esclusi e quelli per i quali siano necessari comunicazioni, consensi o altri adempimenti nei confronti dei terzi.
Le presenti pattuizioni regolano i rapporti tra le parti e non modificano i diritti che la legge o i singoli contratti riconoscono ai terzi contraenti.
11. LOCALI NEI QUALI È ESERCITATA L’ATTIVITÀ
MANTENERE LA SOLA OPZIONE PERTINENTE.
OPZIONE A – LOCALI DI PROPRIETÀ DEL CONCEDENTE:
L’attività aziendale viene esercitata nei locali siti in [INDIRIZZO], di proprietà del Promittente concedente. Le condizioni per l’utilizzo dei locali durante l’affitto saranno disciplinate nel contratto definitivo.
OPZIONE B – LOCALI CONDOTTI IN LOCAZIONE:
L’attività aziendale viene esercitata nei locali siti in [INDIRIZZO], utilizzati in forza del contratto di locazione del [DATA], stipulato con [LOCATORE]. Prima del definitivo le parti verificheranno le condizioni del contratto e gli adempimenti necessari affinché i locali possano continuare a essere utilizzati nell’ambito dell’affitto d’azienda.
12. AUTORIZZAZIONI E TITOLI AMMINISTRATIVI
Le autorizzazioni, licenze, SCIA, concessioni o altri titoli collegati all’attività sono indicati nell’Allegato D. Le parti verificheranno prima della stipula definitiva quali adempimenti amministrativi siano necessari per consentire al futuro affittuario di esercitare l’attività.
Il presente preliminare non comporta automaticamente il trasferimento o la voltura di autorizzazioni per le quali la normativa applicabile richieda comunicazioni, requisiti soggettivi, procedimenti o provvedimenti specifici.
13. CREDiti, DEBITI E PENDENZE
Prima del contratto definitivo il Promittente concedente metterà a disposizione del Promissario affittuario le informazioni concordate relative a [CREDITI, DEBITI, CONTENZIOSI, CONTRATTI, ONERI, GARANZIE E ALTRI RAPPORTI RILEVANTI].
Nel contratto definitivo saranno disciplinati i rapporti economici tra le parti relativi alle posizioni esistenti prima della decorrenza e a quelle che sorgeranno durante la gestione dell’affittuario, fermo quanto inderogabilmente previsto dalla legge nei confronti di lavoratori, creditori e altri terzi.
14. DIVIETO DI CONSEGNA ANTICIPATA
Salvo successivo accordo scritto che disciplini espressamente gli effetti dell’anticipata immissione nella gestione, il presente preliminare non attribuisce al Promissario affittuario il diritto di iniziare l’esercizio dell’azienda prima dell’efficacia del contratto definitivo.
15. SPESE E ADEMPIMENTI DEL PRELIMINARE
Il presente contratto preliminare sarà sottoposto agli adempimenti di registrazione previsti dalla normativa vigente. Le parti convengono che i relativi costi saranno sostenuti da [RIPARTIZIONE DELLE SPESE], ferma la disciplina fiscale applicabile nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Le spese relative alla futura stipula del definitivo e agli ulteriori adempimenti saranno sostenute da [RIPARTIZIONE DELLE SPESE].
16. ALLEGATI
Costituiscono allegati al presente preliminare, se predisposti:
Allegato A – Inventario dei beni aziendali;
Allegato B – Elenco dei lavoratori;
Allegato C – Elenco dei contratti aziendali;
Allegato D – Elenco delle autorizzazioni e dei titoli amministrativi;
Allegato E – [ULTERIORE DOCUMENTAZIONE].
17. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni relative al presente preliminare saranno inviate ai seguenti recapiti:
Promittente concedente: [PEC O ALTRO RECAPITO CONCORDATO];
Promissario affittuario: [PEC O ALTRO RECAPITO CONCORDATO].
18. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non disciplinato dal presente preliminare trovano applicazione le disposizioni di legge pertinenti. Eventuali modifiche del presente accordo dovranno risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le parti.
[LUOGO], [DATA]
Il Promittente concedente
[FIRMA]
Il Promissario affittuario
[FIRMA]
Scarica il contratto preliminare di affitto d’azienda Word
Il file disponibile contiene il modello in formato Word e può essere modificato inserendo i dati delle parti e le condizioni concordate. Prima della firma devono essere eliminate le opzioni non utilizzate e devono essere completati gli allegati richiamati nel testo quando risultano pertinenti all’operazione.
Il file costituisce una bozza contrattuale e non sostituisce gli adempimenti richiesti per il preliminare e per il successivo affitto d’azienda. In particolare, forma del definitivo, registrazione, deposito al Registro delle imprese, situazione dei dipendenti e autorizzazioni devono essere verificati in relazione all’azienda interessata.
Come compilare il preliminare di affitto d’azienda
Prima di compilare le clausole economiche occorre identificare con precisione ciò che sarà effettivamente concesso in affitto. L’articolo 2555 del codice civile definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa: il contratto deve quindi avere come riferimento un’organizzazione aziendale e non semplicemente uno o più beni isolati.
Tra le informazioni da raccogliere risultano normalmente utili:
- dati completi del concedente e del futuro affittuario e poteri dei rispettivi rappresentanti;
- attività esercitata e sede dell’azienda o del ramo interessato;
- inventario di macchinari, impianti, attrezzature, arredi e altri beni compresi;
- eventuali beni e scorte espressamente esclusi o soggetti a separata cessione;
- durata prevista per il contratto definitivo e data di decorrenza;
- canone, periodicità e modalità di pagamento;
- eventuale caparra confirmatoria o garanzia convenuta;
- elenco dei lavoratori addetti all’azienda;
- contratti aziendali rilevanti e contratto di locazione dei locali, se esistente;
- autorizzazioni amministrative necessarie all’esercizio dell’attività;
- eventuali condizioni che devono verificarsi prima della stipula definitiva.
Particolare attenzione richiede la condizione sospensiva. Formule generiche come “salvo ottenimento del finanziamento” non chiariscono quale importo debba essere finanziato, entro quale data debba essere ottenuto e che cosa accada se la banca respinge la richiesta. Se la condizione è necessaria, deve essere descritta in modo verificabile e distinta dall’inadempimento di una parte.
Registrazione del preliminare e forma del contratto definitivo
I contratti preliminari rientrano tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso. Per gli atti formati in Italia, il termine ordinario previsto dal Testo unico dell’imposta di registro è attualmente di trenta giorni dalla data dell’atto. La disciplina fiscale distingue inoltre il trattamento della semplice registrazione da quello delle somme eventualmente versate come caparra o ad altro titolo, per cui è opportuno qualificare correttamente ogni pagamento nel testo.
Il preliminare non deve però essere confuso con gli adempimenti del successivo affitto. Per le imprese soggette a registrazione, l’articolo 2556 del codice civile prevede la prova scritta dei contratti che trasferiscono la proprietà o il godimento dell’azienda, ferme le forme richieste per specifici beni o per la natura del contratto. Gli atti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata sono depositati al Registro delle imprese entro trenta giorni a cura del notaio rogante o autenticante. Le indicazioni operative sul deposito sono disponibili anche presso la Camera di Commercio di Torino.
Per questo motivo il fac simile Word del preliminare non deve essere utilizzato come se fosse automaticamente sufficiente anche per la fase definitiva. Le parti dovrebbero stabilire nel preliminare una data o un meccanismo preciso per la stipula del successivo atto e predisporre per tempo inventario e documentazione necessaria.
Cosa verificare se l’azienda ha dipendenti
L’affitto d’azienda rientra tra le operazioni considerate trasferimento d’azienda ai fini dell’articolo 2112 del codice civile. Quando avviene il trasferimento, i rapporti di lavoro proseguono con il nuovo titolare e i lavoratori conservano i diritti derivanti dal rapporto. Non è quindi corretto inserire nel preliminare una clausola che attribuisca semplicemente al futuro affittuario tutti i debiti lavoristici pregressi come se tale accordo potesse eliminare le tutele riconosciute ai dipendenti.
Le parti possono regolare tra loro la ripartizione economica di determinati oneri, ma l’accordo interno non può comprimere i diritti inderogabili dei lavoratori. Prima della firma conviene quindi ricostruire almeno numero degli addetti, tipologia dei rapporti, contratto collettivo applicato, retribuzioni, ferie, TFR e possibili contenziosi.
Esiste inoltre una cautela decisiva per le aziende nelle quali sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori. L’articolo 47 della legge n. 428 del 1990 prevede una procedura preventiva di informazione sindacale almeno venticinque giorni prima del perfezionamento dell’atto di trasferimento o, se precedente, prima che venga raggiunta un’intesa vincolante tra le parti. Un preliminare vincolante può quindi rendere necessario completare la procedura prima della sua sottoscrizione.
Contratti, locali e autorizzazioni da controllare
Un’azienda può comprendere numerosi rapporti oltre ai beni materiali. Prima del definitivo è utile predisporre un elenco dei contratti necessari alla continuità dell’attività e verificare, per ciascuno, eventuali clausole particolari, carattere personale del rapporto, facoltà di recesso del terzo o necessità di specifiche comunicazioni.
Se l’attività viene esercitata in un immobile condotto in locazione, occorre esaminare il contratto esistente. L’articolo 36 della legge n. 392 del 1978 disciplina, in presenza dei relativi presupposti, la cessione del contratto o la sublocazione dell’immobile contestualmente alla cessione o all’affitto dell’azienda e prevede una comunicazione al locatore, al quale è riconosciuta la possibilità di opporsi per gravi motivi entro il termine stabilito dalla norma. La disciplina può essere consultata su Normattiva.
Anche autorizzazioni, concessioni, SCIA e altri titoli amministrativi devono essere controllati in relazione alla specifica attività. Non è corretto prevederne genericamente la “voltura automatica”: per alcune attività possono essere richieste comunicazioni, nuovi requisiti soggettivi o specifiche procedure presso SUAP o altre amministrazioni competenti.
Caparra, acconto e condizione sospensiva
Nel modello originale la disciplina della caparra presentava un’incongruenza, perché in un passaggio prevedeva la restituzione della somma al Promittente, cioè al soggetto che l’aveva ricevuta. Nel nuovo fac simile la caparra è invece una clausola opzionale e viene espressamente qualificata come confirmatoria quando questa è la volontà delle parti.
La qualificazione della somma non deve essere casuale. La caparra confirmatoria prevista dall’articolo 1385 del codice civile svolge una funzione collegata all’inadempimento e produce effetti specifici; un semplice anticipo o deposito può invece avere una funzione differente. Per evitare contestazioni è quindi opportuno indicare nel preliminare a quale titolo viene versato ogni importo e come sarà trattato alla stipula del definitivo.
Se il contratto è subordinato a un finanziamento, a un’autorizzazione o a un altro evento futuro e incerto, occorre stabilire anche chi deve attivarsi, entro quale termine e quale documentazione prova l’avveramento o il mancato avveramento della condizione. Non è opportuno prevedere automaticamente la perdita della caparra ogni volta che una condizione non si verifica senza distinguere i casi imputabili da quelli indipendenti dalla volontà delle parti.
Quando il fac simile non è adatto
Questo preliminare non è il documento corretto se concedente e affittuario vogliono iniziare immediatamente il rapporto e consegnare contestualmente l’azienda. In quel caso occorre predisporre direttamente il contratto definitivo con le formalità richieste e disciplinare in maniera completa la fase di gestione.
Una revisione specifica è inoltre opportuna se l’operazione riguarda un ramo d’azienda, aziende con un numero rilevante di dipendenti, attività soggette ad autorizzazioni particolari, immobili con situazioni contrattuali complesse, leasing, concessioni pubbliche, marchi o altri diritti di proprietà industriale. Lo stesso vale quando l’azienda presenta debiti rilevanti, contenziosi, procedure di crisi o rapporti che potrebbero rendere insufficiente una bozza standard.
Errori da evitare nel contratto preliminare
- confondere il preliminare con il contratto definitivo e consegnare l’azienda senza disciplinare gli effetti della consegna anticipata;
- descrivere l’oggetto soltanto con il nome dell’attività senza allegare un inventario o altri elementi identificativi;
- non fissare una data o un criterio certo per la stipula del definitivo;
- indicare una somma senza specificare se costituisce caparra, acconto o pagamento ad altro titolo;
- prevedere una condizione sospensiva senza termine o senza indicare con precisione l’evento richiesto;
- attribuire all’affittuario tutti i debiti verso i lavoratori ignorando le tutele inderogabili previste per il trasferimento d’azienda;
- dare per automatico il trasferimento di licenze, autorizzazioni e contratti con terzi;
- ignorare la posizione del proprietario dell’immobile quando l’azienda utilizza locali presi in locazione;
- firmare un’intesa vincolante senza avere prima verificato l’eventuale procedura sindacale applicabile alle aziende con più di quindici lavoratori;
- omettere gli adempimenti di registrazione del preliminare.
Domande frequenti sul preliminare di affitto d’azienda
Il preliminare di affitto d’azienda obbliga a firmare il definitivo?
Sì, questa è normalmente la funzione del contratto preliminare: le parti assumono un impegno vincolante a stipulare successivamente il definitivo alle condizioni concordate. Per questo motivo non deve essere trattato come una semplice manifestazione di interesse. Se le trattative sono ancora aperte e non si vuole assumere l’obbligo di concludere il contratto, può essere necessario un documento di natura differente.
Il contratto preliminare deve essere registrato?
I contratti preliminari sono compresi dalla normativa sull’imposta di registro tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso. Per gli atti formati in Italia, il termine ordinario vigente è di trenta giorni dalla data dell’atto. La presenza di caparre o altre somme può incidere sul trattamento fiscale, quindi nel testo deve essere indicato chiaramente il titolo al quale ogni pagamento viene effettuato.
Serve il notaio già per il preliminare?
La forma richiesta va valutata in relazione al contenuto concreto del preliminare e ai beni che compongono l’azienda. È invece particolarmente rilevante la fase definitiva: per il deposito dell’atto di trasferimento del godimento dell’azienda al Registro delle imprese, l’articolo 2556 del codice civile disciplina gli atti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata e attribuisce il deposito al notaio rogante o autenticante.
Cosa succede ai dipendenti quando viene affittata l’azienda?
Al momento dell’effettivo trasferimento trova applicazione, quando ne ricorrono i presupposti, l’articolo 2112 del codice civile: il rapporto di lavoro continua con il soggetto che acquisisce l’azienda e il lavoratore conserva i diritti derivanti dal rapporto. Il preliminare può disciplinare i rapporti economici interni tra le parti, ma non può eliminare o ridurre le tutele inderogabili riconosciute ai lavoratori.
Si può subordinare il preliminare all’ottenimento di un finanziamento?
Sì, le parti possono prevedere una condizione collegata all’ottenimento di un finanziamento, ma la clausola deve essere formulata con precisione. È opportuno indicare almeno importo o caratteristiche essenziali del finanziamento, termine entro il quale deve essere ottenuto, soggetto tenuto a presentare la richiesta e conseguenze del mancato avveramento. Va inoltre distinto il semplice mancato ottenimento da un eventuale comportamento inadempiente della parte interessata.