In questa pagina è disponibile un fac simile di contratto per distributore di carburante destinato a regolare l’affidamento della gestione di un punto vendita a un operatore economico. Il modello riguarda, in particolare, la commissione di vendita dei carburanti con affidamento funzionale e gratuito delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’incarico.
Il documento può essere utilizzato come schema preparatorio dal titolare dell’autorizzazione dell’impianto e dal gestore commissionario. Non è invece adatto, senza una completa revisione, a un affitto di ramo d’azienda, a una gestione diretta, a un semplice contratto di fornitura oppure all’affidamento dei soli servizi di presidio e assistenza. La guida spiega quale rapporto viene costituito, come identificare l’impianto, quali autorizzazioni verificare e come regolare provvigioni, prezzi, incassi, scorte, manutenzione, sicurezza e cessazione. Il fac simile deve essere coordinato con gli accordi interprofessionali e aziendali applicabili al caso concreto.
Che cos’è il contratto per la gestione di un distributore di carburante
Il titolare dell’autorizzazione può affidare la gestione dell’impianto a un altro soggetto, denominato gestore, mediante un rapporto che comprende l’utilizzo gratuito delle attrezzature destinate alla distribuzione e le condizioni commerciali per l’approvvigionamento o la vendita dei prodotti.
L’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 prevede contratti di gestione di durata non inferiore a sei anni, con cessione gratuita dell’uso delle attrezzature fisse e mobili e disciplina conforme agli accordi interprofessionali di settore.
Accanto alla tradizionale combinazione di comodato e fornitura, l’articolo 17 della legge n. 27 del 2012 consente di adottare differenti tipologie contrattuali definite attraverso accordi tra le organizzazioni maggiormente rappresentative dei titolari e dei gestori. Le relative condizioni devono essere eque e non discriminatorie.
Il modello presente in questa pagina segue la struttura del contratto di commissione. Il commissionario vende i carburanti in nome proprio, ma per conto della società committente, e riceve gratuitamente la disponibilità del punto vendita per il tempo e allo scopo necessari a eseguire il mandato.
Contratto di commissione, comodato e fornitura: le differenze
| Rapporto | Proprietà del carburante | Ricavo del gestore | Funzione dell’impianto |
|---|---|---|---|
| Commissione | Resta alla committente fino alla vendita secondo le modalità concordate | Provvigione o altro riconoscimento economico definito dagli accordi applicabili | Affidato gratuitamente come mezzo necessario per vendere per conto della committente |
| Comodato con fornitura | Dipende dal contratto di approvvigionamento e dal momento della vendita al gestore | Margine tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita | Le attrezzature sono concesse gratuitamente e il gestore acquista i prodotti dal fornitore |
| Affitto di ramo d’azienda | Dipende dai contratti di acquisto o fornitura stipulati dall’affittuario | Risultato economico dell’attività, al netto del canone e dei costi | Viene concesso il godimento di un complesso aziendale verso un corrispettivo |
| Appalto di servizi | Resta normalmente al committente | Corrispettivo per i servizi operativi eseguiti | L’appaltatore svolge attività definite senza assumere necessariamente la gestione commerciale |
| Gestione diretta | Appartiene al titolare o al soggetto che esercita direttamente l’attività | Risultato complessivo delle vendite | Non viene affidato a un gestore indipendente |
La qualificazione non dipende soltanto dal titolo utilizzato. Occorre verificare chi acquista o possiede i prodotti, chi stabilisce i prezzi, chi sopporta il rischio commerciale, chi incassa le vendite e quale autonomia conserva il gestore.
Il contratto di commissione è una forma particolare del mandato senza rappresentanza. Per comprendere la struttura generale del rapporto può essere consultato anche il fac simile di contratto di commissione di vendita, che deve però essere integrato con la normativa speciale sui carburanti.
Quando si può utilizzare il contratto di commissione
La legge consente tipologie alternative al comodato con fornitura, ma la loro disciplina non viene rimessa integralmente alla libera iniziativa delle due imprese. La forma prescelta deve essere stata definita mediante gli accordi di settore previsti dalla normativa.
Lo schema di contratto di commissione depositato presso il Ministero nel 2018 precisa che la tipologia è applicabile solo dopo il necessario recepimento mediante accordi aziendali di secondo livello. Tali accordi devono disciplinare gli aspetti economici e operativi lasciati aperti dallo schema nazionale.
Prima di redigere il contratto individuale occorre quindi verificare:
- quale accordo interprofessionale nazionale si applica;
- se la società committente ha sottoscritto un accordo aziendale di recepimento;
- se l’accordo riguarda la rete ordinaria oppure un’area di servizio autostradale;
- quali criteri economici sono stati definiti;
- quale ripartizione delle spese è prevista;
- quali garanzie possono essere richieste;
- quali condizioni regolano recesso e indennizzo;
- quali clausole risolutive sono ammesse;
- se esistono accordi collettivi successivi o più specifici.
Una scrittura privata che ignora tale quadro può contenere clausole incompatibili con disposizioni imperative o accordi che integrano il rapporto. Il fac simile deve quindi riprodurre le condizioni applicabili alla singola rete, senza modificarne unilateralmente gli elementi essenziali.
Chi sono la committente e il commissionario
La committente è normalmente il titolare dell’autorizzazione o il soggetto che ha la disponibilità giuridica dell’impianto e dei prodotti commercializzati. Deve possedere il titolo necessario per affidare il punto vendita e utilizzare i marchi indicati nel contratto.
Il commissionario è un’impresa autonoma che vende in nome proprio e per conto della committente. Deve disporre dei requisiti professionali, organizzativi, economici e di onorabilità richiesti dalla legge, dagli accordi applicabili e dalle attività effettivamente esercitate.
Se il commissionario è una società, il contratto deve identificare:
- denominazione e forma giuridica;
- sede legale;
- codice fiscale e partita IVA;
- numero REA;
- legale rappresentante;
- eventuali soci o amministratori rilevanti per le verifiche richieste;
- PEC;
- poteri del firmatario;
- eventuale iscrizione o titolo richiesto per attività accessorie.
Il riferimento ai requisiti antimafia deve essere aggiornato al decreto legislativo n. 159 del 2011 e alle altre disposizioni vigenti. Non devono essere mantenuti nel contratto richiami a leggi o certificazioni abrogate.
Quali autorizzazioni e titoli verificare
Il contratto non sostituisce i provvedimenti amministrativi necessari per installare, esercitare o modificare il distributore. Non trasferisce inoltre automaticamente autorizzazioni, licenze fiscali o titoli intestati a una delle parti.
Prima della consegna occorre predisporre un prospetto nel quale siano indicati:
- autorizzazione comunale all’esercizio dell’impianto;
- titolarità o disponibilità dell’area;
- titoli edilizi e urbanistici rilevanti;
- documentazione di prevenzione incendi;
- licenza fiscale e posizione presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- autorizzazioni ambientali applicabili;
- scarichi e gestione delle acque di piazzale;
- strumenti metrici e relativi libretti;
- posizione nell’anagrafica dell’Osservaprezzi carburanti;
- titoli per attività commerciali non oil;
- eventuale somministrazione di alimenti e bevande;
- eventuale rivendita di tabacchi;
- eventuali impianti GPL, metano, GNL o ricarica elettrica;
- eventuali prescrizioni regionali o comunali.
Per ogni titolo devono essere indicati intestatario, autorità competente, numero, data, scadenza e soggetto incaricato degli adempimenti. Le variazioni, il subentro e la cessazione devono essere gestiti attraverso le procedure richieste dall’ente competente.
Come descrivere il punto vendita
L’impianto deve essere identificato come un complesso unitario di beni, infrastrutture e pertinenze. Non è sufficiente indicare l’indirizzo e una generica espressione come “distributore completo di attrezzature”.
Il contratto o l’inventario allegato dovrebbe riportare:
- ubicazione e dati catastali dell’area, se disponibili;
- codice identificativo dell’impianto;
- tipo di viabilità;
- serbatoi, capacità e prodotti contenuti;
- erogatori e numeri identificativi;
- sistemi self service e terminali di pagamento;
- pensiline, colonnine e isole;
- fabbricati, uffici, locali tecnici e servizi igienici;
- impianti elettrici e di illuminazione;
- sistemi antincendio;
- sistemi di rilevazione e allarme;
- separatori, pozzetti e impianti per le acque;
- insegne e cartellonistica;
- attrezzature per lubrificanti e additivi;
- POS, casse, computer e sistemi gestionali;
- telecamere e sistemi antintrusione;
- chiavi, codici e credenziali consegnati;
- eventuali aree non oil;
- difetti, prescrizioni e interventi programmati.
L’inventario deve distinguere i beni della committente da quelli di terzi e dalle attrezzature che il commissionario porterà successivamente sul posto. Numeri di serie, fotografie e planimetrie riducono il rischio di contestazioni alla riconsegna.
Verbale di consegna dell’impianto
La consegna dovrebbe avvenire in contraddittorio mediante un verbale sottoscritto da entrambe le parti. Il commissionario non dovrebbe dichiarare in modo generico che ogni impianto è perfettamente conforme se non ha ricevuto la documentazione e non è stato svolto un controllo adeguato.
Il verbale può indicare:
- data e ora della consegna;
- soggetti presenti;
- letture iniziali dei totalizzatori;
- giacenze iniziali per prodotto;
- livelli rilevati nei serbatoi;
- stato dei sigilli metrici;
- condizioni degli erogatori;
- esito delle prove funzionali;
- chiavi e credenziali consegnate;
- documenti ricevuti;
- difetti e riserve;
- interventi ancora da eseguire;
- termini per eliminare le anomalie;
- fotografie allegate.
La committente, secondo lo schema di commissione, consegna il punto vendita garantendone la conformità e l’idoneità all’attività. Il commissionario assume invece gli obblighi di custodia e deve segnalare tempestivamente guasti o situazioni potenzialmente pericolose.
Durata minima del contratto
Per gli impianti affidati in gestione l’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 32 del 1998 stabilisce una durata non inferiore a sei anni. Lo schema nazionale del contratto di commissione per la rete ordinaria indica una durata di sei anni.
Il contratto deve riportare una data iniziale e una data finale. Non è opportuno utilizzare una clausola di rinnovo tacito automatico senza averne verificato la compatibilità con la disciplina speciale, gli accordi applicabili e la natura del rapporto collegato.
La prosecuzione dopo la scadenza dovrebbe essere regolata mediante un nuovo accordo scritto o attraverso la procedura prevista dagli accordi di settore. Il contratto deve anche coordinare la durata della commissione con quella dell’affidamento gratuito del punto vendita.
Se l’impianto si trova in un’area autostradale, la durata può essere collegata al titolo dell’affidatario o alla subconcessione. Non deve essere inserita automaticamente la disciplina prevista per la rete ordinaria.
Periodo di prova e recesso anticipato
Lo schema nazionale del 2018 prevede, per la rete ordinaria, un periodo iniziale di sei mesi durante il quale entrambe le parti possono recedere con almeno trenta giorni di preavviso. Il periodo di prova non viene applicato quando il commissionario aveva già gestito lo stesso punto vendita con la committente attraverso un precedente rapporto.
A partire dal primo giorno del quarto anno e fino alla scadenza, lo schema consente alle parti di recedere con almeno centoventi giorni di preavviso. In caso di recesso anticipato deve essere riconosciuto al commissionario l’indennizzo forfettario determinato secondo i criteri oggettivi definiti nell’accordo aziendale.
Queste regole non devono essere copiate meccanicamente. Il contratto individuale deve richiamare l’accordo aziendale effettivamente applicabile e riportare:
- durata del periodo di prova;
- preavviso;
- canale per la comunicazione;
- esclusioni dal periodo di prova;
- data dalla quale è consentito il recesso ordinario;
- criteri dell’indennizzo;
- obblighi durante il preavviso;
- modalità di riconsegna dell’impianto;
- regolazione delle scorte e degli incassi.
Il diritto di recesso non deve essere confuso con la risoluzione per inadempimento, che richiede la violazione di un obbligo contrattuale o il verificarsi di una clausola risolutiva espressa.
Come funziona la vendita in commissione
Il commissionario vende i prodotti in nome proprio e per conto della committente. Nei confronti del cliente finale assume la posizione risultante dalla vendita, mentre nei rapporti interni deve rendere conto delle operazioni ed effettuare il versamento degli incassi secondo le modalità concordate.
Il contratto deve identificare i prodotti compresi nel mandato:
- benzina;
- gasolio;
- GPL;
- metano;
- GNL;
- carburanti speciali;
- biocarburanti;
- lubrificanti;
- additivi;
- altri prodotti espressamente indicati.
Per ciascuna categoria deve risultare se la vendita avviene in commissione, tramite fornitura oppure secondo un altro rapporto. Non è corretto presumere che ogni articolo presente nel punto vendita appartenga alla committente.
Il mandato può inoltre distinguere la modalità servito dal self service e prevedere provvigioni differenti. Devono essere regolati anche rifornimenti effettuati mediante carte aziendali, buoni, fuel card, app e convenzioni commerciali.
Proprietà e custodia dei carburanti
Nella commissione i carburanti depositati nel punto vendita appartengono alla committente. Il commissionario ne assume la custodia e deve conservarli ed erogarli senza alterarne caratteristiche e qualità.
Il contratto dovrebbe regolare:
- momento della presa in carico;
- documenti relativi a ciascuna consegna;
- misurazione iniziale e finale;
- controlli sui sigilli dell’autobotte;
- procedure di scarico;
- verifica del prodotto e del serbatoio destinatario;
- campionamenti, se previsti;
- segnalazione di contaminazioni;
- gestione di miscele o prodotto non conforme;
- responsabilità per errori di scarico;
- accesso ai serbatoi;
- gestione delle emergenze.
Il commissionario non deve rispondere automaticamente di ogni differenza tra quantità consegnate, giacenze e litri erogati. Devono essere considerati tolleranze tecniche, variazioni di temperatura, operazioni di manutenzione, verifiche metriche, cali ammessi e possibili anomalie.
Giacenze, cali e inventari
Le parti devono concordare un metodo per determinare le giacenze e riconciliare i dati fisici con i totalizzatori e il sistema gestionale. Il contratto dovrebbe indicare strumenti, periodicità e soggetti che partecipano alla rilevazione.
Il prospetto periodico può riportare:
- giacenza iniziale;
- quantità ricevute;
- litri venduti;
- prelievi tecnici;
- scarichi o resi;
- giacenza teorica;
- giacenza fisica;
- differenza;
- causa conosciuta;
- eventuale contestazione;
- firma dei soggetti intervenuti.
I criteri per attribuire le differenze devono essere determinati dall’accordo aziendale o da un allegato coerente con esso. Una clausola che pone a carico del gestore qualsiasi calo, senza franchigie, verifiche o distinzione delle cause, può trasferire rischi non coerenti con il rapporto.
Il commissionario deve segnalare immediatamente differenze anomale, sospetti di perdita, malfunzionamenti delle sonde, odori, fuoriuscite o variazioni non spiegabili.
Provvigione e riconoscimenti economici
Il commissionario riceve una provvigione per litro venduto oppure il compenso stabilito dall’accordo applicabile. L’importo non dovrebbe essere lasciato a una futura decisione unilaterale della committente.
L’allegato economico deve indicare:
- provvigione per ciascun prodotto;
- differenze tra servito e self service;
- trattamento delle fuel card;
- promozioni e sconti;
- operazioni non concluse o annullate;
- IVA applicabile;
- periodicità del conteggio;
- documento contabile emesso;
- termine di pagamento;
- modalità di contestazione del rendiconto;
- revisione periodica dei valori;
- ulteriori riconoscimenti economici;
- eventuale accantonamento di fine gestione.
La revisione della provvigione deve seguire criteri verificabili, come variazioni dei servizi richiesti, costi operativi, volumi o modifiche definite negli accordi aziendali. Non dovrebbe dipendere da una generica facoltà di modifica senza confronto.
L’eventuale accantonamento di fine gestione deve essere disciplinato secondo gli accordi collettivi e aziendali applicabili, indicando soggetto destinatario, base di calcolo, periodicità e documentazione.
Prezzi di vendita e sconti
Nello schema di commissione la committente comunica i prezzi e le condizioni di vendita al pubblico. Il commissionario deve applicarli secondo le modalità concordate.
Il contratto dovrebbe indicare:
- canale utilizzato per comunicare il prezzo;
- momento dal quale il nuovo prezzo si applica;
- gestione delle modifiche fuori orario;
- aggiornamento degli erogatori;
- aggiornamento della cartellonistica;
- controllo della corretta esposizione;
- comunicazione dei prezzi praticati alle piattaforme previste;
- registrazione delle variazioni;
- responsabilità in caso di dati errati.
Lo schema nazionale consente al commissionario di variare il prezzo comunicato soltanto in riduzione e con oneri a proprio carico. La concreta facoltà, il relativo costo e le procedure devono risultare dall’accordo aziendale.
Gli obblighi pubblici di comunicazione ed esposizione dei prezzi non possono essere eliminati attraverso il contratto. Le parti devono individuare chi esegue materialmente l’adempimento, chi fornisce i dati e chi effettua il controllo, ferme le responsabilità previste dalla legge.
Incassi, rendiconto e versamenti
Il commissionario deve rendere conto delle vendite ed effettuare il versamento dei ricavi alla committente. La clausola deve essere sufficientemente dettagliata da consentire la riconciliazione tra litri erogati, pagamenti ricevuti e somme versate.
Devono essere regolati:
- contanti;
- carte di debito e credito;
- fuel card;
- buoni carburante;
- pagamenti tramite app;
- operazioni self service non completate;
- preautorizzazioni e storni;
- vendite a credito autorizzate;
- commissioni bancarie;
- chargeback;
- banconote sospette;
- furti e rapine;
- ammanco di cassa;
- versamenti giornalieri o periodici.
Il rendiconto dovrebbe distinguere i ricavi della committente dai corrispettivi relativi alle attività proprie del commissionario. Deve inoltre indicare vendite annullate, rimborsi, rettifiche e operazioni tecniche.
La committente deve mettere a disposizione i dati necessari al controllo. Il gestore dovrebbe poter contestare differenze o addebiti entro un termine ragionevole, ricevendo i documenti utilizzati per il calcolo.
Carte carburante e vendite a credito
Le vendite tramite carte convenzionate richiedono una disciplina separata. Il contratto deve identificare i circuiti accettati, i terminali utilizzati e la parte che sopporta commissioni, frodi, insolvenze e contestazioni.
Se la committente impone l’accettazione di una propria carta, il rischio di insolvenza non dovrebbe essere trasferito automaticamente al commissionario. Devono essere regolati i casi di uso irregolare, mancata autorizzazione e inosservanza delle procedure.
Le vendite a credito decise autonomamente dal commissionario possono restare a suo rischio. Se sono invece richieste o autorizzate dalla committente, occorre stabilire chi fattura, chi recupera il credito e chi sopporta il mancato pagamento.
Ripartizione delle spese
La ripartizione non dovrebbe essere formulata mediante una clausola che pone genericamente “ogni costo” a carico del gestore. Lo schema nazionale distingue le spese dell’attività autonoma del commissionario dagli oneri relativi alla proprietà, alla struttura e all’esercizio tecnico dell’impianto.
Secondo tale schema, possono essere poste a carico del commissionario:
- energia elettrica per illuminazione e attività ordinaria, con le eccezioni previste;
- acqua e telecomunicazioni;
- rifiuti prodotti dalla propria attività;
- personale dipendente;
- titoli necessari per le proprie attività commerciali;
- pulizia e materiali di consumo;
- costi organizzativi della propria impresa.
Possono restare a carico della committente:
- canoni relativi all’area o all’immobile;
- occupazione di suolo e diritti collegati all’impianto;
- insegne e passi carrabili;
- allacciamenti delle fognature e smaltimento delle acque di piazzale;
- certificazione e verificazione metrologica degli strumenti;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto;
- costi strutturali richiesti dalla normativa;
- energia destinata alla distribuzione del metano, se prevista dall’accordo.
L’accordo aziendale può definire nel dettaglio le singole voci. Il contratto individuale deve riprodurle senza attribuire nuovamente al commissionario costi che l’accordo pone a carico della committente.
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Lo schema di commissione pone a carico della committente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del punto vendita necessari per consentire lo svolgimento stabile e continuo del mandato. Il commissionario deve però utilizzare correttamente gli impianti e segnalare tempestivamente i guasti.
La clausola dovrebbe distinguere:
- controlli giornalieri del gestore;
- pulizia operativa;
- manutenzione programmata;
- riparazioni urgenti;
- verifiche di legge;
- sostituzione degli erogatori;
- interventi su serbatoi e tubazioni;
- manutenzione del self service;
- impianti antincendio;
- impianti elettrici;
- separatori e sistemi per le acque;
- aggiornamenti software;
- danni provocati dal commissionario o dai suoi addetti.
Per le emergenze deve essere previsto un recapito attivo e una procedura di messa in sicurezza. Un termine fisso, come quarantotto ore, non può essere utilizzato indifferentemente per ogni guasto: un pericolo immediato richiede un intervento più rapido, mentre altri lavori possono richiedere tempi tecnici maggiori.
Se il gestore causa un danno con una condotta colposa, può essere tenuto ai relativi costi. La committente dovrebbe però documentare causa, intervento e importo prima di effettuare un addebito.
Strumenti metrici e sigilli
Gli erogatori utilizzati nelle transazioni commerciali sono strumenti di misura soggetti alla disciplina metrologica. Il contratto deve individuare il titolare degli strumenti e il soggetto incaricato di richiedere verifiche, conservare i libretti e gestire gli interventi.
Il commissionario deve controllare visivamente l’integrità dei sigilli e segnalare qualsiasi anomalia. Non deve aprire, modificare o riparare autonomamente parti protette.
La committente, secondo lo schema nazionale, sostiene le spese di certificazione e verificazione metrologica. Devono essere regolati:
- scadenzario delle verifiche;
- organismo incaricato;
- accesso dei tecnici;
- fermo degli erogatori;
- rimozione e ripristino dei sigilli;
- annotazioni sul libretto;
- comunicazioni alla Camera di commercio;
- gestione delle misure contestate;
- conservazione dei verbali.
Il contratto non dovrebbe dichiarare che il commissionario è sempre l’unico utente metrico. Tale qualifica dipende dalla titolarità o dalla concreta responsabilità dell’attività di misura e deve essere verificata per il singolo impianto.
Sicurezza antincendio e gestione delle emergenze
Un distributore di carburante è soggetto a prescrizioni specifiche di prevenzione incendi. Il contratto deve coordinare gli obblighi del titolare dell’impianto con quelli operativi del gestore e dei rispettivi datori di lavoro.
Devono essere identificati:
- responsabile delle pratiche antincendio;
- soggetto che mantiene la documentazione;
- addetti alle emergenze;
- controlli su estintori e dispositivi;
- procedure in caso di perdita o incendio;
- arresto di emergenza;
- numeri da contattare;
- interdizione dell’area;
- formazione degli addetti;
- registri dei controlli;
- gestione degli interventi dei Vigili del fuoco.
Il commissionario deve applicare le procedure ricevute e formare il proprio personale per gli obblighi che gli competono come datore di lavoro. La committente mantiene gli obblighi relativi a struttura, conformità e interventi che la legge o il contratto pongono a suo carico.
Una clausola che trasferisce al gestore “tutti i rischi e tutte le responsabilità” non sostituisce l’attribuzione prevista dalla legge e non libera la committente dalle conseguenze di difetti, omissioni o attività di propria competenza.
Salute e sicurezza sul lavoro
Il commissionario organizza autonomamente il proprio personale ed esercita i poteri del datore di lavoro per le attività della propria impresa. Deve quindi gestire formazione, sorveglianza, dispositivi di protezione, procedure e valutazione dei rischi che gli competono.
La committente deve fornire informazioni sui rischi strutturali e sulle caratteristiche dell’impianto, coordinare gli interventi affidati a imprese esterne e consentire l’accesso alla documentazione necessaria.
Il contratto dovrebbe chiarire:
- aree nella disponibilità di ciascuna parte;
- attività svolte contemporaneamente;
- coordinamento con manutentori e trasportatori;
- regole per lo scarico delle autobotti;
- accesso a locali tecnici;
- lavori elettrici;
- permessi di lavoro;
- gestione degli appaltatori;
- segnalazione degli infortuni;
- conservazione dei verbali formativi.
Il contratto commerciale non costituisce di per sé una delega di funzioni in materia di sicurezza. Eventuali incarichi o deleghe devono rispettare i requisiti previsti dalla disciplina applicabile.
Obblighi ambientali
L’attività può produrre rischi relativi a perdite di carburante, acque contaminate, rifiuti, filtri, assorbenti e materiali utilizzati durante la pulizia. La ripartizione deve distinguere la gestione quotidiana dagli interventi strutturali.
Il commissionario può essere incaricato di:
- separare e custodire i rifiuti della propria attività;
- utilizzare contenitori adeguati;
- conservare la documentazione richiesta;
- segnalare sversamenti;
- adottare le prime misure di contenimento previste dalle procedure;
- impedire accessi all’area interessata;
- collaborare con tecnici e autorità.
La committente dovrebbe gestire gli interventi sugli impianti, i serbatoi, le tubazioni, i separatori, le fognature e le contaminazioni preesistenti o strutturali di propria competenza. Il verbale iniziale dovrebbe registrare eventuali procedimenti ambientali, monitoraggi o prescrizioni già esistenti.
Non è corretto far dichiarare al gestore che l’area è priva di contaminazioni sulla base di una semplice visita. Una simile attestazione richiede dati tecnici e documentazione adeguata.
Qualità dei prodotti e responsabilità verso i clienti
La committente deve rifornire l’impianto con prodotti conformi alle prescrizioni applicabili e assume, secondo lo schema nazionale, la responsabilità per i danni derivanti dalla qualità del prodotto, salvo dolo o colpa del commissionario.
Il gestore risponde invece delle condotte a lui imputabili, come:
- alterazione del prodotto;
- scarico nel serbatoio errato;
- mancata segnalazione di un’anomalia evidente;
- utilizzo di attrezzature manomesse;
- inosservanza delle procedure di custodia;
- vendita nonostante un ordine di sospensione;
- contaminazione causata da operazioni proprie.
Il contratto dovrebbe prevedere una procedura per i reclami dei clienti, il prelievo dei campioni, la conservazione delle prove e la comunicazione alle assicurazioni. Le parti devono evitare riconoscimenti di responsabilità non autorizzati prima degli accertamenti, senza ostacolare le misure urgenti a tutela del cliente.
Rifornimenti e continuità delle scorte
La committente deve mantenere il punto vendita regolarmente rifornito, salvo impedimenti non imputabili. Il commissionario deve comunicare in tempo utile gli ordinativi necessari e controllare i livelli disponibili.
Il contratto deve indicare:
- soglia minima per l’ordine;
- canale utilizzato;
- orari di ricezione;
- tempi ordinari di consegna;
- priorità in caso di esaurimento;
- prodotti sostitutivi ammessi;
- informazioni sulla cisterna;
- presenza richiesta durante lo scarico;
- gestione dell’impossibilità di ricevere;
- comunicazioni in caso di carenza.
Se il mancato rifornimento è imputabile alla committente, il contratto dovrebbe disciplinare le conseguenze economiche secondo l’accordo aziendale. Non è sufficiente qualificare ogni carenza del fornitore come forza maggiore.
Marchio, insegne e immagine del punto vendita
Il commissionario utilizza i marchi soltanto per eseguire il contratto e secondo le istruzioni ricevute. Non acquisisce diritti sul segno, sull’immagine coordinata o sull’avviamento collegato alla rete.
La clausola dovrebbe regolare:
- insegne e colori;
- divise;
- materiale promozionale;
- comunicazione online;
- uso del marchio nei social media;
- iniziative locali;
- manutenzione e sostituzione delle insegne;
- rimozione al termine del rapporto;
- uso di marchi di partner commerciali.
Il gestore deve astenersi dall’utilizzare segni confondibili o dall’associare il marchio a prodotti non autorizzati. La committente deve fornire materiali conformi e sostenere i costi che l’accordo pone a suo carico.
Esclusiva e attività concorrenti
Nella commissione tipizzata il gestore vende in esclusiva i prodotti della committente. L’esclusiva deve però essere letta insieme alla normativa di settore e all’accordo applicabile.
La clausola non dovrebbe estendere il divieto a qualsiasi attività economica svolta dal commissionario fuori dall’impianto. Deve identificare prodotti, area, durata e comportamento effettivamente vietato.
Occorre inoltre distinguere il gestore che è soltanto titolare della licenza di esercizio dal gestore che possiede anche l’autorizzazione dell’impianto. Le regole sulla libertà di approvvigionamento previste per determinate categorie non possono essere applicate indistintamente.
Attività non oil
Nel punto vendita possono essere presenti negozio, bar, lavaggio, officina, tabacchi, distribuzione automatica, ricarica elettrica o altri servizi. Queste attività non rientrano automaticamente nel mandato di commissione relativo ai carburanti.
Il contratto deve precisare:
- quali attività sono autorizzate;
- chi ne è titolare;
- chi acquista le merci;
- chi incassa i ricavi;
- chi sostiene i costi;
- quali spazi possono essere utilizzati;
- quali autorizzazioni servono;
- quali utenze sono condivise;
- quali marchi possono essere esposti;
- come vengono gestite manutenzione e pulizia;
- cosa accade alla cessazione.
Se le attività non oil formano un ramo d’azienda autonomo, può essere necessario un distinto contratto di affitto, locazione, comodato o gestione. Non devono essere incluse con una formula generica che impedisca di comprendere diritti e costi.
Personale e autonomia del gestore
Il commissionario organizza l’attività con autonomia imprenditoriale e sotto la propria responsabilità. Assume, retribuisce e dirige il personale necessario, salvo eventuali servizi distintamente affidati dalla committente.
Il contratto può stabilire standard di servizio, formazione tecnica, abbigliamento e regole di sicurezza. Non dovrebbe però attribuire alla committente un controllo quotidiano sul personale tale da contraddire l’autonomia dichiarata.
Devono essere regolati:
- numero minimo degli addetti, se previsto dagli accordi;
- formazione sull’impianto;
- accesso ai sistemi informatici;
- gestione delle sostituzioni;
- orari e turni;
- comunicazione dei nominativi;
- obblighi di riservatezza;
- revoca delle credenziali;
- accesso dopo la cessazione del rapporto.
La committente non diventa datore di lavoro degli addetti per il solo fatto di indicare standard commerciali o procedure. La concreta organizzazione deve comunque essere coerente con la qualificazione contrattuale scelta.
Orari, chiusure e modalità self service
Orari e turni possono dipendere da norme regionali, disposizioni comunali, caratteristiche della rete e accordi contrattuali. Il contratto non dovrebbe indicare un numero fisso di settimane di ferie come regola valida per ogni impianto.
Devono essere disciplinati:
- orario ordinario;
- turni festivi;
- modalità self service fuori orario;
- presidio minimo;
- chiusure programmate;
- comunicazione alla committente;
- adempimenti verso gli enti;
- chiusure per manutenzione;
- malattia o impedimento del gestore;
- emergenze e condizioni meteorologiche.
Le modalità self service devono essere coordinate con sicurezza, pagamenti, assistenza al cliente, videosorveglianza e gestione delle anomalie. Il contratto deve attribuire manutenzione, rifornimento dei terminali e gestione delle somme non erogate.
Accessi e controlli della committente
La committente può verificare l’adempimento, lo stato dei propri beni, le giacenze e la corretta applicazione delle procedure. L’accesso non dovrebbe essere formulato come facoltà illimitata esercitabile senza preavviso per qualsiasi scopo.
La clausola può distinguere:
- controlli ordinari con preavviso;
- accessi urgenti;
- verifiche sulle giacenze;
- manutenzione;
- ispezioni delle autorità;
- audit su sicurezza e ambiente;
- accesso ai dati di vendita;
- tutela delle informazioni del commissionario;
- redazione di un verbale.
Gli incaricati devono rispettare le regole di sicurezza e non interferire senza necessità con l’attività. Le anomalie rilevate devono essere contestate in forma comprensibile, assegnando un termine per rimediare quando la situazione lo consente.
Garanzia bancaria o assicurativa
Lo schema di commissione prevede garanzie per la custodia dei prodotti e il versamento dei ricavi. Criteri, importi e aggiornamenti devono essere definiti dagli accordi aziendali.
Il contratto deve indicare:
- obbligazione garantita;
- importo massimo;
- durata;
- eventuale rinnovo;
- caratteristiche del garante;
- condizioni di escussione;
- riduzione o adeguamento;
- termine per la restituzione;
- contestazione delle somme;
- effetti della mancata sostituzione.
La garanzia non dovrebbe coprire indistintamente ogni pretesa futura e non determinata. Deve essere collegata alle obbligazioni previste dall’accordo e proporzionata alle giacenze e agli incassi affidati.
Assicurazioni
Le parti devono distinguere l’assicurazione dell’impianto dalle polizze relative alla gestione. La committente può assicurare fabbricati, attrezzature, prodotti e rischi strutturali, mentre il commissionario può stipulare coperture per responsabilità della propria attività e dei propri dipendenti.
L’allegato assicurativo dovrebbe indicare:
- compagnia e numero di polizza;
- rischi coperti;
- massimali;
- franchigie e scoperti;
- soggetti assicurati;
- beni compresi;
- esclusioni;
- obblighi di denuncia;
- gestione delle perizie;
- ripartizione delle franchigie;
- coordinamento tra più polizze.
La presenza di una polizza non elimina la responsabilità della parte che ha causato il danno. Il contratto non dovrebbe prevedere manleve generali anche per fatti imputabili alla committente.
Risoluzione per inadempimento
La clausola risolutiva espressa deve identificare obblighi precisi. Non è sufficiente richiamare genericamente qualsiasi violazione del contratto o della legge.
Possono assumere rilievo, se coerenti con gli accordi applicabili:
- mancato versamento degli incassi;
- violazione dell’esclusiva;
- alterazione fraudolenta dei prodotti;
- manomissione fraudolenta dei sigilli;
- uso illecito dei marchi;
- cessione non autorizzata del contratto;
- chiusura ingiustificata del punto vendita;
- mancata applicazione dei prezzi comunicati, ferme le riduzioni ammesse;
- mancato rilascio o rinnovo delle garanzie previste;
- perdita dei requisiti richiesti;
- reiterata custodia inadeguata con danno concreto.
Le clausole ulteriori devono rispettare il procedimento previsto dagli accordi di settore. Per le violazioni rimediabili può essere previsto un termine di regolarizzazione prima della risoluzione.
La committente deve comunicare espressamente di volersi avvalere della clausola risolutiva. La mera presenza della violazione non sostituisce sempre la dichiarazione richiesta dall’articolo 1456 c.c.
Riconsegna del distributore
Alla scadenza o cessazione il commissionario deve restituire il punto vendita libero dai propri beni e dal personale, secondo un verbale redatto in contraddittorio. Non dovrebbe essere obbligato a riconsegnare ogni bene in condizioni identiche a quelle iniziali senza tenere conto dell’usura normale.
Il verbale finale dovrebbe indicare:
- data e ora;
- inventario dei beni restituiti;
- condizioni e fotografie;
- letture finali dei totalizzatori;
- giacenze fisiche;
- riconciliazione degli incassi;
- sigilli e libretti metrici;
- chiavi e credenziali;
- documenti e registri;
- beni del commissionario da rimuovere;
- interventi necessari;
- riserve delle parti;
- tempi per il saldo finale.
Le parti devono concordare chi presenta le comunicazioni di cessazione, variazione o subentro al Comune, al SUAP, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla Camera di commercio e agli altri enti interessati. Non è corretto limitarsi alla vecchia formula della restituzione della licenza al competente ufficio tecnico di finanza.
Privacy e dati aziendali
Non serve un generico consenso reciproco al trattamento dei dati personali. Le parti trattano i dati necessari all’esecuzione del contratto, agli adempimenti di legge, alla contabilità e alla tutela dei propri diritti sulla base del ruolo concretamente assunto.
Devono essere distinti:
- dati dei rappresentanti e dei referenti;
- dati del personale;
- immagini di videosorveglianza;
- dati delle transazioni;
- targhe eventualmente rilevate;
- dati dei clienti convenzionati;
- credenziali dei sistemi;
- informazioni commerciali riservate.
Se il commissionario tratta dati per conto della committente seguendo sue istruzioni, può essere necessario un accordo separato. Per i trattamenti svolti autonomamente ciascuna parte deve fornire le informative e rispettare i propri obblighi.
Documenti da allegare al contratto
- accordo interprofessionale applicabile;
- accordo aziendale di recepimento;
- inventario del punto vendita;
- verbale di consegna;
- planimetrie;
- elenco delle autorizzazioni;
- documentazione antincendio;
- documentazione ambientale;
- elenco degli strumenti metrici;
- provvigioni e condizioni economiche;
- ripartizione dettagliata delle spese;
- procedure per rifornimenti e scarico;
- procedure di emergenza;
- modalità di rendiconto e versamento;
- elenco delle carte carburante;
- condizioni assicurative;
- testo e importo delle garanzie;
- regolamento del marchio;
- attività non oil autorizzate;
- contatti operativi e manutentivi;
- modello di verbale di riconsegna.
Quando questo modello non è adatto
Il fac simile riguarda un impianto della rete ordinaria gestito mediante contratto di commissione. Non è adatto se il gestore acquista i carburanti e li rivende per proprio conto, se paga un canone per un ramo d’azienda o se svolge soltanto servizi operativi.
Richiedono un modello specifico:
- comodato gratuito con fornitura o somministrazione;
- affitto di ramo d’azienda;
- appalto per presidio e assistenza;
- gestione diretta con dipendenti;
- impianto autostradale;
- distributore privato non aperto al pubblico;
- impianto nautico o aeroportuale;
- distribuzione esclusiva di GPL, GNL o metano con disciplina specifica;
- stazione di ricarica elettrica priva di vendita di carburanti tradizionali;
- contratto relativo soltanto alle attività non oil;
- cessione o affitto dell’intera azienda.
Errori da evitare
- utilizzare il contratto di commissione senza un accordo aziendale che lo recepisca;
- confondere commissione, comodato, fornitura e affitto d’azienda;
- non verificare la titolarità dell’autorizzazione;
- non identificare il soggetto intestatario della licenza fiscale;
- non allegare l’inventario dell’impianto;
- far dichiarare la perfetta conformità senza un controllo documentato;
- prevedere un rinnovo tacito automatico non verificato;
- stabilire una durata inferiore a quella consentita;
- omettere l’accordo aziendale sulla provvigione;
- lasciare alla committente la facoltà di modificare unilateralmente ogni compenso;
- porre qualsiasi calo a carico del commissionario;
- non distinguere prodotti della committente e prodotti propri del gestore;
- non disciplinare carte, POS e vendite a credito;
- attribuire al gestore tutte le spese dell’impianto;
- porre tutta la manutenzione a carico del commissionario;
- trasferire genericamente ogni responsabilità strutturale e ambientale;
- non regolare gli obblighi metrologici;
- consentire la manomissione degli erogatori per riparazioni autonome;
- non prevedere procedure per perdite e sversamenti;
- non distinguere gli obblighi dei due datori di lavoro;
- includere attività non oil senza titoli e condizioni economiche;
- imporre un divieto di concorrenza senza limiti;
- richiedere una fideiussione priva di importo e criterio;
- inserire una manleva anche per colpa della committente;
- richiamare norme antimafia abrogate;
- utilizzare un consenso privacy generico;
- non disciplinare la riconsegna e il saldo delle giacenze;
- approvare specificamente tutti gli articoli senza selezionare le clausole rilevanti;
- lasciare nel fac simile opzioni incompatibili.
Fac simile contratto per distributore di carburante
Il modello seguente è predisposto per un contratto di commissione relativo a un punto vendita della rete ordinaria. Può essere utilizzato soltanto dopo avere verificato e richiamato l’accordo aziendale che recepisce la tipologia contrattuale.
CONTRATTO DI COMMISSIONE PER LA GESTIONE DI UN PUNTO VENDITA CARBURANTI
CON AFFIDAMENTO FUNZIONALE IN USO GRATUITO DELLE ATTREZZATURE
TRA
[DENOMINAZIONE DELLA COMMITTENTE], con sede legale in [INDIRIZZO], codice fiscale e partita IVA [DATI], iscritta al Registro delle imprese di [LUOGO] al n. [NUMERO], REA [NUMERO], PEC [PEC], in persona di [NOME E COGNOME], nella qualità di [QUALIFICA], munito/a dei necessari poteri, di seguito “Committente”,
E
[DENOMINAZIONE DEL COMMISSIONARIO], con sede legale in [INDIRIZZO], codice fiscale e partita IVA [DATI], iscritta al Registro delle imprese di [LUOGO] al n. [NUMERO], REA [NUMERO], PEC [PEC], in persona di [NOME E COGNOME], nella qualità di [QUALIFICA], munito/a dei necessari poteri, di seguito “Commissionario”.
PREMESSE
La Committente dichiara di essere titolare o legittima affidataria dell’autorizzazione relativa al punto vendita carburanti situato in [INDIRIZZO], identificato con codice impianto [CODICE], di seguito “Punto Vendita”.
La Committente dispone del Punto Vendita quale complesso unitario e funzionalmente organizzato di impianti, attrezzature, infrastrutture e pertinenze descritto nell’Allegato A.
Il Commissionario dichiara di esercitare un’impresa autonoma e di possedere i requisiti economici, tecnici, organizzativi e di onorabilità richiesti per lo svolgimento dell’attività affidata.
Le parti intendono costituire un rapporto di commissione nel quale il Commissionario vende in nome proprio e per conto della Committente i prodotti indicati nel contratto.
La detenzione gratuita del Punto Vendita è esclusivamente funzionale all’esecuzione del mandato e non costituisce locazione o affitto di azienda.
La presente tipologia contrattuale è stata recepita dall’accordo aziendale sottoscritto in data [DATA] tra [SOGGETTI FIRMATARI], allegato al presente contratto come Allegato B.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del contratto.
1. QUADRO CONTRATTUALE APPLICABILE
Il contratto è regolato dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dall’articolo 17 della legge n. 27 del 2012, dalle disposizioni del Codice civile sulla commissione e sul mandato senza rappresentanza, dall’accordo nazionale applicabile e dall’accordo aziendale indicato nelle premesse.
In caso di contrasto prevalgono le disposizioni inderogabili e le condizioni dell’accordo interprofessionale o aziendale che integrano la presente tipologia.
2. PARTI E TITOLI
La Committente dichiara di avere il potere di affidare la gestione e l’uso gratuito dei beni descritti nell’Allegato A.
Gli estremi dell’autorizzazione dell’impianto sono:
Autorità competente: [ENTE]
Numero: [NUMERO]
Data: [DATA]
Intestatario: [SOGGETTO]
Gli estremi della licenza fiscale sono:
Ufficio competente: [UFFICIO ADM]
Numero: [NUMERO]
Data: [DATA]
Intestatario: [SOGGETTO]
Gli ulteriori titoli e documenti sono elencati nell’Allegato C.
Il contratto non determina automaticamente il trasferimento delle autorizzazioni. Le parti eseguiranno le comunicazioni, variazioni o pratiche richieste dagli enti competenti.
3. OGGETTO DELLA COMMISSIONE
La Committente conferisce al Commissionario, che accetta, l’incarico di vendere in nome proprio e per conto della Committente i seguenti prodotti:
[ELENCO DEI CARBURANTI, LUBRIFICANTI E ADDITIVI].
Le vendite saranno effettuate presso il Punto Vendita e mediante le modalità:
[SERVITO, SELF SERVICE, FUEL CARD, APP, BUONI O ALTRE MODALITÀ].
I prodotti restano di proprietà della Committente fino alla vendita secondo le regole applicabili al rapporto.
Le attività e i prodotti non compresi nel mandato sono:
[DESCRIZIONE].
4. AFFIDAMENTO GRATUITO DEL PUNTO VENDITA
Per consentire l’esecuzione del mandato, la Committente affida gratuitamente al Commissionario il Punto Vendita e i beni descritti nell’Allegato A.
L’affidamento è accessorio e funzionale alla commissione, non attribuisce al Commissionario un diritto autonomo di godimento e termina con la cessazione del mandato.
Il Commissionario utilizzerà i beni esclusivamente per le attività autorizzate dal contratto.
5. VERBALE DI CONSEGNA
La consegna avverrà in contraddittorio il [DATA], mediante il verbale allegato.
Il verbale riporterà:
inventario dei beni;
stato degli impianti;
numeri di serie;
letture dei totalizzatori;
giacenze iniziali;
sigilli metrici;
chiavi e credenziali;
documenti consegnati;
anomalie e riserve;
fotografie.
La Committente garantisce, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile e dalla documentazione allegata, l’idoneità del complesso all’attività cui è destinato.
Le anomalie da eliminare dopo la consegna sono:
[DESCRIZIONE, RESPONSABILE E TERMINE].
6. DECORRENZA E DURATA
Il contratto decorre dal [DATA] e termina il [DATA], con durata di sei anni.
Non è previsto rinnovo tacito.
Ogni eventuale prosecuzione o rinnovo dovrà risultare da un accordo scritto conforme alla disciplina e agli accordi applicabili.
7. PERIODO DI PROVA
MANTENERE SOLTANTO SE PREVISTO DALL’ACCORDO AZIENDALE E SE IL COMMISSIONARIO NON HA GIÀ GESTITO LO STESSO IMPIANTO
I primi sei mesi costituiscono periodo di prova.
Durante tale periodo ciascuna parte può recedere mediante PEC o raccomandata con almeno trenta giorni di preavviso.
Il recesso non richiede motivazione e non comporta indennizzo, salvo quanto inderogabilmente previsto.
Il periodo di prova non trova applicazione se il Commissionario ha già gestito il medesimo Punto Vendita in forza di un precedente rapporto con la Committente.
8. RECESSO DOPO IL TERZO ANNO
MANTENERE SE CONFORME ALL’ACCORDO AZIENDALE
A partire dal primo giorno del quarto anno e fino alla scadenza, ciascuna parte può recedere con almeno centoventi giorni di preavviso.
In caso di recesso anticipato, al Commissionario sarà riconosciuto l’indennizzo forfettario calcolato secondo i criteri dell’Allegato D e dell’accordo aziendale.
Durante il preavviso le parti continueranno a eseguire regolarmente le rispettive prestazioni e predisporranno la riconsegna.
9. ESCLUSIVA
Il Commissionario venderà presso il Punto Vendita esclusivamente i prodotti della Committente o dei fornitori da questa autorizzati, nei limiti previsti dall’accordo applicabile.
Il divieto riguarda:
[PRODOTTI E ATTIVITÀ].
Restano escluse dal divieto le seguenti attività autorizzate:
[DESCRIZIONE].
10. PREZZI E CONDIZIONI DI VENDITA
La Committente comunicherà i prezzi al pubblico e le relative variazioni tramite [CANALE].
Le comunicazioni saranno trasmesse entro [TERMINE] e diventeranno operative dal [MOMENTO].
Il Commissionario provvederà all’aggiornamento degli erogatori, dei sistemi di cassa e della cartellonistica secondo la procedura dell’Allegato E.
Il Commissionario potrà ridurre il prezzo comunicato esclusivamente nei limiti consentiti dall’accordo aziendale e sostenendo il relativo onere economico.
Le parti individueranno nell’Allegato E il soggetto incaricato della comunicazione dei prezzi praticati e degli altri adempimenti informativi, ferme le responsabilità previste dalla legge.
11. PROVVIGIONE
Per l’attività svolta la Committente riconoscerà al Commissionario le seguenti provvigioni:
benzina servito: euro [IMPORTO] per litro;
benzina self service: euro [IMPORTO] per litro;
gasolio servito: euro [IMPORTO] per litro;
gasolio self service: euro [IMPORTO] per litro;
GPL: euro [IMPORTO] per [UNITÀ];
metano: euro [IMPORTO] per [UNITÀ];
altri prodotti: [CRITERIO].
Le provvigioni saranno calcolate sui quantitativi risultanti da [CRITERIO DI MISURAZIONE].
La Committente trasmetterà il prospetto entro il [TERMINE].
Il Commissionario potrà contestarlo entro [NUMERO] giorni dal ricevimento, indicando le singole differenze.
Il pagamento sarà effettuato entro [TERMINE] tramite [MODALITÀ].
12. REVISIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche saranno verificate con la periodicità prevista dall’accordo aziendale.
La revisione terrà conto dei seguenti criteri:
[VOLUMI, SERVIZI, COSTI, MODALITÀ DI VENDITA, ORARI O ALTRI PARAMETRI CONCORDATI].
Qualsiasi modifica dovrà risultare da atto scritto conforme agli accordi applicabili.
13. ACCANTONAMENTO DI FINE GESTIONE
[ELIMINARE SE NON PREVISTO]
La Committente effettuerà l’accantonamento di fine gestione previsto dagli accordi collettivi e aziendali applicabili.
Base di calcolo, modalità e destinatario sono indicati nell’Allegato F.
14. RIFORNIMENTO
La Committente manterrà regolarmente rifornito il Punto Vendita, a propria cura e spese, salvo eventi non imputabili.
Il Commissionario comunicherà gli ordinativi tramite [CANALE] al raggiungimento delle seguenti soglie:
[SOGLIE PER PRODOTTO].
Il tempo ordinario di consegna è [TERMINE].
Ogni impossibilità o ritardo rilevante sarà comunicato indicando causa, durata prevista e misure alternative.
15. CONSEGNA E SCARICO DEI PRODOTTI
Lo scarico sarà eseguito secondo la procedura dell’Allegato G.
Il soggetto incaricato verificherà:
prodotto;
quantità;
documentazione;
sigilli;
serbatoio destinatario;
spazio disponibile;
condizioni di sicurezza.
Le anomalie saranno annotate prima dello scarico e comunicate alla Committente.
16. CUSTODIA DEI PRODOTTI
Il Commissionario custodirà i prodotti con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.
È vietato alterare, miscelare, trasferire o utilizzare i prodotti in modo diverso da quanto previsto.
Il Commissionario comunicherà immediatamente:
perdite;
contaminazioni;
differenze anomale;
manomissioni;
guasti;
versamenti accidentali;
contestazioni sulla qualità.
17. GIACENZE E CALI
Le giacenze saranno rilevate con periodicità [PERIODICITÀ] mediante [METODO].
La riconciliazione terrà conto di:
giacenza iniziale;
consegne;
vendite;
operazioni tecniche;
giacenza finale;
tolleranze e cali previsti dall’accordo.
Le differenze saranno contestate dopo una verifica congiunta e non saranno addebitate automaticamente al Commissionario.
18. INCASSI
Il Commissionario verserà alla Committente i ricavi delle vendite con la periodicità e le modalità seguenti:
[DESCRIZIONE].
Il rendiconto distinguerà:
contanti;
carte;
fuel card;
buoni;
app;
storni;
vendite a credito;
rimborsi;
operazioni tecniche.
Il versamento sarà accompagnato dal prospetto previsto nell’Allegato H.
19. PAGAMENTI ELETTRONICI
I terminali POS e self service sono di proprietà di [SOGGETTO].
I costi bancari e di circuito sono sostenuti da [PARTE].
Chargeback, frodi e contestazioni sono regolati secondo la seguente ripartizione:
[DESCRIZIONE].
Il Commissionario applicherà le procedure di autorizzazione e conservazione dei documenti ricevute.
20. VENDITE A CREDITO
Il Commissionario non concederà dilazioni o abbuoni a carico della Committente senza autorizzazione scritta.
Le vendite a credito decise autonomamente dal Commissionario restano a suo rischio.
Le vendite richieste dalla Committente sono regolate nell’Allegato I, che individua fatturazione, incasso e rischio di insolvenza.
21. SPESE DEL COMMISSIONARIO
Sono a carico del Commissionario, nei limiti dell’accordo aziendale:
utenze relative alla propria attività;
acqua e telecomunicazioni;
personale;
pulizia;
rifiuti prodotti dalla propria attività;
titoli richiesti per le attività commerciali proprie;
[ALTRE VOCI].
22. SPESE DELLA COMMITTENTE
Sono a carico della Committente, nei limiti dell’accordo aziendale:
canoni relativi all’area o all’immobile;
occupazione di suolo;
insegne e passi carrabili;
allacciamenti e acque di piazzale;
verifiche metrologiche;
manutenzione ordinaria e straordinaria;
adempimenti strutturali;
[ALTRE VOCI].
23. MANUTENZIONE
La Committente curerà gli interventi ordinari e straordinari necessari alla conformità, sicurezza ed efficienza del Punto Vendita.
Le segnalazioni saranno trasmesse tramite [CANALE] al recapito [RECAPITO].
Per le emergenze il Commissionario contatterà immediatamente [RECAPITO DI EMERGENZA] e applicherà la procedura dell’Allegato L.
Il Commissionario risponde dei danni causati da uso improprio o violazione colposa delle istruzioni, previa verifica della causa e documentazione dei costi.
24. STRUMENTI METRICI
La titolarità degli strumenti metrici è attribuita a [SOGGETTO].
La Committente sosterrà certificazione e verificazione periodica nei limiti dell’accordo applicabile.
Il Commissionario:
controlla visivamente i sigilli;
non esegue manomissioni;
segnala anomalie;
consente l’accesso agli organismi incaricati;
conserva o rende disponibili i libretti secondo quanto indicato nell’Allegato M.
25. SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI
Le parti rispettano gli obblighi propri derivanti dalla normativa di sicurezza.
La Committente mantiene la conformità strutturale e la documentazione di propria competenza.
Il Commissionario applica le procedure operative, forma i propri addetti e segnala ogni condizione di pericolo.
Responsabili, contatti e procedure sono riportati nell’Allegato N.
Il presente contratto non costituisce delega di funzioni in materia di sicurezza.
26. AMBIENTE E RIFIUTI
Il Commissionario gestirà i rifiuti prodotti dalla propria attività secondo le modalità dell’Allegato O.
La Committente gestirà gli interventi strutturali relativi a serbatoi, tubazioni, separatori, acque di piazzale e contaminazioni di propria competenza.
In caso di sversamento il Commissionario adotterà le prime misure previste, metterà in sicurezza l’area e informerà immediatamente la Committente.
La situazione ambientale nota alla consegna è descritta nell’Allegato P.
27. RESPONSABILITÀ SUI PRODOTTI
La Committente risponde della conformità e qualità dei prodotti forniti, fatti salvi i danni causati dal dolo o dalla colpa del Commissionario.
Il Commissionario risponde delle alterazioni, contaminazioni o errate operazioni a lui imputabili.
Reclami, campionamenti e sinistri sono gestiti secondo l’Allegato Q.
28. ASSICURAZIONI
La Committente mantiene le seguenti polizze:
[ELENCO].
Il Commissionario mantiene le seguenti polizze:
[RCT, RCO, FURTO, RAPINA O ALTRE COPERTURE].
Massimali, franchigie, esclusioni e procedure di denuncia sono descritti nell’Allegato R.
29. GARANZIA
Il Commissionario rilascerà la garanzia prevista dall’accordo aziendale per le seguenti obbligazioni:
[CUSTODIA DEI PRODOTTI E VERSAMENTO DEGLI INCASSI].
Importo massimo: euro [IMPORTO].
Garante: [SOGGETTO].
Durata: [DURATA].
Condizioni di adeguamento: [CRITERI].
La garanzia sarà restituita o svincolata entro [TERMINE] dalla definizione del saldo finale, salvo contestazioni documentate.
30. MARCHI
Il Commissionario utilizzerà i marchi soltanto per l’esecuzione del contratto e secondo il regolamento dell’Allegato S.
Non registrerà né utilizzerà segni confondibili e non assocerà i marchi a prodotti non autorizzati.
Alla cessazione interromperà ogni uso e collaborerà alla rimozione dei materiali secondo la ripartizione dei costi concordata.
31. ATTIVITÀ NON OIL
Le attività diverse dalla vendita dei prodotti oggetto della commissione sono:
[NEGOZIO, BAR, LAVAGGIO, OFFICINA, RICARICA ELETTRICA O ALTRO].
Per ciascuna attività l’Allegato T indica:
titolare;
autorizzazioni;
spazi;
ricavi;
scorte;
costi;
utenze;
manutenzione;
marchi;
effetti della cessazione.
Le attività non autorizzate per iscritto non potranno essere avviate.
32. PERSONALE
Il Commissionario organizza autonomamente il personale necessario e assume gli obblighi del relativo datore di lavoro.
La Committente può richiedere il rispetto di standard tecnici, commerciali e di sicurezza coerenti con il contratto.
I nominativi autorizzati ad accedere ai sistemi sono riportati nell’Allegato U.
33. ORARI E CHIUSURE
Il Punto Vendita osserverà gli orari e i turni applicabili.
Le chiusure programmate saranno comunicate con almeno [TERMINE] di preavviso alla Committente e agli enti quando richiesto.
Le modalità self service fuori orario sono disciplinate nell’Allegato V.
34. ACCESSI E CONTROLLI
La Committente può accedere al Punto Vendita per verifiche, inventari, manutenzione e adempimenti con preavviso di [TERMINE], salvo urgenza.
Gli incaricati rispetteranno le procedure di sicurezza e redigeranno un verbale delle anomalie rilevate.
Il Commissionario consentirà l’accesso ai soggetti autorizzati e metterà a disposizione la documentazione pertinente.
35. RENDICONTO
Il Commissionario trasmetterà il rendiconto con periodicità [PERIODICITÀ].
Il rendiconto conterrà:
quantità vendute;
ricavi;
modalità di pagamento;
giacenze;
rettifiche;
cali;
reclami;
fermi impianto;
[ALTRI DATI].
La Committente assicurerà l’accesso ai dati necessari per verificare il conteggio.
36. RISERVATEZZA E DATI
Le parti manterranno riservate le informazioni commerciali, tecniche e organizzative apprese durante il rapporto.
Ciascuna parte tratterà i dati personali per le finalità e sulla base giuridica pertinenti al proprio ruolo.
Gli eventuali trattamenti svolti per conto dell’altra parte saranno regolati mediante un accordo separato.
La videosorveglianza è gestita da [SOGGETTO] secondo l’informativa e le procedure allegate.
37. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Commissionario non può cedere il contratto, subaffidare la gestione o concedere a terzi l’uso del Punto Vendita senza consenso scritto e senza rispettare gli accordi e le procedure applicabili.
Ogni modifica della titolarità o della compagine rilevante sarà comunicata entro [TERMINE].
La Committente comunicherà eventuali trasferimenti dell’impianto e garantirà il rispetto dei diritti derivanti dalla disciplina applicabile.
38. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Nei limiti previsti dall’accordo aziendale, la parte interessata potrà dichiarare di volersi avvalere della risoluzione in caso di:
mancato versamento degli incassi;
violazione dell’esclusiva;
alterazione fraudolenta dei prodotti;
manomissione fraudolenta dei sigilli;
uso illecito dei marchi;
cessione non autorizzata;
chiusura ingiustificata;
mancata applicazione dei prezzi comunicati, salvo riduzioni ammesse;
mancato rilascio o rinnovo della garanzia;
perdita dei requisiti;
[ALTRE IPOTESI PREVISTE DALL’ACCORDO].
Per le violazioni rimediabili sarà assegnato un termine di [NUMERO] giorni, salvo situazioni urgenti o incompatibili con la prosecuzione.
39. FORZA MAGGIORE
La parte impedita da un evento straordinario e non imputabile informerà l’altra senza ritardo, indicando causa, durata prevista, obblighi interessati e misure adottate.
La forza maggiore non comprende automaticamente difficoltà economiche, normali guasti, carenze organizzative o ritardi evitabili.
Se l’impedimento prosegue oltre [NUMERO] giorni, le parti applicheranno le misure previste dall’accordo aziendale.
40. CESSAZIONE E RICONSEGNA
Alla scadenza o cessazione il Commissionario restituirà il Punto Vendita libero dai propri beni e dal personale.
La riconsegna sarà documentata mediante verbale contenente:
inventario;
stato dei beni;
fotografie;
letture finali;
giacenze;
sigilli;
chiavi e credenziali;
documenti;
riserve;
interventi necessari.
Il deterioramento derivante dall’uso normale non sarà addebitato.
41. SALDO FINALE
Entro [TERMINE] dalla riconsegna le parti predisporranno:
rendiconto finale;
riconciliazione delle giacenze;
saldo degli incassi;
provvigioni residue;
indennizzo eventuale;
spese documentate;
svincolo delle garanzie.
Le somme contestate saranno indicate separatamente con le relative motivazioni.
42. ADEMPIMENTI VERSO GLI ENTI
Le parti eseguiranno gli adempimenti di cessazione, subentro o variazione indicati nell’Allegato Z.
Saranno specificati il soggetto incaricato e il termine relativo a:
Comune o SUAP;
Regione;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Camera di commercio;
Vigili del fuoco;
Osservaprezzi;
enti ambientali;
gestori delle utenze;
[ALTRI ENTI].
43. CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le controversie contrattuali saranno sottoposte al tentativo di conciliazione previsto dagli accordi interprofessionali e aziendali applicabili, secondo modalità e termini indicati nell’Allegato AA.
Il tentativo non impedisce l’adozione delle misure urgenti consentite dalla legge.
44. LEGGE APPLICABILE E FORO
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
Esaurito il tentativo di conciliazione previsto, resta competente il giudice individuato secondo le norme applicabili.
[EVENTUALE FORO ESCLUSIVO CONFORME AGLI ACCORDI E ALLA DISCIPLINA APPLICABILE: FORO DI [LUOGO]].
45. MODIFICHE
Le modifiche saranno valide soltanto se redatte per iscritto e compatibili con la disciplina e gli accordi applicabili.
Le parti non possono modificare con il contratto individuale gli elementi riservati alla contrattazione nazionale o aziendale.
46. ALLEGATI
Allegato A: inventario del Punto Vendita;
Allegato B: accordo aziendale applicabile;
Allegato C: autorizzazioni e licenze;
Allegato D: recesso e indennizzo;
Allegato E: prezzi e comunicazioni;
Allegato F: fine gestione;
Allegato G: rifornimenti e scarico;
Allegato H: rendiconto e versamenti;
Allegato I: vendite a credito;
Allegato L: manutenzione ed emergenze;
Allegato M: strumenti metrici;
Allegato N: sicurezza e antincendio;
Allegato O: rifiuti;
Allegato P: situazione ambientale;
Allegato Q: reclami sulla qualità;
Allegato R: assicurazioni;
Allegato S: marchi;
Allegato T: attività non oil;
Allegato U: personale autorizzato;
Allegato V: self service;
Allegato Z: adempimenti finali;
Allegato AA: procedura di conciliazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
[LUOGO], [DATA]
La Committente
[NOME, QUALIFICA E FIRMA]
Il Commissionario
[NOME, QUALIFICA E FIRMA]
APPROVAZIONE SPECIFICA EVENTUALE
Se il contratto è predisposto mediante condizioni generali o formulario, il Commissionario approva specificamente, quando richiesto dagli articoli 1341 e 1342 c.c., le clausole relative a [RECESSO, ESCLUSIVA, GARANZIE, SOSPENSIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA, LIMITAZIONI, DECADENZE E FORO].
Il Commissionario
[FIRMA]
ALLEGATO A
VERBALE DI CONSEGNA DEL PUNTO VENDITA
In data [DATA], alle ore [ORA], presso il Punto Vendita situato in [INDIRIZZO], la Committente consegna e il Commissionario riceve i beni indicati nell’inventario.
Soggetti presenti:
[NOMI E QUALIFICHE].
Autorizzazioni e documenti consegnati:
[ELENCO].
Giacenze iniziali:
Benzina: [QUANTITÀ].
Gasolio: [QUANTITÀ].
GPL: [QUANTITÀ].
Metano o GNL: [QUANTITÀ].
Lubrificanti e additivi: [QUANTITÀ].
Letture dei totalizzatori:
[DATI PER EROGATORE].
Sigilli metrici:
[CONDIZIONI E NUMERI].
Prove funzionali eseguite:
[DESCRIZIONE ED ESITO].
Anomalie rilevate:
[DESCRIZIONE O NESSUNA].
Interventi da completare:
[DESCRIZIONE, RESPONSABILE E TERMINE].
Chiavi e credenziali consegnate:
[ELENCO].
Fotografie allegate:
[NUMERI E DESCRIZIONE].
Riserve della Committente:
[RISERVE O NESSUNA].
Riserve del Commissionario:
[RISERVE O NESSUNA].
La Committente
[FIRMA]
Il Commissionario
[FIRMA]
VERBALE DI RICONSEGNA
In data [DATA], alle ore [ORA], il Commissionario restituisce alla Committente il Punto Vendita.
Giacenze finali:
[DATI].
Letture finali:
[DATI].
Stato dei beni:
[DESCRIZIONE].
Beni mancanti o danneggiati:
[ELENCO O NESSUNO].
Usura ordinaria rilevata:
[DESCRIZIONE].
Chiavi, credenziali e documenti restituiti:
[ELENCO].
Riserve della Committente:
[RISERVE O NESSUNA].
Riserve del Commissionario:
[RISERVE O NESSUNA].
La Committente
[FIRMA]
Il Commissionario
[FIRMA]
Scarica il modello Word del contratto per distributore di carburante
Il file Word contiene un contratto modificabile di commissione per la gestione di un punto vendita carburanti della rete ordinaria. Comprende affidamento gratuito dell’impianto, provvigioni, prezzi, incassi, scorte, spese, manutenzione, sicurezza, ambiente, garanzie, recesso e verbali di consegna e riconsegna.
Prima dell’utilizzo occorre sostituire tutti i segnaposto, eliminare le clausole non pertinenti e allegare l’accordo aziendale applicabile. Devono inoltre essere verificati autorizzazioni, licenza fiscale, normativa regionale, tipo di carburanti, attività non oil e soggetti responsabili dei singoli adempimenti.
Domande frequenti sul contratto per distributore di carburante
Il contratto deve durare almeno sei anni?
La disciplina dell’affidamento in gestione prevista dal decreto legislativo n. 32 del 1998 stabilisce contratti di durata non inferiore a sei anni. Anche lo schema nazionale del contratto di commissione per la rete ordinaria indica sei anni. Durate, recesso e rapporti collegati devono comunque essere verificati rispetto alla tipologia e all’accordo aziendale applicabile.
Il contratto si rinnova automaticamente alla scadenza?
Non è prudente inserire un rinnovo tacito automatico senza verificarne la compatibilità con la normativa speciale e gli accordi di settore. Il modello propone una scadenza determinata e richiede un nuovo accordo scritto per la prosecuzione. In questo modo durata della commissione e affidamento gratuito dell’impianto restano coordinati e documentabili.
Chi è proprietario del carburante venduto?
Nel contratto di commissione i prodotti depositati nel punto vendita appartengono alla committente. Il commissionario li custodisce e li vende in nome proprio, ma per conto della committente. Se il gestore acquista invece i prodotti dal fornitore e li rivende assumendo il rischio commerciale, il rapporto non corrisponde al modello di commissione proposto.
Chi sostiene le spese di manutenzione dell’impianto?
Nello schema nazionale della commissione la committente sostiene gli interventi ordinari e straordinari necessari alla conformità, sicurezza e continuità del punto vendita. Il commissionario deve utilizzare correttamente gli impianti, svolgere i controlli operativi e segnalare i guasti. L’accordo aziendale deve definire nel dettaglio le singole voci e gli eventuali danni imputabili al gestore.
È possibile usare liberamente questo fac simile?
Il modello non può sostituire gli accordi di settore. La tipologia di commissione depositata presso il Ministero richiede il preventivo recepimento mediante un accordo aziendale di secondo livello, nel quale vengono definiti provvigioni, spese, garanzie, indennizzo e altri aspetti essenziali. Il contratto individuale deve richiamare e rispettare l’accordo effettivamente applicabile.