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Su questa pagina troverete un modello di contratto per la manutenzione della caldaia, disponibile in formato editabile e pronto per il download. Questo esemplare serve come base da cui partire, potendo essere agevolmente personalizzato mediante l’aggiunta dei dati necessari prima di procedere alla stampa.
Esempio di contratto manutenzione caldaia
Il seguente esempio è destinato a funzionare da modello per chi necessita di redigere un documento relativo al contratto di manutenzione della caldaia. Offre un punto di partenza pratico, incorporando elementi essenziali che dovrebbero essere considerati nella stesura di un accordo di questo genere. Questo esemplare mira a fornire una guida utile nella comprensione e nell’implementazione dei vari aspetti e delle clausole tipiche che un contratto di mantenimento per caldaie dovrebbe contenere, stabilendo un punto di riferimento chiaro per la creazione di un documento ben strutturato e completo.
CONTRATTO N.
Tra l’impresa …………………………………………. con sede in …………………………………. Via ………………………………. n……. tel ………….. che verrà di seguito denominata “Impresa” e il Sig………………………………………………………………………domiciliato in
……………………………..…………Via……………………………. n…… tel………….
cliente
che verrà di seguito denominato “Responsabile dell’impianto”, si stipula il seguente contratto per
la manutenzione programmata e l’assistenza dell’impianto individuale funzionante a Gas/gasolio
sito in ………… Via……… …… n…. piano…… interno….. servito da un generatore di calore
marca …………. Matr.………… potenza kw….…..
ART. 1 – DEFINIZIONE DELL’IMPIANTO
Per impianto termico individuale si intende un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione
degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli usi igienico-sanitari, comprendente i
sistemi di adduzione del combustibile, di produzione, distribuzione e utilizzo del calore, nonché gli
organi di regolazione e di controllo. Sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe,
caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
E’ compresa nelle operazioni di manutenzione la verifica delle predisposizioni necessarie per lo
scarico dei prodotti di combustione e le aperture di ventilazione dei locali.
Restano comunque esclusi gli apparecchi non collegati alla rete interna del gas/gasolio.
ART. 2 – QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA
L’Impresa dichiara di possedere i requisiti previsti dalla legge per l’espletamento delle prestazioni
indicate nel presente contratto, ai sensi dell’art. 1; comma 2, lettera C ed E, del D.M. 37/08.
ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’Impresa eseguirà le operazioni di manutenzione, indicate nei successivi art. 5 e 6 di cui al D.lgs
n. 192/05 e s.m.i. e secondo le norme di buona tecnica e comunque a regola d’arte.
L’impresa si impegna a garantire l’esecuzione dei servizi in proprio senza ricorso al subappalto, se
non previa autorizzazione del cliente.
ART. 4 – VISITA ANNUALE: –ALLEGATO G
Il servizio si articola in una visita annuale i cui contenuti sono elencati nell’allegato G facente parte
del contratto. A fine intervento l’Impresa compilerà il suindicato allegato, rilasciandone copia
firmata al Responsabile dell’impianto.
ART. 5 – VISITA BIENNALE
Con cadenza biennale
, l’impresa – in occasione della visita annuale di cui all’art. 5 – utilizzando
idonee attrezzature effettuerà inoltre i seguenti controlli previsti dall’ all. L, comma 5, lett. B del
D.lgs. 311/2006 che modifica il D.lgs. 192/05:
– temperatura fumi
– temperatura ambiente
– O2 (%)
– CO2 (%)
– n. di Bacharach ( n°)
– CO (%)
– Perdita del calore sensibile(%)
– Rendimento di combustione a potenzialità nominale (%)
A fine intervento l’impresa comunicherà al Responsabile dell’impianto il risultato del controllo che
dovrà essere da lui riportato sul libretto d’impianto previsto dalla normativa. L’impresa rilascia nel
contempo copia del rapporto di prova di cui alla norma UNI 10389.
ART. 6 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Fatta salva la esclusiva responsabilità del firmatario, l’impresa si impegna comunque a coadiuvare
il Responsabile dell’impianto nella stesura della eventuale dichiarazione di responsabilità di cui
all’allegato L. comma 15. lett. B del D.lgs. 311/2006 che modifica il D.lgs. 192/05.
ART. 7 – EFFETTUAZIONE DELLA VISITA ANNUALE
La visita annuale verrà annunciata dall’Impresa al Responsabile dell’impianto con congruo
anticipo. Le parti avranno la facoltà di richiedere uno spostamento con almeno un giorno di
anticipo rispetto alla data fissata per la visita.
Nel caso la visita non abbia luogo per assenza di una delle parti, la parte inadempiente pagherà a
titolo di penale la somma di € — e si procederà a fissare un nuovo appuntamento.
Il diritto di chiamata sarà addebitato o accreditato, a seconda della parte inadempiente, sulla
fattura emessa dall’impresa.
ART. 8 – COMPITI DEL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO
Tutti i componenti dell’impianto, ai quali il generatore di calore è in qualche modo collegato,
devono essere mantenuti ed utilizzati nel rispetto delle normative vigenti.
Il Responsabile dell’impianto si impegna a provvedere al loro adeguamento in caso di necessità
e/o a causa di normative di nuova emanazione.
Il Responsabile dell’impianto si impegna ad impedire a terzi, qualsiasi intervento sull’impianto
termico e/o sugli apparecchi, e ad informare l’Impresa di ogni variazione che abbia intenzione di
apportare o di far apportare agli impianti a cui il generatore è collegato.
Il Responsabile dell’impianto garantisce all’impresa il libero accesso al generatore e ai componenti
dell’impianto collegati.
Se nel periodo di durata del contratto l’Impresa rileva che il generatore di calore non sia in grado di
raggiungere il rendimento di combustione minimo previsto dall’allegato G del D.lgs. 311/2006 che
modifica il D.lgs. 192/05 e nonostante le opportune operazioni se ne renda necessaria la
sostituzione, comunica tale necessità al Responsabile dell’impianto che dovrà provvedere in
merito.
ART. 9 – DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dalla data della firma ed ha validità 24 mesi.
ART. 10 – RICHIESTA DI ADEMPIMENTO
Ove l’Impresa non rispetti le procedure o condizioni fissate dal presente contratto e comunque in
presenza di anomalie o carenze nel funzionamento degli impianti , il Responsabile dell’impianto
comunica per iscritto all’Impresa tali vizi con raccomandata A/R entro 20 gg. dalla scoperta e
comunque non oltre 1 mese dalla successiva accensione dell’impianto.
L’Impresa è tenuta ad intervenire nel più breve termine possibile.
ART. 11 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Nel caso di documentata e persistente inadempienza al rispetto degli accordi contrattuali, con esso
intendendosi anche il mancato seguito a richieste di intervento, il contratto si deve intendere
automaticamente risolto con comunicazione scritta tramite raccomandata A.R.. L’Impresa è tenuta
al risarcimento degli eventuali danni cagionati.
ART. 12 – CASI DI RECESSO
Il Responsabile dell’impianto può in ogni tempo recedere unilateralmente dal presente contratto
con comunicazione scritta all’Impresa tramite raccomandata AR. In tal caso, l’Impresa mantiene il
diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, nonché una quota del 20% dell’importo restante a
titolo di caparra penitenziale. Sono fatti salvi i casi di recesso, senza corresponsione di caparra,
dipendenti dalla variazione della titolarità nella funzione di Responsabile dell’incarico, ovvero per
l’impresa in caso di cessazione dell’attivita’. In tali casi, ciascuna parte potrà recedere
gratuitamente previa comunicazione alla controparte mediante lettera A/R.
Nel caso il Responsabile dell’impianto non provveda alla sostituzione del generatore del calore,
l’Impresa può recedere dal contratto con comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata con
A.R. In questo caso il Responsabile dell’impianto dovrà corrispondere all’Impresa il costo delle
operazioni effettuate.
ART.13 – DIRITTO DI RECESSO DEL CONSUMATORE
Per i contratti e le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il
consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo entro il
termine di 10 giorni lavorativi dalla stipula con lettera raccomandata A.R. da inviarsi al legale
rappresentante………………dell’impresa ……………………………………………….con sede in
………………via……………………………………… a norma del comma 1 dell’art. 64 del D. Lgs. 6
settembre 2005 n. 206, e salvo quanto stabilito dal successivo art. 65 commi 3, 4 e 5.
ART. 14 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo delle prestazioni di cui agli art. 5 e 6 del presente contratto biennale è convenuto in
euro…………., (imposte escluse). Il Responsabile dell’impianto si impegna a versare all’Impresa
dietro rilascio di ricevuta fiscale o fattura, il 60% dell’importo, alla prima manutenzione annuale; il
restante 40% in occasione della seconda manutenzione annuale.
ART.15 – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA
L’impresa è responsabile per danni a cose e persone che eventualmente dovessero verificarsi nel
corso delle prestazioni erogate e fatti salvi i casi imputabili alle condizioni di degrado dell’impianto.
ART. 16 – ESCLUSIONE
Dal presente contratto sono esclusi i costi per le operazioni relative al trattamento e lo
smaltimento di eventuali rifiuti derivanti dall’intervento di manutenzione e/o riparazioni (fuliggini,
acidi,ecc.) svolte dalle imprese a seguito della loro attività.
Ogni altro intervento, anche relativo alla sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008, non previsto dal
presente contratto, dovrà essere oggetto di specifica pattuizione ed accettazione tra le parti.
ART. 17 – CONTROVERSIE
In caso di controversia fra le parti si conviene di ricorrere in prima istanza alla Sportello di
Conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di ……….., fatta salva comunque la
possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di residenza del consumatore.
Qualora la controversia inerisse il corrispettivo pattuito si farà riferimento ai listini depositati presso
la Camera di Commercio di ……………….
ART. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dal responsabile dell’impianto verranno utilizzati esclusivamente ai fini
dell’esecuzione del presente contratto e per tutta la durata dello stesso. L’interessato, secondo
quanto previsto dall’art. 7 del dlgs 196/2003 può accedere ai propri dati, chiedendone
l’aggiornamento, la rettificazione e la cancellazione.
Lì , Firma del Responsabile dell’Impianto
Firma dell’Impresa
Fac simile contratto manutenzione caldaia Word
Il modello del contratto di manutenzione per la caldaia è disponibile in formato Doc, il che permette di aprirlo e modificarlo facilmente attraverso Word o qualsiasi altro programma compatibile con questo tipo di file. Per rendere il documento completo, è necessario inserire i dati mancanti. Grazie alla sua struttura flessibile, il modulo può essere personalizzato in ogni parte, offrendo così la possibilità di adattarlo facilmente a ogni specifica necessità. Una volta completata la compilazione, il modello può essere facilmente convertito in formato PDF o stampato per un utilizzo immediato.