In questa pagina è disponibile un fac simile Word di contratto di appalto per impianto elettrico, da utilizzare per affidare a un’impresa installatrice lavori di realizzazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria di un impianto a servizio di un edificio.
Il fac simile può essere consultato prima del download e deve essere personalizzato con i dati delle parti, l’indirizzo dell’immobile, la descrizione esatta dei lavori, gli allegati tecnici, il corrispettivo e le condizioni effettivamente concordate. Dopo il download sono riportate le indicazioni più utili per verificare abilitazione dell’installatore, progetto, dichiarazione di conformità, lavori extra, sicurezza e consegna dell’opera.
A cosa serve il contratto per impianto elettrico
Il documento serve a regolare un appalto privato nel quale l’impresa assume, con propria organizzazione dei mezzi e gestione del rischio, l’esecuzione di un’opera verso un corrispettivo. Nel caso dell’impianto elettrico, il contratto consente soprattutto di delimitare ciò che l’installatore deve realizzare, quali materiali sono compresi, quanto costa l’intervento, quando deve essere completato e quali documenti devono essere consegnati alla fine.
Il modello è adatto, per esempio, al rifacimento completo di un impianto, alla realizzazione di un nuovo impianto, a un ampliamento o a una trasformazione, oltre che a interventi di manutenzione straordinaria sufficientemente articolati da rendere utile una disciplina contrattuale dettagliata. Non sostituisce il progetto dell’impianto, quando richiesto, né la dichiarazione di conformità che l’impresa installatrice deve rilasciare nei casi previsti dalla disciplina sugli impianti.
Prima della firma conviene coordinare il contratto con preventivo, capitolato, computo, schemi e progetto effettivamente utilizzati. In questo modo prezzo, prestazioni e caratteristiche tecniche non restano affidati a descrizioni generiche difficili da verificare a lavori conclusi.
Fac simile contratto impianto elettrico
Il modello seguente deve essere completato con i dati reali e adattato alle caratteristiche dell’intervento. Quando sono presenti alternative, nel documento definitivo deve essere mantenuta soltanto quella effettivamente concordata.
CONTRATTO DI APPALTO PER IMPIANTO ELETTRICO
Tra
il/la Sig./Sig.ra o la società [NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE COMMITTENTE], con codice fiscale [CODICE FISCALE] e, se applicabile, partita IVA [PARTITA IVA], residente o con sede in [INDIRIZZO], rappresentato/a da [NOME E COGNOME RAPPRESENTANTE] in qualità di [QUALIFICA], recapito [EMAIL / PEC], di seguito “Committente”,
e
l’impresa [DENOMINAZIONE APPALTATORE], con sede in [INDIRIZZO], codice fiscale e partita IVA [CODICE FISCALE E PARTITA IVA], iscritta al Registro delle Imprese / Albo delle Imprese Artigiane di [CAMERA DI COMMERCIO / PROVINCIA], REA [NUMERO REA], PEC [PEC], in persona del legale rappresentante [NOME E COGNOME], con responsabile tecnico [NOME E COGNOME], di seguito “Appaltatore”.
PREMESSE
Il Committente intende affidare lavori sull’impianto elettrico a servizio dell’immobile sito in [INDIRIZZO IMMOBILE / CANTIERE].
L’Appaltatore ha presentato il preventivo/offerta n. [NUMERO] del [DATA], relativo a [DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI].
L’Appaltatore dichiara di essere abilitato, per le attività oggetto del contratto, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e di disporre dell’organizzazione, del personale e delle attrezzature necessarie all’esecuzione delle opere.
Le premesse e gli allegati richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante.
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione dei seguenti lavori: [NUOVO IMPIANTO / TRASFORMAZIONE / AMPLIAMENTO / MANUTENZIONE STRAORDINARIA / ALTRO INTERVENTO], consistenti in [DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE].
Le opere interessano [LOCALI / UNITÀ IMMOBILIARE / PARTI COMUNI / PERTINENZE] e comprendono, se previsti, [QUADRI ELETTRICI / LINEE / PRESE / ILLUMINAZIONE / IMPIANTO DI TERRA / PROTEZIONI / ALTRI COMPONENTI].
Sono esclusi dall’appalto i seguenti lavori e forniture: [ESCLUSIONI].
Art. 2 – Documenti contrattuali e allegati
L’esecuzione è regolata dal presente contratto e dai documenti espressamente allegati: [PREVENTIVO / CAPITOLATO / COMPUTO METRICO / ELENCO PREZZI / PROGETTO / SCHEMI / PLANIMETRIE / CRONOPROGRAMMA / ALTRI ALLEGATI].
In caso di contrasto tra i documenti, le parti stabiliscono il seguente ordine di prevalenza: [ORDINE DI PREVALENZA].
L’Appaltatore dichiara di avere esaminato i luoghi e la documentazione messi a disposizione dal Committente per quanto ragionevolmente necessario alla formulazione dell’offerta e all’organizzazione dei lavori.
Art. 3 – Abilitazione, progetto e regola dell’arte
L’Appaltatore dichiara di possedere l’abilitazione pertinente agli impianti elettrici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.M. 37/2008, per le attività effettivamente affidate.
Quando l’intervento richiede un progetto ai sensi dell’articolo 5 del D.M. 37/2008, i lavori saranno eseguiti sulla base del progetto redatto da [RESPONSABILE TECNICO DELL’IMPRESA / PROFESSIONISTA ABILITATO] e identificato come [ESTREMI DEL PROGETTO].
L’Appaltatore eseguirà le opere secondo la regola dell’arte, nel rispetto del progetto, delle norme tecniche e delle disposizioni applicabili. Le varianti tecniche che richiedono aggiornamento del progetto saranno documentate prima della chiusura dei lavori.
Art. 4 – Corrispettivo e pagamenti
Le parti devono mantenere nel testo definitivo una sola delle due alternative seguenti.
ALTERNATIVA A – APPALTO A CORPO. Il corrispettivo complessivo è stabilito in euro [IMPORTO], oltre IVA nella misura applicabile, per l’insieme delle opere descritte nei documenti contrattuali.
ALTERNATIVA B – APPALTO A MISURA. Il corrispettivo sarà determinato applicando alle quantità effettivamente eseguite i prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi/computo allegato, con importo preventivato di euro [IMPORTO], oltre IVA nella misura applicabile.
Il pagamento avverrà secondo il seguente calendario: acconto di euro [IMPORTO] alla firma / avvio; SAL secondo [CRITERIO E PERCENTUALI]; saldo di euro o percentuale [IMPORTO / PERCENTUALE] dopo l’ultimazione e la consegna della documentazione prevista dal contratto.
La revisione del prezzo è disciplinata come segue: [CLAUSOLA CONCORDATA / RINVIO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE, COMPRESO L’ART. 1664 C.C.].
Art. 5 – Inizio, durata e ritardi
I lavori inizieranno il [DATA] oppure entro [NUMERO] giorni dal verificarsi delle seguenti condizioni: [CONSEGNA DEL CANTIERE / DISPONIBILITÀ DEL PROGETTO / TITOLI O AUTORIZZAZIONI / ALTRO].
Il termine previsto per l’ultimazione è il [DATA] oppure [NUMERO] giorni lavorativi dall’inizio effettivo dei lavori.
Il termine sarà prorogato per il tempo ragionevolmente necessario in caso di sospensioni concordate, cause non imputabili all’Appaltatore, varianti ordinate o autorizzate dal Committente, impedimenti del Committente o altre circostanze documentate che incidano sull’esecuzione.
CLAUSOLA FACOLTATIVA, da mantenere solo se concordata: per ogni giorno di ritardo imputabile all’Appaltatore oltre il termine contrattuale è dovuta una penale di euro [IMPORTO], fino al limite massimo di euro [IMPORTO] / [PERCENTUALE] del corrispettivo.
Art. 6 – Varianti, lavori extra e imprevisti
L’Appaltatore non eseguirà variazioni o opere aggiuntive rispetto a quanto pattuito senza autorizzazione scritta del Committente, salvo interventi immediati indispensabili per evitare un pericolo attuale o un danno grave, che dovranno essere comunicati e documentati appena possibile.
Prima dell’esecuzione delle opere extra, le parti definiranno per iscritto almeno la descrizione dell’intervento, il relativo prezzo o criterio di calcolo e l’eventuale modifica dei tempi.
Per le variazioni necessarie del progetto, per quelle ordinate dal Committente e per gli eventi imprevedibili restano applicabili le disposizioni del Codice civile, salvo quanto validamente pattuito dalle parti.
Art. 7 – Materiali e forniture
Salvo diversa indicazione negli allegati, i materiali e i componenti sono forniti dall’Appaltatore e devono essere idonei alla destinazione d’uso e coerenti con il progetto e con le norme applicabili.
Eventuali sostituzioni di prodotti o componenti indicati in offerta/progetto devono essere comunicate e, quando incidono sulle caratteristiche tecniche o economiche dell’opera, autorizzate per iscritto dal Committente e recepite nella documentazione tecnica necessaria.
Se alcuni materiali sono forniti dal Committente, essi sono indicati qui: [MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE]. L’Appaltatore segnalerà tempestivamente eventuali vizi o inidoneità riconoscibili che possano compromettere la corretta esecuzione.
Art. 8 – Accesso, organizzazione del cantiere e sicurezza
Il Committente assicura l’accesso ai locali e mette a disposizione quanto espressamente concordato: [ENERGIA / ACQUA / SPAZI / CHIAVI / ALTRO].
L’Appaltatore organizza autonomamente mezzi, personale e modalità operative necessarie all’esecuzione, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e previdenziali di propria competenza.
Quando l’intervento rientra nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, le parti adempiono agli obblighi loro attribuiti dal D.Lgs. 81/2008 e dalla restante normativa applicabile. L’Appaltatore fornisce la documentazione necessaria alle verifiche di idoneità tecnico-professionale quando richiesta dalla legge.
Art. 9 – Subappalto
Il subappalto totale o parziale è consentito soltanto previa autorizzazione del Committente ai sensi dell’articolo 1656 c.c. L’Appaltatore resta responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle opere affidate ai subappaltatori, nei limiti previsti dalla legge e dal contratto.
Gli eventuali subappaltatori autorizzati sono: [DENOMINAZIONE / ATTIVITÀ AFFIDATA].
Art. 10 – Ultimazione, verifica e dichiarazione di conformità
Al completamento dei lavori l’Appaltatore comunica per iscritto l’ultimazione e mette il Committente in condizione di verificare l’opera. Le parti possono redigere un verbale di verifica/consegna con l’indicazione di eventuali riserve o lavorazioni da completare.
Al termine dei lavori, quando prevista dal D.M. 37/2008, l’Appaltatore rilascia al Committente la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte completa degli allegati obbligatori e della documentazione tecnica pertinente.
La consegna della dichiarazione di conformità e degli allegati non sostituisce la verifica contrattuale dell’opera e, allo stesso modo, il presente contratto non sostituisce la documentazione impiantistica prevista dalla normativa.
Art. 11 – Difformità, vizi e interventi correttivi
Restano ferme le garanzie previste dagli articoli 1667 e 1668 c.c. e le ulteriori responsabilità eventualmente applicabili al caso concreto.
Le difformità o i vizi riscontrati saranno contestati per iscritto con indicazione sufficientemente precisa del problema. L’Appaltatore effettuerà gli interventi dovuti nei tempi concordati o comunque compatibili con la natura del difetto e con gli obblighi di legge.
La presenza di una dichiarazione di conformità non impedisce di contestare eventuali difformità o vizi dell’opera secondo le regole applicabili.
Art. 12 – Recesso del Committente
Il Committente può recedere dal contratto nei casi e con gli effetti previsti dall’articolo 1671 c.c., mediante comunicazione scritta all’Appaltatore, tenendo indenne quest’ultimo delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno secondo quanto dovuto.
Restano fermi gli eventuali diversi diritti di recesso o risoluzione previsti da norme inderogabili o derivanti da specifici inadempimenti.
Art. 13 – Comunicazioni
Le comunicazioni relative a varianti, sospensioni, contestazioni, ultimazione, recesso e altri fatti rilevanti ai fini del contratto saranno effettuate per iscritto ai seguenti recapiti: Committente [EMAIL / PEC / INDIRIZZO]; Appaltatore [EMAIL / PEC / INDIRIZZO].
Per le comunicazioni per le quali è necessario provare invio e ricezione sarà utilizzata una modalità idonea a fornire tale prova.
Art. 14 – Legge applicabile e controversie
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
Se il Committente riveste la qualifica di consumatore, restano ferme le tutele inderogabili previste dal D.Lgs. 206/2005 e le regole di competenza territoriale applicabili ai rapporti di consumo.
Negli altri casi, e salvo competenze inderogabili, le parti concordano il Foro di [FORO].
Art. 15 – Allegati
Sono allegati al contratto, se applicabili: [PREVENTIVO/OFFERTA]; [CAPITOLATO O COMPUTO]; [PROGETTO E SCHEMI]; [CRONOPROGRAMMA]; [ELENCO PREZZI]; [DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA]; [ALTRI ALLEGATI].
Luogo [LUOGO], data [DATA]
Il Committente
[FIRMA]
L’Appaltatore
[FIRMA]
Scarica il fac simile Word di contratto impianto elettrico
Il file disponibile è il modello in formato Doc indicato nella pagina originale e può essere aperto e modificato con Word o con programmi compatibili. Prima dell’uso vanno completati i dati delle parti, l’oggetto dell’appalto, il tipo di prezzo, il calendario dei pagamenti, i termini di esecuzione, gli eventuali lavori esclusi e gli allegati tecnici realmente esistenti.
Il file contrattuale non sostituisce il progetto, la dichiarazione di conformità, gli eventuali adempimenti edilizi o la documentazione di sicurezza richiesta per lo specifico intervento.
Come compilare il contratto per l’impianto elettrico
La parte più delicata non è l’anagrafica delle parti, ma la descrizione dell’opera. Espressioni come “rifacimento impianto elettrico” o “messa a norma” sono troppo generiche se non vengono accompagnate da un preventivo, da un capitolato o da un progetto che permetta di capire quali quadri, linee, punti presa, apparecchi, protezioni e lavorazioni sono compresi. Se alcuni lavori edili, ripristini, tracce, tinteggiature o collegamenti a impianti esistenti restano esclusi, conviene indicarli espressamente.
Prima della firma controlla almeno questi dati:
- denominazione, codice fiscale o partita IVA, sede, legale rappresentante e recapiti delle parti;
- indirizzo dell’immobile e locali interessati dall’intervento;
- descrizione precisa delle opere comprese e delle esclusioni;
- preventivo, progetto, computo, schemi e altri allegati richiamati nel contratto;
- prezzo a corpo o a misura, IVA applicabile, acconti, SAL e saldo;
- data o condizioni di avvio, termine di ultimazione e regole sulle sospensioni;
- eventuale penale, mantenendola soltanto se realmente concordata;
- modalità di autorizzazione delle varianti e dei lavori extra;
- documenti da consegnare alla fine dei lavori.
Impresa abilitata, progetto e dichiarazione di conformità
Per gli impianti posti al servizio degli edifici, la disciplina centrale è il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Il committente deve affidare le attività soggette alla disciplina a imprese abilitate per la specifica tipologia di impianto. Per un impianto elettrico occorre quindi verificare che l’impresa disponga dell’abilitazione pertinente e che il responsabile tecnico possieda i requisiti previsti.
Per installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti interessati dal decreto è previsto un progetto. Non significa però che debba essere sempre firmato da un professionista esterno: nei casi che superano le soglie e le condizioni indicate dall’articolo 5 il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all’albo secondo la specifica competenza tecnica, mentre negli altri casi può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Tra le ipotesi che richiedono il professionista rientrano tutte le utenze condominiali e, per le singole abitazioni, le utenze con potenza impegnata superiore a 6 kW o superficie superiore a 400 metri quadrati; per diversi immobili non residenziali assumono rilievo, tra gli altri parametri, potenza, tensione e superficie.
Al termine dei lavori l’impresa installatrice deve rilasciare, nei casi previsti, la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte, con gli allegati richiesti. Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti in edifici già agibili, l’articolo 11 disciplina anche il deposito della dichiarazione e della documentazione prevista presso lo Sportello Unico per l’Edilizia da parte dell’impresa installatrice entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori. Il contratto è quindi un documento negoziale tra committente e appaltatore, mentre la dichiarazione di conformità è un documento tecnico-amministrativo distinto.
Come gestire prezzo, SAL, varianti e lavori extra
Il preventivo allegato deve essere coerente con il contratto. Se il prezzo è globale, è utile indicare con precisione cosa comprende; se è a misura, servono prezzi unitari e un criterio per rilevare le quantità. I SAL, cioè gli stati di avanzamento dei lavori, non sono obbligatori in ogni appalto privato, ma possono essere concordati per collegare i pagamenti a fasi verificabili dell’intervento.
Le variazioni meritano una clausola chiara perché sono una delle principali fonti di contestazione. L’articolo 1659 c.c. stabilisce che l’appaltatore non può modificare le modalità convenute dell’opera senza autorizzazione del committente e che l’autorizzazione deve essere provata per iscritto. Per questo il modello prevede che ogni lavoro extra sia descritto e autorizzato prima dell’esecuzione, indicando prezzo e conseguenze sui tempi.
Il Codice civile disciplina separatamente variazioni necessarie, variazioni ordinate dal committente e revisione del prezzo. Gli articoli 1660 e 1661 utilizzano il limite di un sesto del prezzo complessivo per alcune variazioni; l’articolo 1664, in assenza di diversa disciplina contrattuale valida, considera invece aumenti o diminuzioni imprevedibili dei costi superiori a un decimo. Queste regole non vanno confuse con una percentuale arbitraria attribuita al Codice del consumo.
Consegna dell’opera, verifica e contestazione dei vizi
A lavori ultimati l’appaltatore dovrebbe comunicare la conclusione dell’intervento e mettere il committente in condizione di verificarlo. L’articolo 1665 c.c. riconosce al committente il diritto di verificare l’opera prima della consegna e disciplina gli effetti dell’accettazione. Per lavori articolati è utile redigere un verbale di consegna o verifica che annoti eventuali riserve, lavorazioni ancora da completare e documenti consegnati.
Per difformità e vizi dell’opera l’articolo 1667 c.c. prevede, in via generale, la denuncia all’appaltatore entro sessanta giorni dalla scoperta, salvo i casi in cui la denuncia non è necessaria, e la prescrizione dell’azione in due anni dalla consegna. La dichiarazione di conformità non elimina queste garanzie contrattuali: certifica il profilo di conformità dell’impianto nei termini previsti dalla disciplina tecnica, ma non equivale all’accettazione senza riserve di ogni aspetto dell’appalto.
Sicurezza e casi in cui serve un modello diverso
Il vecchio richiamo al D.Lgs. n. 494/1996 non va mantenuto. Se i lavori rientrano in un cantiere temporaneo o mobile, la disciplina di riferimento è il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in particolare il Titolo IV, con obblighi che dipendono dalla struttura concreta del cantiere, dai soggetti presenti e dall’organizzazione dei lavori. Il contratto non deve quindi attribuire automaticamente incarichi come direttore dei lavori, responsabile dei lavori o coordinatore per la sicurezza se tali figure non sono effettivamente previste e nominate.
Se l’esigenza riguarda controlli periodici e interventi continuativi, è più coerente utilizzare il contratto di manutenzione dell’impianto elettrico. Se l’impianto fa parte di una ristrutturazione più ampia, può essere utile coordinarlo con il contratto di appalto per lavori edili privati.
Per lavori sulle parti comuni, è preferibile partire dal contratto di appalto condominiale e integrare le specifiche elettriche, considerando anche delibera assembleare, poteri dell’amministratore e adempimenti del cantiere.
Errori da evitare prima della firma
- descrivere l’intervento soltanto con formule generiche come “impianto a norma” senza allegati tecnici o lavorazioni identificabili;
- lasciare contemporaneamente nel contratto sia il prezzo a corpo sia il prezzo a misura;
- consentire lavori extra senza una preventiva autorizzazione scritta e senza indicarne costo e impatto sui tempi;
- confondere il contratto con il progetto o con la dichiarazione di conformità dell’impianto;
- indicare come obbligatorie figure di cantiere che dipendono invece dal tipo concreto di lavori e dall’applicazione del D.Lgs. 81/2008;
- inserire un foro esclusivo senza distinguere il caso in cui il committente sia un consumatore;
- usare una clausola generica di consenso privacy come condizione del contratto, invece di trattare i dati per le corrette basi giuridiche connesse all’esecuzione del rapporto e agli obblighi di legge.
Domande frequenti sul contratto impianto elettrico
Chi deve firmare il contratto?
Devono firmare il committente e l’appaltatore, oppure i rispettivi rappresentanti muniti dei necessari poteri. Se il committente è una società, va indicato chi firma e in quale qualità; se l’appaltatore è un’impresa, firma normalmente il titolare o il legale rappresentante. Per lavori condominiali occorre anche verificare che l’amministratore sia autorizzato a stipulare il contratto nei limiti della delibera e della normativa applicabile.
Il progetto dell’impianto elettrico è sempre necessario?
Per installazione, trasformazione e ampliamento il D.M. 37/2008 prevede un progetto. Cambia però il soggetto che può redigerlo: nei casi indicati dall’articolo 5, comma 2, serve un professionista iscritto all’albo secondo la specifica competenza; negli altri casi il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Per la manutenzione ordinaria la disciplina è diversa e il modello di appalto complesso può non essere necessario.
Il contratto sostituisce la dichiarazione di conformità?
No. Il contratto regola il rapporto economico e operativo tra committente e impresa, mentre la dichiarazione di conformità è la documentazione prevista dalla disciplina impiantistica al termine dei lavori nei casi applicabili. Nel contratto conviene indicare espressamente la consegna della dichiarazione e dei suoi allegati tra gli adempimenti finali, senza presentare il fac simile contrattuale come sostitutivo della documentazione tecnica.
Come vanno autorizzati i lavori extra?
È preferibile autorizzarli per iscritto prima che vengano eseguiti, precisando descrizione, prezzo o criterio di calcolo e conseguenze sui tempi. Questa impostazione è coerente con la disciplina delle variazioni dell’appalto e riduce il rischio che, a fine lavori, le parti discutano se una lavorazione fosse compresa nel prezzo originario o dovesse essere pagata separatamente.
Il modello Word può essere modificato?
Sì. Il file indicato nella pagina è in formato Doc e può essere aperto con Word o con programmi compatibili. Le parti tra parentesi quadre sono campi da sostituire con i dati effettivi; le alternative sul prezzo e la clausola facoltativa sulla penale devono essere eliminate se non corrispondono all’accordo raggiunto. Anche gli allegati vanno mantenuti solo se esistono realmente e sono richiamati nel contratto firmato.