In questa pagina è disponibile un fac simile di contratto di subappalto solo manodopera in formato DOC, modificabile con Word o con altri programmi compatibili. Il modello è destinato alle imprese che vogliono affidare a un’altra impresa l’esecuzione di lavorazioni o servizi determinati nei quali l’apporto principale è costituito dal personale della Subappaltatrice, mentre materiali o alcuni mezzi possono essere forniti dal Subappaltante o dal committente.
Il fac simile può essere consultato integralmente prima del download e deve essere completato con l’oggetto delle lavorazioni, il corrispettivo, i tempi, i materiali messi a disposizione e le modalità organizzative. Il testo è costruito per mantenere l’autonomia della Subappaltatrice sui propri lavoratori, evitando di presentare come subappalto quella che, nei fatti, sarebbe una semplice messa a disposizione di personale.
A cosa serve il contratto di subappalto solo manodopera
Il contratto serve quando un’impresa che ha assunto un appalto affida a un’altra impresa una parte specifica delle opere o dei servizi e la seconda esegue quella parte prevalentemente attraverso i propri dipendenti. L’oggetto deve quindi essere una lavorazione o un risultato identificabile, non la generica disponibilità di un certo numero di operai per un determinato numero di ore.
L’espressione “solo manodopera” va utilizzata con cautela. Il fatto che i materiali principali siano forniti dal Subappaltante non impedisce di per sé l’esistenza di un vero subappalto, ma la Subappaltatrice deve mantenere una propria organizzazione, dirigere concretamente i propri lavoratori e assumere il rischio dell’esecuzione. La disciplina vigente ammette che, in relazione alle caratteristiche dell’opera o del servizio, l’organizzazione possa risultare anche dall’effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo sul personale impiegato.
Il modello non è quindi adatto se l’impresa che riceve i lavoratori decide direttamente chi deve svolgere ogni attività, assegna quotidianamente compiti e turni ai singoli addetti, gestisce sostituzioni e permessi e utilizza l’altra impresa soltanto come soggetto che emette fattura per le ore lavorate.
Fac simile contratto di subappalto solo manodopera
Il modello seguente disciplina un subappalto di lavorazioni a prevalente impiego di manodopera. Devono essere mantenute soltanto le alternative coerenti con il rapporto concreto, in particolare quelle relative ad appalto privato o pubblico e alle modalità di determinazione del corrispettivo.
CONTRATTO DI SUBAPPALTO PER LAVORAZIONI A PREVALENTE IMPIEGO DI MANODOPERA
ISTRUZIONI: completare tutti i campi tra parentesi quadre ed eliminare le clausole alternative non pertinenti. Il presente modello disciplina l’esecuzione autonoma di lavorazioni o servizi determinati e non deve essere utilizzato per una mera messa a disposizione di lavoratori.
TRA
[DENOMINAZIONE IMPRESA SUBAPPALTANTE], con sede legale in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], iscritta al Registro delle Imprese di [LUOGO] al n. [NUMERO], REA [REA], in persona di [NOME E COGNOME], in qualità di [QUALIFICA], munito/a dei necessari poteri, di seguito “Subappaltante”;
E
[DENOMINAZIONE IMPRESA SUBAPPALTATRICE], con sede legale in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], iscritta al Registro delle Imprese di [LUOGO] al n. [NUMERO], REA [REA], in persona di [NOME E COGNOME], in qualità di [QUALIFICA], munito/a dei necessari poteri, di seguito “Subappaltatrice”.
La Subappaltante e la Subappaltatrice sono di seguito indicate congiuntamente come “Parti”.
PREMESSE
La Subappaltante ha assunto dal committente [NOME O DENOMINAZIONE COMMITTENTE] l’esecuzione dell’appalto avente ad oggetto [DESCRIZIONE APPALTO PRINCIPALE], da svolgersi presso [LUOGO / CANTIERE / UNITÀ PRODUTTIVA], in forza del contratto del [DATA] identificato da [RIFERIMENTO].
La Subappaltante intende affidare alla Subappaltatrice una parte specificamente individuata delle prestazioni comprese nell’appalto principale, descritta nel presente contratto e nei relativi allegati.
Le prestazioni affidate richiedono prevalentemente l’impiego di personale della Subappaltatrice. I materiali principali e alcuni mezzi possono essere messi a disposizione dalla Subappaltante o dal committente secondo quanto specificato nel presente accordo, senza trasferimento del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori della Subappaltatrice.
La Subappaltatrice dichiara di essere impresa organizzata, di assumere il rischio economico e organizzativo delle lavorazioni affidate e di esercitare in via esclusiva il potere datoriale, organizzativo e direttivo sul proprio personale.
Le Parti intendono regolare il rapporto come subappalto di lavorazioni o servizi determinati e non come mera fornitura o somministrazione di manodopera.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.
Articolo 1 – Natura del rapporto e autorizzazione al subappalto
1.1 Le premesse e gli allegati richiamati costituiscono parte integrante del presente contratto.
1.2 La Subappaltatrice esegue le prestazioni con propria organizzazione e a proprio rischio. Essa determina, nel rispetto del programma contrattuale e delle regole di sicurezza, il numero dei lavoratori da impiegare, la distribuzione dei compiti, i turni, le sostituzioni, le modalità operative e il coordinamento interno del proprio personale.
1.3 SELEZIONARE E MANTENERE UNA SOLA DELLE DUE FORMULE SEGUENTI.
OPZIONE A – APPALTO PRIVATO: il ricorso al presente subappalto è stato autorizzato dal committente dell’appalto principale, come risulta da [CONTRATTO PRINCIPALE / AUTORIZZAZIONE / ALTRO DOCUMENTO]. Se l’autorizzazione non è ancora stata acquisita, l’avvio delle prestazioni è subordinato al suo ottenimento.
OPZIONE B – CONTRATTO PUBBLICO: l’appalto principale è identificato da CIG [CIG] e, ove previsto, CUP [CUP]. L’esecuzione del subappalto potrà iniziare soltanto dopo l’adempimento delle condizioni, delle comunicazioni e della procedura di autorizzazione previste dalla normativa sui contratti pubblici e dagli atti di gara.
Articolo 2 – Oggetto del subappalto
2.1 La Subappaltante affida alla Subappaltatrice, che accetta, l’esecuzione delle seguenti lavorazioni o servizi: [DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE PRESTAZIONI].
2.2 Il risultato richiesto è il seguente: [RISULTATO / QUANTITÀ / FASE DI LAVORAZIONE / STANDARD QUALITATIVO]. Le prestazioni devono essere eseguite secondo [CAPITOLATO / ELABORATI / SPECIFICHE TECNICHE / ISTRUZIONI CONTRATTUALI] allegati o consegnati alla Subappaltatrice.
2.3 Sono espressamente escluse dal presente contratto le seguenti attività: [PRESTAZIONI ESCLUSE].
2.4 Le indicazioni tecniche della Subappaltante riguardano il risultato, il coordinamento con le altre attività e il rispetto del contratto principale. Esse non attribuiscono alla Subappaltante poteri gerarchici o disciplinari nei confronti dei dipendenti della Subappaltatrice.
Articolo 3 – Organizzazione del personale
3.1 La Subappaltatrice impiega personale regolarmente assunto e gestito alle proprie dipendenze, provvedendo direttamente a retribuzioni, contributi, assicurazioni, formazione, sorveglianza sanitaria quando dovuta e agli altri obblighi propri del datore di lavoro.
3.2 Il referente operativo e, ove previsto, preposto della Subappaltatrice è [NOME E COGNOME / QUALIFICA]. Le comunicazioni operative della Subappaltante destinate alla squadra saranno rivolte a tale referente o ad altro responsabile formalmente indicato dalla Subappaltatrice.
3.3 La Subappaltante non impartisce ordini individuali ai lavoratori della Subappaltatrice, non esercita potere disciplinare e non gestisce direttamente ferie, permessi, turni o sostituzioni. Restano salvi gli interventi immediati necessari per fronteggiare situazioni di pericolo e le attività di coordinamento previste dalla normativa sulla sicurezza.
3.4 La Subappaltatrice può sostituire i propri addetti con personale di idonea qualifica, nel rispetto dei requisiti di accesso, delle comunicazioni necessarie e delle esigenze di sicurezza.
Articolo 4 – Materiali, attrezzature e mezzi
4.1 I materiali principali necessari alle lavorazioni sono forniti da [SUBAPPALTANTE / COMMITTENTE / SUBAPPALTATRICE] e consistono in: [ELENCO MATERIALI].
4.2 Le seguenti attrezzature, macchine o impianti sono messi a disposizione da [SOGGETTO]: [ELENCO]. L’utilizzo avviene secondo le istruzioni, le abilitazioni e le regole di sicurezza applicabili.
4.3 Restano a carico della Subappaltatrice i normali strumenti di lavoro, i dispositivi di protezione individuale e le ulteriori dotazioni indicate in [ELENCO / ALLEGATO], salvo diversa pattuizione espressa.
4.4 La messa a disposizione di materiali o mezzi da parte della Subappaltante o del committente non modifica l’autonomia organizzativa della Subappaltatrice. Quest’ultima segnala tempestivamente eventuali difetti o inidoneità riconoscibili che possano compromettere la corretta esecuzione o la sicurezza.
Articolo 5 – Corrispettivo e contabilizzazione
5.1 MANTENERE UNA SOLA DELLE SEGUENTI MODALITÀ: [A CORPO: EURO [IMPORTO]] / [A MISURA: PREZZI E QUANTITÀ INDICATI NELL’ALLEGATO [NUMERO]] / [PER STATO DI AVANZAMENTO: CRITERI INDICATI NELL’ALLEGATO [NUMERO]].
5.2 Il corrispettivo remunera l’esecuzione delle lavorazioni e il risultato contrattuale affidato alla Subappaltatrice. Eventuali dati relativi alle ore lavorate possono essere utilizzati per controllo o contabilizzazione nei limiti concordati e non comportano trasferimento del potere direttivo sui lavoratori.
5.3 I costi delle misure di salute e sicurezza da specificare nel contratto secondo la disciplina applicabile sono pari a euro [IMPORTO / CRITERIO]. Tali costi non sono soggetti a ribasso nei casi previsti dalla legge.
5.4 Il corrispettivo sarà pagato secondo le seguenti scadenze o SAL: [DESCRIZIONE]. Il pagamento avverrà entro [NUMERO] giorni dal ricevimento della fattura e dalla maturazione delle condizioni contrattuali previste.
Articolo 6 – Durata e programma
6.1 Le attività inizieranno il [DATA] oppure entro [NUMERO] giorni dalla comunicazione scritta di disponibilità dell’area di lavoro e dall’avvenuto completamento degli adempimenti necessari all’ingresso.
6.2 Le prestazioni dovranno essere completate entro il [DATA] secondo il cronoprogramma allegato [NUMERO], salvo sospensioni o variazioni concordate per iscritto.
6.3 La Subappaltatrice organizza autonomamente le proprie risorse per rispettare le scadenze. Le esigenze di coordinamento con altre imprese saranno comunicate al referente della Subappaltatrice.
Articolo 7 – Trattamento dei lavoratori e regolarità
7.1 La Subappaltatrice applica al proprio personale il contratto collettivo [CCNL APPLICATO] e garantisce il trattamento economico e normativo dovuto in base alla disciplina vigente per l’attività oggetto del subappalto.
7.2 La Subappaltatrice mantiene per tutta la durata del rapporto la regolarità contributiva e assicurativa e mette a disposizione la documentazione richiesta dalla legge, dal contratto principale o legittimamente necessaria per le verifiche del rapporto.
7.3 Le Parti prendono atto che le responsabilità solidali previste dalla legge per retribuzioni, trattamento di fine rapporto, contributi e premi assicurativi non possono essere escluse con il presente contratto nei confronti dei soggetti tutelati.
Articolo 8 – Salute e sicurezza sul lavoro
8.1 Ciascuna Parte adempie agli obblighi di propria competenza in materia di salute e sicurezza. La Subappaltatrice coopera e coordina la propria attività con gli altri soggetti presenti nei luoghi di lavoro e rispetta PSC, DUVRI, procedure, permessi e istruzioni di sicurezza applicabili.
8.2 SE L’ATTIVITÀ SI SVOLGE IN UN CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE: la Subappaltatrice consegna la documentazione necessaria alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale, redige il POS quando dovuto, indica il proprio preposto, assicura l’identificazione del personale e possiede la patente a crediti o il diverso requisito che consente di operare nel cantiere, quando richiesto.
8.3 L’accesso alle aree di lavoro è consentito esclusivamente al personale autorizzato e in possesso dei requisiti previsti. La Subappaltante può sospendere l’accesso in presenza di un pericolo grave o della mancanza di un requisito indispensabile, fermo il successivo confronto tra le Parti.
Articolo 9 – Controlli sul risultato e difformità
9.1 La Subappaltante può verificare lo stato di avanzamento, la qualità e la conformità delle prestazioni rispetto alle specifiche contrattuali, senza ingerirsi nella gestione gerarchica del personale della Subappaltatrice.
9.2 Eventuali difformità imputabili alla Subappaltatrice saranno contestate per iscritto indicando, per quanto possibile, la prestazione interessata e il termine ragionevole per la correzione.
9.3 Le verifiche effettuate durante l’esecuzione non comportano trasferimento alla Subappaltante delle responsabilità organizzative proprie della Subappaltatrice.
Articolo 10 – Varianti e prestazioni aggiuntive
10.1 Le variazioni dell’oggetto, delle quantità, dei tempi o del corrispettivo devono essere concordate per iscritto tra le Parti, salvo interventi immediati resi necessari dalla sicurezza.
10.2 Le richieste di modifica sono indirizzate al referente della Subappaltatrice e non direttamente ai singoli lavoratori. Se la variazione incide sul contratto principale o sull’autorizzazione al subappalto, l’esecuzione è subordinata agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari.
Articolo 11 – Ulteriore subaffidamento
11.1 La Subappaltatrice non può affidare a terzi le prestazioni oggetto del presente contratto senza preventiva autorizzazione della Subappaltante e senza il rispetto delle condizioni previste dal contratto principale e dalla normativa applicabile.
11.2 L’eventuale ulteriore subaffidamento non libera la Subappaltatrice dalle obbligazioni assunte con il presente contratto.
Articolo 12 – Responsabilità per l’esecuzione
12.1 La Subappaltatrice risponde della corretta organizzazione delle lavorazioni affidate, dell’operato del proprio personale e dei danni imputabili alla propria attività secondo le regole applicabili.
12.2 La Subappaltante resta responsabile nei confronti del committente per gli obblighi derivanti dal contratto principale nei limiti previsti da tale rapporto e dalla legge.
12.3 MANTENERE SOLO SE PATTUITO: la Subappaltatrice mantiene per la durata del contratto una polizza RCT/RCO con massimale di euro [IMPORTO] e ne consegna copia alla Subappaltante.
Articolo 13 – Sospensione e risoluzione
13.1 Ciascuna Parte può chiedere la sospensione delle attività quando ricorra una causa che impedisca temporaneamente l’esecuzione o renda necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. La causa e il periodo di sospensione saranno documentati per iscritto.
13.2 Costituiscono inadempimenti da valutare in relazione alla loro gravità l’esecuzione di prestazioni diverse da quelle autorizzate, la perdita dei requisiti indispensabili, l’inosservanza grave o reiterata delle misure di sicurezza, l’impiego di personale non regolare e l’adozione di modalità operative che trasformino di fatto il rapporto in mera messa a disposizione di lavoratori.
13.3 Restano applicabili i rimedi previsti dalla legge e dalle ulteriori clausole validamente pattuite.
Articolo 14 – Comunicazioni, legge applicabile e controversie
14.1 Le comunicazioni relative al presente contratto sono inviate ai recapiti indicati dalle Parti o successivamente comunicati per iscritto.
14.2 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
14.3 MANTENERE UNA SOLA ALTERNATIVA: [FORO INDIVIDUATO SECONDO I CRITERI DI LEGGE] / [FORO CONVENZIONALE DI [CITTÀ], NEI LIMITI IN CUI LA PATTUIZIONE SIA VALIDA ED EFFICACE].
Articolo 15 – Allegati
15.1 Costituiscono allegati al presente contratto, se presenti: [AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO]; [ESTRATTO CONTRATTO PRINCIPALE / CAPITOLATO]; [DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI]; [COMPUTO / PREZZARIO]; [CRONOPROGRAMMA]; [PSC / DUVRI]; [POS, SE DOVUTO]; [DOCUMENTAZIONE IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE]; [DURC]; [POLIZZA ASSICURATIVA]; [ELENCO MATERIALI E ATTREZZATURE]; [ALTRI DOCUMENTI].
15.2 In caso di contrasto tra gli allegati e il presente contratto, le Parti applicano il seguente ordine di prevalenza: [INDICARE ORDINE DI PREVALENZA].
Letto, confermato e sottoscritto.
[LUOGO], [DATA]
La Subappaltante
[DENOMINAZIONE]
[NOME E QUALIFICA]
[FIRMA]
La Subappaltatrice
[DENOMINAZIONE]
[NOME E QUALIFICA]
[FIRMA]
CLAUSOLA OPZIONALE: se il testo viene utilizzato come condizioni generali predisposte unilateralmente, verificare se siano presenti clausole che richiedono specifica approvazione per iscritto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile e, in caso affermativo, indicarle puntualmente. Eliminare questo paragrafo se non applicabile.
Scarica il modello Word del contratto di subappalto solo manodopera
Il file disponibile per il download è in formato DOC e può essere modificato con Microsoft Word o con software compatibili. Prima della firma devono essere inseriti l’oggetto preciso delle lavorazioni, il luogo di esecuzione, il corrispettivo, le scadenze, il referente della Subappaltatrice, i materiali e le attrezzature forniti dalle parti e gli eventuali documenti di sicurezza.
Il modello disciplina un subappalto genuino di opere o servizi a prevalente contenuto di manodopera. Non deve essere utilizzato per regolarizzare formalmente una situazione nella quale i dipendenti della Subappaltatrice operano, nei fatti, come personale direttamente organizzato e diretto dalla Subappaltante.
Come compilare un subappalto a prevalente impiego di manodopera
La prima informazione da inserire non è il numero di operai, ma la parte dell’opera o del servizio che viene realmente affidata. Il contratto dovrebbe permettere di capire quale risultato deve ottenere la Subappaltatrice, in quale zona, secondo quali specifiche e entro quale termine. Formule come “fornitura di quattro operai per tre mesi” descrivono il personale utilizzato, ma non identificano una vera prestazione appaltata.
Prima di completare il modello è quindi utile raccogliere:
- gli estremi dell’appalto principale e del committente;
- l’autorizzazione al subappalto, quando necessaria;
- la descrizione delle lavorazioni affidate e delle attività escluse;
- il risultato atteso e gli eventuali elaborati tecnici;
- il luogo e il periodo di esecuzione;
- il criterio di determinazione del corrispettivo;
- l’elenco dei materiali e dei mezzi forniti dal Subappaltante;
- il nominativo del referente operativo della Subappaltatrice;
- il CCNL applicato e la documentazione contributiva richiesta;
- PSC, POS, DUVRI o altri documenti di sicurezza, quando applicabili.
Se l’incarico riguarda soltanto una fase ben definita, questa deve essere descritta senza affidarsi a formule generiche. In edilizia, per esempio, è preferibile indicare “posa delle lastre e rasatura delle superfici indicate nell’elaborato X” anziché “manodopera edile”. Nei servizi si può individuare un reparto, un’attività o un risultato misurabile.
Quando il subappalto di sola manodopera è un appalto genuino
L’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003 distingue l’appalto dalla somministrazione di lavoro in base all’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore e all’assunzione del rischio d’impresa. Per attività nelle quali il lavoro umano costituisce la componente principale, l’organizzazione può risultare anche dall’effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati.
Questo significa che non basta inserire nel contratto una clausola sull’autonomia. Nella pratica deve essere la Subappaltatrice a scegliere gli addetti, distribuire i compiti, organizzare turni e sostituzioni, impartire le istruzioni operative e gestire eventuali contestazioni disciplinari. La Subappaltante può controllare risultati, qualità, tempi e coordinamento con le altre lavorazioni, ma non dovrebbe trasformarsi nel datore di lavoro di fatto della squadra.
Se manca questa autonomia e l’altra impresa si limita a mettere lavoratori a disposizione dell’utilizzatore, il rapporto può essere qualificato come appalto non genuino. In tale situazione la disciplina prevede conseguenze anche sul rapporto di lavoro, oltre al relativo regime sanzionatorio. Per questo nel fac simile tutte le comunicazioni alla squadra vengono fatte passare attraverso un referente della Subappaltatrice.
Chi deve dare gli ordini ai lavoratori
Gli ordini relativi al modo concreto di organizzare il lavoro devono provenire dal datore di lavoro dei dipendenti, cioè dalla Subappaltatrice attraverso il proprio referente, responsabile o preposto. La Subappaltante può indicare che una parete deve essere completata entro una certa data, che una lavorazione non rispetta il capitolato o che occorre coordinarsi con un’altra impresa, ma dovrebbe indirizzare tali richieste al responsabile della Subappaltatrice.
La differenza è pratica. Controllare il risultato del subappalto è normale; decidere quotidianamente quale operaio deve occupare una determinata postazione, autorizzarne le ferie o sostituirlo perché assente appartiene invece alla gestione del personale.
Il coordinamento sulla sicurezza segue regole proprie e non va confuso con l’ingerenza organizzativa. Una disposizione impartita per eliminare un pericolo immediato o per rispettare il piano di sicurezza non trasforma automaticamente chi la impartisce nel datore di lavoro degli addetti.
Materiali forniti dal Subappaltante e autonomia dell’impresa
Un subappalto può avere un contenuto prevalentemente lavorativo anche se i materiali principali sono già acquistati e messi a disposizione dall’impresa che ha ottenuto l’appalto. Il contratto dovrebbe però specificare quali beni vengono forniti e chi mette a disposizione macchine, attrezzature, utensili e dispositivi di protezione.
La presenza di materiali del Subappaltante non deve diventare l’unico elemento organizzativo dell’intera prestazione. La Subappaltatrice deve conservare un proprio ruolo imprenditoriale nell’esecuzione, assumendo la responsabilità della propria squadra, della corretta lavorazione e del risultato affidato.
Se il materiale consegnato presenta difetti riconoscibili o non consente di eseguire correttamente il lavoro, il contratto prevede una segnalazione tempestiva. È preferibile documentare per iscritto tali contestazioni prima di utilizzare materiali che potrebbero compromettere il risultato.
Corrispettivo, ore lavorate e stati di avanzamento
Per un subappalto basato soprattutto sulla manodopera è utile evitare che il contratto sembri una semplice tariffa per ciascun lavoratore messo a disposizione. Il prezzo può essere stabilito a corpo, a misura oppure attraverso stati di avanzamento collegati alle quantità o alle fasi effettivamente eseguite.
Le ore possono comunque avere una funzione di rilevazione, controllo dei costi o contabilizzazione, soprattutto per attività variabili. Non sono da sole decisive per qualificare il rapporto, ma un accordo nel quale l’unico oggetto è “numero di persone moltiplicato per ore lavorate”, insieme alla direzione dei lavoratori da parte della Subappaltante, è molto diverso da un subappalto costruito attorno a un risultato autonomamente organizzato.
Il modello contiene inoltre un campo dedicato ai costi della sicurezza. La loro determinazione deve essere coordinata con la concreta disciplina applicabile al luogo e al tipo di attività, evitando di inserire importi puramente simbolici.
CCNL, retribuzioni e responsabilità nella filiera
La Subappaltatrice rimane datore di lavoro dei propri dipendenti e deve gestire retribuzioni, contributi, premi assicurativi e tutti gli obblighi collegati. Dal 2024 l’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003 stabilisce inoltre che al personale impiegato negli appalti e subappalti spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale individuato dalla norma per il settore e la zona strettamente connessi all’attività affidata.
Il semplice fatto di scrivere nel contratto il nome di un CCNL non sostituisce quindi la verifica della disciplina effettivamente applicabile. Prima della firma è opportuno controllare la corrispondenza tra attività affidata, settore dell’impresa, area territoriale e trattamento riconosciuto ai lavoratori.
La disciplina prevede inoltre forme di responsabilità solidale nella filiera per determinate obbligazioni retributive, contributive e assicurative. Una clausola interna con la quale la Subappaltatrice dichiara di essere l’unica responsabile non può eliminare i diritti attribuiti dalla legge ai lavoratori e agli enti interessati.
Sicurezza nei cantieri e patente a crediti
Se la manodopera viene impiegata in un cantiere temporaneo o mobile, il contratto deve essere coordinato con la disciplina del D.Lgs. 81/2008. L’impresa esecutrice deve essere sottoposta alle verifiche di idoneità tecnico-professionale previste per il caso concreto e deve predisporre il POS quando richiesto; l’impresa affidataria ha inoltre specifici compiti di verifica e coordinamento rispetto alle imprese esecutrici.
Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono inoltre possedere, salvo le esclusioni previste, la patente a crediti prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008. Tra le esclusioni rientrano, tra l’altro, le imprese in possesso dell’attestazione SOA in classifica almeno pari alla III.
Per lavori edilizi particolari il modello generico può essere sostituito da un documento più specifico. Per esempio, se l’attività affidata riguarda installazione, trasformazione e smontaggio di opere provvisionali, su EsempioDoc è disponibile il fac simile di contratto di subappalto per montaggio ponteggi.
Autorizzazione del committente nei lavori privati
L’articolo 1656 del Codice civile prevede che l’appaltatore non possa affidare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio senza autorizzazione del committente. Prima di utilizzare il modello bisogna quindi controllare il contratto principale: l’autorizzazione può essere già contenuta nelle sue clausole oppure essere rilasciata successivamente.
Ai fini pratici è utile poter documentare il consenso, indicando nel fac simile il contratto, la comunicazione o l’altro documento dal quale risulta. Non conviene invece presumere che l’autorizzazione esista soltanto perché il committente ha visto i lavoratori della seconda impresa presenti nel luogo di esecuzione.
Se il rapporto che si vuole instaurare è direttamente tra il cliente finale e l’impresa esecutrice, manca invece la struttura tipica del subappalto. In tale situazione può essere più appropriato il modello di contratto di appalto di servizi.
Subappalto di sola manodopera nei contratti pubblici
Per un appalto pubblico il fac simile deve essere integrato con la disciplina specifica del Codice dei contratti pubblici. L’articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 definisce il subappalto come affidamento a terzi di parte delle prestazioni con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore e richiede, nei casi disciplinati, l’autorizzazione della stazione appaltante.
Il contratto di subappalto deve essere trasmesso alla stazione appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo delle relative prestazioni, insieme alla documentazione prevista dalla norma. Nel testo devono inoltre essere individuati in modo puntuale l’ambito prestazionale ed economico dell’affidamento.
Non ogni quota di attività può essere trasferita liberamente. Il Codice esclude, tra l’altro, l’accordo con cui venga affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni appaltate e pone ulteriori limiti per la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Per un appalto pubblico il modello Word rappresenta quindi soltanto il contratto tra le imprese e non sostituisce la procedura amministrativa di autorizzazione.
Quando questo modello non è adatto
Il fac simile non deve essere utilizzato se il vero obiettivo è ottenere lavoratori da inserire nell’organizzazione dell’altra impresa e dirigere come se fossero propri dipendenti. In quel caso non basta chiamare il documento “subappalto”: occorre verificare se la fattispecie rientri nella disciplina della somministrazione di lavoro e utilizzare gli strumenti consentiti dalla legge.
Non è sufficiente neppure per lavorazioni che richiedono autorizzazioni professionali, qualificazioni, garanzie o documenti tecnici particolari non presenti nel modello. Lo stesso vale per appalti pubblici complessi, per subappalti soggetti a specifiche categorie di qualificazione o per lavori nei quali il contratto principale impone condizioni aggiuntive.
Errori da evitare nel contratto
- descrivere l’oggetto soltanto come “fornitura di operai” senza individuare la lavorazione affidata;
- far impartire ordini quotidiani ai singoli lavoratori direttamente dalla Subappaltante;
- lasciare alla Subappaltante la gestione di turni, ferie, permessi e sostituzioni;
- utilizzare come unico criterio economico una tariffa per lavoratore e per ora senza definire il risultato dell’appalto;
- non indicare chi fornisce materiali, attrezzature e dispositivi necessari;
- omettere l’autorizzazione del committente quando richiesta;
- non verificare il CCNL e il trattamento dovuto ai dipendenti impiegati;
- non acquisire la documentazione di idoneità e sicurezza necessaria per lo specifico luogo di lavoro;
- utilizzare il modello per un appalto pubblico senza seguire la procedura prevista dall’articolo 119 del D.Lgs. 36/2023;
- inserire clausole che pretendano di eliminare responsabilità solidali previste dalla legge nei confronti dei lavoratori.
Domande frequenti sul subappalto solo manodopera
Un contratto di subappalto può riguardare prevalentemente la manodopera?
Sì, ma deve restare un vero appalto di opere o servizi. La Subappaltatrice deve organizzare autonomamente il personale impiegato, esercitare il potere direttivo sui propri dipendenti e assumere il rischio dell’esecuzione. Il fatto che materiali o determinati mezzi siano forniti dalla Subappaltante non rende automaticamente illecito il rapporto, ma le modalità concrete di svolgimento devono confermare l’autonomia indicata nel contratto.
Chi deve dare le istruzioni agli operai della Subappaltatrice?
Le istruzioni organizzative e operative ai singoli lavoratori devono provenire dalla Subappaltatrice attraverso il proprio referente o preposto. La Subappaltante può definire risultati, scadenze, standard qualitativi e necessità di coordinamento e può effettuare i controlli previsti dal contratto. Se invece gestisce direttamente la squadra, decide turni e sostituzioni e assegna quotidianamente i compiti ai singoli addetti, aumenta il rischio che il rapporto non sia qualificabile come appalto genuino.
Serve l’autorizzazione del committente per il subappalto?
Negli appalti privati l’articolo 1656 c.c. prevede l’autorizzazione del committente. È quindi necessario controllare il contratto principale e verificare se il subappalto sia già autorizzato oppure se occorra acquisire il consenso prima dell’avvio. Nei contratti pubblici si applica invece la specifica procedura prevista dal Codice dei contratti pubblici, con condizioni, documentazione e autorizzazione della stazione appaltante.
Il Subappaltante può fornire tutti i materiali?
La fornitura dei materiali da parte del Subappaltante è compatibile con un subappalto a prevalente contenuto di manodopera, ma non risolve il problema dell’autonomia organizzativa. Il contratto dovrebbe precisare quali materiali e mezzi vengono messi a disposizione e lasciare alla Subappaltatrice l’effettiva organizzazione della propria prestazione, compresa la direzione dei dipendenti e la responsabilità per l’esecuzione della lavorazione affidata.
Cosa bisogna aggiungere se il lavoro viene svolto in un cantiere edile?
Il contratto va coordinato con la documentazione prevista per il cantiere. A seconda del caso possono essere necessari verifica dell’idoneità tecnico-professionale, POS, PSC, indicazione del preposto, DURC, tessere di riconoscimento e patente a crediti o titolo equivalente. Questi documenti non sono semplici allegati formali: devono essere coerenti con l’impresa che esegue realmente le lavorazioni e con l’organizzazione concretamente presente in cantiere.