In questa pagina è disponibile un fac simile di contratto di sponsorizzazione per un film, utilizzabile per regolare il contributo economico o in natura fornito da un’impresa in cambio di una visibilità promozionale concordata. Il modello può essere impiegato da società di produzione, produttori indipendenti, agenzie e aziende interessate ad associare il proprio nome o marchio a un’opera cinematografica.
Il documento consente di definire il progetto audiovisivo, il contributo dello sponsor, i materiali promozionali nei quali comparirà il marchio, l’eventuale esclusiva merceologica, i tempi di approvazione e le conseguenze del rinvio o della mancata realizzazione del film. Se prodotti, servizi o segni distintivi vengono inseriti nelle scene, occorre disciplinare separatamente anche il product placement. La guida chiarisce la differenza tra sponsorizzazione, inserimento di prodotti e semplice licenza del marchio. Il fac simile va adattato al piano produttivo, agli accordi con autori e aventi diritto, ai canali di sfruttamento previsti e alla normativa applicabile alle comunicazioni commerciali audiovisive.
Che cos’è la sponsorizzazione di un film
La sponsorizzazione cinematografica è un accordo con cui lo sponsor fornisce denaro, beni o servizi alla produzione e riceve in cambio prestazioni promozionali determinate. La controprestazione può consistere nella presenza del nome o del marchio nei titoli, nei materiali pubblicitari, sul sito ufficiale, durante eventi promozionali oppure in altre iniziative collegate al film.
Il contratto di sponsorizzazione non attribuisce automaticamente allo sponsor diritti di proprietà sull’opera. Il produttore conserva i diritti di cui dispone sul film, mentre concede allo sponsor soltanto le facoltà promozionali specificamente indicate nel contratto.
L’accordo deve descrivere prestazioni verificabili. Espressioni come “ampia visibilità” o “promozione adeguata” sono difficili da controllare se non vengono accompagnate da indicazioni su formato, posizione, durata, numero di pubblicazioni, territorio e periodo di utilizzo.
Differenza tra sponsorizzazione e product placement
| Operazione | Contenuto | Esempio |
|---|---|---|
| Sponsorizzazione | Lo sponsor finanzia o sostiene il progetto ottenendo una visibilità collegata al film. | Logo nei titoli di coda, sul manifesto o nella pagina dedicata ai partner. |
| Product placement | Un prodotto, servizio o marchio viene inserito direttamente nelle scene o nel contesto narrativo. | Un personaggio utilizza un prodotto riconoscibile dello sponsor. |
| Fornitura tecnica | L’impresa mette a disposizione beni o servizi necessari alla produzione. | Veicoli, abiti, attrezzature, location o servizi logistici. |
| Licenza del marchio | Il titolare autorizza un uso determinato del proprio segno distintivo. | Riproduzione del logo dello sponsor sul trailer o sul materiale stampa. |
| Co-marketing | Le parti realizzano campagne promozionali coordinate utilizzando i rispettivi segni e materiali. | Concorso, evento, confezione promozionale o campagna social congiunta. |
Le operazioni possono coesistere, ma devono essere descritte separatamente. Il pagamento di un contributo non autorizza di per sé l’inserimento del prodotto nelle scene, così come una fornitura gratuita non attribuisce automaticamente il diritto a comparire nei titoli o nella pubblicità.
Se l’accordo comprende un product placement, la scheda tecnica deve indicare prodotto, scene previste, modalità di rappresentazione e limiti creativi. Il collocamento pianificato di marchi e prodotti nelle opere cinematografiche è disciplinato anche dal decreto ministeriale 30 luglio 2004 sul product placement cinematografico.
Chi può utilizzare il contratto
Il modello può essere sottoscritto da una società di produzione o da un altro soggetto che disponga dei poteri necessari per concedere le prestazioni promozionali. Il produttore deve verificare che gli accordi con co-produttori, distributori, emittenti, piattaforme e finanziatori gli consentano di assumere gli impegni promessi allo sponsor.
Lo sponsor può essere un’impresa, un professionista, un ente o un’organizzazione interessata a promuovere il proprio nome, marchio, prodotto o servizio. Prima della firma occorre controllare che la categoria merceologica sia compatibile con l’opera, il pubblico previsto, i canali di distribuzione e i divieti applicabili.
Se un’agenzia opera per conto dello sponsor o del produttore, il contratto deve chiarire se agisce come rappresentante, intermediario o contraente diretto. Non è sufficiente utilizzare genericamente il termine agenzia senza indicarne poteri e responsabilità.
Come identificare il film nel contratto
Il progetto deve essere descritto in modo da rimanere riconoscibile anche se il titolo cambia durante la produzione. È utile indicare titolo provvisorio, genere, formato, durata stimata, lingua, regista, società di produzione e numero interno del progetto.
- titolo provvisorio e titolo definitivo, quando disponibile;
- tipologia dell’opera, come lungometraggio, cortometraggio o documentario;
- regista e principali autori, se già incaricati;
- società produttrici e co-produttrici;
- durata stimata e formato tecnico;
- lingua originale;
- periodo previsto per le riprese;
- data o finestra indicativa di uscita;
- territori e canali di sfruttamento programmati;
- eventuale codice o numero di produzione.
La data di uscita dovrebbe essere presentata come vincolante soltanto quando il produttore può effettivamente garantirla. Se dipende da distributori, festival, esercenti o piattaforme, è preferibile indicare una finestra prevista e disciplinare il ritardo.
La modifica del titolo non dovrebbe estinguere automaticamente la sponsorizzazione. Il contratto può stabilire che ogni riferimento al titolo provvisorio comprenda anche il titolo definitivo e le versioni localizzate del medesimo film.
Quali prestazioni di visibilità può offrire il produttore
Le prestazioni promozionali devono essere elencate in un piano di sponsorizzazione allegato. Per ciascuna occorre indicare dimensione o rilevanza del marchio, supporto, posizione, periodo, territorio e soggetto responsabile della realizzazione.
- menzione dello sponsor nei titoli di testa o di coda;
- logo su manifesto, locandina e materiali stampa;
- presenza nel sito ufficiale e nei canali social del film;
- menzione nei comunicati stampa;
- presenza su inviti, fondali e materiali per anteprime o conferenze;
- disponibilità di biglietti o accrediti;
- uso di fotografie, trailer o estratti autorizzati per campagne dello sponsor;
- partecipazione a iniziative promozionali congiunte;
- eventuale inserimento del prodotto nelle scene;
- qualifica di sponsor principale, partner o fornitore ufficiale.
Il contratto deve evitare di promettere prestazioni che dipendono esclusivamente da un distributore o da un festival non ancora coinvolto. Il produttore può impegnarsi a richiederle o negoziarle, ma non dovrebbe garantirle senza disporre dei relativi diritti e poteri.
Come redigere la scheda tecnica della sponsorizzazione
La scheda tecnica trasforma la promessa di visibilità in prestazioni misurabili. Dovrebbe distinguere gli utilizzi nel film da quelli effettuati fuori dall’opera, come manifesti, campagne digitali, interviste e iniziative dello sponsor.
| Elemento | Informazioni da indicare |
|---|---|
| Titoli del film | Posizione, dicitura, dimensione relativa, durata minima e versione interessata. |
| Materiali grafici | Supporti, dimensione del logo, area di collocazione e numero minimo di utilizzi. |
| Canali digitali | Account, numero di pubblicazioni, periodo e modalità di identificazione promozionale. |
| Eventi | Tipologia, città, accrediti, spazi espositivi e disponibilità soggette a conferma. |
| Product placement | Prodotto, contesto narrativo, modalità di presenza e limiti di rappresentazione. |
| Diritti promozionali dello sponsor | Materiali utilizzabili, territorio, durata, media, approvazioni e divieti di modifica. |
La scheda dovrebbe indicare quali prestazioni sono essenziali e quali possono essere sostituite. Se un supporto non viene prodotto, le parti possono prevedere una visibilità equivalente, una riduzione del corrispettivo o un rimborso riferito alla prestazione mancante.
Product placement e autonomia creativa
Lo sponsor può concordare la presenza del prodotto e verificare che il marchio sia riprodotto correttamente. Non dovrebbe però ottenere un potere generale di approvazione della sceneggiatura, del montaggio o delle scelte artistiche estranee all’inserimento concordato.
Il vecchio modello subordinava la realizzazione del film a una sceneggiatura approvata dallo sponsor. Una previsione così ampia può interferire con l’autonomia del produttore, degli autori e dei soggetti editorialmente responsabili. È preferibile limitare l’approvazione dello sponsor alle modalità di utilizzo del proprio marchio, prodotto e materiale promozionale.
Il produttore deve poter adattare scene, durata, cast, montaggio e piano di produzione per esigenze creative, tecniche, finanziarie o distributive. Se tali modifiche eliminano una prestazione essenziale promessa allo sponsor, il contratto deve prevedere una sostituzione equivalente o il rimedio economico concordato.
Regole sulla riconoscibilità della comunicazione commerciale
Le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere riconoscibili e rispettare i divieti previsti dalla normativa. Sponsorizzazioni e inserimento di prodotti rientrano tra le forme sottoposte alla vigilanza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei servizi di media audiovisivi.
Quando il film viene trasmesso in televisione, messo a disposizione da un servizio audiovisivo o utilizzato in altri contesti regolati, devono essere verificate le disposizioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e le regole applicabili al fornitore del servizio. Le informazioni istituzionali sono raccolte nella sezione AGCOM sulle comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche.
Il contratto dovrebbe attribuire al produttore il potere di inserire avvertenze, simboli o indicazioni richieste dalla legge, dall’emittente, dalla piattaforma o dal distributore. Lo sponsor non può opporsi a modifiche necessarie per rendere riconoscibile la natura commerciale dell’operazione.
Limiti al contenuto del product placement
L’inserimento non dovrebbe trasformare il film in un messaggio pubblicitario occulto o interrompere in modo artificioso lo sviluppo narrativo. Il prodotto deve essere rappresentato nel contesto concordato, senza affermazioni ingannevoli e senza stimolare direttamente l’acquisto in contrasto con le disposizioni applicabili.
Il produttore non dovrebbe garantire che il prodotto venga mostrato in modo esclusivamente positivo se ciò impedisce di rispettare la trama, la libertà artistica o obblighi legali. Lo sponsor può invece richiedere che il marchio non venga alterato, associato a prodotti concorrenti nella medesima attivazione o utilizzato in contesti espressamente vietati nell’allegato.
La durata della presenza sullo schermo non deve essere indicata soltanto mediante formule come “ben visibile”. Se costituisce una prestazione determinante, può essere definito un intervallo minimo, una tipologia di inquadratura o un numero di scene, lasciando al produttore il controllo del montaggio finale nei limiti pattuiti.
Sponsor e prodotti soggetti a divieti
Prima della firma occorre verificare se la categoria dello sponsor o il prodotto promosso sia soggetto a divieti o restrizioni. Le regole possono cambiare in base al tipo di prodotto, al pubblico, al mezzo di diffusione e al territorio.
Le comunicazioni audiovisive relative a prodotti del tabacco, nicotina, medicinali soggetti a prescrizione, gioco e altre categorie regolamentate non possono essere trattate come una normale sponsorizzazione commerciale. Anche bevande alcoliche, prodotti alimentari e servizi finanziari possono richiedere specifiche cautele.
Il contratto deve obbligare lo sponsor a dichiarare la natura del prodotto e a fornire informazioni corrette. Il produttore deve comunque svolgere le verifiche pertinenti e può rifiutare o modificare prestazioni promozionali incompatibili con la legge, con le regole del distributore o con il pubblico destinatario.
Uso del marchio dello sponsor
Lo sponsor deve dichiarare di possedere i diritti necessari sul nome, sul logo, sulle confezioni e sugli altri materiali consegnati. Deve inoltre fornire file tecnicamente idonei e linee guida sull’identità visiva entro il termine stabilito.
Il contratto concede al produttore una licenza limitata agli utilizzi promozionali elencati. La licenza dovrebbe indicare territorio, durata, media, possibilità di adattamento tecnico e soggetti autorizzati, come distributori, concessionarie, piattaforme e agenzie incaricate.
Il produttore non acquista la proprietà del marchio e non può utilizzarlo per progetti diversi. Dopo la cessazione deve interrompere i nuovi utilizzi, fatti salvi la permanenza del marchio nelle copie del film, nei titoli, negli archivi, nelle rassegne storiche e nei materiali già legittimamente diffusi.
Per un utilizzo del segno più ampio o indipendente dalla sponsorizzazione può essere necessario un distinto contratto di licenza del marchio.
Uso del titolo, delle immagini e del trailer da parte dello sponsor
Lo sponsor non acquisisce automaticamente il diritto di utilizzare titolo, logo del film, fotografie, trailer, musica, nomi o immagini di interpreti e autori. Ogni utilizzo deve essere autorizzato nei limiti dei diritti effettivamente disponibili al produttore.
L’autorizzazione dovrebbe indicare materiali forniti, durata, territorio, media e finalità. Il produttore può richiedere l’approvazione preventiva di annunci, confezioni, post, video e altri contenuti che associano il film al marchio dello sponsor.
Lo sponsor non dovrebbe modificare immagini, dialoghi, trailer o fotografie senza autorizzazione. Non può inoltre far apparire attori, regista o autori come testimonial del prodotto se non è stato acquisito uno specifico consenso o diritto contrattuale.
Diritti d’autore e catena dei diritti del film
Il produttore deve disporre dei diritti necessari per realizzare e sfruttare il film e per concedere le utilizzazioni promozionali previste. Ciò richiede accordi coerenti con autori, interpreti, musicisti, produttori associati, titolari di opere preesistenti e altri aventi diritto.
Non è prudente dichiarare in modo assoluto che il produttore è proprietario “in perpetuo” di ogni diritto sul film. La titolarità, la durata e le facoltà disponibili dipendono dalla legge e dai contratti conclusi con i singoli aventi diritto.
Il produttore può invece dichiarare di avere acquisito o di impegnarsi ad acquisire i diritti necessari per adempiere al contratto di sponsorizzazione. Per gli accordi con gli autori può essere pertinente il fac simile di cessione dei diritti sulla sceneggiatura.
Corrispettivo economico e sponsorizzazione tecnica
Il contributo può consistere in denaro, beni, servizi oppure in una combinazione di queste forme. Il contratto deve attribuire un valore alle prestazioni in natura e indicare modalità di consegna, caratteristiche, destinazione e sorte dei beni al termine delle riprese.
| Tipo di contributo | Elementi da precisare |
|---|---|
| Contributo in denaro | Importo, scadenze, fatturazione, imposte e condizioni delle rate. |
| Fornitura gratuita | Quantità, valore, luogo di consegna, proprietà e restituzione. |
| Comodato di beni | Inventario, durata, custodia, assicurazione e riconsegna. |
| Prestazione di servizi | Contenuto, personale, tempi, standard e responsabilità. |
| Contributo misto | Valore separato di denaro, beni e servizi. |
Le rate possono essere collegate a fasi verificabili, come firma, avvio delle riprese, consegna del materiale promozionale e completamento del film. È preferibile non subordinare l’intero pagamento alla distribuzione commerciale, evento che può dipendere anche da soggetti diversi dal produttore.
Approvazione dei materiali promozionali
Ciascuna parte dovrebbe poter verificare l’uso dei propri segni distintivi. Lo sponsor controlla la correttezza del proprio marchio; il produttore controlla l’impiego del titolo, delle immagini e dei materiali del film.
Il contratto deve stabilire un termine breve e ragionevole per inviare osservazioni. Il silenzio può valere come approvazione soltanto se la procedura è chiara e il materiale è stato trasmesso nel formato concordato.
L’approvazione non dovrebbe consentire modifiche estranee alla tutela del marchio o dell’opera. Lo sponsor non può chiedere variazioni editoriali generali mediante la procedura destinata a controllare il logo, mentre il produttore non può rifiutare senza motivo correzioni necessarie a riprodurre fedelmente il segno.
Esclusiva merceologica
Lo sponsor può chiedere che il produttore non concluda accordi con concorrenti appartenenti a una categoria determinata. La clausola deve identificare prodotti, servizi, marchi, territorio, durata e forme di comunicazione comprese.
Un generico divieto riferito a “qualsiasi concorrente” può essere difficile da applicare. È preferibile allegare la definizione della categoria, un elenco esemplificativo e le eventuali imprese espressamente escluse.
L’esclusiva non dovrebbe impedire la presenza incidentale di prodotti concorrenti imposta dalla scenografia, dalla realtà dei luoghi o da esigenze narrative, salvo diverso accordo. Occorre inoltre distinguere le sponsorizzazioni commerciali dagli accordi già conclusi da distributori, emittenti, festival o piattaforme.
Report delle prestazioni eseguite
Il produttore può documentare l’esecuzione mediante copie dei materiali, fotografie degli eventi, schermate, collegamenti, estratti dei titoli e riepiloghi delle pubblicazioni. Il report non deve contenere dati di pubblico o risultati commerciali non verificabili.
Se vengono promesse metriche, il contratto deve indicare la fonte. Visualizzazioni, copertura, presenze e uscite stampa possono essere documentate, ma il produttore non dovrebbe garantire un risultato minimo se non dispone del controllo necessario.
Il rendiconto può essere inviato per fasi oppure dopo la prima uscita. Le prestazioni permanenti, come il logo nei titoli, possono essere documentate mediante la versione definitiva dell’opera o un estratto approvato.
Rinvio, modifica o mancata realizzazione del film
La produzione cinematografica può subire variazioni di cast, regia, titolo, calendario, formato e distribuzione. Il contratto deve distinguere le modifiche che non incidono sulla sponsorizzazione da quelle che riducono sostanzialmente il valore promozionale promesso.
In caso di rinvio, le prestazioni possono essere spostate alla nuova data. Se il ritardo supera un periodo massimo, lo sponsor può ottenere il diritto di recedere per la parte non eseguita e ricevere la restituzione delle somme riferibili alle prestazioni mancanti.
Se il film non viene completato, occorre regolare contributi già utilizzati, beni restituiti, materiali promozionali realizzati e attività già eseguite. Il rimborso integrale non è l’unica soluzione possibile: le parti possono prevedere una restituzione proporzionale, purché il criterio sia determinabile.
Il contratto non dovrebbe qualificare come prima proiezione qualsiasi presentazione privata o tecnica se lo sponsor si aspetta un’uscita destinata al pubblico. L’evento rilevante deve essere definito con precisione.
Distribuzione e risultati commerciali
Il produttore può impegnarsi a promuovere il film presso distributori, festival, emittenti o piattaforme, ma non dovrebbe garantire l’acquisizione o l’uscita se tali decisioni spettano a terzi. La sponsorizzazione deve distinguere obblighi di attività e risultati effettivamente promessi.
Non possono essere garantiti incassi, numero di spettatori, premi, recensioni o copertura mediatica, salvo un impegno specifico e realistico. Lo sponsor finanzia un progetto con un rischio produttivo e distributivo che deve essere descritto senza promesse generiche.
Se una determinata distribuzione costituisce condizione essenziale, il pagamento può essere articolato in una parte iniziale e una parte collegata al verificarsi dell’evento. Il contratto deve indicare chi certifica il risultato e che cosa accade se la condizione non si realizza.
Reputazione e uso incompatibile dei marchi
Le parti possono proteggersi da comportamenti che producono un grave pregiudizio reputazionale e compromettono l’associazione tra film e sponsor. La clausola deve riferirsi a fatti oggettivamente rilevanti e prevedere una comunicazione e un termine per le osservazioni quando possibile.
Lo sponsor può chiedere la rimozione del proprio marchio dai materiali futuri se il contenuto finale risulta incompatibile con limiti espressamente concordati. Non dovrebbe però ottenere un diritto generale di censura basato su un semplice mutamento di preferenze commerciali.
Il produttore può sospendere la visibilità se il marchio, il prodotto o la campagna dello sponsor diventano illeciti o incompatibili con le regole del distributore. Le copie già diffuse e le scene ormai incorporate nel film richiedono una disciplina separata, perché la rimozione può essere tecnicamente o economicamente impraticabile.
Riservatezza e annunci pubblici
La riservatezza può riguardare corrispettivo, sceneggiatura, cast non annunciato, immagini di lavorazione, strategie promozionali e materiali non pubblici. Il contratto deve distinguere queste informazioni da quelle già note, ricevute legittimamente da terzi o divulgate per obbligo di legge.
Le comunicazioni pubbliche sulla sponsorizzazione dovrebbero essere coordinate. Le parti possono concordare testo, data e canali del primo annuncio, senza imporre un consenso preventivo per qualsiasi successiva dichiarazione necessaria all’esecuzione.
Lo sponsor non può pubblicare foto dal set, estratti della sceneggiatura o informazioni riservate soltanto perché finanzia il progetto. Il produttore, allo stesso modo, non dovrebbe comunicare dati economici o strategie dello sponsor non destinati alla diffusione.
Trattamento dei dati personali
Il vecchio modello prevedeva un generico consenso reciproco al trattamento. Il consenso non è però la base giuridica necessaria per tutti i dati utilizzati nell’esecuzione di un contratto tra imprese.
Ciascuna parte tratta i dati dei rappresentanti, referenti e collaboratori secondo la disciplina applicabile e fornisce l’informativa quando richiesta. Se una campagna raccoglie dati di spettatori, partecipanti a concorsi o utenti, occorre definire separatamente ruoli, finalità e responsabilità.
Il contratto di sponsorizzazione non autorizza automaticamente lo scambio di mailing list o dati promozionali. Tali attività richiedono una verifica specifica della base giuridica e degli obblighi informativi.
Cessione del contratto e coinvolgimento di distributori
Il produttore può avere necessità di trasferire alcuni diritti o affidare lo sfruttamento del film a un distributore, un’emittente o una piattaforma. Un divieto assoluto di cessione può rendere difficile la normale commercializzazione dell’opera.
È preferibile consentire al produttore di far eseguire le prestazioni promozionali ai soggetti coinvolti nella distribuzione, restando responsabile verso lo sponsor nei limiti concordati. La cessione integrale del contratto può invece essere subordinata al consenso della controparte.
Lo sponsor non dovrebbe trasferire liberamente i diritti promozionali a marchi diversi o a soggetti concorrenti. Può essere consentita la cessione a società del medesimo gruppo, purché non aumentino gli utilizzi né cambino la categoria sponsorizzata.
Firma e approvazione specifica
Il contratto viene normalmente sottoscritto dai legali rappresentanti o da soggetti muniti dei necessari poteri. Gli allegati tecnici devono essere identificati, datati e firmati o richiamati in modo inequivoco.
Se il testo è predisposto unilateralmente come condizione generale o formulario, le clausole rientranti nell’articolo 1341, secondo comma, del Codice civile possono richiedere una specifica approvazione scritta. Non è corretto richiamare automaticamente tutti gli articoli, comprese le disposizioni descrittive e favorevoli.
L’eventuale seconda sottoscrizione deve identificare le clausole effettivamente onerose mediante numero e contenuto essenziale. Nei contratti realmente negoziati tra imprese la valutazione dipende comunque dal processo di formazione e dalla struttura dell’accordo.
Errori da evitare nel contratto di sponsorizzazione
- confondere la qualifica di sponsor con il product placement nelle scene;
- promettere una visibilità generica e non misurabile;
- attribuire allo sponsor l’approvazione dell’intera sceneggiatura o del montaggio;
- non distinguere marchio nei titoli, materiali pubblicitari e inserimento narrativo;
- garantire distribuzione, incassi o numero di spettatori non controllabili;
- non identificare i diritti concessi sui materiali del film;
- consentire allo sponsor di usare liberamente immagini e nomi degli interpreti;
- dichiarare in modo assoluto la titolarità perpetua di ogni diritto sul film;
- non regolare la modifica del titolo o della data di uscita;
- prevedere un’esclusiva merceologica senza definirne l’ambito;
- non attribuire un valore ai beni o servizi forniti in natura;
- omettere le conseguenze della mancata realizzazione del film;
- ignorare i divieti relativi alla categoria dello sponsor o del prodotto;
- non disciplinare riconoscibilità e trasparenza della comunicazione commerciale;
- prevedere un generico consenso reciproco al trattamento dei dati;
- richiamare tutti gli articoli nella seconda firma senza selezionare quelli pertinenti.
Prima della sottoscrizione occorre verificare la coerenza tra contratto, scheda tecnica, piano di produzione, accordi sui diritti, materiali dello sponsor e impegni assunti verso distributori o altri partner. Una prestazione promessa a più sponsor in esclusiva può generare un inadempimento anche se ciascun accordo, letto separatamente, appare completo.
Fac simile di contratto di sponsorizzazione film
Il modello seguente disciplina una sponsorizzazione onerosa con eventuale product placement e prestazioni promozionali accessorie. Le opzioni non pertinenti devono essere eliminate e la scheda tecnica deve descrivere in modo concreto la visibilità concordata.
Tra
la società ……, con sede a …… (……) in via …… n. ……, cap ……, codice fiscale e partita Iva ……, nella persona del suo legale rappresentante sig. ……. (di seguito più brevemente denominata “Produttore”)
e
la società ……, con sede a …… (……) in via …… n. ……, cap ……, partita Iva ……, nella persona del suo legale rappresentante sig. ……. (di seguito più brevemente denominata “Sponsor”)
premesso che
• il Produttore ha sviluppato e sta producendo un film a prioritario sfruttamento cinematografico provvisoriamente intitolato …… per la regia di …… (di seguito più brevemente denominato “Film”) e sulla base di una sceneggiatura ed un preventivo di costi noti ed approvati dallo Sponsor;
• lo Sponsor ha interesse a promuovere l’immagine della propria azienda e/o del proprio marchio commerciale (di seguito più brevemente denominato “Marchio”) mediante la partecipazione in qualità di sponsor ed il parziale finanziamento del Film per la realizzazione dello stesso;
• il Produttore è intenzionato a concedere allo Sponsor la qualifica di sponsor;
tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:
1) Premesse. Le premesse sono parte integrante della presente scrittura.
2) Oggetto. Il Produttore riconosce allo Sponsor, a titolo oneroso e senza limiti di tempo, la qualifica di “sponsor” del Film, con la visibilità del Marchio effettuata tramite quanto indicato nella scheda tecnica allegata (di seguito più brevemente denominata “Allegato”), che si intende condivisa, accettata e parte integrante del presente contratto.
3) Decorrenza e durata. Il contratto ha effetto dalla sottoscrizione dello stesso e si conclude con la prima proiezione cinematografica del Film.
4) Corrispettivo e modalità di pagamento. Quale corrispettivo peri diritti attribuiti allo Sponsor dal Produttore, come indicati in Allegato lo Sponsor si obbliga a pagare al Produttore € …… (euro ……), oltre Iva ai sensi di legge, con le seguenti modalità: ……
5) Modalità di esecuzione. Il Film sarà prodotto in digitale, in presa diretta in lingua italiana e promosso per la distribuzione senza limiti di territorialità.
6) Impegni e dichiarazioni del Produttore. Il Produttore, facendosi carico di ogni onere organizzativo, tecnico e di ogni altro genere, si assume l’obbligo di realizzare il Film secondo la sceneggiatura approvata dallo Sponsor e con l’utilizzo di mezzi tecnici di prima qualità.
Il Produttore assume su di sé ogni responsabilità organizzativa, tecnica e di ogni altro genere, inerente la realizzazione della suddetta Film. Il Produttore dichiara di essere proprietario in perpetuo dei diritti di utilizzazione economica di cui agli artt. dal 12 al 19 L. 633/1941 sul Film e del suo sfruttamento cinematografico nei circuiti commerciali e nel settore non commerciale, come dei diritti di diffusione televisiva in ogni sua forma e modo (free TV, pay TV, cavo, satellite, ecc.), dei
videogrammi e dei videodischi, della messa a disposizione ed accesso a distanza e di tutti i diritti connessi e derivati, senza restrizioni né riserve, con tutti i modi e procedimenti, su tutti i supporti ad oggi inventati e conosciuti o che siano posteriormente conosciuti od inventati, in tutte le lingue e nel mondo intero.
Il Produttore garantisce di aver assolto ogni obbligo di legge e aver sottoscritto con i relativi aventi diritto contratti idonei a consentire il più ampio sfruttamento del Film, nel mondo intero ed a scongiurare il rischio di ricorsi o azioni da parte degli autori, artisti, interpreti od esecutori e, in maniera generale, di chiunque abbia partecipato direttamente o indirettamente alla produzione e alla realizzazione del Film che possa impedire il libero esercizio dei diritti di utilizzazione commerciale e diffusione del Film.
Il Produttore dichiara che per il Film non è stato e non verrà in alcun caso sottoscritto alcun contratto di sponsorizzazione, promozione o abbinamento commerciale con terzi in concorrenza con lo Sponsor ovvero operanti in settori esplicitamente esclusi, come pattuito in Allegato.
Il Produttore si obbliga pertanto a tenere la controparte sollevata ed indenne da ogni onere o danno che dovesse derivare in conseguenza della non veridicità di quanto sopra.
Il Produttore si impegna infine, anche per conto dei propri dipendenti o collaboratori, a mantenere il più stretto riserbo circa le condizioni e i termini di questo accordo anche dopo la sua scadenza, e a non divulgare a terzi i termini del presente accordo se non previa comunicazione scritta all’altra parte e relativa accettazione.
7) Impegni e dichiarazioni dello Sponsor. Lo Sponsor si impegna a far pervenire al Produttore, entro e non oltre …… giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il Marchio da utilizzare come da Allegato, nei seguenti formati grafici ……
Lo Sponsor riconosce e dichiara che ogni diritto di utilizzazione economica del Film, ivi incluso il titolo, il logo e ogni altro diritto di proprietà intellettuale o di altro genere del Film e di ogni singolo elemento costitutivo della stessa, sono e rimangono di esclusiva proprietà del Produttore e dei suoi aventi causa.
Lo Sponsor si impegna infine, anche per conto dei propri dipendenti o collaboratori, a mantenere il più stretto riserbo circa le condizioni e i termini di questo accordo anche dopo la sua scadenza, e a non divulgare a terzi i termini del presente accordo se non previa comunicazione scritta all’altra parte e relativa accettazione.
8) Risoluzione e recesso. Quando il Film non venga proiettato per la priva volta al pubblico entro il ……, lo Sponsor ha diritto di recedere dal contratto con rimborso integrale di quanto versato, escluso ogni altro danno o onere per il Produttore.
9) Trattamento dei dati personali. Le parti si dichiarano di essere informate e si prestano il reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati ai sensi del Testo unico della privacy.
10) Disposizioni finali. Il presente contratto estingue e sostituisce qualsiasi eventuale precedente accordo anche verbale fra le parti e avente analogo oggetto.
Eventuali modifiche al presente contratto hanno effetto solo se confermate per iscritto. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico della parte che ne faccia richiesta.
Il presente contratto è stato concluso intuitu personae e pertanto nessuno dei diritti e delle obbligazioni quivi contemplati potranno essere in alcun caso, in tutto o in parte, ceduti dallo Sponsor a terzi.
11) Controversie e Foro competente. Le controversie che dovessero sorgere all’applicazione del presente contratto, o comunque connesse all’esecuzione, interpretazione o violazione del medesimo, sono devolute alla esclusiva giurisdizione
del Foro di ……..
Letto, firmato e sottoscritto.
Luogo ……., data ……..
Il Produttore
Lo Sponsor
Si sottoscrivono espressamente e si intendono specificamente approvate, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
Il Produttore
Lo Sponsor
Scarica il modello Word del contratto di sponsorizzazione film
Il file Word contiene un accordo modificabile con campi per identificare film, produttore, sponsor, marchio, contributo e prestazioni promozionali. Comprende clausole su product placement, licenze, approvazioni, esclusiva merceologica, rendicontazione, rinvio, mancata realizzazione, riservatezza e uso dei materiali audiovisivi.
Prima dell’utilizzo occorre sostituire i segnaposto, eliminare gli articoli non pertinenti e completare il piano di sponsorizzazione con prestazioni misurabili. Devono inoltre essere verificati i diritti disponibili sul film, le regole applicabili alla categoria dello sponsor e gli accordi già conclusi con distributori, emittenti o piattaforme.
Domande frequenti sulla sponsorizzazione di un film
Sponsorizzazione e product placement sono la stessa cosa?
No. La sponsorizzazione consiste nel sostegno economico o tecnico del film in cambio di visibilità, che può comparire nei titoli o nei materiali promozionali. Il product placement riguarda invece l’inserimento pianificato di un prodotto, servizio o marchio nelle scene. Se il contratto comprende entrambe le operazioni, deve disciplinarle separatamente.
Lo sponsor può approvare la sceneggiatura?
Può concordare le modalità con cui il proprio prodotto o marchio viene rappresentato, ma non dovrebbe ricevere automaticamente un potere generale sulla sceneggiatura o sul montaggio. Il produttore deve conservare l’autonomia editoriale e rispettare i diritti degli autori. Eventuali limiti creativi devono essere specifici, circoscritti e riportati nella scheda del product placement.
Il produttore deve garantire che il film venga distribuito?
Solo se assume espressamente un obbligo di risultato che può controllare. Spesso distribuzione, selezione nei festival e acquisizione da parte delle piattaforme dipendono da soggetti terzi. Il contratto può prevedere attività promozionali, una finestra indicativa e pagamenti collegati a eventi verificabili, senza promettere incassi o numero di spettatori.
Che cosa accade se il film non viene completato?
Il contratto dovrebbe prevedere un rendiconto delle prestazioni già eseguite, dei materiali utilizzati, dei beni da restituire e della parte di contributo riferita ad attività non realizzate. Il rimborso può essere integrale o proporzionale secondo il piano economico concordato. Non è prudente lasciare la conseguenza a una generica facoltà di recesso.
Lo sponsor può utilizzare liberamente trailer e immagini del film?
No. Il contributo economico non attribuisce automaticamente diritti sul titolo, sulle immagini, sulla musica o sulle persone rappresentate. Il contratto deve indicare quali materiali possono essere utilizzati, per quanto tempo, su quali media e con quali approvazioni. L’uso degli interpreti come testimonial richiede diritti specifici ulteriori.