In questa pagina è disponibile un fac simile di contratto di locazione di beni mobili in formato Doc, modificabile con Microsoft Word o con altri programmi compatibili. Il modello può essere utilizzato da privati, professionisti e imprese per concedere temporaneamente il godimento di attrezzature, macchinari, apparecchiature, arredi o altri beni mobili dietro pagamento di un corrispettivo.
Il fac simile può essere consultato prima del download e deve essere completato con i dati delle parti, una descrizione precisa del bene, durata, canone, stato alla consegna e condizioni di restituzione. Dopo il download trovi indicazioni per disciplinare manutenzione, deposito, assicurazione, utilizzo da parte di terzi e registrazione del contratto.
A cosa serve il contratto di locazione di beni mobili
La locazione è il contratto con cui una parte concede a un’altra il godimento di una cosa mobile o immobile per un determinato periodo verso un corrispettivo. Per i beni mobili il rapporto è disciplinato dagli articoli 1571 e seguenti del Codice civile, oltre che dalle condizioni concordate dalle parti e dalle eventuali norme speciali relative allo specifico bene.
Il modello è adatto, per esempio, alla concessione a pagamento di macchinari, utensili, apparecchiature elettroniche, mobili, strumenti o attrezzature. Può riguardare un singolo bene oppure più beni identificati in un allegato. Nella prassi commerciale il rapporto viene spesso indicato anche come noleggio, ma il fac simile è pensato soprattutto per i casi nei quali la prestazione principale consiste nel mettere temporaneamente il bene a disposizione del conduttore.
Se il bene viene invece consegnato gratuitamente, il rapporto non è una locazione onerosa ma può rientrare nel comodato. Se lo scopo principale è la custodia senza diritto di utilizzare il bene, può essere necessario un contratto di deposito. Veicoli, imbarcazioni, beni soggetti a registri pubblici e attrezzature regolate da normative tecniche possono inoltre richiedere clausole e adempimenti specifici.
Fac simile contratto di locazione di beni mobili
Il modello seguente deve essere completato con i dati effettivi del rapporto e adattato alle caratteristiche del bene. Dove sono presenti alternative deve essere mantenuta soltanto quella corrispondente all’accordo realmente raggiunto.
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENI MOBILI
TRA
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE LOCATORE], codice fiscale/partita IVA [CODICE], residente o con sede in [INDIRIZZO], in persona di [NOME E RUOLO, SE PERTINENTE], di seguito “Locatore”,
E
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE CONDUTTORE], codice fiscale/partita IVA [CODICE], residente o con sede in [INDIRIZZO], in persona di [NOME E RUOLO, SE PERTINENTE], di seguito “Conduttore”.
Le Parti convengono e stipulano quanto segue.
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Locatore concede in locazione al Conduttore, che accetta, il seguente bene mobile o insieme di beni mobili, di seguito “Bene”:
Tipologia: [TIPO DI BENE]
Marca e modello: [MARCA E MODELLO]
Quantità: [QUANTITÀ]
Numero di serie, matricola, telaio o altro identificativo: [IDENTIFICATIVO O NON PRESENTE]
Accessori, componenti e documenti consegnati: [ELENCO ACCESSORI, COMPONENTI, MANUALI, CERTIFICATI O ALTRO]
Il Bene sarà utilizzato esclusivamente per [DESTINAZIONE D’USO CONCORDATA]. Le caratteristiche ulteriori possono essere riportate nell’Allegato A, se predisposto.
2. CONSEGNA E STATO DEL BENE
La consegna avverrà il [DATA] presso [LUOGO DI CONSEGNA]. Alla consegna le Parti verificheranno il Bene, i relativi accessori e gli eventuali difetti visibili.
Lo stato iniziale è descritto come segue: [STATO DI CONSERVAZIONE E FUNZIONAMENTO VERIFICATO].
Difetti, usure o anomalie già presenti: [DESCRIZIONE O NESSUNO].
[MANTENERE UNA SOLA OPZIONE: LE PARTI ALLEGANO UN VERBALE DI CONSEGNA E/O DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA / NON SONO PREVISTI ALLEGATI FOTOGRAFICI].
3. DURATA
La locazione decorre dal [DATA INIZIO] e termina il [DATA FINE]. Alla scadenza il contratto cessa senza rinnovo automatico, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
[MANTENERE UNA SOLA OPZIONE: NON È PREVISTO RECESSO ANTICIPATO CONVENZIONALE / CIASCUNA PARTE PUÒ RECEDERE CON PREAVVISO SCRITTO DI [NUMERO] GIORNI, DA FAR PERVENIRE ALL’ALTRA PARTE CON MEZZO IDONEO A PROVARE LA RICEZIONE].
4. CANONE, PAGAMENTO E GARANZIA
Il canone è stabilito in euro [IMPORTO] [MANTENERE UNA SOLA OPZIONE: PER GIORNO / PER SETTIMANA / PER MESE / PER L’INTERO PERIODO], [SPECIFICARE EVENTUALE IVA SE APPLICABILE].
Il pagamento sarà effettuato entro [SCADENZA] mediante [MODALITÀ DI PAGAMENTO].
[MANTENERE UNA SOLA OPZIONE: NON È PREVISTO DEPOSITO CAUZIONALE / IL CONDUTTORE VERSA UN DEPOSITO CAUZIONALE DI EURO [IMPORTO], DA RESTITUIRE AL TERMINE DOPO LA VERIFICA DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI, SALVI EVENTUALI IMPORTI LEGITTIMAMENTE DOVUTI].
5. USO, CUSTODIA E MODIFICHE
Il Conduttore prende in consegna il Bene e si impegna a utilizzarlo con diligenza, esclusivamente per l’uso concordato e nel rispetto delle istruzioni tecniche e di sicurezza applicabili.
Il Conduttore non potrà alterare, trasformare, smontare in modo permanente o rimuovere identificativi del Bene senza il preventivo consenso scritto del Locatore, salvo gli interventi necessari e consentiti per l’ordinaria manutenzione.
6. MANUTENZIONE E RIPARAZIONI
Salvo diverso accordo specifico, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione del Bene sono a carico del Conduttore. Le riparazioni necessarie che non rientrano nell’ordinaria manutenzione restano a carico del Locatore, salvo che la necessità dell’intervento dipenda da fatto imputabile al Conduttore.
Il Conduttore informerà tempestivamente il Locatore di guasti o riparazioni non ordinarie e non farà eseguire interventi strutturali o sostituzioni rilevanti senza autorizzazione, salvo quanto consentito dalla legge in caso di necessità.
7. PERDITA, DETERIORAMENTO E ASSICURAZIONE
Il Conduttore comunicherà tempestivamente al Locatore la perdita, il furto, il danneggiamento o il deterioramento rilevante del Bene. Restano applicabili le regole di legge sulla responsabilità per perdita e deterioramento della cosa locata.
[MANTENERE UNA SOLA OPZIONE: NON È PREVISTO UN OBBLIGO CONTRATTUALE DI ASSICURAZIONE / IL CONDUTTORE SI IMPEGNA A MANTENERE PER LA DURATA DEL CONTRATTO LA SEGUENTE COPERTURA ASSICURATIVA: [TIPO DI POLIZZA, RISCHI, MASSIMALI ED EVENTUALI ESTREMI]].
8. SUBLOCAZIONE, CESSIONE E UTILIZZO DA PARTE DI TERZI
Il Bene non potrà essere sublocato né concesso in godimento a terzi senza il preventivo consenso scritto del Locatore. La cessione del presente contratto richiede il consenso del Locatore.
Eventuali persone autorizzate all’utilizzo del Bene sono: [NOMINATIVI O CRITERI DI INDIVIDUAZIONE / NESSUNA].
9. VERIFICA DEL BENE
Quando sussista una ragione collegata alla conservazione, manutenzione o corretta utilizzazione del Bene, il Locatore potrà chiederne la verifica concordando con il Conduttore giorno, luogo e modalità con un preavviso ragionevole, salvo situazioni urgenti.
10. INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Fermi gli altri rimedi previsti dalla legge, le Parti individuano come obbligazioni essenziali ai fini dell’art. 1456 c.c. le seguenti: pagamento del canone entro [NUMERO] giorni dalla scadenza; divieto di sublocazione o cessione non autorizzata; utilizzo del Bene per finalità diverse da quelle concordate.
In caso di inadempimento di una delle obbligazioni sopra specificate, la risoluzione opera quando la parte interessata comunica all’altra, per iscritto, la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
11. RESTITUZIONE
Alla cessazione del rapporto il Conduttore restituirà il Bene nel luogo in cui è stato consegnato, salvo diverso accordo scritto, insieme a tutti gli accessori e documenti ricevuti.
Il Bene dovrà essere restituito nello stato risultante dalla descrizione iniziale, salvo il deterioramento o il consumo derivanti dall’uso conforme al contratto e gli altri casi previsti dalla legge.
Le Parti potranno redigere un verbale di restituzione nel quale annotare data, condizioni del Bene, accessori riconsegnati ed eventuali anomalie riscontrate.
12. COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Le comunicazioni relative al presente contratto saranno inviate ai seguenti recapiti:
Locatore: [RECAPITO]
Conduttore: [RECAPITO]
Per le comunicazioni delle quali occorre provare la ricezione sarà utilizzato [PEC / RACCOMANDATA / ALTRO MEZZO IDONEO].
Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di locazione, artt. 1571 e seguenti, e le eventuali norme speciali applicabili alla tipologia di Bene e al rapporto tra le Parti.
Allegati, se presenti: [ALLEGATO A – DESCRIZIONE DEL BENE / VERBALE DI CONSEGNA / DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA / MANUALE O ALTRO].
Letto, confermato e sottoscritto.
[LUOGO], [DATA]
Il Locatore
[FIRMA]
Il Conduttore
[FIRMA]
Scarica il modello Word del contratto di locazione beni mobili
Il file disponibile è in formato Doc e contiene un contratto modificabile. Prima della firma devono essere inseriti i dati delle parti, la descrizione e gli identificativi del bene, il periodo di utilizzo, il canone, le modalità di pagamento e le condizioni relative a consegna, manutenzione e restituzione.
Il modello è una base contrattuale generale e non sostituisce eventuali documenti, autorizzazioni, registrazioni o condizioni tecniche richieste dalla normativa applicabile a particolari categorie di beni.
Come compilare il contratto di locazione dei beni mobili
La descrizione del bene deve consentirne l’identificazione senza dubbi. Limitarsi a scrivere “macchinario”, “computer” o “attrezzatura” può creare problemi al momento della restituzione. Quando disponibili, conviene indicare marca, modello, matricola, numero di serie, quantità, accessori, dotazioni e documenti consegnati.
- dati completi del locatore e del conduttore;
- tipo di bene, marca, modello e identificativi disponibili;
- quantità e accessori compresi nella consegna;
- uso consentito del bene;
- luogo e data della consegna;
- stato iniziale ed eventuali difetti già presenti;
- data iniziale e finale della locazione;
- canone, periodicità, scadenza e modalità di pagamento;
- eventuale deposito cauzionale;
- regole per manutenzione, assicurazione e utilizzo da parte di terzi;
- luogo e condizioni della restituzione.
Per beni costosi o composti da numerosi elementi può essere più ordinato utilizzare un Allegato A con l’inventario completo. Alla consegna si possono inoltre predisporre fotografie o un verbale sottoscritto dalle parti. La descrizione iniziale è utile perché l’art. 1590 c.c. collega la restituzione allo stato in cui il bene è stato ricevuto, salvo il deterioramento o il consumo derivanti dall’uso conforme al contratto e gli altri casi previsti dalla legge.
Manutenzione, danni e assicurazione del bene
La manutenzione dei beni mobili richiede una disciplina diversa da quella che viene spesso utilizzata nei contratti immobiliari. L’art. 1576 c.c. prevede che, salvo patto contrario, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione delle cose mobili siano a carico del conduttore. Il contratto può comunque distribuire diversamente le spese, purché la scelta sia espressa con chiarezza e sia compatibile con le eventuali norme inderogabili applicabili al rapporto.
Il conduttore deve utilizzare il bene con diligenza e secondo la destinazione prevista dal contratto. In caso di perdita o deterioramento trova applicazione anche l’art. 1588 c.c., per cui non è opportuno sostituire la disciplina legale con una clausola generica che attribuisca automaticamente qualsiasi danno al conduttore senza considerarne la causa.
La polizza assicurativa non è un requisito generale di ogni locazione di beni mobili. Può però essere concordata per beni di valore elevato, attrezzature esposte a furto, incendio o danni a terzi oppure quando l’attività esercitata rende opportuno assicurare rischi specifici. Se si mantiene la relativa clausola nel modello, devono essere indicati almeno tipo di copertura, soggetto obbligato, rischi assicurati e, se rilevanti, massimali.
Sublocazione e utilizzo del bene da parte di altre persone
Per le cose mobili l’art. 1594 c.c. stabilisce che la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi. Per evitare incertezze, il fac simile richiede quindi il preventivo consenso scritto prima di concedere il bene a un terzo. Anche la cessione del contratto richiede il consenso del locatore.
Se il bene deve essere utilizzato da dipendenti, collaboratori, familiari o altre persone diverse dal conduttore, può essere utile indicarlo espressamente. Per macchinari e attrezzature tecniche vanno inoltre rispettati eventuali requisiti di formazione, abilitazione, sicurezza o uso professionale previsti dalla disciplina specifica del bene.
Clausola risolutiva per mancato pagamento
Il testo precedente prevedeva che il mancato pagamento di un certo numero di canoni determinasse automaticamente la risoluzione senza ulteriore preavviso. Una formulazione di questo tipo non descrive correttamente il meccanismo dell’art. 1456 c.c. La clausola risolutiva espressa deve individuare l’obbligazione la cui violazione può determinare la risoluzione e la parte interessata deve dichiarare all’altra di volersi avvalere della clausola.
Nel fac simile sono quindi individuati in modo specifico il ritardo nel pagamento oltre il termine concordato, la sublocazione o cessione non autorizzata e l’impiego del bene per finalità diverse da quelle pattuite. Prima di utilizzare la clausola occorre completare il termine relativo al pagamento e verificare che le obbligazioni indicate siano realmente quelle che le parti intendono considerare essenziali.
Il contratto di locazione di beni mobili deve essere registrato?
La disciplina fiscale non coincide con quella prevista per le locazioni immobiliari e non è corretto applicare automaticamente al contratto di un bene mobile il modello RLI o le regole relative agli immobili. Il trattamento dipende anche dalla forma dell’atto e dalla rilevanza dell’operazione ai fini IVA.
La circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate, nell’esaminare la locazione di beni mobili, chiarisce che una scrittura privata non autenticata relativa a un’operazione soggetta a IVA è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, con imposta in misura fissa. Se invece l’operazione è fuori dal campo IVA, la scrittura è soggetta a registrazione in termine fisso con imposta proporzionale del 3 per cento sui corrispettivi pattuiti. Per atti pubblici e scritture private autenticate valgono regole diverse sulla registrazione in termine fisso.
Poiché il trattamento concreto dipende dalla natura delle parti, dalla forma del documento, dall’eventuale IVA e dalle altre clausole dell’operazione, nei rapporti commerciali è opportuno verificare l’inquadramento fiscale prima di registrare il contratto o determinare l’imposta.
Quando utilizzare un contratto diverso
Se il bene viene concesso senza alcun corrispettivo, il modello di locazione non è quello appropriato. Per un bene mobile registrato concesso gratuitamente può essere valutato il fac simile di contratto di comodato di beni mobili registrati, adattandolo alla tipologia di bene e agli eventuali adempimenti specifici.
Se invece una parte riceve il bene principalmente per custodirlo e successivamente restituirlo, senza poterlo utilizzare come conduttore, è più coerente il contratto di deposito a titolo oneroso. Se al godimento del bene si aggiungono servizi rilevanti, come installazione, operatore, assistenza continuativa, sostituzione periodica o manutenzione programmata, può essere necessario un contratto di noleggio o di servizi costruito specificamente per quella prestazione.
Per automobili, furgoni, imbarcazioni, ponteggi e altre attrezzature soggette a una disciplina tecnica o amministrativa specifica è preferibile partire da un modello dedicato, perché il contratto generale non contiene tutte le informazioni richieste per tali beni.
Errori da evitare nel contratto
- descrivere il bene senza marca, modello, matricola o altri dati disponibili;
- dichiarare che il bene è in perfetto stato se sono già presenti difetti o segni di usura;
- attribuire al conduttore tutte le riparazioni senza distinguere l’ordinaria manutenzione dagli altri interventi;
- rendere obbligatoria una polizza assicurativa senza che le parti l’abbiano effettivamente concordata;
- lasciare contemporaneamente nel testo alternative incompatibili sul recesso, deposito o assicurazione;
- prevedere una risoluzione “automatica” senza disciplinare correttamente la clausola ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
- consentire genericamente l’uso da parte di terzi quando il bene richiede persone autorizzate o qualificate;
- non indicare luogo, data e condizioni della restituzione;
- applicare automaticamente procedure fiscali previste per la locazione di immobili.
Se il contratto viene predisposto unilateralmente da un’impresa e utilizzato come formulario standard con numerosi clienti, occorre inoltre verificare separatamente gli artt. 1341 e 1342 c.c. sulle condizioni generali e, quando il cliente è un consumatore, le norme inderogabili a sua tutela. Non è corretto aggiungere una seconda firma generica a tutte le clausole senza valutare il modo in cui il contratto viene effettivamente concluso.
Domande frequenti sul contratto di locazione beni mobili
Il contratto di locazione di un bene mobile deve essere necessariamente scritto?
Per una normale locazione di beni mobili il Codice civile non prevede in via generale la stessa forma scritta obbligatoria stabilita per particolari locazioni immobiliari. Mettere l’accordo per iscritto è però utile per provare durata, canone, caratteristiche del bene, condizioni di consegna e obblighi delle parti. Per specifiche categorie di beni o particolari operazioni possono esistere formalità ulteriori.
Chi paga la manutenzione del bene mobile?
L’art. 1576 c.c. prevede che, salvo diverso accordo, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione delle cose mobili siano a carico del conduttore. Le parti possono disciplinare diversamente la ripartizione nel contratto. È quindi preferibile specificare quali interventi competono al conduttore, quali restano a carico del locatore e come devono essere segnalati i guasti.
È obbligatorio assicurare il bene dato in locazione?
Non esiste un obbligo generale di stipulare una polizza per qualsiasi bene mobile dato in locazione. L’assicurazione può essere prevista dal contratto quando le parti la ritengono necessaria o può derivare da regole specifiche riferite al bene o all’attività. Se non è richiesta, la relativa opzione deve essere eliminata dal fac simile prima della firma.
Il conduttore può dare il bene a un’altra persona?
Per i beni mobili la sublocazione richiede l’autorizzazione del locatore oppure deve essere consentita dagli usi. Il modello sceglie una soluzione prudente e richiede il consenso scritto. Se il bene sarà utilizzato normalmente anche da dipendenti, collaboratori o altre persone autorizzate, è opportuno indicarlo nel contratto distinguendo l’utilizzo consentito dalla vera sublocazione.
Qual è la differenza tra locazione e comodato di un bene mobile?
La differenza principale riguarda il corrispettivo. Nella locazione il godimento del bene viene concesso dietro pagamento di un canone o altro corrispettivo, mentre il comodato è essenzialmente gratuito. Se non è previsto alcun pagamento per il godimento del bene, utilizzare un contratto di locazione può descrivere in modo errato il rapporto e va scelto un modello coerente con la concessione gratuita.