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In questa pagina troverai un modello di contratto di lavorazione vino conto terzi, editabile e pronto per il download. Puoi facilmente personalizzarlo aggiungendo i dati mancanti e, una volta completato, procedere alla stampa.
Esempio di contratto di lavorazione vino conto terzi
Di seguito si presenta un esempio di contratto di lavorazione vino conto terzi, che può servire come utile punto di partenza per coloro che necessitano di redigere un documento di questa natura. Questo modello offre una guida chiara e dettagliata, facilitando la stesura di un contratto adeguato alle specifiche esigenze del settore vitivinicolo.
CONTRATTO DI LAVORAZIONE VINO CONTO TERZI
Tra
La ditta / società ____________________________, con sede legale in ______________________________ (__), via/piazza ______________________________ n. ______, C.F./P.IVA ____________________________, iscritta al Registro Imprese di ______________________________ al n. ____________________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig./Sig.ra _____________________________, nat a ______________________________ (____) il _______________, C.F. ______________________________, di seguito denominata “Contolavorista”,
e
Il/La Sig./Sig.ra _____________________________, nat a ______________________________ (____) il _____________, C.F. ____________________________, residente in ______________________________ (____), via/piazza ______________________________ n. ______, titolare dell’azienda agricola / ditta individuale ____________________________, con sede in ______________________________ (____), via/piazza ______________________________ n. ________, C.F./P.IVA _____________________________, di seguito denominat “Committente”,
congiuntamente denominate “Parti”.
Premesso che
a) il Contolavorista svolge attività di vinificazione, lavorazione, imbottigliamento e/o stoccaggio di prodotti vitivinicoli per conto proprio e/o di terzi, ed è in possesso delle autorizzazioni, abilitazioni e registrazioni richieste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, ambientale, fiscale e di pubblica sicurezza;
b) il Committente è proprietario / legittimo detentore di uve, mosti e/o vini derivanti dalla propria attività agricola o commerciale e intende affidare al Contolavorista la lavorazione degli stessi, mantenendone la proprietà;
c) le Parti intendono disciplinare, con il presente contratto, le condizioni tecniche, economiche e giuridiche per l’esecuzione delle prestazioni di lavorazione conto terzi;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 – Oggetto del contratto
Con il presente contratto il Committente affida al Contolavorista, che accetta, l’esecuzione delle seguenti lavorazioni sui prodotti vitivinicoli di proprietà del Committente:
– vinificazione di uve;
– trattamento e stabilizzazione di mosti e vini;
– affinamento in vasca/botte/barrique;
– filtrazione, chiarifica, stabilizzazione tartarica/proteica;
– eventuale spumantizzazione / rifermentazione;
– imbottigliamento, etichettatura, confezionamento;
– stoccaggio temporaneo in locali idonei;
– ogni altra lavorazione specifica indicata nell’Allegato Tecnico “A”.
Le specifiche tecniche di lavorazione (parametri enologici, tipologia prodotto finale, rese attese, trattamenti consentiti, tipologia di contenitori, materiali di confezionamento, ecc.) sono dettagliatamente descritte nell’Allegato Tecnico “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Conferimento delle uve / mosti / vini
Il Committente si impegna a conferire presso gli impianti del Contolavorista, siti in ______________________________ (____), via/località ______________________________, le uve / i mosti / i vini di propria produzione o legittimo possesso in numero di conferimenti, quantità, tipologie e tempi indicati nell’Allegato “B”.
Ad ogni conferimento il Committente consegnerà al Contolavorista idonea documentazione di accompagnamento (D.D.T., documenti elettronici di trasporto, registrazioni telematiche SIAN o altra documentazione obbligatoria), riportante in modo chiaro natura, quantità, annata, origine delle uve/mosti/vini e, ove richiesto, la destinazione d’uso.
Il Contolavorista, al momento del ricevimento, provvede alla pesatura/misurazione e al controllo visivo e, se del caso, analitico del prodotto conferito, redigendo apposito verbale di ricezione che attesti quantità, eventuali non conformità apparenti e riserve. Una copia del verbale è consegnata al Committente.
Art. 3 – Proprietà del prodotto e tracciabilità
La proprietà delle uve, dei mosti e dei vini conferiti, nonché dei prodotti derivati dalle lavorazioni (mosti, vini, imbottigliati, ecc.), resta in capo al Committente per tutta la durata del rapporto. Il Contolavorista svolge prestazioni di mero deposito e lavorazione, senza acquisto di proprietà né trasferimento di titolarità del prodotto.
Il Contolavorista si impegna a gestire i prodotti del Committente in modo separato e identificabile rispetto ai propri e a quelli di altri clienti, assicurando una adeguata tracciabilità fisica e documentale, anche mediante idonea tenuta di registri di cantina, codici di tracciabilità, lotti e documentazione prevista dalla normativa vitivinicola e fiscale.
Qualora, per esigenze tecniche, il prodotto del Committente venisse lavorato insieme a quello di altri clienti (es. vinificazioni collettive omogenee), tale circostanza e i criteri di riparto quantitativo e qualitativo dei prodotti finali saranno espressamente concordati per iscritto tra le Parti e riportati in appositi allegati.
Art. 4 – Modalità di lavorazione e standard qualitativi
Il Contolavorista eseguirà le lavorazioni con la diligenza professionale richiesta, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene degli alimenti, sicurezza degli impianti, pratiche enologiche consentite e regolamentazione del settore vitivinicolo, nonché in conformità alle specifiche tecniche concordate con il Committente.
Qualsiasi lavorazione non indicata nell’Allegato Tecnico “A” o non espressamente prevista dalla normativa vigente dovrà essere previamente autorizzata per iscritto dal Committente.
Il Committente ha diritto di accedere, previo preavviso ragionevole, agli impianti del Contolavorista per verificare lo stato dei propri prodotti e l’andamento delle lavorazioni, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle procedure interne del Contolavorista.
Il Contolavorista si impegna a informare tempestivamente il Committente di qualsiasi evento rilevante che possa incidere sulla qualità, sulla quantità o sulla commercializzabilità dei prodotti (es. alterazioni microbiologiche, anomalie fermentative, guasti agli impianti, eventi di forza maggiore).
Art. 5 – Adempimenti normativi, registri e accise
Il Contolavorista è tenuto a compilare e aggiornare i registri di cantina, le comunicazioni telematiche e gli adempimenti previsti dalla normativa vitivinicola e fiscale per le lavorazioni eseguite presso il proprio stabilimento, indicando in modo chiaro la titolarità del prodotto in capo al Committente.
Gli obblighi relativi ad accise, imposte di consumo, impostazione contabile e fiscale delle vendite e ogni altro adempimento connesso alla commercializzazione del vino finale restano in capo al Committente, salvo diversi accordi scritti in caso di imbottigliamento con marchio del Contolavorista o di vendita per conto.
Ove le lavorazioni comportino operazioni soggette ad accisa in regime sospensivo o con deposito fiscale, le Parti si impegnano a collaborare per il corretto espletamento degli adempimenti, fermo restando che la responsabilità diretta verso l’Erario è in capo al soggetto titolare dell’autorizzazione / deposito fiscale.
Art. 6 – Corrispettivi, fatturazione e pagamenti
A fronte delle lavorazioni effettuate, il Committente corrisponderà al Contolavorista i corrispettivi indicati nel listino allegato sub “C” o nella proposta economica sottoscritta dalle Parti, in cui sono specificati: tipologia di lavorazione, unità di misura (es. €/q.le uva, €/hl vino, €/bottiglia imbottigliata), eventuali costi aggiuntivi (analisi, materiali di consumo, filtrazioni speciali, ecc.).
I corrispettivi saranno fatturati dal Contolavorista con periodicità ______________________________ (es. mensile, per singola campagna, per lotto di imbottigliamento) e dovranno essere pagati dal Committente entro ________ giorni data fattura, mediante ______________________________ (es. bonifico bancario su IBAN ______________________________).
In caso di ritardato pagamento, matureranno interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 o nella diversa misura pattuita di ________ % annuo, fermo restando il diritto del Contolavorista alla sospensione delle ulteriori lavorazioni e/o del rilascio dei prodotti fino all’integrale soddisfo del proprio credito.
Salvo diverso accordo scritto, il conferimento delle uve/mosti/vini non potrà essere considerato garanzia reale a favore del Contolavorista, né potrà legittimare la vendita dei prodotti a terzi per soddisfare il credito, se non nei limiti e con le modalità previste dalla legge.
Art. 7 – Responsabilità, rischio e assicurazioni
Il Contolavorista risponde dei danni che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti/collaboratori, dovessero derivare ai prodotti del Committente per negligenza, imperizia o inosservanza delle norme di legge e delle specifiche contrattuali.
Restano invece a rischio del Committente: la qualità intrinseca delle uve/mosti/vini conferiti, i difetti di origine non rilevabili con l’ordinaria diligenza alla consegna, gli eventi di forza maggiore o caso fortuito (es. eventi atmosferici eccezionali, calamità naturali, interruzioni di energia non imputabili al Contolavorista, atti di terzi imprevedibili e inevitabili).
Il Contolavorista dichiara di avere in corso idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per danni a cose di terzi presenti in stabilimento; copia della polizza e dei massimali sarà fornita al Committente su richiesta.
Il Committente dichiara di essere consapevole che alcune lavorazioni enologiche comportano fisiologiche perdite di peso/volume (svinature, travasi, evaporazioni, residui di filtrazione, ecc.) e accetta tali riduzioni entro i limiti tecnicamente normali, come indicati nell’Allegato “A” o nella prassi di settore.
Art. 8 – Prelievi, analisi e parametri qualitativi
Il Contolavorista potrà effettuare prelievi di campioni di prodotto per le analisi necessarie al corretto svolgimento delle lavorazioni e al rispetto delle norme di legge, trasmettendo al Committente, su richiesta, copia dei referti principali.
Il Committente ha facoltà di richiedere analisi aggiuntive, da eseguirsi presso laboratori accreditati; salvo diversa pattuizione, i relativi costi saranno a suo carico.
In caso di contestazioni sui parametri qualitativi del prodotto lavorato, le Parti si impegnano a richiedere, di comune accordo, una perizia tecnica a un laboratorio terzo o a un consulente enologo indipendente; salvo diverso accordo, i costi della perizia saranno ripartiti in parti uguali o secondo quanto stabilito dalla perizia stessa.
Art. 9 – Consegna del prodotto finito e ritiro
Al termine delle lavorazioni, il Contolavorista metterà a disposizione del Committente il prodotto finito (vino sfuso o imbottigliato) presso i propri locali, dandone comunicazione scritta al Committente.
Il Committente provvederà al ritiro del prodotto entro ________ giorni dalla comunicazione, organizzando a proprie cure e spese il trasporto e la relativa documentazione obbligatoria.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il Contolavorista potrà addebitare al Committente i costi di giacenza e stoccaggio secondo le tariffe di magazzinaggio indicate nell’Allegato “C”, fatta salva la possibilità di concordare modalità alternative di gestione delle giacenze.
Art. 10 – Durata, recesso e risoluzione
Il presente contratto ha durata dal _______________ al _______________ e si intende valido per tutte le lavorazioni effettuate in tale periodo, salvo proroga espressa per iscritto.
Ciascuna Parte potrà recedere anticipatamente per giusta causa con comunicazione scritta, motivando l’esistenza di gravi inadempimenti o circostanze tali da rendere impossibile o eccessivamente gravosa la prosecuzione del rapporto.
In caso di inadempimento grave di una delle Parti (in particolare, ritardi reiterati e significativi nei pagamenti, mancata osservanza delle specifiche tecniche essenziali, violazioni gravi delle norme igienico-sanitarie o di sicurezza), l’altra Parte potrà dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere con termine non inferiore a ________ giorni.
In ogni caso di cessazione del rapporto, le Parti provvederanno alla regolazione delle reciproche posizioni (pagamenti, ritiro dei prodotti, chiusura dei registri di cantina relativi ai prodotti del Committente) nel più breve tempo possibile.
Art. 11 – Riservatezza
Il Contolavorista e il Committente si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni tecniche, commerciali e organizzative di cui vengano a conoscenza in esecuzione del presente contratto, salvo quanto necessario per gli adempimenti di legge o per l’esecuzione delle lavorazioni.
L’obbligo di riservatezza rimarrà efficace anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, per un periodo di ________ anni.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente fornite l’informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del contratto, all’adempimento di obblighi di legge e all’eventuale tutela giudiziale dei diritti delle Parti.
Art. 13 – Legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di ______________________________, salvo il diverso foro inderogabile eventualmente previsto a tutela del consumatore, ove applicabile.
Art. 14 – Disposizioni finali
Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto avranno efficacia solo se concordate per iscritto tra le Parti.
Gli allegati “A”, “B” e “C” formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Qualora una o più clausole siano dichiarate nulle o inefficaci, le restanti conserveranno piena validità, salvo che le clausole colpite siano da considerarsi essenziali all’economia del contratto.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo ______________________________, data _______________
Il Contolavorista
Il Committente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Committente e il Contolavorista dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli: 3 (proprietà del prodotto e tracciabilità), 4 (modalità di lavorazione), 5 (adempimenti normativi e responsabilità), 6 (corrispettivi e sospensione prestazioni), 7 (responsabilità, rischio e assicurazioni), 8 (analisi e perizie), 9 (giacenze e costi di magazzinaggio), 10 (risoluzione e recesso), 11 (riservatezza), 13 (foro competente).
Il Contolavorista
Il Committente
Fac simile contratto di lavorazione vino conto terzi
Di seguito è disponibile un modello di contratto per la lavorazione del vino conto terzi in formato Doc, facilmente apribile con Word o altri programmi compatibili. Per completare il fac simile, sarà necessario inserire i dati mancanti, personalizzando il modulo in base alle proprie esigenze, poiché è possibile modificarlo in ogni sua parte. Una volta completata la compilazione, il contratto può essere convertito in PDF o stampato per una gestione ottimale.