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In questa pagina è disponibile un fac simile di contratto per la gestione di un’imbarcazione in comproprietà. Il documento permette a più proprietari di regolare quote, turni di utilizzo, spese, manutenzione, assicurazione, gestione amministrativa, danni, cessione delle partecipazioni e decisioni sulla vendita dell’unità.
Il modello è destinato a persone che acquistano o possiedono insieme una barca per uso diportistico privato. Può essere utilizzato sia al momento dell’acquisto sia successivamente, quando occorre trasformare accordi informali in regole verificabili e condivise. L’accordo di gestione non sostituisce l’atto di acquisto, gli adempimenti relativi alle unità iscritte, la dichiarazione di armatore o le formalità necessarie per trasferire una quota. Deve inoltre essere adattato alla classificazione dell’unità come natante, imbarcazione o nave da diporto e alle risultanze dell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto, quando applicabile.
Che cos’è la comproprietà di un’imbarcazione
La comproprietà esiste quando il diritto di proprietà sulla stessa unità da diporto appartiene a più soggetti. Ciascun comproprietario è titolare di una quota ideale del bene e non di una parte fisicamente separata dello scafo, del motore o delle attrezzature.
Nel linguaggio comune si parla spesso di multiproprietà della barca, ma l’espressione non deve essere confusa con la disciplina dei contratti di multiproprietà relativi al godimento turnario di alloggi. Nel modello trattato in questa pagina tutti i partecipanti sono effettivi comproprietari dell’unità e stabiliscono convenzionalmente come utilizzarla.
Per le navi la proprietà è suddivisa in ventiquattro carati, frazionabili. La disciplina speciale della comproprietà navale è contenuta nel Codice della navigazione. Per le unità da diporto occorre coordinare tali disposizioni con il Codice della nautica da diporto e con la disciplina generale della comunione, nei limiti della loro effettiva applicabilità al caso concreto.
Differenza tra comproprietà, boat sharing e noleggio
| Rapporto | Chi è proprietario | Come nasce il diritto di usare la barca |
|---|---|---|
| Comproprietà | Più soggetti sono titolari di quote della stessa unità. | Dalla proprietà comune e dall’accordo che regola i turni. |
| Boat sharing senza proprietà | L’unità appartiene a un solo proprietario o a una società. | Da un contratto che concede periodi di utilizzo senza trasferire quote. |
| Locazione da diporto | Il locatore conserva la proprietà o la disponibilità dell’unità. | Da un contratto con cui il conduttore assume l’esercizio dell’unità per il periodo concordato. |
| Noleggio da diporto | Il noleggiante conserva la disponibilità e l’esercizio dell’unità. | Dal contratto con cui l’unità viene messa a disposizione per finalità ricreative alle condizioni pattuite. |
La distinzione è rilevante perché un accordo tra comproprietari non autorizza automaticamente lo svolgimento di attività commerciali. Se l’unità viene concessa dietro corrispettivo a soggetti estranei, occorre verificare la disciplina della locazione, del noleggio o delle altre forme di utilizzazione commerciale.
Per un impiego commerciale può essere necessario un contratto diverso, come il contratto di noleggio di un’imbarcazione da diporto. Il modello di questa pagina presuppone invece l’uso privato da parte dei comproprietari e dei loro ospiti.
Natante, imbarcazione e nave da diporto
Prima di compilare il contratto occorre identificare correttamente l’unità. Il Codice della nautica da diporto distingue le categorie in base alla lunghezza dello scafo e alle caratteristiche previste dalla legge.
| Categoria | Descrizione generale | Rilevanza per il contratto |
|---|---|---|
| Natante da diporto | Unità a remi oppure unità con lunghezza dello scafo fino a dieci metri, secondo la definizione normativa. | Di regola non è soggetta all’obbligo ordinario di iscrizione, salvo iscrizione volontaria o regimi particolari. |
| Imbarcazione da diporto | Unità con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri. | È iscritta nell’Archivio telematico centrale e dispone dei documenti di navigazione previsti. |
| Nave da diporto | Unità con lunghezza dello scafo superiore a ventiquattro metri. | Richiede una gestione amministrativa e tecnica più articolata. |
Il titolo della pagina utilizza il termine imbarcazione perché è quello più cercato dagli utenti, ma il modello può essere adattato anche a un natante. Per una nave da diporto, per unità adibite a uso commerciale o per assetti proprietari complessi è opportuna una redazione specifica.
Il testo aggiornato del Codice della nautica da diporto consente di verificare classificazione, documenti, uso commerciale e adempimenti relativi all’armatore.
Quali dati inserire nell’accordo di gestione
Il contratto deve identificare i comproprietari, l’unità e le rispettive quote. Se la barca è iscritta, i dati devono essere coerenti con il titolo di proprietà e con le risultanze dell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto.
- nome, codice fiscale, residenza e recapiti di ogni comproprietario;
- quota o numero di carati spettante a ciascuno;
- nome e categoria dell’unità;
- numero e porto di iscrizione, se presenti;
- numero identificativo dello scafo;
- cantiere, modello, anno e lunghezza;
- dati del motore o dei motori;
- porto o luogo abituale di stazionamento;
- valore attribuito all’unità ai fini interni;
- estremi dell’assicurazione;
- inventario delle dotazioni e delle attrezzature;
- data di decorrenza del regolamento.
Se l’acquisto non è ancora concluso, l’accordo deve evitare di dichiarare già esistente una comproprietà che sorgerà soltanto con il trasferimento. In tal caso si può subordinare l’efficacia delle regole gestionali al perfezionamento dell’acquisto e alle eventuali formalità previste.
Per disciplinare separatamente la vendita dell’unità può essere utile coordinare il testo con il fac simile di compravendita di un’imbarcazione usata.
Come indicare le quote dei comproprietari
Le quote devono essere espresse in modo univoco. È possibile utilizzare frazioni, percentuali o carati quando tale modalità è coerente con la disciplina e con i documenti dell’unità. La somma delle quote deve corrispondere all’intera proprietà.
Non è necessario che tutti possiedano una partecipazione uguale. Se le quote sono diverse, il contratto deve chiarire se turni, spese e poteri decisionali seguono la percentuale di proprietà oppure criteri differenti concordati tra le parti.
Attribuire a ciascun proprietario lo stesso numero di settimane pur in presenza di quote diverse è una scelta contrattuale possibile nei rapporti interni, ma deve essere dichiarata espressamente. In mancanza di una regola chiara, possono sorgere conflitti tra valore economico della partecipazione e diritto di godimento.
Nomina dell’armatore e responsabile della gestione
Il proprietario dell’unità e l’armatore non sono necessariamente la stessa persona. L’armatore è il soggetto che assume l’esercizio dell’unità, cioè ne organizza l’impiego e ne assume le responsabilità connesse secondo la disciplina applicabile.
L’articolo 24-bis del Codice della nautica da diporto prevede la dichiarazione di armatore all’Ufficio di conservatoria centrale tramite lo Sportello telematico del diportista. Quando l’esercizio è assunto dai comproprietari mediante una società di armamento, trovano applicazione le formalità richiamate dalla stessa disposizione.
La nomina interna di un “amministratore della barca” non coincide automaticamente con la dichiarazione di armatore. Il responsabile gestionale può occuparsi di pagamenti, preventivi, calendario e manutenzione, mentre l’assunzione dell’esercizio deve essere verificata separatamente e formalizzata quando richiesta.
Il contratto dovrebbe quindi distinguere il gestore interno dall’armatore dichiarato. Le informazioni operative sulla dichiarazione sono riportate anche nelle pubblicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicate alla nautica da diporto.
Come prendere le decisioni sulla barca comune
Il contratto deve stabilire quali decisioni può assumere il gestore, quali richiedono una maggioranza e quali devono essere approvate da tutti. Non è prudente affidare ogni scelta a un generico principio di buon senso, soprattutto quando sono coinvolte spese elevate o modifiche strutturali.
| Tipo di decisione | Regola contrattuale consigliata |
|---|---|
| Pagamento di spese fisse già approvate | Può essere affidato al gestore entro il bilancio annuale. |
| Riparazione urgente per sicurezza o conservazione | Può essere autorizzata dal gestore entro un limite, con comunicazione immediata agli altri. |
| Manutenzione ordinaria non urgente | Può essere approvata secondo la maggioranza stabilita nel contratto. |
| Migliorie e nuove attrezzature | Richiedono una maggioranza qualificata o l’unanimità, secondo valore e impatto. |
| Cambio del porto abituale | Richiede una decisione collegiale espressamente disciplinata. |
| Uso commerciale o affidamento a un gestore esterno | Richiede una decisione espressa e la verifica degli adempimenti settoriali. |
| Vendita dell’intera unità | Deve rispettare le regole legali applicabili e quelle validamente concordate. |
Se il contratto utilizza maggioranze calcolate sulle quote, deve specificare se conta il valore delle partecipazioni, il numero dei proprietari o entrambi. È inoltre utile regolare convocazione, termine per rispondere, forma del voto e verbalizzazione delle decisioni.
Le disposizioni del Codice della navigazione sulla comproprietà e sulla società di armamento non devono essere sostituite con soglie inventate. La regola contrattuale va quindi coordinata con la categoria dell’unità, la sua iscrizione e le norme inderogabili applicabili.
Come organizzare il calendario dei turni
Il calendario deve essere predisposto prima dell’inizio della stagione di utilizzo e comunicato a tutti i comproprietari. Può essere basato su settimane, fine settimana, quindicine o singoli giorni, purché il criterio garantisca una distribuzione coerente con le quote e con gli accordi interni.
Il sorteggio è una soluzione possibile, ma non deve necessariamente dipendere da estrazioni pubbliche estranee al rapporto. Un sistema più semplice consiste nell’attribuire a rotazione la priorità nella scelta dei periodi più richiesti, modificando ogni anno l’ordine dei proprietari.
Il regolamento dovrebbe indicare:
- la data entro cui ciascuno comunica le proprie preferenze;
- il criterio per assegnare luglio, agosto, festività e ponti;
- la durata minima e massima di ogni turno;
- le modalità di scambio tra comproprietari;
- il termine per rinunciare a un periodo assegnato;
- il sistema di riassegnazione dei turni liberi;
- gli effetti dei fermi tecnici sul calendario;
- gli orari di consegna e riconsegna.
La mancata utilizzazione di un turno non dovrebbe attribuire automaticamente un rimborso, salvo diversa pattuizione. Se un comproprietario rinuncia con sufficiente anticipo, il periodo può essere offerto agli altri secondo il criterio stabilito.
Chi può condurre l’imbarcazione
Durante ogni turno deve essere individuata la persona che assume il comando dell’unità. Il comandante deve possedere la patente nautica quando richiesta in relazione alle caratteristiche dell’unità, alla potenza del motore, alla distanza dalla costa e al tipo di navigazione effettuata.
La proprietà di una quota non sostituisce i requisiti necessari per la conduzione. Se un comproprietario non è abilitato, può utilizzare la barca con un comandante idoneo, purché ciò sia consentito dal contratto e dalla polizza assicurativa.
L’affidamento a un ospite non deve essere autorizzato in modo indiscriminato. Il regolamento può richiedere il consenso preventivo degli altri comproprietari, la verifica dei titoli nautici, l’esperienza adeguata e la copertura assicurativa. Il proprietario titolare del turno resta responsabile verso gli altri per il rispetto delle obbligazioni contrattuali, senza che ciò sostituisca l’accertamento delle responsabilità previste dalla legge in caso di sinistro.
Spese ordinarie, straordinarie e consumi individuali
Le spese comuni non devono essere confuse con i costi generati dal singolo turno. Il contratto dovrebbe creare categorie separate e indicare per ciascuna il criterio di ripartizione.
| Categoria | Esempi | Criterio possibile |
|---|---|---|
| Spese fisse comuni | Ormeggio annuale, assicurazione, adempimenti, verifiche e servizi continuativi. | In proporzione alle quote oppure secondo diverso criterio espresso. |
| Manutenzione ordinaria | Tagliandi, antivegetativa, materiali di consumo comuni e sostituzioni per normale usura. | Normalmente ripartita tra i comproprietari. |
| Manutenzione straordinaria | Interventi strutturali, sostituzione del motore, riparazioni rilevanti. | Secondo quote e delibera richiesta, salvo urgenza. |
| Consumi del turno | Carburante, porti di transito, cambusa e servizi richiesti durante l’uso. | A carico dell’utilizzatore. |
| Danni imputabili | Riparazioni dovute a condotta negligente o violazione delle istruzioni. | A carico del responsabile nei limiti accertati. |
La formula “tutte le spese in parti uguali proporzionalmente alle quote” è contraddittoria se le partecipazioni non sono identiche. Occorre scegliere se la ripartizione avviene in parti uguali o in proporzione alla proprietà.
Le spese derivanti da un sinistro devono essere coordinate con la polizza. Franchigie, scoperti e danni non coperti non possono essere attribuiti automaticamente al titolare del turno senza verificare causa, responsabilità e condizioni assicurative.
Fondo cassa e rendiconto annuale
I comproprietari possono costituire un fondo destinato alle spese prevedibili. Il contratto deve indicare il preventivo annuale, la quota dovuta da ciascuno, il termine di versamento e il conto o sistema utilizzato per custodire le somme.
Il gestore dovrebbe conservare fatture, ricevute, contratti, estratti e preventivi. Con periodicità concordata deve trasmettere un rendiconto con saldo iniziale, entrate, uscite, obbligazioni ancora da pagare e disponibilità residua.
Il fondo non deve essere confuso con il patrimonio personale del gestore. L’utilizzo di un conto dedicato o di uno strumento che renda tracciabili i movimenti è una cautela organizzativa e probatoria, non un obbligo generale previsto per ogni gruppo di comproprietari.
Se un proprietario non versa la quota, il contratto può prevedere sollecito, interessi nei limiti consentiti e sospensione convenzionale dei turni. La sospensione non trasferisce la proprietà della quota e non autorizza gli altri ad appropriarsi definitivamente dei periodi futuri senza una regola chiara.
Manutenzione ordinaria e lavori urgenti
Il piano di manutenzione deve tenere conto delle indicazioni del costruttore, delle scadenze tecniche, del certificato di sicurezza e delle condizioni effettive dell’unità. Il gestore può raccogliere preventivi e affidare gli interventi già compresi nel bilancio approvato.
Per i lavori urgenti necessari a evitare pericoli o danni maggiori è utile prevedere un limite di spesa entro il quale il gestore o il titolare del turno può intervenire senza un voto preventivo. Deve però informare gli altri appena possibile e conservare la documentazione dell’urgenza e della spesa.
Le migliorie non necessarie, come nuove apparecchiature, vele di prestazioni superiori o modifiche degli interni, richiedono la decisione prevista dal contratto. Occorre stabilire se il costo viene sostenuto da tutti, soltanto dai favorevoli o dal soggetto che propone l’intervento, tenendo conto che una modifica stabilmente incorporata diventa parte dell’unità comune.
Assicurazione e gestione dei sinistri
Il contratto deve riportare gli estremi della polizza e individuare il soggetto incaricato del rinnovo. La copertura deve essere coerente con l’unità, le persone autorizzate alla conduzione, l’area di navigazione e l’eventuale presenza di skipper o ospiti.
I comproprietari devono conoscere franchigie, scoperti, esclusioni e obblighi di denuncia. Il regolamento può prevedere che chi assume il comando verifichi prima della partenza la validità dei documenti e comunichi immediatamente incidenti, avarie, danni a terzi, furti e interventi di assistenza.
Una liberatoria con cui i comproprietari rinunciano preventivamente a ogni richiesta risarcitoria, anche per incidenti che coinvolgano ospiti o terzi, non offre una disciplina affidabile. Le responsabilità devono essere accertate secondo la legge, il contratto e la polizza, senza escludere preventivamente conseguenze che non possono essere validamente eliminate.
Consegna e riconsegna dopo ogni turno
La consegna deve permettere al comproprietario successivo di utilizzare l’unità in condizioni adeguate. Un verbale sintetico o una checklist condivisa consente di registrare ore motore, livello del carburante, anomalie, dotazioni mancanti e interventi necessari.
Al termine del turno l’utilizzatore dovrebbe:
- aggiornare il giornale o registro di bordo utilizzato dal gruppo;
- annotare ore motore e carburante consumato;
- segnalare avarie, urti e funzionamenti anomali;
- ripristinare carburante e materiali secondo la regola concordata;
- rimuovere rifiuti, alimenti deteriorabili ed effetti personali;
- pulire gli spazi utilizzati;
- mettere in sicurezza gas, batterie, prese a mare e apparecchiature secondo le procedure dell’unità;
- controllare ormeggi, parabordi, chiusure e sistemi antintrusione;
- riconsegnare chiavi, documenti e dotazioni comuni;
- comunicare per iscritto la conclusione del turno.
La checklist deve essere adattata all’impiantistica reale. Non è prudente imporre operazioni standard, come disconnettere sempre alimentazioni o chiudere determinate prese, se ciò contrasta con le istruzioni tecniche, con i sistemi di sentina o con le esigenze di sicurezza dell’unità.
Fermo tecnico e perdita dei turni
Un’avaria o un intervento di manutenzione può rendere la barca inutilizzabile durante un periodo assegnato. Il contratto deve stabilire se il turno viene perso, recuperato, spostato o compensato nella programmazione successiva.
Traslare automaticamente tutti i turni può generare uno spostamento continuo del calendario e compromettere prenotazioni di ormeggi, ferie e viaggi già programmati. Una soluzione più gestibile consiste nel riconoscere priorità di recupero al proprietario che ha perso il turno, nei limiti delle disponibilità residue.
Se il fermo deriva da un danno imputabile a un utilizzatore, i costi di riparazione e le eventuali conseguenze economiche devono essere valutati secondo responsabilità, assicurazione e prova del danno. Non dovrebbe essere applicato un addebito automatico senza una procedura di contestazione.
Uso da parte di ospiti e soggetti estranei
I comproprietari possono imbarcare familiari e ospiti nei limiti della capacità dell’unità e delle regole di sicurezza. Il titolare del turno deve far rispettare le istruzioni di bordo e non può superare il numero di persone consentito.
La concessione dell’unità a un terzo senza la presenza del comproprietario richiede una disciplina più rigorosa. Il contratto può vietarla oppure subordinarla al consenso preventivo, alla verifica dei requisiti di conduzione e alla conferma della copertura assicurativa.
Un pagamento ricevuto dal terzo può modificare la natura dell’uso e far emergere una possibile attività commerciale. In tal caso non basta l’autorizzazione interna dei comproprietari: occorre verificare gli adempimenti previsti dal Codice della nautica da diporto.
Cessione della quota e prelazione degli altri proprietari
Il contratto può prevedere una prelazione convenzionale. Il comproprietario che intende vendere deve comunicare agli altri prezzo, condizioni, identità del potenziale acquirente e termine entro il quale esercitare la prelazione.
La clausola deve precisare se l’offerta riguarda l’intera quota e quali conseguenze produce una successiva vendita a condizioni più favorevoli per il terzo. È utile anche richiedere che il nuovo proprietario aderisca al regolamento di gestione, fermo restando che l’efficacia del trasferimento e le formalità dipendono dalla disciplina applicabile all’unità.
Per le unità iscritte, la cessione non deve essere gestita soltanto con una comunicazione informale al gruppo. Il titolo e gli adempimenti presso lo Sportello telematico del diportista devono essere verificati prima di considerare aggiornato l’assetto proprietario.
Una clausola che impedisce per un tempo indefinito qualsiasi vendita può limitare eccessivamente il diritto del proprietario. Sono preferibili una procedura di prelazione, un termine ragionevole e criteri di valutazione trasparenti.
Come determinare il prezzo della quota
Il valore può essere concordato tra venditore e acquirente oppure ricavato da una stima dell’intera unità, tenendo conto di condizioni, età, motore, attrezzature, lavori necessari, debiti comuni e fondo cassa disponibile.
Il contratto può prevedere che, in caso di disaccordo, la stima venga affidata a un professionista indipendente scelto congiuntamente. Deve inoltre chiarire chi sostiene il costo della valutazione e se il prezzo della quota viene ridotto delle somme ancora dovute dal venditore al fondo comune.
Il valore contabile delle spese sostenute non coincide necessariamente con il valore di mercato. Ormeggio, manutenzione e assicurazione hanno consentito l’uso e la conservazione del bene, ma non devono essere sommati automaticamente al prezzo originario per determinare il valore della partecipazione.
Scioglimento della comproprietà e vendita della barca
Il contratto deve disciplinare le ipotesi in cui i proprietari decidono di vendere l’intera unità o non riescono più a gestirla insieme. Non è prudente prevedere che una difficoltà personale di un solo partecipante determini automaticamente la vendita del bene appartenente a tutti.
Si può stabilire una procedura progressiva: offerta della quota agli altri, ricerca di un terzo acquirente, valutazione indipendente, tentativo di accordo sulla vendita dell’intera unità e ricorso ai rimedi previsti dalla legge se la comunione non può proseguire.
La decisione e le formalità devono rispettare la disciplina applicabile alla comproprietà navale e alla categoria dell’unità. Il contratto può regolare il comportamento delle parti, ma non può sostituire le maggioranze, i procedimenti o i diritti inderogabili stabiliti dalla legge.
Dopo la vendita occorre pagare i debiti comuni, chiudere i rapporti di ormeggio e assicurazione, rendicontare il fondo e ripartire il ricavato netto secondo le quote, salvo crediti o debiti specifici documentati tra i comproprietari.
Trattamento dei dati personali
Un generico consenso reciproco non è necessario per ogni trattamento dei dati contenuti nel contratto. Ciascuna parte può utilizzare i dati necessari alla conclusione, esecuzione e prova dell’accordo secondo la base giuridica applicabile.
Se un comproprietario gestisce un elenco di ospiti, copie di documenti o dati ulteriori per conto del gruppo, occorre limitare la raccolta alle informazioni realmente necessarie e adottare modalità di conservazione adeguate. Il consenso deve essere richiesto separatamente soltanto quando costituisce la corretta base giuridica per una specifica finalità.
Quando questo modello non è adatto
Il fac simile non è adatto a un programma commerciale di boat sharing nel quale gli utilizzatori acquistano settimane o abbonamenti senza diventare proprietari. Non disciplina nemmeno l’affidamento dell’unità a un’impresa che la utilizza per locazione o noleggio.
Non deve essere utilizzato senza verifica per una nave da diporto, per una società di armamento già costituita, per un’unità battente bandiera estera o per una barca gravata da leasing, ipoteca, finanziamento o altri vincoli. Questi casi possono richiedere autorizzazioni, formalità e clausole ulteriori.
Il modello presuppone inoltre che i comproprietari utilizzino la barca per diporto privato. Se vengono imbarcati passeggeri dietro corrispettivo o l’unità genera ricavi, occorre verificare la disciplina dell’uso commerciale, fiscale, assicurativo e professionale.
Errori da evitare nell’accordo tra comproprietari
- confondere comproprietà effettiva e diritto turnario di utilizzo;
- non indicare con precisione le quote;
- chiamare amministratore il soggetto che assume l’esercizio senza verificare la dichiarazione di armatore;
- ripartire le spese “in parti uguali e proporzionalmente alle quote” senza scegliere un criterio;
- non distinguere spese comuni, consumi individuali e danni imputabili;
- prevedere turni senza una regola per ferie, scambi e fermi tecnici;
- consentire l’uso a terzi senza verificare patente e assicurazione;
- escludere preventivamente ogni responsabilità per incidenti e danni;
- installare migliorie senza definire approvazione, proprietà e costi;
- cedere informalmente una quota di un’unità iscritta;
- imporre la vendita dell’intera barca per una difficoltà personale non definita;
- non predisporre inventario, checklist e rendiconto.
Il contratto deve essere coerente con titolo di proprietà, documenti di navigazione, polizza, contratto di ormeggio e dichiarazione di armatore. Una regola interna non può rendere lecita una conduzione o un’attività non conforme alla disciplina applicabile.
Fac simile di contratto di gestione imbarcazione in comproprietà
Il seguente modello regola l’uso privato di un’unità posseduta da più persone. Le maggioranze, i limiti di spesa e le alternative devono essere completati in base alle quote e alle caratteristiche reali della barca.
Tra
il sig. ……., nato a …… il …… (……) e residente a …… (……) in via …… n. ……, codice
fiscale…..;
il sig. ……., nato a …… il …… (……) e residente a …… (……) in via …… n. ……, codice
fiscale…..;
il sig. ……., nato a …… il …… (……) e residente a …… (……) in via …… n. ……, codice
fiscale…..;
il sig. ……., nato a …… il …… (……) e residente a …… (……) in via …… n. ……, codice fiscale….. (di seguito congiuntamente e più brevemente denominati “Comproprietari”)
premesso che
• in data ……. le parti sopra elencate hanno sottoscritto un preliminare di compravendita per l’acquisto di una imbarcazione da diporto (di seguito più brevemente denominata “Imbarcazione”) dettagliatamente individuata nel documento allegato;
• l’acquisto dell’Imbarcazione verrà effettuato in solido e in parti uguali da tutti i firmatari della presente scrittura, i quali si attribuiscono la proprietà in ragione di n. …… carati ciascuno ai sensi dell’art. 258 Cod. Nav.;
• trattandosi di un acquisto fatto ad esclusivo fine del diporto tra persone accomunate dalla passione per la navigazione a vela, legate fra loro da rapporti di amicizia, di reciproco rispetto, e della necessaria prudenza e ponderatezza, tutti
i comproprietari ritengono auspicabile ed ovvio che il dialogo, la disponibilità, lo spirito di collaborazione, il buon senso e la correttezza prevalgano sulla necessità di rigida e formale applicazione delle regole qui scritte;
• le parti intendono istituire un regolamento per l’ordinaria amministrazione e per il miglior godimento del bene mobile comune, ai sensi dell’art. 1106 c.c.
Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:
1) Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.
2) Oggetto. Le parti pattuiscono di regolamentare l’ordinaria amministrazione e il godimento dell’Imbarcazione con le disposizioni di seguito elencate.
3) Decorrenza e durata. Il contratto ha efficacia dalla data di acquisto dell’Imbarcazione e fino alla vendita della stessa.
4) Spese e penalità. Le spese per la manutenzione ordinaria sia allo scafo che alle attrezzature, ormeggio annuale, certificazioni, assicurazione, dotazioni di sicurezza, rotture e guasti dovuti alla normale usura delle attrezzature,manovre fisse e correnti e corredi vari (ancore, motore, vele,sartiame, drizze,scotte, cime di ormeggio e per ogni altro uso, parabordi, strumenti di bordo, finiture interne, accessori ed arredi ecc..) e tutte le spese relative alla preservazione dell’Imbarcazione saranno ripartite fra i Comproprietari in parti uguali, proporzionalmente alla quota di proprietà.
Gli eventuali danni o perdite causati da uno dei Comproprietari per sua incuria e/o cattivo uso dovranno essere prontamente riparati o reintegrati, direttamente a cura e spese dello stesso; il responsabile dovrà agire prontamente e tempestivamente per riportare l’Imbarcazione allo stato normale di utilizzo, in modo da non limitare o impedire l’uso da parte degli altri Comproprietari.
Per la migliore amministrazione delle operazioni gestionali e manutentive, entro il 1° gennaio di ogni anno viene individuato fra i Comproprietari un Amministratore della barca; l’Amministratore sarà responsabile, nei confronti dei Comproprietari, del rispetto delle scadenze per ogni tipo di spesa periodica fissa (ormeggio, bollo e tasse di qualsiasi tipo, assicurazione, ecc.) e dovrà di propria iniziativa coordinare e gestire le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, anche quando esse si svolgono con la partecipazione e collaborazione materiale ed operativa degli altri Comproprietari. Il ruolo di Amministratore viene ricoperto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
Per la costituzione del fondo cassa comune di base, necessario a sostenere le spese di ormeggio, e della gestione e manutenzione ordinaria sopra definite, entro il 31 dicembre di ciascun anno ciascuno dei Comproprietari consegna, o fa comunque pervenire all’Amministratore, una somma di denaro, il cui ammontare viene preventivamente stabilito tra le parti, di comune accordo. La misura iniziale di tale fondo non dovrà, di norma e salvo diversi accordi, essere inferiore alla somma necessaria per l’ormeggio, per l’assicurazione e per ogni altra tassa o spesa fissa obbligatoria.
5) Regolamento della comproprietà. L’Imbarcazione da diporto sopra identificata è un bene unico ed indivisibile, appartenente alle persone sopra identificate, in comproprietà di parti di uguale valore; le quote di ogni singolo comproprietario sono proprietà esclusiva del medesimo.
I Comproprietari hanno diritto insindacabile di alienare le proprie quote anche parzialmente, salvo l’obbligo preventivo di sottoscrizione e accettazione del presente regolamento da parte del nuovo comproprietario entrante nella comunione. Fatta salva l’esistenza di gravi ed accertati motivi di forza maggiore o assimilabili, che costringano uno dei Comproprietari ad uscire in tempi brevi dalla società, nella situazione ordinaria e nel caso di intenzione di vendita di una quota, anche parziale, da parte di uno dei Comproprietari, i rimanenti Comproprietari hanno diritto di prelazione.
I Comproprietari hanno diritto ad usufruire del bene comune in egual misura.
Nei mesi da gennaio a giugno compreso, e da settembre a dicembre (compresi) il periodo di utilizzo della barca sarà settimanale; le settimane saranno assegnate in ugual misura ad ogni Comproprietario su estrazione. La turnazione sarà a rotazione. La sequenza dei turni, eccezion fatta per Luglio e Agosto, sarà ad estrazione e varrà mantenuta per l’intero anno. In caso di impossibilità a procedere ad estrazione alla presenza di tutti i Comproprietari, e salvo diversi accordi verbali,
farà fede l’estrazione del lotto nazionale per la quale si stabilisce la seguente corrispondenza numerica:
– al sig. …… sono assegnati i numeri del lotto compresi fra …… e ……;
– al sig. …… sono assegnati i numeri del lotto compresi fra …… e ……;
– al sig. …… sono assegnati i numeri del lotto compresi fra …… e ……;
– al sig. …… sono assegnati i numeri del lotto compresi fra …… e …….
Il primo numero estratto sulla ruota di …. e i successivi numeri utili determineranno la sequenza valida a determinare la turnazione. Nei mesi di Luglio e Agosto, la disponibilità della barca sarà basata su periodi di quindicine (due settimane consecutive) che saranno concordati tra i Comproprietari in considerazione delle necessità e disponibilità di ognuno, sempre confidando nel rapporto di amicizia e rispetto reciproco. Nel caso di impossibilità di trovare un accordo, per
l’assegnazione si procederà al sorteggio. La turnazione come sopra descritta verrà programmata annualmente. Nel caso di fermi barca per manutenzione, lavori ordinari o straordinari, quindi per eventuali periodi di impossibilità oggettiva ad utilizzare la barca, la turnazione sarà traslata per tutti e riprenderà la prima settimana utile successiva, riprendendo la sequenza di turnazione da dove quest’ultima si era fermata. Sarà cura dell’Amministratore informare tutti i Comproprietari
della durata del periodo di fermo. È fatta salva la possibilità di accordi informali ed amichevoli fra Comproprietari per l’eventuale utilizzo dei residui della settimana in cui è avvenuto il fermo. Di norma, e salvo accordi diretti ed amichevoli fra comproprietario entrante e comproprietario uscente, l’Imbarcazione dovrà essere disponibile dalle ore 22.00 della domenica precedente la settimana assegnata e fino alle ore 22.00 della domenica successiva.
Durante il turno assegnato il comproprietario, in quanto co armatore, sarà l’unico possessore e responsabile della barca e di tutte le attrezzature; egli dovrà usare la barca con la maggiore cura ed attenzione possibile, rispettando le norme della navigazione vigenti, egli espleterà le funzioni di comando dell’Imbarcazione e potrà delegare altre persone a tale funzione. Egli ha il diritto di far utilizzare l’Imbarcazione a terzi, fatta salva la sua piena responsabilità. Dopo l’utilizzo il
comproprietario uscente o chi per esso dovrà lasciare l’Imbarcazione con il serbatoio del carburante pieno, la cambusa svuotata e l’Imbarcazione dovrà essere adeguatamente ed accuratamente pulita sia all’interno che all’esterno.
Gli interventi di miglioria consistenti nella sostituzione di parti o attrezzature non rientranti nella ordinaria manutenzione o nelle sostituzioni per normale usura, che non siano indifferibili ed urgenti,ma finalizzati al miglioramento delle prestazioni o migliorie nelle dotazioni dell’Imbarcazione, della abitabilità ecc., e quelli di addizione di parti ed attrezzature non presenti sull’Imbarcazione al momento dell’acquisto, potranno essere effettuati previa approvazione all’unanimità da parte dei Comproprietari.
Nessuna modifica potrà in ogni caso essere apportata se questa possa in qualche modo alterare la sicurezza dell’Imbarcazione, ne pregiudichi la possibilità d’uso ad ogni Comproprietari o sia in contrasto con le norme di legge. I Comproprietari che decorsi …… giorni dal termine del 31 dicembre non abbiano adempito, in tutto o in parte, al versamento della propria quota di fondo spese
senza fornire motivata giustificazione del ritardo, verranno esclusi dalla turnazione; questa condizione dovrà essergli comunicata per iscritto dall’amministratore in carica, costituendo inibizione ad usare l’Imbarcazione fino al saldo del debito.
6) Obbligazioni e dichiarazioni dei Comproprietari. I Comproprietari, per sé e per i propri aventi causa, si impegnano a osservare scrupolosamente il presente accordo per tutto il periodo di durata della comunione della proprietà e di farlo osservare a tutte le persone (parenti ed ospiti in genere, a qualsiasi titolo) che sotto la propria responsabilità accederanno all’Imbarcazione e ne faranno uso.
I Comproprietari, per sé e per i propri aventi causa, si sollevano reciprocamente dalla responsabilità derivanti dalla conduzione e comando dell’Imbarcazione, dichiarando di non avere nulla a pretendere l’un l’altro a titolo risarcitorio per sé e per propri parenti/ospiti eventualmente imbarcati, in caso di incidenti di navigazione.
In ogni caso i Comproprietari autori di migliorie, modifiche e interventi sull’Imbarcazione si rendono responsabili delle conseguenze che ne dovessero derivare all’Imbarcazione stessa.
7) Scioglimento della comunione. La decisione di vendita definitiva dell’Imbarcazione a terzi, e quindi di scioglimento della comunione, deve essere presa all’unanimità, come previsto dal comma 1 dell’art. 264 Cod. Nav. Tuttavia in presenza di gravi e motivate situazioni di forza maggiore, o assimilabili a tali per il forte impatto sia economico che psicologico su un singolo comproprietario, qualora entro un tempo massimo di …… mesi dal verificarsi di tali situazioni e senza che sia stato possibile pervenire, di comune accordo, alla cessione della quota del comproprietario interessato a favore di altri Comproprietari o di terzi, la comunione si considera sciolta di diritto, con obbligo per
l’Amministratore di procedere alla vendita dell’Imbarcazione.
8) Trattamento dei dati personali. Le parti si dichiarano di essere informate e si prestano il reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati ai sensi del Testo unico della privacy
9) Disposizioni finali. Il presente contratto, assoggettato alla legge italiana, estingue e sostituisce qualsiasi eventuale preaccordo anche verbale fra le parti e avente analogo oggetto. Eventuali modifiche al presente contratto hanno effetto solo se confermate per iscritto. Salvo quanto qui espressamente e diversamente previsto, alla comunione di proprietà si applicano, se ed in quanto applicabili ad un bene mobile di tipo indivisibile, il Codice della navigazione e gli artt. 1100-1139 c.c.
10) Controversie e Foro competente. Le controversie che dovessero sorgere all’applicazione del presente contratto, o comunque connesse all’esecuzione, interpretazione o violazione del medesimo, sono devolute alla esclusiva giurisdizione del Foro di …….
Letto, firmato e sottoscritto.
Luogo ……., data ……..
Comproprietario
Comproprietario
Comproprietario
Allegato – IDENTIFICAZIONE DELL’IMBARCAZIONE
Nome
Bandiera
Porto e Numero di registro
Motore
Matricola
Costruttore
Data costruzione
Lunghezza fuori tutto (LFT)
Pescaggio massimo
Strumentazione di bordo
Accessori in dotazione
Riparazioni strutturali fatte in passato
Lista di controllo delle attività da fare prima di lasciare l’imbarcazione
Aggiornare il libro di bordo
Controllare carburante e ore motore, ovvero depositare i soldi per il carburante.
Chiudere tutti gli oblò
Scollegare la corrente elettrica esterna e l’acqua
Riporre cavo elettrico e canna dell’acqua nei gavoni
Sconnettere le batterie tramite appositi stacca-batterie
Controllare l’acqua in sentina, eventualmente svuotarla
Controllare le rimanenze nel frigorifero e svuotarlo
Lasciare aperto il frigo
Chiudere il gas
Controllare di non aver lasciato effetti personali nelle cabine
Svuotare l’eventuale immondizia
Chiudere le prese a mare
Togliere le chiavi dal quadro motore
pegnere gli apparati indipendenti (GPS ecc.)
Riporre all’interno, maniglie winch, mezzo marinaio ecc.
Adugliare ed ordinare cime, scotte e drizze
Bloccare l’ancora
Piegare le vele e riporle nelle apposite sacche
Contratti relativi a beni mobili registrati
Togliere la bandiera e riporla all’interno
Chiudere il tambucio a chiave
Verificare che gli ormeggi siano adeguati per evitare collisioni tra la poppa e la
banchina
Scarica il modello Word del contratto di gestione della barca in comproprietà
Il file Word contiene un accordo modificabile con campi per identificare l’unità, le quote e i comproprietari. Comprende clausole su gestore interno, armatore, decisioni, fondo cassa, rendiconto, manutenzione, turni, conduzione, assicurazione, sinistri, cessione delle quote e vendita della barca.
Prima dell’utilizzo occorre sostituire i segnaposto, eliminare le alternative non scelte e allegare inventario, calendario, polizza, piano di manutenzione e verbale di consegna. Per un’unità iscritta, una nave da diporto, una società di armamento o un uso commerciale devono essere verificati anche gli adempimenti specifici previsti dalla normativa nautica.
Domande frequenti sulla barca in comproprietà
La multiproprietà di una barca è uguale alla multiproprietà di una casa?
No. Nel modello proposto ogni partecipante possiede una quota reale della stessa unità, mentre il calendario regola soltanto il godimento del bene comune. Non si applica automaticamente la disciplina dei contratti di multiproprietà immobiliare. Occorre invece considerare le norme sulla proprietà navale, sulla comunione e sulla nautica da diporto pertinenti alla specifica unità.
Ogni comproprietario può usare la barca quando vuole?
Ogni proprietario ha diritto a partecipare al godimento del bene, ma deve rispettare il regolamento e non impedire l’uso agli altri. Un calendario approvato permette di evitare sovrapposizioni e di distribuire i periodi più richiesti. L’utilizzo fuori turno richiede il consenso del titolare del periodo o la procedura prevista dall’accordo.
Chi paga un danno avvenuto durante un turno?
Non basta che il danno sia stato scoperto durante il turno per attribuirlo automaticamente all’utilizzatore. Occorre verificare causa, condotta, manutenzione, eventuali difetti, responsabilità di terzi e copertura assicurativa. Se il fatto è imputabile al comandante o a un ospite, il contratto può porre a carico del responsabile franchigie e costi non coperti, nei limiti accertati.
Un comproprietario può vendere liberamente la propria quota?
La cessione deve rispettare la disciplina applicabile e le eventuali clausole di prelazione concordate. Il venditore dovrebbe comunicare agli altri prezzo e condizioni, consentendo loro di acquistare entro il termine previsto. Per le unità iscritte occorre inoltre eseguire le formalità necessarie affinché il trasferimento risulti correttamente documentato e registrato.
Chi deve risultare armatore della barca condivisa?
L’armatore è chi assume l’esercizio dell’unità e non coincide necessariamente con il gestore che raccoglie le quote o organizza i turni. La posizione deve essere definita secondo l’articolo 24-bis del Codice della nautica da diporto. Se l’esercizio viene assunto dai comproprietari mediante società di armamento, occorre seguire le formalità previste dalla disciplina speciale.