In questa pagina è disponibile un modello Word di contratto di distacco tra imprese edili. Il fac simile può essere utilizzato dalle imprese che intendono disciplinare per iscritto il distacco temporaneo di uno o più dipendenti presso un’altra impresa, individuando l’attività da svolgere, l’interesse del datore di lavoro distaccante, il periodo e le condizioni operative.
Prima del download è possibile consultare un esempio completo. Il documento deve essere personalizzato con i dati delle imprese, dei lavoratori, del cantiere, delle mansioni e del concreto interesse perseguito dal distaccante; dopo il modello sono riportate le verifiche più utili relative a consenso, distanza della sede, sicurezza, comunicazioni obbligatorie e rimborso dei costi.
A cosa serve il contratto di distacco tra imprese edili
Il distacco disciplinato dall’articolo 30 del D.Lgs. 276/2003 ricorre quando un datore di lavoro, denominato distaccante, pone temporaneamente uno o più propri dipendenti a disposizione di un altro soggetto, il distaccatario, per svolgere una determinata attività e per soddisfare un proprio interesse. Il rapporto di lavoro continua quindi a intercorrere con il distaccante.
Il contratto tra le due imprese serve soprattutto a documentare le condizioni concrete dell’operazione. Non basta indicare che l’impresa distaccataria necessita di manodopera: l’interesse deve appartenere al distaccante, essere effettivo e permanere durante il distacco. Anche l’attività affidata deve essere individuata, evitando una generica messa a disposizione di personale.
Il modello è predisposto per un distacco nazionale tra imprese edili. Non è invece pensato per il distacco transnazionale, per la semplice fornitura commerciale di manodopera o per situazioni che, per come vengono concretamente organizzate, costituiscono un appalto o una somministrazione di lavoro.
Fac simile contratto di distacco tra imprese edili
Il fac simile seguente deve essere completato con i dati reali e adattato al CCNL applicato, alle caratteristiche del cantiere e all’effettivo interesse del distaccante.
CONTRATTO DI DISTACCO TEMPORANEO DI PERSONALE TRA IMPRESE EDILI
TRA
[DENOMINAZIONE IMPRESA DISTACCANTE], con sede legale in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], rappresentata da [NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], in qualità di [QUALIFICA], di seguito denominata “Distaccante”
E
[DENOMINAZIONE IMPRESA DISTACCATARIA], con sede legale in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], rappresentata da [NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], in qualità di [QUALIFICA], di seguito denominata “Distaccataria”.
PREMESSE
Il Distaccante è datore di lavoro del seguente personale:
[NOME E COGNOME DEL LAVORATORE O INDICAZIONE DELL’ELENCO ALLEGATO].
Al personale interessato è applicato il seguente contratto collettivo:
[DENOMINAZIONE COMPLETA DEL CCNL].
Il Distaccante ha il seguente interesse specifico, concreto e attuale a disporre temporaneamente il distacco:
[DESCRIZIONE DELL’INTERESSE PRODUTTIVO, ORGANIZZATIVO, TECNICO, ECONOMICO O PROFESSIONALE DEL DISTACCANTE].
L’eventuale appartenenza delle imprese al medesimo gruppo, rete o altra forma di collaborazione è così descritta:
[DESCRIZIONE O NON APPLICABILE].
Il Distaccatario necessita che il personale indicato svolga la seguente attività determinata, coerente con l’interesse sopra descritto:
[DESCRIZIONE PRECISA DELL’ATTIVITÀ].
L’attività sarà svolta presso il cantiere o l’unità operativa sita in [INDIRIZZO DEL CANTIERE O UNITÀ OPERATIVA], relativo a [DESCRIZIONE DEI LAVORI O DELLA COMMESSA].
Le parti intendono pertanto disciplinare il distacco temporaneo ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 276/2003.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
1. OGGETTO DEL DISTACCO
Il Distaccante pone temporaneamente a disposizione del Distaccatario il seguente personale:
[NOME E COGNOME, QUALIFICA, LIVELLO E MANSIONI DI CIASCUN LAVORATORE O RINVIO A ELENCO ALLEGATO].
Il personale sarà impiegato esclusivamente nelle seguenti attività:
[DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE MANSIONI].
2. INTERESSE DEL DISTACCANTE
Il distacco è disposto per soddisfare l’interesse del Distaccante descritto nelle premesse. Tale interesse dovrà permanere durante l’intero periodo del distacco e non consiste esclusivamente nella percezione delle somme eventualmente corrisposte dal Distaccatario.
3. DURATA
Il distacco avrà decorrenza dal [DATA INIZIO] al [DATA FINE] ed è collegato alla permanenza dell’interesse indicato nelle premesse.
Ogni eventuale proroga sarà concordata per iscritto dalle imprese previa verifica della permanenza dei presupposti del distacco.
4. RAPPORTO DI LAVORO E TRATTAMENTO DEL PERSONALE
Il rapporto di lavoro continua a intercorrere esclusivamente tra ciascun lavoratore distaccato e il Distaccante, che conserva la titolarità del rapporto e resta responsabile del trattamento economico e normativo, nonché degli adempimenti retributivi, previdenziali e assicurativi di propria competenza.
5. POTERE DIRETTIVO E POTERE DISCIPLINARE
Durante il distacco il Distaccatario impartirà al personale le direttive operative necessarie per organizzare e coordinare l’attività oggetto del presente accordo.
Il potere disciplinare e le decisioni riguardanti il rapporto di lavoro restano in capo al Distaccante. Il Distaccatario comunicherà tempestivamente al Distaccante eventuali comportamenti del lavoratore che ritenga rilevanti sotto il profilo disciplinare.
6. SEDE E DISTANZA DELL’ASSEGNAZIONE
L’unità produttiva presso la quale il lavoratore è attualmente adibito è sita in [INDIRIZZO UNITÀ PRODUTTIVA DI PROVENIENZA].
La sede di svolgimento del distacco è [INDIRIZZO DELLA SEDE O DEL CANTIERE DI DESTINAZIONE].
Qualora il distacco comporti un trasferimento a un’unità produttiva situata a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il Distaccante indica le seguenti comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive:
[DESCRIZIONE DELLE RAGIONI O NON APPLICABILE].
7. CONSENSO DEL LAVORATORE E CCNL
Il Distaccante dichiara di avere verificato le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo applicato. Quando il consenso del lavoratore è richiesto per il mutamento delle mansioni o da disposizioni del CCNL applicabile, il Distaccante provvederà ad acquisirlo prima dell’inizio del distacco.
L’eventuale comunicazione o consenso sottoscritto dal lavoratore è identificato come segue:
[ESTREMI DEL DOCUMENTO O NON APPLICABILE].
8. ORARIO, PRESENZE E ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ
L’attività sarà svolta nel rispetto dell’orario di lavoro e delle condizioni previste dal rapporto del lavoratore e dal CCNL applicato. Il Distaccatario comunicherà al Distaccante le presenze e le altre informazioni necessarie alla corretta gestione amministrativa del rapporto secondo le seguenti modalità:
[MODALITÀ E PERIODICITÀ].
9. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il Distaccante provvede agli obblighi di informazione e formazione riguardanti i rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali il personale viene distaccato.
Il Distaccatario provvede agli obblighi di prevenzione e protezione posti a suo carico dalla normativa applicabile in relazione ai luoghi e alle effettive condizioni di svolgimento della prestazione, coordinando il personale distaccato con l’organizzazione e con la documentazione di sicurezza del cantiere.
Il Distaccatario informa il personale sui rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e assicura gli ulteriori adempimenti di informazione, formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria, utilizzo dei dispositivi di protezione e delle attrezzature che risultino applicabili alle attività effettivamente assegnate.
10. INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
Il Distaccatario comunicherà immediatamente al Distaccante qualsiasi infortunio, incidente o circostanza rilevante riguardante il personale distaccato e gli trasmetterà senza ritardo la documentazione necessaria per gli adempimenti spettanti al datore di lavoro.
Le imprese collaboreranno per la corretta gestione dell’evento e per l’adempimento degli obblighi di rispettiva competenza.
11. RIMBORSO DEI COSTI
Per il personale oggetto del distacco il Distaccatario rimborserà al Distaccante i costi determinati secondo i seguenti criteri:
[VOCI DI COSTO, CRITERIO DI CALCOLO E EVENTUALE IMPORTO].
Il rimborso sarà effettuato con periodicità [PERIODICITÀ] e dietro emissione della documentazione fiscalmente richiesta, con applicazione dell’IVA e degli altri adempimenti fiscali secondo la disciplina vigente e le caratteristiche dell’operazione.
Le parti riconoscono che tale rimborso non costituisce l’interesse del Distaccante al distacco, che resta quello specificamente indicato nelle premesse.
12. COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI
Il Distaccante provvederà alla comunicazione obbligatoria telematica relativa al distacco e agli ulteriori adempimenti di propria competenza.
Le parti verificheranno inoltre gli adempimenti previsti dal CCNL applicato e dal sistema Cassa Edile o Edilcassa competente, compresa l’eventuale indicazione dei lavoratori distaccati nelle denunce quando prevista.
Il presente accordo tra imprese non sostituisce la comunicazione al lavoratore, la comunicazione obbligatoria telematica, la documentazione di sicurezza o gli altri adempimenti richiesti per lo specifico cantiere.
13. CESSAZIONE ANTICIPATA
Il distacco cesserà alla data prevista o anticipatamente qualora venga meno l’interesse del Distaccante che ne costituisce il presupposto.
Le parti potranno inoltre concordarne anticipatamente la cessazione per [EVENTUALI ULTERIORI CONDIZIONI CONCORDATE].
Alla cessazione del distacco il personale rientrerà nell’organizzazione del Distaccante, ferme restando le condizioni del rapporto di lavoro applicabili.
14. ALLEGATI
Costituiscono allegati al presente accordo, se predisposti:
[ELENCO DEL PERSONALE DISTACCATO];
[COMUNICAZIONE O CONSENSO DEL LAVORATORE];
[DOCUMENTO CON DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ O DELLA COMMESSA];
[ALTRI ALLEGATI].
15. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non disciplinato dal presente accordo trovano applicazione le disposizioni di legge e di contratto collettivo pertinenti al rapporto e al settore interessato.
[LUOGO], [DATA]
Per il Distaccante
[NOME E COGNOME]
[FIRMA]
Per il Distaccatario
[NOME E COGNOME]
[FIRMA]
Scarica il contratto di distacco tra imprese edili Word
Il file disponibile per il download contiene il modello di contratto in formato Word e può essere modificato inserendo i dati delle due imprese, i nominativi dei lavoratori, l’interesse del distaccante, la durata, il cantiere, le mansioni e le condizioni concordate per il rimborso dei costi.
Prima della firma devono essere eliminati i campi non applicabili e verificati il CCNL effettivamente applicato e gli adempimenti richiesti nel singolo cantiere. Il contratto tra imprese non sostituisce le comunicazioni obbligatorie, gli atti destinati al lavoratore o la documentazione prevista in materia di sicurezza.
Come compilare il contratto di distacco tra imprese edili
La parte più delicata non è l’anagrafica delle imprese, ma la descrizione dell’operazione. Un contratto che si limita a indicare il nome del dipendente e il numero di ore rischia di non documentare gli elementi che distinguono il distacco dalla semplice fornitura di manodopera.
Prima della sottoscrizione conviene completare almeno questi dati:
- denominazione, sede, codice fiscale, partita IVA e rappresentante delle due imprese;
- nominativo, qualifica, livello, mansioni e CCNL applicato al lavoratore;
- interesse concreto perseguito dall’impresa distaccante;
- attività determinata che il lavoratore dovrà eseguire;
- cantiere o unità operativa di destinazione;
- data di inizio e di fine prevista;
- unità produttiva di provenienza e distanza dalla destinazione;
- modalità di registrazione e trasmissione delle presenze;
- criteri utilizzati per determinare il rimborso dei costi;
- eventuali documenti allegati relativi al lavoratore e alla commessa.
Se vengono distaccati più dipendenti, può essere più ordinato predisporre un allegato sottoscritto dalle imprese con nominativo, qualifica, mansioni, periodo e sede riferiti a ciascun lavoratore.
Come indicare l’interesse del distaccante
Secondo la disciplina illustrata dal portale Cliclavoro sul distacco del lavoratore, devono ricorrere l’interesse del distaccante, la temporaneità e lo svolgimento di una determinata attività. L’interesse deve essere specifico, concreto e persistere durante il distacco; non può ridursi al vantaggio economico ottenuto fornendo personale a un altro soggetto.
Formule come “il distaccatario necessita di personale” descrivono l’esigenza dell’impresa che riceve il dipendente, non l’interesse di quella che lo distacca. Nel contratto è quindi preferibile spiegare, per esempio, quale progetto comune, esigenza produttiva, collaborazione tecnica, mantenimento di professionalità o altra finalità propria del distaccante rende utile l’assegnazione temporanea.
Anche quando le società appartengono allo stesso gruppo è opportuno evitare una motivazione puramente formale. Il modello prevede per questo un campo nel quale descrivere sia il rapporto esistente tra le imprese sia l’interesse concretamente perseguito.
Consenso del lavoratore e spostamento oltre 50 km
La disciplina generale non vieta il distacco oltre 50 km. Se l’assegnazione comporta il trasferimento a un’unità produttiva situata a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, devono però sussistere comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Per questo il precedente limite assoluto dei 50 km non è stato riprodotto nel fac simile.
La legge richiede inoltre il consenso del lavoratore se il distacco comporta un mutamento di mansioni. Nel settore edile va sempre verificato anche il contratto collettivo concretamente applicato, perché la contrattazione collettiva può prevedere condizioni di maggior favore. In particolare, la disciplina dell’Edilizia Industria prevede il previo consenso del lavoratore e specifiche condizioni sulle mansioni.
L’accordo sottoscritto dalle due imprese non coincide con l’eventuale comunicazione o consenso destinato al dipendente. Per uno spostamento che interessa direttamente il lavoratore può essere utile confrontare anche il fac simile di comunicazione di distacco con trasferimento al lavoratore.
Chi dirige il lavoratore e chi resta responsabile del rapporto
Durante il periodo di distacco il lavoratore continua a essere dipendente dell’impresa distaccante. Quest’ultima conserva la titolarità del rapporto, resta responsabile del trattamento economico e normativo e mantiene il potere disciplinare.
Il distaccatario, invece, deve poter impartire le direttive operative necessarie allo svolgimento dell’attività per la quale il dipendente è stato messo a sua disposizione. Il modello distingue espressamente questi due piani, evitando di attribuire contemporaneamente l’intero potere direttivo a entrambe le imprese.
Anche le presenze devono essere gestite in modo coerente. Il distaccatario può rilevare le ore effettivamente lavorate nel proprio cantiere e trasmettere i dati al distaccante, che li utilizza per gli adempimenti relativi al rapporto di lavoro.
Sicurezza del lavoratore distaccato in cantiere
La ripartizione degli obblighi di sicurezza non dovrebbe essere affidata a una clausola generica. L’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 su Normattiva pone sul distaccatario gli obblighi di prevenzione e protezione relativi al lavoratore distaccato, fatta salva l’informazione e formazione sui rischi tipici generalmente connessi alle mansioni, che rimane a carico del distaccante.
Nel cantiere occorre quindi coordinare il distacco con la valutazione dei rischi, le procedure operative, le attrezzature, i dispositivi di protezione e la documentazione di sicurezza applicabile. Il contratto non può sostituire questi adempimenti né trasferire convenzionalmente responsabilità in contrasto con quelle stabilite dalla legge.
È utile disciplinare anche la comunicazione degli infortuni. Se un evento viene conosciuto per primo dal distaccatario, le informazioni e la documentazione devono essere trasmesse rapidamente al datore di lavoro distaccante, affinché quest’ultimo possa effettuare gli adempimenti che gli competono.
Comunicazione obbligatoria e adempimenti dell’impresa edile
Il contratto firmato dalle imprese non esaurisce gli adempimenti relativi al distacco. Il datore di lavoro deve gestire separatamente la comunicazione obbligatoria telematica prevista per il distacco del lavoratore. Il fac simile riporta quindi una clausola che distingue espressamente l’accordo contrattuale dalla comunicazione amministrativa.
Per un’impresa edile va inoltre verificato ciò che prevede il CCNL effettivamente applicato e la disciplina della Cassa Edile o Edilcassa competente. Il modello non presume che ogni impresa sia soggetta alle medesime modalità operative, ma richiama la necessità di controllare gli adempimenti relativi alla posizione del personale distaccato e al cantiere.
Rimborso dei costi del personale e trattamento IVA
Il rimborso al distaccante dei costi sostenuti per il lavoratore è compatibile con il distacco, ma non può essere utilizzato come sostituto dell’interesse richiesto dall’articolo 30. Per questo nel modello l’interesse aziendale viene descritto separatamente dal meccanismo economico concordato tra le imprese.
È opportuno specificare quali componenti vengono rimborsate e con quale periodicità, evitando formule indeterminate come “corrispettivi pattuiti” prive di un criterio di calcolo. Dal punto di vista fiscale, per i prestiti e i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 è cambiato il trattamento IVA anche nelle operazioni effettuate a fronte del mero rimborso del costo. I criteri applicativi sono illustrati dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 5/E del 16 maggio 2025.
Il fac simile non indica quindi un’aliquota predeterminata e rinvia alla disciplina fiscale applicabile alla specifica operazione. Per accordi economicamente rilevanti o con particolari rapporti societari è opportuno coordinare la clausola con la gestione contabile e fiscale adottata dalle imprese.
Quando questo modello non è adatto
Il distacco non deve essere utilizzato soltanto perché un’impresa ha bisogno temporaneamente di operai e un’altra è disponibile a fornirli. Se manca un interesse proprio del distaccante oppure il rapporto consiste sostanzialmente nella messa a disposizione di personale dietro corrispettivo, occorre verificare se la fattispecie rientri nella somministrazione di lavoro.
Se invece un’impresa riceve l’incarico di realizzare un’opera o una parte di essa con propria organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio, il rapporto può avere natura di appalto. In questo caso non è corretto sostituire il contratto di appalto con un accordo di distacco. Per i lavori privati è disponibile anche il fac simile di contratto di appalto per lavori edili privati.
Serve inoltre una verifica specifica per distacchi transnazionali, apprendisti, contratti di rete con eventuale codatorialità e altre situazioni nelle quali intervengono regole ulteriori rispetto al normale distacco nazionale tra due imprese.
Errori da evitare nel contratto di distacco
- motivare il distacco soltanto con la necessità di personale del distaccatario;
- omettere l’interesse concreto dell’impresa distaccante;
- indicare mansioni o attività in modo completamente generico;
- trattare i 50 km come un divieto assoluto anziché verificare le condizioni previste dalla legge;
- non controllare se il CCNL richiede il consenso del lavoratore o altre condizioni;
- attribuire al distaccatario anche il potere disciplinare senza distinguere i rispettivi ruoli;
- utilizzare una clausola sulla sicurezza che tenti di esonerare genericamente una delle imprese;
- considerare il contratto sostitutivo della comunicazione obbligatoria telematica;
- indicare un generico corrispettivo senza chiarire il criterio di determinazione dei costi;
- utilizzare il distacco per una semplice fornitura di manodopera priva dei relativi presupposti.
Domande frequenti sul contratto di distacco tra imprese edili
Chi deve firmare il contratto di distacco tra le imprese?
L’accordo viene normalmente sottoscritto dai legali rappresentanti o dai soggetti muniti dei necessari poteri per il distaccante e per il distaccatario. Il lavoratore non diventa per questo parte del contratto tra le due imprese. Deve tuttavia essere gestita separatamente la sua posizione e, quando la legge o il CCNL applicato richiedono il consenso, questo deve essere acquisito secondo le modalità appropriate.
Il consenso del lavoratore è sempre obbligatorio?
In base alla disciplina generale dell’articolo 30 del D.Lgs. 276/2003 il consenso è richiesto quando il distacco comporta un mutamento di mansioni. La contrattazione collettiva può però prevedere condizioni più favorevoli: per questo, in edilizia, il CCNL applicato deve essere controllato prima di utilizzare il modello. Non è corretto applicare automaticamente a tutte le imprese edili la disciplina di un contratto collettivo diverso da quello effettivamente adottato.
Il contratto tra imprese sostituisce la comunicazione obbligatoria?
No. L’accordo documenta le condizioni concordate tra distaccante e distaccatario, mentre il distacco del lavoratore è oggetto di una distinta comunicazione obbligatoria telematica. Anche l’eventuale comunicazione consegnata al dipendente ha una funzione diversa. Nel fascicolo dell’operazione è quindi opportuno mantenere distinti contratto tra imprese, documentazione relativa al lavoratore e adempimenti amministrativi.
È obbligatorio stipulare per iscritto un contratto tra distaccante e distaccatario?
L’articolo 30 disciplina i presupposti sostanziali del distacco e non trasforma il contratto interaziendale scritto nell’unico elemento che rende legittima l’operazione. La forma scritta è però particolarmente utile per documentare interesse, attività, durata, sede, poteri delle parti, gestione della sicurezza e criteri economici. La presenza di un accordo scritto non sana comunque un distacco che, nei fatti, sia privo dei requisiti richiesti.
Il distaccatario può rimborsare il costo del lavoratore?
Sì, il rimborso dei costi sostenuti dal distaccante non è di per sé incompatibile con il distacco. Deve però continuare a esistere un autonomo interesse del datore di lavoro distaccante e l’operazione non deve ridursi alla semplice fornitura di personale. Per gli accordi stipulati o rinnovati da gennaio 2025 occorre inoltre applicare la nuova disciplina IVA alle condizioni previste dalla normativa fiscale.