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In questa pagina troverai un modello editabile di contratto di cooperazione tra imprese, pronto per il download e l’uso come riferimento. Il documento è progettato per essere facilmente completato con le informazioni necessarie e, una volta compilato, potrà essere stampato senza difficoltà.
Esempio di contratto di cooperazione tra imprese
Ecco un esempio di contratto di cooperazione tra imprese, un modello che può rivelarsi prezioso per coloro che intendono redigere un documento di questo genere. Questo esempio offre spunti e indicazioni utili, fungendo da guida per un approccio efficace e ben strutturato.
CONTRATTO DI COOPERAZIONE TRA IMPRESE
TRA
La società/ente ___ (di seguito “___”), con sede legale in ___, via ___ n. ___, Partita IVA n. ___, in persona del legale rappresentante, sig. ___, nato a ___ il ___ e residente in ___, via ___ n. ___, Codice Fiscale ___,
E
La società ___ (di seguito “___”), con sede legale in ___, via ___ n. ___, Partita IVA n. ___, in persona del legale rappresentante, sig. ___, nato a ___ il ___ e residente in ___, via ___ n. ___, Codice Fiscale ___,
di seguito anche chiamati singolarmente “la Parte” e congiuntamente “le Parti”.
PREMESSO CHE
A) L’ente ___ si occupa di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica, in particolare nel campo di ___;
B) La società ___ è un’impresa attiva nel settore ___;
C) Nel rispetto delle rispettive finalità, le Parti intendono stabilire una collaborazione al fine di promuovere lo sviluppo di progetti e programmi congiunti, così da realizzare attività di ricerca, sviluppo e formazione, basate su un’equa compartecipazione;
D) In particolare, le Parti intendono condividere diritti di proprietà intellettuale e/o informazioni confidenziali, alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel presente contratto, allo scopo di conseguire specifiche finalità di ricerca scientifica, segnatamente consistenti in ___.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti
convengono e stipulano quanto segue:
1. Oggetto del contratto
1.1 Le Parti si impegnano a condividere reciprocamente e a titolo gratuito tutti i diritti di proprietà intellettuale, nonché ogni informazione confidenziale in loro possesso, che risulti funzionale alla realizzazione delle finalità di ricerca scientifica indicate in premessa e relative a ___.
2. Definizione di “Programma”
2.1 Al fine di perseguire lo scopo scientifico di cui in premessa, le Parti daranno attuazione a un piano prestabilito di attività (di seguito “Programma”), come dettagliato nell’Allegato A del presente contratto.
2.2 Il Programma contiene:
La descrizione tecnico-scientifica delle attività e delle relative fasi;
L’assegnazione dei rispettivi obblighi a carico di ciascuna Parte;
La pianificazione temporale ed economica;
L’impegno in termini di risorse umane richiesto a ciascuna Parte per ogni fase di realizzazione del Programma.
3. Scambio di informazioni
3.1 Ciascuna Parte concede all’altra accesso libero e gratuito alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti e ai diritti di privativa che risultino necessari e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Programma.
3.2 I diritti di accesso concessi non comportano alcun diritto di sublicenza e sono limitati esclusivamente al perseguimento dello scopo contrattuale.
3.3 Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le conoscenze preesistenti soltanto se strettamente necessario, ed è in ogni caso fatto divieto di divulgare dati, informazioni e conoscenze preesistenti a soggetti non autorizzati. La Parte che violi tali obblighi risponde anche in solido per i propri dipendenti, collaboratori o ausiliari.
4. Misure di sicurezza
Ciascuna Parte si obbliga a predisporre adeguate e necessarie misure di sicurezza per garantire la riservatezza di dati, informazioni e conoscenze acquisite nell’ambito del presente contratto, con le seguenti modalità: ___.
5. Esonero di responsabilità
Ciascuna Parte dichiara di poter legittimamente disporre delle conoscenze e informazioni messe a disposizione dell’altra, manlevando e tenendo indenne l’altra Parte da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante da un utilizzo, successivamente rivelatosi illecito, di tali conoscenze o informazioni.
6. Obbligo di aggiornamenti
Le Parti si obbligano a tenersi reciprocamente informate sugli esiti delle rispettive attività di ricerca, in particolare su quelle suscettibili di brevettazione o di utilizzazione industriale (quali invenzioni, idee, metodi, processi industriali, ecc.).
7. Diritto di brevetto
7.1 Qualora gli esiti delle ricerche conducano a scoperte brevettabili, il diritto di brevetto spetterà esclusivamente alla Parte il cui personale abbia integralmente ideato l’invenzione.
7.2 Qualora invece i risultati tecnico-scientifici siano conseguiti congiuntamente, i relativi diritti di sfruttamento spetteranno a entrambe le Parti, proporzionalmente alla quota di partecipazione ai progetti come individuata nel Programma, purché entrambe siano interessate alla brevettazione.
7.3 Se soltanto una delle Parti è interessata a depositare la domanda di brevetto, si conviene quanto segue:
“Laddove una delle Parti abbia manifestato per iscritto la volontà di non depositare domande di brevetto, in relazione a risultati scientifici conseguiti nell’ambito delle attività oggetto del presente contratto, l’altra Parte, interessata invece alla brevettazione, avrà diritto di acquisire gratuitamente la quota della Parte rinunciante, comunicando per iscritto la volontà di esercitare il diritto di opzione.”
8. Gestione e uso dei diritti di privativa
Le Parti convengono che, per i diritti di privativa di cui diverranno contitolari, si applicheranno le seguenti regole:
Concessione di licenze a terzi: ciascuna Parte potrà autonomamente concedere licenze non esclusive a terzi, a condizione di ottenere il preventivo consenso scritto dell’altra Parte e di corrispondere a quest’ultima una somma pari a € ___;
Proventi da licenze: i proventi derivanti da tali licenze saranno suddivisi tra le Parti con la seguente ripartizione: ___;
Uso per finalità proprie: è consentito a ciascuna Parte l’utilizzo in proprio dei diritti di privativa senza alcun obbligo di corrispondere compensi all’altra;
Cessione del brevetto: ogni eventuale cessione del brevetto richiede il consenso di entrambe le Parti;
Costi di deposito e mantenimento: le Parti sosterranno in parti uguali i costi connessi al deposito della domanda di brevetto o di altra forma di privativa industriale.
9. Referenti responsabili
9.1 Per garantire il regolare svolgimento delle attività di collaborazione e un efficace coordinamento, ciascuna Parte nomina un proprio Referente responsabile, nello specifico:
Sig. ___ per ___
Sig. ___ per ___
9.2 I Referenti valuteranno con cadenza almeno semestrale lo stato di avanzamento e i risultati delle attività in corso, eventuali nuove opportunità di cooperazione e la possibilità di estendere o ridurre gli ambiti della presente collaborazione, nonché di ridefinirne la durata.
10. Clausole risolutive espresse
10.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., costituiscono cause di risoluzione immediata del presente contratto i seguenti inadempimenti:
La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme e prescrizioni legislative, comprese quelle tecniche e di sicurezza;
La violazione degli obblighi di riservatezza;
La violazione della tutela dei diritti di proprietà intellettuale o industriale;
Il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto.
10.2 Il verificarsi di uno solo degli inadempimenti sopra indicati comporta la risoluzione ipso iure del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
10.3 Le Parti convengono inoltre la facoltà di prevedere una penale in caso di violazione degli obblighi di riservatezza, con la seguente clausola:
“In caso di violazione degli obblighi di riservatezza sanciti dal presente contratto, la Parte adempiente, previa contestazione scritta dell’addebito e valutazione delle eventuali deduzioni comunicate dall’altra Parte entro ___ giorni dalla contestazione, potrà applicare una penale pari a € ___, salvo il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.”
11. Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto di cedere, anche parzialmente, il presente contratto o i diritti da esso derivanti, salvo specifico consenso scritto dell’altra Parte.
12. Elezione di domicilio e comunicazioni
12.1 Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente contratto, presso le rispettive sedi indicate in epigrafe. Ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà avvenire in lingua italiana e in forma scritta (mediante consegna a mano, raccomandata A/R, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a fornire prova dell’avvenuta ricezione).
12.2 Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria sede o dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
13. Foro competente
Per ogni controversia derivante dal presente contratto o a esso connessa, ivi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Foro di ___.
14. Trattamento dei dati personali
14.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati in esecuzione del presente contratto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con specifico riferimento al D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché ai conseguenti decreti attuativi e provvedimenti delle autorità di controllo.
14.2 I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla gestione e all’esecuzione del presente rapporto contrattuale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data, ___
Per ___
Firma ___
Per ___
Firma ___
Approvazione specifica delle clausole
Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole:
Art. 3 (Scambio di informazioni)
Art. 5 (Esonero di responsabilità)
Art. 10 (Clausole risolutive espresse)
Art. 13 (Foro competente)
Per ___
Firma ___
Per ___
Firma ___
Fac simile contratto di cooperazione tra imprese Word
Di seguito si presenta un modello di contratto di cooperazione tra imprese, disponibile in formato Doc, facilmente apribile con Word o con altri programmi compatibili. Per completare il fac simile, è fondamentale inserire i dati mancanti, garantendo così la personalizzazione del documento. Il modulo è completamente modificabile, permettendo un adattamento semplice e immediato alle specifiche esigenze dell’utente. Una volta terminata la compilazione, il contratto può essere facilmente convertito in PDF o stampato, garantendo così la massima flessibilità nella gestione del documento.