Indice
In questa pagina è disponibile un fac simile di contratto di consulenza professionale con il quale un committente può affidare a un consulente autonomo un incarico specialistico. Il modello può essere utilizzato nei rapporti tra imprese, professionisti e privati, purché l’attività descritta sia realmente svolta in autonomia e non sia soggetta a una disciplina speciale incompatibile con il testo proposto.
Il contratto consente di definire le attività richieste, i risultati da consegnare, la durata, il compenso, le spese, le scadenze e le responsabilità operative delle parti. Può disciplinare una singola consulenza, un progetto articolato in più fasi oppure un’assistenza continuativa, evitando che incarichi aggiuntivi e revisioni restino privi di una regola economica. Più avanti sono indicate le clausole da compilare con maggiore attenzione, i casi nei quali occorrono allegati specifici e gli errori da evitare. Il fac simile va adattato alla professione esercitata, all’oggetto dell’incarico e alla qualità del committente.
Che cos’è un contratto di consulenza professionale
Il contratto di consulenza professionale è l’accordo con cui un soggetto incarica un consulente autonomo di svolgere analisi, pareri, assistenza specialistica o altre attività definite, dietro pagamento di un compenso. Il documento stabilisce che cosa deve fare il consulente, entro quali limiti, con quali tempi e secondo quali condizioni economiche.
Il rapporto può rientrare nel contratto d’opera previsto dall’articolo 2222 del Codice civile oppure, quando riguarda una professione intellettuale, nella disciplina degli articoli 2229 e seguenti. In entrambi i casi l’elemento caratteristico è l’assenza di subordinazione: il consulente organizza la prestazione con autonomia, pur rispettando obiettivi, scadenze e modalità di coordinamento concordate con il committente.
Non tutte le attività comunemente chiamate consulenza sono riservate a professionisti iscritti a un Ordine o Collegio. L’iscrizione, l’abilitazione e la polizza professionale devono quindi essere indicate soltanto quando sono richieste dalla professione esercitata o risultano effettivamente pertinenti all’incarico.
Quando usare il contratto di consulenza
Il modello è adatto quando il committente necessita di competenze esterne per un’attività determinata senza inserire il consulente nella propria organizzazione come dipendente. Può riguardare, per esempio, analisi organizzative, supporto gestionale, studi tecnici, marketing, comunicazione, progettazione, formazione, valutazioni economiche o assistenza su processi aziendali.
Il contratto può regolare sia un incarico circoscritto, come la preparazione di una relazione, sia un’assistenza periodica. Nel secondo caso conviene precisare il numero di ore o giornate comprese nel compenso, i tempi di risposta, la frequenza delle riunioni e il trattamento delle richieste che superano il perimetro concordato.
Per prestazioni specialistiche può essere preferibile un modello settoriale. Su EsempioDoc è disponibile, per esempio, un contratto di consulenza tecnica che dedica maggiore spazio a verifiche, relazioni, elaborati e requisiti professionali.
Quando il fac simile non è adatto
Il modello non deve essere impiegato per mascherare un rapporto di lavoro subordinato. L’autonomia dichiarata nel contratto deve corrispondere al modo in cui l’attività viene realmente svolta. Una prestazione prevalentemente personale, continuativa e organizzata dal committente può comportare l’applicazione di tutele proprie del lavoro subordinato nei casi previsti dalla disciplina sulle collaborazioni etero-organizzate.
La legge n. 81 del 2017 sul lavoro autonomo si applica ai rapporti indicati dalla stessa legge e prevede specifiche tutele contrattuali. Il testo va quindi controllato con particolare attenzione se il consulente è una persona fisica che presta lavoro autonomo e il committente propone condizioni predisposte unilateralmente.
Occorre inoltre un modello specifico per incarichi conferiti da una pubblica amministrazione, attività riservate a determinate professioni, consulenze sanitarie, intermediazione finanziaria, mediazione immobiliare, patrocinio legale, progettazione soggetta a regole tecniche o altre prestazioni disciplinate da norme di settore. In questi casi possono essere richiesti requisiti, dichiarazioni, procedure di affidamento o clausole non contenute nel fac simile generale.
Quando il committente è un consumatore e il contratto viene concluso online, per telefono o fuori dai locali del professionista, possono trovare applicazione obblighi informativi e diritti di recesso previsti dal Codice del consumo. Il solo contratto di consulenza non sostituisce l’informativa precontrattuale eventualmente necessaria.
Quali clausole deve contenere
Un contratto efficace deve rendere verificabili le prestazioni promesse e il corrispettivo dovuto. Formule come “assistenza generale” o “consulenza a richiesta” sono insufficienti se non vengono accompagnate da limiti, attività comprese e criteri per gestire il lavoro aggiuntivo.
| Clausola | Contenuto da definire | Rischio da evitare |
|---|---|---|
| Parti | Dati del committente, del consulente e dei rispettivi firmatari | Firma apposta da un soggetto privo dei necessari poteri |
| Oggetto | Problema da affrontare, attività richieste e finalità dell’incarico | Descrizione troppo generica o estesa a prestazioni non preventivate |
| Risultati da consegnare | Relazioni, pareri, analisi, riunioni, file o altri elaborati | Mancanza di criteri per accertare il completamento della fase |
| Durata | Data iniziale, scadenza, fasi e condizioni di rinnovo | Rinnovo automatico inserito senza un termine per la disdetta |
| Compenso | Importo, criterio di calcolo, rate, imposte e contributi applicabili | Uso di una cifra che non chiarisce che cosa include |
| Spese | Spese comprese, anticipazioni, autorizzazioni e documentazione | Rimborsi privi di limiti o approvazione preventiva |
| Obblighi delle parti | Documenti, referenti, accessi, collaborazione e tempi di risposta | Ritardi attribuiti al consulente quando dipendono dal committente |
| Modifiche | Procedura per ampliare attività, tempi e compenso | Richieste aggiuntive considerate incluse senza accordo |
| Recesso | Modalità di comunicazione e regolazione delle attività già svolte | Confusione tra recesso, disdetta e risoluzione per inadempimento |
| Riservatezza e privacy | Informazioni confidenziali e ruoli nel trattamento dei dati personali | Considerare una generica clausola di segretezza sufficiente per ogni trattamento |
| Diritti sugli elaborati | Uso, licenza o cessione dei diritti sui risultati della consulenza | Presumere un trasferimento automatico non descritto nel contratto |
Come descrivere l’oggetto e le attività richieste
L’oggetto deve indicare il settore della consulenza e il bisogno concreto del committente. Subito dopo conviene elencare le attività comprese, come analisi preliminare, raccolta dei dati, riunioni, formulazione di proposte, redazione di documenti e presentazione dei risultati. Per incarichi complessi queste informazioni possono essere riportate in un allegato tecnico richiamato dal contratto.
Il documento dovrebbe identificare anche ciò che non è compreso. Un consulente incaricato di svolgere un’analisi organizzativa, per esempio, non assume automaticamente l’incarico di implementare le soluzioni proposte, formare il personale o aggiornare periodicamente la relazione. Le eventuali attività successive devono essere preventivate oppure assoggettate a una procedura di modifica.
Quando sono previsti elaborati, è utile indicarne formato, contenuto minimo, destinatari, data di consegna e numero di revisioni comprese. La semplice indicazione di una scadenza finale può risultare poco funzionale se il progetto dipende da documenti o approvazioni che il committente deve fornire.
Obbligo di mezzi, risultati e criteri di accettazione
Non è corretto affermare in modo assoluto che ogni consulenza comporti soltanto un obbligo di mezzi oppure sempre un obbligo di risultato. La natura della prestazione dipende dall’attività promessa e dal contenuto dell’accordo. Il contratto può richiedere lo svolgimento diligente di analisi e valutazioni, ma può anche prevedere la consegna di risultati materiali chiaramente individuati.
Il fac simile distingue quindi tra attività professionali e risultati da consegnare. Il consulente non garantisce un vantaggio economico, l’accoglimento di una domanda o una decisione favorevole di terzi, salvo che abbia assunto espressamente uno specifico risultato compatibile con la natura dell’incarico.
Per ridurre le contestazioni, le parti possono stabilire un termine entro il quale il committente deve segnalare difformità precise. La mancata risposta non dovrebbe essere trasformata automaticamente in un’accettazione definitiva se il committente è un consumatore o se la clausola crea uno squilibrio non adeguatamente valutato.
Autonomia del consulente e coordinamento con il committente
Il consulente deve poter organizzare tempi, strumenti e modalità operative senza essere sottoposto al potere direttivo tipico del datore di lavoro. Il committente può indicare obiettivi, scadenze, requisiti di sicurezza, procedure di accesso e momenti di coordinamento, ma non dovrebbe utilizzare il contratto di consulenza per imporre una presenza e una direzione quotidiana incompatibili con l’autonomia dichiarata.
La clausola di autonomia non basta, da sola, a determinare la natura del rapporto. Contano le modalità concrete di esecuzione. Orari stabiliti unilateralmente, controllo costante, inserimento stabile nell’organizzazione e assenza di autonomia operativa possono richiedere una valutazione diversa del rapporto.
Se il consulente può avvalersi di collaboratori o ausiliari, il contratto deve indicarlo. Nelle prestazioni intellettuali l’utilizzo di altri soggetti deve essere compatibile con l’incarico e resta normalmente sottoposto alla direzione e alla responsabilità del professionista, salvo le diverse regole applicabili alla specifica professione.
Come stabilire compenso, spese e pagamenti
Il compenso può essere determinato in misura fissa, in base alle ore o giornate effettivamente lavorate, mediante un canone periodico oppure per singole fasi. Nei progetti lunghi può essere utile collegare le rate alla consegna di risultati intermedi, evitando però di subordinare ogni pagamento a valutazioni totalmente discrezionali del committente.
Il contratto deve precisare se l’importo comprende riunioni, trasferte, revisioni e assistenza successiva alla consegna. Deve inoltre distinguere il compenso dagli eventuali rimborsi e indicare che IVA, contributo previdenziale e ritenuta si applicano soltanto quando dovuti in base al regime del consulente e alla natura del committente.
Per le professioni regolamentate, il compenso deve essere comunicato secondo le regole applicabili al conferimento dell’incarico. L’articolo 9 del decreto legge n. 1 del 2012 disciplina, tra l’altro, la comunicazione preventiva della misura del compenso, delle voci di costo e dei dati assicurativi nell’ambito delle professioni regolamentate.
Le spese straordinarie dovrebbero richiedere un’autorizzazione preventiva, almeno oltre una soglia concordata. Per le trasferte è possibile indicare se saranno rimborsati i costi documentati oppure un importo forfettario, purché il criterio risulti comprensibile.
Durata, rinnovo e modifiche dell’incarico
La durata può coincidere con un periodo determinato oppure con il completamento delle attività descritte. Nel secondo caso è opportuno prevedere una data indicativa e stabilire che le scadenze vengono aggiornate quando il committente ritarda la consegna di dati, documenti, accessi o approvazioni necessari.
Il rinnovo non deve essere lasciato in una formula ambigua come “potrà essere rinnovato o si rinnoverà automaticamente”. Le parti devono scegliere tra rinnovo espresso e rinnovo tacito. Se optano per il rinnovo automatico, devono indicare la durata della proroga, il termine della disdetta e il canale da utilizzare.
Le modifiche all’incarico dovrebbero essere approvate per iscritto. Una richiesta di variazione può incidere sulle attività, sui risultati, sui tempi e sul compenso. Finché le parti non approvano la modifica, il consulente resta tenuto al perimetro originario e non a prestazioni ulteriori formulate in modo informale.
Recesso, disdetta e risoluzione per inadempimento
Il recesso consente a una parte di sciogliere il rapporto per il futuro nei casi consentiti dalla legge o dal contratto. La disdetta serve invece a impedire un rinnovo alla scadenza. La risoluzione riguarda un inadempimento oppure un’altra causa prevista dall’ordinamento o dall’accordo.
Nella prestazione d’opera intellettuale l’articolo 2237 del Codice civile consente al cliente di recedere, con obbligo di rimborsare le spese sostenute e pagare il compenso per l’opera svolta. Il professionista può recedere per giusta causa e deve esercitare tale facoltà in modo da evitare pregiudizio al cliente. L’applicazione concreta della disciplina va verificata rispetto al tipo di consulente e alla struttura effettiva del rapporto.
La comunicazione dovrebbe essere inviata con un mezzo che permetta di dimostrarne contenuto e ricezione. Per predisporre un atto separato è disponibile anche il fac simile di recesso dal contratto di consulenza professionale.
Riservatezza, dati personali e materiali prodotti
La clausola di riservatezza deve identificare le informazioni da proteggere e le eccezioni. Non dovrebbero essere considerate confidenziali le informazioni già pubbliche, legittimamente conosciute prima dell’incarico, ricevute lecitamente da terzi oppure comunicate in adempimento di un obbligo di legge o di un provvedimento dell’autorità.
La riservatezza non risolve automaticamente gli adempimenti in materia di dati personali. Le parti devono stabilire il ruolo effettivo del consulente. In alcune attività il professionista opera come autonomo titolare del trattamento; in altre tratta dati per conto e secondo le istruzioni del committente, assumendo il ruolo di responsabile del trattamento.
Il Garante per la protezione dei dati personali distingue i ruoli del consulente in base alle attività concretamente svolte. Se il consulente tratta dati come responsabile per conto del committente, occorre un contratto o altro atto conforme all’articolo 28 del Regolamento europeo, con contenuti più articolati rispetto a una generica clausola di privacy.
Il contratto deve inoltre chiarire chi potrà usare relazioni, presentazioni, modelli, software, banche dati o altri materiali creati durante la consulenza. Gli strumenti e i metodi già appartenenti al consulente vanno distinti dagli elaborati prodotti specificamente per il cliente. L’eventuale licenza o cessione dei diritti di utilizzazione economica deve indicare contenuto, limiti, durata, territorio ed esclusività.
Come firmare e conservare il contratto
Per un ordinario incarico di consulenza la forma scritta assolve soprattutto una funzione organizzativa e probatoria, salvo che una norma speciale richieda una determinata forma. Il documento permette di dimostrare il contenuto dell’accordo, ma deve essere accompagnato dagli allegati richiamati e dalle eventuali successive modifiche.
Se la firma avviene su carta, è utile predisporre una copia completa per ciascuna parte. Ogni copia dovrebbe comprendere il contratto e gli allegati, con sigle o firme sulle parti che potrebbero essere sostituite. La trasmissione tramite PEC o altro canale tracciabile agevola la prova della consegna e della versione accettata.
Nei contratti basati su condizioni generali predisposte unilateralmente, alcune clausole indicate dagli articoli 1341 e 1342 del Codice civile possono richiedere un’approvazione specifica per iscritto. Non è corretto inserire automaticamente un elenco standard: occorre richiamare soltanto le clausole effettivamente presenti e soggette a tale disciplina.
Errori da evitare nella compilazione
- indicare soltanto il settore della consulenza senza descrivere le attività comprese;
- omettere risultati da consegnare, scadenze, revisioni e attività escluse;
- definire autonomo un rapporto gestito concretamente come lavoro subordinato;
- inserire iscrizione a un Ordine e polizza professionale senza verificarne l’applicabilità;
- utilizzare contemporaneamente opzioni incompatibili sulla durata o sul rinnovo;
- scrivere un compenso complessivo senza distinguere imposte, contributi e spese;
- non disciplinare le richieste aggiuntive del committente;
- promettere risultati economici o decisioni di terzi che il consulente non controlla;
- confondere la riservatezza con la designazione a responsabile del trattamento;
- attribuire tutti i diritti sugli elaborati senza identificare materiali e modalità di utilizzazione;
- derogare al foro del consumatore con una clausola predisposta per rapporti tra imprese;
- richiamare nell’approvazione specifica articoli inesistenti o clausole non contenute nel contratto.
Fac simile contratto di consulenza professionale
Il modello seguente disciplina un incarico autonomo generale e contiene alternative da selezionare. Prima della firma occorre eliminare le opzioni non utilizzate e completare gli allegati richiamati.
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
Tra
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL COMMITTENTE], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA, SE PRESENTE], con residenza o sede in [INDIRIZZO], PEC o email [RECAPITO], in persona di [NOME E COGNOME DEL FIRMATARIO], nella qualità di [QUALIFICA], munito dei necessari poteri, di seguito denominato “Committente”
e
[NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL CONSULENTE], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], con studio o sede in [INDIRIZZO], PEC o email [RECAPITO], eventualmente iscritto a [ORDINE, COLLEGIO O ALBO] al numero [NUMERO DI ISCRIZIONE], di seguito denominato “Consulente”.
Il Committente e il Consulente sono di seguito indicati congiuntamente come “Parti”.
Premesso che:
il Committente necessita di assistenza specialistica in materia di [AMBITO DELLA CONSULENZA];
il Consulente dichiara di disporre delle competenze e, quando necessarie, delle abilitazioni richieste per lo svolgimento dell’incarico;
le Parti intendono disciplinare un rapporto di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione;
le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente contratto.
Articolo 1. Oggetto dell’incarico
Il Committente conferisce al Consulente, che accetta, l’incarico di svolgere attività di consulenza professionale avente a oggetto [DESCRIZIONE PRECISA DELL’INCARICO E DELLA SUA FINALITÀ].
L’incarico comprende le seguenti attività:
[ATTIVITÀ COMPRESA 1];
[ATTIVITÀ COMPRESA 2];
[ATTIVITÀ COMPRESA 3];
[NUMERO] riunioni della durata massima di [DURATA];
[NUMERO] revisioni degli elaborati indicate nell’Allegato A.
Restano escluse, salvo successivo accordo scritto, le seguenti attività:
[ATTIVITÀ ESCLUSA 1];
[ATTIVITÀ ESCLUSA 2];
[ATTIVITÀ ESCLUSA 3].
Il Consulente non dispone di poteri di rappresentanza del Committente e non può assumere obbligazioni in suo nome, salvo specifica procura o autorizzazione scritta.
Articolo 2. Risultati da consegnare
Il Consulente consegnerà i seguenti risultati o elaborati:
[DESCRIZIONE DEL RISULTATO 1], entro [DATA];
[DESCRIZIONE DEL RISULTATO 2], entro [DATA];
[DESCRIZIONE DEL RISULTATO 3], entro [DATA].
Formati, contenuti minimi, destinatari e criteri di verifica sono descritti nell’Allegato A. Il Consulente garantisce lo svolgimento diligente delle attività e la consegna degli elaborati concordati, ma non garantisce [RISULTATO ECONOMICO, PROVVEDIMENTO DI TERZI O ALTRO ESITO NON CONTROLLABILE], salvo diverso impegno espresso nel presente contratto.
Il Committente comunica eventuali difformità specifiche entro [NUMERO] giorni dalla consegna. Il Consulente provvede alle correzioni comprese nell’incarico entro un termine compatibile con la loro natura. Le richieste che modificano l’oggetto o aggiungono nuove prestazioni sono regolate dall’articolo 9.
Articolo 3. Autonomia e modalità di esecuzione
Il Consulente svolge l’incarico con autonomia organizzativa, senza vincolo di subordinazione e senza inserimento gerarchico nella struttura del Committente. Restano fermi il coordinamento necessario, le scadenze concordate e il rispetto delle procedure di accesso, sicurezza e riservatezza comunicate dal Committente.
La prestazione sarà svolta presso [LUOGO O MODALITÀ DA REMOTO]. Le riunioni saranno concordate tra le Parti tenendo conto delle esigenze del progetto. Il Consulente utilizzerà prevalentemente mezzi e strumenti propri, salvo quanto indicato nell’Allegato A.
Il Consulente può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori o ausiliari quando ciò sia compatibile con la natura dell’incarico e con le regole professionali applicabili. L’accesso di tali soggetti a informazioni riservate o dati personali è consentito soltanto nel rispetto degli obblighi previsti dal presente contratto e dagli eventuali atti privacy.
Articolo 4. Durata
Il contratto decorre dal [DATA INIZIALE] e terminerà [ALLA DATA DEL DATA FINALE / AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DESCRITTE NELL’ALLEGATO A].
Le scadenze presuppongono che il Committente fornisca tempestivamente dati, documenti, accessi, decisioni e approvazioni richiesti. In caso di ritardo del Committente, il Consulente comunica l’impatto sul programma e propone nuove date compatibili con le attività residue.
Alla scadenza il contratto [CESSERÀ SENZA NECESSITÀ DI DISDETTA / SI RINNOVERÀ PER PERIODI DI DURATA PARI A DURATA, SALVO DISDETTA INVIATA ALMENO NUMERO GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA]. Deve essere mantenuta una sola delle due alternative.
Articolo 5. Obblighi del Consulente
Il Consulente si impegna a:
eseguire l’incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività;
rispettare le norme e, se applicabili, le regole deontologiche della professione esercitata;
informare il Committente di circostanze che possano incidere in modo rilevante su tempi, costi o realizzabilità delle attività;
utilizzare le informazioni ricevute soltanto per lo svolgimento dell’incarico;
consegnare i risultati indicati nel contratto e negli allegati;
segnalare eventuali situazioni di conflitto di interessi conosciute durante il rapporto.
Articolo 6. Obblighi del Committente
Il Committente si impegna a:
fornire informazioni e documenti completi, corretti e aggiornati per quanto di propria conoscenza;
indicare come referente [NOME E COGNOME O FUNZIONE DEL REFERENTE];
rendere disponibili gli accessi e le autorizzazioni necessari;
esaminare le richieste e gli elaborati entro tempi compatibili con il programma;
comunicare tempestivamente modifiche rilevanti per l’incarico;
pagare compensi e spese alle scadenze concordate.
Il Consulente non risponde di errori, ritardi o risultati compromessi da informazioni inesatte, incomplete o tardive fornite dal Committente, fermo il dovere di segnalare le incongruenze riconoscibili con la diligenza richiesta.
Articolo 7. Compenso
Per le attività comprese nel presente contratto il Committente corrisponderà al Consulente un compenso determinato secondo la seguente modalità: [IMPORTO FISSO / TARIFFA ORARIA / TARIFFA GIORNALIERA / CANONE PERIODICO / COMPENSO PER FASI].
Il compenso è pari a [IMPORTO] euro, oltre IVA, contributo previdenziale, ritenuta e altri oneri soltanto se applicabili. La ripartizione per fasi è la seguente:
[IMPORTO O PERCENTUALE] alla sottoscrizione;
[IMPORTO O PERCENTUALE] alla consegna di [FASE O ELABORATO];
[IMPORTO O PERCENTUALE] al completamento dell’incarico.
Il compenso comprende [ATTIVITÀ, ORE, RIUNIONI E REVISIONI COMPRESE]. Le prestazioni ulteriori saranno eseguite soltanto dopo approvazione scritta del relativo preventivo o della richiesta di modifica prevista dall’articolo 9.
Articolo 8. Spese, fatturazione e pagamento
Sono comprese nel compenso le seguenti spese: [SPESE COMPRESE]. Sono rimborsabili separatamente, previa autorizzazione scritta del Committente, le spese relative a [SPESE RIMBORSABILI]. Le spese superiori a [IMPORTO] euro richiedono specifica approvazione preventiva.
Il Consulente emetterà il documento fiscale previsto dal proprio regime. Il pagamento dovrà essere effettuato entro [NUMERO] giorni dal ricevimento, mediante [MODALITÀ DI PAGAMENTO], utilizzando i dati indicati nel documento fiscale.
In caso di ritardo si applicano gli interessi previsti dalla disciplina applicabile. Se il ritardo supera [NUMERO] giorni, il Consulente può, dopo comunicazione scritta e assegnazione di un termine di [NUMERO] giorni per il pagamento, sospendere le attività compatibilmente con la natura dell’incarico e con l’esigenza di evitare pregiudizi non proporzionati.
Articolo 9. Modifiche dell’incarico
Ogni modifica dell’oggetto, delle attività, dei risultati, delle scadenze o del numero di revisioni deve essere descritta in una richiesta scritta. Il Consulente comunica l’eventuale variazione del compenso, delle spese e dei tempi.
La modifica diventa efficace soltanto dopo l’approvazione di entrambe le Parti. In mancanza di accordo, il Consulente continua a eseguire l’incarico originario, nei limiti in cui ciò sia ancora possibile e utile.
Articolo 10. Recesso e inadempimento
Il Committente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta. Il recesso produce effetto dal ricevimento della comunicazione oppure dalla successiva data indicata dal Committente. Restano dovuti il rimborso delle spese sostenute e il compenso per le attività svolte fino alla data di efficacia, secondo la disciplina applicabile.
Il Consulente può recedere per giusta causa, comunicandolo per iscritto appena possibile e adottando le misure ragionevoli per evitare pregiudizio al Committente. Restano dovuti le spese e il compenso maturati per le attività utilmente svolte, secondo la disciplina applicabile.
In caso di inadempimento, la parte non inadempiente può inviare una contestazione scritta con descrizione dei fatti e assegnare, quando compatibile con la natura dell’obbligo, un termine di [NUMERO] giorni per porvi rimedio. Restano disponibili i rimedi previsti dalla legge e dal presente contratto.
Alla cessazione del rapporto il Consulente consegna al Committente i documenti e i materiali di sua pertinenza, fermo quanto previsto per copie, archivi e conservazione obbligatoria dalla disciplina applicabile.
Articolo 11. Riservatezza
Ciascuna Parte mantiene riservate le informazioni tecniche, commerciali, organizzative e finanziarie ricevute dall’altra Parte e identificate come confidenziali o ragionevolmente riconoscibili come tali. Le informazioni saranno utilizzate soltanto per l’esecuzione del contratto e comunicate esclusivamente ai soggetti che devono conoscerle.
L’obbligo non riguarda informazioni già pubbliche senza violazione del contratto, legittimamente possedute prima della comunicazione, ricevute lecitamente da terzi oppure comunicate per adempiere a un obbligo di legge o a un provvedimento dell’autorità. Quando consentito, la Parte tenuta alla comunicazione informa preventivamente l’altra.
L’obbligo di riservatezza continua per [DURATA] dalla cessazione del contratto, salvo una maggiore durata prevista dalla legge o giustificata dalla natura dell’informazione.
Articolo 12. Dati personali
Le Parti trattano i dati personali necessari alla gestione amministrativa e contrattuale nel rispetto dei ruoli e degli obblighi loro applicabili.
Qualora il Consulente tratti dati personali per conto e secondo le istruzioni del Committente, le Parti sottoscriveranno prima dell’inizio del trattamento l’atto previsto dall’articolo 28 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati, allegato al presente contratto come Allegato C.
L’eventuale atto indicherà oggetto, durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati e interessati, istruzioni, misure di sicurezza, eventuali sub-responsabili, assistenza al Committente e gestione dei dati alla cessazione del rapporto.
Articolo 13. Diritti sui materiali e sugli elaborati
Restano di titolarità del Consulente i metodi, modelli, strumenti, procedure, conoscenze e materiali realizzati o acquisiti prima del contratto, nonché quelli di carattere generale sviluppati indipendentemente dall’incarico.
Per gli elaborati creati specificamente nell’esecuzione del contratto, le Parti stabiliscono quanto segue: i diritti di utilizzazione economica saranno [CEDUTI AL COMMITTENTE / CONCESSI IN LICENZA AL COMMITTENTE] nei limiti indicati nell’Allegato B, con riferimento a [USI CONSENTITI], [TERRITORIO], [DURATA] e [CARATTERE ESCLUSIVO O NON ESCLUSIVO].
Il trasferimento o la licenza produrranno effetto dopo il pagamento dei compensi relativi agli elaborati interessati. Restano esclusi i materiali di terzi, che potranno essere utilizzati soltanto secondo le rispettive condizioni e licenze.
Articolo 14. Iscrizione professionale e assicurazione
[MANTENERE SOLTANTO SE APPLICABILE] Il Consulente dichiara di essere iscritto a [ORDINE, COLLEGIO O ALBO] al numero [NUMERO] e di essere coperto dalla polizza di responsabilità professionale numero [NUMERO DI POLIZZA], stipulata con [COMPAGNIA], con massimale pari a [IMPORTO] euro e scadenza [DATA].
Il Consulente comunica al Committente le variazioni rilevanti riguardanti l’abilitazione o la copertura assicurativa quando tali requisiti sono necessari per lo svolgimento dell’incarico.
Articolo 15. Comunicazioni
Le comunicazioni relative a modifiche, contestazioni, recesso, disdetta e sospensione saranno inviate ai seguenti recapiti:
per il Committente: [PEC, EMAIL O INDIRIZZO];
per il Consulente: [PEC, EMAIL O INDIRIZZO].
Ciascuna Parte comunica tempestivamente le variazioni dei propri recapiti. Le comunicazioni ordinarie sullo svolgimento delle attività potranno essere scambiate tramite [CANALE OPERATIVO CONCORDATO].
Articolo 16. Legge applicabile e controversie
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
Se il Committente agisce come consumatore, resta competente il giudice individuato dalle disposizioni inderogabili poste a sua tutela. Negli altri rapporti, per le controversie relative al contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di [FORO], salvo che le Parti scelgano per iscritto un diverso metodo di composizione della controversia.
Articolo 17. Disposizioni finali
Il contratto, con i suoi allegati e le successive modifiche approvate per iscritto, contiene gli accordi tra le Parti sull’incarico descritto. L’eventuale invalidità o inefficacia di una clausola non determina automaticamente l’invalidità delle altre disposizioni, nei limiti consentiti dalla legge.
Sono allegati al contratto:
Allegato A, descrizione delle attività, risultati e calendario;
Allegato B, compenso, spese e disciplina dei diritti sugli elaborati;
Allegato C, atto relativo al trattamento dei dati personali, se necessario;
[ALTRO ALLEGATO].
[LUOGO], [DATA]
Il Committente
[NOME E QUALIFICA]
[FIRMA]
Il Consulente
[NOME E QUALIFICA]
[FIRMA]
Ove applicabile ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il soggetto aderente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole effettivamente mantenute nel contratto: articolo 4, rinnovo tacito e termine di disdetta; articolo 8, facoltà di sospensione della prestazione; articolo 16, foro esclusivo.
[NOME DEL SOGGETTO CHE APPROVA]
[FIRMA SPECIFICA]
Scarica il modello Word del contratto di consulenza professionale
Il file Word contiene un contratto modificabile con clausole dedicate a oggetto, risultati da consegnare, autonomia, durata, compenso, spese, pagamenti, variazioni dell’incarico, recesso, riservatezza, privacy e diritti sugli elaborati. Sono inoltre previsti gli spazi per gli allegati tecnici e per l’eventuale approvazione specifica delle clausole.
Prima dell’utilizzo occorre sostituire tutti i segnaposto, eliminare le alternative non scelte e rimuovere le clausole non applicabili, in particolare quelle relative a iscrizione professionale, polizza, rinnovo automatico e trattamento di dati per conto del committente. Il documento può essere modificato con i comuni programmi di videoscrittura.
Domande frequenti sul contratto di consulenza
Il contratto di consulenza deve essere sempre scritto?
Non esiste una regola generale che imponga la forma scritta per ogni incarico di consulenza. Un documento sottoscritto è però utile per provare attività, compenso, durata e responsabilità delle parti. La forma scritta può diventare necessaria per specifiche clausole, professioni o adempimenti. Se il consulente opera come responsabile del trattamento dei dati, l’atto previsto dall’articolo 28 del Regolamento europeo deve essere formalizzato per iscritto, anche in formato elettronico.
Il cliente può recedere prima della scadenza?
Nella prestazione d’opera intellettuale il cliente può recedere rimborsando le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera già svolta. Il contratto deve spiegare come comunicare il recesso e come quantificare le attività maturate. Per rapporti diversi, servizi continuativi o contratti con consumatori occorre verificare la disciplina effettivamente applicabile, senza presumere che qualsiasi penale o termine di preavviso sia automaticamente valido.
Il consulente deve garantire il raggiungimento del risultato?
Dipende dall’oggetto concordato. Il consulente può essere tenuto a svolgere diligentemente analisi e assistenza oppure a consegnare un elaborato specifico. Non garantisce automaticamente aumenti di fatturato, finanziamenti, autorizzazioni o decisioni favorevoli di terzi. Il contratto dovrebbe distinguere i risultati materialmente dovuti dagli obiettivi che dipendono anche dal committente, dal mercato, dalle autorità o da altri soggetti.
La clausola di riservatezza è sufficiente per rispettare il GDPR?
No. La riservatezza disciplina la divulgazione delle informazioni, mentre la normativa sui dati personali richiede di individuare ruoli, finalità, basi giuridiche, istruzioni e misure di sicurezza. Se il consulente tratta dati per conto del committente, deve essere predisposto un contratto o altro atto conforme all’articolo 28 del Regolamento europeo. Se opera autonomamente, può invece assumere il ruolo di titolare per i trattamenti di propria competenza.
La clausola sul foro deve essere firmata separatamente?
L’approvazione specifica può essere richiesta quando una clausola di deroga alla competenza è contenuta in condizioni generali predisposte unilateralmente e ricorrono i presupposti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile. Non ogni contratto negoziato richiede automaticamente una seconda firma. Se il committente è un consumatore, la clausola non può eliminare il foro inderogabile previsto a sua tutela.